L’occasione di questa conversazione è la recente sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione 30 giugno 2025, n. 17603, che ha affermato, su conclusioni conformi del P.M., il seguente principio di diritto, rigettando il primo motivo di ricorso: «Con riferimento all’art. 127-ter cod. proc. civ. in versione anteriore alle modifiche del 2024, il provvedimento con cui il giudice sostituisce l’udienza destinata alla discussione col deposito di note scritte è ammissibile, nel processo del lavoro, alle seguenti condizioni: (i) che la sostituzione non riguardi l’udienza di discussione nella sua integralità, ma governi la sola fase processuale propriamente decisoria; (ii) che nessuna delle parti si opponga alla sostituzione della discussione orale col deposito di note scritte; (iii) che non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva della oralità; (iv) che si tenga conto delle necessità collegate al contraddittorio, cosicché qualora l’iter processuale richieda chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa».
La sentenza ha anche deciso, rigettando il secondo motivo di ricorso, sempre su conclusioni conformi del P.M., la questione relativa alla scadenza del termine perentorio di deposito telematico delle note di trattazione scritta, con riferimento all’ora indicata nel decreto. Parleremo anche di questo tema.
Prima di entrare nel merito della pronuncia di legittimità e del caso concreto che è stato deciso, Vi chiedo di tracciare un quadro sistematico del principio di oralità nel processo civile, in particolare quello del lavoro che qui ci occupa, coniugato a quelli di concentrazione e immediatezza.
Occorre mettere in chiaro che del termine «oralità» si possono assumere due nozioni ben distinte. La prima è quella legata all’«apostolato» di Giuseppe Chiovenda, che, come è noto, iniziò con la famosa relazione del 1906 presso il Circolo giuridico di Napoli e venne in modo più chiaro ribadito nel primo articolo pubblicato nel 1924 sulla Rivista di diritto processuale civile. In questo primo significato l’oralità sta ad indicare un vero e proprio modello di processo, che presenta come suoi capisaldi la prevalente oralità nella trattazione della causa, l’immediatezza nella valutazione delle prove, l’immutabilità del giudice che decide la causa e la concentrazione dell’istruzione e della deliberazione della decisione. Dietro questa scelta strategica vi era una motivazione politica, legata al dibattito sulla riforma del codice di rito del 1865. Nella Relazione al progetto di riforma elaborato dalla Commissione per il dopoguerra nel 1920, Chiovenda osservava che la ragione per la quale il principio dell’oralità – affermatosi nel dibattimento penale come «supremo principio» – ha tardato «a conquistare il campo attiguo del processo civile, dipende dal fatto che in questo esso si presentò più come un semplice principio tecnico-giuridico che come un principio politico». Riaffermarlo come principio fondante dell’idea stessa di processo era funzionale, evidentemente, per consentire al principio in questione di recuperare, nel contesto del processo civile, la stessa importanza che esso indubbiamente già aveva assunto per il processo penale. Lo stesso Calamandrei nella voce del Nuovo Digesto definisce l’oralità come un’«espressione sintetica» adoperata per indicare un sistema di «principi inseparabili». Si tratta di capisaldi che, in realtà, sono divenuti col tempo parte integrante della riflessione dei processualisti, al punto che si potrebbe ragionevolmente affermare che il modello del processo orale è il modello del processo tout court (v. anche Betti, Segni, Costa, Cappelletti).
In una diversa accezione, invece, l’oralità sta ad indicare una semplice tecnica processuale da preferire tendenzialmente alla scrittura tutte le volte in cui vi sia l’esigenza dell’acquisizione diretta da parte del giudice degli elementi di valutazione funzionali alla decisione. In questa seconda accezione oralità è l’uso della forma parlata e scrittura l’uso della forma scritta nelle dichiarazioni o nelle attività processuali, e di conseguenza si dice processo orale quello in cui l’oralità è prevalente, e processo scritto quello in cui prevale come mezzo di espressione la scrittura (v., in questo senso, Wach, Mortara, Allorio, Vocino, Picardi). Impostato in questa seconda accezione il tema dell’oralità, pur nella polisemia del termine che l’accompagna e degli equivoci che questa polisemia ha generato e talvolta continua a generare, esso finisce per risolversi in tecnica processuale o «morfologia» processuale e per diventare sinonimo della relazione immediata fra il giudice e l’attività processuale o, per essere più precisi, fra il giudice e lo strumento di conoscenza o cognizione dei fatti di causa. Solo il contatto immediato con lo strumento di conoscenza consente al giudice di pervenire alla formazione di un convincimento sulla veridicità dei fatti di causa più genuino possibile perché emerso oralmente in udienza, consentendogli di vagliarne direttamente l’attendibilità. L’oralità, dunque, rivela il suo significato più autentico nella sua aspirazione all’immediatezza del rapporto tra il giudice e le fonti della prova, ossia per risolversi nella sua insostituibile funzione di assicurare «quella continuità psicologica, in forza della quale essa funziona nel processo orale come una acquisizione continuata e progressiva fino alla decisione finale» (Calamandrei). In fondo, proprio dal tema del rapporto del giudice con la prova e l’accertamento dei fatti di causa che aveva originato la stessa più ampia riflessione chiovendiana sull’oralità, se si considera che l’articolo con cui il Maestro di Premosello inaugurò le pubblicazioni della Processuale era intitolato proprio L’oralità e la prova.
Ciò su cui occorre riflettere, dunque, è sull’incidenza che potrebbe avere la pronuncia delle Sezioni Unite sull’oralità intesa in questa seconda accezione, ossia al rapporto diretto del giudice con la fonte di accertamento dei fatti di causa. Ed in questa direzione sono fondamentali, a me pare, sia le puntualizzazioni che la sentenza fa in motivazione all’affermazione generale circa la possibile utilizzazione dell’art. 127-ter c.p.c. anche nell’ambito del processo del lavoro, sia le condizioni che la stessa pone a tale utilizzazione. Ma ne parleremo più avanti.
Prima di avviare qualsiasi riflessione, credo sia importante rammentare quale sia stato il motore della Legge 533/1973, quali i principi che ne costituivano fondamento e quale lo scopo perseguito dal Legislatore.
Nel suo Processo civile e giustizia sociale (1971), V. Denti rammentava che il “processo… non è un bene in se stesso, ma è uno strumento per l’attuazione del diritto, e quindi per il raggiungimento degli scopi che un dato ordinamento giuridico ripropone… L’assistenza a favore della parte socialmente più debole viene dunque assicurata affinché non sia resa inoperante, attraverso l’inefficienza dello strumento processuale, la tutela degli interessi che viene riconosciuta sul piano sostanziale”.
Così, se il processo ordinario civile era sostanzialmente scritto, ispirato a criteri di uguaglianza formale delle parti e, di fatto, rimesso ai poteri di impulso di queste ultime e sottratto a un’effettiva direzione da parte del giudice, il nuovo processo del lavoro si è posto nel segno della radicale discontinuità.
A questo riguardo, negli Studi di diritto processuale del lavoro (1976), A. Proto Pisani ha ben evidenziato come “il processo del lavoro è normalmente caratterizzato dalla diseguaglianza economica delle parti (lavoratore e datore di lavoro) che si riflette sullo svolgimento del processo… in quanto: a) la parte economicamente più debole ha minori capacità di resistenza e di attesa, e di conseguenza subisce maggiori danni dalla lunghezza del processo; b) la parte economicamente più forte non solo ha maggiori capacità di resistenza e di attesa, ma anzi spesso (si potrebbe anche dire normalmente) ha interesse a che il processo duri il più a lungo possibile, non fosse altro perché in quel modo fiacca le capacità di resistenza dell’avversario (lavoratore) e – se sconfitta – paga in moneta svalutata il credito del lavoratore”.
È questo il quadro all’interno del quale si è collocata la costruzione di un sistema di diritto processuale del lavoro improntato ai principi dell’oralità, dell’immediatezza nel rapporto tra parti, difensori e giudice, e della concentrazione nella trattazione della causa: un sistema processuale profondamente e necessariamente diverso dal processo civile dell’epoca e che, nel tempo, ha preservato intatte le sue peculiarità a dispetto dei numerosi interventi sul sistema processuale civile ordinario.
Personalmente ho sempre creduto molto in questi principi, anche se devo con amarezza prendere atto che nella prassi tendono ad essere sminuiti moltissimo. Sotto questo aspetto, la diluizione delle udienze a distanza di molti mesi è probabilmente il più grave vulnus che si registra in moltissimi tribunali.
L’oralità è un principio a me molto caro e credo che sia molto utile per il migliore svolgimento del processo e per raggiungere una decisione quanto più possibile giusta. Ovviamente, esso richiede capacità, dimestichezza e collaborazione tra avvocati e giudici.
Oralità, concentrazione e immediatezza sono stati i tre principi che hanno contraddistinto il processo del lavoro sin dalla legge n. 533 del 1973. L’oralità, come ci insegna Mauro Cappelletti (L’oralità del processo civile italiano: ideale contro realtà, 1972), è il superamento della visione agonistica del processo in cui il giudice non si limita a svolgere la funzione di guida tecnica ma assume un compito attivo collaborando alla ricerca della verità. L’oralità declinata come principio di matrice politica (G. Ammassari), garantendo l’effettivo e immediato contatto tra giudice e parti (Vocino), praticata unitamente alla concentrazione e all’immediatezza, per il superamento delle prescrizioni procedurali formali, è, sicuramente, la forma processuale più idonea a garantire l’effettività delle tutele. Un’effettività non intesa in senso esclusivamente processuale e, quindi, chiovendiano del termine, “quale diritto di ottenere attraverso il processo tutto quello e proprio quello che si ha diritto di conseguire” ma, come sostenuto da autorevole dottrina (Razzolini), un diritto alla tutela giurisdizionale effettiva che, interpretato alla luce del diritto dell'Unione, non potrebbe più essere letto «in chiave esclusivamente tecnica, come diritto al processo, ma deve essere concepito pure, in una prospettiva contenutistica, come diritto al rimedio adeguato ad assicurare soddisfazione al bisogno di tutela» (Pagni, Dalfino). Accanto all’oralità anche la concentrazione e l’immediatezza, che nel rito del lavoro sono realizzati attraverso l’udienza unica di discussione (art. 420 c.p.c.), le ordinanze ex art. 423 c.p.c., il modulo decisorio ex art. 429 c.p.c., saldandosi come un binomio inscindibile ed equiordinato, perché la concentrazione realizza l’immediatezza e viceversa, hanno contribuito a rendere il processo del lavoro funzionale alle peculiari situazionisostanziali che, attraverso il meccanismo procedurale devono trovare tutela, stante il fisiologico squilibrio tra le parti.
La ricostruzione del significato dell’oralità chiovendiana che ha offerto Antonio Carratta, e che riecheggia le considerazioni, anche storiche, svolte da Vittorio Denti nel 1990 nella voce “Oralità” dell’Enciclopedia giuridica, ci aiuta a mettere a fuoco il significato nel quale qui si discute di oralità, in contrapposizione, cioè, alla scrittura, perché è fin troppo noto che il processo «orale» proposto da Chiovenda in realtà non guardava tanto, o soltanto, all’alternativa oralità/scrittura, ma era corrispondente a un modello di processo caratterizzato, più ampiamente, dalla esigenza di una fase preparatoria forte, anche a fini di selezione delle controversie, dalla concentrazione nell’udienza dell’acquisizione delle prove e della decisione, e da un rapporto particolare con il libero convincimento del giudice, che neppure la riforma del 1973, per quanto sia stata la più vicina a quel sistema, aveva inteso attuare nella sua integralità.
Se ci limitiamo alla contrapposizione tra oralità e scrittura, su quale sia, nel processo, l’opzione preferibile tra un contraddittorio scritto e uno orale il dibattito è aperto da sempre.
Da un lato, si osserva (Calamandrei), «i magistrati che veramente intendono le esigenze moderne della loro funzione» sono quelli che «prendono parte attiva al dibattito» per proporre al difensore «quesiti e obiezioni e per richiamarlo alle questioni essenziali della causa», il che presuppone che il confronto avvenga in udienza, alla presenza – fisica o telematica – dei difensori delle parti (più precisamente, grazie al videocollegamento, alla presenza dei titolari della causa, e non dei loro sostituti, punto sul quale tornerò più avanti). Dall’altro lato, è altrettanto vero (Redenti) che sull’altare dell’oralità si rischia di sacrificare «un più approfondito studio delle carte e in genere una più meditata analisi di tutti i materiali di causa». Il che vale sia per i difensori che per il giudice: ne ha preso atto la modifica alla decisione «contestuale» prevista dall’art. 281-sexies c.p.c., che ha voluto escludere il rischio che il giudice arrivi all’udienza fissata per la discussione con la pronuncia «in tasca» e non ascolti i difensori.
Non si può trascurare, inoltre, che «la capacità di improntare deduzioni, argomentazioni e richieste, di replicare e controreplicare estemporaneamente non appartiene a tutti, come non è di tutti la facilità di eloquio, si che s’andrebbe incontro a frequenti errori, sviste e omissioni dei difensori, quasi sempre irreparabili dal giudice (posto pure ch’egli abbia modo d’avvedersene e comunque fonti d’aggravio del suo lavoro), a scapito della sua cognizione, che ne risulterebbe scorretta, incompleta e lacunosa. Mentre lontani dalle distrazioni dell’udienza, non premuti dall’urgenza dell’azione, dall’imminenza della dichiarazioni, delle risposte, delle istanze, oggi che l’applicazione del diritto, specie nel campo civilistico, è un’arte raffinata o se si vuole è tutta tecnica irta di difficoltà, i legali avrebbero la serenità e il tempo necessari per meditare nella pace dei propri studi le loro difese, scrutinando i fatti, studiando le questioni, esaminando i testi, eseguendo ricerche nella dottrina e nella giurisprudenza e così via. Onde il loro lavoro renderebbe di più» (Mortara).
Rapportati al processo del lavoro, comunque, a me pare che questi rilievi giustifichino più una trattazione scritta che si aggiunge al confronto orale, secondo la tecnica seguita dagli artt. 420 e 429 c.p.c., che non la scelta di affidare il confronto alla sola parola scritta. Una oralità preparata per iscritto, questa, che peraltro era già, in parte, nell’idea chiovendiana della prevalenza della parola come mezzo di espressione contemperata con l’uso di scritture di preparazione e documentazione (sia pure limitata alla redazione del processo verbale), e che rappresenta un principio comune per il miglior svolgimento di un processo in cui il giudice riesca a essere «il motore impegnato e cosciente» e non già l’«amministratore scettico di un mero procedimento come successione di atti meccanici e senza volto, con una decisione che arriva, se non addirittura largamente a sorpresa pur con il novellato art. 101 c.p.c., in modo spersonalizzato e incolore calandosi dall’alto di un insondabile judex ex machina» (Consolo).
I principi sopra richiamati hanno garantito, meglio di altri, il rispetto del contraddittorio e del giusto processo. Nel corso degli anni, prima della applicazione della normativa emergenziale, avete riscontrato, a livello teorico e pratico, posizioni divergenti da una rigida applicazione di questi principi? Quali sono state le distorsioni più evidenti nelle prassi applicative, in base alla Vostra esperienza?
Il processo del lavoro è, a mio parere, uno dei modelli più riusciti anche nella prassi applicativa. Ovviamente, ci sono differenze tra sedi e sedi, ma in linea tendenziale si può affermare che il processo è incentrato davvero sulla dialettica della discussione, con una trattazione scritta che, negli artt. 420, sesto comma, e 429, secondo comma, c.p.c. si aggiunge, senza sostituirlo, al confronto orale, secondo una tecnica, quella della oralità preparata per iscritto, che, come ho detto, peraltro era già, in parte, nell’idea chiovendiana della prevalenza della parola come mezzo di espressione contemperata con l’uso di scritture di preparazione e documentazione (sia pure limitata alla redazione del processo verbale).
A me non pare. Può darsi che nel corso del tempo abbia perso centralità l’attenzione al principio dell’oralità che, nel momento in cui venne introdotto il processo del lavoro, era molto maggiore. Ma non mi risulta che si sia avuto un uso distorto delle regole, fissate dal legislatore del 1973per dargli attuazione.
La mia esperienza diretta è inevitabilmente limitata all’ambito nel quale opero quotidianamente e, nel complesso, posso dire che si è sempre cercato di garantire la piena attuazione dei principi cardine del processo del lavoro; l’oralità è stata preservata negli anni, nelle varie fasi del giudizio (tentativo di conciliazione, interrogatorio libero delle parti, decisione su preliminari e mezzi istruttori e, infine, discussione), ed è stata strumento di piena valorizzazione e salvaguardia del contraddittorio e dell’immediatezza.
La concentrazione ha sicuramente pagato pegno ai carichi dei ruoli affidati ai singoli giudici: la calendarizzazione delle udienze e la trattazione di ciascun procedimento, difatti, è inevitabilmente influenzata dall’andamento delle sopravvenienze, dal numero complessivo di fascicoli pendenti pro capite in un dato periodo, e dalle coperture delle vacanze nell’Ufficio.
Sotto questo specifico profilo, tuttavia, uno strumento molto prezioso – per quanto, ad oggi, ancora troppo poco utilizzato – è quello della calendarizzazione delle udienze: scandire il calendario delle udienze istruttorie e della successiva discussione consente di programmare in anticipo gli incombenti, ma, soprattutto, di mantenere le udienze dedicate alla definizione della causa ravvicinate alle altre. Questa è una soluzione che porta vantaggi evidenti: in primo luogo, consente di attuare il principio della concentrazione nel moderno contesto processuale del lavoro; in secondo luogo, permette a giudice e difensori di arrivare all’udienza di discussione in prossimità dell’udienza istruttoria avendo, quindi, un ricordo molto netto delle risultanze probatorie.
Il risultato ottimale si ottiene quando si riesce a concentrare l’istruttoria in un’unica udienza, ma questo, ovviamente, non è sempre possibile e, in ragione dei carichi dei ruoli, non è possibile ovunque.
Come dicevo, un grosso problema è la diluizione delle udienze nel tempo. Dal punto di vista pratico, invece, l’intoppo più grande è sempre stato quello della verbalizzazione. Da un lato stanno i casi di verbali dattiloscritti di cui il giudice consente l’allegazione; all’opposto, i casi in cui il giudice non consente, sulla base di asserite esigenze di brevità, di verbalizzare correttamente ciò che il difensore ritiene opportuno. Non va dimenticato che l’avvocato deve avere lo sguardo sempre proteso anche in avanti, ad eventuali gradi di impugnazione, e spesso la verbalizzazione può fare la differenza a tali fini. In questo senso la trattazione scritta – mi duole dirlo perché non la amo – a volte si rivela più garantista (e più comoda).
Non ho ravvisato distorsioni delle regole processuali nelle prassi applicative prima della entrata in vigore della normativa emergenziale. Sicuramente i principi di immediatezza e concentrazione nei tribunali dove i numeri del contenzioso sono significativi – superando anche il migliaio pro capite per le controversie di lavoro – sono stati maggiormente “sacrificati” ma non certo, a mio avviso, distorti. Personalmente, ad esempio, lavorando in una sezione lavoro di un tribunale di grandi dimensioni meridionale, sono stata costretta ad effettuare rinvii per la decisone anche in caso di controversie già mature per la decisione in quanto documentali, proprio per dare priorità alle decisioni di procedimenti di più remota iscrizione e quelli urgenti. L’immediatezza e la concentrazione declinati con riferimento alla decisione sono stati, quindi, spesso una “chimera”. L’oralità, viceversa, è stato sempre un principio irrinunciabile, in tutte le fasi del processo, anche con la gestione di numeri molto elevati, perché strumentale, a mio avviso, per la realizzazione del giusto processo.
Quello del lavoro non è un rito di generale applicazione, anzi. C’è una notevole differenziazione rispetto al processo civile ordinario, nei suoi diversi modelli e nelle sue diverse formulazioni. Ritenete che vi sia una specificità del rito del lavoro che merita di essere mantenuta? E, se la Vostra risposta è positiva, per quale motivo?
Non v’è dubbio che il processo del lavoro presenti delle specificità rispetto al rito ordinario. Basti considerare la disciplina della fase introduttiva dell’uno e dell’altro, insieme al diverso regime preclusivo (in particolare per le deduzioni istruttorie) e la disciplina della trattazione della causa e dei più accentuati poteri istruttori del giudice del lavoro per rendersi conto che si tratta di due modelli processuali molto diversi. Parimenti indubbia, a me pare, è l’esigenza che queste peculiarità del processo del lavoro siano salvaguardate, sia perché rispondono pienamente alle particolari caratteristiche del contenzioso, al quale tale rito deve applicarsi, e sia perché ad oltre cinquant’anni dalla sua introduzione il processo lavoro ha dimostrato di essere un rito che nella pratica funziona. Sebbene anch’esso non sia esente da qualche difetto e mi riferisco, in particolare, alla scelta di allineare le preclusioni allegative a quelle probatorie con la formulazione degli atti introduttivi.
Personalmente, credo che la questione dovrebbe essere posta nel senso inverso: domandarsi se, per caso, non bisognerebbe estendere le regole del processo del lavoro all’intero contenzioso civile.
Applicato in ossequio ai suoi principi ispiratori, il rito lavoro ha mostrato di funzionare e di funzionare bene; non solo ha consentito di abbattere notevolmente i tempi di definizione e, prima ancora, di rendere le parti protagoniste del processo in un sistema fondato sul dialogo con l’organo giudicante, ma, soprattutto, ha mostrato una notevole duttilità e la capacità a adattarsi anche alla trattazione di controversie di elevata complessità (oggettiva e/o soggettiva).
La sua struttura semplice e lineare (due soli atti seguiti dalla trattazione orale) ha la piena attitudine e gli strumenti per aprirsi a eventuali integrazioni, ove siano effettivamente necessarie.
In ogni caso, ritengo che esso sia strumento irrinunciabile nella giurisdizione del lavoro: la previsione di un solo atto per parte, la peculiare declinazione dei poteri istruttori, il rapporto diretto tra parti, avvocati e giudice, il dialogo conciliativo, la concentrazione degli incombenti e della trattazione sono mezzi per l’effettivo perseguimento di una definizione celere, utile e il più aderente possibile alla verità materiale.
Per questo, a mio avviso, il processo del lavoro merita di essere mantenuto nella sua identità originaria e salvaguardato nelle peculiarità che gli son proprie, ivi compreso il regime di decadenze e preclusioni che lo connota: è un rito che ha saputo realizzare un peculiare equilibrio tra rigore formale ed esigenze sostanziali, e che – proprio in ragione della sua struttura – consente un rilevante abbattimento dei tempi e dei costi del giudizio.
Ti dirò di più: ho sempre pensato che il rito del lavoro vada reso di generale applicazione. Nelle (non molte, in verità) esperienze che ho avuto col rito civile ordinario, non ho mai condiviso – non solo perché non ero abituato, ma perché lo trovavo proprio sbagliato – il fatto di non mostrare i documenti sostanzialmente sino a metà processo; nonché il fatto che spesso in tanti atti che si scrivono … non si ha granché da scrivere, perché negli atti precedenti si è già detto quel che c’era da dire. D’altronde, mi pare che quando il rito del lavoro è stato utilizzato in altri settori abbia sempre dato buona prova di sé. Se vogliamo questo è figlio della sua semplicità e della sua intuitività: se bisogna fare un processo, che si tirino fuori subito tutti i propri argomenti e le proprie prove!
Ovviamente il rito del lavoro risente del fatto di essere pensato per un processo che tendenzialmente vede contrapposte solamente due parti: datore di lavoro e lavoratore. Nei giudizi con molte parti qualche difficoltà la si può ipotizzare; ma devo dire che le esperienze degli ultimi decenni, quando le evoluzioni economiche e imprenditoriali hanno portato il rito del lavoro a confrontarsi sempre più spesso con giudizi a più parti(pensiamo ad esempio agli infortuni sul lavoro quando c’è un contratto d’appalto seguito da contratti di sub-appalto, ai cambi d’appalto quando il lavoratore licenziato agisce sia nei confronti dell’impresa uscente che di quella subentrante, alla somministrazione di lavoro, ai distacchi, alle impugnative di licenziamento quando il ricorrente sostiene che un gruppo di imprese costituisca un unico centro di imputazione), mi portano a ritenere che il rito del lavoro sia efficiente anche in questi casi.
Il modello processuale del rito del lavoro, nei suoi ‘50 anni di sperimentazione, ha dato, contrariamente al processo civile, ottima prova di sé e sono i numeri delle definizioni a provare quest’idea che, del resto, credo sia condivisa nella comunità dei giuslavoristi.
Da giudice del lavoro credo che proprio le peculiarità procedurali siano state “vincenti”.
La scelta di prevedere un regime di preclusioni estremamente rigido, secondo cui con gli atti introduttivi (ricorso e memoria) sono sostanzialmente definiti e circoscritti i termini della questione con la possibilità per il giudice, già dalla prima udienza, di poter esercitare quei poteri di direzione funzionali alla trattazione, discussione e decisione della causa è stata determinante per realizzare anche una maggiore speditezza nella trattazione e, quindi, nella definizione.
Il modello del processo del lavoro è certamente uno dei più funzionali, ma che non si presti alla gestione di qualunque tipo di controversie è dimostrato dalla sorte che ha avuto l’applicazione di quel rito alle controversie in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali per effetto della L. 21 febbraio 2006, n. 102, abrogata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.
Quando le parti sono più di due (il che può accadere, certamente, anche nella materia del lavoro, se pensiamo alle cause in tema di trasferimento d’azienda o di solidarietà negli appalti, ma è circostanza che nelle cause civili è di più frequente verificazione), il principio del contraddittorio e la necessità di dare modo ai soggetti del processo di replicarsi a vicenda finiscono per comprimere le potenzialità del rito e richiedere un meccanismo più simile a quello del rito ordinario. Ulteriori complicazioni si verificano in appello, quando si tratti di gestire la replica a un appello incidentale in un processo a più parti, dal momento che, per giurisprudenza costante, l'appellante in via principale non ha un diritto soggettivo al deposito di note scritte per controdedurre alle difese dell'appellato, neppure nel caso in cui sia proposto appello incidentale, ma quando le parti sono più di due è possibile che i due appellanti incidentali si debbano replicare a vicenda come se quello dell’altro fosse un appello principale.
Si tratta di complicazioni a gestire le quali il processo del lavoro è meno adatto del rito ordinario. Quanto alle preclusioni anticipate, oggi il processo civile conosce un modello, il procedimento semplificato di cognizione, che si avvicina, sia pure solo in parte, al rito del lavoro, ma anche in quel caso è necessario immaginare una valvola di sfogo successiva al deposito degli atti introduttivi, che tenga conto della differenza, rispetto alle cause di lavoro, rappresentata dalla minore frequenza di contestazioni articolate in via stragiudiziale che permettono alle parti di avere, già prima della introduzione della lite, una maggiore conoscenza di come evolverà il giudizio, e rendono meno problematica l’applicazione del principio di eventualità.
Chiedo, in particolare a Ilaria Pagni e Antonio Carratta, di tracciare un quadro sintetico della disciplina processuale introdotta nel periodo di emergenza pandemica.
Al di là delle ragioni contingenti che ne hanno determinato l’introduzione, non vi è dubbio che le previsioni originariamente contenute nell’art. 83, settimo comma, lett. f) e h) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e poi ulteriormente modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28 e poi riprese nell’art. 221 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto “Rilancio”), per essere infine riviste, in parte, dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto “Ristori”), hanno riaperto il dibattito sulle caratteristiche che deve avere un processo civile per essere efficiente, e, al contempo, assicurare una tutela effettiva ai diritti delle parti.
L’eventuale impiego delle nuove modalità di udienza in aggiunta a quella in presenza, una volta superata l’emergenza sanitaria, hanno portato a chiedersi infatti se ci siano ostacoli, nelle regole del giusto processo, che avrebbero dovuto sconsigliare di mettere a regime strumenti che non avevamo preso in reale considerazione fino a quel momento, anche considerando che tanto la trattazione cartolare, quanto l’udienza in videocollegamento, più che l’alternativa oralità/scrittura impediscono la presenza di spettatori terzi ed escludono, perciò, la pubblicità dell’udienza. Il problema della pubblica udienza è diverso da quello della necessità o meno di assicurare un contraddittorio orale, dal momento che, tranne in Cassazione, dove l’adunanza non è pubblica né partecipata, alla camera di consiglio manca di norma la pubblicità ma non l’oralità: la pubblicità, insomma, è un complemento non necessario della oralità, anche se pubblicità e oralità sono considerate espressione di un medesimo principio di trasparenza.
È chiaro che con l’emergenza pandemica ci si è trovati di fronte alla necessità di trovare delle soluzioni che consentissero di continuare a celebrare i processi. Ed è in quel contesto emergenziale che sono emerse alcune soluzioni (come, appunto, la sostituzione dell’udienza con lo scambio di note scritte o lo svolgimento dell’udienza con modalità telematiche), che oggi si ritrovano, per effetto della riforma del 2022, negli artt. 127 bis e ter del codice. Ma questa non è stata l’unica novità della disciplina processuale emergenziale. Basti pensare, infatti, alla generalizzata sospensione dei termini processuali e al differimento delle udienze fissate nel periodo di sospensione dei termini, che, ovviamente, hanno interessato anche il processo del lavoro. O, ancora, alla corretta individuazione, anche nell’ambito delle controversie individuali di lavoro, dei procedimenti «urgenti» per i quali la sospensione non operava e alla discussione che all’epoca si svolse per determinare se le controversie di lavoro nella loro generalità rientrassero o no nella categoria delle controversie sottratte alla sospensione, stante la peculiarità del loro oggetto. O, infine, alla compatibilità con il principio dell’oralità della prevista possibilità di sostituire l’udienza con lo scambio di note scritte.
Lasciando la risposta alla Prof.ssa Pagni e al Prof. Carratta, mi permetto solo di osservare che si tratta di una prospettiva che dovrebbe essere definitivamente superata: la legislazione dell’emergenza è “altro” rispetto a una riforma organica della disciplina processuale.
Il periodo Covid si è caratterizzato per il ricorso a strumenti straordinari e contingenti, per una scelta necessitata dall’esigenza di garantire un bilanciamento oltremodo singolare – direi, inedito – di diritti costituzionalmente garantiti: quello tra l’art. 24 Costituzione e l’art. 32 Costituzione.
In quel tragico contesto, la ratio dell’intervento normativo era il contenimento degli effetti della pandemia sulla possibilità di accesso alla giustizia e sull’esercizio effettivo della giurisdizione; l’analisi sull’attuale assetto del sistema processuale dovrebbe guardare esclusivamente all’ordinario funzionamento del processo, in una prospettiva di complessiva razionalizzazione del sistema che tenga conto della natura dei diritti, delle differenti esigenze di tutela e del bilanciamento dei contrapposti interessi nel quadro dei principi fondanti la giurisdizione.
Ovviamente mi rimetto alle ricostruzioni di Carratta e di Pagni. Noto solo che per noi lavoristi il fatto che la disciplina emergenziale fosse stata elaborata pensando al rito civile ordinario aveva creato non pochi problemi, innanzitutto in relazione ai termini per richiedere la trattazione in presenza.
Con riferimento al rito del lavoro come sono state applicate le norme introdotte nel periodo di emergenza pandemica?
Questa esperienza è stata molto diversa da zona a zona. In generale direi che c’è stato un adattamento piuttosto veloce nei Fori in cui è stata utilizzata. Personalmente avevo avuto grosse difficoltà a spiegare la mia posizione in punto di allegazioni, che era invero molto semplice e che era stata poi affermata da Cass. civ., Sez. Lav., 18 maggio 2022, n. 15999 e che oggi è stata confermata dalle Sezioni Unite. Se devo difendermi, magari anche per articolare un nuovo mezzo di prova, ed il rito del lavoro in generale mi obbliga a svolgere le mie difese nella prima occasione utile, va da sé che le note di trattazione scritta possono e debbono contenere anche difese, eccezioni, veicolare allegazioni documentali, la formulazione di capitoli di prova ecc. Pensiamo ad una controeccezione di interruzione della prescrizione che obblighi la parte a depositare l’atto interruttivo: non farlo con le note avrebbe potuto significare non poterlo fare più. Confesso che mi ha sempre stupito il fatto che nei colloqui con molti colleghi avvocati loro fossero i primi a fare resistenza ed a sostenere che nelle note scritte bisognasse limitarsi ad istanze e conclusioni.
La trattazione mediante collegamenti audiovisivi detta anche “da remoto” e quella a trattazione scritta detta anche “cartolare”, originariamente previste dall’art. 83 co. 7 lett. f) ed h) del d.l. 17 marzo n. 18 del 2020 sono state riprese anche nella seconda fase dell’emergenza sanitaria dall’art. 221 del d.l. n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020.
Tali forme alternative di trattazione erano giustificate dalla necessità di assicurare il contenimento della diffusione del virus Sars COVID-19 e, quindi, garantendo il distanziamento, si cercava di arginare la propagazione del virus. Tale esigenza, del tutto eccezionale e temporanea, aveva spinto anche i più critici ad accogliere tali modelli di celebrazione dei giudizi onde scongiurare udienze di mero rinvio. La pratica di tali forme alternative di trattazione per circa un anno e mezzo ha consentito dapprima al legislatore e poi anche agli attori processuali di sperimentare limiti ma al tempo stesso i vantaggi collegati all'utilizzo delle stesse, prima fra tutti la riduzione dei costi dell'attività processuale e al contempo lo snellimento nella trattazione di talune fasi intermedie. I vantaggi della sperimentazione sono stati riconosciuti dalla Commissione, istituita con D.M. 14 marzo 2021 presso il Ministero della Giustizia, “per l’elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi”, secondo la quale “lo svolgimento dell’udienza a trattazione scritta permette al giudice l’organizzazione più efficiente delle udienze e permette ai difensori di superare le difficoltà derivanti da possibili impegni concomitanti (non essendo previsto per i procedimenti civili il rinvio per c.d. “legittimo impedimento” del difensore), mentre la trattazione da remoto Ehi permette di garantire l'oralità della causa, attraverso le modalità di collegamento dalle remoto virgola in tutte le ipotesi di impossibilità, ovvero di rilevante difficoltà, per la partecipazione personale alle udienze (si pensi a parte che risiedono nei luoghi posti a notevole distanza della sede del tribunale adito). Entrambe le misure proposte, offrendo la possibilità di ricorrere a diverse modalità di svolgimento dell’udienza, al fine di superare possibilità difficoltà delle parti, dei difensori, dei testimoni e dello stesso ufficio, avranno positive ricadute sulla durata dei procedimenti, potendo essere utilizzate in luogo di differimenti dell’udienza con trattazione in presenza”.
Tale proposta è stata recepita dalla legge delega n. 206 del 26 novembre 2021 che all’art. 11, comma 17 lett. m) ha previsto che il Governo, al fine di incrementare l’efficienza e celerità della risposta giurisdizionale, deve ispirarsi anche ai seguenti principi e criteri direttivi :” l) prevedere che il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice si svolgano con collegamenti audiovisivi distanza, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia; m) prevedere che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può, o deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civile che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice”.
Comprendere la genesi delle disposizioni è funzionale anche per l’interprete per evitare torsioni o meglio distorsioni delle stesse. In epoca pandemica le modalità alternative di trattazione dei procedimenti hanno consentito alla macchina giudiziaria di non arrestarsi e di fornire le tutele agli individui. Nel mio Ufficio giudiziario e non solo, anche nel corso della prima fase della pandemia, le udienze sia da remoto che cartolari sono proseguite con prevalenza, considerati i numeri del contenzioso, della trattazione “cartolare”.
Nel contesto in cui opero, in via prevalente, la scelta fu quella di utilizzare l’udienza mediante collegamenti audiovisivi in quanto ritenuta strumento idoneo a garantire, nel quadro dell’emergenza epidemiologica, la salvaguardia e l’attuazione dei principi propri del processo del lavoro.
Nella disciplina processuale emergenziale non vi erano disposizioni specifiche per il processo del lavoro. Di conseguenza, anche in questo processo speciale si è applicata la normativa emergenziale negli stessi termini in cui essa ha trovato applicazione per il processo ordinario di cognizione. Come dicevo, però, all’epoca molto si discusse della possibilità di estendere anche al processo del lavoro alcune delle misure introdotte per il processo ordinario di cognizione, a cominciare dalla possibilità di sostituire l’udienza in presenza con lo scambio di note scritte.
Nella mia esperienza professionale, l’applicazione alle controversie di lavoro della normativa del periodo dell’emergenza non ha creato particolari difficoltà: d’altra parte, l’alternativa sarebbe stata peggiore del rimedio e il primo periodo nel quale i processi non si tenevano affatto ha creato notevoli pregiudizi alla tutela dei diritti, sebbene nello stesso tempo il blocco dei licenziamenti, introdotto a partire dal marzo 2020 dal legislatore per soddisfare le esigenze di tenuta sociale e di ordine pubblico economico, avesse ridotto il numero delle liti potenziali.
Siamo poi arrivati alla legge 26 novembre 2021, n. 206, contenente la delega, all’art. 1, comma 17, lett. m), «diretta a prevedere che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può, o deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice».
Chiedo, in particolare a Antonio Carratta e Ilaria Pagni, una valutazione complessiva sui principi ispiratori della c.d. riforma Cartabia contenuti nella legge delega sopra citata.
La legge delega del 2021, che si ispirava per buona parte ai lavori della Commissione Luiso, aveva come obiettivo di fondo la semplificazione della disciplina processuale, soprattutto nelle parti in cui questo non avrebbe comportato alcuna attenuazione dei principi del giusto processo. Non mi pare che l’obiettivo sia stato raggiunto, in particolare per quel che riguarda la fase introduttiva del processo ordinario di cognizione, in particolare per quel che riguarda il meccanismo delle verifiche preliminari (art. 171-bis) e dello scambio delle memorie integrative delle parti (art. 171-ter); l’ho evidenziato in altra sede e non è il caso di soffermarcisi nuovamente. Per quanto riguarda, poi, nello specifico l’introduzione di modalità telematiche di svolgimento delle udienze o della sostituzione dell’udienza con il deposito di note scritte, era un’esigenza che non poteva essere ignorata e dunque secondo me bene ha fatto il legislatore a occuparsene. Questo non significa affatto, tuttavia, che poi in concreto la disciplina introdotta sia esente da critiche.
Una valutazione complessiva della legge delega del 2021 non è possibile in questa sede. Limitatamente all’introduzione di particolari modalità di svolgimento delle udienze credo che sia stato utile disciplinare tanto l’oralità telematica quanto la trattazione scritta, ma, mentre quanto alla prima non reputo affatto che sia necessario immaginarla come forma eccezionale di trattazione, con riferimento alla seconda avrei preferito una indicazione più precisa dei casi in cui l’udienza può essere sostituita dal deposito telematico di note scritte, e non già un riferimento generale ai casi in cui le udienze “non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice”.
Anche in questo caso, stante innanzitutto il tenore della Tua domanda, mi rimetto alle osservazioni di Pagni e di Carratta. Faccio una piccola fuga in avanti sul decreto correttivo della Cartabia: esso è stato a mio parere volto innanzitutto ad evitare che la prima udienza delle cause di lavoro fosse sostituita da note scritte, cosa che molti tribunali avevano evitato già prima. Nonostante il correttivo mi paia chiaro, diversi tribunali che avevano già l’“abitudine” di fissare la prima udienza in trattazione scritta (ad esempio quello di Salerno e quello di Nocera Inferiore, per restare dalle mie parti) continuano a farlo anche dopo il correttivo.
In attuazione della legge delega è stato adottato il D. Lgs n. 149 del 10 ottobre 2022, che, tra l’altro, ha modificato l’art. 127 del codice di rito e ha introdotto l’art. 127-bis, dedicato alla disciplina dell’udienza a distanza, e l’art. 127-ter, dedicato alla disciplina della trattazione scritta.
Nella scelta del modello di udienza, da remoto o a trattazione scritta, la discrezionalità del giudice non è assoluta. Si tratta, però, di capire, se e in quali limiti è compatibile con il rito del lavoro l’una e l’altra.
Iniziamo dallo svolgimento dell’udienza con collegamenti audiovisivi. Vi chiedo, anche, se è stato, questo, uno strumento abusato, in particolare nel rito del lavoro, anche se è garantito almeno formalmente (ma non completamente, a mio avviso) il rispetto del pieno contraddittorio tra le parti.
Secondo me il legislatore della riforma non ha saputo cogliere fino in fondo le potenzialità dell’udienza in videocollegamento, che solo nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è indicata come forma preferibile rispetto all’udienza in presenza, visto il numero potenzialmente elevatissimo di creditori e la facilitazione del contraddittorio che l’oralità telematica in tal modo assicura. Diversamente dall’udienza a trattazione scritta, che può essere chiesta dalle parti congiuntamente, la scelta per l’udienza in videocollegamento è stata rimessa, infatti, alla sola valutazione del giudice, mentre alla parte costituita è stata attribuita piuttosto la facoltà di chiedere che l’udienza si svolga in presenza. C’è, in questo, la sottovalutazione del contributo che l’oralità telematica dà all’effettività della tutela (si pensi al caso del difensore affetto da malattia invalidante, impossibilitato agli spostamenti, che grazie alla modalità del videocollegamento può continuare a intervenire alle udienze). Per fortuna, il legislatore ha consentito che sia presente personalmente solo chi ne ha fatto richiesta: se così non fosse, la richiesta della trattazione in presenza sarebbe potuta diventare un’arma per il difensore che non ha impedimenti alla partecipazione personale (magari perché più libero, o più vicino del difensore avversario all’ufficio giudiziario in cui si svolge il processo) per mettere in difficoltà la controparte che vuole discutere oralmente la causa e costringerla a far ricorso a un sostituto che più facilmente si riporterà agli atti. La possibilità che si abbia una modalità di partecipazione mista, in presenza e a distanza impone che si investa di più nel miglioramento degli apparecchi utilizzati (col doppio video e con videocamere panoramiche e microfoni ambientali, per consentire un effettivo rapporto trilatero giudice-parti). Il processo telematico, infatti, non dev’essere soltanto un modo per depositare gli atti, né deve servire a condizionarne la lunghezza: piuttosto, l’impiego del videocollegamento dev’essere visto come un’occasione preziosa per facilitare il confronto orale nei casi in cui (vista la lunghezza dell’Italia) ciò facilita la presenza personale, escludendo la necessità della sostituzione del difensore che viene da lontano (sostituzione che oltretutto ha un costo per la parte, come hanno un costo le trasferte). È, questa, anche una spinta ad abbandonare una certa idea della geografia giudiziaria, secondo cui solo gli avvocati del foro conoscono le regole del gioco come se il processo non fosse lo stesso in tutta la penisola, proprio quando le norme sul domicilio elettronico vorrebbero superare le più inutili barriere e certi rigidi confini. Se si vuole un processo non solo efficiente ma anche declinato in chiave di effettività della tutela, e se si vuole che il confronto parti-giudice sia effettivo, non basta che il giudice abbia dinanzi a sé, alla prima udienza, un fascicolo in cui il thema decidendum e il thema probandum sono già fissati, ma occorre anche che il difensore sia facilitato nella partecipazione al processo, e al tempo stesso responsabilizzato a essere presente in prima persona senza dover ricorrere, se non in casi eccezionali, alla sostituzione.
Aggiungo che un problema, nell’udienza da remoto, è rappresentato dalla presenza personale della parte. Se si vuole che l’art. 127-bis funzioni, e non comporti inutili appesantimenti, è necessario che la norma sia interpretata in modo elastico, non costringendo la parte a collegarsi dalla stessa postazione del difensore. Se l’udienza in videocollegamento può essere un modo per rendere effettivo il tentativo di conciliazione, e ridurre l’eventualità dell’assenza della parte, e se lo stesso deve dirsi con riferimento all’utilità dell’interrogatorio libero, bisogna però anche dare modo alla parte, che potrebbe risiedere o avere sede a grande distanza dallo studio del proprio professionista, di collegarsi da un luogo diverso (visto che è comunque possibile, ed è previsto, che i difensori attestino che le parti sono state rese edotte della necessità di rispettare le prescrizioni dell’art. 196-duodecies e che sono in possesso di strumenti informatici idonei a garantire il collegamento necessario per lo svolgimento dell’udienza). Purtroppo, la previsione introdotta col decreto correttivo consente alla parte di collegarsi, su autorizzazione del giudice, da un luogo diverso da quello dal quale si collegano i difensori soltanto in presenza di gravi e comprovati motivi, senza quella elasticità che invece, a mio avviso, sarebbe stata necessaria.
Non ho dati a disposizione per confermare o per smentire la tesi dell’abuso dell’udienza con collegamenti audiovisivi. Dal punto di vista della disciplina contenuta nell’art. 127-bis, tuttavia, non vedo un’incompatibilità aprioristica e pregiudiziale dello svolgimento dell’udienza con modalità telematiche e il processo del lavoro. In fondo, si tratta di una modalità diversa di realizzare l’oralità.
Sostengo da tempo che la videoconferenza debba essere utilizzata quanto più possibile. Anzi, confesso che mi sento a disagio quando ho un’udienza fuori zona e sento dire che la cancelleria, contattata per chiedere notizie al riguardo, risponde che il giudice non fa videoconferenza, spesso perché non è “telematico” o perché il cancelliere “non è capace”. Io lo trovo profondamente sbagliato. Innanzitutto, perché mi urta sapere che le regole del processo siano rimesse alla capacità tecnica del giudice e del cancelliere o addirittura alla loro buona volontà; o al fatto che il Ministero non sia stato in grado di “imporre” l’adeguamento alla videoconferenza … nel 2025! Mi urta anche perché, se nel nostro settore si può fare qualcosa per l’ambiente, eliminando spostamenti inutili, non vedo perché non farlo. Egoisticamente poi, il fatto di avere contenziosi anche lontani dal mio Foro mi fa percepire appieno l’inutilità di perdere tempo in lunghi viaggi, quando potrebbe essere sfruttato questo strumento. Recentemente mi è stata rifiutata una videoconferenza dal Tribunale di Genova. Abbiamo conciliato la causa in prima udienza e sono assolutamente sicuro – per esperienze pregresse – che l’avremmo conciliata anche in videoconferenza, solo che anziché impegnare tre quarti d’ora dell’udienza seduto alla mia scrivania, mi sono dovuto sobbarcare due giorni di viaggio.
Per quel che mi riguarda, il superamento dell’emergenza epidemiologica è coinciso con il progressivo ritorno all’udienza in presenza.
L’udienza mediante collegamenti audiovisivi è stata uno strumento importantissimo nel periodo emergenziale, ma anche una scelta obbligata per evitare la sospensione dei processi; la stessa, peraltro, non ha mai presentato particolari criticità quanto alle esigenze e ai principi propri del rito lavoro, rispetto ai quali ha presentato una tendenziale compatibilità, anche in quanto modalità “neutra” rispetto alle scansioni temporali previste dagli artt. 420 e 429 c.p.c.
L’esperienza personale, tuttavia, mi porta a ritenere che solo l’udienza in presenza garantisca la piena e massima valorizzazione dei principi cardine del processo del lavoro: la presenza fisica delle parti e dei difensori consente un confronto più approfondito in occasione del tentativo di conciliazione; agevola – nell’attualità dell’udienza – il rapporto diretto tra giudice, parti e rispettivi difensori; favorisce, in sostanza, la costruzione del dialogo immediato tra tutti i soggetti del processo, senza pagare pegno a rinvii spesso inevitabili nel caso di udienze effettuate ex art. 127-bis c.p.c.
In occasione delle discussioni, inoltre, siano esse sulle questioni preliminari e/o istanze delle parti, ovvero sul merito della causa, la presenza fisica di difensori e giudice nel medesimo luogo consente la piena estrinsecazione del principio del contraddittorio, favorendo un’immediatezza e un’efficacia nel confronto difficilmente replicabile.
Credo anche che il contatto diretto tra parti e giudice sia importante, tanto sotto il profilo della accessibilità e prossimità della giurisdizione, quanto avuto riguardo a una più piena responsabilizzazione di tutti gli attori del procedimento.
Questo non significa che l’udienza mediante collegamenti audiovisivi non mantenga una sua utilità: consente la partecipazione all’udienza in situazioni nelle quali la presenza fisica non sarebbe possibile; agevola la partecipazione al giudizio di soggetti che, per l’elevata mole di contenzioso da seguire, non riuscirebbero altrimenti a presenziare (si pensi, per esempio, ai funzionari pubblici); favorisce – con un evidente abbattimento dei costi – lo svolgimento di attività per i quali la presenza fisica non è strettamente funzionale all’adempimento da compiersi (ad esempio, per aggiornamenti sulle verifiche conciliative in corso, per la mera formalizzazione di accordi transattivi, per vicende sospensive e/o interruttive dei giudizi, etc. etc.).
Per quanto sicuramente destinata a creare una distanza fisica tra giudice, parti e difensori, con inevitabili ripercussioni in punto di efficacia sostanziale della relazione processuale, l’udienza mediante collegamenti audiovisivi resta uno strumento prezioso da usare, tuttavia, con prudenza e moderazione; credo, difatti, che il giudice del lavoro non possa e non debba mai rinunziare al contatto diretto con parti e difensori.
Sotto questo profilo, guardo con particolare favore al superamento di un limite che connotava la previsione emergenziale.
L’art. 221, co. 7, D.L. n. 34/2020 consentiva a ciascuna delle parti di opporre un sostanziale veto allo svolgimento dell’udienza da remoto, senza vincolarlo alla ricorrenza di specifiche condizioni e senza richiedere giustificazione alcuna; il dissenso era vincolante e il giudice era costretto a fissare l’udienza in presenza, senza poter considerare o valorizzare le eventuali difficoltà dell’altra parte a comparire presso l’Ufficio Giudiziario.
Così strutturato, il sistema era foriero di disequilibri nel rapporto tra le parti e rischiava di influire negativamente sul contraddittorio e sulla regola della parità delle armi.
L’art. 127bis c.p.c., invece, rimette al giudice la scelta di disporre “lo svolgimento dell’udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza” e consente ai procuratori delle parti di “chiedere che l’udienza si svolga in presenza”, ma attribuisce solo al primo il potere di valutare “l’utilità e [del]l’importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza”. Deve ritenersi, dunque, che il giudice possa compiere anche la valutazione opposta e confermare lo svolgimento dell’udienza da remoto, così restituendo al Tribunale la funzione di garanzia che gli è propria.
Un’ultima notazione, l’art. 127-bis, co. 2, c.p.c. dispone che il giudice “può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti…”.
È la codificazione della possibilità di celebrare l’udienza con modalità mista, “ibrida”; tuttavia, la celebrazione di un’udienza con queste modalità richiede che ciascun Ufficio Giudiziario sia dotato di video, telecamera e microfono aggiuntivi – a disposizione dei difensori e delle parti in presenza – per consentire l’effettiva interazione tra tutte le parti, nel pieno rispetto del contraddittorio. Purtroppo, per quella che è la mia esperienza, gli uffici non hanno queste dotazioni aggiuntive e, dunque, l’udienza in modalità mista non risulta oggettivamente possibile.
A mio avviso la celebrazione dell'udienza mediante i video-collegamenti non introduce una forma processuale alternativa in termini distonici rispetto all’oralità che è comunque garantita nello spazio “virtuale” dell’aula di udienza.
È sicuramente rilevante il dato secondo cui tale modalità di trattazione è nella disponibilità esclusiva del magistrato. L’art. 127-bis c.p.c. statuisce che se le parti vogliono, possono chiedere la trattazione in presenza ma, contrariamente all’art. 127-ter c.p.c., non è prevista la possibilità di una richiesta congiunta di tale modalità di celebrazione. La ratio è intuitiva, la modalità mediante video-collegamento è procedimentalizzata ed il giudice deve attenersi alla forma dettata non solo dalla norma primaria, che nella specie è l’art. 196-duodecies delle disp. att. c.p.c. ma anche dalla norma secondaria. Nel marzo del 2020, il direttore generale del DIGISIA, aveva individuato le modalità per la celebrazione mediante collegamento audiovisivo a distanza sia nei giudizi civili che nei giudizi penali; tale decreto è stato poi sostituito dal provvedimento del DGSIA 7 dicembre 2023 che detta in via esclusiva, attualmente, tali modalità. L’art. 3 del provvedimento del dicembre 2023 prevede al co. 2, ad esempio, che nei casi in cui l’udienza si svolga in parte in presenza ed in parte da remoto, dovrà essere utilizzata un’aula di udienza attrezzata con dispositivi MVC. È evidente che le strumentazioni idonee così come prescritte dalla norma non sono presenti in tutti gli uffici giudiziari. Nella mia esperienza, ad esempio, nel periodo pandemico essendo richiesta la sola stanza virtuale teams, ho fatto maggiormente ricorso a tale forma di trattazione, di cui non ho mai abusato perché, le attività preliminari e successive alla stessa sono molteplici per cui l’udienza è rallentata notevolmente. Attualmente, invece, in assenza di una richiesta congiunta dei difensori sono costretta a respingere l’istanza per l’indisponibilità, nel settore civile, di un’aula MVC.
Passiamo, ora, all’art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall’art. 3, comma 10, lett. b), D. Lgs. n. 149 del 2022, rubricato «Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza», che disciplina questa nuova forma di udienza in cinque commi.
Vi chiedo, anche in base alla Vostra esperienza professionale, una analisi di questa norma. E, se riscontrate, quali sono le criticità a livello non solo applicativo, ma anche di coerenza con l’impianto sistematico del processo civile, in particolare per il rito del lavoro che a noi qui interessa.
Come noto, il D. Lgs. n. 149/2022, introducendo nel codice l’art. 127-ter c.p.c., ha previsto la possibilità che l’udienza venga sostituita – o su iniziativa del giudice o su richiesta di tutte le parti costituite – dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se l’udienza non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. L’intervento correttivo del 2024 mira, in primo luogo, a superare alcune difficoltà applicative che sono sorte con riferimento all’utilizzazione di questa modalità di svolgimento dell’attività processuale quando si tratti di udienze nelle quali sia richiesta espressamente (dalla legge o dal giudice) la comparizione personale delle parti al fine di avere un’interlocuzione diretta con il giudice (come, ad es., in caso di interrogatorio libero ai sensi dell’art. 117 c.p.c. o in caso di tentativo di conciliazione ex artt. 185 e 185-bis c.p.c.). In secondo luogo, mira ad evitare che il giudice possa comunque procedere con questa modalità quando vi sia l’opposizione di una delle parti.
Ebbene, con riferimento alla possibile sostituzione dell’udienza pubblica con lo scambio di note scritte, l’intervento è stato effettuato direttamente sull’art. 127-ter c.p.c., inserendo nel 1° comma l’espressa previsione secondo cui «L’udienza non può essere sostituita [dallo scambio di note scritte] quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice». In questi casi, dunque, la trattazione in udienza diventa obbligatoria e non sostituibile con il deposito di note scritte. Al divieto di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte quando sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, il legislatore ha aggiunto un’ulteriore ipotesi. Per effetto di quest’aggiunta l’udienza non potrà essere sostituita col deposito di note scritte anche quando la presenza personale delle parti è richiesta dalla legge (come, ad es., nel caso degli artt. 183, 420 e 473-bis.21 c.p.c.) o direttamente dal giudice (come, ad es., negli artt. 117, 185 e 185-bis c.p.c.). Tuttavia, si tratta di un’esplicitazione della conclusione alla quale si poteva pervenire sulla base del testo previgente, che escludeva già il ricorso allo scambio di note scritte quando sia comunque richiesta la presenza delle parti.
Ciò vale anche, evidentemente, per il processo del lavoro, con riferimento al quale l’art. 420 c.p.c. sembrerebbe d’ostacolo, invece, alla sostituzione dell’udienza con lo scambio di note scritte anche in considerazione del fatto che esso è improntato ai principi dell’immediatezza, dell’oralità e della concentrazione. In realtà, se si considera che l’udienza di discussione di cui all’art. 420 generalmente si snoda – attraverso la fissazione di diverse udienze – in una prima fase, nella quale il giudice è tenuto ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in presenza delle parti, in una seconda fase, dedicata all’assunzione delle prove indicate dalle parti o disposte d’ufficio dal giudice, e in una fase finale, riservata alla preparazione della decisione, è da ritenere che l’utilizzazione dello scambio di note scritte potrebbe aversi proprio con riferimento a quest’ultima fase.
Infine, per rendere conciliabile la modalità di cui all’art. 127-ter c.p.c. con l’ipotesi in cui il provvedimento del giudice debba essere letto in udienza, è stato aggiunto un periodo all’ultimo comma dello stesso art. 127 ter c.p.c., in base al quale il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza. Di conseguenza, partendo dal presupposto che, ove venga scelta la modalità di cui all’art. 127-ter c.p.c., il giorno della scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte «è considerato data di udienza a tutti gli effetti», anche il provvedimento che venga depositato entro il giorno successivo alla scadenza di tale termine viene ora considerato letto in udienza.
Sono stata da sempre convinta dell’incompatibilità tra il rito lavoro e la possibilità di sostituire l’udienza mediante il deposito di note scritte; peraltro, faccio parte di un contesto in cui, salvo alcune eccezioni, il processo cartolare non è stato impiegato. Dunque, la necessaria premessa è che non ho nessuna esperienza diretta di applicazione della previsione in commento.
Fatta questa doverosa precisazione, anticipo anche che le perplessità sulla disposizione introdotta durante il periodo emergenziale, per molteplici ragioni, sono rimaste immutate a seguito della sua attrazione al Codice di Procedura Civile.
In primo luogo, vi sono i principi fondanti il rito lavoro per come costruito dalla Legge n.533/1973: principi che il Legislatore della riforma – pur volendo procedere a una profonda opera di sistemazione e razionalizzazione – ha confermato, da un lato, lasciando immutata la struttura e la disciplina del processo del lavoro e, dall’altro, limitandosi a porre rimedio al risalente difetto di coordinamento tra l’art. 429 e l’art. 430 c.p.c.
In secondo luogo, vi è il sostanziale cortocircuito tra gli effetti derivanti dall’applicazione dell’art. 127ter c.p.c. e i principi di oralità, concentrazione e immediatezza, e, più in generale, tra gli adempimenti necessitati dalla nuova disposizione e la struttura temporale del processo del lavoro per come modulata dallo stesso Codice di Rito.
È una contraddizione destinata a creare un severo vulnus al principio del contraddittorio: da un lato, viene meno il contatto diretto tra parti, difensori e giudice; dall’altro, ciò che dovrebbe svolgersi in un’unica udienza, alla presenza di tutti gli attori del processo, risulta frammentato in una linea temporale scandita dal termine per il deposito delle note e dal successivo termine per l’adozione del provvedimento giudiziale.
Si pensi ai vari possibili adempimenti dell’udienza di cui all’art. 420 c.p.c.: la trattazione cartolare di ogni particolare questione ne impedirebbe un’immediata risoluzione nel contraddittorio tra le parti, e necessiterebbe di ulteriori, distinti e consequenziali atti e provvedimenti scritti, con inevitabile frazionamento e dilatazione di un procedimento che l’ordinamento vuole celere e concentrato.
Anticipo, al riguardo, l’obiezione più diffusa: quella di cui all’art. 420 c.p.c. non è mai un’udienza davvero concentrata in un’unica “giornata” di calendario.
Senz’altro, ma, come ha autorevolmente osservato V. Denti (1971), il Legislatore “non ha inteso escludere radicalmente la possibilità di una o più udienze di rinvio, bensì semplicemente proibire il «mero rinvio», ossia il differimento non seriamente e concretamente motivato”, così che “l’attuazione della norma è largamente affidata alla fedeltà, da parte del giudice, al suo spirito informatore”: in un sistema così delineato, non paiono esservi margini per ritenere compatibile una disposizione caratterizzata dalla strutturale frammentazione ed espansione dei termini processuali.
Vi è, poi, un ulteriore rilievo che attiene al fatto che le note possono contenere “le sole istanze e conclusioni”: l’adozione del provvedimento di cui all’art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell’udienza di discussione di cui all’art. 429 c.p.c. determinerebbe il sostanziale venir meno della discussione.
Nella fisiologia del processo del lavoro, discussione e precisazione delle conclusioni sono due momenti distinti: per come voluta dal Legislatore della riforma, l’udienza cartolare non consente il deposito di comparse conclusionali e di eventuali repliche, con ulteriore frustrazione del principio del contraddittorio nella fase più importante ossia quella prodromica alla decisione.
Vero che l’art. 429, co. 2, c.p.c. dispone che “se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza”; tuttavia, nella struttura dell’art. 429 c.p.c., le note scritte non sostituiscono la discussione, ma la anticipano e, peraltro, il deposito delle note di cui al comma secondo deve essere autorizzato dal Giudice, ma non può essere disposto d’ufficio.
In ogni caso, non mi pare che la lettera della norma consenta di affermare che, nel rito lavoro, le note di cui all’art. 127-ter c.p.c. possano tramutarsi in quelle di cui all’art. 429, co. 2, c.p.c.
Un’ulteriore questione.
Nel rito lavoro, il dispositivo deve essere letto dopo l’udienza di discussione e il principio è stato confermato dal Legislatore della riforma nella modifica dell’art. 436-bis c.p.c.: quello della continuità tra discussione della causa e decisione costituisce uno dei principi fondanti il sistema di diritto processuale del lavoro definito dalla Legge n.533/1973.
Considerato che l’art. 127-ter c.p.c. prevede, per il deposito delle note, il “termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note” e che “il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, non vi è modo di far coincidere il giorno del deposito delle note con quello di lettura del dispositivo, salvo ritenere inapplicabile il termine concesso al giudice e introdurre un termine orario per il deposito delle note, che non è contemplato dalla norma in esame e che contrarrebbe inevitabilmente i termini a difesa di legge.
Peraltro, originariamente, l’art. 127-ter c.p.c. era stato inserito immediatamente prima di un immutato art. 128 c.p.c. il cui primo comma stabiliva che “l’udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità…” che faceva propendere per l’inapplicabilità della nuova disposizione all’udienza disciplinata dall’art. 128 c.p.c.
La stessa Corte di Cassazione, d’altronde, aveva osservato come “l’ultimo comma [n.d.e. dell’art. 127-ter c.p.c.], nella parte in cui dispone che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti, [potesse] sollevare problemi applicativi con riferimento ai procedimenti che si concludono necessariamente con la lettura del provvedimento in udienza (in particolare il rito lavoro e la decisione ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.). In tal caso, infatti, il provvedimento andrebbe emesso nello stesso giorno in cui le parti possono ancora depositare le note scritte (di regola sino alle ore 24.00)” (Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Relazione 1° dicembre 2022, n. 110).
A tacer d’altro, l’applicazione dell’art. 127-ter c.p.c. al rito lavoro si porrebbe in aperta contraddizione con la ratio e lo spirito della riforma poiché, se l’intento del Legislatore è quello di conseguire la “semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile”, l’effetto dell’applicazione della disposizione in esame al procedimento di cui agli artt. 409 ss. c.p.c. sarebbe quello di dilatare l’unico procedimento fondato su meccanismi di concentrazione e celerità, determinando plurime criticità di coordinamento interno tra le stesse norme del Codice di Rito.
Sin dall’entrata in vigore dell’art. 127-ter c.p.c. ho ritenuto la sua compatibilità con il rito del lavoro sia pure “temperata” sulla base di plurime argomentazioni.
In primis la collocazione sistematica della norma che già suggeriva e suggerisce un ambito di operatività generalizzato.
Essa è collocata, infatti, nel Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II del codice di procedura civile ergo nel libro delle Disposizioni Generali per cui sembrava tipizzata la possibilità che fosse il giudice a scegliere la forma processuale idonea allo scopo (sicuramente un novum nel panorama della legislazione processuale civile. Del resto, Chiovenda affermava “Un grave problema di legislazione processuale è se le forme debbano essere determinate dalla legge o se debba essere lasciato all’arbitrio del giudice di regolarle volta per volta secondo le esigenze del caso concreto. Nella più parte delle leggi prevale il primo sistema, come quello che presenta maggiori garanzie ai litiganti. Certamente l’estensione dei poteri del giudice, anche nel campo delle forme, è un mezzo potente di semplificazione processuale e di ciò da esempio il regolamento austriaco: ma essa non è possibile se non in proporzione della fiducia che in un dato momento l’ordine giudiziario ispira ai cittadini”, in Principi di diritto processuale civile, Napoli, 1965).
In secondo luogo lo svolgimento, di fatto, dell’unica udienza di discussione che, come già era stato autorevolmente affermato, è nella generalità delle ipotesi sostanzialmente trifasica e solo in determinate fasi richiede la presenza “fisica“ delle parti (L. Montesano e R. Vaccarella, L’udienza di discussione della causa, in Manuale di diritto processuale del lavoro, Napoli, 1996) con conseguente divieto del modulo delle note in sostituzione con riguardo alla comparizione personale per rendere il libero interrogatorio – seguito dal tentativo di conciliazione, udienza di escussione della prova testimoniale e, secondo taluni, udienza di discussione considerata la pubblicità dell’udienza, ex art. 128 c.p.c., e la conseguente nullità per violazione della regola della pubblicità.
Nella prassi applicativa si sono registrate due grandi questioni.
La prima questione è relativa alla possibilità che il giudice possa respingere la richiesta di trattazione in presenza dell’udienza sostituita da note, ex art. 127-ter c.p.c.
La seconda è il raccordo tra il principio di pubblicità dell’udienza e sua derogabilità nel caso di udienza di discussione, ex art. 420 c.p.c.
In ordine alla prima questione, da un confronto, ho registrato un uso distorto della disposizione, nella sua formulazione ante correttivo, perché, frequenti sono state le ipotesi in cui il giudice, in nome di “esigenze organizzative”, respingeva la richiesta di trattazione in presenza formulata da una sola parte.
La disposizione, già prima del correttivo, a mio avviso, non lo consentiva perché la trattazione ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c. è una modalità di trattazione dell’udienza nella disponibilità del giudice e delle parti, in una relazione di equiordinazione, per cui il rifiuto di tale modalità da parte di una sola parte, conseguenzialmente, obbliga il magistrato, onde garantire e rendere effettivo il diritto di difesa, di fissare e trattare il procedimento in presenza.
La seconda questione costituisce il “nervo scoperto”, prima dell’intervento legislativo e nomofilattico. L’inderogabilità della pubblicità dell’udienza e, quindi, dell’udienza di discussione induceva parte della giurisprudenza a ritenere incompatibile tale modalità di trattazione con il rito lavoro.
È evidente, però, che accedendo a tale impostazione si neutralizzava la portata deflattiva della disposizione perché nei procedimenti seriali e documentali, dove aveva dato ottima prova di sé nel periodo pandemico (si pensi anche al contenzioso in materia previdenziale) e dove l’oralità si riduce a mero simulacro, essa non era impiegabile nella fase decisoria.
Le critiche di chi è abituato a gestire i processi secondo il rito del lavoro e non vuole abbandonare questa forma mentis, considerando questo rito una delle migliori discipline processuali, sono ben note, ed io personalmente le condivido. La trattazione scritta è lo snaturamento completo del rito del lavoro. Se vogliamo fare una notazione che sia un po’ “innovativa”, Ti confesso che ho trovato strumentalmente utile il fatto che il giudice abbia fissato la trattazione scritta nei casi in cui rivestivo la posizione di ricorrente o di appellante, visto che così non avevo la difficoltà di dover verbalizzare le mie difese e deduzioni avverso la memoria difensiva, potendo avvalermi delle note di trattazione scritta.
Antonio Carratta ha già ricordato come l’art. 127-ter c.p.c. sia stato riscritto dal legislatore e non è necessario ritornarvi. Nella mia esperienza, capita talora che anche la prima udienza del rito del lavoro venga sostituita con la trattazione scritta nonostante l’espressa previsione secondo cui «L’udienza non può essere sostituita [dallo scambio di note scritte] quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice». In questi casi, se le parti non si oppongono entrambe, il giudice può decidere, con «decreto non impugnabile», anche di mantenere la trattazione scritta, e allora è necessario utilizzare in modo accorto le note, ovviamente non limitate, in un caso del genere, alle sole istanze e conclusioni, per cercare di riportare il processo sui dovuti binari. Resta il fatto che in tal modo il tentativo di conciliazione finirà per essere sostituito da una proposta conciliativa non preceduta da un confronto con le parti presenti personalmente, e questo è certamente l’unico risultato che non è attingibile in alcuna maniera attraverso la produzione delle note, per quanto le stesse possano essere ampie e articolate.
Queste disposizioni normative sono quelle applicabili, ratione temporis, al caso di specie scrutinato dalla Corte Suprema di Cassazione. Va detto anche, per completezza, che, in virtù dell’art. 35, comma 2, D. Lgs. n. 149 del 2022, dette disposizioni «si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione», in tal modo saldandosi, senza soluzione di continuità, con la precedente disciplina, operante in periodo emergenziale, cessata, con le sue proroghe, il 31 dicembre 2022.
Ritenete corretta questa previsione normativa?
Sì, non avrei visto motivi per introdurre una differenziazione.
A me pare che questa soluzione fosse obbligata, proprio per evitare di avere una disciplina processuale differenziata su un profilo così importante come quello delle modalità di svolgimento della trattazione.
Concordo, non credo si potesse disporre diversamente, pena il rischio di creare un’eccessiva frammentazione nella disciplina applicabile con potenziali effetti distorsivi.
Credo di sì perché, diversamente argomentando, una disciplina processuale differenziata su modalità di svolgimento dell’udienza forse presenterebbe margini di incostituzionalità.
Una volta scelta la strada di mantenere le modalità di svolgimento della trattazione del periodo precedente, una disciplina processuale differenziata avrebbe avuto poco senso.
Anche per la rilevanza che ha nella decisione del caso concreto che ci occupa, potete illustrare le modifiche apportate dal correttivo della c.d. riforma Cartabia approvato con il D. Lgs. n. 164 del 31 ottobre 2024 con riferimento all’ all’art. 127-ter e all’art.128 c.p.c.? Diciamo subito, però, che il decreto correttivo, in base all’art. 7, comma primo, si applica ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023 (mentre nel caso concreto oggetto della decisione commentata) il procedimento è stato introdotto, in sede di reclamo, prima di tale data e la trattazione scritta è stata disposta con decreto dell’8 febbraio 2023).
Iniziamo dalle modifiche apportate all’art. 127-terc.p.c.
Il correttivo alla Cartabia ha apportato due modifiche estremamente positive, su cui in molti avevamo insistito tanto. Da un lato il divieto di svolgere la prima udienza di primo grado in trattazione scritta (anche se, come dicevo, alcuni tribunali lo stanno ignorando …); dall’altro, l’obbligo per il giudice di fissare udienza in presenza in caso di richiesta anche di una sola parte. Queste due modifiche erano a mio parere necessarie. L’attuale formulazione dell’art. 127-ter c.p.c. è sicuramente molto più soddisfacente delle normative precedenti.
D’altronde riflettendo sui giudizi di impugnazione io ho sempre pensato, anche prima della pandemia, che si possa prevedere la mancanza di udienza, ma solo se il giudice e tutte le parti sono d’accordo; diversamente, l’udienza va celebrata.
Come ho già detto, l’intervento correttivo del D.Lgs. n. 164 del 2024 aveva di mira due obiettivi: a) quello di superare alcune difficoltà applicative che erano sorte con riferimento alla sostituzione dell’udienza con lo scambio di note scritte quando si tratti di udienze nelle quali sia richiesta espressamente (dalla legge o dal giudice) la comparizione personale delle parti; b) quello di evitare che il giudice possa comunque procedere con questa modalità quando vi sia l’opposizione di una delle parti.
Condivido le riflessioni dell’Avv. Menicucci avuto riguardo all’importanza delle due modifiche introdotte dalla norma: sull’essenzialità della presenza delle parti e dei difensori alla prima udienza di primo grado richiamo quello che ho osservato nelle risposte precedenti; quanto alla possibilità di opposizione di una delle parti, credo sia passaggio funzionale alla salvaguardia del contraddittorio.
Le modifiche apportate all’art. 127-ter c.p.c., come si legge nella Relazione di accompagnamento, sono state necessitate dagli equivoci interpretativi emersi nel corso della applicazione della disposizione e, in chiave proattiva, al fine di rendere del tutto compatibile la norma anche per il processo del lavoro (come meglio vedremo nell’analisi dell’art. 128 c.p.c.).
Al primo comma è stato aggiunto l’inciso “L’udienza non può essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”.
La presenza personale delle parti nel rito del lavoro è prescritta dalla legge sicuramente in prima udienza perché il giudice deve procedere al libero interrogatorio e al tentativo di conciliazione (che ha dei profili di specialità rispetto al rito ordinario in quanto conseguenza dell’audizione delle parti). Questa previsione, di fatto, preclude che le prime udienze sia di lavoro che di previdenza sociale (a cui si applica il rito del lavoro) debbano svolgersi non in presenza. Non dimentichiamo che questa apparente e banale aggiunta ha, viceversa, l’intento di arginare quella deriva diffusa in molti uffici giudiziari dove il contenzioso documentale si svolge solo in modalità cartolare.
Al comma 2 è stato aggiunto “Nel caso previsto dall'articolo 128, se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica”. Questa novità è stata necessitata dalla prassi dilagante dei rigetti, con generiche e spesso immotivate esigenze organizzative, compiute dai tribunali a fronte di una richiesta di una sola delle parti. Come ho innanzi evidenziato, il modello di trattazione, 127-ter c.p.c., è nella disponibilità del giudice ma anche delle parti per cui la mancata accettazione da parte di una delle parti, determina un vulnus al diritto di difesa. Questa previsione sembra proprio operare per il rito del lavoro perché nel rito del lavoro la pubblicità dell’udienza è la regola, essendo prevista un’unica udienza di discussione.
Un’innovazione è stata introdotta anche nell’ultimo comma (co. 5), sempre in raccordo con l’udienza di discussione, laddove l’art. 127-ter c.p.c. statuisce che “Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.”
Questa statuizione, a mio avviso, saldandosi con la previsione dell’art.128 c.p.c., consacra non solo l’ammissibilità dell’art.127-ter c.p.c. rispetto alla fase decisoria ma, attraverso la fictio iuris della lettura in udienza, del provvedimento depositato l’indomani, esclude che possa aversi qualsivoglia nullità della sentenza perché non letta in udienza.
E i trenta giorni previsti dalla norma per depositare il “provvedimento”? A mio avviso valgono per tutti quelli ordinatori o comunque diversi dalla sentenza non depositati il giorno successivo all’udienza sostituita.
Va, tuttavia, evidenziato che nella prassi giudiziaria è dominante un orientamento diverso da quello summenzionato che limita l’ambito di applicazione della novella al regime delle comunicazioni: in altri termini se il provvedimento è “letto in udienza” lo stesso non deve essere comunicato, ex art. 176 c.p.c.
La modifica al primo comma dell’art. 127-ter, che ha escluso la possibilità della sostituzione con le note scritte quando sia disposta la presenza personale delle parti dev’essere salutata con particolare favore, sia con riferimento al rito del lavoro sia con riferimento al rito ordinario. Al tempo stesso, come ho già detto, se il legislatore del decreto correttivo fosse stato più coraggioso, nell’art. 196-duodecies disp. att. c.p.c., nel consentire il collegamento della parte da una postazione diversa da quella del difensore, avremmo avuto la possibilità reale di un confronto diretto tra le parti e il giudice, impedendo al datore di lavoro di utilizzare come giustificato motivo per l’assenza all’udienza quello della difficoltà di parteciparvi in caso di imprese di grandi dimensioni.
L’opposizione di una sola delle parti impedisce la trattazione scritta solo nel caso di sostituzione della pubblica udienza, perché altrimenti è rimessa comunque al giudice la valutazione sul da farsi (è solo nel caso di istanza congiunta che il giudice «dispone in conformità»).
Il chiarimento dell’ultimo comma, secondo cui «il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza», non supera la criticità interpretativa rappresentata da una formulazione ambigua del terzo comma dell’art. 127-ter, per cui «il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note»: sarebbe stato più opportuno chiarire che la modalità della decisione rimane quella dell’art. 429 c.p.c.
Passiamo ora all’art. 128 c.p.c. nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dal decreto correttivo.
Vale quello che ho appena detto: è fondamentale la possibilità che anche il volere di una sola parte comporti la fissazione di udienza in presenza.
Nel decreto correttivo è stato previsto, all’art. 128, primo comma, c.p.c. che il giudice possa disporre la sostituzione dell’udienza anche ai sensi dell’art. 127-ter, salvo che una parte si opponga.
Senza una previsione espressa sarebbe stato ben difficile sostenere che l’udienza di discussione, che “è pubblica a pena di nullità”, potesse essere sostituita con note scritte, atteso che il discrimine tra l’udienza pubblica e quella camerale è data, come ho detto, dalla presenza di spettatori terzi, non possibile né nell’udienza in videocollegamento, né in quella cartolare.
Al provvedimento che dispone la trattazione cartolare ciascuna parte costituita può opporsi, ma in questo caso non è neppure necessario che l’opposizione sia motivata per consentire al giudice la valutazione delle ragioni dell’opponente, essendo, quella del giudice, una decisione obbligata.
Intervenendo sull’art. 128 c.p.c. il D. Lgs. n. 164/2024 ha provveduto ad inserire un ulteriore periodo nel 1° comma, in base al quale il giudice può disporre la sostituzione dell’udienza ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. «salvo che una delle parti si opponga». Ne deriva che, ove effettivamente vi sia l’opposizione di una delle parti, il giudice dovrà (senza alcuna valutazione discrezionale) disporre la revoca del provvedimento con il quale aveva sostituito l’udienza pubblica con il deposito di note scritte e fissare.
In altri termini, lo scambio delle note scritte di cui all’art. 127-ter c.p.c. è utilizzabile anche in sostituzione dell’udienza pubblica di cui all’art. 128 c.p.c. Ma, in questo caso il contemperamento fra le esigenze di accelerazione dell’attività processuale e quelle della salvaguardia del principio di pubblicità dell’udienza di discussione della causa ha portato a prevedere che, in termini generali, l’udienza di discussione può essere sostituita dallo scambio di note scritte, sebbene ciò non sia consentito nel caso di opposizione di una delle parti. In questo caso, infatti, l’opposizione di una sola delle parti prevale sulla scelta del giudice.
Al netto della rilevanza dell’opposizione formalizzata da una delle parti, non mi pare che il correttivo abbia risolto le criticità precedentemente evidenziate.
Nel tentativo di sgomberare il campo da dubbi interpretativi di ammissibilità rispetto al rito lavoro, così come emerge nella Relazione illustrativa, il legislatore è intervenuto anche sull’art. 128 c.p.c., statuendo che “Il giudice può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 ter, salvo che una delle parti si opponga”.
Leggendo tale previsione è evidente, come sostenuto anche nella precedente risposta, che l’opposizione anche di una sola parte depriva il giudice di qualsivoglia potere discrezionale nella scelta di un modulo di trattazione diverso da quello dell’udienza pubblica.
La pubblicità dell’udienza è un principio che non trova espressa copertura costituzionale ma ha portata para-costituzionale; derivato logico-giuridico del principio del giusto processo – articolo 111 della nostra Carta fondamentale – e dell'articolo 101 della Costituzione – secondo cui la giustizia è amministrata in nome del popolo (Corte Costituzionale n. 73/2022). Esso trova il riconoscimento diretto in numerose fonti sovranazionali: articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, articolo 14 del Patto internazionale di New York del 1966, articolo 6 del Trattato UE che ha recepito l'articolo 47 della Carta di Nizza, articolo 10 della Dichiarazione universale dei diritti umani in base al quale ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente ed imparziale.
Come è noto sia la Corte costituzionale (sentenza n. 263/2017) che la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte Edu 12 novembre 2002, c. Dory c. Svezia; Corte Edu 10 aprile 2012, Lorenzetti contro Italia) hanno, a più riprese, evidenziato che il principio della pubblicità dell'udienza non è un principio inderogabile per cui, in presenza di ragioni obiettive e razionali, è possibile che fasi del processo avvengano anche in maniera diversa rispetto a tale modalità. In talune pronunce la Corte evidenzia come la garanzia del principio sia attuata laddove la parte, pur potendo esercitare il diritto ad una pubblica udienza, vi abbia rinunciato o comunque le sia imputabile il mancato svolgimento. È evidente come la formulazione delle disposizioni in commento sia espressione di questi principi eurounitari.
Veniamo al caso concreto, che illustro anche per una completa informazione dei lettori.
La Corte di Appello di Trento, con sentenza n. 8 del 9 marzo 2023, depositata in data 6 luglio 2023, pronunciandosi sul reclamo proposto nell’ambito di un procedimento di impugnativa di licenziamento ex lege n. 92 del 2012, ha deciso la controversia, «previo scambio di memorie in trattazione scritta, come da provvedimento in atti emesso sulla scorta della normativa relativa al Covid 19-come da dispositivo del quale era disposta la pubblicazione in via telematica il giorno stesso dell’udienza».
La Corte territoriale, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Rovereto 6 giugno 2022, n. 54, ha dichiarato la nullità del licenziamento intimato dalla società al lavoratore per superamento del periodo di comporto perché discriminatorio, con condanna di quest’ultima a reintegrarlo e a pagare, a titolo di indennità risarcitoria ex art. 18, comma 2, l. n. 300 del 1970, una somma pari alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento a quella dell’effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
In precedenza, il Tribunale di Rovereto aveva rigettato il ricorso del lavoratore, decidendo la fase sommaria con ordinanza (denominata sentenza) n.16 dell’8 marzo 2022 (pronunciata all’esito dell’unica udienza tenuta con collegamento telematico), poi confermata in sede di opposizione con la sentenza n.54/2022 sopra citata.
In fase di opposizione erano state depositate note di trattazione scritta da entrambe le parti in data 25 maggio 2022 (nelle quali venivano ribadite le istanze istruttorie e le conclusioni precisate), in previsione dell’udienza del 26 maggio 2022, poi rinviata per la decisione all’udienza di discussione del 6 giugno 2022. Dopo la prima udienza, fissata a trattazione scritta (in difetto di opposizione di entrambe le parti), per la decisione della causa è stata fissata l’udienza a distanza.
Nessuna istruttoria è stata espletata in entrambe le fasi di merito di primo grado. Una nota di colore (non positiva, a mio avviso) è quella del Giudice estensore, che giustifica la determinazione tabellare che, in ragione della carenza di organico, dispone l’assegnazione della causa in opposizione allo stesso magistrato che ha trattato la fase sommaria, per economia di tempo e accelerazione della decisione, anche al fine di acquisire l’istruttoria già espletata. Scrive il Giudice estensore della sentenza di opposizione: «Tale soluzione reca con sé la sostanziale inutilità della fase di opposizione, visto che essa si traduce in pratica in un “appello” sottoposto all’esame dello stesso giudice che ha già deciso una prima volta la causa sulla base di un’istruttoria completa».
Anche il giudizio di reclamo si è svolto senza istruttoria alcuna e senza udienza partecipata.
Con decreto del 7 luglio 2022 è stata fissata l’udienza di discussione del giorno 23 agosto 2022 ed è stata disposta (richiamando la normativa emergenziale anti Covid, prevista dall’art. 83, l. n. 27/2020 e successive modificazioni, e i protocolli adottati dalla Presidente e dal Procuratore Generale della Corte di Appello) la trattazione telematica con il deposito di note, anche di replica, entro il termine, rispettivamente di dieci e cinque giorni prima dell’udienza. In caso di costituzione della parte appellata è stato assegnato alla parte appellante il termine di cinque giorni antecedenti all’udienza fissata per il deposito di memoria di replica. È stata, inoltre, fatta salva la facoltà delle parti, prospettando ragioni per la partecipazione di soggetti diversi dai difensori, di richiedere lo svolgimento dell’udienza con la stanza virtuale.
Dopo il rinvio all’udienza del 15 settembre 2022,con gli stessi incombenti, la causa è stata nuovamente rinviata all’udienza del 9 febbraio 2023 per la discussione orale; poi con decreto del giorno prima il Consigliere Delegato ha rinviato la discussione all’udienza del 9 marzo 2023, ore 9,30, sostituita, in applicazione dell’art. 127-ter c.p.c., con il deposito note scritte, anche sul merito della controversia.
Sulle questioni (non solo di) merito rilevanti, pertanto, è stato consentito alle parti, sin dal primo decreto di fissazione dell’udienza, il pieno contraddittorio per iscritto.
Torneremo dopo sul contenuto in particolare di quest’ ultimo decreto e sulle questioni prettamente giuridiche poste dalla trattazione scritta, così come decise dalla Corte Suprema di Cassazione. Vi chiedo, ora, se a rigor di logica, ritenete corretto e coerente il percorso processuale dei giudizi di merito come sopra illustrati.
Al di là della questione dell’opposizione che si svolge davanti allo stesso giudice che ha già deciso la causa in via sommaria, con specifico riferimento al percorso processuale dei giudizi di merito a me pare che esso sia stato corretto. Ovviamente, la scelta di non svolgere attività istruttoria in questa sede non rileva perché sarà stata opportunamente valutata dai giudici di merito. Ma, se questa scelta è stata corretta, parimenti corretta dovrebbe ritenersi l’opzione a favore dell’utilizzo dello scambio delle note scritte nell’esercizio del contraddittorio fra le parti.
La valutazione circa l’ammissibilità e la rilevanza delle istanze istruttorie spetta al giudice del procedimento.
Quanto alla contrazione del diritto di difesa e del contraddittorio, non posso che rinviare a quanto già osservato e alle precisazioni che seguono, ribadendo che – per quel che mi riguarda – sono valori assoluti che debbono essere tutelati senza eccezione alcuna.
In ogni caso, per quella che è stata la mia esperienza personale, l’assegnazione della causa in opposizione allo stesso magistrato della fase sommaria – opzione che non mi pareva conforme ai principi sanciti dalla Consulta con riferimento al procedimento ex art. 28 Statuto, ma che ha poi trovato conforto nella pronunzia della Corte Costituzionale del 13 maggio 2015, n. 78 – non ha frustrato la funzione di questa seconda fase poiché, sia che si trattasse di cause necessitanti istruzione probatoria, sia che si trattasse di controversie su sole questioni di diritto, il giudizio sommario poteva e doveva essere oggetto di una revisione in ragione dei rilievi delle parti e/o di nuove risultanze probatorie.
L’emergenza epidemiologica giustificava, per ragioni superiori, forse, l’assoluta pretermissione della trattazione in presenza ma credo che, esaurita la fase c.d. prima, già in sede di opposizione era necessario recuperare quel “contatto dialogico” che in procedimenti molto delicati, come le impugnative di licenziamento, non può certamente essere del tutto neutralizzato. Questa deriva, nei giudizi di primo grado, mi turba notevolmente.
Preferisco non entrare nel merito di come è stato inteso, dagli operatori, e gestito il rito Fornero, che a mio avviso non è stato capito.
Al legislatore, nel 2012, era stato chiesto di rendere più rapidi i processi in un settore in cui il tempo va indubbiamente a discapito di entrambe le parti della lite, ma soprattutto del lavoratore, creando una corsia preferenziale che non penalizzasse la qualità della cognizione e non creasse differenze tra i diversi gradi del giudizio. Quell’obiettivo, che doveva essere raggiunto a costo zero per ragioni ben note, non poteva perciò essere guadagnato – come sarebbe stato più logico e più semplice fare – con un aumento delle risorse da mettere a disposizione per far fronte all’arretrato (infatti, il comma 69 dell’art. 1 della l. n. 92/2012 ribadiva che «dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 47 a 68 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate»): il che rendeva inevitabile che si ripiegasse sulla ricerca delle norme processuali che potessero consentire una risposta più celere (o meno lenta) alla domanda di tutela, pur nella consapevolezza che non esiste un rito ideale, ma solo un sistema che deve poter funzionare nel suo complesso, e che qualunque tentativo di imprimere velocità ad un settore si traduce, se le risorse non sono adeguate, in un rallentamento dei giudizi.
Le alternative erano due: intervenire sul processo a cognizione piena tratteggiato negli artt. 413 ss. c.p.c., modificandolo per le controversie oggetto dell’intervento normativo; oppure creare un rito diverso, che avrebbe avuto allora necessariamente carattere sommario, non tanto per quanto attiene all’istruttoria (la cognizione non avrebbe dovuto essere né superficiale né parziale, visto che il processo del lavoro è tradizionalmente rivolto all’accertamento della verità materiale), ma intendendosi per sommarietà quella che nasce da una mancata o comunque non piena predeterminazione, da parte del legislatore, delle forme e dei termini del processo, e dall’apertura al potere discrezionale del giudice nella fissazione di essi.
La prima alternativa è stata scartata. Il processo del lavoro è già congegnato in una maniera tale da garantire, almeno sulla carta, le esigenze di celerità e di adattabilità alle liti che vi vengono versate, e, in assenza di risorse, a poco sarebbe valso, per accelerarlo, insistere sulla perentorietà dei termini, peraltro già previsti dal codice di rito, per la fissazione delle udienze da parte dei giudici.
Occorreva cambiare modello, anche soltanto per dare un segnale di invito alla rapidità.
Al di là di tocchi d’immagine, l’idea di fondo voleva essere quella che si legge nel documento di intenti approvato dal Governo Monti il 23 marzo 2012, nel passo relativo all’introduzione del rito speciale: «nel quadro di tale rito, una volta dettati i termini della fase introduttiva, è rimessa al giudice la scansione dei tempi del procedimento, nel rispetto del principio del contraddittorio e della parità delle armi nel processo. Si tratta di un rito con caratteristiche di celerità e snellezza, ma che, in ossequio alla specificità del processo del lavoro, rivolto tradizionalmente all’accertamento della verità materiale, prevede un’istruzione vera e propria, sia pure con l’eliminazione delle formalità non essenziali all’instaurazione di un pieno contraddittorio».
Tale idea si è tradotta, per quanto concerne il giudizio avviato con l’opposizione (della cd. fase urgente dirò tra un attimo, per l’inopportunità del richiamo al modello dell’art. 28 St. lav.), in un processo in cui, in ogni grado, la fase introduttiva era sufficientemente dettagliata, nella previsione dei termini per la costituzione delle parti e la chiamata dei terzi, e in cui la disciplina della trattazione e dell’istruttoria era condensata in una previsione che mutuava, dall’art. 669-sexies c.p.c., la soppressione di ogni formalità non essenziale al contraddittorio (ma dove la libertà delle forme andava apprezzata con riferimento ad una cognizione che non voleva essere né parziale né superficiale).
Il rito introdotto con la riforma Fornero, dunque, era un rito a cognizione sommaria, se con questo termine si intende alludere al fatto che il legislatore aveva lasciato al giudice (ma in minima parte, a ben vedere) la determinazione delle forme e dei termini (qui, solo di alcuni) attraverso cui doveva snodarsi il giudizio. Ma era un processo a cognizione piena, se si guarda al fatto che la qualità della cognizione era, e non potrebbe essere diversamente, la stessa del processo del lavoro del codice di rito.
Né la natura del giudizio cambiava per il fatto che fosse stato previsto il reclamo in luogo dell’appello. Al di là del nome, scelto per dare un segnale di celerità, l’impugnazione aveva le stesse caratteristiche dell’appello ordinario.
L’errore nella costruzione del rito è stato, piuttosto, nel richiamare – all’ultimo momento, modificando il progetto originario – il modello del procedimento di repressione della condotta antisindacale e dell’introduzione di una fase “urgente” necessaria. È un modello, quello dell’art. 28 St. lav., che si giustifica in controversie in cui l’obiettivo è un provvedimento volto all’ottenimento, all’impronta, di una misura inibitoria, più che non la ricerca del giudicato sulla fondatezza o meno della pretesa; mentre nelle controversie in tema di licenziamento l’esigenza di avere, col provvedimento definitivo, certezza degli effetti prodotti dal recesso è diretta conseguenza della natura dichiarativa (o, se si preferisce, costitutiva) della pronuncia finale e della non applicabilità, ad essa, degli artt. 282 e 431 c.p.c.
Consentimi di porre una domanda simile: è corretto che in Corte di cassazione da quasi dieci anni le cause vengano decise senza udienza? Il Covid ha accelerato un percorso che era stato già intrapreso a Piazza Cavour e che in sede di legittimità per certi versi fa più male che nel merito. Fa più male perché dinnanzi alla Suprema Corte l’udienza è veramente unica e perché nel merito l’occasione di incontrare il Giudice ci può essere, chiedendo l’udienza. Anzi, ora c’è senz’altro, dopo l’ultima modifica. Ma il fatto che l’ultimo giudice – che è pure un giudice collegiale in cui la maggioranza di tre su cinque non conosce la causa – decida senza che si possa parlare è per me una ferita che non si rimargina.
Dobbiamo, a questo punto, prendere in considerazione il secondo decreto che ilConsigliere Delegato della Corte di Appello di Trento ha adottato l’8 febbraio 2023,che ha disposto, nei termini letterali che seguono (anche per il neretto e il sottolineato) «in applicazione ed a norma dell’art. 127-ter c.p.c., la sostituzione dell’udienza già fissata per il giorno 09.03.2023 con il deposito di sintetiche note scritte, comprensive delle difese concentrate sulla questione del comporto (in luogo della discussione orale),delle istanze e delle conclusioni, deposito che dovrà avvenire telematicamente entro le ore 9,30 del 09.03.23 (termine perentorio). – Sulle note si provvederà (dispositivo di sentenza o ordinanza istruttoria) con deposito telematico il giorno stesso della scadenza del termine suddetto. – Nel caso in cui nessuna delle parti depositi note ovvero opposizioni a norma dell’art. 127 ter cpc, si procederà come ivi previsto. – Resta ferma la facoltà di chiedere la trattazione in presenza del procedimento rappresentando le relative ragioni ai sensi degli artt. 127 bis / 127 ter cpc».
Quali sono le Vostre osservazioni in proposito, considerato anche che le parti sono state onerate di depositare note di trattazione scritta contenenti anche difese (in prima battuta anche con relativa replica), da ultimo soprattutto sulla questione specifica del comporto, oggetto di decisione?
Mi sembra un segno di attenzione della Corte d’appello, che quantomeno non ha utilizzato un prestampato, ma ha dimostrato di conoscere la causa e di gestirla in maniera consapevole. Opinabile quanto all’uso dello strumento della trattazione scritta, se vuoi; ma sicuramente consapevole.
La soluzione mi pare corretta, perché in linea con quanto prevede l’art. 127 ter c.p.c.
L’art. 127-ter c.p.c. prevedeva – e continua a prevedere – la sola possibilità di sostituzione dell’udienza con il deposito di note scritte “contenenti le sole istanze e conclusioni”: la sostituzione dell’udienza con note contenenti argomentazioni difensive sembrerebbe ampliare il perimetro della norma e frustrare l’effettività del diritto di replica. Rammento che, nella struttura dell’art. 429 c.p.c., le note scritte non sostituiscono la discussione, ma la anticipano.
Con riferimento al giudizio di merito di primo grado, a mio avviso, l’art. 127-ter c.p.c., sia nella sua originaria formulazione che a seguito delle modifiche apportate dal c.d. correttivo, prevede che l’udienza sia sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Tale previsione non ha sicuramente abrogato, sia pure tacitamente, l’art. 429 c.p.c. che prevede, se il giudice lo ritenga necessario, su richiesta delle parti, il deposito di note difensive allorquando, esaurita la fase istruttoria, il giudice rinvii il giudizio per la discussione e decisione della causa non decidendo all’udienza istruttoria stessa (fattispecie che capita nella maggioranza delle ipotesi sottoposte all’attenzione dei giudici di merito).
Partendo dall’assunto secondo cui le note scritte di cui all’art. 127-ter c.p.c. sono note che “tengono luogo della presenza in udienza” (il mancato deposito equivale, infatti, a mancata comparizione ex artt. 181-309 c.p.c.) esse non sostituiscono le note di discussione ma si aggiungono a quest’ultime nel caso in cui il procedimento non si svolga in presenza ma con modalità c.d. “cartolare”.
Nell’esperienza giudiziaria si è avuta una crasi delle due tipologie di note che, come precisato, assolvono a diverse funzioni. È indubbio che può configurarsi tale possibilità con un limite, a mio avviso, invalicabile: garantire il diritto di difesa. Peraltro, il riferimento contenuto nel decreto a “sintetiche” mi lascia perplessa, salvo che non legga l’attributo alla luce del D.M. n. 110/2023 e, quindi, nell’ottica della sinteticità, quale principio generale che deve ispirare la redazione degli atti processuali.
Mi sembra pacifico, per la verità, che, quando le note (al pari dell’udienza) siano l’unico momento per replicare, all’udienza oralmente e nelle note per iscritto, a quanto contenuto nella memoria avversaria, le memorie non si possano limitare alle sole istanze e conclusioni. A maggior ragione, il limite non può operare per tutte le udienze che seguono attività che richiedono l’eccezione ex art. 157 c.p.c. (come sempre più frequentemente avverrà nel caso della consulenza tecnica, dopo l’intervento delle Sezioni Unite del 2022), o vengono a valle dell’utilizzo del potere rimesso al giudice dall’art. 101 c.p.c. Del resto, di ciò tiene conto il DM n. 110/2023, che, all’art. 3 (“Limiti dimensionali degli atti processuali”), prevede che le note scritte abbiano un’ampiezza di massimo 10.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 5 pagine, solo quando «non [sia] necessario svolgere attività difensive possibili soltanto all’udienza».
Quanto alla indicazione dei temi da trattare, nella specie la questione del comporto, mi sembra estremamente opportuno, e segno dell’attenzione alla causa, l’indicazione della questione su cui il giudice vuole concentrare l’esame.
La società soccombente ha impugnato la sentenza sotto diversi profili, ma, per il suo carattere pregiudiziale ed assorbente, viene in rilievo il primo dei cinque motivi di ricorso, che è stato proposto denunciando la nullità del procedimento e della sentenza di appello per lo “svolgimento dell’udienza di discussione con trattazione scritta”, con conseguente “omissione della discussione”, in violazione dell’art. 24, Cost., comma 2, e dell’art. 111, Cost., comma 2, in rapporto all’art. 6 CEDU, e degli artt. 101, 128, 180, 429, 420, comma 4, 437 c.p.c., 1, comma 60, legge 92 del 2012. Si apprende dalla lettura della sentenza delle Sezioni Unite e della precedente ordinanza interlocutoria della Sezione Lavoro che si è argomentato diffusamente circa l’incompatibilità della trattazione scritta – introdotta stabilmente dall’art. 127-ter c.p.c. – con l’udienza di discussione prevista nel rito del lavoro. Merita rilevareche nessuna critica era stata svolta, in tal senso, nelle precedenti fasi del giudizio di merito, tenuto conto, evidentemente, delle decisioni favorevoli alla società, che, comunque, ha prestato acquiescenza non solo alla trattazione scritta disposta nel giudizio di opposizione, ma anche nel giudizio di reclamo.
Non so se questo comportamento processuale, che non mi sembra sia stato evidenziato dai giudici di legittimità, possa avere qualche rilievo.
Io credo sempre che le regole del processo vadano osservate di per sé. Né è sempre giusto onerare la parte di contrapporsi al volere del giudice per poter poi far valere una nullità procedurale.
Se la domanda si riferisce all’eventuale preclusione nel rilievo dell’eventuale vizio processuale derivante dall’utilizzazione dello scambio di note scritte in sostituzione dello svolgimento orale dell’udienza di discussione, lo escluderei. La preclusione, infatti, potrebbe derivare o da espressa previsione normativa, che nel caso di specie non mi pare sia rinvenibile, oppure dal giudicato interno determinatosi nel passaggio da un grado all’altro di giudizio, che, però, qui non è predicabile proprio perché la questione non era stata sollevata prima del ricorso per cassazione.
Concordo con l’Avv. Menicucci, le regole processuali – salvo non sia disposto diversamente – non sono rimesse alla disponibilità delle parti.
Come ho evidenziato, in una delle precedenti risposte, il principio della pubblicità dell'udienza non è un principio inderogabile per cui in presenza di ragioni obiettive e razionali è possibile che fasi del processo si svolgano anche in maniera diversa rispetto a tale modalità. In talune pronunce la Corte Costituzionale ha evidenziato come la garanzia del principio sia attuata laddove la parte sia messa nella condizione di esercitare il diritto ad una pubblica udienza ma vi abbia rinunciato o comunque le sia imputabile il mancato svolgimento. Del resto, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 73/2022, in materia di processo tributario, ha evidenziato, con riferimento all’art. 6 Cedu, che “il precetto in questione non ha carattere assoluto e può subire deroghe, conservando validità l'assunto secondo il quale la costituzione non impone in modo indefettibile la pubblicità di ogni tipo di procedimento giudiziario e tantomeno di ogni fase di esso” (in termini analoghi si veda anche la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2017). Nel caso di specie l’omessa opposizione a tale modulo di trattazione, nell’osservanza della procedura da parte dei giudici di primo e secondo grado, equivale anche a mio avviso ad acquiescenza non eccepibile in sede di legittimità, perché la mancata opposizione integra una sostanziale rinuncia.
Se la domanda è riferita all’eventuale impedimento al rilievo del vizio processuale derivante dall’utilizzazione dello scambio di note scritte in sostituzione dello svolgimento orale dell’udienza di discussione, non credo che quell’impedimento possa sussistere, dato che quel che è stato censurato è la sostituzione dell’udienza in appello, e non quanto accaduto nei gradi precedenti, e il comportamento processuale della società che si è lamentata solo quando la decisione non è andata a suo favore non rileva.
Nell’ordinanza interlocutoria della Sezione Lavoro n. 11898 del 3 maggio 2024 (punto n. 3 delle considerazioni in diritto) viene ben evidenziato che «in mancanza di specifiche disposizioni di coordinamento, si pone a questa Corte la questione dell’applicabilità dell’art. 127-ter c.p.c. al procedimento disciplinato dal Titolo IV del Libro II del codice di rito, che stabilisce “Norme per le controversie di lavoro” (artt. 409 e ss. c.p.c.), oltre che al procedimento – quale quello oggetto del presente ricorso per cassazione – regolato dai commi 47 e ss. dell’art. 1 della l. n. 92 del 2012, rispetto al quale, per tutti i profili non regolati da disposizioni specifiche, si applicano comunque le norme sul rito del lavoro (cfr. Cass. n. 23021 del 2014; Cass. n. 14098 del 2016; Cass. n. 17863 del 2016; Cass. n. 6544 del 2019; Cass. n. 15412 del 2020)».
Confesso che la questione del rito Fornero mi pare quella uscita meno bene dalla sempre precisa penna del redattore dell’Ordinanza interlocutoria. Quantunque ben motivata ed indice delle ottime capacità di chi l’ha scritta, mi pare che restasse sullo sfondo una domanda a cui non vi era risposta: come mai a nessuno è venuto il dubbio che il rito Fornero fosse da censurare dal punto di vista del rispetto delle regole del rito del lavoro, nonostante avesse derogato alla regola della contestualità tra discussione e lettura del dispositivo? Probabilmente perché la soluzione prescelta dalle Sezioni Unite, che piaccia o no, non è tecnicamente sbagliata.
Faccio notare, però, che l’art. 127-ter è norma del primo libro del codice ed è difficile pensare che, stante il silenzio del legislatore, come rileva l’ordinanza interlocutoria, non possa trovare applicazione anche nel processo del lavoro. Peraltro, l’argomento è reversibile: se il legislatore avesse voluto una diversa soluzione avrebbe esplicitamente escluso il processo del lavoro dall’utilizzazione delle modalità nuove di svolgimento delle udienze.
Personalmente, credo che debba essere salvaguardata la prospettiva opposta.
L’originario impianto del sistema processuale del lavoro non ha subito modifiche sostanziali, quindi, bisognerebbe continuare ad attribuire alle regole generali una mera funzione suppletiva per il caso di “disposizioni lacunose”, peraltro, “non in virtù della mera esistenza di una lacuna, ma solo se con questa concorra la compatibilità delle norme da esso previste con le peculiarità funzionali e strutturali del regolamento processuale del lavoro” (così in P. Federico, R. Foglia, La disciplina del nuovo processo del lavoro. Introduzione e commento alla legge 11 agosto 1973, n. 533, Firenze, 1973.
Condivido pienamente, anche alla luce di quanto detto in precedenza, la risposta del professore Carratta. L’angolo prospettico deve anche a mio avviso essere rovesciato. L’art. 127 ter c.p.c. è una disposizione del primo Libro del codice di rito e costituisce espressione della modalità di direzione del processo da parte del giudice, alla luce dell’art. 127 c.p.c. (così come novellato), senza alcuna deroga in ordine ai riti o clausola di compatibilità espressa.
Non vedo perché la norma che stiamo esaminando, contenuta nelle disposizioni generali, non dovrebbe applicarsi al rito del lavoro, anche nella declinazione del rito Fornero.
Dobbiamo, a questo punto, individuare, seppure sinteticamente, le diverse posizioni espresse dalla dottrina e dalla giurisprudenza sui temi oggetto di indagine.
Vi chiedo di esporre, sinteticamente, le interpretazioni favorevoli alla compatibilità della trattazione scritta con il rito del lavoro. Senza nulla togliere all’ampia motivazione della sentenza delle Sezioni Unite, al punto n. 4 dell’ordinanza interlocutoria c’è una chiara rappresentazione delle posizioni espresse.
Fermo quanto ho osservato in precedenza, che ribadisco, lascio la risposta alla Prof.ssa Pagni e al Prof. Carratta.
Come dicevo, la ragione fondamentale a favore dell’applicabilità dell’art. 127-ter c.p.c. anche nell’ambito del processo del lavoro è data dalla sua collocazione all’interno del libro I del codice, ossia fra le disposizioni di carattere generale. In assenza di una deroga espressa per il processo del lavoro sembra ragionevole ritenere che esso si applichi anche ai processi speciali, come appunto il processo del lavoro. Questione diversa, che probabilmente verrà approfondita in seguito, è comprendere entro quali limiti l’art. 127-ter possa applicarsi nell’ambito del processo del lavoro, ossia se possa applicarsi negli stessi termini in cui si applica per il rito ordinario oppure richieda un adattamento in considerazione delle specificità del processo del lavoro.
Ripercorrere il punto 4 dell’ordinanza interlocutoria, stante anche la chiarezza espositiva dell’estensore e la sua capacità di condensare, senza alcuna esorbitanza, plurimi profili, è per me complicato perché rischierei di banalizzare osservazioni argute o esporre in termini criptici concetti espressi con estrema chiarezza ma ci proverò, con modalità estremamente sintetica, perché sono profili già in precedenza richiamati.
Militano a favore della compatibilità con il rito lavoro: la collocazione sistematica della disposizione nel libro I del codice di rito e, quindi, nelle “disposizioni generali”; la derogabilità del principio della pubblicità dell’udienza confermata anche dal Giudice delle leggi; la consapevolezza che i principi ispiratori del rito lavoro (oralità, immediatezza e concentrazione) siano ormai un simulacro e che la trattazione scritta, non ledendo il principio del contraddittorio, sia un modulo efficiente per l’organizzazione del processo.
Immagino che la domanda sia quella della compatibilità di una norma, pure sicuramente applicabile, a un rito in cui i momenti di oralità sono maggiori rispetto a quelli del processo civile. Il problema, tuttavia, non si pone soltanto con riferimento al rito del lavoro, ma anche nei procedimenti cautelari, o nelle sospensive dell’efficacia delle sentenze, ovvero in tutti i casi si immagina che vi sia una effettiva discussione della causa. Peraltro, la discussione è sempre possibile anche in un rito a trattazione tendenzialmente scritta, com’è il rito ordinario. La verità è che, come ho già detto, in qualunque rito la sostituzione dell’udienza con note scritte dovrebbe essere limitata ai casi in cui o tutto è già stato detto, o si tratti di verificare soltanto l’esito di trattative, o, paradossalmente, la vicenda sia così complicata che una trattazione scritta si presta maggiormente alla illustrazione delle questioni (in questo caso, però, l’applicazione dell’art. 127-ter, che allora ricalca l’art. 429, secondo comma, ma senza l’udienza successiva, dovrebbe essere concordata tra il giudice e le parti, all’udienza precedente).
Mi permetto di esporre direttamente la mia interpretazione, viste anche le autorevoli ricostruzioni fatte da altri. Secondo me la questione avrebbe dovuto essere risolta con un ragionamento del tutto differente, che illustro brevemente. La Costituzione ovviamente non impone che il rito del lavoro sia caratterizzato da oralità, immediatezza e concentrazione. Queste caratteristiche le ha previste una bella legge. Ma una brutta legge ha gli stessi poteri di una bella legge e quindi se il legislatore decide che questi principi vadano abrogati, cambiati, modificati, il giudice non può fare altro che prenderne atto. Non ne avrei fatto una questione di compatibilità intrinseca, ma avrei preso atto del contrasto esistente tra la norma sulla trattazione scritta ed il gruppo di norme sul rito del lavoro; mi sarei quindi chiesto quale fosse da qualificare come norma speciale, visto che sono a mio parere in netto conflitto ed è necessario decidere a quale attribuire prevalenza. Se avessi ritenuto speciale l’art. 127 ter c.p.c. lo avrei considerato applicabile al rito del lavoro; viceversa, se avessi considerato le norme sul rito speciali rispetto a quella appena citata (che in effetti si trova nel Libro Primo – Disposizioni Generali del codice di rito), avrei concluso che nel processo del lavoro non era ammessa la trattazione scritta.
Potete esprimere, anche in maniera sintetica, la Vostra opinione sul principio di pubblicità delle udienze e sul suo significato, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale?
Su questo sono molto radicale: il processo richiede un’udienza pubblica. Mi sta bene che poi essa possa essere rinunciabile se concordano tutte le parti ed il giudice; ma che non sia possibile averla mi pare una cosa inaccettabile. Senza udienza si rischia di assottigliare la linea di confine – che invece deve essere netta e ben marcata – tra burocrazia e giustizia.
La questione della compatibilità dell’art. 127-ter c.p.c. con il principio di pubblicità delle udienze mi pare fuori discussione, in considerazione – come meglio emergerà anche in seguito – sia della giurisprudenza della nostra Corte costituzionale, sia della giurisprudenza della Corte EDU.
Come rammentano le Sezioni Unite, “…la Corte costituzionale, anche in rapporto all'art. 6 della Cedu, ha sancito il carattere non assoluto della pubblicità dell'udienza e la compatibilità di deroghe giustificate da evidenze obiettive e razionali, in particolar modo correlabili a ragioni di speditezza proprie del tipo di contezioso (cfr. Corte cost. n. 263 del 2017 e n. 73 del 2022)”.
Si tratta, tuttavia, di un principio fondamentale nell’esercizio della funzione giurisdizionale propria di uno stato di diritto: ogni deroga deve essere espressamente prevista, funzionale al raggiungimento di uno specifico e rilevante fine, e, soprattutto, soggetta a stretta interpretazione. .
Il principio di pubblicità dell'udienza, come sostenuto da una parte della dottrina, è un principio di civiltà giuridica attraverso cui il popolo può esercitare un controllo sull'operato del giudice affinché i consociati conservino la fiducia nell'amministrazione della giustizia. È evidente che in tal modo si tutelano, sia pure indirettamente, anche le parti contro gli abusi perpetrati dal giudice (N. Minafra).
Secondo altra impostazione il principio di pubblicità è previsto essenzialmente a tutela dei diritti delle parti sicché alle parti deve essere riconosciuta la facoltà di rinunciare all'udienza pubblica ove prevista o richiederne la celebrazione quando non prevista. Peraltro, la giurisprudenza sia costituzionale che europea innanzi richiamata accede a tale seconda impostazione.
Come dirò meglio più avanti, la Corte costituzionale ha “salvato” le deroghe al principio di pubblicità dell’udienza ritenendo che esso non rivesta carattere assoluto e possa essere derogato in presenza di «particolari ragioni giustificative», ove «obiettive e razionali». Del resto, anche Corte di cassazione, nella sentenza Cass. civ., sez. VI, 10 gennaio 2017, n. 395, ha escluso l’illegittimità costituzionale dell’art. 380 bis c.p.c., declinato sul modello di quanto previsto per il giudizio penale di cassazione dall’art. 611 c.p.p., “quale giudizio che, oltre a non postulare in sé profili di autonomo accertamento dei fatti, ha assunto, in ambito civile, a seguito della novella legislativa del 2012 recante la modifica del n. 5 del 1° comma dell’art. 360 c.p.c., una ancor più spiccata accentuazione del sindacato sugli errores in iudicando rispetto a quello sul vizio di «motivazione», resecato nei confini indicati dall’esegesi compiuta da Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053, id., 2015, I, 209, di ricorsi che si presentino, all’evidenza («a un sommario esame»: art. 376 c.p.c.), inammissibili, manifestamente infondati o manifestamente fondati (art. 375 c.p.c.), ossia di impugnazioni per le quali, lungi dal porsi questioni giuridiche di rilevanza nomofilattica (cui soltanto è riservata la pubblica udienza e la decisione con sentenza dall’art. 375 c.p.c.), risulta consentanea, nei termini e per le ragioni innanzi evidenziati, la decisione resa con ordinanza (ex art. 375 c.p.c., quale provvedimento per definizione succintamente motivato: art. 134 c.p.c.) all’esito di adunanza camerale non partecipata”. In pratica la Corte di cassazione, con riferimento a una adunanza che non è solo camerale (e dunque non pubblica), ma neppure partecipata (perché i difensori non sono ammessi) ha sostenuto che quando le questioni sono solo di diritto non è strettamente necessario un confronto orale con le parti. Credo che sia su questo, semmai, che ci dovremmo interrogare.
Sull’esigenza prioritaria di consentire una più efficiente organizzazione del processo e del lavoro del giudice, nella dovuta osservanza degli “obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile” fissati dalla legge delega n. 206 del 2021, quali sono le Vostre osservazioni?
È chiaro che l’esigenza di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile è un’esigenza di sistema e non va vista in relazione ai singoli riti processuali. Da questo punto di vista sembra difficile negare che il raggiungimento di tali obiettivi riguardi anche il processo del lavoro. Tutto sta a vedere entro quali limiti questo possa interessare anche il processo del lavoro, perché esso non venga snaturato delle sue caratteristiche fondamentali e dei suoi principi ispiratori. Non penso che la decisione del giudice di sostituire l’udienza con lo scambio di note, sempre che ne sussistano i presupposti, di per sé vada intesa come lesione del principio del contraddittorio, essendo ovvio che il contraddittorio fra le parti e fra queste e il giudice non necessariamente deve svolgersi in forma orale. Del resto, se così non fosse, lo stesso procedimento camerale in Cassazione, sia quello accelerato di cui all’art. 380 bis c.p.c. e quello ordinario di cui all’art. 380 bis.1 c.p.c., si esporrebbe alla stessa obiezione.
Non sono convinta che l’art. 127-ter abbia una relazione con l’esigenza di consentire una più efficiente organizzazione del processo e del lavoro del giudice: l’eccessiva mole di atti scritti, unita a una prosa non sempre sorvegliata e alla frequenza dei casi in cui le note scritte vengono utilizzate per riproporre argomenti già spesi, rischia di appesantire, anziché alleggerire, il lavoro del giudice.
Il sistema processuale del lavoro si fonda già su una struttura semplificata, razionale, celere e del tutto idonea a garantire la salvaguardia del contraddittorio; ferme le riflessioni che ho già svolto su quest’ultimo aspetto, credo che solo un’analisi di medio/lungo periodo potrà dar conto dell’effettivo impatto – in termini di speditezza e razionalizzazione – dell’applicazione dell’art. 127ter c.p.c. al rito lavoro. Applicato a particolari tipologie di contenzioso, tuttavia, mi pare che l’effetto sia opposto: per esempio, la trattazione cartolare degli accertamenti tecnici preventivi di cui all’art. 445bis c.p.c. – che necessitano di un’unica udienza nella quale si procede contestualmente alla risoluzione di eventuali questioni preliminari, al giuramento e al conferimento dell’incarico al CTU – scinde gli adempimenti ponendoli in una prospettiva di necessaria, dilatata, consequenzialità temporale.
Mi pare, peraltro, che la questione poggi su una sorta di “pregiudizio” – nel senso oggettivo e neutro del termine – o, comunque, su un assunto indimostrato: i sostenitori dell’udienza cartolare fanno spesso riferimento a una miglior distribuzione e massimizzazione del tempo di lavoro del giudice, come se l’udienza, in definitiva, si tramutasse in un adempimento che necessita di tempistiche non coerenti con l’utilità che il magistrato ne trae ai fini della definizione del procedimento.
Questo è un approccio che davvero non condivido.
L’esperienza personale mi porta ad affermare che la discussione, nel confronto favorito dall’udienza, consente sempre di cogliere le questioni più rilevanti e critiche del procedimento con un’immediatezza e un’efficacia difficilmente replicabile in note scritte; peraltro, permette al giudice di sollecitare, in tempo reale, l’approfondimento degli aspetti di maggior rilievo.
Sotto questo profilo, la trattazione cartolare – oltre a moltiplicare gli adempimenti di Cancelleria e giudice – non mi pare destinata a garantire i medesimi effetti e, in ogni caso, non con lo stesso investimento di tempo lavoro.
Come spesso accade, l’ideale purtroppo è distante dalla realtà. Come avvocato ho sempre sentito moltissimo l’esigenza della celerità dei processi e quindi non posso che accogliere con favore gli sforzi fatti per perseguire questo obiettivo. Va però preso atto che la velocità – ed anche questo accade spesso – sta andando a discapito della qualità della giustizia che già è, purtroppo, molto bassa. In questo senso la trattazione scritta nelle cause di lavoro è emblematica. Molti giudici la dosano con equilibrio e ne fanno nel complesso buon uso; per altri – nel dirlo sono davvero affranto! – sembra solo il modo di liberarsi delle udienze e della presenza degli avvocati e di gestire in maniera solitaria ed autoreferenziale la propria attività.
Gli obiettivi fissati dalla legge delega n. 206 del 2021, pur riguardando il processo civile nel suo complesso, sicuramente non possono non riguardare anche il processo del lavoro. La modalità di trattazione scritta, in talune fasi processuali (udienze interlocutorie o anche a quelle dei processi in materiaassistenziale in cui deve essere conferito incarico al ctu medico-legale sulla base di un quesito standardizzato) o per talune tipologie di controversie (contenzioso seriale in materia scolastica che ciclicamente riappare da nord a sud) consente indubbiamente una migliore organizzazione dello svolgimento dell’udienza ma anche un’ottimizzazione del lavoro del magistrato che potrà dedicare un maggior tempo in udienza per quei giudizi che richiedono la sua presenza e la sua intermediazione.
Il processo del lavoro improntato ai principi di oralità, concentrazione e immediatezza è diventato davvero un simulacro, vista l’applicazione pratica?
Solo per certi versi. Io continuo a credere nell’importanza di ciò che facciamo in aula. Ci credo anche in Cassazione, quando abbiamo l’occasione di discutere. Ci credo meno in Corte d’appello, che è a mio parere il peggiore grado di giudizio del nostro sistema. Io però continuo a credere molto nell’oralità e non mi sento di definirla un simulacro.
Alla luce della puntualizzazione che ho svolto all’inizio sulla duplice accezione del concetto di oralità, non mi pare che l’adozione di una tecnica processuale che consenta, sia pure entro limiti ben precisi, la sostituzione dello scambio di note scritte alla discussione orale implichi automaticamente il venir meno dei principi di oralità, concentrazione e immediatezza. A me pare che i principi dell’oralità, concentrazione e immediatezza, che dovrebbero valere per il rito del lavoro come per qualsiasi altro processo di cognizione, stiano subendo un inevitabile adeguamento all’introduzione di nuove tecnologie anche all’interno del processo. Ciò su cui occorre tenere gli occhi ben aperti è di evitare a tutti i costi che l’adeguamento o l’adattamento si trasformi nel loro superamento, anche per effetto della sempre più ampia utilizzazione delle nuove tecnologie o dell’intelligenza artificiale (non impedita, peraltro, dal Reg. UE n. 1689/2024). Ma questa è la vera sfida che abbiamo di fronte.
Come ho osservato in risposta alla seconda e terza domanda, non credo che sia un simulacro e resto convinta dell’importanza di preservarlo nel pieno delle sue originarie peculiarità.
La risposta non è agevole e, soprattutto, condizionata da molteplici variabili.
L’oralità, la concentrazione e l’immediatezza diventano simulacro, spesso, nelle corti di appello dove la discussione orale si esaurisce in un “può passare” o anche in primo grado, dove l’elevatissimo carico del ruolo impone al giudicante, soprattutto nella materia previdenziale ma anche in quella del lavoro, di operare una selezione preventiva dei procedimenti da trattenere in decisione (secondo criteri che bilanciano la natura del giudizio e la vetustà dello stesso) con conseguenti udienze di “rinvio” per la decisione stante il carico del ruolo. Questi principi dovrebbero, tuttavia, proprio perché cifra distintiva del giudice del lavoro, costituire sempre un imperativo categorico irrinunciabile onde non smarrire l’essenza stessa della nostra funzione.
A me pare, per esperienza diretta, che il processo del lavoro, pur con tutte le difficoltà dovute al numero delle cause, continui a rispondere ai principi di oralità, concentrazione e immediatezza, se correttamente intesi. Riscontro una piena conoscenza del fascicolo da parte di giudici e avvocati, che aiuta la discussione. Noto invece una certa resistenza all’impiego dell’udienza in videocollegamento che, per le ragioni che ho illustrato, è invece, secondo me, un presidio di civiltà, perché consente la presenza del difensore titolare, evita la necessità di sostituzioni, e permette anche ai meno giovani, o ai più fragili, di partecipare personalmente alle udienze.
Passiamo ora alle interpretazioni che ritengono non applicabile al processo del lavoro l’art. 127-ter c.p.c.
Innanzitutto, con riferimento alla struttura del processo di primo e di secondo grado.
Voglio evitare considerazioni generali che altri svolgeranno e Ti riferisco la mia esperienza personale. Credo che la cosa più lontana dal rito del lavoro sia lo svolgimento in trattazione scritta della prima udienza di primo grado. Diversi tribunali difatti non lo hanno mai fatto, ma altri sì, e continuano a farlo anche dopo il correttivo, come accennavo. Questo è a mio parere davvero inaccettabile.
Certamente, se si procedesse ad un’applicazione generalizzata e illimitata dell’art. 127-ter c.p.c. non potrebbe non rilevarsi un’incompatibilità strutturale con il processo del lavoro di primo e di secondo grado. Non foss’altro per il fatto che non è ipotizzabile, in primo grado, la sostituzione dell’udienza di discussione dell’art. 420 c.p.c. già con il decreto di cui all’art. 415, 2° comma, c.p.c. perché, così procedendo, si impedirebbe al convenuto, non ancora costituito, di opporsi alla sostituzione, come, invece, gli è consentito dall’art. 127-ter c.p.c. E alla stessa conclusione si dovrebbe pervenire anche per il giudizio d’appello, dove la fase introduttiva è disciplinata in maniera identica.
Per questa ragione le Sezioni Unite hanno optato per un’applicazione limitata o, se si vuole, oculata dell’art. 127-ter c.p.c., non diretta a sostituire l’udienza di discussione nella sua integralità, ma con riguardo alla sola fase processuale propriamente decisoria.
Non posso che richiamare, integralmente, le riflessioni svolte in occasione della risposta alla domanda n. 8.
La compatibilità dell’art. 127-ter c.p.c. con il rito lavoro non può che essere “fasica”. Va esclusa la prima udienza perché la struttura del rito lavoro, quanto a termini di costituzione per il convenuto, sia in primo che in secondo grado, precluderebbe, laddove la modalità cartolare fosse contemplata sin dal decreto di fissazione, l’osservanza dei termini codicistici e comunque la possibilità di opporsi a tal forma di trattazione. Andava esclusa, per taluni, prima del c.d. correttivo Cartabia, anche la fase decisoria come vedremo in seguito.
Ho già detto come la penso circa la necessaria residualità dell’applicazione dell’art. 127-ter e di come la mia preferenza vada, come regola, a una oralità, anche telematica, eventualmente preparata per iscritto, con le note dell’art. 429 c.p.c.
Ci sarebbe da prendere in considerazione l’incompatibilità della trattazione scrittaquanto meno con riferimento alla fase decisoria.
In verità le volte in cui mi è stato letto un dispositivo (o una sentenza completa) sono così poche che le posso ricordare tutte o quasi. D’altronde, è anche vero che la discussione orale è utile se si lascia poi al giudice il tempo di riflettere e di decidere. In questo senso non ho mai apprezzato le motivazioni contestuali. Tornando a noi, ripeto che la trattazione scritta è la più grossa divaricazione rispetto alle abitudini di noi lavoristi. Sarebbe ipocrita però fare finta di non sapere quanto spesso, una volta scritte le note difensive, la discussione orale venga nei fatti pretermessa. Ma, in conclusione, ammetto che la mia sensibilità di lavorista esce ferita dalla sostituzione con note scritte dell’udienza di discussione finale.
È stata sostenuta l’incompatibilità dell’applicazione dell’art. 127-ter anche con la fase decisoria del rito del lavoro. In particolare, l’art. 429 c.p.c. stabilisce che nell’udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Ma, secondo me, quest’incompatibilità non ricorre, laddove il giudice del lavoro, invece di scegliere la soluzione della precisazione delle conclusioni direttamente in udienza, opti per la fissazione di un’apposita udienza per tale adempimento. In tal caso non ci sarebbe alcuna incompatibilità, essendo le note scritte finalizzate a contenere le sole istanze e conclusioni.
La Suprema Corte ha affermato che il provvedimento con cui il giudice sostituisce l’udienza destinata alla discussione col deposito di note scritte è ammissibile, nel processo del lavoro, a condizione – tra l’altro – “che non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva della oralità”; tuttavia, anche il Legislatore del c.d. Correttivo Cartabia ha confermato, sotto questo specifico profilo, l’assetto originario dell’art. 127-ter c.p.c. che fa espresso riferimento a note scritte “contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L’espansione delle note scritte di cui agli art. 127-ter c.p.c. agli eventuali argomenti di difesa non sembra trovare, allo stato, un fondamento normativo espresso; a tacer d’altro, la discussione “scritta” perderebbe inevitabilmente la caratteristica prima della discussione propria del rito: la caratura dialogica. La stessa Corte di Cassazione, d’altronde, ha rammentato che “l’attività di udienza non consiste soltanto nell’ascolto delle parti ad opera del giudice, ma ha per sua natura portata dialogica, nel senso di interlocuzione, rispetto alle necessità della causa, tra le parti che chiedono e dibattono e il giudice che ascolta le diverse ragioni e riceve le debite istanze” (Cass. Civ., Sez. Lav., 31 maggio 2023, n. 15311 – ordinanza).
Per il resto, note scritte circoscritte alla sola precisazione delle istanze e delle conclusioni parrebbero destinate a svolgere una funzione marginale in un rito connotato – qual è quello del lavoro – da un rigoroso regime di decadenze e preclusioni, in cui tutte le domande e le istanze debbono essere formulate nel ricorso ex art. 414 c.p.c. e nella memoria di cui all’art. 416 c.p.c., ferma la possibilità di modifica/integrazione prevista dall’art. 420, co. 5, c.p.c. che appartiene, comunque, a una fase anteriore del giudizio.
Ci sono casi (limitati, nella mia esperienza personale) nei quali l’esito del procedimento – sia esso conseguente alla risoluzione di questioni preliminari, sia esso il risultato dell’attività istruttoria – induce una parte a modificare istanze e/o conclusioni; in queste ipotesi, tuttavia, il difensore dovrebbe avere la possibilità di argomentare: possibilità che parrebbe esclusa dalle note scritte per come definite dall’art. 127-ter c.p.c.
L’incompatibilità della trattazione scritta con il rito lavoro era stata sostenuta, strenuamente, in particolare per la fase decisoria.
La decisione, nel rito lavoro, viene resa, ex art. 429 c.p.c. all’esito della discussione della causa. Il dispositivo o comunque la motivazione devono essere letti subito dopo la discussione della causa senza che vi sia una cesura tra quest’ultima e la deliberazione della decisione stessa, cristallizzata in un dispositivo non più modificabile. Nell’ordinanza di rinvio è richiamato quel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’omessa lettura del dispositivo, a seguito di udienza terminata, determina ex art. 156, co. 2, c.p.c., la nullità insanabile della sentenza (cfr. Cass. n. 38521/2023).
Anche su questo mi sono già espressa. L’art. 127-ter, nella versione risultante dal decreto correttivo, consente di mantenere il modello dell’art. 429 c.p.c. Poiché lo scarico delle note ad opera della cancelleria non avviene in tempo reale e comunque il difensore potrebbe depositare le note fino alle 23.59 del giorno di scadenza, il correttivo è intervenuto (e questo è utile proprio nelle cause di lavoro, dovendo, il giudice, ex art. 429 c.p.c. pronunciarsi una volta esaurita la discussione) a prevedere che “il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza”.
C’è poi da considerare l’incompatibilità con riferimento all’art. 128 c.p.c. per il quale l’udienza di discussione è pubblica.
È vero che l’art. 128 c.p.c. stabilisce che l’udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità. Ma lo stesso art. 128, dopo le modifiche che vi ha apportato il D.Lgs. n. 164/2024, ammette che il giudice possa disporre la sostituzione dell’udienza ai sensi dell’art. 127-ter, «salvo che una delle parti si opponga». Ciò che, evidentemente, costituisce un’eccezione alla regola per cui l’udienza di discussione è pubblica, voluta dallo stesso legislatore.
Ho già detto che senza una previsione espressa, quale quella introdotta dal decreto correttivo, non sarebbe stato possibile sostenere che l’udienza di discussione, che “è pubblica a pena di nullità” ex art. 128 c.p.c. potesse essere sostituita con note scritte, dato la differenza tra l’udienza pubblica e quella camerale è data dalla presenza di spettatori terzi, non possibile in una udienza “cartolare”.
Anche qui ci sono degli aspetti teorici e degli aspetti pratici. Il principio della pubblicità dell’esercizio della giurisdizione a me appare sacrosanto e credo che vada salvaguardato. Tutti hanno il diritto di sapere come si svolge una determinata causa, visto che la giustizia è amministrata in nome del popolo e si deve poter sapere, ad esempio, se due cause simili vengono decise in modo diverso. Nei fatti, certamente il controllo “popolare” sulle cause di lavoro non si è rivelato nel tempo così importante (diversa è ovviamente l’attenzione rivolta, ad esempio, ai processi penali). Non credo tuttavia che questo interesse, quantunque teorico, vada sacrificato. Le note scritte trasformano un processo pubblico in un processo segreto e riservato solo alle parti, e questo a me non piace affatto.
Il Legislatore del D. Lgs. n.164/2024 – compiendo una scelta che gli compete – ha ritenuto di introdurre una deroga che necessita, comunque, del consenso di tutte le parti; come anticipato, ritengo che si tratti una deroga alla quale guardarsi con particolare prudenza e con un approccio di stretta interpretazione: sulla rilevanza e la funzione del principio si è già detto .
La pubblicità dell’udienza, ex art. 128 c.p.c., in cui si discute la causa e la conseguente nullità laddove la stessa non fosse osservata, salvo sua deroga per ragioni eccezionali indicate dalla norma stessa, ha determinato, in fase di correttivo, un intervento in relazione alla portata della disposizione che contempla espressamente la fictio di udienza.
A Vostro avviso il termine di deposito del provvedimento entro trenta giorni previsto dall’art. 127-ter confligge con la caratteristica essenziale del processo del lavoro che non prevede cesure tra discussione e decisione?
Questo è uno dei punti di frizione più importanti. Qui però va comunque preso atto della realtà. Soprattutto con le motivazioni contestuali, la sentenza è già stata scritta quando i difensori discutono la causa. Certo, la discussione può sempre far cambiare idea al giudice, ma sotto questo aspetto il processo del lavoro ha certamente perso negli anni buona parte della sua carica, ed anche la contestualità tra discussione e lettura del dispositivo ne è uscita ridimensionata.
Non credo che la previsione dell’art. 127-ter del deposito del provvedimento entro 30 giorni, a seguito di trattazione mediante deposito di note scritte, si ponga in contrasto con le caratteristiche fondamentali del processo del lavoro, ossia la concentrazione e l’immediatezza, sia perché anche l’art. 429 c.p.c., a proposito della sentenza, ammette che, in caso di particolare complessità, essa possa essere depositata entro 60 giorni dalla discussione, sia perché quanto detto a proposito dell’oralità vale anche per la concentrazione e l’immediatezza, e cioè esse vengono ad attenuarsi inevitabilmente quando la trattazione avvenga mediante scambio di note scritte e non con la discussione orale.
Nel rito lavoro, il dispositivo deve essere letto dopo l’udienza di discussione e il principio è stato confermato dal legislatore della riforma nella modifica dell’art. 436- bis c.p.c.: quello della continuità tra discussione della causa e decisione costituisce uno dei principi fondanti il sistema di diritto processuale del lavoro definito dalla Legge n. 533/1973.
Credo sia utile rammentare che la lettura del dispositivo dopo l’udienza di discussione ha lo scopo di “attuare i principi dell’oralità e della concentrazione del procedimento nel rito del lavoro e di consentire, con la pubblicità del dispositivo stesso, la determinazione della data in cui la sentenza diviene esecutiva, anche in pendenza del termine per il deposito della motivazione: tali esigenze trovano la loro realizzazione anche se, per necessità organizzative dell’ufficio la lettura del dispositivo di tutte le cause trattate sia effettuata in un’unica fase conclusiva della udienza di discussione, essendo essenziale l’effettiva pubblicazione in tale udienza” (Cass. Civ., 15 dicembre 1979, n. 6527); il Supremo Collegio ha ribadito – in tempi recenti – che, nel rito lavoro, “l’omessa lettura del dispositivo all’udienza di discussione determina, ex art. 156, comma 2, c.p.c., la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione rispetto alla successiva stesura della motivazione” (Cass. Civ., 6 dicembre 2021, n. 38521).
Il principio, per come originariamente definito e attuato, ha già conosciuto delle deroghe: si pensi alla fase di opposizione del Rito Fornero di cui all’art. 1, co. 57, Legge n. 92/2012 (a mente del quale la “sentenza, completa di motivazione, [doveva] essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione”) oppure alla materia antidiscriminatoria che, con l’art. 28, D. Lgs. n. 150/2011, rinvia alla decisione nelle forme di cui all’art. 281- sexies, anche co. 3, c.p.c. che prevede che, “al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”.
Non credo, tuttavia, che si tratti di ipotesi in contrasto con il principio in esame perché, comunque, il deposito della sentenza completa di motivazione seguiva e segue – sotto il profilo logico, causale e temporale – la discussione; una piana e stretta applicazione dell’art. 127-ter c.p.c. per come circoscritto dal Legislatore, invece, parrebbe destinata a frustrare proprio l’effettività della discussione: credo che questo sia uno degli aspetti più critici della questione.
Qui è doverosa una distinzione, quando l’art. 127-ter c.p.c. parla di provvedimento da depositarsi nei trenta giorni, nella sua originaria formulazione, sicuramente atteneva al provvedimento istruttorio ma i fautori della compatibilità della trattazione c.d. scritta con il rito lavoro ritenevano che dovesse operare anche per quello decisorio, per cui la sentenza non era più pronunciata ai sensi dell’art. 429 c.p.c. ma dell’ art. 127-ter c.p.c. Ciò ledeva il principio della assenza di cesure tra discussione e decisione? La risposta è affermativa e si consideri che allorquando tale soluzione è stata voluta dal legislatore (pensiamo ad esempio al rito Fornero, oggi abrogato) è stata espressamente prevista.
Al di là della già sottolineata equivocità del disposto dell’art. 127-ter circa il termine di deposito del provvedimento (dato che, a mio parere, le norme sulla decisione rimangono quelle dell’art. 429 c.p.c.), non credo affatto che, di per sé, una cesura tra discussione e decisione contrasti con le caratteristiche del processo del lavoro: penso anzi che – come ho detto con riferimento all’art. 281-sexies c.p.c. – una decisione che tenga maggiormente conto della discussione, e per questo venga depositata non a ridosso dell’udienza, sia in linea con quei principi. Del resto, il termine di dieci giorni, voluto dal legislatore del rito Fornero, rispondeva proprio a questa esigenza, di bilanciare l’esigenza di concentrazione e immediatezza con le necessità di una rimeditazione delle conclusioni raggiunte, stimolata dal dibattito orale.
Possiamo dire che i criteri della legge delega “Cartabia” lascerebbero comunque intatto l’impianto del processo del lavoro del 1973?
Sicuramente no. Si tratta di qualcosa di profondamente diverso. Compatibile, incompatibile, condivisibile, non condivisibile … queste sono opinioni personali: certamente, però, è qualcosa di molto diverso!
È difficile pensare che il processo del lavoro non sia coinvolto dai principi di delega, come quello sullo svolgimento delle udienze, che riguardano disposizioni del libro I del codice. Si tratta di comprendere, semmai, come essi possano conciliarsi con le caratteristiche fondamentali del processo del lavoro.
Richiamo la risposta alla domanda n. 15: in assenza di modifiche sostanziali all’originaria struttura del processo del lavoro, i criteri sottesi al nuovo rito civile ordinario dovrebbero trovare applicazione – con funzione integrativa/suppletiva – solo ove compatibili con i principi e l’impianto del sistema processuale giuslavoristico.
Si, soprattutto se letti in chiave proattiva, essi si saldano con i principi del processo del lavoro per conferire loro effettività. Non intaccano in alcun modo la struttura del processo del lavoro ma se, correttamente declinati, sono strumentali proprio per attuare anche omogeneamente la concentrazione e l’immediatezza che sono forme “concrete” attraverso cui si esplica la più celere organizzazione del processo civile.
Dipende da cosa si intende. I principi di “semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile” sono astrattamente compatibili con qualunque processo che miri a coniugare effettività della tutela ed efficienza. La riforma è intervenuta anche sull’art. 434 c.p.c. in una logica di miglioramento qualitativo della scrittura degli atti di causa e di speditezza del giudizio. L’art. 101 c.p.c. è norma generale che è stata rivista dalla riforma. Mi sembra che, come spesso accade, sia più l’applicazione concreta delle norme a poter creare problemi, che non una incompatibilità predicata in astratto.
Anche se la disciplina vigente nel periodo di emergenza epidemiologica non è completamente sovrapponibile a quella che ha introdotto a regime la trattazione scritta, può essere utile esaminare gli esiti della giurisprudenza di legittimità con riferimento alla prima.
Segnalo Cass. Lav. n. 18658 dell’8 luglio 2025 – Rel. Riverso, che ha accolto il motivo di ricorso che riguardava il rigetto della richiesta di fissazione di udienza in presenza (parliamo del novembre 2020), affermando che è necessario che “a giustificazione della scelta di rigetto venga addotta l’esistenza di una ragione di carattere organizzativo (Cass. n. 594/2024; Cass. n. 20420/2024)”, aggiungendo che la ragione “non vera” è “illegittima per definizione”.
Se si può evidenziare un elemento comune alla giurisprudenza di legittimità sull’applicazione della disciplina vigente durante l’emergenza epidemiologica anche per il processo del lavoro e riproponibile alla luce dell’introduzione dell’art. 127-ter c.p.c., questo mi pare che sia la necessaria sussistenza di ragioni prevalenti di carattere generale (come, ad es., l’emergenza sanitaria o carenze organizzative interne agli uffici giudiziari) per negare l’opposizione della parte alla sostituzione dell’udienza (in presenza o da remoto) con lo scambio di note scritte. Ebbene, questa linea interpretativa dovrebbe valere anche in presenza dell’applicazione dell’art. 127- ter, soprattutto alla luce delle modifiche che ad esso e all’art. 128 c.p.c. ha apportato il decreto correttivo (D.Lgs. n.164 del 2024).
Come già osservato, la legislazione emergenziale si è caratterizzata per un intervento straordinario mosso dall’esigenza di garantire – in un contesto transitorio – un bilanciamento inedito di diritti costituzionalmente garantiti: la ratio della normativa emergenziale, per quanto caratterizzata da disposizioni analoghe e/o sovrapponibili a quelle della Riforma Cartabia, era profondamente diversa da quella della revisione del Codice di Rito successivamente attuata.
Non sono del tutto persuasa, dunque, che la giurisprudenza di legittimità relativa al primo periodo possa strumento per riflettere sul secondo.
La giurisprudenza di legittimità nei suoi arresti ha sempre tenuto salda la garanzia del contraddittorio e, quindi, del giusto processo. Ogniqualvolta l’applicazione “deviata” dell’art. 127 ter c.p.c. al rito lavoro avesse comportato una lesione del diritto di difesa e, quindi, del principio del contraddittorio, il provvedimento decisorio finiva con l’essere caducato o comunque travolto. Pensiamo ai casi in cui la parte aveva chiesto la trattazione in presenza e l’istanza era stata respinta. La possibile soppressione di quella che è definita “caratura dialogica dell’udienza” e coinvolge anche il giudice comporta, inesorabilmente, la nullità del provvedimento adottato.
Mi sembra che le esigenze di carattere generale del periodo dell’emergenza sanitaria non possano essere assunte come modello per individuare le possibili giustificazioni del rigetto dell’istanza di trattazione in presenza, proveniente da una sola delle parti, nei casi diversi da quelli in cui l’udienza sostituita sia quella dell’art. 128 c.p.c. e che occorra, invece, una motivazione puntuale, non riferita a generiche esigenze organizzative. Ciò, sebbene la non impugnabilità del decreto finisca per attenuare, purtroppo, l’importanza di una corretta motivazione.
Non manca l’affermazione della incompatibilità, quanto alla fase prettamente decisoria, delle previsioni sia dell’art. 281-sexies c.p.c., sia degli artt. 429 e 437 c.p.c., con la trattazione scritta, considerando che, come ha affermato Cass. n. 33175 del 2021 «la sostituzione dell’udienza destinata alla discussione orale della causa, […], non comporterebbe la mera sostituzione dell’udienza […], ma impatterebbe pesantemente sulla fase decisoria, determinando un radicale stravolgimento di essa, giacché – indipendentemente da ogni altra considerazione – impedirebbe l’osservanza di un adempimento essenziale, quale la lettura del dispositivo e della motivazione alla presenza, se vogliono, delle parti».
Sulla fase decisoria ho già detto: la mia vita professionale non è fatta di molti dispositivi letti in udienza e non credo che la motivazione contestuale sia una buona cosa per l’importanza della discussione orale (quantunque lo sia nel semplificare la fase di impugnazione, evitando gli appelli con riserva dei motivi).
L’incompatibilità della fase decisoria del processo del lavoro con la trattazione scritta mi pare abbastanza evidente per tutta una serie di ragioni ben evidenziate dalla giurisprudenza di legittimità richiamata anche dalla pronuncia delle Sezioni Unite che qui stiamo commentando. In questo caso, però, i problemi nascono dalla necessità di tener conto di tutta una serie di specificità della fase decisoria del processo del lavoro, che finiscono per prevalere sulla disciplina generale dell’art. 127-ter c.p.c. A conferma del fatto che l’innesto della nuova disposizione nel contesto di un modello processuale così peculiare come quello del lavoro va effettuato con molta cautela e valutandone in concreto le ricadute.
È un’affermazione che condivido. Per quella che è la mia esperienza personale, la sentenza contestuale ha un ambito di applicazione ridotto, proprio in ragione della natura che la connota; a seguito della discussione della causa, in ogni caso, la lettura in udienza del dispositivo e della motivazione nei casi di sentenza contestuale (così come la lettura del solo dispositivo nei casi di riserva della motivazione) costituisce un momento essenziale del rito lavoro per tutti i principi e le ragioni che ho già sopra richiamato.
È proprio questo profilo che costituisce lo stravolgimento dell’impianto decisorio e del modello contenuto nel codice di rito. Credo che sia stata anche la necessità di superare questa “crisi” che abbia determinato, in sede di correttivo, la modifica dell’art. 128 c.p.c. e dell’ultimo comma dell’art. 127 ter c.p.c. perché attraverso il deposito del provvedimento decisorio il giorno successivo all’udienza di trattazione si realizza la fictio della lettura in udienza, che è mera fictio.
Mi sono già espressa sulla fase decisoria, richiamando la scelta legislativa, che approvo e che ho ispirato, del rito Fornero oggi abrogato. Anche con riferimento all’art. 281-sexies c.p.c. avevo suggerito un termine come quello del rito Fornero, di dieci anziché trenta giorni, perché lo reputo un tempo sufficiente per non sacrificare il necessario bilanciamento della contestualità della decisione con un certo margine di riflessione sui contenuti della discussione orale fatta dai difensori.
Merita anche segnalare (riprendendo, anche qui, quanto puntualmente rilevato al punto n. 6.3. della motivazione dell’ordinanza interlocutoria), la sentenza della Corte di Cassazione n. 15311 del 31 maggio 2023, che, con riferimentoall’art. 221, comma 4, d.l. n. 3 del 2020, conv. in l. n. 77 del 2020, ha affermato che «la sostituzione dell’udienza in presenza con il mero deposito di note scritte non può negare alle parti il diritto di svolgere ogni altra attività propria dell’udienza medesima, prima fra tutte il documentare l’avvenuta rituale e tempestiva instaurazione del contraddittorio, quando l’appellato non si sia costituito»; con la conseguenza che il giudice, prima di sanzionare l’appellante con l’improcedibilità del gravame, deve verificare, facendone in tal senso richiesta alla parte, l’esistenza e la regolarità della notifica: una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con il diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.».
È del tutto evidente, infatti, che «l’attività di udienza non consiste soltanto nell’ascolto delle parti ad opera del giudice, ma ha per sua natura portata dialogica, nel senso di interlocuzione, rispetto alle necessità della causa, tra le parti che chiedono e dibattono e il giudice che ascolta le diverse ragioni e riceve le debite istanze”, esaltando “l’insopprimibile caratura dialogica dell’udienza, in cui il principio del contraddittorio si manifesta non solo come dibattito tra le parti, ma coinvolge anche il giudice nella sua posizione di interlocutore, espressione dell’esercizio pubblico dell’attività giudiziaria».
Condividete i principi affermati da questa pronuncia della Corte di Cassazione?
Assolutamente sì.
È difficile non condividere le affermazioni sopra riportate, che, in realtà, dovrebbero costituire un ulteriore monito a utilizzare con molta cautela, come dicevo prima, uno strumento processuale come quello delineato dall’art. 127-ter c.p.c., non solo nell’ambito del processo del lavoro, ma in generale per qualsiasi processo di cognizione. La «caratura dialogica» dell’udienza (in presenza o da remoto) rappresenta senza dubbio il suo valore aggiunto rispetto a soluzioni sostitutive di qualsiasi natura e incide indubitabilmente sulla qualità del contraddittorio che si realizza all’interno del processo. Sennonché, un legislatore come quello che ha ideato l’art. 127 ter probabilmente ha messo in conto che, se le parti non pretendono questo tipo di contraddittorio, vi si può rinunciare.
Assolutamente, per tutte le ragioni che ho cercato di illustrare sin dall’inizio.
Comprendo la prospettiva del Prof. Carratta; mi chiedo, però, se la «caratura dialogica dell’udienza» – soprattutto in un sistema processuale, qual è quello del lavoro, basato sui principi di oralità concentrazione e immediatezza – non afferisca all’essenza stessa della giurisdizione e se sia, pertanto, qualcosa di effettivamente disponibile e/o rinunziabile.
Non si potrebbe mai essere in disaccordo con tale pronuncia. Il processo del lavoro resta un processo di parti ed è questa la ragione, come in precedenza ho precisato, per cui il giudice, anche prima del correttivo che ha modificato l’art. 127-ter c.p.c., non avrebbe mai potuto respingere la richiesta di trattazione in presenza formulata anche da una sola parte, stante la portata costituzionale del diritto di difesa e, con esso, del principio del contraddittorio. È questa la ragione del resto della disponibilità di tale forma di trattazione anche per le parti.
Ovviamente sono d’accordo. L’osservazione circa la caratura dialogica dell’udienza, intesa come “interlocuzione tra le parti che chiedono e dibattono e il giudice che ascolta le diverse ragioni e riceve le debite istanze”, risponde alla funzione più alta del principio del contraddittorio e vale per qualunque processo, non solo per quello del lavoro.
Dopo la pronuncia dell’ordinanza interlocutoria della Sezione Lavoro (3 maggio 2024) e delle Sezioni Unite (30 giugno 2025) avete evidenza di posizioni rilevanti, nella dottrina e nella giurisprudenza, sui temi oggetto di discussione?
Nessuna. Con la collega Elena Bruno abbiamo appena notificato un ricorso per cassazione in cui, tra le altre cose, lamentiamo il vizio del procedimento in quanto la sentenza d’appello è stata resa a seguito di un decreto di trattazione scritta che limitava il contenuto delle note alle sole “istanze e conclusioni”. Vedremo come andrà a finire.
Anche dopo la pronuncia delle Sezioni Unite mi pare che gli interventi che finora si sono avuti a commento della pronuncia ribadiscano le posizioni e gli argomenti che erano stati sostenuti da quanti, fin dal periodo dell’emergenza epidemica, avevano evidenziato il contrasto con le caratteristiche del processo del lavoro della sostituzione dell’udienza con lo scambio di note scritte. Del resto, anche all’interno della giurisprudenza della Suprema Corte si sono avuti nel passato importanti interventi in tal senso ed è facile prevedere che anche dopo la pronuncia delle Sezioni Unite non mancheranno ulteriori prese di posizione orientate a cercare di conciliare l’affermazione di questo principio con le specificità del processo del lavoro.
Quanto alla dottrina, credo che la risposta sia di competenza della Prof.ssa Pagni e del Prof. Carratta; quanto alla giurisprudenza, personalmente, non ho riscontri diretti. .
Resta nella giurisprudenza di merito, per quanti continuano ad impiegare il modello della trattazione scritta anche in fase decisoria, la questione relativa al deposito della motivazione c.d. contestuale ovvero del dispositivo. Il giudice ha 30 giorni di tempo per il deposito del provvedimento definitorio in ossequio al termine generale contenuto nell’art. 127-ter c.p.c. che parla di provvedimento oppure, considerato che l’udienza in cui si decide la causa è pubblica, a pena di nullità, sussiste un obbligo per il magistrato di effettuare il deposito entro il giorno successivo del provvedimento definitorio rectius del dispositivo?C’è chi ritiene, ad esempio, che la novella normativa apportata dal correttivo, risolvendo i dubbi di compatibilità con la regola della pubblicità dell’udienza, imponga il deposito del provvedimento definitorio entro il giorno successivo (sia esso dispositivo ovvero motivazione contestuale), così valorizzando il nuovo dato normativo anche alla luce della modifica dell’art. 128 c.p.c. Al contempo c’è chi ritiene che la novella abbia inciso esclusivamente sulle comunicazioni, come ribadito in una delle precedenti risposte, e già l’art. 128 c.p.c. non vietava che l’udienza si potesse trasformare in udienza cartolare (Carbone, Udienza cartolare e d.lgs. 164/2024. Nuove questioni e vecchi problemi in attesa delle Sezioni Unite, in QG).
Ho la sensazione che questa interpretazione voglia adattare la forma processuale ad una prassi invalsa in molti uffici giudiziari e, tuttavia, comprima il dato normativo. Il punto di partenza, a mio avviso, e con riferimento alla fase decisoria, è quello della pubblicità dell’udienza e il legislatore, condivisibile o meno che sia la scelta, ha dettato la regola nel caso in cui le parti e il giudice scelgano di derogarvi: è possibile disporre della forma, previo assenso di tutte le parti, ma – e vi è un ma – il provvedimento deve essere depositato il giorno seguente l’udienza sostituita. E, secondo quesito, qual è questo provvedimento? La sentenza contestuale ovvero il dispositivo.
Non sono ancora tornata a scrivere su questi temi dopo la sentenza delle Sezioni Unite, ma non credo che, al di là di questioni specifiche come quella sollevata da Valentina Ricchezza circa il corretto modulo decisorio della causa di lavoro, ci sia necessità di interventi giurisprudenziali che ulteriormente chiariscano come l’art. 127-ter c.p.c. debba essere utilizzato con particolare cautela da parte dei giudici. Mi sembra che i principi enunciati dalle Sezioni Unite debbano costituire una opportuna guida per l’operatore e che il fatto che l’art. 3 DM n. 110/2023 abbia chiarito che le note scritte non debbono essere necessariamente riservate alle sole istanze e conclusioni possa essere un opportuno ausilio per l’interprete nella applicazione corretta del principio del contraddittorio alla sostituzione dell’udienza con la trattazione cartolare.
I presupposti per l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374, comma 2, sono bene espressi, e in maniera articolata, al punto n. 7 dell’ordinanza interlocutoria. Innanzitutto, per la rilevanza della questione della compatibilità dell’art. 127-ter c.p.c. con il rito lavoristico, per quanto riguarda entrambi i gradi del giudizio di merito, con riferimento al numeroso contenzioso esistente e alla incidenza su molteplici procedimenti pendenti; per le possibili conseguenze processuali dell’applicazione del modello di trattazione scritta ove ritenuto contra legem, anche per i possibili rimedi per l’eventuale sanabilità del vizio; e per le possibili implicazioni anche su altri procedimenti come quelli in materia di opposizione a ordinanza – ingiunzione, oltre che sulla disciplina dettata dall’art. 281-sexies c.p.c.
A ciò si aggiunge (punto n. 7.3. della citata ordinanza) «l’impellenza di attivare tempestivamente la funzione stabilizzatrice di questa Corte nella sua più autorevole composizione, tanto più necessaria in materia di interpretazione delle norme processuali, per la loro diffusa e rilevante applicazione, come ancora di recente ribadito, “posto che, soprattutto in tale ambito, la ‘conoscenza’ delle regole (quindi, a monte, l'affidabilità, prevedibilità ed uniformità della relativa interpretazione) costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di ‘giustizia’ del processo medesimo (cfr. Cass. SS.UU n. 8486 del 2024, con la giurisprudenza ivi richiamata)».
Condividete le argomentazioni spese dal giudice di legittimità rimettente?
Ritengo che i presupposti per la rimessione fossero certamente presenti e fossero stati ben illustrati dal redattore dell’ordinanza.
Le motivazioni addotte dall’ordinanza interlocutoria sono senz’altro condivisibili, perché riaffermano l’essenza della funzione nomofilattica della Corte nel suo più autorevole consesso. Si tratterà di capire, però, se la pronuncia delle Sezioni Unite risponda esattamente alle aspettative ed agli obiettivi alla base dell’ordinanza interlocutoria o non finisca per favorire, invece, ulteriori contrasti giurisprudenziali.
Impossibile non condividerli, il dibattito giurisprudenziale e dottrinale all’epoca del rinvio era particolarmente acceso e riguardava una norma processuale destinata a esplicare i propri effetti su aspetti afferenti al contraddittorio e al diritto di difesa.
Senza alcun dubbio, anche perché la necessità di un intervento nomofilattico era imprescindibile per garantire, e credo che molti dubbi siano stati dipanati, una certa uniformità di interpretazione nell’ambito di tutto il territorio.
Sono d’accordo anch’io. Di norma preferisco che rispetto a norme processuali “nuove”, come questa, si attenda il formarsi di un diritto vivente, perché l’interpretazione fornita dalla Corte di cassazione potrebbe sclerotizzare un dibattito che necessita ancora di misurarsi con la varietà della casistica. Ma in questo caso era utile che una presa di posizione vi fosse.
Passiamo ad esaminare, nello specifico, le argomentazioni spese dalle Sezioni Unite per arrivare all’affermazione del principio di diritto che abbiamo riportato all’inizio di questa intervista. Il Supremo Collegio, dopo aver richiamato (par. II) le finalità del decreto correttivo c.d. Cartabia per armonizzare la sostituzione dell’udienza di discussione della causa col deposito di note scritte con il rito del lavoro (su questo punto torneremo più avanti), così da riconoscere un effetto, per lo meno in chiave interpretativa, anche sulle precedenti disposizioni dell’art. 127-ter c.p.c. e dell’art. 128 c.p.c. (il cui testo è riportato nel paragrafo III), applicabili nel caso di specie, ritiene dette disposizioni non ostative alla trattazione scritta con riferimento all’udienza pubblica del rito lavoristico sia di primo grado (art. 420 c.p.c. e art. 429 c.p.c.), sia di appello (art. 437 c.p.c.) (par. IV).
Così detta, a me pare una petizione di principio, che non è sorretta da alcuna coerente motivazione.
Condividete questa mia osservazione?
No, sinceramente non credo sia una petizione di principio. Come ho accennato, per me il problema avrebbe dovuto essere affrontato in modo diverso, ma ritengo comunque che la soluzione giuridica nel senso della compatibilità tra trattazione scritta e rito del lavoro abbia completa dignità dal punto di vista tecnico, anche se a molti – come a me – non piace rinunciare ai fondamenti del nostro rito. Ma se dobbiamo esprimerci in maniera tecnica, ripeto, non mi sento di dire che la soluzione sia sbagliata.
Per quanto detto in precedenza non mi pare che si profili una petizione di principio nelle affermazioni delle Sezioni Unite. Molto più semplicemente le Sezioni Unite si limitano ad ammettere una compatibilità in parte qua dell’art. 127-ter c.p.c. con il processo del lavoro, lasciando poi ai giudici di merito di valutare in concreto l’opportunità di adottare tale soluzione e alle parti di opporsi alla proposta del giudice, ove intendano tener ferma l’impostazione tradizionale della trattazione nel processo del lavoro.
Credo che si tratti, da un lato, di una presa d’atto delle scelte operate dal Legislatore nel c.d. Correttivo Cartabia e, dall’altro, dell’adozione di una prospettiva volta a garantire la coerenza complessiva del sistema.
Condivido integralmente le affermazioni del Prof. Carratta e vorrei aggiungere, sommessamente una considerazione che è stata anche evidenziata da alcuni commentatori (Musella, L’effetto paradosso delle riforme processuali dirette ad accelerare le definizioni dei procedimenti: udienza filtro e trattazione scritta all’esame della Cassazione, in Labor, 22 ottobre 2025): la scelta interpretativa opzionata dalla Suprema Corte di creare un “ponte” rispetto alla novella legislativa e di dirimere il contrasto, anche alla luce dell’evoluzione normativa, non costituisce un novum ma, come si legge anche nelle maglie della motivazione, “è consentito valutare le disposizioni del correttivo in una linea di continuità, secondo l’ottica alla quale queste Sezioni Unite, in altre materie, hanno ritenuto di associare il legittimo utilizzo di norme sopravvenutequale dato comparativo funzionale a dirimere dubbi esistenti a proposito di quelle anteriori (può rinviarsi alle molteplici decisioni assunte nella materia della crisi d’impresa, nel raffronto tra le norme del codice della crisi e dell’insolvenza e le norme della legge fallimentare: v. Cass. Sez. Un. 12476-20, Cass. Sez. U n. 2061-21,…… Cass. Sez. n. 8557 -23, Cass. Sez. U n. 7337 -24)”.
Credo che la Corte non potesse dire molto di più, una volta che il legislatore non ha escluso dal rito del lavoro la disposizione dell’art. 127-ter c.p.c. Affermare la tesi della incompatibilità avrebbe richiesto argomenti che sarebbero stati contraddetti da altre prese di posizione della stessa giurisprudenza di cassazione. Era inevitabile dare delle indicazioni generali, confidando in un uso contenuto da parte dei giudici di merito della trattazione scritta.
Dopo aver richiamato l’esplicito criterio della legge delega n. 206 del 2021 inteso a «rendere i procedimenti civili più celeri ed efficienti», la sentenza in esame valorizza le modifiche introdotte dal decreto correttivo n. 164 del 2024 proprio per risolvere i problemi di connessione con l’udienza pubblica – richiamando in proposito la Relazione illustrativa (par. VI, p.6) – così dando rilevanza sia all’opposizione alla trattazione scritta manifestata anche da una sola delle parti, sia alla equiparazione a tutti gli effetti del giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note con quello di udienza, prevedendosi che «il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza».
È sufficiente, a Vostro avviso, questa argomentazione per affermare che nell’ordinamento, precedente e successivo al correttivo Cartabia, non trova, in linea di principio, ostacoli frapposti alla sostituzione dell’udienza col deposito di note scritte nel caso in cui l’udienza in questione sia disciplinata, in sé, come udienza pubblica? A me sembra, questo, un escamotage per dichiarare pubblica una udienza che pubblica non è.
Qual è la Vostra opinione in proposito?
Lo reputo anch’io un escamotage logico-giuridico. Il provvedimento non è stato letto in udienza per la semplice ragione che un’udienza non si è mai celebrata. Se poi si vogliono usare parole per dire cose che non corrispondono ai fatti non mi stupisco: siamo nel mondo del diritto e questo è spesso ammesso; ma certamente è poi legittimo che qualcuno sostenga, come Tu giustamente osservi, che sembra solo un escamotage.
Certamente lo è, così come lo è la previsione della prima parte del 5° comma dell’art. 127-ter secondo cui «Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti». Di conseguenza, partendo dal presupposto che, ove venga scelta la modalità di cui all’art. 127-ter, il giorno della scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte è considerato data di udienza a tutti gli effetti, anche il provvedimento del giudice che venga depositato entro il giorno successivo alla scadenza di tale termine viene ora considerato letto in udienza. Ma, si tratta di un escamotage (o, meglio, di una fictio) che il legislatore ha adottato proprio per superare – come si legge nella Relazione illustrativa del D. Lgs. n.164/2024) – «l’inconciliabilità pratica della sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell’udienza di discussione, nei casi in cui questa richiede la lettura del dispositivo in udienza, con la possibilità delle parti di depositare note scritte fino al termine di quello stesso giorno». Se si vuole, un ulteriore conferma della voluntas legislatoris a favore dell’estensione anche al processo del lavoro del meccanismo processuale in questione.
Anche in questo caso, penso sia un’impostazione coerente con le scelte operate dal Legislatore: più che un escamotage, vi è la consapevolezza della fictio iuris posta a base della novella legislativa.
È una fctio e, come si legge nella Relazione illustrativa, era necessario prevederla per ritenere conciliabile il principio della pubblicità dell’udienza di discussione, che permane nel nostro sistema generale, e la sostituzione dell’udienza di discussione nel rito del lavoro.
Credo che i due profili vadano tenuti separati: l’udienza pubblica deve vedere la possibilità della presenza di spettatori terzi, e l’art. 128 c.p.c. prevede apposite deroghe, cui oggi si aggiunge quella dell’applicazione dell’art. 127-ter (mentre, per l’art. 127-bis, la deroga era contenuta già nel testo del 2022: “lo svolgimento dell’udienza, anche pubblica”, recita la norma); l’udienza fisica, anche in videocollegamento, consente la lettura del dispositivo in udienza. La finzione del legislatore è volta a conciliare la lettura del dispositivo in udienza (e perciò la previsione dell’art. 429 c.p.c.) con una trattazione cartolare, non a intervenire sul tema dell’udienza pubblica.
Le Sezioni Unite danno conto delle contrastanti opinioni espresse dalla dottrina sulla compatibilità della trattazione scritta con il rito del lavoro. Sul piano della giurisprudenza costituzionale, però, non è assoluto il carattere della pubblicità dell’udienza, essendo consentite deroghe giustificate a condizioni date, purché sia garantita la parità delle parti in causa (in sentenza par. X, p. 8).
Chiedo in particolare al Prof. Antonio Carratta e alla Prof.ssa Ilaria Pagni un breve commento su questa giurisprudenza della Corte Costituzionale.
La Corte costituzionale ha più volte ribadito – tenendo conto anche della giurisprudenza della Corte EDU, che si è formata sull’art. 6 della CEDU (v., in particolare, Corte Edu, 27 giugno 2017, Chiper c. Romania; 21 giugno 2016, Tato Marinho c. Portogallo; 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia;23 novembre 2006, Jussila c. Finlandia; 10 aprile 2012, Lorenzetti c. Italia;18 ottobre 2006, Hermi c. Italia; 8 febbraio 2005, Miller c. Svezia; 19 febbraio 1996, Botten c. Norvegia; 24 giugno 1993, Schuler-Zgraggen c. Svizzera; 2 marzo 1987, Monnell e Morris c. Regno Unito; 22 febbraio 1984, Sutter c. Svizzera) – che la pubblicità del dibattimento «è garanzia di giustizia, come mezzo per allontanare qualsiasi sospetto di parzialità» ed è «coessenziale ai principi ai quali, in un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, deve conformarsi l’amministrazione della giustizia che in quella sovranità trova fondamento» (Corte cost., 2 febbraio 1971, n. 12; Corte cost., 12 marzo 2010, n. 93; Corte cost., 21 maggio 2014, n. 135). Gli stessi giudici costituzionali, tuttavia, hanno ritenuto – con particolare riguardo al processo penale – che l’assenza di udienza pubblica «può bene trovare giustificazione nelle particolari caratteristiche del giudizio di cui si tratta» (Corte cost., 11 marzo 2011, n. 80). Secondo i giudici costituzionali, dunque, la Costituzione non impone in modo indefettibile la pubblicità in qualsiasi tipo di procedimento giudiziario e in qualsiasi fase di esso (Corte cost., 7 dicembre 2017, n. 263), né è irragionevole la previsione di una trattazione non in pubblica udienza condizionata alla mancata istanza di parte dell’udienza pubblica, sempre che si consenta ad entrambe le parti di valutare caso per caso la reale necessità di avvalersi della discussione in pubblica udienza (Corte cost., 18 marzo 2022, n. 73). Di conseguenza, è da ritenere compatibile con il principio di pubblicità delle udienze la possibilità che, in determinate condizioni predefinite e salvaguardando comunque la possibilità per le parti di richiedere la trattazione in pubblica udienza, il legislatore preveda la possibilità che alcune fasi del processo non si svolgano in pubblica udienza.
Come ho detto, il principio di pubblicità dell’udienza, secondo la Corte costituzionale, non riveste carattere assoluto e può essere derogato in presenza di «particolari ragioni giustificative», ove «obiettive e razionali» (Corte cost. 11 marzo 2011, n. 80). La derogabilità del principio della pubblicità è stata ribadita in più occasioni anche dalla Corte di cassazione che, con riferimento all’art. 380-bis c.p.c. (Cass. civ., sez. VI, 10 gennaio 2017, n. 395), ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale della norma ritenendo che la deroga, anche alla luce dei principî espressi dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte europea dei diritti dell’uomo, 21 giugno 2016, ricorsi n. 9023/13 e 78077/13, Tato Marinho c. Portogallo; Corte europea dei diritti dell’uomo, 4 marzo 2014, ricorso n. 18640/10, Grande Stevens e altri c. Italia; Corte europea dei diritti dell’uomo, 10 aprile 2012, ricorso n. 32075/09, Lorenzetti c. Italia), “sia consentita in ragione della conformazione complessiva del procedimento, là dove, a fronte della pubblicità del giudizio assicurata in prima o seconda istanza, una tale esigenza non si manifesti comunque più necessaria per la struttura e funzione dell’ulteriore istanza, il cui rito sia volto, eminentemente, a risolvere questioni di diritto o comunque non «di fatto», tramite una trattazione rapida dell’affare, non rivestente peculiare complessità”. Rilevante, ai fini che qui interessano, è il passaggio dove si legge che la garanzia del contraddittorio, necessaria in quanto costituente il nucleo indefettibile del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato dagli art. 24 e 111 Cost., è, comunque, assicurata dalla trattazione scritta della causa, con facoltà delle parti di presentare memorie per illustrare ulteriormente le rispettive ragioni e che “l’interlocuzione scritta, attraverso la quale viene a configurarsi il contraddittorio nell’ambito del procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., si mostra come l’esito di un bilanciamento, non irragionevolmente effettuato dal legislatore alla stregua dell’ampia discrezionalità che gli appartiene nella conformazione degli istituti processuali, tra le esigenze del diritto di difesa e quelle, del pari costituzionalmente rilevanti, in precedenza evidenziate, di speditezza e concentrazione, in funzione della ragionevole durata del processo e della tutela effettiva da assicurare, anche in tale prospettiva, alle parti interessate dal contenzioso”. In questo modo, dunque, il tema della pubblicità dell’udienza e quello dell’oralità della trattazione della causa tornano ad intrecciarsi, perché la deroga alla prima è giustificata con la trattazione cartolare che, per la Corte, è sufficiente ad assicurare il contraddittorio: il che, piaccia o non piaccia (e a me non piace, se l’art. 127-ter c.p.c. viene utilizzato in modo eccessivo), allo stato della giurisprudenza rende pienamente compatibile con le garanzie costituzionali una previsione come quella dell’udienza in forma cartolare. Ovviamente, allora, le note non possono essere riservate soltanto alla formulazione delle istanze e conclusioni.
Seguo naturalmente ciò che hanno detto il Prof. Carratta e la Prof.ssa Pagni. Ripeto però che a me l’idea della giurisdizione esercitata senza udienza non piace.
Lascio la risposta alla Prof.ssa Pagni e al Prof. Carratta. Condividendo le riflessioni dell’Avv. Menicucci sul rapporto tra esercizio della giurisdizione e celebrazione dell’udienza, tuttavia, mi chiedo se la giurisprudenza costituzionale non ci restituisca una prospettiva di regola ed eccezione che, nel caso di specie, subirebbe una completa inversione.
Un altro argomento utilizzato dalle Sezioni Unite è la cameralizzazione del procedimento in periodo pandemico, nella prospettiva di ritenere ormai superato il problema della lettura del dispositivo. Nella sentenza (par. X, p.9) sono due gli argomenti proposti.
Innanzitutto, si dice, l’essenzialità del deposito del dispositivo (e della sentenza contestuale, salvo diverso avviso del giudice) ai sensi dell’art. 429 c.p.c., è ora garantito dalla pubblicazione automatica.
In secondo luogo, già nel c.d. rito Fornero è stata esclusa la necessità della lettura del dispositivo in udienza, dovendo essere la sentenza, completa di motivazione, depositata in cancelleria entro dieci giorni dall’udienza di discussione.
Qual è la Vostra opinione in proposito?
Ancora una volta le Sezioni Unite operano una valutazione comparata fra i valori sottesi alle scelte operate dal legislatore nel 1973 con la previsione dell’art. 429 c.p.c. e le esigenze che sono correlate alla sostituzione dell’udienza pubblica con lo scambio di note scritte dell’art. 127-ter c.p.c. E ritengono che l’assenza della lettura del dispositivo in udienza sia conciliabile con l’utilizzazione dell’art. 127- ter, sia perché oggi la pubblicazione della sentenza avviene in modo automatico, sia perché anche nel rito Fornero il superamento della necessaria lettura del dispositivo in udienza è stato giustificato dall’immediatezza del deposito della sentenza. Si tratta di conclusioni che già avevano trovato spazio in diverse pronunce precedenti della stessa Suprema Corte, fino ad arrivare ad affermare che in caso di sostituzione dell’udienza con lo scambio di note scritte, il deposito telematico del dispositivo (o della stessa sentenza) è equivalente alla lettura in udienza dell’art. 429 c.p.c. Ora vengono semplicemente ribadite dalle Sezioni Unite, ma non credo che ci si potesse attendere una diversa conclusione.
Come ho già cercato di evidenziare, la differenza tra l’ipotesi di cui stiamo discutendo e la previsione del Rito Fornero è che il deposito della sentenza completa di motivazione seguiva una discussione che aveva luogo, nella pienezza del contraddittorio, in udienza.
Le argomentazioni riportate dalle Sezioni Unite, da te sintetizzate, sia con riferimento alla cameralizzazione del procedimento nel periodo pandemico che con il superamento previsto con l’abrogato rito Fornero della lettura del dispositivo, sono indubbiamente il segno tangibile di un’evoluzione del sistema di cui la Corte è ben consapevole e che ha riconosciuto senza contrasti interni, come dalla stessa affermato al punto IX della motivazione. Del resto, l’epilogo decisorio del processo del lavoro, delineato dall’art. 429 c.p.c. – dispositivo vs motivazione contestuale – accedendo all’impostazione secondo cui, dopo il correttivo, va depositato il giorno successivo non appare, a mio avviso, derogato o in crisi proprio per la presenza della fictio di udienza.
Ho già detto che per me il deposito della sentenza successivamente alla discussione, in un tempo contenuto, è garanzia di effettività dell’ascolto da parte del giudice delle tesi delle parti. Se poi quelle tesi possano emergere anche con una trattazione scritta è interrogativo che ci riporta al quesito iniziale, e cioè quanto sia opportuna una sostituzione, pure possibile, di una udienza di discussione con note scritte che non preparano la discussione ma la sostituiscono del tutto.
Ritengo che l’argomentazione relativa al fatto che già il rito Fornero aveva eliminato la lettura del dispositivo (senza grosse reazioni) sia pregnante. Poi il problema per me sta sempre lì: se la Costituzione non impone – come ovviamente in effetti non impone – che nel rito del lavoro sia data lettura del dispositivo, non si può vietare al legislatore di fare una norma che ne prescinda. Ma in verità la questione del dispositivo, come ho detto, non sta nell’esigenza di conoscere presto l’esito della causa: sta nel fatto che essa dovrebbe essere decisa subito dopo aver ascoltato la discussione degli avvocati e quindi, come dicevo prima, va anche preso atto che negli anni questa funzione è molto diminuita d’importanza.
Secondo le Sezioni Unite la posizione assunta dai giudici di legittimità in ordine alla possibile estensione dell’art. 127-ter c.p.c. è parsa alquanto univoca. E si fa riferimento, prima di tutto, all’applicazione della normativa in periodo pandemico (par. XI, pp.9-10).
Qual è la Vostra opinione in proposito, anche in base all’esperienza professionale?
Che in effetti è vero. La stragrande maggioranza degli uffici giudiziari – compresa la Cassazione, quantunque secondo regole specifiche – durante la pandemia ha fatto applicazione di questo istituto. Ed in effetti durante la pandemia è stato molto utile. Il problema per me è stata la “normalizzazione”, ma nel periodo del Covid-19 la trattazione scritta – pur con tutti i problemi di un istituto pensato e scritto senza preoccuparsi della specificità del rito del lavoro – si è rivelata utile.
La ricostruzione fatta nella motivazione della pronuncia delle Sezioni Unite mi pare corretta. In effetti, durante il periodo emergenziale era assolutamente pacifico l’orientamento che considerava pienamente compatibile con il processo del lavoro anche la fase decisoria svolta con il modello della decisione con provvedimento da adottare fuori dall’udienza. E dunque, hanno buon gioco oggi le Sezioni Unite ad evidenziare che il ricorso al modello della sostituzione cartolare prevista dall’art. 127 ter c.p.c. anche nel processo del lavoro non dovrebbe suscitare eccessive perplessità, purché, ovviamente, la sostituzione venga assunta cum grano salis e non in modo integrale, restando fermo che, quando l’iter processuale richiede dei chiarimenti in base alla situazione concreta, la natura dialogica dell’udienza va recuperata appieno.
Durante il periodo pandemico la modalità di trattazione cartolare o mediante collegamenti audiovisivi era l’unica possibile e credo che vi sia stato un generalizzato ricorso a tali strumenti di trattazione necessitati dalla garanzia di un bene giuridico “superiore”: impedire la propagazione del virus limitando i contatti. I problemi sono emersi successivamente; cessato lo stato di emergenza sanitaria, il ricorso alla modalità di trattazione, ex art. 127 ter c.p.c., è stato praticato in molti uffici giudiziari perché da taluni, come sostenuto dall’avv. Menicucci, ritenuto “comodo” e da altri necessitato, considerati i numeri anche elevati del contenzioso in materia previdenziale, utile per una migliore e più efficiente organizzazione del ruolo.
Anche a me la ricostruzione compiuta dalle Sezioni Unite appare corretta. Per la mia esperienza, durante il periodo di emergenza sanitaria furono utilizzati entrambi i sistemi, forse con una preferenza per la trattazione scritta, almeno agli inizi.
Come ho anticipato, nel periodo pandemico, l’opzione prevalentemente adottata dalla sezione lavoro cui appartengo fu quella di far ricorso alla trattazione mediante collegamenti audiovisivi, non di sostituire l’udienza con lo scambio di note scritte; in ogni caso, la trasposizione al regime ordinario di uno strumento impiegato in un contesto assolutamente straordinario, connotato da esigenze contingenti ed eccezionali, non riesce a persuadermi: la natura dialogica dell’udienza dovrebbe esser principio generale da salvaguardare.
Si sono registrati, però, orientamenti diversi sulle conseguenze del deposito della sentenza oltre il termine di dieci giorni previsto a partire dall’udienza pubblica o oltre il giorno in cui è stata tenuta, con trattazione scritta, l’udienza di discussione. In particolare, secondo Cass. Civ., Sez. III, 7 giugno 2024, n. 15993, in un caso di trattazione scritta disposta ai sensi dell’art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18/2020, conv. con l. n.27/2020, l’omesso deposito telematico del dispositivo il giorno dell’udienza equivale alla sua mancata lettura, con conseguente nullità della sentenza.
A dire delle Sezioni Unite (par. XI, pp.10-11) si tratterebbe, comunque, di un indirizzo minoritario e come tale «il problema è parso / e appare) recessivo», tenuto conto della giurisprudenza di legittimità della Sezione Lavoro che ha ritenuto valido il modello decisionale applicato nel regime pandemico, come generalizzato, incentrato sulla decisione della controversia con provvedimento da adottare fuori dall’udienza.
Quali sono le Vostre osservazioni in proposito?
Su questo profilo penso che la conclusione alla quale perviene la pronuncia delle Sezioni Unite sia un po’ troppo affrettata e sbrigativa. Se anche l’indirizzo secondo cui il deposito della sentenza oltre il termine di dieci giorni previsto a partire dall’udienza pubblica o oltre il giorno in cui si è tenuto, con trattazione scritta, lo scambio delle note sostitutivo dell’udienza di discussione dovesse essere un indirizzo minoritario all’interno della giurisprudenza della Cassazione, il problema della rilevanza delle conseguenze del deposito tardivo della sentenza assume comunque una certa rilevanza. E questo proprio alla luce delle considerazioni che la stessa pronuncia delle Sezioni Unite fa circa la possibilità di ritenere validamente sostituita la necessaria lettura del dispositivo in udienza ex art. 429 c.p.c. con il deposito automatico e immediato della sentenza. Se questo è vero e ragionevole, è difficile non ammettere che, laddove invece non venisse rispettato il termine fissato per il deposito della sentenza, ciò non dovrebbe determinare le stesse conseguenze che, in caso di udienza pubblica, determina la mancata lettura del dispositivo all’esito della stessa udienza. In proposito non si può non tener conto dell’importanza che assume, proprio nel contesto del processo del lavoro, il meccanismo della lettura del dispositivo e la previsione della sua efficacia esecutiva a favore del lavoratore ai sensi del 2° comma dell’art. 431 c.p.c.
Non mi pare che il modo in cui le Sezioni Unite hanno confrontato e “pesato” i contrapposti indirizzi sia corretto. Mi sembra tuttavia che nella logica delle cose sia sensato non dare rilievo alla lettura del dispositivo. Mi spiego meglio. Fermo restando che la soluzione a me non piace, una volta ritenuto che l’udienza possa essere sostituita da note scritte, la previsione della lettura del dispositivo perde di senso. Come accennato, essa mirava a garantire la contestualità/continuità tra la discussione e la decisione, obbligando il giudice a decidere quando le parole degli avvocati erano ancora fresche nella sua mente. Ma se non c’è più la discussione, il collegamento della lettura del dispositivo con le note mi pare un formalismo che non ha molto senso.
Al netto di ogni ulteriore questione già affrontata, credo che il meccanismo di cui si discute costituisca un’eccezione e ritengo, dunque, che le norme siano di stretta e rigorosa interpretazione; se così fosse, la violazione del termine di legge sarebbe di ostacolo all’avveramento della fictio iuris e dovrebbe riconsiderarsi la prospettiva della nullità .
Il tema è complesso e articolato. Partendo dal principio secondo cui il modello decisorio a trattazione scritta sia compatibile con il rito lavoro, a regime invariato dell’art. 127-ter c.p.c., doveva ritenersi che il provvedimento decisorio fosse depositabile nei trenta giorni.
L’opzione per l’udienza sostituita da note e la sua ammissibilità determinano, a mio avviso, quanto a regime giuridico del modulo decisorio, l’applicazione diretta e integrale dell’art. 127-ter c.p.c.
Il discorso è cambiato dopo il correttivo perché la novella dell’ultimo comma dell’art. 127-ter c.p.c., letta unitamente all’art. 128 c.p.c., dovrebbe farci propendere per un cambio di passo.
Il legislatore ci dice, in altri termini, che l’udienza di discussione decisoria segue il dettato dell’art. 429 c.p.c., anche quando non si svolge in presenza fisica ma con note sostitutive, ragione per cui il dispositivo ovvero la sentenza devono essere depositati l’indomani rispetto alla scadenza del termine.
Sicuramente la divaricazione di orientamenti è stata propria del dibattito condotto in sede di merito ma si muoveva lungo due sentieri paralleli ed opposti in termini di compatibilità/incompatibilità del modello e, quindi, accolta l’applicazione dello stesso, almeno in primo grado, non si riteneva che vi fossero preclusioni al deposito nei trenta giorni successivi della sentenza integrale. Anzi il vantaggio, da parte di chi sostiene tale modalità ai fini di una migliore organizzazione e gestione del contenzioso, era ed è rappresentato proprio dalla possibilità di avere un tempo “diluito” per il deposito della motivazione.
Come ho detto, anche a me pare che le regole siano rimaste quelle dell’art. 429 c.p.c. e che le conseguenze del mancato rispetto del termine, sia pure con gli aggiustamenti dovuti alla previsione per cui “Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti”, siano rimaste le stesse di quelle che si hanno in caso di udienza fisica o in videocollegamento.
Secondo le Sezioni Unite (par. XI, p.11) «sul tema generale della compatibilità la Corte ha fin qui manifestato una tendenza ben definita, inaugurata con riguardo alle disposizioni della normativa emergenziale e perpetuata nel vigore dell’art. 127-ter cod. proc. civ. Una tendenza da completare con la precisazione che è possibile il ricorso al modello di sostituzione cartolare anche nel rito del lavoro salvo che la sostituzione non si pretenda integrale, e che l’iter processuale non richieda chiarimenti in base al delinearsi della situazione concreta. Difatti, quando l’iter processuale richiede un chiarimento in base alla situazione concreta, il momento di confronto dialogico tra le parti e il giudice deve essere recuperato – si è detto – in funzione del principio del contraddittorio (v. Cass. Sez. L n. 15311-23, Cass. Sez. 3 n. 19984-23)».
Mi sembra, questo, il punto centrale della motivazione della sentenza che ritiene legittima la trattazione scritta nel rito del lavoro.
Sinceramente fatico a comprendere dove sia la linea di confine tra una sostituzione “integrale” vietata ed una “parziale” ammessa. Ad esempio, in un giudizio d’appello che si svolga in unica udienza sostituita da note scritte si è avuta una sostituzione integrale? In un giudizio di primo grado che non richieda istruttoria si può svolgere solo la prima udienza in presenza e poi tutto il resto del processo in trattazione scritta? Questa affermazione della sentenza non la trovo né perspicua, né condivisibile. La sostituzione dell’udienza con le note scritte è legittima o illegittima a seconda che si possa fare o meno, ma non ritengo possa essere legata ad un parametro “quantitativo”.
Quanto alla questione del recupero del “momento di confronto dialogico”, mi sembra una grossa apertura di credito nei confronti dei giudici e della loro sensibilità processuale.
Il passaggio della motivazione della pronuncia delle Sezioni Unite richiamato mi pare il vero nocciolo della questione. Superata la valutazione pregiudiziale della plausibilità con il processo del lavoro della sostituzione dell’udienza pubblica con lo scambio delle note scritte, le Sezioni Unite si preoccupano, opportunamente a mio modo di vedere, di delimitare in concreto l’utilizzo di tale nuovo meccanismo di trattazione e lo fanno ricorrendo ad una formula che forse avrebbe meritato una maggiore evidenziazione. È senz’altro da escludere che tale nuovo meccanismo di trattazione possa sostituire in maniera integrale la trattazione in pubblica udienza. Detto ciò, però, si tratta di comprendere quando la scelta compiuta dal giudice del merito sia da ritenere valida e quando invece rischia di porsi in contrasto con altri principi rilevanti. Da questo punto di vista il riferimento che le Sezioni Unite fanno – per indicare quando la scelta si riveli non valida – all’iter processuale che richieda chiarimenti in base alla situazione concreta rischia di essere troppo vaga. Piuttosto, al di là della necessità o meno di chiarimenti fra le parti e il giudice, quel che è fondamentale è che il modello a trattazione scritta va evitato tutte le volte che, per la natura della situazione concreta e a prescindere che siano necessari chiarimenti, vi sia l’esigenza di salvaguardare – per usare le parole della stessa pronuncia delle Sezioni Unite – «l’insopprimibile caratura dialogica dell’udienza, in cui il principio del contraddittorio si manifesta non solo come dibattito tra le parti, ma coinvolge anche il giudice nella sua posizione di interlocutore, espressione dell’esercizio pubblico dell’attività giudiziaria». «Insopprimibile caratura dialogica» che è in re ipsa – sembrerebbe dire implicitamente il legislatore negli artt. 127 e 128 c.p.c. – tutte le volte che la legge o il giudice abbia imposto la comparizione personale delle parti oppure una delle parti si opponga alla sostituzione dell’udienza pubblica con lo scambio di note scritte.
È un passaggio di assoluta complessità.
In primo luogo, non risultano immediatamente individuabili i criteri utili a riempire di contenuto l’inciso “salvo che la sostituzione non si pretenda integrale”: quale dovrebbe essere il limite, quali gli adempimenti o le fasi che potrebbero ovvero non dovrebbero conoscere conversione?
Ancor più critica la specificazione “salvo… che l’iter processuale non richieda chiarimenti in base al delinearsi della situazione concreta”.
Questa dovrebbe essere la condizione per recuperare “il momento di confronto dialogico tra le parti” che – la stessa Suprema Corte lo rammenta – è funzionale al “principio del contraddittorio”; tuttavia, in un rito strutturato sullo scambio dei soli atti di cui agli artt. 414 e 416 c.p.c., vi è sempre la necessità di garantire il contraddittorio tra le parti e, in primo luogo, la possibilità per il ricorrente di contestare e/o replicare alle difese di parte resistente (anche in un giudizio avente per oggetto mere questioni di diritto): una possibilità, questa, che non penso possa essere condizionata dalla valutazione che ciascun giudice faccia circa l’esigenza – nel caso concreto – di “chiarimenti”.
Il contraddittorio è principio cardine della giurisdizione e la sua salvaguardia dovrebbe essere affidata all’applicazione di regole processuali univoche.
Credo anch’io che questi passaggi della pronuncia debbano orientare l’interprete, ammonendo l’operatore a fare un uso della trattazione scritta limitato ai casi che ho già evidenziato in precedenza. Credo che sia questo che la Corte intendesse nell’escludere una sostituzione integrale, e nell’invocare la necessità, nel caso concreto, di tener conto – pensiamo al ricorso all’interrogatorio libero che può far emergere questioni rilevabili d’ufficio – dell’opportunità di un confronto effettivo parti-giudice.
Questa parte della pronuncia è la bussola interpretativa che deve orientare l’interprete e, in particolare, il giudice del lavoro che non può e non deve smarrire la propria identità e la garanzia dei principi sottostanti il processo civile e, quindi, quello del lavoro. La garanzia del diritto di difesa e il principio del contraddittorio, quali valori che si intrecciano, devono essere sempre preservati per cui, nei casi in cui la legge o il giudice abbia imposto la comparizione personale delle parti oppure una delle parti si opponga alla sostituzione dell’udienza pubblica con lo scambio di note scritte, va salvaguardata quella “caratura dialogica” che impone la trattazione in presenza. Anche se la causa è documentale e il tentativo di conciliazione non sia praticabile stante la natura pubblica di una delle parti processuali e, quindi, l’indisponibilità della posizione sostanziale tutelata, non vi può essere l’adozione della trattazione scritta quale unica modalità di trattazione, atteso che essa resta una modalità di svolgimento dell’udienza (singolarmente considerata e non già dell’intero processo).
È su questa «linea interpretativa [che] correla direttamente la dialettica tra le parti e il confronto dialogico tra queste e il giudice al contradditorio e al diritto di difesa – di cui il primo costituisce predicato assoluto (v. Cass. Sez. Un. n. 36596-21)», che si concentra l’attenzione della Sezioni Unite che prende in considerazione la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che si è pronunciata sul punto, anche con riferimento alla legislazione emergenziale (par. XII, pp.11-12).
Merita, in proposito, evidenziare, sulla scorta della memoria difensiva conclusionale del P.M. (p.11, secondo cpv.), l’argomentazione secondo cui «andrebbe conseguentemente in prospettiva sottoposto a revisione il principio di diritto sotteso alla sentenza Cass., Sez. Un., 25 novembre 2021, n. 36596 (come rilevato peraltro anche da acuti osservatori in dottrina), relativamente alla necessità o meno di allegazione del pregiudizio effettivo della nullità invocata, prospettiva questa già espressamente delineata da questa Corte (Cass., Sez. III, 7 novembre 2023, n. 31008), attribuendo all’art. 101 c.p.c., comma 2, il significato che le regole del processo non tutelano la mera astratta regolarità dell’attività giudiziaria e che la violazione di esse può assumere rilievo soltanto in caso di pregiudizio al diritto di difesa (cfr. nello stesso senso Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29817), pregiudizio nella fattispecie neppure ipotizzato in astratto».
Se la scelta fra udienza pubblica e sua sostituzione con lo scambio di note scritte deve essere orientata dalla concreta valutazione dell’«insopprimibile caratura dialogica dell’udienza», ossia dalla valutazione che, per la particolare situazione concreta, vi sia l’esigenza di assicurare il contestuale contraddittorio fra le parti e fra queste e il giudice, che normalmente viene assicurato dalla pubblica udienza, è chiaro che la questione ha delle ricadute – come sottolineavo in precedenza – sulla qualità del contraddittorio. E se questa è la «posta in gioco», non può non condividersi la sollecitazione a rivedere l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in nome della ragionevole durata del processo, quando si adduce la violazione di regole processuali vi sarebbe anche la necessità di allegare un pregiudizio effettivo per la parte dalla nullità invocata. Del resto, nell’introdurre il 2° comma dell’art. 101 c.p.c. il legislatore ha posto bene in evidenza, da un lato, che il giudice «assicura [deve assicurare] il rispetto del contraddittorio» e, dall’altro lato, che – salva comunque la rilevanza della violazione in questione per la validità della sentenza – «quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni». E ciò per sottolineare, mi pare, che contraddittorio e diritto di difesa non sono sinonimi e che proprio per questo, mentre il primo va assicurato sempre e comunque, qualora dalla sua violazione dovesse derivare anche una lesione del diritto di difesa, egli è tenuto a adottare i provvedimenti opportuni a reintegrarlo.
Condivido l’impostazione del Prof. Carratta; per le ragioni che ho cercato di esporre nelle risposte precedenti, credo che l’applicazione delle regole volte a garantire l’effettività del contraddittorio debba essere assicurata sempre e comunque, senza che le parti siano onerate di dimostrare la sussistenza di un “pregiudizio effettivo”: la violazione del principio del contraddittorio costituisce, di per sé, un grave vulnus al diritto di difesa, indipendentemente dalle conseguenze che in concreto ne derivino.
L’integrazione della previsione dell’art. 101, secondo comma, con l’aggiunta del periodo per cui il giudice che accerta che dalla violazione del contraddittorio è derivata una lesione del diritto di difesa adotti i provvedimenti opportuni, è dipesa dalla necessità di tenere conto delle modifiche alla fase introduttiva del rito ordinario, e del rischio che, anticipando le memorie rispetto all’udienza, ci fosse la necessità di un intervento correttivo del giudice rispetto a un funzionamento non efficiente del principio del contraddittorio. Il legislatore è partito dal presupposto che la violazione del contraddittorio comporta anche una lesione del diritto di difesa che il giudice può evitare intervenendo; non ha voluto invece riproporre il dibattito che si era avuto con riferimento all’invalidità o meno delle sentenze della “terza via”, dal momento che proprio l’introduzione del secondo comma dell’art. 101 c.p.c. aveva inteso risolvere quel dibattito. Ovviamente la norma ha una portata di carattere generale e riguarda anche il rito del lavoro: ne discende una ulteriore indicazione a contenere i casi di trattazione scritta e comunque a consentire che le note vadano oltre le mere istanze e conclusioni, come implicato dalla previsione sulle memorie aggiuntive, contenuta nell’ultimo periodo del secondo comma della disposizione.
La garanzia dell’osservanza del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.) è a presidio dell’attuazione del giusto processo. I casi giurisprudenziali richiamati nella pronuncia a Sezioni Unite in cui è stata dichiarata la nullità della sentenza proprio per violazione del contraddittorio attengono ad ipotesi in cui vi era stato un provvedimento decisorio in assenza di manifestazione della volontà delle parti (mancanza di note in sostituzione ovvero deposito della sentenza antecedente al deposito delle note).
È indubbio che, in tali casi, è la violazione stessa della regola formale a incidere sul diritto di difesa, senza che sia necessaria la deduzione di uno specifico pregiudizio. Sono casi limite che avrebbero comportato le medesime conseguenze anche se l’udienza si fosse svolta in presenza (se le parti non compaiono e il giudice deposita comunque la sentenza ovvero se lo fa prima della comparizione delle stesse).
Non ho mai condiviso la necessità di prospettare il pregiudizio ricevuto dalla violazione di una norma processuale, se non per il caso di problemi di rito. Concordo infatti con la necessità di illustrare perché un certo rito avrebbe recato un pregiudizio alla parte, in quanto non vedo il senso di rifare un processo solo perché il rito era sbagliato. Ma negli altri casi no. Dire che bisogna dimostrare quale sia il pregiudizio processuale è innanzitutto una richiesta diabolica: devo dire quale domanda avrei fatto al teste che è stato sentito in mia assenza? Devo dire cosa avrei scritto nell’atto che non mi è stato consentito di depositare? A me pare che sia sufficiente a configurare una violazione procedurale il fatto che il teste sia stato sentito in mia assenza o che non mi sia stato consentito di depositare l’atto che avevo il diritto di depositare. Soprattutto, richiedere l’indicazione del pregiudizio processuale significa lasciare al giudice la libertà (che invero normalmente i giudici non si prendono) di decidere le regole del gioco, con la sola attenzione a non arrecare danni processuali alle parti. A questo punto però diventa inutile scrivere le leggi sul rito.
Il par. XIII (pp.12-13) della sentenza è dedicato alla giurisprudenza della Sezione Prima Civile in materia di controversie conseguenti al mancato riconoscimento della protezione internazionale o speciale (sentenze n. 31849 dell’11 dicembre 2024 e n. 371 dell’8 gennaio 2025).
Chiedo in particolare al Prof. Antonio Carratta e alla Prof.ssa Ilaria Pagni una breve analisi di questa giurisprudenza, nella prospettiva di capire meglio a quali condizioni è applicabile il modello della trattazione scritta ex art. 127-ter al procedimento disciplinato dall’art. 35-bis, D. Lgs. n. 25/2008.
Naturalmente lascio la risposta al Prof. Carratta e alla Prof.ssa Pagni; sottolineo solo che a me pare un richiamo poco rilevante.
Anche io lascio la risposta alla Prof.ssa Pagni e al Prof. Carratta, ma condivido l’osservazione dell’Avv. Menicucci.
Come rilevano le Sezioni Unite, il rito previsto dall’art. 35- bis del D.Lgs. n. 25 del 2008 in materia di riconoscimento della protezione internazionale ha subito nel corso del tempo diverse modifiche legislative; da ultimo con il D.L. n. 145 del 2024 (conv. dalla L. n. 187 del 2024). Allo stato attuale, esso prevede che le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. n. 25 del 2008 (quelli adottati dalla Commissione territoriale e dalla Commissione nazionale sullo status di protezione internazionale) anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale «sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto».
Il richiamo da parte delle Sezioni Unite di questo rito speciale credo che sia funzionale solo ad evidenziare che l’utilizzo dello scambio delle note scritte in sostituzione dell’udienza pubblica deve sempre tener conto delle specificità del rito al quale esso si applica. In effetti, in proposito la giurisprudenza della Prima sezione della Cassazione ha più volte evidenziato che, sebbene non vi sia incompatibilità fra l’art. 127-ter c.p.c. e il procedimento di cui all’art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la sua applicazione in tale contesto processuale deve avvenire tenendo conto delle sue peculiarità. Ciò che ha portato a ritenere che, ove sia stato disposto lo scambio delle note scritte in sostituzione dell’udienza pubblica e nessuna parte abbia provveduto al deposito delle stesse nel termine indicato dal giudice, il giudice non può disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione, ma deve comunque decidere nel merito, proprio perché l’estinzione non è compatibile con tale procedimento e, ove adottata, implicherebbe violazione delle regole processuali.
A me pare che di quel passaggio della sentenza delle Sezioni Unite si debba cogliere l’aspetto relativo all’attenzione della Corte a una esegesi dell’art. 127-ter che non penalizzi gli interessi coinvolti.
Per quanto camerale, il procedimento di protezione internazionale, regolato dall’art. 35-bis D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 (introdotto dal D. L. 17 febbraio 2017, n. 13, ritoccato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 e poi dal D. L. 11 ottobre 2024, n. 145, che ha modificato la disciplina dell’istanza di sospensiva dell’efficacia esecutiva del provvedimento di diniego della protezione internazionale), si rivolge alla tutela di diritti e status.
Il procedimento, a struttura bifasica, si articola in una prima fase, obbligatoria, di natura amministrativa, che si svolge dinanzi alle competenti commissioni territoriali, e una seconda fase, eventuale, di natura giurisdizionale, che si svolge dinanzi alle Sezioni specializzate in materia di immigrazione. A differenza del rito camerale per così dire “normale” (quello degli artt. 737 ss. c.p.c., pure richiamato, tuttavia, dall’art. 35- bis), il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale è, del resto, dettagliatamente regolamentato nella sua fase introduttiva. All’esito, il Tribunale decide con decreto non reclamabile, ma ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria. Siamo dunque al di fuori della materia della giurisdizione volontaria che normalmente ricade nei procedimenti in camera di consiglio.
L’indirizzo giurisprudenziale sopra analizzato porta le Sezioni Unite (par. XIV, p.13) a considerare adeguato il modello processuale in ragione dei diversi livelli degli interessi in gioco e della struttura dei singoli procedimenti. E si innesta qui il ragionamento su cosa, nel processo del lavoro, possa fare oggi il giudice che ha disposto la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in mancanza di espresse istanze e conclusioni, qui citando l’approdo della Sezione lavoro con la sentenza n. 23565 del 3 settembre 2024.
La pronuncia n. 23565 del 2024 mi sembra delineare una corretta “valvola di sicurezza” e quindi ritengo vada condivisa.
L’approdo della Sezione lavoro richiamata dalla pronuncia delle Sezioni Unite (n. 23565 del 2024) mi pare sia un utile esempio di come sia possibile utilizzare anche nel processo del lavoro l’art. 127-ter c.p.c. cum grano salis. In effetti, se ancora una volta dalle note scritte depositate dalle parti dovessero emergere istanze e conclusioni che impongono il recupero dell’«l’insopprimibile caratura dialogica dell’udienza», non vi può essere altra soluzione per il giudice del merito che favorire il recupero di tale «insopprimibile» esigenza, utilizzando il 4° comma dell’art. 127-ter e fissando l’udienza.
Nel contesto che stiamo analizzando, direi che si tratta di un approdo del tutto condivisibile e necessario.
La risposta si salda con quella resa in precedenza. L’udienza sostituita da note di trattazione è una fictio e il giudice per provvedere deve attendere quantomeno il deposito delle note stesse.
Solo a seguito della decodificazione della volontà espressa nelle note, laddove esse siano prive di espresse “istanze e conclusioni”, deve orientarsi nell’adozione del provvedimento assumendo privilegiando, sempre in virtù della “caratura dialogica” del processo, la strada del rinvio per interloquire con le parti laddove sia dubbia la loro volontà. Una considerazione a margine mi sia consentita. La Suprema Corte ha dettato una condivisibile regola di comportamento per l’interprete e la tenuta del sistema processuale alla luce dei principi generali ma appare, a mio avviso, imprescindibile una considerazione: se non vi è una corretta condotta processuale delle parti e, quindi, il giudice nel dubbio è costretto a rinviare la causa o ancora il suo provvedimento ordinatorio o interlocutorio è disatteso dai difensori che, spesso, non prestano attenzione al contenuto dell’ordinanza resa all’esito dell’udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c., quale esigenza deflattiva si persegue? Soprattutto nel contenzioso previdenziale dove questo strumento mi consentiva di definire più procedimenti si è rivelato nel corso del tempo un boomerang per la disattenzione delle parti.
La pronuncia della Sezione Lavoro mostra come anche il ricorso alla trattazione scritta possa garantire l’effettività delle difese purché, quando dalle note dovesse emergere l’esigenza di un maggiore confronto tra il giudice e le parti, il giudice del merito faccia ricorso al quarto comma dell’art. 127-ter e fissi l’udienza.
Nel risolvere, nel senso indicato dal principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, il problema della compatibilità con il rito del lavoro della trattazione scritta disposta ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c. parte dall’analisi realistica, tranchant, del modello processuale di riferimento così come si è realizzato oggi.
Scrivono i giudici di legittimità (par. XVIII, pp. 14-15): «Il dato esperienziale oggi contraddice – o comunque circoscrive – la concezione generale a cui è informato il processo lavoristico quale processo destinato a una soluzione immediata, possibilmente in unico contesto di udienza, della vicenda processuale. Ove anche ciò valga – e non sempre – per l’udienza di trattazione in appello (art. 437 cod. proc. civ.), nella quale dopo la discussione orale, il collegio, sentiti i difensori, pronuncia direttamente la sentenza dando lettura del dispositivo, è un dato di comune esperienza che tanto non accade, normalmente, per il giudizio di primo grado. Ed è ovvio che la soluzione generale del tema, relativamente ai livelli di compatibilità dell’art. 127-ter cod. proc. civ., non può essere differenziata a seconda del grado».
Le fasi del processo, in primo grado e in appello, sono diverse e articolate distintamente in più momenti, soprattutto in primo grado, così che non è più credibile pensare ad una vicenda processuale caratterizzata dalla immediatezza e dalla concentrazione.
È questo, anche in base alla Vostra esperienza professionale, lo stato attuale del processo del lavoro?
Nella mia esperienza, il frazionamento del processo di primo grado in più udienze non ha inficiato troppo la connotazione del rito del lavoro in termini di concentrazione e immediatezza: certo, rispetto al modello immaginato originariamente le cose sono andate diversamente, ma il processo ha mantenuto le proprie principali caratteristiche, quelle che avevano fatto dire a Virgilio Andrioli che il rito del lavoro non è per tutti, non è adatto a “matadori adusi ad inviare in udienza sostituti privi di autonomia, e generi diversi, e non alieni dal lavorio di corridoio” e a giudici che “ritengono di esaurire la funzione d’udienza nel firmare verbali, predisposti da sostituti e da segretari di più o meno sedicenti principi del Foro, e reputano oggetto di grazia l’assunzione diretta di deposizioni testimoniali e, ad ogni piè sospinto formulano riserve che sciolgono alle calende greche”.
Al netto delle importantissime differenze esistenti tra i diversi Fori, è indubbio che il modello di processo in unica udienza non sia attuale. In primo grado, anche quando si tratta di decidere senza istruttoria, spesso la sentenza non viene emessa in prima udienza e viene comunque disposto un rinvio per discussione. Ti dirò di più. Ho la sensazione che alcuni giudici (pochissimi, in verità) non emettano la sentenza se non a ridosso della scadenza dei tre anni previsti dalla Legge Pinto, anche quando non si svolge nessuna istruttoria. Ovviamente, come affermano le Sezioni Unite, in appello la situazione è differente.
In effetti, sembra difficile ipotizzare che il processo del lavoro si chiuda immediatamente dopo lo svolgimento di un’unica udienza di discussione. Del resto, già quando venne introdotta la riforma del 1973 si rilevò che, quando l’art. 420 c.p.c. parla dell’udienza di discussione, non fa riferimento ad un’unica udienza, ma ad una serie di attività da svolgere in tempi ravvicinati. Era implicito in questo discorso che, stante il divieto di udienze di mero rinvio, nulla avrebbe impedito al giudice, a seconda delle esigenze processuali, di articolare le attività indicate dall’art. 420 in più di un’udienza.
Si è detto che già i primi commentatori del nuovo sistema del diritto processuale del lavoro avevano anticipato come la struttura potesse essere quella di un’unica udienza, ma anche – fisiologicamente, e senza frustrazione dei principi di immediatezza e concentrazione – di poche udienze ravvicinate (la previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 420 c.p.c. depone, d’altronde, chiaramente in questo senso): non credo, pertanto, che l’argomento possa essere portato a supporto della compatibilità dell’art. 127-ter c.p.c. con il rito lavoro.
Peraltro, l’art. 127-ter c.p.c. è norma destinata a frammentare su una linea temporale progressiva adempimenti che, in seno all’udienza e nel contraddittorio tra le parti, parteciperebbero del carattere della contestualità.
Si, sono davvero rarissimi i casi in cui i giudizi si esauriscono in un’unica udienza. Può capitare nei giudizi previdenziali o assistenziali e nel contenzioso lavoristico seriale ma i numeri dei procedimenti che in molti tribunali gravati sono chiamati per ciascuna udienza rendono, di fatto, impossibile la concentrazione.
Resta, però, il principio di oralità, che secondo le Sezioni Unite non è abrogato dall’art. 127-ter, in quanto la trattazione scritta incide solo sulla fase decisoria, se c’è condivisione delle parti, che può essere ricavata anche implicitamente dalla loro non opposizione. E a sostegno di questa opinione viene ancora una volta richiamata la legislazione emergenziale che ha consentito anche ai processi di lavoro di essere celebrati nel rispetto delle norme di sicurezza. Ciò a dimostrazione, ancora una volta, che non c’è una inconciliabilità assoluta tra processo orale e difesa solo scritta.
A me sembra che l’oralità, così intesa, sia una fictio iuris o un ossimoro, come ha detto qualcuno.
Condividete questi passaggi motivazionali delle Sezioni Unite?
Nella mia visione è evidente che non si tratti di oralità … per la semplice ragione che comunemente la si chiama trattazione scritta! La domanda secondo me è se il processo del lavoro richieda per forza l’oralità. Come ho detto, a me pare che la questione andasse risolta in modo differente: l’oralità del processo del lavoro non è prevista costituzionalmente e quindi la legge può stabilire che il processo del lavoro può svolgersi con trattazione scritta. Questa secondo me è – in estrema sintesi – la soluzione giuridica della questione; che la trattazione scritta per le cause di lavoro piaccia o non piaccia è un’altra faccenda. Poi, ripeto, non penso che si possa dire che la trattazione scritta vada d’accordo con l’oralità, ma su questo aspetto mi pare che le Sezioni Unite siano state chiare nel dire che la trattazione scritta è una “deroga parziale dell'oralità”.
Per quanto detto in precedenza i richiamati passaggi motivazionali mi paiono condivisibili, purché si assuma una corretta nozione del principio di oralità, come ho chiarito all’inizio. Sarebbe una fictio o un ossimoro se l’oralità diventasse sinonimo di discussione orale della causa, ma così non era già nella ricostruzione che dell’oralità, come detto, ne faceva Chiovenda.
Concordo con l’Avv. Menicucci sul fatto che l’oralità non sia prevista costituzionalmente e che la legge possa stabilire regole differenti; tuttavia, immutato l’impianto originario del processo del lavoro (che muove dall’interazione tra i principi di oralità, immediatezza e concentrazione), resto persuasa che questa “deroga parziale dell’oralità” sia destinata a porsi in una prospettiva di inconciliabile contrapposizione.
Condivido integralmente e richiamo la risposta del Prof. Carratta.
Ripeto che, a mio giudizio, l’oralità – nel secondo significato che ho precisato in apertura –può essere assicurata egregiamente dall’art. 127-bis, mentre, per quanto la trattazione scritta sia fatta incidere solo sulla fase decisoria se c’è condivisione delle parti, ricavata anche implicitamente dalla loro non opposizione, questo non ha a che vedere con un processo orale, qualunque declinazione si dia al termine. Dunque, se anche non c’è una inconciliabilità assoluta tra processo orale e difesa scritta, quella difesa non può essere solo scritta, se si vuole un processo basato sull’effettivo dialogo tra il giudice e le parti.
Quanto fin qui detto, però, non risolve il problema del caso concreto, nel quale è applicabile il vecchio testo dell’art. 127-ter c.p.c. che prevedeva un modello rigido di trattazione scritta. Qui le Sezioni Unite richiamano a sostegno non solo la teoria generale dell’interpretazione dei testi, ma anche la linguistica e la filosofia del linguaggio (par. XIX, pp.16-17): «[…] ogni enunciato ascrivibile al discorso precettivo (semplice o complesso che sia) va inteso non in forma statica (la mera struttura sintattica della disposizione), ma nel dinamismo proprio del cd. computo linguistico. In pratica, a una norma va attribuito il significato che tenga conto sia del connotato linguistico in cui essa si esprime, sia del connotato strutturale d’insieme costituito dal macrotesto nel quale essa si inserisce, sia anche degli elementi strutturali intrinseci alle previsioni più direttamente coinvolte e ritagliate secondo criteri di pertinenza».
Tutto questo per arrivare a dire che la vecchia norma sulla trattazione scritta deve essere letta e applicata alla luce delle modifiche introdotte dal c.d. correttivo Cartabia (così, più specificamente, al par. XX, pp. 17-18).
Trovate convincenti queste argomentazioni?
Sì, su questo aspetto concordo con le Sezioni Unite.
Il ragionamento seguito dalle Sezioni Unite in proposito mi pare corretto, una volta che si consideri l’obiettivo che il legislatore si è prefissato con il decreto «correttivo» (D. Lgs. n. 164 del 2024), ossia anche quello di superare alcune incertezze interpretative che le disposizioni introdotte con il D.Lgs. n. 149 del 2022 avevano suscitato. E questo vale anche, evidentemente, per la questione di cui ci stiamo occupando in questa sede. Del resto, come dicevo, è la stessa Relazione illustrativa del D.Lgs. n. 164 del 2024 a chiarire, proprio a proposito dell’art. 127-ter c.p.c., che la previsione introdotta nell’ultimo comma, secondo cui il provvedimento del giudice depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine «si considera letto in udienza», è stata introdotta proprio per agevolare l’utilizzo di questa disposizione nell’ambito del processo del lavoro.
Tenuto conto della funzione che il Legislatore ha attribuito al “Correttivo Cartabia”, penso fosse un esito ineludibile.
Essendo stata una sostenitrice della teoria “fasica” dell’applicabilità dell’art. 127-ter c.p.c. al rito lavoro non posso che concordare con la soluzione offerta dalle Sezioni Unite ed essere persuasa anche dalla tecnica argomentativa impiegata. Non si può interpretare l’art. 127-ter c.p.c. senza considerare la novella e, in particolare la Relazione illustrativa, che chiaramente evidenzia come, in sede di correttivo il tentativo sia stato proprio quello di restituirci un complesso normativo che si inserisca nel sistema delle disposizioni codicistiche armonizzandosi con le stesse, per garantire la compatibilità anche con la fase decisoria del rito lavoro. Non comprendo, pertanto, l’ostinazione di coloro che, proprio con riferimento al provvedimento decisorio accedono ad un’interpretazione minimalista del correttivo, ritenendo depositabile il provvedimento decisorio nei trenta giorni.
Indipendentemente dal se la posizione assunta sia corretta, la soluzione era l’unica possibile in una prospettiva funzionale, volta cioè al miglior funzionamento di una disciplina che si assume compatibile col rito del lavoro.
Nel caso specifico, come abbiamo avuto modo di evidenziare nelle domande precedenti, la causa in appello è stata assegnata a sentenza previo scambio di note di trattazione scritta, non escludenti come tali anche l’esposizione di eventuali tesi difensive; senza che sia stata manifestata opposizione da nessuna delle parti.
Ritenete, quindi, sufficiente questo accorgimento per salvare il rito orale del lavoro, in appello, come in primo grado?
Questo mi sembra invero un espediente dialettico. Non è il giudice che può decidere il contenuto dei miei scritti: è la legge che lo decide. Tanto è vero che le stesse Sezioni Unite richiamano quella giurisprudenza (Cass. civ., Sez. Lav., 18 maggio 2022, n. 15999) che si era già pronunciata sul reale contenuto che le note scritte possono e debbono avere. Essa aveva già affermato che “Nelle cause dove maggior rilievo ha la trattazione orale, come nel rito del lavoro, la norma non limita, allora, le attività che le parti avrebbero potuto svolgere in udienza; in particolare, le note di trattazione scritta che tengono luogo della udienza di discussione della causa ben possono estendersi alle attività assertive ed argomentative, in fatto ed in diritto, in modo da garantire che lo scambio ed il deposito delle note assicuri l'effettivo «svolgimento della udienza», come prevede l’incipit della lettera h) dell'articolo 83,comma sette, DL nr. 18/2020”, tanto da dichiarare che il motivo di ricorso per cassazione con cui si denunciava che il giudice di merito non avesse consentito altro che “istanze e conclusioni” era infondato perché “si basa su una interpretazione della norma che non può essere accolta, perché non conforme a Costituzione”.
Una volta stabilito, come condivisibilmente fatto dalle Sezioni Unite, che nelle note si possono svolgere tutte le attività giuridicamente necessarie, non riesco davvero a vedere differenze – e differenti conseguenze in diritto – per il modo in cui è formulato il decreto di trattazione scritta. Secondo me la differenza tra una trattazione scritta legittima ed una illegittima non può stare nel modo in cui è scritto il provvedimento che la dispone e su questo punto davvero dissento dalle Sezioni Unite.
Sinceramente questo mi pare un espediente formale che trascura la sostanza della questione. In realtà, mentre l’opposizione di una delle parti impone al giudice di recuperare l’udienza pubblica, l’assenza di opposizione non significa necessariamente che sia valida e opportuna la scelta operata dal giudice. Come dicevo, tutto è legato alla situazione concreta e alla valutazione che il giudice deve fare ex ante se nel caso di specie non emerga «l’insopprimibile caratura dialogica dell’udienza». Restando inteso che, se tale esigenza dovesse emergere ex post proprio dalle note scritte depositate, stante la rilevanza della salvaguardia piena del contraddittorio, nulla impedisce che il giudice recuperi l’udienza pubblica e il contraddittorio contestuale fra le parti e fra queste e lo stesso giudice.
In realtà, l’accorgimento parrebbe confermare il ricorso a una soluzione non compatibile con i principi e la struttura propria del rito.
Se la fase di trattazione non impone la presenza delle parti o la stessa non sia ritenuta necessaria dal giudice e non vi sia opposizione di una delle parti, declinando i principi espressi nelle precedenti risposte è sicuramente ammissibile.
Come ho già chiarito, l’oralità – che peraltro ha un valore tendenziale, potendo essere superata, se le parti lo preferiscono (per esempio, per poter riassumere meglio i risultati dell’istruttoria svolta), dallo scambio di note scritte – non ha a che vedere con il contenuto delle note di trattazione scritta, che, ovviamente, ma nel rispetto del principio del contraddittorio, debbono poter contenere anche l’esposizione di eventuali tesi difensive. Se, comunque, non è stata manifestata opposizione da nessuna delle parti, significa che le stesse hanno ritenuto, per le particolarità del caso concreto, preferibile una discussione scritta a una discussione orale.
Le Sezioni Unite hanno anche deciso, rigettandolo, il secondo motivo del ricorso con il quale la società lamentava che la causa era stata decisa oltre il termine perentorio, così espressamente qualificato nel decreto che disponeva la trattazione scritta, della precisa ora delle 9,30 del giorno stabilito, lamentando la violazione o falsa applicazione degli artt. 348, 437, 181, 171-ter e 101 c.p.c., con la conseguente nullità della sentenza impugnata. Il lavoratore reclamante aveva provveduto al deposito alle ore 9,43 del giorno stabilito, dovendosi così ritenere assente, e per questo la Corte di Appello avrebbe dovuto non decidere la causa, ma fissare una nuova udienza di discussione. Secondo le Sezioni Unite, anche in base all’interpretazione dell’art. 152 c.p.c. che considera i termini processuali ordinatori, se non dichiarati espressamente perentori dalla legge stessa, a questo precetto dovendosi adeguare il giudice.
Ritenete condivisibile questo principio?
Confesso che ho interpretato diversamente le affermazioni delle Sezioni Unite: a me pare che abbiano affermato che il termine fosse perentorio, ma che non potesse scadere alle ore 9.30. Sull’orario ritornerò dopo. Sul fatto che il termine vada interpretato come perentorio io sono d’accordo e l’ho sempre sostenuto.
In realtà, le Sezioni Unite mi pare che facciano un altro ragionamento. Esse, infatti, partono dal presupposto che la Corte d’Appello, nel disporre la sostituzione dell’udienza con lo scambio di note scritte, aveva anche stabilito che il deposito delle note scritte dovesse avvenire «telematicamente entro le ore 9:30 del 9.3.2023 (termine perentorio)» (pag. 18 della motivazione), mentre la parte aveva depositato le sue note alle 9:43 dello stesso giorno. Ritengono, però, che in tale comportamento della parte non sia configurabile alcuna violazione del termine perentorio, pure fissato dal giudice, per l’ovvia ragione – e su questo mi pare difficile non concordare – che «la perentorietà del termine resta, nell’art. 127-ter, ancorata al giorno di deposito, non all’ora». La correttezza di tale conclusione, del resto, è confermata sia dallo stesso art. 127-ter, 2° comma, per il quale con il provvedimento con cui il giudice sostituisce l’udienza «assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note», sia dall’art. 155 c.p.c., che distingue fra termini computati dal legislatore a giorni e termini computati ad ore, escludendo, di conseguenza, che il giudice possa scambiare gli uni con gli altri.
Concordo con il Prof. Carratta, nel momento in cui si ammette la possibilità di sostituire la trattazione in pubblica udienza con il deposito di note scritte, deve comunque aversi riguardo alla disciplina specifica prevista per il differente adempimento.
Vorrei partire da questa sollecitazione per evidenziare una prassi diffusa in molti uffici giudiziari a mio avviso distonica rispetto alle regole del processo civile telematico. Con il D.Lgs. n.149/2022 è stato inserito nelle disposizioni di attuazione del c.p.c. il titolo V ter, applicabile ai procedimenti pendenti a far data dal 1° gennaio 2023, che ha codificato, sostanzialmente, le disposizioni sul processo civile telematico, introducendo importanti previsioni sul deposito telematico degli atti e sul perfezionamento (artt. 196- quater e sexies c.p.c. disp. att. c.p.c.) abrogando l’art. 16- bis del D.L. 179/2012.
Orbene il deposito telematico di un atto si perfeziona ed è tempestivo, ex art. 196- sexies disp. att. c.p.c., se la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza (con applicazione degli artt. 155 co. 4 e co. 5 c.p.c.) ergo entro le 23.59 del giorno di scadenza. Mi sono sempre chiesta se, stante la previsione dell’art. 152 c.p.c. che riconosce il potere del giudice di fissare il termine per il compimento di un atto processuale potesse applicarsi al caso di specie: la mia risposta è stata negativa. Le argomentazioni desumibili dalla portata dell’art. 196 sexies disp. att. c.p.c. sono chiare ed evidenti, vi è una legge che detta il termine per il perfezionamento del deposito per cui come può il giudice, in assenza di una previsione normativa che lo autorizzi in tal senso, introdurre una deroga? Eppure, sono proliferati protocolli in cui, a geometrie variabili, su tutto il territorio nazionale si fissava l’orario o anche il giorno di scadenza in contrasto, a mio avviso, non solo con l’art. 196- sexies disp. att. c.p.c. ma anche con lo stesso art. 127-ter c.p.c. che “nel prevedere che il giorno di scadenza del termine per le note è considerato data di udienza a tutti gli effetti” non può che coincidere con la data di udienza originariamente fissata. Questa soluzione, a mio avviso, unica fedele al dato normativo, è sicuramente “scomoda” perché non consente, in assenza di note depositate e lavorate dalla cancelleria il giorno stesso, di provvedere ed impone l’adozione del provvedimento solo l’indomani.
La soluzione giuridica fornita dall’interprete deve, tuttavia, avere una coerenza e non può essere “piegata” alle decisioni discrezionali o di comodo locali. Peraltro, il difensore dovrebbe, previamente, conoscere il protocollo locale in uso, se l’orario non è indicato nel decreto, con la negazione delle basilari esigenze di certezza del diritto. Tale ragionamento è diverso da quello condotto dalle Sezioni Unte che non fanno cenno alla normativa sui depositi telematici arrestandosi al dato normativo dell’art. 127-ter c.p.c. e alla vincolatività del giorno ai fini del deposito e giammai dell’ora sulla quale il giudice non può incidere, nemmeno ai sensi dell’art. 152 c.p.c. Condivido il ragionamento compiuto ma forse è stata un’occasione mancata per fare il punto anche su tale questione alla luce della normativa sui depositi telematici, su cui ampiamente ci si è confrontati in sede di merito.
La Corte ha ritenuto che «la perentorietà del termine resta, nell’art. 127- ter, ancorata al giorno di deposito, non all’ora». Sul tema della perentorietà dei termini a ore fissati dal giudice il dibattito è da sempre aperto e si è posto soprattutto con riferimento ai giudizi arbitrali, quando gli arbitri, d’accordo con le parti, fissino un termine insieme a giorni e a ore. Peraltro, la Corte non mi sembra prenda posizione su quest’ultimo profilo, laddove prosegue scrivendo che «nel caso concreto niente consente di dire che il termine, perentorio a giorni per norma di legge, fosse suscettibile di essere considerato tale anche in relazione all’orario di deposito indicato nel provvedimento», dovendosi ritenere, piuttosto, che, in linea generale, «il termine dato con specificazione di orario deve intendersi – nei giudizi ordinari – a giorni e limitato all’orario di apertura delle cancellerie fissato in via generale come da decreto dell’autorità giudiziaria competente».
Valgono anche per il rito lavoro, nonostante la specialità del rito, i principi che regolano le conseguenze della inattività delle parti. Richiamo, tra le tante, la sentenzadi legittimità n. 18226 del 17 settembre 2015 che ha ribadito che: «La disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro, non ostandovi la specialità del rito, né i principi cui esso si ispira. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., comma 1, anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 cod. proc. civ. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello».
Concordo sul fatto che per la mancata comparizione vi siano differenze tra trattazione ordinaria e trattazione scritta dal punto di vista “fisico”, ma che non ve ne siano quanto alla disciplina giuridica.
Non v’è dubbio che, con riferimento alle conseguenze giuridiche dell’inattività delle parti, non vi sia alcuna differenza fra trattazione in pubblica udienza e trattazione con scambio di note scritte. A confermarlo, del resto, è lo stesso art. 127-ter, 4° comma, c.p.c. nel prevedere che, se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato dal giudice, questi assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa l’udienza e che, se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all’udienza, il giudice ordina la cancellazione dal ruolo e dichiara l’estinzione. Ciò che coincide con quanto prevedono gli artt. 181 e 309 c.p.c. per la mancata comparizione delle parti all’udienza.
In questo particolare contesto, l’applicazione dei medesimi principi mi pare coerente e doverosa.
Certo, peraltro è lo stesso co. 4 dell’art. 127-ter c.p.c. che lo prevede espressamente e da un’analisi di molti decreti di fissazione con note in sostituzione trattasi di avvertimento previo che gli uffici giudiziari contemplano, per cui il mancato deposito di note equivale ad assenza rectius mancata comparizione.
Non vi sarebbe ragione di distinguere tra rito del lavoro e rito ordinario, né tra trattazione in udienza e trattazione con scambio di note scritte. Così come sono generali, e in linea con gli artt. 181 e 309 c.p.c., le conseguenze dell’art. 127-ter, comma quarto, per il quale, se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato dal giudice, questi assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note o fissa l’udienza, e, se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all’udienza, il giudice ordina la cancellazione dal ruolo e dichiara l’estinzione.
Precisato questo principio, le Sezioni Unite ritengono che il termine dichiarato perentorio per il giorno non possa essere dichiarato tale anche per l’ora fissata. Il termine è perentorio a giorni, a norma di legge. E, richiamando anche l’art. 162, comma 1, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 (recante Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi), fissa tale termine con riferimento all’apertura al pubblico delle cancellerie cinque ore nei giorni feriali, secondo l’orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari, sentiti i capi delle cancellerie e segreterie interessate. Per le cancellerie delle Corti di Appello e dei Tribunali l’orario di apertura è di almeno quattro ore nei giorni feriali, secondo l’orario fissato dai rispettivi Presidenti, anche di concerto con i capi delle cancellerie interessate, in base alla modifica introdotta dall’art. 51, comma 1, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv., con mod., dalla l. 11 agosto 2024, n.114.
A me sembra una inutile complicazione, anche perché per adempimenti processuali così importanti sarebbe sufficiente la regola del giorno, non della giornata lavorativa, anche perché il Difensore dovrebbe informarsi anche sugli orari di apertura delle cancelliere nei diversi uffici giudiziari.
La scadenza, del resto, dovrebbe essere, a tutto voler concedere quella delle ore 23,59 del giorno indicato.
Sono d’accordo.
Come sai, sin dalla prima lettura della pronuncia delle Sezioni Unite, questa parte della decisione – pur essendo indubbiamente meno importante dell’altra – ha richiamato enormemente la mia attenzione. Avrei tantissime osservazioni da fare al riguardo, ma sarò molto sintetico.
Se partiamo da lontano, confesso che non ho mai condiviso l’idea di assegnare un orario per il deposito delle note. L’orario è rispettato in ragione del compimento dell’attività da parte dell’avvocato; quindi, se il Giudice mi dice di depositare le note entro le ore 18.30, ciò che dovrò fare sarà procedere all’invio del deposito telematico entro tale orario. Ma come ben noto (soprattutto prima dell’accettazione automatica), ciò non significa che queste mie note saranno state caricate nel fascicolo, perché bisogna attendere la terza pec – i cui tempi sono imprevedibili e non gestibili da alcuno – e poi l’apertura manuale ad opera del cancelliere (soprattutto prima dell’accettazione automatica).
Mi chiedo allora che senso abbia fissare un termine preciso al minuto per il compimento di un’attività che non si completa con il comportamento prescritto. Se fissiamo l’udienza alle 9.30, dobbiamo essere tutti in aula alle 9.30. Allora lì ha senso darsi un orario preciso. Ma per le attività telematiche la previsione di un orario preciso mi è sempre parsa insensata. Aggiungo che alcuni Tribunali fissavano dei termini per me davvero incomprensibili, come ad esempio le ore 7.30, in cui è ben noto che la stragrande maggioranza degli studi legali è chiusa e che coloro che svolgono attività di segreteria abitualmente non lavorano. Perché non fissarle allora al giorno precedente?
In caso di mancata fissazione dell’orario davo per assolutamente certo che il termine scadesse alle 23.59, e sinceramente mi pareva legittimo non avere alcun dubbio al riguardo.
Questo ci introduce ad un’altra riflessione: l’assoluta erroneità (a mio parere ben s’intende) in parte qua della pronuncia delle Sezioni Unite.
Ah, con un appunto: io sono una persona che predilige i dubbi alle certezze … un caso del genere, in cui davvero mi pareva che non vi fossero dubbi circa la scadenza alle ore 23.59 nel caso di mancata fissazione di un orario, conferma che nel mondo del diritto non si può essere certi assolutamente di niente.
Veniamo, dicevo, alla soluzione assolutamente irragionevole ed insensata delle Sezioni Unite.
La cosa più importante (non la prima dal punto di vista logico) consiste nel fatto che essa è state resa ignorando completamente la distinzione tra ambiente digitale ed ambiente fisico ai fini del deposito.
La Consulta ha affermato che vada tutelato “l’affidamento che” la parte “ripone nelle potenzialità tutte del sistema tecnologico (che lo stesso legislatore ha ingenerato immettendo tale sistema nel circuito del processo)”; si deve quindi poter contare sul loro “dispiegamento … secondo l’intrinseco modus operandi del sistema medesimo” (Corte Costituzionale 19 marzo 2019, n. 75). L’adozione del telematico ha delle conseguenze e non si può legittimamente pensare di continuare a ragionare secondo gli schemi del mondo analogico: il digitale porta con sé delle conseguenze “ontologiche” che non possono essere ignorate.
In sostanza, mi viene da dire, se si ritiene che il Giudice abbia il potere di stabilire il giorno ma non l’orario, quest’ultima previsione dovrebbe essere considerata tamquam non esset, talché residuerebbe solo la previsione del giorno. E se è così, il termine scadrebbe alle ore 23:59:59 di tale giorno. In maniera secondo me del tutto irrazionale, anziché ritornare alla regola generale della scadenza del termine alla fine del giorno, questa scadenza è stata ancorata alla chiusura della cancelleria, termine non previsto in nessuna norma.
Invece, il termine della fine del giorno (quindi delle ore 23:59:59) è espressamente previsto dalla legge, specificamente dal comma 7 dell’art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012 (“Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza”) e questo termine avrebbe dovuto trovare applicazione in via analogica, o almeno in via di mera logica, per risolvere la questione che ci occupa.
Credo poi che a voler ragionare come la Suprema Corte, bisognerebbe giungere alla conclusione che tutti i termini (incluso quello per la costituzione in giudizio) potrebbero scadere al momento di chiusura delle cancellerie. Non vedo difatti differenze normative tra il termine per le note scritte e gli altri. Si tratta a mio parere di un indiscutibile errore giuridico che andrà presto emendato e che potrebbe alimentare contenziosi davvero inutili. Per ora, probabilmente vale la pena di anticipare di qualche ora le costituzioni (e gli altri depositi) che si effettuano nell’ultimo giorno.
Ma la soluzione mi appare sbagliata anche per un’altra ragione. Siamo sicuri che il giudice possa fissare un orario solo qualora la legge lo autorizzi espressamente a farlo? Le udienze sono usualmente fissate con un orario, ma c’è una norma che autorizza il giudice in tal senso?
Oppure adesso devo pensare che se l’orario di udienza è alle 10.30 io posso presentarmi entro un altro orario (forse quello di chiusura dell’udienza …) perché la legge non prevede la possibilità per il giudice di stabilire un termine ad ore? Visto che la legge non prevede che il Giudice possa fissare l’orario dell’udienza (egli per legge ne fissa il giorno), dobbiamo ritenere che egli non abbia il potere di prevedere un orario? A fortiori, l’attore non potrebbe giammai indicare un orario per la prima udienza nell’atto di citazione …
Da ultimo, una considerazione pratica, prima ancora che giuridica. La conclusione delle Sezioni Unite prevede che l’avvocato conosca gli orari di esercizio di tutte le cancellerie d’Italia.
A parte che l’orario di apertura al pubblico davvero non ha alcun collegamento con un’attività da svolgere da remoto, ma mi chiedo: perché dovrei conoscere tutti gli orari? Mi si dirà che quando i depositi erano cartacei era esattamente così; ma mi verrebbe da rispondere innanzitutto che prima ci si avvaleva dei domiciliatari. Soprattutto, che se il mondo cambia e le cose diventano più comode per tutti, perché quelli che devono avere sempre problemi e difficoltà devono essere gli avvocati? Il processo telematico ha mille pregi e diversi difetti, tra cui una gigantesca semplificazione del lavoro degli operatori. Addirittura, si prevede che se la parte semplifica ulteriormente il lavoro del giudice con i link ipertestuali essa vada premiata economicamente. Perché allora così spesso le cose vanno, come in questo caso, nella direzione di complicare il lavoro degli avvocati e di riempire la loro strada di trabocchetti?
Le Sezioni Unite immaginano se sia semplice conoscere l’orario di apertura di una cancelleria che magari è lontana 500 chilometri? Sanno se è facile che qualcuno risponda al telefono in cancelleria per fornire quest’informazione? Ci hanno detto se la parte è autorizzata a fidarsi dei siti internet?
Su questa parte della sentenza sono quindi in nettissimo disaccordo: il termine fissato ad ora scade nell’ora fissata dal giudice! Se si ritiene che il Giudice non possa fissare un orario, allora tale previsione è semplicemente tamquam non esset, ma la scadenza si ha alla fine del giorno, non prima.
Ultima notazione (avevo giurato di essere breve …): anche dopo la pronuncia delle Sezioni Unite continuano ad arrivarmi provvedimenti per la trattazione scritta con la fissazione di un orario ad opera del giudice.
La Sezione Lavoro della Corte d’appello di Salerno meritoriamente indica un orario preciso e fa comprendere che esso coincide con l’orario di chiusura della cancelleria (ma mi chiedo comunque cosa accadrebbe se nelle more tra provvedimento e deposito delle note tale orario cambiasse); da altre Sezioni Lavoro di Corti d’appello mi sono arrivati però decreti che fissano l’orario alle 23.45, quando la cancelleria è chiusa, immagino … ma forse mi toccherà accertarmene.
In effetti non è chiaro per quale ragione le Sezioni Unite, una volta stabilito che il termine perentorio nel caso di specie si computa a giorni, poi richiamino la giornata lavorativa dei cancellieri. A mio modo di vedere questa conclusione non è in linea con l’art. 155 c.p.c., che parla di computo a giorni tout court, senza alcun’altra puntualizzazione. Del resto, quando il legislatore ha voluto delimitare in orari ben precisi il compimento di determinate attività processuali (come, ad es., nell’art. 147 c.p.c. per il tempo delle notificazioni), l’ha fatto espressamente, lasciando intendere che in tutti gli altri casi il computo a giorni s’intenda comprensivo delle 24 ore. Ciò tanto più, direi, quando si tratti, come nel caso di specie, del deposito telematico di atti.
Condivido le riflessioni del Prof. Carratta, l’art. 147 c.p.c. è un esempio eloquente: quando il Legislatore ha voluto fissare limiti orari al compimento di attività processuali lo ha esplicitato chiaramente.
Condivido la perplessità e avrei raccordato la questione, come da risposta precedente, alla normativa sui depositi telematici. Del resto, se il deposito “fisico” dell’atto non c’è in quanto telematico, perché fare riferimento all’orario di apertura delle cancellerie? La mancata lavorazione dell’atto da parte delle cancellerie, perché pervenuto ritualmente rispetto all’orario del deposito telematico dell’atto ma conosciuto dal giudice solo dopo rispetto al deposito del provvedimento decisorio, può viziare la sentenza?
Come ho detto, a me non sembra che la Corte si sia espressa sul tema generale delle conseguenze del termine ad ore eventualmente fissato dal giudice, ma soltanto sul fatto che, nell’art. 127-ter c.p.c., il termine è a giorni e che comunque, nel caso concreto, niente consentisse di dire che il termine fosse stato considerato dal giudice perentorio anche quanto all’orario.
Il problema (che però non si è posto nel caso di specie) è, per questo, se, fermo il termine di legge a giorni, il giudice possa fissare a pena di decadenza anche l’orario del deposito, e non soltanto il giorno, facendo leva sul combinato disposto degli artt. 152 e 155 c.p.c.
Il computo dei termini fissati dalla legge non prevede che i termini siano contemporaneamente “a ore” e “a giorni”, tanto che il legislatore contrappone, nell’art. 155 c.p.c. (come fa l’analoga norma del codice di procedura penale, l’art. 172 c.p.p.), l’uno all’altro tipo di termine e la giurisprudenza penale, sul punto, si è espressa nel senso che “quando il termine è fissato in anni o in giorni, non si può tenere conto dell’ora”, dovendosi “avere riguardo solo al giorno iniziale e a quello finale, che si conclude alle ore ventiquattro”: così Cass. pen., sez. II, 3 dicembre 2004, Lanzino. Ma se questo valga anche quando il giudice “aggiunge” un termine a quello di legge è questione diversa, che meriterebbe un approfondimento non possibile in questa sede.
