ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

Pubblico ministero e giusto processo

2 marzo 2026
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DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2006, n. 106, art. 1 comma 2
Il procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio.

ABSTRACT

Quale senso ha che l’ordinamento giudiziario evochi il “giusto processo” con riferimento all’azione del pubblico ministero?

In che modo (e perché) il pubblico ministero è chiamato ad applicare e rispettare le regole del “giusto processo”?

Il “giusto processo” e la sua realizzazione non sono affari del giudice?

L’articolo 111 della Costituzione in realtà non si rivolge solo al giudice.

Contiene una serie di prescrizioni sulla doverosa informazione circa la natura ed i motivi dell’accusa, sul tempo da concedere e consentire per la preparazione della difesa, sul diritto alla controprova, sulla presenza ed assistenza dell’interprete, le quali costituiscono presidi di tutela che configurano il pubblico ministero come il primo garante del cittadino, anzi l’unico in quella fase – l’inizio delle indagini preliminari – in cui si annida il più alto rischio che venga commesso «l’errore invisibile» capace di incidere su tutto lo sviluppo del procedimento[1] ed in cui egli non è “parte” (lo sarà nel processo) bensì dominus esclusivo.

Ma al di là delle disposizioni costituzionali, ordinamentali e processuali, la norma di legge che coinvolge l’ufficio del pubblico ministero nel giusto processo è insieme precetto ed invito chiaro rivolto al titolare dell’azione penale ad assumere l’atteggiamento mentale che vi corrisponde: quello della “cultura della terzietà”, cioè del “distacco” dal fatto e dalle sue suggestioni (concetto assai diverso dalla tante volte richiamata in questi tempi, non sempre a proposito, “cultura della giurisdizione”, la quale va più propriamente riferita alla “cultura della legalità” che unisce tutti gli operatori del processo, a cominciare dai difensori).

La cultura della terzietà si ispira costantemente della presunzione di innocenza, valore cardine costituzionale e sovranazionale, e mira alla valorizzazione del “ragionevole dubbio” come regola di condotta tesa ad evitare l’insidia sempre presente dell’ “effetto tunnel”; mira all’indagine tesa alla falsificazione, più che alla conferma, delle intuizioni accusatorie e delle ipotesi ricostruttive prospettabili; mira alla “certezza” degli indizi e delle evidenze da perseguire e consegnare agli atti per farne oggetto compiuto e consapevole delle valutazioni di qualsiasi tipo inerenti al procedimento.

Il pubblico ministero del “giusto processo” fa proprio il principio della parità delle armi, con forte spinta al rispetto delle regole non solo tipiche del procedimento e consacrate nel rito ma anche della deontologia e della correttezza nei rapporti con la difesa, con spirito di leale collaborazione non certo impedita ma anzi esaltata dalla differenza dei ruoli.

Il pubblico ministero separato, posto lontano dalla “terzietà” propria del giudice e finora quotidianamente “respirata”, saprà e potrà essere ancora e sempre il pubblico ministero del “giusto processo”?

Riuscirà il nuovo “plesso giudiziario” (qualcuno già lo definisce “casta”) che si andrebbe a formare secondo le regole costituzionali approvate dal Parlamento e sottoposte al referendum, ad evitare una caratterizzazione meramente inquisitoria, nel peggiore dei casi “poliziesca”, da cui corre il rischio di essere avvolto anche in virtù della potenzialità dirompente della normativa attuativa?

Riuscirà ad evitare il tranello di trasformarsi (come purtroppo alcuni atteggiamenti pubblicamente e mediaticamente esposti segnalano) in un concorrente del questore nel controllo del territorio e nella tutela dell’ordine pubblico, o si immergerà al contrario nella figura ambigua del “magistrato di scopo”, pretermettendo la funzione di garanzia dalla quale siamo partiti?

Ciò non dovrà accadere, perché se la riforma dovesse entrare in vigore sarebbe questa la via perché si realizzino le condizioni, di cui è forte il sospetto che qualcuno non solo sia in attesa ma anzi agisca in preparazione, nelle quali si potrà chiedere (pretendendo il relativo consenso) che dell’esercizio di un potere dipinto come incontrollato (autoreferenziale ed autogestito), suscettibile di incidere anche radicalmente nella società (realtà sociale e vita dei singoli), qualcuno debba assumersi la responsabilità politica anche a protezione dei cittadini.

Abbiamo esempi quotidiani della forza di suggestione in tal senso nelle mani dei media e di chi li governa: la difesa dell’autonomia ed indipendenza dei magistrati, tutti, passa così anche dai nostri atteggiamenti e dalla nostra professionalità, perché la saldezza della fiducia verso la magistratura del popolo, in nome del quale esercitiamo la giurisdizione, è l’argine vero che possiamo opporre a chi la vuole travolgere.

Il contributo è la sintesi dell’intervento svolto in occasione del convegno “La riforma costituzionale della separazione delle carriere” tenuto nei giorni 26-27 novembre 2025 nell’Università Cusano, Roma

[1] L’errore invisibile, A. Forza – R. Rumiati, Bologna 2025.