ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

La Corte di Cassazione nel sistema processuale italiano e nel processo Matteotti

30 maggio 2026
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Sul banco della Camera da dove Giacomo Matteotti tenne il suo celebre discorso il 30 maggio 1924, l'ultimo prima di essere rapito e assassinato il 10 giugno 1924, è stata apposta il 26 maggio 2026 una targa in sua memoria.

Sul banco della Camera da dove Giacomo Matteotti tenne il suo celebre discorso il 30 maggio 1924, l'ultimo prima di essere rapito e assassinato il 10 giugno 1924, è stata apposta il 26 maggio 2026 una targa in sua memoria.

ABSTRACT

Esiste una interrelazione tra la Corte di Cassazione, supremo Giudice della legittimità, e Giacomo Matteotti, e le sue (tragiche) vicende personali, e la si può rinvenire sotto un profilo che potremmo definire biunivoco.

Da un lato, infatti, la Suprema Corte ebbe ad interessarsi del processo per la uccisione del politico‑giurista di Fratta Polesine (Rovigo), intervenendovi in due circostanze: ossia quando, con la sentenza in data 21 dicembre 1925, la Sezione I penale «rimetteva il giudizio, per gravi motivi di pubblica sicurezza», innanzi alla Corte d’Assise di Chieti (ai sensi dell’art. 32 cpp – cd. Finocchiaro Aprile – del 1913), e poi allorché, dopo la caduta del fascismo, la Sezione II penale, con sentenza del 6 novembre 1944, ebbe a riaprire lo stesso processo, previa dichiarazione di inesistenza sia della sentenza istruttoria della cd. Sezione d’accusa della Corte d’Appello di Roma del 10 dicembre 1925, che della sentenza di merito della Corte d’Assise di Chieti del 24 marzo 1926 (rimettendo gli atti al PG presso la Corte d’Appello di Roma per una nuova istruttoria e per il rinnovato giudizio a carico degli imputati innanzi la Corte d’Assise di Roma).

Da parte sua, Giacomo Matteotti, che – va ricordato – fu studioso appassionato del diritto penale sostanziale (si ricorda la sua trattazione del tema della recidiva, del 1910) e processuale (egli fu allievo, sino alle soglie della libera docenza, presso l’università di Ferrara, dei maestri Stoppato e Lucchini), deve dirsi con qualche predilezione per la procedura penale (cui si dedicò negli anni 1917‑1919), della quale rivendicò energicamente la non subalternità al diritto penale e l’autonomia scientifica e l’originalità dei caratteri strutturali, per cui ad essa neppure si potevano adattare (come usava nella dottrina penalistica del tempo, ammirata dei traguardi della scienza giuridica tedesca e cultrice, nel suo più autorevole esponente, il prof. Vincenzo Manzini, del tecnicismo giuridico) le costruzioni dogmatiche del diritto processuale civile e le connesse categorie teoriche tipiche della cd. civilistica penale, quali il rapporto giuridico processuale ed i presupposti processuali. Il suo impegno di studioso perdurò sino a che non prevalse il più urgente impegno politico, che lo vide avversario irriducibile del fascismo, la lotta contro il quale trasse alimento dai valori coltivati della legalità penale e processuale: per cui, come è stato acutamente còlto, Sciascia fa dire al piccolo giudice al cospetto del procuratore generale, in Porte aperte, che Matteotti era considerato l’oppositore del fascismo «più implacabile, non perché parlava in nome del socialismo…ma perché parlava in nome del diritto. Del diritto penale».

Ebbene, quale processualpenalista (a proposito della evocata correlazione)Matteotti dedicò una peculiare attenzione proprio alla posizione ed al ruolo(ritenuti cruciali) della Corte di Cassazione, della quale peraltro, nel rigore tenace ed intransigente di analisi e nello spirito dialettico che lo contraddicevano (e che spesso lo vedeva in dissenso con le stesse varie Scuole dottrinarie del tempo: classica, positivista o del socialismo giuridico), non mancò di censurarecome arbitrarie alcune letture interpretative che, pur a fronte di impugnazioni inammissibili, valorizzando “il supremo interesse della giustizia” o l’irriducibilità delle “verità giuridiche” – “che non possono essere coperte dal giudicato” – comunque pervenivano all’annullamento della sentenza.

Ad una tale stregua, egli rilevava, semmai si omaggiavano l’equità e la giustizia sostanziale, ma si apriva una pericolosa breccia “in un sistema legislativo ben definito”, in cui vigeva il principio della risolutività inattaccabile della res iudicata ed in cui le regole andavano correttamente lette secondo criterio di “fedele ed esatta”, ancorché “rigida”, interpretazione (così da stornare il rischio di letture giudiziali eminentemente soggettive, che fomentano la deleteria incertezza del diritto, a sua volta generatrice di incertezza sociale).

In questa prospettiva, Matteotti guardava alla Cassazione come l’istanza ultima, il massimo istituto processuale, capace di assicurare l’uniforme interpretazione della legge e la legalità del procedimento penale.

Il suo interesse per l’organo di vertice della giurisdizione penale è confermato dal progetto di un’opera in due volumi (rimasto purtroppo tale) che avrebbe dovuto involgere il ruolo e la funzione della Corte di Cassazione penale (un lavoro che avrebbe affiancato gli studi monumentali di Piero Calamandrei sulla Cassazione civile).

Né in merito va dimenticato che al tema del ricorso per Cassazione Giacomo Matteotti ebbe a dedicare un significativo contributo in uno scritto comparso sulla Rivista Penale (diretta da Luigi Lucchini) nell’anno 1919, che specificamente involgeva l’aspetto della ricorribilità per Cassazione anche delle sentenze in materia penale delle cd. giurisdizioni non ordinarie (fulcro dell’indagine erano le sentenze delle giurisdizioni speciali, ed in particolare quelle dei giudici militari, ma anche delle autorità marittime e coloniali, che avevano acquisito, nei recenti tempi di guerra, un ruolo centrale nel sistema giudiziario): l’autore, partendo dall’analisi testuale dell’art. 500, 2° comma, cpp del 1913, raggiungeva la conclusione che dovessero ritenersi passibili di impugnazione in Cassazione «essendo quest’ultima il Giudice supremo, al vertice di tutte le giurisdizioni penali, e depositaria della funzione nomofilattica sicché il suo controllo si deve imporre a tutti gli altri giudici (compreso il Tribunale supremo di guerra e di marina, NdR)» tutte le sentenze penali di qualsiasi altra giurisdizione, sempre che non fossero altrimenti impugnabili (in tal caso, sarebbe occorso esperire prima i rimedi previsti).

Unica eccezione dovevano ritenersi (in conformità, del resto, alla testuale previsione del citato art. 500 cpp del 1913) le sentenze emesse dal Senato costituito in Alta Corte di Giustizia.

In sostanza, egli riteneva che, attesi i beni in gioco nel processo penale, ogni decisione che comporti conseguenze penali dovesse poter essere sottoposta al controllo di legittimità, quale protezione irrinunciabile anche in condizioni emergenziali: sicché, pur accettando l’esistenza di giudici speciali, Matteotti ribadiva però che dovessero sempre valere, e non potessero subire flessioni o ridimensionamenti, neppure in nome di stati eccezionali, i principi fondamentali di garanzia del diritto processuale penale.

Mai forse Giacomo Matteotti avrebbe potuto immaginare che la Suprema Corte, che tanto aveva sollecitato il suo interesse di studioso, si sarebbe dovuta occupare delle sue vicende personali nelle due circostanze che già abbiamo più sopra richiamato.

Accadde la prima volta all’esito dell’attività istruttoria relativa al procedimento per il suo sequestro (avvenuto il 10 giugno 1924, quando aveva 39 anni), avviato innanzi all’Autorità giudiziaria di Roma, subito avocato dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma e definito con sentenza di rinvio a giudizio in data 1 dicembre 1925 della Sezione d’Accusa (Sezione Istruttoria) presso la stessa Corte d’Appello (di cui non era più presidente il dottor Mauro Del Giudice, avversato per la sua intransigenza ed imparzialità, e quindi non gradito e di fatto sostituito e rimosso attraverso una opportuna promozione a PG presso la C.A. di Catania nel settembre del 1925); il rinvio a giudizio avvenne innanzi alla Corte d’assise di Roma (l’imputazione più grave era di omicidio aggravato, esclusa la premeditazione).

Fu allora che, su istanza del PG presso la Corte d’Appello romana, fondata su gravi motivi di pubblica sicurezza, la Corte di Cassazione Sez. I (ormai con sede unica in Roma, dacché, nel 1923, le cinque sedi in cui era strutturata, Roma‑Napoli‑Torino‑Firenze‑Palermo, erano state unificate presso la capitale, cosicché fosse meglio garantita la uniforme interpretazione della legge sull’intero territorio nazionale) con sentenza in data 21 dicembre 1925, dispose la rimessione del giudizio innanzi la Corte d’Assise di Chieti.

Come si sa, il giudizio di primo grado si svolse in assenza della parte civile, essendosi la moglie ed i figli della parte offesa ritirati dal processo già prima del suo inizio, poiché avevano riscontrato nella conduzione dello stesso, dopo un avvio deciso e promettente, il verificarsi di distorsioni preoccupanti (in particolare: la rimozione dei magistrati – tra cui, in primis, il Del Giudice, ma anche il Sostituto PG Umberto Guglielmo Tancredi, promosso prima della fine del 1924 a Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione e sostituito con il più malleabile Nicodemo Del Vasto (tra l’altro cognato dell’avv. Roberto Farinacci, capo dell’ala più oltranzista del partito fascista, di cui divenne anche segretario nazionale, e che fu difensore del principale imputato – Dumini – nel processo di Chieti) che avevano condotto l’istruttoria, perorando una contestazione che riguardasse anche i mandanti del delitto, e quindi il capo del governo, e che fosse per omicidio premeditato; il mancato completamento dell’istruttoria nella parte in cui riguardava il coinvolgimento negli addebiti dei reali mandanti dell’omicidio; il rinvio a giudizio dei soli esecutori materiali per omicidio semplice e non premeditato; la emanazione di un decreto che amnistiava tutti i delitti, escluso l’omicidio consumato, purché commessi per fine nazionale): anomalie ritenute non occasionali ed anzi strumentali al condizionamento del processo in senso naturalmente favorevole agli imputati.

In questo contesto di favoritismo ed indebita protezione dei colpevoli, fu vista anche la stessa rimessione del processo a Chieti disposta dalla Cassazione, poiché apparve subito dubbia la reale sussistenza dei gravi motivi di sicurezza pubblica (che l’art. 32 cpp del 1913 individuava, unitamente al legittimo sospetto, quale causa del possibile spostamento del processo).

La Cassazione, nella sua sentenza di rimessione, ope legis non motivata (ex art. 37 cpp 1913) perché (come scriverà Manzini) «conseguente ad accertamenti od apprezzamenti sottratti ad ogni sindacato», si adeguò rapidamente alle ragioni che il PG instante rappresentava, quand’anche fossero sommarie e generiche (il PG scriveva di non meglio precisate “fonti ufficiali”, le quali preannunziavano“incidenti forse anche gravi” se il dibattimento si fosse celebrato a Roma), per cui (come la stessa parte civile deduce nell’atto di revoca della costituzione), era in realtà non difficile comprendere che, in assenza – in Roma – di forze ribelli in grado – per il rigoroso ed opprimente regime di polizia vigente – di reagire e protestare con forza e mezzi, eventuali tumulti non avrebbero potuto che essere organizzati e provocati dalla stessa parte governativa.

La Suprema Corte non esercitò la potestà di chiedere informazioni (come pure consentitole dall’art 35 cpp 1913) e si affidò, o volle affidarsi, alle ragioni addotte dal requirente, fondatamente anche per non assumere la responsabilità dei disordini paventati, e relegò lontano il giudizio (persino fuori del distretto della Corte d’Appello di Roma, come era previsto – dall’art. 36 cpp 1913 – che potesse essere solo in via eccezionale), come scrive ancora la parte civile «fuori di ogni vasto controllo di stampa e di pubblico, alla mercè delle forze che hanno fatto risolvere, sempre nello stesso modo, in questi ultimi tempi nel nostro paese tutti i processi indarno celebrati contro chi poteva rispondere di accuse anche tremende e precise invocando la propria fedeltà al regime».

È chiaro che qui il convitato di pietra è il tema generale dell’atteggiamento della magistratura all’epoca della dittatura, ed in particolare della magistratura romana, della quale per il vero il presidente Del Giudice traccia un quadro non esaltante.

Egli infatti, nel suo memoriale postumo del 1945, descrive colleghi generalmente condizionati dal regime, «che addirittura, temendo di perdere il favore e la protezione dei nuovi padroni dell’Italia, se avessero continuato a trattare familiarmente con noi (lui ed il citato sostituto PG Tancredi, NdR) non solo evitavano la compagnia mia e di Tancredi, ma parecchi di questi spregevoli servitori del regime mussoliniano arrivarono al punto di toglierci il saluto (addirittura molti di costoro non ebbero vergogna di vestire la camicia nera e chiedere in elemosina la tessera del partito».

Del Giudice continua: «È forse necessario dire che, durante la ventennale servitù dell’Italia, raggiunsero rapidamente gli alti gradi della magistratura e parecchi di siffatti cialtroni sollecitarono l’onore di partecipare al famigerato Tribunale Speciale».

E dice anche, e più specificamente, che dei sette componenti della Sezione d’Accusa presso la Corte d’Appello di Roma (da lui presieduta) due erano fascisti e gli altri cinque erano “contagiati” da questi due (e pronti «ad eseguire gli ordini che scendessero dall’alto»; come “asserviti al fascismo” erano il PG presso la Corte d’Appello quanto i suoi sostituti (eccettuato il Tancredi), e «ricevevano ordini dal MGG che pecorilmente eseguivano».

Né riserva apprezzamenti lusinghieri per i giudici della Cassazione, sulla base della umiliante esperienza toccata al collega Tancredi (come detto ivi promosso e trasferito), per cui questi fu scavalcato da tutti i magistrati a lui inferiori per anzianità e per merito, ma non recalcitranti ed anzi ligi nell’obbedienza alle direttive del regime, finendo (come riferisce il Del Giudice, che lo descrive come di debole costituzione) per morirne di crepacuore.

Deve dirsi che la decisione di rimettere il processo innanzi alla Corte d’Assise di Chieti fu invece condivisa da Vincenzo Manzini, il penalista più importante del tempo, che fondatamente nutriva acredine e qualche irritazione verso Matteotti, che non gli aveva mai risparmiato critiche sul piano dell’elaborazione dottrinale per il suo tecnicismo giuridico, mutuatario di quella civilistica penale che prende a prestito categorie tipiche del negozio di diritto privato, dal Matteotti tanto vituperata ed osteggiata (tra l’altro venendone l’illustre maestro friulano biasimato con giudizi sferzanti, come uno che si limita «alla glossa che nulla chiarisce», o che fa ricorso ai criteri equivoci o inutili, rappresentante emblematico di una trattatistica incline ai riferimenti teorici «privi di conseguenze giuridiche precise e costanti», adatti solo «ad arricchire le distinzioni tautologiche dei trattati scolastici»).

Il Manzini, nel suo Trattato di diritto processuale italiano secondo il nuovo codice (pubblicato nel 1931), volume 2°, p.170 e seg., indica la rimessione del processo Matteotti come necessaria nel momento in cui, «dovendosi giudicare di reati imputati a fascisti, la subdola azione antifascista dei pochi ma irriducibili partigiani dell’antico regime possa turbare il sereno giudizio dei giudici di un determinato luogo», ed esemplifica una tale situazione richiamando proprio il processo per la uccisione di Matteotti, «fatto (egli scrive) che diede luogo ad una lunga, iniqua e fraudolenta campagna giornalistica contro il fascismo», per cui il processo «fu opportunamente rimesso dalla corte d’assise di Roma a quella di Chieti».

In altra parte del suo Trattato (ricorda Nordio nella sua prefazione ad un testo – Delitto Matteotti. I processi, Milano, Edifis, 2014 – che raccoglie i documenti più significativi relativi ai due processi Matteotti) egli si pronuncia in termini aspri personalmente nei confronti del polesano, qualificato come «un deputato, capo partito, che della politica faceva professione esclusiva ritraendovi onori e vantaggi», giungendo persino a dire che «da se stesso si era messo in condizione di vivere pericolosamente», per cui la sua uccisione era «un incerto del mestiere di demagogo». Il Manzini –per la verità – non manca neppure di elogiare, oltre aMussolini –tra l’altro per la imparzialità dimostrata nel lasciare che la giustizia seguisse il suo corso, senza interferire né condizionare l’andamento del processo di Chieti – «l’eloquenza fascista, sobria, concettosa e semplice, che ha saputo ricondurre il caso Matteotti alla sua vera portata» dell’avv. Roberto Farinacci(che fu molto veemente contro la parte offesa), difensore nel processo di Chieti del Dumini (il principale imputato) e segretario nazionale del partito fascista, e la stessa sentenza della Corte chietina – dopo un processo assai rapido, iniziato il 16 marzo 1926 e chiuso con sentenza del 24 marzo 1926 – definita «degna in tutto dell’equilibrato senso di giustizia del popolo italiano».

È il segno dei tempi, che hanno visto anche personalità di grande cultura e finezza intellettuale aderire convintamente al fascismo (Gentile, Ungaretti, Papini, Marconi, Volpe, Pirandello, tra gli altri), per nazionalismo o desiderio di rinnovamento culturale.

Le principali differenze dell’istituto della rimessione attuale (artt. 45 e segg, quali modificati dalla legge n. 248/2002, cd. legge Cirami) rispetto alla disciplina del cpp del 1913, consistono:

  • nella formulazione più ampia e descrittiva dei possibili casi in cui essa può avvenire. Si parte, nel codice vigente, dalle «gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili», che pregiudichino «la libera determinazione delle persone che partecipano al processo, ovvero la sicurezza o l’incolumità pubblica o che determinino motivi di legittimo sospetto», tutte situazioni riconducibili al pericolo di condizionamento della libera formazione delle decisioni giudiziali, ma non solo, poiché la formulazione normativa dà rilievo anche al rischio di compromissione del libero espletamento del proprio mandato o delle proprie prerogative da parte delle «persone che partecipano al processo»: parti processuali, private e pubbliche, ma – direi – anche testimoni, periti o consulenti tecnici);
  • è sempre la Cassazione che decide, ma oggi lo fa con ordinanza (e non più con sentenza);
  • la quale (ordinanza) inoltre, secondo il principio generale dell’art. 125, 2° comma, cpp, deve essere oggi motivata;
  • la decisione interviene all’esito di un contraddittorio che, a differenza di quanto previsto dal codice del 1913, può essere anche orale (svolgendosi ai sensi dell’art. 127 cpp).

Il secondo intervento della Cassazione nella vicenda giudiziaria di Giacomo Matteotti avvenne dopo circa vent’anni dalla sentenza della Corte di Chieti che, in data 24 marzo 1926, aveva condannato gli imputati Dumini, Volpi e Poveromo per omicidio preterintenzionale alla pena di anni 5 e mesi 11 e giorni 20 di reclusione, di cui 4 anni condonati ex r.d. n. 1276/1925, mentre i coimputati Viola e Malacria vennero assolti), all’indomani dell’adozione del d.lgs.luog. del 27 luglio 1944, a fascismo ormai caduto, il cui art. 6, comma 4, prevedeva la possibilità che l’Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo potesse chiedere alla Corte di Cassazione, costituita in Sezione speciale, la declaratoria di giuridica inesistenza delle sentenze penali irrevocabili (assolutorie o di condanna, sia istruttorie che pronunciate in giudizio), ricorrendo due requisiti, quello dell’”indole” del delitto, commesso per “motivi fascisti”, e quello dell’essere stata la decisione (assunta) «condizionata da uno stato morale di coercizione determinato dal fascismo».

La Sezione speciale della Cassazione, applicate per analogia le linee procedurali del giudizio di revisione, ravvisò nella conduzione sia istruttoria che dibattimentale del processo Matteotti, entrambe le condizioni, e dichiarò, con sentenza del 6 novembre 1944, la giuridica inesistenza non solo della sentenza della Corte d’Assise di Chieti ma anche della sentenza della Sezione d’Accusa presso la Corte d’Appello di Roma.

La Cassazione aveva accertato, sulla base delle indagini espletate dall’Alto Commissario ma anche direttamente, che il processo si fosse svolto (come segnalava il PG nella requisitoria scritta depositata) «in un clima di suggestione e di coazione ed avesse subito, in entrambe le fasi (istruttoria e di giudizio), un complesso di indebite e gravi ingerenze del governo e del partito fascista dirette a turbare il normale, diritto e libero svolgimento del processo ed a far prevalere una soluzione di esso conforme agli interessi di parte e non a quelli superiori della giustizia».

Grande incidenza nella decisione della Cassazione ebbero le dichiarazioni di alcuni dei magistrati che avevano gestito il processo, e soprattutto quelle del più volte evocato Presidente Istruttore Mauro Del Giudice, sentito per rogatoria (ormai ottantasettenne) nella sua terra di Puglia, a Rodi Garganico (il quale diede dettagliatamente conto agli inquirenti, anche depositando un memoriale, delle pressioni subite per frenare il suo schietto ed imparziale impulso investigativo, sino alla sua promozione‑trasferimento a Catania, di cui si è più sopra detto).

La Sezione speciale recepì in toto le deduzioni del PG requirente dichiarando la giuridica inesistenza delle due pronunce richiamate e trasmettendo gli atti al PG presso la Corte d’appello di Roma, per la riapertura dell’istruttoria ed un rinnovato giudizio a carico degli imputati del processo di Chieti.

Sopraggiunse condanna, con sentenza del 4 aprile 1947 della Corte d’Assise di Roma, nei confronti degli imputati principali di omicidio (Dumini, Viola e Poveromo), che furono puniti con l’ergastolo, laddove agli altri imputati (per concorso nel solo sequestro e per favoreggiamento), ossia Filippelli, Rossi, Giunta e Panzeri, fu applicata l’amnistia disposta con DPR, n.4/1946.

Una nota di interesse: nel suo memoriale il Presidente Del Giudice riferisce che i cittadini di Chieti, della “nobile terra d’Abruzzo”, avrebbero voluto che anche il nuovo processo fosse celebrato nella loro città, «per cancellare il ricordo di un giudizio offensivo della vera giustizia».

Peraltro egli non ascrive il verdetto della Corte di Chieti a colpa dei giurati popolari, bensì, almeno in parte (egli dice), alla responsabilità dei giudici togati, che manifestarono “molta arrendevolezza” soprattutto poiché «consentirono agli imputati di tenere un atteggiamento non da giudicabili di un grave reato, ma da salvatori del governo e del partito fascista contro le mene e le insidie degli antifascisti»: davvero un oltraggio alla verità, oltre che una insopportabile e cocente beffa per chi, come il Del Giudice, si era battuto perché la verità fosse imparzialmente accertata.

Questo testo è stato elaborato a partire dall’intervento dell’Autore al Convegno A cent’anni dal Processo Matteotti a Chieti, che si è tenuto presso il Tribunale di Chieti il 16 marzo 2026.

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