In gioco, per dirla in breve, c’è il passaggio dalla nostra democrazia costituzionale – che si riflette nella Costituzione italiana del 1948 e che si deve presumere sia conosciuta – alla “democrazia decidente” (così definita nel 2024 da Giorgia Meloni), ovvero alla “democrazia illiberale” (così definita nel 2014 da Viktor Orbán). Poi, nel gennaio 2025, al di là dell’Atlantico, è arrivato il ciclone “Trump 2”, con Donald Trump a teorizzare una “democrazia auto-limitata dal Capo eletto”.
A questo punto le alternative sono due: o si comprende a che punto della storia delle democrazie occidentali siamo giunti, e come in questo quadro si inserisca – nel suo piccolo ma in modo emblematico – la riforma Meloni-Nordio, proposta dall’attuale maggioranza di governo e riguardante la magistratura ordinaria del nostro Paese, e si prova quindi a contrastare questa tendenza generale; oppure si ritiene che anche da noi questo cambiamento di “regime”, al di fuori delle regole costituzionali vigenti, meriti di essere sostenuto.
È quasi superfluo ricordare che la possibilità di ottenere giustizia – per vedere riconosciuti i propri diritti e per contrastare condotte criminose, anche quando poste in essere da chi detiene posizioni di potere – rappresenta uno dei campi nei quali occorre garantire con la massima attenzione le posizioni individuali, soprattutto dei cittadini più deboli, insieme all’interesse generale affinché l’azione di governo si svolga nel pieno rispetto delle regole vigenti e del principio di legalità.
Il merito della riforma Meloni-Nordio si colloca dentro questo solco. Si afferma di partire dalla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri – separazione che è già sostanzialmente presente nell’ordinamento – ma si finisce per prefigurare una nuova e del tutto imprecisata configurazione professionale del pubblico ministero. Al tempo stesso si rompe l’unità della giurisdizione dividendo in due l’attuale Consiglio Superiore della Magistratura; si introduce il “sorteggio secco” per la scelta dei magistrati della componente togata dei due nuovi Consigli (mentre la scelta politica dei componenti laici continua ad avvenire previa indicazione nominativa dei sorteggiabili); infine si sottrae il procedimento disciplinare agli organi di autogoverno della magistratura, affidandolo a un nuovo giudice speciale, l’Alta Corte disciplinare, della quale la Costituzione si limita a stabilire il numero dei componenti, rinviando alla legge ordinaria la definizione di aspetti cruciali del suo funzionamento.
Naturalmente ciascuno è libero di formarsi la propria opinione e di esprimerla. Ma descrivere in modo neutro o puramente tecnico il testo della riforma sostenendo che essa non incide sul peso istituzionale della magistratura italiana significherebbe non riconoscere la reale portata delle modifiche proposte.
Il Consiglio Direttivo
Dott. Marco Onida,
Presidente
Prof. Antonio D’Andrea,
Presidente della Commissione culturale
Dott. Paolo Onida,
Componente
