1. La scheda bianca: la soluzione deludente di un dibattito dalle tinte forti
Solo pochi giorni fa mi è stato chiesto perché non avevo scritto ancora niente sul referendum, anche se a suo tempo avevo firmato l’appello dei processualpenalisti a favore del NO – nel quale mi è dispiaciuto veder comparire inizialmente il nominativo di un solo ricercatore e di non molti professori associati[1] – in contrapposizione alla presa di posizione della maggioranza del direttivo dell’Associazione tra gli Studiosi del processo penale, dalla quale da anni mi ero “dissociato”. Scrivere ad horas sull’argomento, che ormai sembra sia stato già analizzato in tutti i suoi profili, mi è sembrata una prospettiva superflua e forse presuntuosa, a rischio di plagio.
Per rimanere sul terreno del realismo e per ovvie ragioni di brevità, vorrei limitarmi ad un case-study concreto – scegliendo a ragion veduta (“con la profonda umiltà del mio doveroso rispetto”, come avrebbe detto Domenico Scarlatti) la fonte, senz’altro attendibile, che vede protagonista il professor Paolo Ferrua, per alcuni anni collega nella mia stessa Università, lasciando qui un ottimo ricordo della sua “missione” di apostolo del rito accusatorio.
Apprendo la notizia da cui traggo spunto dal “Corriere.it Promo 150 Anni” del 10 marzo scorso[2], ove si racconta che la sera precedente[3] alla Casa Valdese (di Torino, immagino) in una chiacchierata “davanti a pensionati, studenti, ecc.” […] “senza prendersi a mazzate”, si svolge un “dialogo ragionato sulla riforma della giustizia”, alla presenza del professor Ferrua. Già a questo proposito si potrebbe osservare, come molti hanno già fatto, che il dibattito sul referendum non riguarda la riforma della giustizia (però forse questo “errore” ad un giornalista si può perdonare…), ma non c’è comunque ragione per dubitare che il collega Ferrua sia riuscito a far capire ai presenti quali siano i mali che affliggono la giustizia sia penale che civile. L’incipit dell’articolo suona però sconcertante: «Colpo di scena: “allo stato attuale sarei per la scheda bianca”, dice verso fine dell’intervento il professor Paolo Ferrua, Emerito di diritto processuale penale e, da sempre, alfiere del processo accusatorio e, quindi della separazione delle carriere». Prima del finale “a sorpresa”, nota il cronista, il professor Ferrua analizza “con la chiarezza di un libro stampato” la riforma Nordio.
Concentreremo la nostra attenzione sulle due ultime affermazioni salvo accennare preliminarmente alla prima, circa i sentimenti ingenerati dalle Camere sul professore. Analizzata la riforma Nordio “con la chiarezza di un libro stampato”, Ferrua passa alle (proprie) conclusioni: «Le Camere penali, quelle che ho ammirato, da sostenitore del processo accusatorio e per questo favorevole alla separazione delle carriere, sono anche quelle che più mi hanno deluso. Avevano il compito di difendere il processo accusatorio dalle riforme, come la Cartabia, che invece l’hanno distrutto». Di più: «Provo un brivido quando si dice che serve la separazione per il processo accusatorio, perché oggi abbiamo un processo mezzo inquisitorio». Detto da chi, in un manifesto per un dibattito, era finito tra i testimonials per il sì: «Posso capire che le Camere penali mi vedano come uno che le tradisce, ma qui le nostre strade si dividono: nel doppio Csm e nell’Alta corte vedo un intento punitivo verso la magistratura». E ancora: «Follia l’idea del sorteggio del Csm, guarda caso gli altri (membri laici, n.d.r.) sono eletti da uno temperato». Corollario: «Il rimedio del sorteggio non elimina patteggiamenti e accordi, come accade nelle università: se ci sono persone immorali, tutto continua come prima». Seguono «altri vizi»: l’Alta corte «ha un appello, che si svolge davanti allo stesso giudice, ma con diversa composizione. Non si sa, a tutt’oggi, se ci sarà ricorso in Cassazione: nella sua magnanimità, Nordio dice che ci sarà, ma la norma non lo prevede». La conclusione, tutt’altro che scontata, come già detto: “allo stato attuale sarei per la scheda bianca”.
Passiamo oltre: in un’intervista dello scorso anno[4] lo stesso professor Ferrua afferma infatti che “dell’UCPI [Unione delle Camere Penali] ho sempre ammirato le gloriose crociate per i diritti di libertà; a partire da quella intrapresa da Giuseppe Frigo per la riforma costituzionale dell’art. 111. Senza il suo intervento, saremmo ancora al processo come lo aveva ridotto la Corte costituzionale nella svolta inquisitoria con le tre famigerate sentenze del ‘92”. Ma successivamente afferma: “vi è un grave rimprovero da rivolgere alle Camere penali: l’acquiescenza – anzi la condivisione – dimostrata verso la riforma Cartabia, stranamente voluta sia dall’ANM [Associazione nazionale magistrati] sia dall’UCPI. Travolte dall’ostilità verso il ministro Bonafede, che aveva abolito la prescrizione in sede di impugnazione, le Camere penali non si sono accorte che quanto veniva proposto dalla riforma Cartabia era ancora peggio della riforma Bonafede”.
Non abbiamo più in questa sede il tempo per approfondire le riforme evocate, che ancora in questi giorni sono oggetto di numerose analisi critiche, anche se in realtà, secondo un’altra lettura della vicenda, si vocifera che a suo tempo i due “contendenti” avrebbero stretto un patto tra di loro: l’ANM non avrebbe proposto modifiche a quanto restava del fantasma dell’“accusatorio all’italiana” se l’UCPI avesse rinunciato a riproporre il tema della separazione delle carriere. Ferrua prosegue: “l’ANM si è opposta alla riforma dell’art. 111 Cost. Ma le Camere penali no. Avevano il preciso dovere di difendere il rito accusatorio; e invece – lo dico senza cattiveria, ma con grande tristezza – lo hanno abbandonato al suo triste destino, approvando la riforma Cartabia[5]”.
Sembra quasi che le Camere penali – me ne scuseranno – debbano rispondere a terzi delle loro scelte politico-professionali…
2. La difesa del rito accusatorio che non c’è più
Circa la prima affermazione, la fede nel processo accusatorio, nessuno dubita che Ferrua da sempre, anche sulla scia dell’insegnamento del professor Franco Cordero, ne sia un paladino: il problema consiste nel capire esattamente che cosa egli intenda per tale tipo di processo. Si dirà che l’ha spiegato da molti anni in più scritti, sedi congressuali ed a centinaia di studenti: è – grosso modo – quel processo in cui la prova si forma in dibattimento nello scontro dialettico tra le parti contrapposte davanti ad un giudice imparziale (contrariamente a quello inquisitorio ove una sola delle parti può precostituire materiale probatorio prima del dibattimento stesso, per presentarlo in quest’ultima sede come prova valida a tutti gli effetti per decidere sulla responsabilità dell’imputato al giudice che può integrare il quadro probatorio anche d’ufficio). Si tratta di un tipo di processo mai realizzato compiutamente in Italia né con il codice del 1988 né tantomeno con i “tradimenti”, stigmatizzati dallo stesso professore, orditi successivamente nei confronti del codice stesso anche dal legislatore e dalla giurisprudenza, per non parlare dei fraintendimenti della dottrina (come accennato omettiamo qui le decine di citazioni a sostegno di quanto detto, facilmente reperibili e rieditate in questi ultimi mesi). Confesso che, non ho avuto il tempo di “studiare” a fondo la recente “riforma Nordio” – restando fedele al motto di Giorgio III: “Reforms? Reforms? Aren’t things bad enough already?” – né l’atteggiamento verso quest’ultima delle Camere penali, che comunque intuisco essere senz’altro favorevole al disegno ministeriale, per lo meno quanto al problema della separazione delle carriere[6].
Da quanto detto, se nel nostro ordinamento, come sostiene il professor Ferrua, il processo accusatorio non è stato attuato nel 1988 ed è stato tradito dal 1992 in poi, senza che l’inserimento dell’art. 111 (che tra l’altro ricalca il VI Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti e de relato l’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo) né l’inserimento delle investigazioni difensive potessero modificare la situazione preesistente, non si riesce a comprendere perché l’A. in questione, “per la contraddizion che nol consente”, ricolleghi ad una premessa che considera inesistente (l’irraggiungibile recupero dell’accusatorietà nel processo penale italiano) una conseguenza da lui ritenuta consustanziale alla prima, la separazione delle carriere, la quale, per ciò stesso, risulta priva di ogni fondamento razionale, basandosi su un feticcio fantagiuridico.
Qualcuno, ma non Ferrua, potrebbe insistere nell’affermare che il nostro processo dell’88 sia “accusatorio”, non solo perché il legislatore lo voleva tale, ma perché presenterebbe le caratteristiche tipiche del processo adversary statunitense, considerato accusatorio “per antonomasia”, anche se in quel sistema, in virtu’ del fenomeno del plea bargaining, la giustizia “negoziata”, riguardando la quasi totalità dei processi[7], fa sì che solo una esigua minoranza di essi affrontano un adversary trial (dibattimento) con la piena applicazione delle rules of evidence e la decisione da parte del jury: lasciamo quindi da parte la situazione d’Oltreoceano, che finirebbe per ingenerare solo confusione nel dibattito, se non adeguatamente approfondita[8].
Tornando a ripercorrere a ritroso l’evoluzione del pensiero del professor Ferrua, troviamo in un’intervista di pochi mesi precedente[9]. La prima domanda rivolta in quell’occasione a Paolo Ferrua, è stata.” qual è la cornice all’interno della quale vorrebbe approvarsi la separazione delle carriere? Alla domanda il professore risponde come poi risponderà alla Casa Valdese: «la maggior crisi oggi riguarda, prima ancora dell’ordinamento giudiziario, il processo penale, stretto tra due temibili nemici: da un lato, la riforma Cartabia che ha distrutto il modello accusatorio e che, purtroppo, permane ancora immutata; dall’altro, l’intelligenza artificiale»[10].
Richiesto di un parere sulla riforma costituzionale targata Nordio, risponde salomonicamente: «dirò subito quanto alla separazione delle carriere,” che “vi è motivo per condividere, ma anche per dissentire rispetto a quanto sostenuto sia dalla magistratura sia dall’Unione delle Camere penali». Iniziando dalla magistratura, è un dato di fatto che ogni qual volta si profila all’orizzonte il tema della separazione delle carriere, reagisce in due modi. Il primo è di esprimere il forte timore che essa conduca ad un assoggettamento del pm a controlli politici; il secondo di insistere su logore formule quali il pm parte-imparziale e organo di giustizia, o su slogan come la cosiddetta cultura della giurisdizione, pronosticando, con la separazione delle carriere, la conversione del pm in un implacabile accusatore”.
Incalzato dall’intervistatrice, che, osservato come l’inossidabile Ferri, l’ex sottosegretario, riconquisti la toga, gli chiede: «Non è così?». Ferrua risponde: «Il primo timore appare perfettamente fondato. Il ministro afferma di essere recisamente contrario a una dipendenza del pm dal potere politico. Ammessa la sua buona fede, non può, tuttavia, ipotecare il futuro, escludendo che in un secondo tempo si addivenga a un collegamento del pm con l’Esecutivo o con il Parlamento. Dirò di più: penso, con Franco Cordero, che la separazione delle carriere, nell’ambito di una magistratura non elettiva ma reclutata per concorso, abbia un senso solo se accompagnata da un controllo politico sul pm. Come afferma il grande giurista, “l’autarchia indebolisce i controlli sull’attore penale, confinandoli in uno spazio interno al corpo togato. Un apparato requirente a vertice ministeriale sarebbe meno esposto dell’attuale a disfunzioni”. E credo che a pensarlo siano in molti proprio tra i sostenitori della separazione delle carriere, pur tacendolo per ragioni tattiche, volte a rassicurare i magistrati con la favola di un’assoluta indipendenza del pubblico ministero.»
3. Irridere l’art. 358 c.p.p. significa ignorare la presunzione costituzionale di non colpevolezza
Ricondotto al tema dell’imparzialità del pubblico ministero, Ferrua afferma: «Credo sia un grave errore della magistratura continuare ad affermarla. In un processo degno di questo nome, specie se accusatorio, chiunque non sia giudice è, per logica esclusione, parte».
In proposito però non possiamo esimerci dall’osservare che il diritto non è solo logica, ma innanzitutto un sistema di norme, che alla logica spetta interpretare, e non cancellare, altrimenti si rischierebbe addirittura di scivolare nel pantano del Volksgeist: il nostro ordinamento positivo attribuisce sia al giudice che al pubblico ministero l’accertamento della verità, imponendo al secondo anche la ricerca di prove a discarico, mentre sarebbe contro natura richiedere quella di prove a carico al difensore dell’imputato, gravandolo di un dovere di “collaborazionismo” inquisitorio. Si può forse tacciare di ingenuità l’art. 358 c.p.p. (che comunque produce nullità se inosservato in sede cautelare), ma allora bisogna avere il coraggio di irridere anche il principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza, il che creerebbe non poche difficoltà non solo ai paladini dell’accusatorio, ma a chiunque stia a cuore la Costituzione. Il pubblico ministero è necessariamente parte pubblica, perché tale è la sua funzione (qualcuno potrebbe dire che è “pubblica” anche quella dell’avvocato, ma è esercitata secondo altri criteri: tutela individui singoli e non la collettività nel suo complesso e non è svolta da funzionari pubblici, ma da liberi professionisti, retribuiti case by case).
4. Una ricetta “semplice” per far funzionare la giustizia
Ad un’ulteriore domanda: «ma se davvero si voleva combattere una certa ipertrofia del p.m. non ‘bastava’ una seria riduzione dei reati?» Ferrua risponde: «Occorre invertire la regola sinora seguita. Anziché penalizzare ad libitum per poi malamente processare, bisogna penalizzare solo per quel tanto che si può decorosamente processare». La risposta non è però, a nostro parere, così semplice. Ci sono i c.d. street crimes, la criminalità di strada, “comune”, il cui “ingresso” nel “sistema giustizia” nessun ordinamento è in grado di controllare (si pensi agli scippi, ai furti di autoveicoli, alle rapine, alle violenze private, alle lesioni personali, ecc.) per le quali è però possibile prevedere sanzioni “leggere” se non alternative, ma che per essere efficaci necessitano mezzi adeguati. A tale proposito negli U.S.A. spesso probation e parole si accompagnano ad un numero così minuzioso di prescrizioni, la c.d. shopping list, che sembra strutturata in maniera tale da essere willy-nilly disattesa, determinando l’annullando della misura alternativa e riattivando quella detentiva sospesa). C’è poi la tendenza ad aumentare, anziché diminuire, le condotte illecite (basti pensare al “decreto sicurezza” che punisce comportamenti finora leciti, come i blocchi stradali o la resistenza passiva nelle proteste carcerarie), mentre, al contrario, si “addolciscono” le sanzioni in tema di violenza sessuale. Per quanto concerne poi i white collar crimes basti per tutti l’esempio della depenalizzazione dell’abuso d’ufficio.
Occorre allora chiedersi che cosa significhi “decorosamente processare”: è forse un’allusione ai “criteri di priorità”, “bocciati” anch’essi negli U.S.A. nei dibattiti degli anni ’70 del secolo scorso, perché a loro attuazione avrebbe richiesto che il Congresso ogni tre anni riscrivesse il codice penale e il relativo “tariffario” delle pene.
Il professore aggiunge: «Non si è compreso che il processo accusatorio è comunque una grande scelta di civiltà, indipendentemente dall’essere o non essere accompagnato dalla separazione delle carriere. È vero che quel modello favorisce la separazione delle carriere, ma la favorisce come favorisce la giuria e con essa il verdetto immotivato, senza un rapporto di implicazione necessaria».
A questo proposito si potrebbe osservare che ragioni non solo storiche, ma legate alla struttura della law of evidence militano per l’identificazione del processo “adversary” come “trial by judge and jury” (cfr. W. Blackstone). Ma non è questa la sede per approfondire l’argomento.
È per ciò stesso vero, come aggiunge Ferrua che «Per converso, la separazione delle carriere ha poco senso in un processo ormai ridotto all’inquisitorio. L’idea che sia di per sé sufficiente a determinare la rinascita del modello accusatorio, è tutta da dimostrare». Posto però davanti alla domanda decisiva – votare sì o no al referendum – il professore dichiara: «L’intensa passione per il modello accusatorio mi indurrebbe a rispondere per il ‘Sì’. Ma l’occasione è stata gravemente sfigurata. Il processo accusatorio non c’è più, abbandonato da chi avrebbe dovuto difenderlo. La separazione delle carriere, così organizzata, può addirittura accrescere l’autocrazia del corpo dei pm. Rifletterò attentamente».
5. Un documento equilibrato, ma insufficiente per una svolta
Tra una intervista e l’altra, il 19 febbraio 2026 incontriamo una presa di posizione[11], questa volta non frutto di un dibattito, ma di una dichiarazione “a sei mani”. Secondo Paolo Ferrua e altri due studiosi di diritto processuale penale, per i quali anche subordinandolo a prerequisiti quali l’anzianità di servizio o i ruoli ricoperti, la legge ordinaria sarebbe tenuta, comunque, a prevedere un sorteggio “secco” dei membri togati [in grassetto nel testo n.d.r.], senza possibilità per il corpo rappresentato di selezionare in via preventiva i sorteggiabili tramite la loro inclusione in un elenco (metodo, quest’ultimo, espressamente riservato dalle nuove prescrizioni costituzionali alla nomina dei membri laici), poiché tale differenza determina una disparità di trattamento nella nomina dei membri laici e dei membri togati priva di qualsiasi giustificazione, se si considera che le nuove prescrizioni prevedono che i sorteggiabili siano, in ogni caso, individuati fra persone appartenenti a categorie professionali dotate di pari competenze ed autorevolezza (avvocati, magistrati e professori universitari). Tutto ciò determinerebbe alla luce degli artt. 104 e 105 della Costituzione una disparità di trattamento nella nomina dei membri laici e dei membri togati priva di qualsiasi giustificazione, se si considera che le nuove prescrizioni prevedono che i sorteggiabili siano, in ogni caso, individuati fra persone appartenenti a categorie professionali dotate di pari competenze ed autorevolezza (avvocati, magistrati e professori universitari); non necessariamente tale disparità di trattamento verrebbe compensata dalla circostanza che, nei tre organi, i membri togati sarebbero in maggioranza, se si considerano i pericoli di alterazione dei processi decisionali determinati dall’asimmetria del metodo di nomina, destinato a creare maggiore compattezza nelle opinioni dei membri laici (individuati anticipatamente in base a criteri condivisi dalle forze parlamentari); ritengono che i nuovi artt. 104, comma 4, e 105, comma 3, Cost. determinino un’irrimediabile violazione del principio di uguaglianza, da annoverare a nostro avviso fra i ‘valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana’ che, ‘pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale’, non dovrebbero essere ‘sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali’ (Corte cost. n. 1146 del 1988 e, da ultima, n. 125 del 2025); come tali, qualora la riforma diventasse definitivamente legge dello Stato, i due articoli, in parte qua, dovrebbero essere dichiarati costituzionalmente illegittimi.
Non potrebbe essere questa un’altra ragione per schierarsi per il “no” da parte di chi riconosce meriti “oltreché demeriti ad entrambi gli schieramenti, avendo affermato, come si è detto: “vi è motivo per condividere, ma anche per dissentire rispetto a quanto sostenuto sia dalla magistratura sia dall’Unione delle Camere penali”? Un argomento di peso costituzionale come l’ultimo sostenuto non potrebbe far spostare l’ago della bilancia? Evidentemente no…
A parte le prese di posizioni – per la verità piuttosto fredde – nei dibattiti “a caldo” degli ultimi mesi, il professor Ferrua in una sua monografia del 2012, in cui, dopo aver illustrato le tesi contrapposte si sbarazza (non a caso) in un capoverso su quella della separazione, per dedicare una pagina alla tesi “unitaria”, negando la “presunta tendenza del giudice a favorire le ragioni del pubblico ministero per spirito di “colleganza”, confutando la tesi dello strapotere” del secondo.
6. Cordero ipse docebat
Lo stesso Franco Cordero, in uno scritto del 1987, a proposito del pubblico ministero diretto dall’esecutivo aveva affermato che «in teoria pensavo che anche questo modello abbia delle virtu’[12]: sulla carta, presupposti uomini integerrimi, non comporta abusi nei flussi della domanda penale, né l’autonomia esterna li esclude; sono altrettanto pensabili un requirente autarchico che devii dalle norme, sebbene risponda al ministro compatibilmente con gli obblighi legali; e in più tale regime implica responsabilità politiche, con i relativi controlli parlamentari, dalle interpellanze alla sfiducia. Argomenti forti, se fosse questione d’arte normativa sottovetro, ma stiamo discutendo cosa sia meglio nell’Italia 2002. Basta un’occhiata. L’attuale Guardasigilli non è Tommaso Moro […]: qualche mese fa allungava i piedi nei processi milanesi.[…] L’eufemismo “carriere separate significa dipendere dal padrone politico, i cui desideri sono ordini»[13].
Tanto dovrebbe bastare a convincere qualsiasi giurista, ma forse il professor Ferrua è troppo esigente con sé stesso per autoconvincersi, il che – lo dico senza ironia – è un pregio: dopotutto dubito ergo sum…
Ma prima di proseguire oltre mi sembra opportuno sgomberare la strada da alcune osservazioni dei fautori del meccanismo della separazione delle carriere che appaiono del tutto inappropriate, se non risibili: chi scrive, pur non avendo mai esercitato legittimamente la professione forense in Italia, è stato ai sensi della l. 354 del 1975 “componente-esperto” del Tribunale di sorveglianza di Genova per circa un quarto di secolo: in tale veste, come è facile immaginare, ha avuto modo di avvicinare molti esponenti del foro distrettuale e può garantire che, nell’approssimarsi delle elezioni del locale Consiglio dell’Ordine, gli avvocati parlavano apertamente delle varie correnti in corsa, sempre contrapposte secondo un chiaro e del tutto legittimo orientamento politico (anche se non partitico, ma per lo più diviso tra un fronte progressista ed uno conservatore, cui in tempi più recenti si si aggiunta una componente legata al dato generazionale) che concorrevano ai seggi del Consiglio. Sarei curioso di sapere se la classe forense sarebbe disposta, per “simmetria”, con i magistrati, a sorteggiare i propri rappresentanti. Questo potrebbe accadere unicamente se le cariche sociali fossero considerate una sinecura, da lasciare a colleghi a corto di clienti, preoccupati di come passare il proprio tempo (quando esisteva il servizio militare di leva, il criterio era di eleggere negli organismi rappresentativi della truppa coloro che avevano i cognomi più buffi…).
Un rischio di cui si parla poco ma che può incidere pesantemente sulla corretta amministrazione della giustizia più di quello della “influenza” del “collega della porta accanto” può essere quello della comune appartenenza di magistrati sia requirenti che giudicanti ad associazioni segrete, come le logge massoniche deviate, che, se non ricordo male – a parte l’inserimento nel programma eversivo della P2 della separazione delle carriere, che indubbiamente avrebbe in quella temperie storica giovato al controllo della magistratura – sono state coinvolte in alcune vicende giudiziarie quando i procedimenti relativi a magistrati non facevano ancora “il giro d’Italia”, ma rimbalzavano sempre tra le due corti d’appello più vicine (per es. Palermo-Caltanissetta, andata e ritorno).
7. Il “mercimonio” della comparazione
Anch’io sono costretto ad un finale a sorpresa, per non rischiare di buttare nel cestino quanto fin qui scritto “in ritardo”: allora, soprattutto, ma non solo, perché non ho più il tempo di farlo, eviterò di affrontare il profilo comparatistico, approfittando della circostanza che un valoroso, e che ricordo ancora giovane, collega ha scritto sul tema due giorni fa[14]: «Tralascio, in questa disfida senza quartiere, il mercimonio fatto della comparazione, materia ad uso e consumo della convenienza di ciascun disputante, capace di destare interesse solo quando si voglia “vendere” una soluzione preconfezionata. Basti dire che, a giorni alterni, ed a seconda del tribuno di turno, la separazione delle carriere è vista come la regola, o l’eccezione, negli altri paesi europei. Sia permesso di segnalare che confrontare le regole di ordinamento giudiziario dei diversi paesi guardando alla sola unicità o separazione delle carriere è molto difficile, perché quelle regole affondano in un retroterra di cultura giuridica e di funzionamento istituzionale ben più ampio e complesso, che compendia una molteplicità di elementi. Per dire: un sistema che prevedesse un unico ordine giudiziario ed un solo Consiglio Superiore di autogoverno, ma con composizioni diverse di quel Consiglio fra parquet e magistratura “di sedia” [n.d.r.], e che incentivasse la mobilità interna anche per evitare il rischio di cadere in pericolose routines, è un sistema a carriere uniche o separate? Un sistema – per taluni, il precursore delle garanzie di equità e giustizia processuale – che ha introdotto un organo dal nome di “pubblico ministero” solo nel 1985[15], comunque non coinvolto direttamente nell’investigazione, ma a cui compete solo un ruolo di consiglio alla polizia e di scrutinio sui risultati investigativi all’esito delle indagini, è semplicemente ascrivibile ad un sistema a carriere separate o è un genus diverso? E poi: in che categoria inserire i sistemi che ancora mantengono la figura del giudice istruttore? Gli esempi potrebbero continuare».
Ribadito che ogni sistema ha caratteristiche sue proprie che rendono poco utile prendere come profilo di comparazione uno solo dei sui caratteri, come, ad esempio quello del pubblico ministero: si pensi, sempre restando in Francia, al sistema profondamente diverso delle corti d’assise (anche quelle di primo grado devono motivare le loro decisioni dal 2012)[16] e di quelle d’appello, per non parlare del (solo) “recentemente” modificato regime di controllo di legittimità da parte del Conseil Constitutionel, (costituto da nove giudici, nominati senza l’apporto del potere giudiziario e senza limiti d’età né requisiti professionali) dal 2010 esteso a posteriori. Era proprio della Francia e del suo sistema delle corti d’assise quello su cui avrei voluto soffermarmi, per arrivare alle stesse conclusioni del collega, che però è stato più veloce di me.
Per concludere, una notizia tratta dal Dubbio del 16 marzo 2026, ma risalente al 3 marzo[17], “illeggibile” per i non abbonati, ma “riportata” da un blog su Facebook[18] in cui, secondo il blogger, di fronte all’instancabile combattività di Spangher, Ferrua invece, […] resta un sentimentale: «L’impressione è che il referendum sulla riforma costituzionale stia privando molte persone del bene dell’intelletto. L’idea di spingere all’estremo la coerenza con sé stessi e con la propria fede, al punto di non esitare a rompere consolidate amicizie, sarebbe davvero commovente e assai romantica; ma lo sarebbe se gli interessi in gioco nelle sopravvenute ostilità fossero alquanto più elevati». La giornalista (indicata come V. Stella del Dubbio) conclude, stando al blog, l’articolo: Caro prof Spangher, caro Paolo: il 24 marzo ci ritroviamo, a prescindere dal risultato, insieme a cena?
Come al solito tutto finirebbe a tarallucci e vino…No!
[1] Documento sulla riforma costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e istituzione della Corte disciplinare sottoscritto da studiose e studiosi di Procedura penale, in Sistema penale, 26 novembre 2025.
[2] M. Nerozzi, Referendum Giustizia, il professor Paolo Ferrua: “Riforma punitiva per la magistratura, sarei per la scheda bianca”, Emerito di Procedura penale a Torino: «A favore della separazione delle carriere, ma contro due Csm e l’Alta corte disciplinare» in Corriere.it Promo 150 anni, 10/3/26.
[3] La data riportata dall’articolo citato è il 9 febbraio, ma evidentemente è un comprensibile errore di stampa.
[4] V. Stella, La separazione crea un’autocrazia del pm. E il controllo politico non è un tabù...Ferrua riflette su pm, indipendenza, AI e riforma Nordio: «Processo accusatorio ormai svuotato, referendum occasione sfigurata» in Il Dubbio, 15 Dicembre 2025.
[5] Prosegue il professore: [le Camere penali n.d r.] “Sono rimaste in silenzio, anzi hanno applaudito due gravi attacchi al modello accusatorio: a) lo spostamento dell’intero asse verso l’indagine preliminare, purtroppo convertita in una gigantesca istruzione sommaria, sino a rendere il dibattimento suddito degli accertamenti svolti in quella fase; b) la presenza di quella che impropriamente viene chiamata la nuova regola di giudizio dell’udienza preliminare. Alludo alla ragionevole previsione di condanna che, per essere formulata da un giudice, è quanto di più lontano si possa immaginare dal modello accusatorio. Non solo si traduce in una grave presunzione di colpevolezza per chi sia rinviato a giudizio, ma induce di fatto diversi giudici a ‘motivare’ contra legem il decreto che dispone il dibattimento con un minuzioso elenco di tutte le prove raccolte a carico dell’imputato”.
[6] Infatti, sul punto: V. Stella, Ucpi a confronto col Guardasigilli: uniti per la riforma ma sul dl sicurezza la platea rumoreggia. Un compleanno dolceamaro per Carlo Nordio, venerdì alla contro inaugurazione dell’anno giudiziario dell’Unione Camere Penali, dal titolo “La trasversalità del Sì”, in Il Dubbio, 7 febbraio 2026.
[7] Nel 2022 la bargained justice raggiungeva percentuali del 97/98% dei casi che si affacciavano alla fase del dibattimento. Cfr. V. Fanchiotti, La giustizia penale statunitense. Procedure v. Antiprocedure, Torino 2022, 159.
[8] Basti pensare che negli Stati Uniti alla fine del 2023 la popolazione detenuta assommava in totale a 1.914.000 unità (tra carceri fedrali, statali e jails (ove si scontano pene fino ad un anno): cfr. U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, Bureau of Justice Statistics, September 2025, NCJ 310197 Prisoners in 2023 Statistical Tables; per le jails: U.S. Department of Justice,, Office of Justice Programs, Bureau of Justice Statistics, Zhen Zeng, Jails Report Series: 2024 Preliminary Data Release, December 2025.
[9] V. Stella, La separazione crea un’autocrazia del pm., cit., ne riporta due date diverse, 21 novembre e 15 dicembre 2025, ma l’intervista è la stessa.
[10] V. Stella, La separazione crea un’autocrazia del pm. E il controllo politico non è un tabù...Ferrua riflette su pm, indipendenza, AI e riforma Nordio: «Processo accusatorio ormai svuotato, referendum occasione sfigurata» in Il Dubbio, 15 Dicembre 2025. Sull’AI, oggetto degli strali, in buona parte giustificati, del professore non è questa la sede per occuparsi: è comunque interessante che egli ponga come del tutto secondario, rispetto ad esso ed alla riforma Cartabia, il problema della separazione delle carriere.
[11] F. Caprioli, M. Daniele e P. Ferrua, Un profilo di incostituzionalità della riforma della magistratura, 26 febbraio 2026 in Sistema penale, 2/2026, cui si rimanda per il testo completo della dichiarazione congiunta.
[12] F. Cordero, Guida alla procedura penale, Torino 1987, pp. 166-170.
[13] F. Cordero, Le Strane regole del signor B., pp. 143-144. 2003.
[14] M. Panzavolta, La posta in gioco è ancora più alta nel referendum costituzionaale, in Sistema penale, Opinioni, 14 marzo 2026.
[15] Il riferimento è evidentemente al Crown Prosecution Service inglese [mi sono permesso di aggiungere di mio pugno la nota].
[16] Il caso Taxquet (CEDU, Grande Camera, 2010) una sentenza sul diritto a un processo equo (Art. 6 CEDU) nata da un caso belga.
[17] V. Stella, Spangher e Ferrua. Finché il referendum non ci separi, in il Dubbio, 16 marzo 2026.
[18] LAB La politica del Diritto di C. Intrieri, 3 marzo 2026.
