L’articolo di Mitja Gialuz e Benedetta Tobagi, pubblicato su Repubblica con il titolo “Le fake news di Nordio su Vassalli favorevole alle carriere separate” – articolo cui ha fatto seguito una replica via social di Oliviero Mazza – ha riacceso il dibattito relativo alla riconducibilità della riforma della magistratura oggetto del referendum oppositivo del prossimo 22 marzo al pensiero del celebre giurista perugino. La “riforma Nordio” costituisce davvero il naturale sviluppo del pensiero di Giuliano Vassalli, il passaggio necessario per dare piena attuazione al disegno del “giusto processo” declinato dall’art. 111 Cost.? L’ombra di Vassalli ha davvero accompagnato, alla stregua di uno spirito guida di dantesca memoria, l’elaborazione della legge di revisione costituzionale del 30 ottobre 2025?
Al netto dell’intrinseca contraddittorietà dell’argomento in forza del quale l’attuazione della Costituzione passerebbe dalla revisione della Costituzione, sugli interrogativi appena formulati si abbattono le parole affidate da Luigi Ferrajoli (ad avviso di chi scrive, uno dei più autorevoli giuristi viventi) alle colonne del Fatto Quotidiano: “Giuliano Vassalli non ha nulla a che fare con questo obbrobrio”.
Premessa infatti la sterile inopportunità del tentativo di trascinare i trapassati nella polemica collegata alla campagna referendaria (trapassati ai quali per forza di cose non è dato prendere le distanze da certe posizioni, talvolta inopinatamente ricollegate alla loro figura), almeno tre ordini di argomenti consigliano di non accostare il nome di Vassalli alla riforma voluta da Nordio.
Il primo: pure davanti all’orizzonte ordinamentale delineatosi a seguito dell’approvazione del Codice del 1989 e del nuovo testo dell’art. 111 Cost., l’ex Presidente della Consulta non manifestò mai l’esigenza di apportare ulteriori modifiche alla Carta Fondamentale. Anzi, come emerge dagli ultimi suoi scritti, egli si oppose alla revisione costituzionale poi respinta dal corpo elettorale nel referendum nel 2006, manifestando una netta contrarietà ad ogni riforma non largamente condivisa e diretta ad alterare radicalmente il sistema.
Il secondo: per quanto approvata nel rispetto del procedimento previsto dall’art. 138 Cost. (se così non fosse, il Paese sarebbe oggi teatro di un autentico colpo di Stato), la riforma Nordio tradisce lo spirito della Carta intesa come compromesso alto tra forze politiche di diverso orientamento, di sistema condiviso di regole volte a governare lo sviluppo della dialettica democratica, per aderire alla differente prospettiva della “riforma di parte”. Della riforma recepita dal Parlamento su iniziativa governativa senza l’approvazione di alcun emendamento (né di maggioranza, né di opposizione); della riforma presentata al Paese come momento centrale dell’attuazione dell’indirizzo politico dell’Esecutivo, malgrado Calamandrei evidenziasse come “quando si discorre di Costituzione, i banchi del Governo dovrebbero rimanere vuoti”; della riforma espressione di una parte politica sostenuta da forze che – derivanti in certi casi da partiti (come il vecchio MSI) rimasti estranei al patto costituente del 1948 – tentano oggi di approvare la “loro” Costituzione. Per superare un sistema di equilibri tra i poteri dello Stato nel quale le suddette forze (coltivando alla luce del sole il mito dell’Esecutivo forte) dimostrano di non riconoscersi, per superare limiti percepiti come intollerabile compressione all’azione dei depositari della legittimazione popolare. La riforma di una parte: della parte che vuole comandare.
La riforma di una parte alla quale il vecchio partigiano socialista, scampato per miracolo alla prigione di Via Tasso e alla scure di Herbert Kappler, mai avrebbe voluto essere accostato.
Il terzo: l’eventuale approvazione di una riforma di parte finirà inevitabilmente con l’aprire una ferita nel tessuto costituzionale, privando la Carta di quel riconoscimento unanime in seno alle varie anime del Paese che ha consentito alla nostra democrazia di sopravvivere ai molteplici urti di cui (dal terrorismo alle trame della P2, da Tangentopoli alla stagione delle leggi ad personam) la medesima è stata oggetto nel corso della sua ormai non più breve storia. Una Costituzione ferita da una riforma di parte; una Costituzione ferita dalla riforma della parte che vuole comandare.
Ritornano, alte e chiare, le parole di Ferrajoli: Giuliano Vassalli non ha nulla a che fare con la riforma voluta da Nordio, Giuliano Vassalli non avrebbe mai assecondato la prospettiva di una Costituzione ferita da una riforma di parte.
