1. Il nuovo art. 105 Cost. afferma al comma 2 che: “la giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare”.
Questo nuovo organo, espressamente previsto in Costituzione, esercita la giurisdizione e quindi è difficilmente dubitabile che sia un giudice.
Se è un giudice va da sé che devono essere assicurata la sua indipendenza come organo e l’indipendenza dei singoli giudici persone fisiche.
La Costituzione vigente prevede i seguenti giudici:
- la Corte costituzionale (art. 134-137 cost.)
- la magistratura ordinaria (art. 102 comma 1)
- i giudici speciali: Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Tribunali Militari (art. 103 Cost.).
2. Per ognuno di questi giudici sono espressamente previste in Costituzione le proprie garanzie di indipendenza.
- Per la Corte costituzionale, l’art. 137 comma 1 Cost. prevede che: “una legge costituzionale stabilisce….le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte[1]”.
- Per la magistratura ordinaria, l’art. 104 comma 1 Cost. prevede che: “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”.
Espressione che, come chiarito dalla Corte costituzionale, si riferisce ai singoli giudici (a tutela cioè di qualsiasi interferenza esterna), nel rispetto del principio democratico e diffuso riconosciuto a tutti i magistrati.
L’art. 107 comma 1 Cost.: “i magistrati sono inamovibili…”
L’art. 107 comma 3 Cost.: “i magistrati si distinguono fra loro solo per diversità di funzioni”.
Tutte queste norme costituzionali assicurano l’autonomia e l’indipendenza della magistratura ordinaria. - Per i giudici speciali, l’art. 108 comma 2 Cost. afferma: “la legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.”
Inoltre, per tutte le magistrature (ordinaria e speciali) tranne che per quella costituzionale sono previsti organi di governo autonomo che garantiscono l’indipendenza della magistratura e dei singoli giudici.
3. E per l’(Alta) Corte disciplinare? Dove sono previste le sue garanzie di indipendenza come organo e dei singoli giudici persone fisiche che andranno a farne parte? Come funzionerà, per loro, il disciplinare? Chi deciderà l’eventuale loro rimozione dalla carica per gradi inadempienze?
Nella legge di riforma costituzionale, tale tema non è trattato e siamo quindi di fronte ad una lacuna in senso tecnico.
Già la lacuna di per sé è suscettibile di essere in contrasto con i principi supremi dell’ordinamento (art. 139 Cost., Corte Cost. 125/2025) in quanto è stato disciplinato un giudice in Costituzione ma non sono state prese in alcuna considerazione le sue garanzie di indipendenza.
4. Si potrebbe obiettare che l’Alta Corte è sì un giudice ma non è nuovo poiché esercita la funzione della giurisdizione disciplinare che prima era esercitata dalla sezione disciplinare del CSM.
Si tratta di una critica facilmente superabile ove solo si rifletta sulle seguenti differenze:
- l’attuale sezione disciplinare del CSM ha, al proprio interno, 2 membri laici (tra cui il Vicepresidente del CSM) e 4 membri togati (1 giudice di legittimità, 2 giudici di merito e 1 p.m.);
- i membri della sezione disciplinare sono contemporaneamente anche membri del CSM;
- le garanzie di indipendenza della sezione disciplinare del CSM sono quelle previste dall’art. 104 comma 1 Cost. in quanto unico organo di governo autonomo della magistratura;
- le garanzie di indipendenza dei componenti della sezione disciplinare e le connesse responsabilità sono date, per i membri togati e, per i membri laici, in quanto membri del CSM, dalla loro possibile rimozione e/o decadenza (art. 37 legge 195/1958), oltre alla responsabilità disciplinare per i membri togati;
- la sezione disciplinare del CSM non è prevista e disciplinata direttamente dalla Costituzione ma si tratta di modulo organizzativo adottato dal CSM per dare attuazione all’art. 105 comma 1 Cost. nella parte in cui prevede che “spettano al CSM, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario,….i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.”
- L’Alta Corte disciplinare è composta da quindici giudici ed è organo diverso e che si affianca ai due CSM (della magistratura requirente e giudicante).
- I giudici dell’Alta Corte sono quindici: 3 nominati dal Presidente della Repubblica, 3 estratti a sorte da un elenco predisposto mediante elezione dal Parlamento in seduta comune, 6 estratti a sorte tra i magistrati giudicanti e 3 tra i magistrati requirenti.
- Quindi l’Alta Corte è un giudice sia perché esercita la funzione giurisdizionale (disciplinare) e sia perché è composta da “giudici”. Ed è diversa nella sua composizione e nel suo funzionamento da qualsiasi altro organo esistente tanto che l’ultimo comma dell’art. 105 cost. prevede che la legge “indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti e requirenti siano rappresentati nei collegi”.
5. Si potrebbe obiettare che sarà la legge ordinaria a prevedere le garanzie di indipendenza di questo nuovo giudice.
Tuttavia, si tratta di un rilievo non condivisibile per le seguenti ragioni.
5.1. La riforma costituzionale non prevede che la legge stabilisce e/o assicura le garanzie di indipendenza dei giudici dell’Alta Corte: all’art. 105 ult. Comma si limita a prevedere “la legge…stabilisce…le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte…”
Il funzionamento è cosa ben diversa dalle garanzie di indipendenza dell’Alta Corte e dei suoi giudici.
5.2. In ogni caso, la legge ordinaria non sembra sufficiente a disciplinare le garanzie di indipendenza dei giudici dell’Alta Corte disciplinare per le seguenti ragioni.
- L’Alta Corte non è un giudice ordinario in quanto non è previsto dalle norme sull’ordinamento giudiziario ed i suoi componenti non accedono per concorso;
- non dovrebbe essere neppure un giudice speciale poiché, altrimenti, la sua istituzione sarebbe in palese contraddizione con il divieto fissato dall’art. 102 comma 2 cost., che costituisce principio non modificabile neppure con legge costituzionale[2];
- i suoi componenti non accedono per concorso ed il loro incarico ha una durata di quattro anni e non può essere rinnovato.
Queste caratteristiche rendono difficile immaginare che una legge ordinaria possa istituire un organo di autogoverno a presidio dell’indipendenza dei giudici dell’Alta Corte (come invece è per tutti i giudici speciali).
In definitiva, l’Alta Corte disciplinare è un nuovo giudice istituito in Costituzione al quale è attribuita la sola giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari e per il quale non sono state prese in considerazione le garanzie di indipendenza dei giudici.
6. Quid iuris?
6.1. A livello strutturale, sembra che i redattori del nuovo art. 105 cost. abbiano tratto ispirazione dalle norme sulla Corte Costituzionale con particolare riferimento all’art. 135 e 137 Cost.
Infatti, similmente alla Corte costituzionale:
- l’Alta Corte è composta da 15 giudici (3 nominati dal Presidente della repubblica, 3 sorteggiati in base ad un elenco formato dal Parlamento in seduta comune, 6 magistrati giudicanti e 3 requirenti estratti a sorte);
- la carica di giudice dell’Alta Corte ha una durata limitata nel tempo e le incompatibilità di tale ufficio sono essenzialmente le stesse di quelle che erano già previste dall’art. 135 Cost.
Persino il meccanismo dell’impugnabilità delle sentenze dell’Alta corte solo davanti a se stessa sembra trarre, in qualche modo, ispirazione dall’art. 137 comma 3 che prevede: “contro le sentenze della Corte costituzionale non è ammessa impugnazione.” (unica deroga all’art. 111 comma 7 cost.)
6.2. A livello funzionale, la Corte Costituzionale e l’Alta Corte disciplinare divergono molto.
La Corte costituzionale si occupa della giurisdizione costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, mentre l’Alta Corte disciplinare ha giurisdizione disciplinare nei confronti dei soli magistrati ordinari.
6.3. La questione di fondo che tuttavia accomuna questi due giudici è che la loro composizione e la loro giurisdizione è espressamente disciplinata in Costituzione e, per entrambi questi giudici, la necessità della loro indipendenza dalla politica è del massimo grado.
Per la Corte costituzionale in quanto giudice delle leggi e per l’Alta corte disciplinare in quanto giudice disciplinare, che rappresenterà il presidio ultimo dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura ordinaria.
6.4. Inoltre, la coerenza impone che, se si costituzionalizza un nuovo giudice (nonostante il divieto dell’art. 102 comma 2 Cost. e senza che si forniscano motivazioni rafforzate per superare il divieto[3]), allora si devono, almeno, costituzionalizzare anche le sue garanzie di indipendenza.
6.5. Proprio per queste ragioni, sarebbe fondamentale che le garanzie di indipendenza dei giudici dell’alta Corte disciplinare fossero stabilite con legge costituzionale (in analogia a quanto previsto dall’art. 137 comma 1 cost.) e non con legge ordinaria.
Purtroppo, qualora, invece, si dovesse procedere con legge ordinaria, si avrebbe la definitiva conferma, anche ai sensi dell’art. 108 comma 2 cost., che l’Alta Corte disciplinare è un giudice speciale (atipico per la temporaneità e non rinnovabilità dell’incarico) istituito in Costituzione, in contraddizione con il divieto di cui all’art. 102 comma 2 Cost. e senza che siano state neppure costituzionalizzate le garanzie di indipendenza dei suoi giudici.
[1] Le garanzie di indipendenza assicurano l’imparzialità e la terzietà della Corte e si concretano:
- nella non rimozione, né sospensione dal loro ufficio se non con decisione della Corte, per sopravvenuta incapacità fisica o civile o per gravi mancanze nell’esercizio delle loro funzioni (art. 3 comma 1 legge cost. 1/1948);
- nella medesima immunità accordata ai parlamentari ex art. 68 cost., con l’autorizzazione data dalla Corte stessa (art. 3 comma 2 legge cost. 1/1948);
- nell’insindacabilità dei suoi giudizi per le opinioni o i voti espressi (art. 5 l. cost. 1/1953);
- nella competenza esclusiva della Corte sull’accertamento dei requisiti di ammissione dei suoi componenti, compresi quelli “aggregati” (art. 2 legge cost. 2/1967)
[2] SCARSELLI G., “ordinamento giurisdizionale, istituzione della Corte disciplinare e limiti di revisione costituzionale”, in www.dirittogiustiziaecostituzione.it.
[3] CAMPIGLI V., “Sull’Alta Corte disciplinare: un nuovo giudice speciale in violazione dell’art. 102 Costituzione?”, in www.diariodidirittopubblico.it
