ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

Il processo 7 aprile e il Movimento 17 ottobre

2 novembre 2026
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ABSTRACT

1. Premessa

Il 9 giugno 1987, all’indomani della sentenza d’appello del processo 7 aprile, condotto dal pm padovano Pietro Calogero che aveva arrestato nel 1979 Toni Negri ed altri docenti ed intellettuali di estrema sinistra vicini al movimento di Autonomia operaia, Giorgio Bocca scrisse su la Repubblica che quella decisione lo liberava “dagli impegni del garantismo”.

Calogero aveva teorizzato che il terrorismo armato delle BR e l’antagonismo violento degli autonomi e di Potere Operario costituissero un unico blocco di lotta armata ed eversiva contro le istituzioni dello Stato.

L’inchiesta divisa in due tronconi si concluse con due processi, definiti verso la fine degli anni’80 a Roma e Padova che ridimensionarono ampiamente la gravità delle accuse e, soprattutto, smantellarono il “teorema Calogero” distinguendo tra l’area antagonista e quella della lotta armata.

Per otto anni Bocca aveva difeso i diritti di imputati che lui non stimava; chiuso il processo, poteva finalmente dire che cosa pensava di loro. È una distinzione semplice e severa: il garantismo è un dovere finché il processo è in corso e i diritti sono in pericolo; il giudizio, anche il più duro, torna libero quando il processo si è esaurito.

Vale la pena riprodurre le sue parole:

«Chi ha seguito negli anni la vicenda con volontà di capire pensa che questa sentenza sia dettata dalla ragione e che sia consona a uno Stato di diritto. Ma chi scrive si sente da essa liberato dagli impegni del garantismo e può dire che questi uomini e il loro modo di far politica gli sono sempre risultati estranei e qualche volta odiosi. Cancellate le più patenti ingiustizie e persecuzioni nei loro riguardi, può rimanere il giudizio negativo su un gruppo di intellettuali che credette di poter fare la mosca cocchiera della grande contestazione, che usò i privilegi, le astuzie, le complicità della cultura per restare a lungo arrogantemente minaccioso e impunito […] il loro modo di scagliar la pietra e ritirare il braccio (anche se poi duramente pagato), di fare giornali …che mandavano al massacro giovani ignoranti e ingenui e riempivano di vaneggiamenti e di inconsulti, ma a volte sanguinari, furori quegli anni di crisi in cui sarebbero occorsi invece l’uso della ragione e analisi corrette. Perché diciamo che questa sentenza è ragionevole e consona a uno stato di diritto? Perché mette fine all’inquisizione fantapolitica, vagamente indiziaria, manichea, che si è illusa di esorcizzare gli anni di piombo con le condanne in massa, con le demonizzazioni globali […] Una tesi globale, un affresco omnicomprensivo, una cappella Sistina con il suo giudizio universale sul terrorismo».

Quella lezione torna in mente leggendo i due provvedimenti del Pm e del Gip su Youssef Siher, l’amministratore del “Movimento 17 ottobre”, e soprattutto leggendo i commenti che ne hanno accompagnato l’esito. Le analogie con il 7 aprile sono molte: un’emergenza di piazza, una legislazione d’urgenza, un’accusa che risale dalle violenze di molti alle parole di un intellettuale. Ma la regola di Bocca vale nei due sensi, e il caso Siher lo mostra.

L’ordinanza con cui il Gip di Milano ha rimesso in libertà Youssef Siher è stata accolta da una valanga di consensi. È comprensibile. In un clima di decretazione d’urgenza e di contestazioni terroristiche estese con disinvoltura, un giudice che riafferma il carattere concreto del pericolo e il filtro dell’art. 21 Cost. offre una rassicurazione di principio.

Condivido molte delle premesse giuridiche di quel provvedimento. Mi lascia perplesso, invece, l’unanimità con cui è stato salutato. Una decisione cautelare, resa “allo stato” e nei termini compressi della convalida, è stata trattata come un giudizio definitivo sul fatto ed una sorta di preventiva assoluzione di Siher e delle sue teorie.

Chi ha letto entrambi gli atti, e non soltanto i resoconti, sa che la vicenda presenta profili problematici rimasti in ombra nel coro di approvazione. Ne indico alcuni.

  • Lo “sfondamento” degli sbarramenti. La guida pubblicata nel gruppo invita i manifestanti, se fermati dalle forze dell’ordine, a “provare a sfondare” gli sbarramenti. Il Gip vi legge una tattica non violenta, perché se la polizia carica le prime file devono arretrare. Ma forzare un cordone di polizia è condotta che può integrare la resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). È un delitto specifico e riconoscibile, cioè esattamente ciò che l’art. 414 c.p. richiede.
  • Il file integrale. Il notebook custodiva la versione completa del vademecum, modificata il 21 ottobre, con scudi, vernice spray, oscuramento delle telecamere e rilancio dei lacrimogeni. Il Gip ne ricava un argomento a favore dell’indagato: quelle pagine non furono pubblicate. È una lettura possibile, non l’unica. La selezione può indicare moderazione, ma anche la prudenza di chi conosceva il resto e lo teneva a portata di mano. Sul piano del dolo, il dato meritava almeno un confronto.
  • Il silenzio dell’amministratore. Siher non ha scritto le frasi sulle banche “al rogo” o sulla “fedina penale”. Disponeva però di pieni poteri di moderazione, e li ha esercitati il 23 ottobre chiudendo i topic e impedendo agli utenti di scrivere. Non averli mai usati contro gli inviti alla violenza non fa di lui un istigatore. È però un elemento di contesto che l’ordinanza risolve in una sola frase.
  • La consapevolezza dell’illecito. «Non lasciamo tracce», gruppi Signal da cancellare dopo la piazza, sottogruppi rimossi «per non lasciare alla polizia prove scritte», piazze rivelate mezz’ora prima per eludere i presidi. Il Gip vi vede la tutela di manifestazioni non autorizzate. Promuovere una riunione in luogo pubblico senza preavviso è tuttavia di per sé un reato contravvenzionale (art. 18 TULPS). E quella strategia era pensata per un corteo che si prevedeva sarebbe stato fermato.

Nulla di questo, sia chiaro, rende fondata la richiesta del Pm. Restano valide le critiche che l’articolo rivolge alla Procura: la contestazione della finalità terroristica appare sproporzionata, e il pericolo di fuga è stato costruito su dati inconsistenti.

Ma condividere l’esito di una decisione non obbliga a leggerla senza spirito critico. Proprio chi ha a cuore la libertà di manifestazione del pensiero dovrebbe preferire una decisione discussa a una decisione celebrata. Le pagine che seguono mettono anzitutto a confronto le due letture del caso milanese (Pm e Gip). Poi ripercorrono il processo 7 aprile e il giudizio che ne diede Bocca, per tornare infine al caso Siher con quella lente.

2. Parte 1. Il caso Siher: il Pm e il Gip a confronto

Lo stesso materiale investigativo ha prodotto due letture opposte: per la Procura di Milano, un’istigazione a delinquere con finalità di terrorismo meritevole del carcere; per il Gip, una forma di protesta politica non violenta, penalmente irrilevante allo stato degli atti.

I due atti a confronto sono la richiesta di convalida del fermo e di applicazione della custodia cautelare in carcere, firmata il 26 ottobre 2026 dai pm Marcello Viola e Francesca Crupi (proc. n. 38210/2026 R.G.N.R.), e l’ordinanza del gip dott.ssa Tiziana Landoni del 28 ottobre 2026 (n. 20536/2026 R.G.G.I.P.). Il gip non ha convalidato il fermo, ha rigettato la richiesta di misura e ha ordinato l’immediata liberazione di Youssef Siher.

L’indagato, 30 anni, ricercatore e giornalista, era accusato di aver amministrato il canale Instagram e il gruppo Telegram «Movimento 17 ottobre», nati dopo i disordini milanesi del 17 e 18 ottobre. Tre i capi: istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo (capi a e b) e il nuovissimo reato di organizzazione e istigazione alla violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, art. 420-bis, comma 3, c.p. (capo c).

Il dato più interessante non è l’esito, ma il metodo. Pm e gip non divergono quasi mai sui fatti storici: divergono su quali fatti attribuire all’indagato, su come leggerli e su quale soglia di offensività richiedere. Le sezioni che seguono ricostruiscono queste divergenze punto per punto.

2.1. Il pericolo di fuga: gli stessi fatti, due significati

Sul presupposto del fermo (art. 384 c.p.p.) la divergenza è netta: ogni elemento indicato dal Pm viene riletto dal gip con segno opposto.

La tesi del Pm. L’indagato, «sebbene italiano di seconda generazione», avrebbe dimostrato di sapersi rendere irreperibile. La mattina del 24 ottobre non era né alla residenza (Mazzano) né al domicilio (provincia di Como), ma presso un’amica «in un quartiere periferico di Milano», tentando di far perdere le proprie tracce. A ciò si aggiungono il rifiuto di fornire il PIN del cellulare e una «rete relazionale» (movimentismo pro‑Pal, Fronte della Gioventù Comunista, sindacati) che gli consentirebbe di riparare all’estero. Al momento del fermo, infine, sapeva già del procedimento.

La replica del Gip. Richiamata Cass. Sez. I n. 5244/2006, il pericolo deve essere concreto e desunto da elementi specifici e personalizzanti. Nessuno degli elementi supera questo vaglio:

  • Siher è nato in Italia, ha documenti regolari, vive con moglie e figlia, lavora; anche la moglie è nata e lavora in Italia, e le famiglie risiedono qui.
  • Sono stati gli stessi suoceri a indicare agli agenti la destinazione, l’auto, la targa e le utenze. La madre ha riferito che da mesi il figlio viveva tra Milano e Como. L’amica è stata identificata «in breve tempo» e l’auto trovata a 90 metri dall’abitazione.

Va ricordato che, per i capi a) e b), il fermo era consentito solo grazie all’aggravante terroristica: l’art. 414, comma 1, n. 1 c.p. prevede la reclusione da uno a cinque anni, sotto le soglie dell’art. 384 c.p.p., che però ammette il fermo per i delitti commessi con finalità di terrorismo. La sorte dell’aggravante incide quindi anche sulla legittimità della misura precautelare.

2.2. Capo a): una «dichiarazione di guerra» è istigazione?

Il capo a) poggia su un solo post Instagram del 20 ottobre: «lo stato ci piscia addosso e i media ci fanno credere che piove, Meloni dichiara guerra al futuro di questo paese e noi dichiariamo guerra a questo presente infame».

Il Pm lo legge come il manifesto simbolico di una strategia: una «dichiarazione di guerra» continua, rivolta tanto alle autorità quanto ai consociati, «deliberatamente volta» e «sicuramente idonea» a incutere timore nella popolazione. Il post viene così caricato di un doppio peso: elemento materiale dell’istigazione e prova della finalità terroristica.

Il Gip parte dalla struttura del reato. L’art. 414 c.p. è un reato di pericolo concreto, non presunto. La condotta deve essere valutata ex ante e risultare idonea a provocare la commissione di delitti per la sua efficacia persuasiva (Cass. Sez. I nn. 10641/1997, 11578/1997, 26907/2001, 9122/2026). L’istigazione deve inoltre riguardare fattispecie specifiche e riconoscibili, anche se non indicate col nomen iuris (Cass. Sez. I nn. 2252/1985, 31562/2019).

Il filtro decisivo è costituzionale. Con la sentenza n. 65/1970 la Consulta ha salvato l’art. 414 c.p. a condizione che punisca solo la manifestazione del pensiero concretamente idonea a provocare delitti. Con la n. 87/1966 aveva già distinto la propaganda sovversiva dall’istigazione proprio per l’assenza di riferimento a delitti determinati.

Applicato questo metro, il post diventa «critica» al Governo e ai media, «connotata da toni aspri ed espressioni volgari». La «guerra» è dichiarata a un «presente infame», non alle istituzioni, e non è accompagnata da alcun riferimento ad azioni violente o comunque criminose.

La divergenza di fondo. Il Pm valuta il post per l’effetto che attribuisce al contesto (i disordini appena avvenuti, il clima in città). Il Gip lo valuta per il suo contenuto: quali delitti indica, a chi, con quale capacità di determinarli. È la differenza tra un’istigazione «ambientale» e un’istigazione a fatti specifici, e solo la seconda supera il vaglio dell’art. 21 Cost.

2.3. Capo b): che cosa si può attribuire all’amministratore

Sul capo b) Pm e gip leggono le stesse chat, ma selezionano fonti diverse. È qui che la divergenza è più istruttiva.

Le parole degli altri. La richiesta del Pm riproduce ampiamente i messaggi degli utenti: «Spaccare gli istituti di credito è giusto», «Rimetterci la fedina penale? Ok», «banche tutte al rogo», l’invito a distruggere i ripetitori RAI. Li usa come prova dell’efficacia dell’istigazione e osserva che l’indagato, «lungi dal prenderne le distanze», ha continuato a fornire indicazioni organizzative. Il GIP riporta gli stessi messaggi ma ne trae l’opposto: Siher «non risulta aver caldeggiato o in qualche modo sostenuto» quei comportamenti, né ha modificato le forme di mobilitazione proposte. Ciò che conta è quanto l’indagato ha scritto, non ciò che altri hanno commentato sotto i suoi post.

La guida: pubblicata o posseduta? È probabilmente il punto decisivo. Il Pm descrive il vademecum Rivoluzione, istruzioni per l’uso includendo scudi, vernice spray, l’oscuramento di blindati e telecamere, il rilancio dei lacrimogeni contro le forze di sicurezza. Il gip distingue due documenti:

  • le quattro pagine pubblicate il 22 ottobre nel gruppo come Guida pratica per la difesa in piazza: obiettivi di disobbedienza civile, fasi della mobilitazione, abbigliamento protettivo, kit di primo soccorso, rimedi contro gas e spray;
  • il file integrale trovato sul notebook, che contiene anche le parti su strumenti offensivi e lacrimogeni, mai pubblicato.

La stessa richiesta del Pm riconosce che «non vi sono diretti riferimenti alla commissione di atti di devastazione e saccheggio». Supplisce con il carattere «chiaramente evocativo» dei richiami e con due circostanze: le manifestazioni non erano autorizzate e i partecipanti avrebbero dovuto «prepararsi allo scontro». Il Gip non segue questa via, e la sua motivazione lascia intendere perché: una riunione non preavvisata non è un delitto, e prepararsi a subire i lacrimogeni non equivale a istigare a lanciarli.

2.4. La finalità di terrorismo: paura percepita o offesa macroscopica?

L’aggravante dell’art. 270-bis.1 c.p. è il punto in cui le due letture si allontanano di più. Il Gip la esclude “ad ogni buon fine”, anche nell’ipotesi in cui si ravvisassero gravi indizi per i capi a) e b).

La costruzione del Pm. La finalità terroristica è desunta dal contesto. Le violenze del 17 ottobre sarebbero il “presupposto ideologico” delle condotte; l’incitamento online alla loro ripetizione “sine die” si inserirebbe in una “strategia di tensione continua”. Il messaggio veicolato sarebbe simbolico: una dichiarazione di “guerra” volta a destabilizzare la vita civile. La prova dell’intimidazione è cercata negli effetti: la popolazione ha visto schierati polizia ed esercito, i negozianti hanno chiuso o barricato i propri esercizi. Anche la “revoca” delle piazze, annunciata a ridosso delle manifestazioni, varrebbe a incutere il timore di una “belligeranza urbana”.

Il parametro del Gip. Il Gip muove dalla definizione dell’art. 270-sexies c.p. e da Cass. Sez. I n. 36816/2020: non basta un’azione politica violenta; occorre una condotta idonea a creare panico e insicurezza diffusa, rivolta a organi di vertice, in funzione di sovvertimento dell’assetto costituzionale. Decisiva è Corte cost. n. 191/2020 e il suo “requisito dimensionale”: l’offesa deve avere dimensioni “necessariamente macroscopiche”.

Il requisito si declina sulle tre finalità alternative:

  1. Intimidire la popolazione: serve un turbamento «profondo e perdurante», tale che la collettività senta menomata la propria aspettativa di vivere in libertà e sicurezza.
  2. Costringere i poteri pubblici: non qualsiasi pressione, ma una costrizione su decisioni che incidano su scala sociale e istituzionale corrispondente.
  3. Destabilizzare o distruggere le strutture fondamentali: la tradizionale finalità eversiva.

Nessuna delle tre, per il Gip, ricorre: l’offesa potenziale non ha dimensione macroscopica e i comunicati dichiarano propositi opposti, come la formazione di una «coscienza collettiva» anche tra chi è estraneo alla politica.

2.5. Il nuovo art. 420-bis c.p. alla prima prova

Il capo c) applica una norma entrata in vigore lo stesso giorno della condotta contestata. L’art. 420-bis c.p., introdotto dal d.l. 22 ottobre 2026 n. 190 (G.U. n. 246), punisce al primo comma chi, partecipando a un gruppo di almeno cinque persone organizzato anche occasionalmente, usa o lancia oggetti atti a offendere nel corso di manifestazioni, con concreto pericolo per l’incolumità e danni alle cose (reclusione da due a cinque anni). Il terzo comma punisce con la reclusione da quattro a dodici anni chi, anche per via telematica, organizza o promuove la formazione di quel gruppo, oppure incita o istiga a quelle condotte.

Il perimetro temporale. Il Pm limita correttamente la contestazione alle condotte successive al 23 ottobre. Restano così rilevanti soltanto il 2° comunicato (pubblicato il 23 alle 14:58), i post sulla chiusura dei sottogruppi e i due messaggi programmati per il 24. Va notato che il 2° comunicato risulta salvato sul notebook già il 21 ottobre alle 17:35, prima dell’entrata in vigore della norma: la sua ideazione è anteriore, ed è proprio una reazione al decreto. I messaggi del 24, poi, non sono mai stati inviati: la polizia ne ha bloccato la diffusione, e si limitano a elencare piazze e orari.

Il Pm descrive un rafforzamento dei propositi altrui, cioè una logica di concorso morale. Ma l’art. 420-bis, comma 3, configura un reato autonomo di organizzazione o istigazione, che richiede di promuovere specificamente un gruppo dedito all’uso di oggetti atti a offendere o di incitare a quell’uso. Organizzare un corteo non autorizzato in cui altri potrebbero commettere violenze non coincide con questo fatto tipico.

Un aspetto merita attenzione particolare. La richiesta del Pm dedica ampio spazio a elementi estranei ai fatti contestati: l’adesione ai Giovani Palestinesi d’Italia, un blog con “posizioni anti‑israeliane e anti‑occidentali”, un’associazione contro l’islamofobia definita “prossima alla prassi della Fratellanza Musulmana”. Tra le esigenze cautelari compaiono l’”ideologia rivoluzionaria” e un “elevato background culturale” letto come indice di pericolosità. Il Gip non dà peso a nessuno di questi dati. È una scelta coerente con il principio che la misura cautelare si fonda sul fatto, non sull’identità politica, religiosa o culturale della persona.

Ma il punto di diritto fissato dall’ordinanza è chiaro. In un procedimento nato dalla piazza e da una legislazione d’urgenza, l’istigazione resta un reato di pericolo concreto, la finalità terroristica richiede un’offesa di scala macroscopica, e organizzare una protesta, anche non autorizzata e anche ostile al Governo, non equivale a istigare alla violenza.

3. Parte 2. Il processo 7 aprile

3.1. Il contesto: l’emergenza dopo Moro

Proprio la riflessione sulle connessioni tra gli appelli dell’indagato ed i tumulti di piazza richiama la vicenda del processo 7 aprile ed i tumulti dell’Italia degli anni ’70.

Il processo 7 aprile nasce nella stagione più cupa della Repubblica. L’anno prima le Brigate Rosse hanno rapito e ucciso Aldo Moro; lo Stato risponde con leggi speciali e con un’intensificazione dell’azione giudiziaria contro tutta l’area della sinistra extraparlamentare.

A Padova, in particolare, il clima è incandescente. All’università si susseguono aggressioni contro docenti: il preside di Lettere Oddone Longo viene ferito, a un professore incendiano l’auto, al garage di un altro tocca un attentato dinamitardo. Radio Sherwood dà voce all’area dell’Autonomia. È in questo contesto che il sostituto procuratore Pietro Calogero costruisce l’ipotesi destinata a passare alla storia come “teorema Calogero”.

L’ipotesi è ambiziosa: l’Autonomia Operaia e, prima ancora, Potere Operaio non sarebbero stati soltanto movimenti politici radicali, ma il volto legale di un’unica organizzazione eversiva, con un unico vertice che legava i gruppi armati dell’Autonomia alle Brigate Rosse. I “cattivi maestri”, cioè i docenti che predicavano l’illegalità di massa, ne sarebbero stati il cervello. A Calogero viene attribuita una formula che riassume il metodo: se non si riesce a prendere il pesce, bisogna prosciugare il mare.

3.2. Gli arresti e le accuse

Il 7 aprile 1979 polizia, carabinieri e DIGOS eseguono in tutta Italia perquisizioni e arresti sulla base di una ventina di ordini di cattura firmati da Calogero. Finiscono in carcere, tra gli altri, Antonio (Toni) Negri, docente di dottrina dello Stato a Padova, arrestato a Milano; Oreste Scalzone ed Emilio Vesce; Luciano Ferrari Bravo, Alisa Del Re, Guido Bianchini, Sandro Serafini e altri docenti e assistenti di Scienze politiche; il giornalista Giuseppe Nicotri; Mario Dalmaviva, Lauso Zagato, Ivo Galimberti, Carmela Di Rocco, Massimo Tramonte, Paolo Benvegnù, Marzio Sturaro. Franco Piperno e Lanfranco Pace sfuggono alla cattura e riparano all’estero.

Le imputazioni sono le più gravi dell’ordinamento: associazione sovversiva, costituzione e partecipazione a banda armata, insurrezione armata contro i poteri dello Stato. A queste si aggiungono, nel tempo, accuse per singoli fatti di sangue: il sequestro e l’omicidio di Aldo Moro, l’omicidio dell’ingegner Carlo Saronio, l’uccisione di Alceste Campanile, il sequestro Duina, la rapina di Argelato in cui morì il brigadiere Andrea Lombardini.

Una seconda ondata di arresti arriva il 21 dicembre 1979, quando entra in scena il primo grande “pentito”: Carlo Fioroni, detto “il professorino”, ex militante di Potere Operaio, già condannato per il sequestro di Carlo Saronio, morto durante il rapimento nel 1975. Le sue dichiarazioni, raccolte in circa 270 cartelle, sembrano dare sostanza al teorema: tutto il terrorismo di sinistra sarebbe riconducibile a Potere Operaio. Fioroni non ripeterà mai le sue accuse in aula di fronte agli imputati. Scarcerato nel 1982, ottenne con l’avallo delle autorità un passaporto di copertura e si rese irreperibile, tanto da riapparire come testimone solo nel 1987.

3.3. La lunga istruttoria e la custodia cautelare

L’istruttoria dura anni e si svolge secondo le regole del vecchio codice, con il giudice istruttore e una carcerazione preventiva che la legislazione d’emergenza aveva reso lunghissima. Amnesty International, nel rapporto del 1983, rilevò che dodici imputati avevano trascorso quasi cinque anni in carcere in attesa di giudizio. Denunciò inoltre che le leggi speciali, entrate in vigore dopo gli arresti, erano state applicate retroattivamente per allungare la detenzione, e che si erano emessi nuovi mandati di cattura a ridosso della scadenza dei termini.

Non tutti i magistrati condividono l’impostazione di Calogero. Il giudice istruttore di Padova Giovanni Palombarini, uno dei padri di MD, ridimensiona le accuse e sottolinea le differenze tra l’organizzazione autonoma e quella brigatista. Fra i due magistrati si apre uno scontro durissimo, che segnerà l’intero troncone padovano.

Fallito il tentativo di riunire l’inchiesta a quella sul caso Moro, il procedimento viene diviso in due tronconi: uno romano e uno padovano. Negri e Scalzone sono imputati in entrambi.

3.4. Il troncone romano

Il processo romano, celebrato nell’aula bunker del Foro Italico, comincia nel 1983. Nel frattempo Negri, eletto deputato nelle liste del Partito Radicale di Marco Pannella ed uscito dal carcere grazie all’immunità, nel settembre 1983 fugge in Francia, dove si giova della cosiddetta dottrina Mitterrand. La fuga suscita la disapprovazione degli stessi radicali, a cominciare da Enzo Tortora.

Nell’aprile 1984 il pubblico ministero Antonio Marini chiede l’ergastolo per Negri e pene per circa 650 anni complessivi per una settantina di imputati. Lo stesso Pm, però, chiede l’assoluzione dall’accusa di insurrezione armata: il cuore del teorema è già caduto.

Il 12 giugno 1984 la Corte d’assise condanna Negri, latitante, a 30 anni, Scalzone a 20, Vesce e Ferrari Bravo a 14 ciascuno. Negri e Scalzone sono condannati per associazione sovversiva e banda armata e prosciolti dall’insurrezione. Gli assolti sono quattordici, tra cui Nicotri e Nanni Balestrini.

La svolta arriva in appello. L’8 giugno 1987 la Corte d’assise d’appello di Roma riduce la pena di Negri a 12 anni e quella di Scalzone a 9. Per Negri restano soltanto la banda armata e il concorso nella rapina di Argelato. Cade per tutti l’accusa per il sequestro Saronio, che la Corte attribuisce al solo Fioroni e a Casirati, e cade quella per il tentato sequestro Duina. Vengono assolti Emilio Vesce, Luciano Ferrari Bravo, Alberto Magnaghi, Paolo Virno, Lucio Castellano, Jaroslav Novak; Nicotri e Balestrini sono ora assolti con formula piena. Le pene complessive scendono a poco più di cento anni.

Il 4 ottobre 1988 la Cassazione conferma nella sostanza: 11 anni e mezzo a Negri, con l’interdizione dall’insegnamento, 9 anni a Scalzone.

3.5. Il troncone padovano

Il processo padovano parte nel maggio 1984 e nella requisitoria dell’autunno 1985 Calogero chiede 11 anni per Negri e complessivamente 525 anni per 127 imputati. La sentenza, pronunciata il 30 gennaio 1986 dopo ventuno giorni di camera di consiglio, è una bocciatura del teorema: 47 assoluzioni, tra cui Negri e i suoi professori, 11 proscioglimenti per amnistia o prescrizione, 82 condanne, per circa 200 anni complessivi contro i 525 richiesti.

Il processo non è però un fallimento sul piano dei fatti. Vengono condannati i responsabili delle violenze che avevano segnato Padova: la gambizzazione del giornalista Antonio Garzotto, le aggressioni ai professori Longo e Petter. La Corte separa le responsabilità morali da quelle penali e preferisce la ricostruzione di Palombarini, che aveva individuato una banda armata nel Fronte comunista combattente, a quella di Calogero.

Tra i dodici maggiori leader dell’Autonomia, sette furono assolti; cinque furono condannati a pene molto inferiori alle richieste. Nessun autonomo ricevette l’ergastolo o pene di trent’anni per omicidio o insurrezione armata. Non fu dimostrata alcuna contiguità dei leader autonomi con le

Resta il dato umano. Alcuni imputati, come Vesce e Ferrari Bravo, trascorsero in custodia cautelare più di cinque anni per accuse dalle quali sarebbero stati assolti. Luigi Ferrajoli definì quel procedimento «un prodotto perverso di tempi perversi», sintomo della “arretratezza medievale” della cultura giuridica della sinistra che lo aveva sostenuto.

Giorgio Bocca fu tra i primi se non l’unico intellettuale a criticare apertamente le violazioni di diritti per gli accusati che non potevano essere giustificate dalla gravità degli addebiti e dal clima pre‑inserruzionale in cui versava il paese. Il brano di Bocca a commento delle sentenze contiene una teoria del garantismo in poche righe, articolata in due tempi.

Finché il processo è in corso e l’accusa minaccia diritti fondamentali, il garantismo è un “impegno”: un dovere civile che prescinde da ciò che si pensa degli imputati. Bocca aveva difeso uomini che gli erano “estranei e qualche volta odiosi”. Non perché fossero innocenti, ma perché il metodo usato contro di loro, l’inquisizione “fantapolitica, vagamente indiziaria, manichea”, era una minaccia per tutti.

Quando il giudizio si è esaurito e ha ristabilito la misura delle responsabilità penali, quell’impegno si scioglie. Si recupera la libertà del giudizio politico e morale, che può essere durissimo: i “cattivi maestri” che scagliavano la pietra e ritiravano il braccio, che mandavano al massacro giovani ingenui restando al riparo delle loro cattedre.

I due tempi non si contraddicono: si presuppongono. Proprio perché il giudizio morale non deve contaminare il processo, va sospeso finché il processo è in corso. E proprio perché il processo ha accertato solo le responsabilità penali, non esaurisce il giudizio storico e politico su quegli uomini. È la distinzione, cara a tutta la cultura liberale, tra responsabilità penale e responsabilità morale. La Corte d’assise di Padova l’aveva tracciata a sua volta, separando le une dalle altre.

4. Parte 3. Il 7 aprile e il caso Siher

Accostare un’inchiesta durata dieci anni, con centinaia di imputati e accuse di omicidio, a un procedimento cautelare chiuso in quattro giorni può sembrare sproporzionato. Le differenze di scala sono evidenti e vanno dette subito. Ma la struttura del problema è sorprendentemente simile.

Il 7 aprile nasce dopo il sequestro Moro e accompagna la legislazione speciale. L’aggravante della finalità di terrorismo contestata a Siher discende direttamente da quella stagione: fu introdotta dal decreto‑legge 15 dicembre 1979 n. 625, il cosiddetto decreto Cossiga, varato pochi mesi dopo gli arresti di Padova e oggi trasfuso nell’art. 270-bis.1 c.p. Il caso Siher nasce dalle devastazioni milanesi del 17 e 18 ottobre 2026 e incrocia un decreto‑legge, il n. 190 del 22 ottobre, entrato in vigore lo stesso giorno della condotta contestata al capo c).

Dalla violenza di molti alle parole di uno. Il teorema Calogero risaliva dalle azioni dei gruppi armati agli scritti dei professori. La richiesta della Procura di Milano compie lo stesso percorso: dalle devastazioni di piazza, compiute da giovani che lo stesso Pm descrive come estranei a gruppi politici, ai post dell’amministratore di un canale nato dopo i fatti. In entrambi i casi l’anello mancante è il nesso tra la parola e il fatto altrui; in entrambi lo si cerca nel contesto.

Il profilo dell’intellettuale. I “professorini” di Padova erano accusati anche per ciò che insegnavano e scrivevano. Siher è un ricercatore e un giornalista, e la richiesta del Pm valorizza tra le esigenze cautelari il suo “elevato background culturale” e la sua “ideologia rivoluzionaria”, oltre alla militanza e alle frequentazioni. È la stessa tentazione di giudicare le idee che Bocca, nel 1984, chiamava “aulica, sofferta menzogna”.

5. Conclusioni

Che cosa ci dice, allora, la lezione del 1987? Anzitutto che il caso Siher è nel primo tempo, non nel secondo. Il processo non è finito: è appena cominciato. La decisione del Gip è un’ordinanza cautelare, resa “allo stato” e con riserva di “successivi approfondimenti”; la Procura può impugnarla; le indagini proseguono.

In questo tempo il garantismo è un dovere, e va esercitato verso l’indagato. Significa respingere, come ha fatto il Gip, una contestazione di terrorismo che non regge il requisito dimensionale imposto dalla Corte costituzionale; un pericolo di fuga costruito su dati neutri; l’attribuzione all’indagato delle parole altrui; l’uso del profilo politico e religioso come indice di pericolosità. Su questo, la vicinanza tra il Pm di Milano e il teorema Calogero è un monito che non andrebbe dimenticato.

Ma la regola di Bocca vale in entrambe le direzioni. Se nel tempo del processo non si deve condannare, nel tempo del processo non si deve nemmeno assolvere. La “valanga di consensi” riversata sull’ordinanza ha fatto proprio questo: ha trasformato una decisione cautelare in una sentenza definitiva sul fatto, e il suo destinatario in un simbolo. È la stessa operazione, di segno rovesciato, che nel 1979 fece della stampa una cassa di risonanza dell’accusa.

Il garantismo autentico non sceglie una parte. Chiede di sospendere il giudizio sul merito finché il processo non lo ha formato, e di tenere ferme le garanzie qualunque sia l’opinione che si ha dell’imputato. Bocca difese uomini che trovava odiosi. Oggi si tratta di difendere un indagato da un’accusa sproporzionata senza per questo ignorare ciò che negli atti resta da chiarire: lo “sfondamento” degli sbarramenti, il vademecum integrale, la cura nel non lasciare tracce, le “realtà di movimento” chiamate a guidare e tutelare la piazza.

Quando il processo sarà finito, se finirà, ognuno sarà libero di giudicare Siher e il suo modo di fare politica, con la severità o l’indulgenza che riterrà giuste. Fino ad allora, la lezione del 7 aprile è che il compito di chi osserva non è celebrare un giudice né demonizzare un indagato, ma vigilare sul metodo. È il metodo, non l’esito, a dire se uno Stato di diritto ha funzionato. Qualcuno lo spieghi alla presidente del consiglio.

 

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