Corrado Caruso è professore ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum.
L’occasione di questa nostra conversazione è la legge costituzionale recante «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare» (G.U. 30 ottobre 2025, n.253), oggetto del prossimo referendum, che si svolgerà, ormai, nei giorni 22 e 23 marzo.
Come è noto, il Disegno di legge di revisione costituzionale presentato il 13 giugno 2024 dalla Presidente del Consiglio dei ministri, On. Giorgia Meloni, e dal Ministro della giustizia, On. Carlo Nordio (A.C. 1917) è stato approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati il 16 gennaio 2025, e, passato al Senato, l’Assemblea dei senatori lo ha approvato definitivamente, in sede di quarta deliberazione, nella seduta del 30 ottobre 2025 (disegno di legge costituzionale n.1353).
Nella seconda votazione di ciascuna delle Camere la legge non è stata approvata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, risultando così necessario il referendum popolare confermativo/oppositivo.
Ci sono osservazioni particolari sul procedimento di revisione costituzionale adottato e sui successivi passaggi parlamentari?
La legge costituzionale origina da un’iniziativa del Governo approvata dalle Camere con “voto bloccato”, senza, cioè, alcuna modifica parlamentare, nemmeno da parte della stessa maggioranza che sostiene l’esecutivo. Si tratta, come ha osservato Ernesto Lupo in questa rivista, del “primo caso di revisione costituzionale in cui si sono avute contemporaneamente la presentazione del disegno di legge da parte del Governo e la sua approvazione senza alcuna variazione da parte del Parlamento”. A conclusione dell’iter parlamentare, le forze di maggioranza hanno raccolto le firme necessarie per il referendum costituzionale, secondo una tendenza – per la verità da tempo conosciuta nel nostro sistema – che mira a legittimare, con il voto popolare, riforme costituzionali non condivise dalle opposizioni. Tale continuum istituzionale ha permeato la riforma costituzionale, improntandola a una logica maggioritaria. Il referendum costituzionale, che i Costituenti concepivano come strumento oppositivo di fronte a riforme costituzionali portate avanti dalla contingente maggioranza di governo, ha assunto una funzione confermativa (nel caso di specie solo in parte corretta dalle modifiche del quesito apportate dalla Cassazione a seguito della seconda raccolta di firme), capace di conferire un plusvalore di legittimazione politica a revisioni costituzionali non condivise dalle opposizioni.
La consultazione referendaria sprigiona effetti plebiscitari che, per quanto di per sé non contrari alla Costituzione, sollevano un’ineludibile questione sostanziale, attinente al significato da attribuire a una revisione approvata dalle sole forze di governo. Le riforme costituzionali “a maggioranza” generano un’evidente sovrapposizione tra le scelte contingenti, legate alla piattaforma programmatica delle forze di governo in un dato momento storico, e quelle aventi vocazione ordinamentale, che coinvolgono le regole del gioco istituzionale.
Un simile intreccio rende difficile scindere il voto tecnico sul merito della riforma dal voto politico sul Governo o, meglio, sulle politiche perseguite dall’esecutivo, quantomeno nelle tematiche più vicine alla riforma proposta (come la politica criminale o le politiche di sicurezza). Soprattutto quando sono frutto di un consenso limitato tra le forze parlamentari, le riforme costituzionali non si collocano in una sorta di clean room priva di incrostazioni politiche contingenti. Esse vanno invece inserite nel progetto di società o nella Weltanschauung di chi se ne fa portatore, per come emergono concretamente nelle scelte normative compiute dalle stesse forze politiche.
Nel caso di specie, il significato della riforma va verificato empiricamente, alla luce del contesto, anzitutto normativo, in cui andrà collocata.
Senza anticipare quanto si andrà dicendo, l’esprit della riforma non può essere colto al netto di valutazioni di contesto, legate all’ipertrofia penalistica e agli eccessi sanzionatori del cd. decreto “Caivano” e del primo decreto “sicurezza” o al rafforzamento del diritto di polizia ad opera dell’ultimo decreto “sicurezza”, che, tra l’altro, ha accentuato lo “schiacciamento” del pubblico ministero sull’autorità di pubblica sicurezza (si pensi al potere del pm di convalidare il fermo disposto dall’autorità di p.s. per i partecipanti alle manifestazioni ritenuti pericolosi per il pacifico svolgimento delle stesse).
La legge costituzionale, in estrema sintesi, persegue l’obiettivo di separare le carriere dei magistrati requirenti e giudicanti, con la previsione di due distinti organi di autogoverno, e l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare, unica per entrambe categorie. Per le componenti togate e parlamentari è previsto il sorteggio, congegnato, però, in materia diversa.
Prima di entrare nel merito delle norme oggetto di referendum, così come sono state riformate, Le chiedo di illustrare, in estrema sintesi, l’attuale assetto delle norme incise dalla legge di revisione costituzionale (Parte II, Titolo IV, La Magistratura), frutto di un intenso dibattito in seno all’Assemblea Costituente.
La scelta per l’istituzione di un Csm unitario, capace di tenere assieme magistratura requirente e giudicante, si deve, per gran parte, a un’intuizione di Piero Calamandrei. Non vi è dubbio che la posizione del pm sia stata un aspetto particolarmente dibattuto in Costituente: per i democristiani, infatti, la magistratura requirente doveva essere gerarchicamente ordinata, collocata alle dipendenze del Ministro della Giustizia; per le sinistre marxiste (socialisti e comunisti) i pubblici ministeri dovevano essere, addirittura, elettivi. La proposta del Maestro fiorentino rappresentò una terza via in grado di superare i tentativi di collocazione o di legittimazione partigiana del pubblico ministero: l’unità del Consiglio mirava a rafforzare il legame del pubblico ministero con la giurisdizione, sottraendolo, all’epoca, al duplice pericolo della sua legittimazione elettorale (e quindi maggioritaria) o della subordinazione gerarchica al Ministro della giustizia.
Il superamento delle posizioni “politiciste” portò, d’altra parte, al pagamento di un pegno, consistente nella mancata piena equiparazione della posizione dei pm a quella dei giudici: questi ultimi sottoposti soltanto alla legge (art. 101, secondo comma, Cost.), i primi titolari delle “garanzie stabilite nei loro riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario” (art. 107, ult. comma, Cost.). Con tale rinvio alle norme dell’ordinamento giudiziario, la Costituzione ammette una diversa modulazione dell’indipendenza dei due soggetti, quanto meno sul piano della organizzazione interna: se, infatti, a livello esterno, il Csm si erge a baluardo dell’autonomia e dell’indipendenza dell’intero ordine giudiziario, a livello interno è possibile, per la magistratura requirente, una modulazione delle garanzie e, persino, una certa configurazione gerarchica dell’ufficio (modulazione che, in effetti, il legislatore ha percorso: si pensi al d.lgs.n.106/2006, che ha reso il Procuratore della Repubblica titolare esclusivo dell’azione penale, esercitata direttamente o assegnata ai suoi sostituti).
Questa riforma viene da lontano. Nelle scorse legislature il dibattito parlamentare si è sviluppato in più occasioni. Mi limito a indicare quelle più importanti: la Commissione parlamentare per le riforme costituzionali (c.d. Commissione D’Alema), istituita nella XIII legislatura con legge costituzionale 24 gennaio 1997, n.1, con il Comitato sul sistema delle garanzie presieduto dall’On. Marco Boato; il Governo Berlusconi II, nell’ambito della XVI legislatura, con le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia della Camera dei deputati, con la proposizione di un disegno di legge costituzionale di sua iniziativa, A.C. 4275, avente ad oggetto una articolata riforma del Titolo IV della parte II della Costituzione; l’A. 14, di iniziativa popolare, recante «Norme per l’attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura», presentato il 31 ottobre 2017 nella XVIII legislatura.
Molti sono i punti di contatto con la riforma ora approvata. Quali sono quelli più rilevanti e in stretta connessione con essa?
Mi interessa, in questa sede, precisare le differenze con la c.d. riforma Boato, presentata durante i lavori della Bicamerale D’Alema, spesso citata a supporto dell’attuale disegno di revisione. Il progetto Boato rappresenta forse il tentativo più compiuto di riformare il sistema delle garanzie istituzionali, coinvolgendo, come recentemente ricordato dallo stesso proponente, “tutti gli istituti costituzionali di garanzia: Magistratura, Corte Costituzionale, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Autorità indipendenti”.
A questa diversa portata della riforma si aggiunge una differenza fondamentale di contesto: la riforma Boato fu discussa e presentata nell’ambito di un ampio progetto di riforma della seconda parte della Costituzione, in accordo (almeno inizialmente) con le forze di opposizione. La discussione sulle riforme istituzionali si collocava, inoltre, in una fase globale di forza della democrazia costituzionale, e non di debolezza, come l’attuale, che vive preoccupanti momenti di regressione democratica e di ridimensionamento del ruolo delle istituzioni contro-maggioritarie.
In secondo luogo, quella riforma manteneva un Csm unico (con due sezioni distinte, una per i pm l’altra per i giudici), con un leggero aumento dei membri laici, secondo una previsione che avrebbe dovuto mitigare le chiusure corporative della magistratura associata. Inoltre, manteneva il carattere elettivo dell’organo, rifiutando la costituzionalizzazione di meccanismi di selezione eccentrici, come il sorteggio. La vocazione giurisdizionale del pubblico ministero e, quindi, l’attenzione a una preparazione che educasse a una comune cultura delle garanzie venivano poi rafforzate mediante la previsione di un concorso unico, con assegnazione alle funzioni requirenti dopo tre anni di svolgimento di quelle giudicanti.
Infine, la bozza Boato completava il disegno di Calamandrei, costituzionalizzando il Consiglio Superiore della Magistratura amministrativa e privando il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti delle funzioni giurisdizionali. Venivano così poste le premesse per la giurisdizione unica, chiave di volta di un sistema volto ad amplificare le garanzie dei cittadini di fronte al potere pubblico.
Nulla a che vedere, dunque, con l’attuale riforma costituzionale, che elide definitivamente il legame del pubblico ministero con la giurisdizione, eleva il sorteggio a criterio ordinario di composizione di due organi di rilevanza costituzionale senza incidere in alcun modo sull’assetto e sulle funzioni dei giudici speciali (non a caso lo stesso Marco Boato oggi si è espresso per il “No”).
Trova così conferma il sospetto che la riforma Nordio non abbia di mira una complessiva revisione della giustizia, nel nome di migliori garanzie per il cittadino, bensì un ridimensionamento dell’autogoverno della magistratura ordinaria.
La modifica più rilevante riguarda l’art. 104, Cost., interamente sostituito. Resta ferma la previsione (comma 1) della «magistratura come ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere», pur nella composizione dei magistrati delle separate carriere requirente e giudicante.
È una affermazione di principio meramente formale, anche in prospettiva di diverse e future riforme, peggiorative, che mal si coniuga con il riconoscimento, nei fatti, dell’autonomia e dell’indipendenza a favore di tutti i magistrati, oppure è un insopprimibile principio sostanziale?
Non è un’affermazione retorica, ma un’importante equiparazione della magistratura requirente a quella giudicante. Oggi, come si è già visto, esse sono leggermente disallineate, quantomeno sul versante dell’indipendenza interna. La riaffermazione di tale principio e la sua concreta declinazione istituzionale nei due Csm, che mantengono le odierne proporzioni nella distribuzione tra membri laici e togati, sgombra il campo dai dubbi su un possibile attentato all’indipendenza della magistratura.
Non vedo spazi per una subordinazione della magistratura requirente alla volontà dell’esecutivo o della contingente maggioranza parlamentare. Resta, certo, una serie di incognite, legate al numero complessivo dei membri inseriti nel registro compilato dal Parlamento in seduta comune, al quorum di elezione degli stessi, alla platea dei sorteggiabili tra i membri togati, tutte scelte che sono affidate, come in parte avviene oggi, alla legislazione d’attuazione. Queste incognite, se non bastano a suffragare la tesi di un assalto all’indipendenza della magistratura, non giovano però all’intellegibilità complessiva della riforma e, soprattutto, alla consapevolezza del voto referendario.
La separazione delle carriere rende davvero inevitabile la duplicazione anche degli organi di autogoverno della magistratura, con l’istituzione di due Consigli superiori (comunque presieduti entrambi dal Presidente della Repubblica, con componenti di diritto, rispettivamente, il Primo Presidente e il Procuratore Generale della Corte di cassazione e con la figura del vicepresidente scelto tra i componenti di nomina, rectius sorteggio parlamentare)?
Un problema, questo, che inevitabilmente si porrà nel caso in cui la legge costituzionale sarà confermata.
La creazione di un Csm per soli pm spezza definitivamente il legame con la giurisdizione, costituzionalizzando una tendenza già sancita a livello legislativo dal d.lgs. n. 44 del 2024, che ora consente, di fatto, il passaggio di funzioni per una sola volta in carriera. La rottura del cordone ombelicale con la giurisdizione rischia di amplificare la chiusura corporativa e l’autoreferenzialità della magistratura requirente. Quali saranno, ad esempio, i metodi di formazione o i parametri di valutazione della professionalità del pubblico ministero, o i criteri per il conferimento di incarichi direttivi (conferimento che prelude, per i Procuratori della Repubblica, alla titolarità dell’azione penale) da parte di un Consiglio composto a larga maggioranza da altri pubblici ministeri, per di più estratti a sorte?
Le argomentazioni a supporto di tale istituzione si fondano sulla generale considerazione secondo cui la separazione degli organi di autogoverno dovrebbe “liberare” il giudice dal giogo delle influenze del pubblico ministero. Simili pressioni implicite deriverebbero da un idem sentire culturale e, dalla comune appartenenza all’ordine giudiziario e, addirittura, secondo alcune tesi, da presunti timori che i giudici coverebbero in relazione alle future progressioni di carriera, decise da un organo composto anche dai togati requirenti.
Questi argomenti sembrano dimostrare troppo e, comunque, non trovano un’adeguata risposta nella riforma Nordio.
In primo luogo, Giudici e pubblici ministeri continueranno a far parte del medesimo ordine, proprio in virtù della proclamazione ribadita dall’art. 104 Cost. Ritenere, poi, che la presenza dei pm nell’organo di autogoverno influenzi il giudice nell’esercizio delle sue funzioni non tiene conto dell’attuale composizione numerica del Consiglio Superiore, che vede una netta predominanza della componente giudicante. Anzi, forse è vero il contrario: il Csm unico, a prevalenza di giudici, è una garanzia per l’indipendenza dei pubblici ministeri, in funzione di contrappeso rispetto all’organizzazione gerarchica delle Procure della Repubblica (si pensi, ad esempio, alla circolare degli uffici requirenti, mutata dalla “cultura tabellare” degli uffici giudicanti, che hanno contenuto la discrezionalità del Procuratore nell’assegnazione degli affari; oppure alla possibilità di portare osservazioni, da parte del singolo pm, al Consiglio, in caso di pretermissione da alcune sezioni specializzate, ad esempio la D.D.A., per scelta del capo della Procura).
Peraltro, in una riforma che mira a scindere i pm dai giudici, non è chiaro quale sia la ratio del comune coinvolgimento nell’ambito dell’Alta Corte disciplinare, a testimonianza, forse, della consapevolezza del legislatore di revisione della necessaria contaminazione delle esperienze tra requirenti e giudicanti.
In ogni caso, all’interno del processo penale, i dati delle assoluzioni a seguito del dibattimento sembrano smentire la tesi che vede i giudici schiacciati dal pubblico ministero. Certo rimane il rilevantissimo problema delle indagini preliminari: ora, al di là del fatto che non è detto che il presunto atteggiamento di vicinanza venga meno di fronte a un pm comunque selezionato per concorso e che rimane parte “pubblica” del procedimento, il tema delle garanzie nella fase delle indagini preliminari richiederebbe, in verità, una generale opera di riforma di tale fase piuttosto che una netta separazione delle carriere.
Il punto più delicato, a sentire anche chi giudica in linea di massima accettabile il sistema di separazione delle carriere, è il meccanismo del sorteggio per l’individuazione dei componenti togati e laici (peraltro in maniera disarmonica: secco, per i primi, temperato per gli altri).
Si sostiene, in proposito, che si tratta di una scelta necessitata per il superamento delle correnti della magistratura; e tuttavia si può ritenere, questo sistema, davvero compatibile con la composizione di un organo di rilievo costituzionale (come è stato chiarito in più occasioni dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 148 del 1983, n. 379 del 1992, n. 380 del 2003 e con la sentenza n. 270 del 2002, relativa alla Sezione disciplinare)?
Il sorteggio incide sull’autonomia della magistratura, intesa come capacità di autogovernarsi attraverso un sistema elettivo, volto a collegare le scelte organizzative più importanti ai rappresentanti degli stessi magistrati
Tra le diverse innovazioni introdotte dalla riforma, infatti, il sorteggio dei componenti del Csm (sorteggio “corretto” per i laici, “puro” per i togati) è senz’altro quello più dirompente e, per molti versi, criticabile. Anzitutto, tale meccanismo, che oggi l’ordinamento considera eccezionale, finalizzato a consentire la partecipazione popolare all’amministrazione della giustizia (nell’ambito delle corti d’assise o nella composizione integrata della Corte costituzionale per i giudizi sulle accuse al Presidente della Repubblica), assurgerebbe a criterio ordinario di composizione (non di uno, ma) di due organi di rilevanza costituzionale, chiamati peraltro a svolgere compiti di amministrazione attiva. La costituzionalizzazione del sorteggio creerebbe così un pericoloso precedente, rendendo ordinario un meccanismo di selezione che l’ordinamento oggi considera eccezionale, perché difficilmente in grado di assicurare l’accountability dell’organo cui è applicato. Come insegna la letteratura classica, il criterio del sorteggio è anarchico, nel senso etimologico di ἄνευ ἀρχῆς, cioè senza principio: radicalmente egualitario, rovescia i tradizionali criteri di legittimazione del potere, affidandosi alla composizione casuale del collegio. Il sorteggio impedisce l’attribuzione di responsabilità e, al contempo, i processi di selezione basati sulla discussione pubblica finalizzata alla deliberazione.
Applicata al Csm, la logica egualitaria del criterio si colora di venature burocratiche: novelli Messieurs Travet, i magistrati sono, nelle intenzioni dei sostenitori del sorteggio, perfettamente fungibili tra loro, equivalenti non solo nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche nello svolgimento dei compiti di autogoverno. Senonché, questa idea è la negazione dell’autogoverno concepito dallo stesso Calamandrei, che, con il momento elettivo, prefigurava la magistratura come un corpo vivo, diversificato negli orientamenti culturali e, perciò, titolare di autonomia organizzativa.
Nelle intenzioni dei riformatori, il sorteggio è strumentale a eliminare le correnti e la conseguente degenerazione correntizia della spartizione degli incarichi direttivi.
L’obiettivo, per quanto commendevole, dimentica che l’associazionismo della magistratura è, per un verso, fisiologico e, per un altro, funzionale al miglior esercizio dell’autogoverno.
In un ordinamento ispirato a un avanzato pluralismo, è inevitabile che la magistratura sia pervasa da diverse visioni dei propri compiti e delle proprie funzioni, che si riverberano sui modi di organizzare e dirigere un ufficio giudiziario. L’esistenza delle correnti non può non essere accettata da chi si ispiri a un maturo realismo giuridico; è un dato di realtà che restituisce trasparenza e prevedibilità ai processi decisionali (e che, anzi, consente di ricostruire o addirittura anticipare tendenze e orientamenti dei protagonisti del sistema giudiziario). In altri termini, le correnti contribuiscono a un’idea realista dell’autogoverno, a un autogoverno come profezia, per parafrasare il giudice Holmes: è necessario prendere atto che le funzioni svolte dal Consiglio non sono neutrali, come invece vorrebbero i fautori del sorteggio, ma premiano interessi ed equilibri differenziati, inevitabilmente mutevoli alla luce degli orientamenti culturali prevalenti all’interno della magistratura. L’autogoverno del potere giudiziario non è il risultato di un computo o di un algoritmo: è invece un’opera continua e costante di accomodamento delle diverse visioni della giustizia, nel nome del buon andamento del sistema giudiziario.
All’interno del Csm, l’associazionismo consente all’opinione pubblica di risalire alla paternità di certe scelte in luogo di altre: la corrente è un centro di imputazione di responsabilità, che promuove l’accountability e la trasparenza nelle decisioni fondamentali di autogoverno dell’organo. Non vi è dubbio che, nella prassi, le correnti abbiano spesso tradito la propria missione, trasformandosi in centri di potere autoreferenziali, secondo una tendenza avallata dalla diffusa chiusura corporativa della magistratura, che spesso concepisce le riforme proposte dalla politica alla stregua di un attentato alla sua autonomia e indipendenza. A simili patologie bisognerebbe rispondere con correttivi operanti anzitutto a livello legislativo, volti, ad esempio, a rivedere radicalmente il sistema elettorale del Csm, riducendo l’estensione dei collegi e introducendo, come ordinaria tecnica elettorale, il collegio uninominale.
Come ha sostenuto Andrea Morrone, il sistema maggioritario puro per l’elezione al Csm servirebbe, anzitutto, a selezionare buoni candidati, affrancandoli dalle pressioni dei gruppi organizzati e incentivando le correnti a scegliere il soggetto che abbia la credibilità per vincere il seggio e conquistare la posta in palio. Allo stesso tempo, il collegio uninominale promuoverebbe la responsabilizzazione dell’eletto nei confronti della propria constituency, correggendo naturalmente eventuali scelte legate o imposte dall’appartenenza correntizia.
In ogni caso, è necessario sfatare la vulgata diffusa in questi mesi, secondo cui chi ha la preparazione tecnica per giudicare possiede anche la capacità di svolgere le delicate funzioni sottese all’autogoverno. Queste richiedono, infatti, una certa sensibilità politica e la capacità di interpretare e rappresentare, almeno in senso lato, le rivendicazioni dei diversi gruppi organizzati.
Tra la tesi che concepisce il Csm come organo di garanzia, volto a svolgere funzioni tecniche non dissimili, per natura, alle funzioni giudiziarie, e l’idea, condivisa soprattutto dalla magistratura, che questo sia una sorta di parlamentino, incaricato di svolgere una qualche forma di rappresentanza politica, deve preferirsi una tesi mediana, che, senza negare la natura rappresentativa dell’organo, ne riconosca la vocazione funzionale (e, in qualche misura, settoriale), orientata al buon andamento del sistema giudiziario.
Profondamente inciso dalla riforma è l’art. 105, Cost., sulle competenze attribuite a ciascun Consiglio superiore della magistratura, soprattutto per la sottrazione della giurisdizione disciplinare (fino ad oggi attribuita ad apposita sezione interna) e la sua devoluzione a un unico organo, l’Alta Corte disciplinare, composta, peraltro, anche da magistrati di entrambe le carriere.
Ritiene legittima e necessaria, anche nello spirito della riforma, questa divaricazione delle competenze?
In astratto, vedo favorevolmente l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare. La sua previsione conferma, in evidente contraddizione con gli intenti dei riformatori, che l’esercizio della funzione giudiziaria non è assimilabile a una funzione amministrativa tout court. La delicatezza dei compiti svolti dalla giurisdizione (di tutte le giurisdizioni, non solo di quella ordinaria), capaci di incidere sui diritti fondamentali della persona, o di interferire con le decisioni delle istituzioni politiche, implica una forte responsabilizzazione di chi esercita simili compiti. Non è possibile avere anche solo il dubbio che le valutazioni del corretto esercizio delle stesse siano guidate da logiche corporative. Allo stesso tempo, è necessario che i procedimenti disciplinari siano messi al riparo dalle influenze della politica, così da diventare un’arma volta ad attentare all’indipendenza della magistratura.
Per tali ragioni considero positivamente l’istituzione, a livello costituzionale, di una nuova giurisdizione speciale, che, proprio per i rilevanti compiti demandati alla giurisdizione, costituisce un’eccezione rispetto alle giurisdizioni disciplinari “domestiche”, ossia all’attribuzione del potere disciplinare allo stesso apparato amministrativo in cui è collocato il funzionario.
La riforma Nordio presenta, tuttavia, alcuni problemi, relativi alle modalità con cui è congegnata: anzitutto, è criticabile la scelta di limitare la platea dei sorteggiabili, per i componenti togati, a coloro che abbiano “almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità”. Si tratta, all’evidenza, di una scelta che ripropone il criterio dell’anzianità per l’assegnazione di incarichi di particolare prestigio e responsabilità, preordinata a diffondere un certo metus reverenziale nei magistrati più giovani. Inoltre, del tutto irragionevole è la previsione di riservare il giudizio di appello, per motivi di merito e di legittimità, alla stessa Alta Corte, chiamata a esprimersi “senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata”. Si tratta, evidentemente, di una soluzione che pone problemi di terzietà dell’organo, in contrasto con alcuni elementari principi di civiltà giuridica quali il nemo iudex in causa propria e il divieto di bis in idem.
Si tratta di una soluzione che sembra ledere le prerogative della Cassazione, là ove assegna all’Alta Corte la possibilità di pronunciarsi anche sul vizio di legittimità della pronuncia di primo grado. Non a caso è stata proposta un’interpretazione correttiva della disposizione, nel senso di includere anche i provvedimenti dell’Alta Corte tra quelli sempre sindacabili dal giudice di legittimità, secondo quanto previsto, in via generale, per tutte le giurisdizioni speciali, dall’art. 111, settimo comma, Cost. È una soluzione auspicabile, ma il cui esito non è scontato: non è escluso, infatti, che la sua concreta percorribilità possa affermarsi solo all’esito di uno scontro istituzionale tra la Corte di Cassazione e la stessa Alta Corte, magari risolto dalla Corte costituzionale.
