ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

Il sorteggio per il Csm e le correnti dell’associazionismo giudiziario

Per il superamento di alcuni luoghi comuni
1 febbraio 2026
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ABSTRACT

1. Il sorteggio: perché?

I fautori del sorteggio per la nomina dei componenti togati all’interno dei Consigli superiori delle magistrature (da ora Csm) – consegnatici dalla riforma costituzionale oggi all’esame del voto referendario – si fanno forti di un argomento che viene speso con l’implicito riconoscimento di una portata dirimente di fronte al rilievo che il sorteggio comprimerà spazi di democrazia interna all’ordine giudiziario.

Dicono che non c’è nulla di scandaloso nella eliminazione del momento elettorale, che da sempre ha caratterizzato la vita del Csm, perché quest’organo non è rappresentativo dei magistrati.

Se non v’è rappresentanza, così ragionano, non ha senso mantenere un corpo elettorale, perché si finisce col patire i rischi delle degenerazioni che i meccanismi elettorali di selezione della classe dirigente portano appresso in termini di clientelismo.

E il caso Palamara ne è più che una prova.

I magistrati che, utilizzando la messaggistica whatsapp, si rivolgevano al consigliere superiore per ottenere favori nelle procedure concorsuali per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi sarebbero la dimostrazione del fallimento della costruzione costituzionale.

Occorre quindi eliminare le elezioni, eliminare il patogeno legame elettori – eletti e restituire al Csm quell’algida distanza che lo renda davvero impermeabile rispetto al corpo degli amministrati.

Sono stati fatti tanti e tanti tentativi di scelta di un sistema elettorale immune da quei vizi che il caso Palamara ha posto all’attenzione collettiva. Non è più tempo di rimaneggiare la legge elettorale, anche la recente riforma Cartabia non ha sortito effetto alcuno.

Con una vistosa forzatura enfatica e con stucchevoli toni paternalistici si approfitta della vicenda e si conclude che i magistrati vanno protetti da loro stessi, dalle loro inclinazioni che sono linfa per le correnti, gruppi associativi che si riconoscono nell’Associazione nazionale magistrati.

Queste, in sintesi fedele al pensiero dominante, le argomentazioni di chi vuole che la Costituzione riconosca la funzione emendatrice del sorteggio: il caso tenga luogo delle volontà di una corporazione che non riesce a gestirsi correttamente. Salvo poi riconoscere, quando si tratta di replicare al rilievo che il pescar per sorte potrebbe portare in Csm persone inadatte al ruolo, che i magistrati, i magistrati tutti, sono di certo capaci di svolgere quella funzione perché già impegnati nell’esercizio del compito assai più arduo, e qui si aggiunge: eticamente più impegnativo, del rendere giustizia.

La descrizione che vien fuori è tanto avvilente quanto caricaturale ed è funzionale a privare i magistrati, tra questi i tanti che dalle vicende poco commendevoli emerse sono stati penalizzati, del diritto di votare e del diritto di essere votati.

A questa triste conclusione alcuni arrivano esaltando la natura democratica del sorteggio: evocano l’antica Atene ove le magistrature della polis erano assegnate per sorteggio e ricordano come nella storia di molte realtà democratiche il sorteggio fu per lunghi anni pratica usuale e indiscussa; altri, invece, vi giungono con qualche difficoltà palesando un certo disagio nel piegarsi alla poco commendevole necessità del caso, ma trovano conforto nell’assunto che il Csm non rappresenta e non deve rappresentare la magistratura.

Per tale via riescono a coniugare considerazione di sé come autentici democratici e adesione all’idea di far fuori una pratica inequivocamente democratica quale è una elezione.

Bisogna allora rinnovare la riflessione sul senso della rappresentanza in quest’ambito, per saggiare la possibilità di esprimere una argomentata contrarietà al sorteggio pur convenendo che il Csm non è luogo della rappresentanza di interessi dei magistrati elettori e che non fu pensato dai costituenti in tale veste. E occorre al contempo guardare più da vicino al fenomeno delle correnti per metterne a fuoco la reale fisionomia, al di là della spessa cortina di una velenosa propaganda che le dipinge a tinte fosche.

2. L’elezione per il Csm

Uno sguardo alle origini. Conviene muovere in questa direzione da un sommario riepilogo dell’evoluzione storica delle leggi sulle elezioni per il Csm, perché agevola la comprensione del presente e orienta nella valutazione del possibile imminente mutamento di scenario.

Il Csm, va ricordato, esisteva già quando fu approvata la Costituzione e non fu dunque una invenzione ex nihilo dell’Assemblea costituente.

Era stato istituito – con la legge 14 luglio 1907, n. 511 – nell’età liberale prefascista per iniziativa del Ministro V. E. Orlando, per rafforzare l’indipendenza della magistratura sia pure all’interno di un quadro di principi ove il potere politico, e per esso il Ministro di grazia e giustizia, manteneva ampi poteri di direzione e alta sorveglianza sulla magistratura.

La legge istitutiva aveva collocato il Csm presso il Ministero e lo aveva strutturato con la presidenza in capo al primo presidente della Corte di cassazione di Roma e con una composizione articolata che vedeva, tra gli altri, cinque magistrati provenienti dalle cinque Corti di cassazione e designati con il voto di tutti i magistrati delle medesime Corti.

Sin dagli albori, quindi, il Csm aveva fatto l’esperienza del meccanismo elettorale e certo non già perché allora non si fosse consapevoli delle possibili degenerazioni di prassi che possono accompagnarsi all’introduzione di competizioni elettorali[1].

Designazione per elezione da parte dei magistrati e rafforzamento della indipendenza della magistratura da allora si posero come termini di una relazione inscindibile e mai messa in discussione.

La legge sulla elezione dei componenti del Csm ebbe però vita breve: con una successiva del 1911, sotto il dicastero dell’on. Finocchiaro-Aprile, fu abrogata e, poi, trascorsi circa dieci anni, ripristinata. Con il R. D. 14 dicembre 1921, n. 1878, voluto dal Ministro Origlio, il Csm fu costituito non più per nomina regia ma per elezione da parte di tutti i magistrati. Si previde, in particolare, un sistema elettorale a doppio grado, per il quale tutti i magistrati di ogni distretto, esclusi gli uditori giudiziari, nominavano coloro che avrebbero poi eletto i membri del Csm e ciò, si disse nella Relazione illustrativa del Regio decreto, “allo scopo di evitare rapporti elettorali diretti fra i magistrati e i membri su menzionati, i quali debbono dare il parere su certi fatti che interessano la carriera degli stessi magistrati”.

Il regime fascista, dopo qualche anno, si incaricò di abolire le elezioni e alla sua caduta fu il Ministro Togliatti ad assumere l’iniziativa per una riforma sia del sistema di garanzie di indipendenza dei magistrati che del Csm: con il r. d.lgs. n. 511 de 1946 si previde una composizione interamente togata e la designazione per elezione dei componenti. Ferma la presenza dei membri di diritto, si statuì che i componenti fossero eletti dai consigli giudiziari delle varie Corti di appello, nonché da cinque magistrati della Corte di cassazione e da cinque magistrati in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, eletti rispettivamente dai magistrati della Corte e del Ministero suddetti. Ancora una volta, quindi, ci si affidò ad una elezione di secondo grado, probabilmente per mantenere un diaframma tra eletti e l’intera base del corpo elettorale.

A distanza di poco tempo ebbero inizio i lavori dell’Assemblea costituente che approfondì il tema prendendo in considerazione le controindicazioni al mantenimento di un sistema elettorale.

L’on. Condorelli, con un emendamento al testo della Commissione dei 75, si interrogò sulla opportunità della selezione mediante elezione, paventando il rischio che così avrebbero preso piede prassi assai poco commendevoli di scambio di favori con la creazione di legami di interdipendenza tra eletti ed elettori[2].

Ma l’Assemblea, su parere conforme dell’on. Ruini, presidente della Commissione per la Costituzione, bocciò l’emendamento soppressivo della proposta di scelta per elezione. Immediatamente dopo, nel corso della stessa seduta, l’Assemblea bocciò altro emendamento, proposto dall’on. Targetti, che mirava al riconoscimento espresso del carattere rappresentativo del Csm, sia pure per categorie, in conseguenza della scelta dei componenti togati mediante elezione[3]. Il riferimento alle categorie dei magistrati quali titolari del diritto di elettorato attivo fu invece frutto di un emendamento, approvato dall’Assemblea, dell’on. Perlingieri, emendamento simile a quelli proposti dagli on. Abbozzi e Scalfaro.

Nessuno spunto di riflessione sulla rappresentatività del Csm si trae dai resoconti di quel dibattito e ciò sembra ora dar ragione a quanti affermano la bontà del sorteggio per un organo che non ha rappresentanza del corpo elettorale e che dovrebbe risolvere la sua missione istituzionale nell’esercizio di compiti ad alto contenuto tecnico ma privi di tratti di politicità. 

3. Lo strumento elettorale nella prospettiva dei costituenti. Il passaggio deduttivo non è però così semplice ed immediato.

A voler negare in ipotesi la funzione di rappresentanza al Csm e quindi ai due Csm che lo sostituiranno – ma il punto verrà da qui a breve approfondito – non può d’emblée concludersi che l’eliminazione delle elezioni non causerà alcun contraccolpo e non determinerà un sacrificio su un piano di valori che nessuno pare, almeno a parole, voler mettere in discussione.

Già soltanto per correttezza di metodo, prima di giungere ad una conclusione, va data risposta al preliminare quesito su quale sia stato il significato che i Costituenti vollero attribuire alla scelta per elezione; solo dopo si potrà disporre di qualche dato in più per esprimere punti di vista di maggior consapevolezza.

In sede di Assemblea costituente l’on. Bozzi affermò che “il magistrato che elegge esso stesso il Consiglio che dovrà amministrare il suo stato giuridico, la sua vita di funzionario, si sente maggiormente garantito, non ha bisogno di ricorrere al Ministro Tizio o al Ministro Caio”.

Poche parole che sembrano condensare il senso profondo della scelta per il sorteggio: il rafforzamento della indipendenza e l’affrancamento da quei legami con il potere politico che, nei decenni precedenti anche prefascisti, aveva attraversato la vita della magistratura, sia della magistratura alta in termini di vicinanza e di sostanziale omogeneità culturale, sia di quella bassa in termini di dipendenza e di sostanziale subordinazione.

E l’on. Abozzi, nel corso della seduta antimeridiana del 12 novembre 1947, affermò, nel parlare della necessità di una piena indipendenza del giudiziario dall’esecutivo e dal legislativo, che non poteva essere oggetto di discussione il meccanismo elettorale.

Lo stesso concetto fu ribadito, nella stessa seduta, dall’on. Cortese che ebbe testualmente a dire: “Noi chiediamo soltanto che … la Magistratura … si amministri da sé, mediante un suo organo elettivo disciplinato dalla Carta costituzionale, al fine di evitare che attraverso le pressioni e l’ingerenza da parte di elementi politici sulla carriera del magistrato si possa politicamente influire sulla condotta del magistrato nell’esercizio della sua funzione”.

Non sfuggì al dibattito assembleare che una tale ricostruzione del significato dell’elezione mirava a realizzare l’indipendenza esterna della magistratura lasciando in ombra il profilo della indipendenza interna, rispetto al quale proprio il momento elettorale poteva esser visto come una insidia.

Un interessante intervento dell’on. Mancini nel corso della seduta antimeridiana del 14 novembre 1947 mise a fuoco il tema, parlando di “soffio pericoloso dell’elettorato, che naturalmente determina passioni, desideri, risentimenti, favoritismi…” e chiedendosi, proprio da questa prospettiva, come fosse possibile garantire l’indipendenza interna.

La risposta fu che la condizione di una effettiva indipendenza interna era affidata al principio di uguaglianza di tutti i giudici e “del valore della carriera come esplicazione di funzioni diverse, e non come gerarchia…”, per poi concludere che, assicurata la traduzione normativa di questi principi, l’elezione del Csm “in base ad elezione di magistrati di qualsiasi grado” avrebbe potuto concorrere al raggiungimento di “quella indipendenza così necessaria all’interno del corpo giudiziario”.

Si può dunque affermare che i Costituenti non dubitarono della bontà del meccanismo elettorale, ponendosi in continuità con i precedenti storici e con la linea di tendenza che li accomunava nel ribadire il vincolo indiscusso tra elezioni e rafforzamento della indipendenza.

Fu sufficiente porre l’accento sulla capacità dell’elezione di tener distante la magistratura dalle influenze della politica e non vi fu motivo e occasione per ragionare sull’attribuzione al Csm di una funzione rappresentativa. Del resto, la magistratura di quel tempo non conosceva altra articolazione al suo interno che quella tra bassa e alta magistratura, che ne aveva contrassegnato la storia sin dalla unificazione del Regno, e rispetto alla quale si reagiva, come appena prima si è ricordato, con l’idea della necessità di eliminare la strutturazione gerarchica, sulla probabile implicita premessa che ciò sarebbe stato sufficiente a conferire omogeneità alla magistratura, in tal modo adeguatamente e naturalmente espressa, con le sue diverse categorie rispondenti alle posizioni funzionali e non ad una progressione di gradi. 

4. La Costituzione e l’associazionismo giudiziario.

La Costituzione del 1948 segnò un passaggio epocale, ponendo le premesse per un radicale mutamento economico, sociale e politico del Paese. Al blocco monoclasse che aveva dominato la società italiana sin dall’unificazione del Regno e che era stato rafforzato dal regime fascista, la Costituzione oppose una forte spinta pluralista che fu avvertita anche all’interno del mondo giudiziario e del suo associazionismo.

L’Associazione nazionale dei magistrati aveva ricominciato a vivere dopo la caduta del regime fascista, che ne aveva decretato la soppressione con una delle leggi fascistissime anticipata, nei suoi effetti, dalla lungimiranza della dirigenza associativa del tempo che, con un nobile gesto di resistenza ideale, aveva preferito l’autoscioglimento.

La magistratura, che pure – e ciò emerge anche da alcuni riferimenti fatti durante il dibattito in seno all’Assemblea costituente – esprimeva ancora posizioni di conservatorismo rivelatrici di una persistente vicinanza degli alti gradi alla cultura del ventennio, seppe cogliere il senso della grande innovazione costituzionale.

Progressivamente, anche grazie al ricambio generazionale, i magistrati presero consapevolezza del mutamento di orizzonte, delineando un modello professionale affrancato dalla struttura burocratica in cui erano stati ingabbiati, seppure sin dalla costituzione della loro associazione avevano fatto esperienza di un impegno diretto al superamento dei profili più avvilenti e mortificanti dello statuto impiegatizio.

Sullo sfondo di una società che cominciava ad animarsi e vivificarsi nel conflitto democratico tra gruppi di interessi diversi e contrapposti, la magistratura scoprì il senso di un impegno associativo dallo spettro di azione più ampio, perché commisurato ad una funzione che la Costituzione aveva elevato a cofattore di progresso sociale.

Il magistrato veniva fuori dallo spazio angusto del funzionariato servente l’assetto di potere dominante e si immergeva nelle dinamiche sociali per svolgere sì il suo naturale compito di risolutore dei conflitti ma non più con l’unica pensabile postura di chi è votato alla conservazione di uno status quo.

Il testo costituzionale, letto e utilizzato come atto normativo di diretta applicabilità, accresceva le possibilità di risposta ai bisogni di tutela, e si poneva come fondamento assiologico per una riconsiderazione del ruolo del giudiziario in un progetto di ampliamento e rafforzamento dei diritti individuali e collettivi.

Si assistette ad un complesso processo culturale di elaborazione di questi contenuti, ora riassunti in poche righe, a cui la magistratura associata prese parte con differenziazioni di sensibilità e diversità di vedute.

Fu allora che si formarono all’interno dell’Associazione nazionale dei magistrati le correnti che, pur non disconoscendo ma anzi riaffermando il senso e il valore dell’unità dell’associazionismo[4], animarono la discussione, accesero il dibattito interno su grandi temi, si interrogarono dando risposte diverse e comunque con accenti diversi sulla politicità del diritto, sulla nozione di neutralità della giurisdizione, sul significato della soggezione dei magistrati, dei giudici, alla legge.

Furono poi, negli anni successivi, interpellati dai grandi fenomeni che interessarono la vita della Repubblica, toccando assai da vicino il mondo giudiziario: l’esplosione del terrorismo interno, le grandi stragi della cd. strategia della tensione, e quindi l’aggressione mafiosa che si fece visibile e insanguinò il Paese. Classi dirigenti e opinione pubblica furono posti innanzi a questioni di grande portata che involgevano la capacità dello Stato di diritto di resistere come tale alla temperie che sembrava farlo vacillare.

A quelle complesse discussioni, drammaticamente urgenti per la vita democratica, i magistrati parteciparono per mezzo della loro Associazione la cui voce unitaria era il risultato di una pluralità di posizioni che rispecchiavano la crescita culturale di una categoria che, con l’avvento dello Stato costituzionale, aveva preso atto dell’impossibilità di percepirsi soltanto come portatrice di interessi corporativi.

Le correnti nacquero dunque come riflesso di un vitalismo politico che la Costituzione aveva innescato in tutta la società e in tutte le sue componenti e che, sul terreno del giudiziario, si risolveva nell’abbandono di una lettura ottocentesca dei rapporti tra i poteri dello Stato in cui la indipendenza e l’autonomia della magistratura non esprimevano la compartecipazione alle funzioni della sovranità.

Le reazioni del mondo politico, in specie di quelle parti che erano rimaste ai margini della rivoluzione costituzionale, non mancarono. Le accuse alla magistratura di politicizzazione, di perdita di neutralità, di collateralismo con le forze partitiche cercarono di fiaccarne la presenza, riproponendo più o meno dichiaratamente un modello di magistrato muto, silenzioso, sostanzialmente subalterno al ceto dominante.

Gli esempi di questa avversione per una magistratura consapevole del suo ruolo, irrobustita da una coscienza di sé e quindi della sua collocazione costituzionale, non mancarono.

Il 12 luglio 1970 alla Camera dei deputati fu presentata, per iniziativa degli onorevoli Manco e Romeo del gruppo del Movimento sociale italiano, una proposta per l’introduzione del divieto di iscrizione dei magistrati, non solo ai partiti politici secondo quanto già reso possibile dalla previsione costituzionale, ma anche ad associazioni di categoria, quindi alla loro associazione e ai gruppi in cui essa aveva cominciato ad articolarsi, e ciò, si disse, come indispensabile rimedio alla perniciosa anomalia di una magistratura che si avviava “a diventare un centro di potere, strumento di scelte politiche e di partiti”.

Nello stesso scorcio temporale, il 23 luglio 1971, sempre alla Camera dei deputati fu presentata altra proposta di legge, questa volta costituzionale – primo firmatario l’on. Almirante – per la revisione degli articoli 104, 105 e 107 della Costituzione e in specie del Csm, della sua composizione e del modo di scelta dei suoi componenti.

Sulla premessa che il Csm non era organo rappresentativo degli interessi dei magistrati, si sottolineava che il carattere elettivo della sua composizione aveva determinato “spinte, interessi, ambizioni, obiettivi politici nei vari corpi elettorali quasi che gli eletti fossero chiamati... come rappresentati dei magistrati”; si ricordava che la soggezione dei giudici alla legge, di cui all’art. 101 Cost., significava che loro dovere esclusivo era di “applicare la volontà del legislatore” e si affermava che questo dovere era stato violato ripetutamente, tra l’altro, con la germinazione di “divisioni, correnti, organizzazioni plurime…diventate strumenti indispensabili ed insostituibili per il concorso alle elezioni all’altissimo organo”.

Per ripristinare l’effettività del dovere di imparzialità dei magistrati, necessaria per il ristabilimento di prestigio e fiducia e per ovviare alle disfunzioni del Csm si proponeva l’introduzione, in luogo dell’elezione, del sorteggio per la designazione dei componenti togati dell’organo e ciò in vista di una maggiore indipendenza e per una minore politicizzazione dell’organo di autogoverno (fu proprio questa l’espressione contenuta nella relazione illustrativa) della magistratura.

Idee, queste, al tempo fortemente minoritarie, tant’è che proprio qualche anno dopo, nel 1975, il Parlamento votò una legge elettorale a struttura spiccatamente proporzionale, consentendo in tal modo a tutti i gruppi in cui si articolava l’Associazione nazionale di essere presenti dentro l’organo di governo autonomo. Il contesto politico era favorevole al riconoscimento al Csm di una rappresentatività delle varie sensibilità culturali che animavano la vita della magistratura e della sua associazione e fu soltanto dopo circa un decennio che ritornò con prepotenza al centro del discorso pubblico sulla giustizia il tema della politicizzazione del Csm. 

5. Le correnti ai tempi della loro demonizzazione

Le posizioni allora espresse dagli esponenti della destra parlamentare sono divenute patrimonio comune a tutte le componenti dell’attuale maggioranza parlamentare e anche di alcune aree politiche che ad essa sono rimaste estranee. Se una differenza si vuol cogliere rispetto a quegli anni è che l’avversione verso l’associazionismo giudiziario è aumentata e che le correnti sono viste come macchine elettorali che impongono l’elezione dei loro adepti per poi elargire favori agli iscritti e ai simpatizzanti.

Ora, che le correnti, gruppi del tutto riconducibili al modello di associazione promosso dalla Costituzione, possano agire come soggetti che organizzano il consenso in una competizione elettorale è fisiologia dell’agire democratico.

Quel che è importante è che la legge elettorale assicuri la più ampia libertà di scelta agli elettori favorendo la formazione di un ampio ventaglio di candidati. Sono stati piuttosto i goffi tentativi di un legislatore un po’ apprendista stregone ad aver mortificato il corpo elettorale e ad aver dato la stura a fenomeni anomali, quali la perfetta corrispondenza numerica tra candidati e seggi da assegnare, verificatisi in una tornata elettorale del recente passato.

Nel tentativo di marginalizzare le correnti e in specie le loro dirigenze, le leggi che si sono succedute ne hanno paradossalmente potenziato il ruolo, senza comprendere che un sistema proporzionale per liste contrapposte, magari con correzioni che consentissero l’espressione di qualche preferenza al di fuori dalla lista votata – demonizzato da decenni dalla classe politica che individua, errando, una pericolosa relazione tra questo sistema e la cd. politicizzazione della magistratura –, sarebbe stato in grado di restituire al magistrato elettore un potere ampio di selezione perché ampia sarebbe stata la platea dei candidati.

A meno, a tal ultimo proposito, di voler credere, immersi e travolti dalla propaganda avversa, che i magistrati, la stragrande maggioranza di loro, si facciano coartare nella loro libertà di scelta dal collega dirigente di corrente che propone e impone il voto per Tizio o per Caio.

Le leggi che hanno eliminato le liste per le elezioni con la previsione di candidature singole sostenute da un numero assai modesto di sottoscrittori hanno rincorso l’illusione di espellere le correnti dal momento elettorale, o quanto meno di fiaccarne la forza di aggregazione del consenso. Ciò non è avvenuto nella misura sperata e in aggiunta si è prodotto un effetto di sostanziale deresponsabilizzazione degli eletti.

I canali con cui un candidato può cercare di coagulare intorno a sé il consenso non sono soltanto le correnti: la vicinanza territoriale, la contiguità geografica degli uffici o l’appartenenza a settori professionali altamente specializzati in cui si sono strutturate prassi di contatti frequenti, favoriti da iscrizioni a mailing list tematiche e a periodiche organizzazioni di incontri di studio, seminari e convegni su temi ad alta specializzazione, sono efficaci leve da azionare in una campagna elettorale. In un periodo di crisi delle vocazioni politico-associative, peraltro, non è insignificante la seduzione esercitata dalle logiche del “collega della porta accanto” e del collega tecnicamente apprezzato in circuiti ristretti che rischiano, proprio per il modesto numero di magistrati che vi operano, di non aver rappresentanza.

Entrambe le strade muovono dall’idea che l’impegno di politica associativa, per così dire a contenuto generalista, debba far diffidare nella misura in cui non se ne apprezza l’aggancio diretto con interessi dal profilo esclusivamente tecnico: ora la situazione degli uffici e della giustizia di particolari zone del Paese, ora le peculiarità professionali di settori ad alta specializzazione.

Si è così assistito alla trasformazione dei tratti distintivi delle correnti che ne facevano una positiva esperienza e ne aumentavano la capacità di aggregazione in caratteri che inducono diffidenza e allontanano i magistrati, specie dei più giovani che si sono affacciati alla professione nei periodi di maggior disincanto associativo.

Ciò nonostante, nonostante la persistente denigrazione di quanti, e non sono pochi, con diversi gradi di consapevolezza, ripetono che hanno esaurito la loro funzione, che non sono più luoghi della discussione e della elaborazione di idee, come dagli anni sessanta del secolo scorso furono, le correnti continuano ad avere qualche sostanzioso merito, smentendo l’assunto che sopravvivano come degenerazione di se stesse, impregnate di correntismo, scatole vuote animate dalle ambizioni di carriera dei loro adepti.

Le correnti ancora oggi favoriscono l’incontro tra magistrati provenienti dalle più diverse esperienze professionali e dai distretti più lontani, sviluppano e si alimentano di discussioni collettive sui temi del giudiziario affrancate dai particolarismi, territoriali e professionali, contrastano le tendenze alle chiusure micro-corporative in base ai tanti mestieri di cui si compone l’esser magistrati, irrobustiscono una comune cultura professionale, ossatura di saperi tecnici tra loro diversi; fanno sì che i magistrati si possano avvertire quali membri di una comunità ampia, condizione che alimenta consapevolezza del ruolo e della sua fisionomia costituzionale.

Le correnti operano ancora come soggetti culturali: promuovono Riviste giuridiche che hanno presenza autorevole nel dibattito pubblico qualificato sui temi della giustizia e dei rapporti tra giustizia e società – ne è un esempio la Rivista che ospita questo scritto – e che sono occasione preziosa di incontro tra giuristi di estrazione professionale diversa, magistrati, avvocati, accademici; organizzano periodicamente congressi e convegni pubblici, a cui prendono parte esponenti della politica, della cultura, della società civile; operano in piena trasparenza, secondo statuti che ne regolano il funzionamento.

Nel fare queste doverose puntualizzazioni si è ben lontani da tentazioni apologetiche e non si vuol distogliere lo sguardo dagli episodi di modestia etica che si sono consumati sotto l’ombra di questa o di quella insegna di corrente.

Ma una riflessione serena non può sottrarsi al dubbio che la furia iconoclasta anti-correnti sia alimentata anche e in buona misura da un autoritarismo d’altri tempi, dall’insofferenza per una figura di magistrato non rinchiuso nel recinto del suo ufficio sempre più zeppo di fascicoli e invece capace di alzare la testa dalle carte per impegnarsi nello studio e nella cura di questioni che non lo toccano direttamente – o almeno non in modo così evidente da rassicurare sulla natura strettamente personale del suo interesse a prender parola – e che riguardano la comunità, le comunità di cui è parte e in cui pretende di essere e di agire come soggetto consapevole.

La malattia del correntismo, se pure colpisce le correnti, non trova in esse la sua genesi. Le cause vanno ricercate indagando sulle ragioni profonde delle inadeguatezze che si sono amaramente registrate e che snaturano il senso di una professione che più di ogni altra non può fare a meno di una forte tensione ideale.

Oggi sono state le correnti a farsi luogo di ascolto di qualche imbarazzante insistita richiesta; un tempo furono gli studi degli avvocati più in vista o le stanze austere dei ministeri.

Domani, fatte fuori le correnti, qualcun altro o qualcos’altro ne prenderà il posto e le distorsioni potranno riaffacciarsi se non si sarà capaci di restituire al magistrato un’immagine di sé che faccia argine rispetto alle tentazioni di riconoscersi e affermarsi nelle progressioni di una carriera che, ed è questo il punto drammatico, il legislatore da vari decenni si è impegnato a ricostruire in tasselli e gradi progressivi. 

6. Il sorteggio e le degenerazioni del correntismo

Se pure le correnti non dovessero sopravvivere, travolte dalla crisi dell’associazionismo giudiziario da molti perseguita con una riforma costituzionale la cui cifra si coglie nella idea di separazione – si separano le magistrature, si frammentano gli organi di governo autonomo, si isola l’organo disciplinare –, non è per nulla detto che il sorteggio si rivelerà il toccasana che fustigatori ingenui e detrattori malevoli si trovano insieme a magnificare.

Si dispone di un buon banco di prova, che volutamente si ignora, per ipotizzare fondatamente il contrario. Il sorteggio da molti anni è utilizzato per la formazione delle commissioni per abilitazioni universitarie e chiamate in cattedra. Fu introdotto nel mondo universitario come reazione alle pratiche baronali di cooptazione, invise diffusamente più o meno quanto il correntismo.

Una ricerca dell’ufficio Valutazione Impatto del Senato della Repubblica sui concorsi universitari, i cui esiti sono stati pubblicati nel luglio 2017, ha a tal proposito concluso che la riforma del 2008, con cui fu introdotto il sorteggio per la composizione delle commissioni esaminatrici, non ha aumentato la rilevanza della qualità scientifica dei candidati vincitori; non ha ridotto il vantaggio di cui godevano, nel precedente sistema, i candidati locali; non ha contenuto l’eventualità di nomina di cattivi commissari; ha prodotto un livellamento dei commissari verso la qualità media[5].

Perché mai, dunque, il sorteggio dovrebbe funzionare in Csm? Con questa domanda nessuno si confronta adeguatamente e, come spesso avviene in Italia, si insiste nel legiferare senza un puntuale esaustivo studio della realtà, si agisce per suggestioni, ci si affida a intuizioni, si sfugge dal discorso razionale che pure dovrebbe essere il terreno esclusivo per testare la bontà di un’idea prima di farne regola normativa o, addirittura, principio costituzionale.

Ma c’è dell’altro.

Il sorteggio, e qui non sembra esserci avventurismo del legislatore, concorrerà, ultima tappa di un lungo percorso di legislazione ordinamentale regressiva, all’affermazione di un modello schiettamente burocratico di magistrato.

Il magistrato, messe da canto le vituperate correnti, sarà finalmente più sereno, come molti dicono, ma questa serenità tanto decantata si tradurrà, al più e nella migliore delle ipotesi per nulla probabile, nella possibilità di coltivare le ambizioni di carriera senza temere sgambetti del concorrente e non sarà certo la conseguenza di un affrancamento dalla cappa oppressiva della carriera.

La carriera segnerà la vita del magistrato della nuova era costituzionale, che potrà nutrirsi dell’ambizione di raggiungere la vetta della piramide, potrà coltivare i suoi interessi impiegatizi, potrà riscoprirsi alto funzionario di uno Stato che saprà premiarlo e, all’occorrenza, punirlo, ma di cui sarà componente finalmente silenziosa, rientrata nei ranghi di una professione che del silenzio e dell’ombra deve fare i suoi tratti costitutivi.

Il sorteggio è il portato della pretesa all’omogeneità burocratica della magistratura, che non può distinguersi al suo interno dal momento che il collante corporativo costituito dagli interessi di status non può tollerare divisioni ideali e differenziazioni culturali. Si sorteggia perché qualunque potrà essere il risultato dell’estrazione, il sorteggiato in pari misura e con pari efficacia sarà espressione dell’intera corporazione. 

7. Il Csm e la rappresentanza della magistratura

In questa prospettiva non c’è spazio per riconoscere al Csm alcuna rappresentatività. I costituenti non avevano pensato ad un Csm come luogo della rappresentanza ma avevano comunque optato per il sistema elettorale, riconoscendo ad esso, strumento principe per consentire la partecipazione attiva di ciascun magistrato al governo autonomo dell’ordine, la maggior tenuta rispetto a possibili aggressioni alla pratica effettiva di autonomia e di indipendenza.

L’opzione per il sistema elettorale rese possibile uno sviluppo forse non prevedibile ma certo non incompatibile con il quadro costituzionale, ossia l’acquisizione in capo al Csm di una natura rappresentativa coincidente con la trasformazione culturale a cui la magistratura andò incontro progressivamente, e di cui si è detto prima.

Non fu dunque avventatezza del legislatore degli anni sessanta del secolo scorso l’adozione di un sistema elettorale schiettamente proporzionale, perché si ritenne del tutto conforme a Costituzione che il Csm potesse rispecchiare al suo interno la pluralità di posizioni ideali che nella magistratura si erano manifestate e dal cui confronto la magistratura traeva importanti stimoli di crescita culturale.

E la Corte costituzionale prese atto del mutamento che si era verificato nella realtà, e che la Costituzione era stata capace di accogliere in un sistema di piena compatibilità, e precisò che il Csm, seppure non rappresenti in senso tecnico l’ordine giudiziario sì da poter agire in luogo, per conto e in nome dell’ordine giudiziario, può essere riguardato come organo a composizione parzialmente rappresentativa, nella misura in cui è composto da una quota di eletti dai magistrati – sent. n. 142 del 1973 –.

Il pur non intenso carattere di rappresentanza rese possibile negli anni la strutturazione di un legame rappresentativo, mediato dalle correnti come corpi intermedi, su cui fu costruito un meccanismo di responsabilizzazione degli eletti, per dirlo con termine molto in voga di accountability del Csm o meglio della sua componente togata.

Il rapporto tra candidato e corrente, in un sistema elettorale con voto di lista e in cui le candidature erano selezionate mediante percorsi più o meno partecipati interni ai gruppi, si manteneva durante l’espletamento del mandato reggendosi sulle indicazioni programmatiche che erano state presentate al momento della ricerca del voto.

Questo tipo di prassi responsabilizzava gli eletti, chiamati a rendere conto del proprio operato sulle questioni d’ordine generale che interessavano i gruppi nella loro interezza. Non si trattava né di vincoli di mandato né di pressioni per decisioni di comodo o di favore a vantaggio di taluno, perché, a tutto voler concedere, la relazione con gruppi, in assemblee e altri luoghi a significativa partecipazione, e non con pochi era giocoforza incompatibile con il soddisfacimento di interessi individuali.

Al tempo della maggiore vitalità dell’associazionismo, del resto, il Csm non era vissuto soltanto nella sua funzione di assegnazione di incarichi direttivi e semidirettivi, come ora avviene per molti attratti soltanto da quella dimensione che più interseca il desiderio di carriera, ma ad esso si guardava anzitutto come autorevole attore delle politiche di amministrazione della giurisdizione.

Le leggi elettorali che si sono succedute hanno voluto recidere il nesso tra candidati e correnti sul presupposto che l’eletto che non abbia un gruppo di riferimento alle spalle sia portato a meglio e più correttamente agire e a non cadere nelle tentazioni clientelari.

Poco si è riflettuto invece sul fatto che l’eletto, proprio spezzando quel legame col gruppo che lo ha sostenuto, più o meno ufficialmente, nella ricerca dei voti, è più facilmente esposto, non dovendo render conto ad un soggetto collettivo, alla tentazione di tessere una sua personale rete di relazioni clientelari durante l’esercizio di un mandato che non conosce momenti di confronto con l’elettorato.

A mano a mano che è scemata la percezione collettiva della politicità – che è ben altro dalla politicizzazione – del Csm, si è scommesso sulla autonomia dei singoli candidati dai gruppi associativi, convinti che il male provenisse dai vincoli di rappresentanza di fatto e dal legame di corrente.

In questo modo si sono combattute le correnti ma è germogliato il correntismo.

La lezione non è stata colta e il favore per il sorteggio rivela, per quanto eccentrico possa sembrare, la scarsa consapevolezza del fenomeno e, in taluni, una cinica indifferenza alle sue nocive implicazioni per una magistratura che voglia conservare, rafforzare e tramandare una vocazione professionale antitetica ad un ripiegamento burocratico che nel malcostume delle raccomandazioni ha, in fin dei conti, un possibile carattere identificativo.

[1] Appena un anno dopo, con la legge 24 luglio 1908, n. 438 (Sulle guarentigie e disciplina della magistratura) fu introdotto uno specifico divieto deontologico, prescrivendo che i magistrati dovessero “scrupolosamente astenersi dal ricorrere a raccomandazioni per appoggiare o sollecitare interessi di carriera, presso i membri del Governo o presso le persone da cui tali interessi dipendono”, facendo loro divieto “in special modo di ricorrere per tale scopo a persone appartenenti all’ordine forense”.

[2] Dall’intervento dell’on. Condorelli all’Assemblea costituente, seduta antimeridiana del 25 novembre 1947: “io ritengo che l’elettoralismo, così largamente introdotto fra i magistrati, sia veramente un pericolo per l’indipendenza dei magistrati medesimi, perché non è difficile prevedere che questa necessità di riunirsi in corpo elettorale assai di sovente per eleggere i rappresentanti presso il Consiglio superiore, verrà a stabilire delle interdipendenze fra i magistrati, fra coloro che chiedono i voti e coloro che li dànno, il che tante volte si traduce in do ut des. E la cosa è molto più grave quando si tratta di selezione a funzione che si riferisce esclusivamente alle persone, cioè a trasferimenti, a promozioni, a scrutini, e via di seguito. Noi qualche esperienza in materia l’abbiamo già fatta. L’elettoralismo è molto diffuso nelle Università. Lungi da me, professore universitario, chiedere una riforma che diminuisca l’autonomia accademica, ma indubbiamente degli inconvenienti si verificano”.

[3] Questo il testo dell’emendamento dell’on. Targetti: “fra gli appartenenti alle varie categorie in rappresentanza di ciascuna di queste”.

[4] Con l’eccezione costituita dall’Umi – Unione magistrati italiani –, corrente spiccatamente conservatrice che nacque nel 1961 da una scissione dall’Associazione nazionale magistrati e che poi, nel 1979, si sciolse e rientrò nell’Associazione.

[5] La ricerca ha così testualmente concluso. “Nel complesso, la riforma del 2008 non sembra aver modificato la regola non scritta dei concorsi universitari italiani: la sede che bandisce il concorso ha il diritto di scegliersi il candidato di suo gradimento, in molti casi coincidente con quello che già lavora presso la sede e che non sempre è il migliore. · In assenza di specifici incentivi a favore della selezione e della successiva chiamata dei candidati scientificamente migliori, ci sarà ancora per lungo tempo il rischio di inserimenti non ottimali nei ranghi della docenza universitaria. · Questo pericolo sembra rimanere anche con l’attuale sistema delle abilitazioni scientifiche nazionali: le chiamate degli abilitati sono ampiamente nelle mani dei singoli atenei e dipartimenti”.

Bibliografia essenziale

E. R. Papa, Magistratura e politica, 1973, Marsilio editore; B. Caravita (a cura di), Magistratura, Csm e principi costituzionali, 1994, Laterza; G. Silvestri, Giustizia e giudici nel sistema costituzionale, Giappichelli, 1997; A. Meniconi, Storia della magistratura italiana, 2012, Il Mulino; S. Merlini (a cura di), Magistratura e politica, 2016, Passigli Editori; B. Bernabei e P. Filippi (a cura di), Migliorare il Csm nella cornice costituzionale, 2020, Cedam; F. Biondi, Il Consiglio superiore della magistratura. Organo dell’autonomia o luogo del potere? 2024, Il Mulino.

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