Anzitutto un rilievo di metodo.
La nostra Costituzione, che in quasi ottant’anni di vita ha dato ottima prova di sé, è il frutto del comune impegno col quale forze politiche diverse, benché a quel tempo già fieramente contrapposte, riuscirono a porre le basi del vivere civile degli italiani. Ovviamente la si può modificare, e già più volte lo si è fatto (magari con esiti non sempre felicissimi), ma per consentire che tutti i cittadini, o almeno la stragrande maggioranza di essi, vi si riconoscano occorrerebbe sforzarsi di mantenere lo spirito unitario che da principio la ha ispirata, e non accingersi a cambiarne parti importanti a colpi di maggioranza, come in questo caso è avvenuto, senza neppure consentire lo sviluppo di un serio e costruttivo dibattito parlamentare e lanciando un referendum quanto mai divisivo. La Costituzione, insomma, per la sua stessa natura, non dovrebbe essere imposta da una parte politica all’altra ma esprimere valori quanto più possibile condivisi.
Ma veniamo ora al merito.
Due sono i punti fondamentali toccati dalla riforma costituzionale: la separazione delle carriere dei magistrati e la modifica della composizione e delle competenze del Consiglio superiore della magistratura (Csm) con la creazione di un’Alta Corte disciplinare.
Si sostiene che la separazione delle carriere di giudice e di pubblico ministero (pm) risponderebbe alla necessità di meglio garantire la terzietà ed imparzialità del giudice, compromessa dall’appartenenza alla medesima corporazione cui appartiene il pm. È un argomento ad effetto, ma che non corrisponde alla realtà del processo penale. La terzietà del giudice dipende dalla funzione che egli è chiamato ad esercitare (e, ovviamente, dalla professionalità e dalla correttezza con cui lo fa), non certo dal rivestire la stessa toga del pubblico ministero. Non è né logicamente sostenibile né storicamente dimostrabile che l’appartenenza al corpo di una medesima magistratura condizioni l’autonomia di giudizio di chi è chiamato a condannare o assolvere un imputato. Non ho mai conosciuto un giudice che, nell’assumere una decisione, si sia fatto influenzare dalla comunanza di carriera col pubblico ministero. Forse che gli avvocati, chiamati a difendere in giudizio parti contrapposte, non lo fanno sostenendo vivacemente ciascuno il proprio difeso, in opposizione all’altro, pur appartenendo tutti alla medesima corporazione? E poi, se davvero tale comune appartenenza incidesse sulla libertà di giudizio, come potrebbe il giudice d’appello o quello di cassazione serenamente riformare o annullare un provvedimento emesso dal collega di grado inferiore?
Nell’attuale ordinamento le funzioni di giudice e di pm sono già ben separate e la possibilità per un magistrato di passare da una funzione all’altra è assai limitata: solo due volte nella vita ed a condizione di trasferirsi nel distretto di un’altra corte d’appello. La cronaca, d’altronde, ieri come oggi, è piena di casi in cui un giudice ha disatteso le richieste di un pubblico ministero, anche in vicende ad alto tasso di rilevanza mediatica o politica (basti pensare, da ultimo, all’assoluzione del ministro Salvini nella nota vicenda dell’impedito sbarco dei migranti salvati in mare dalla nave Open Arms). E, per andare più indietro, si pensi anche nel notissimo caso di Enzo Tortora, portato spesso ad esempio del mal funzionamento della giustizia, nel quale i giudici d’appello e poi di cassazione annullarono la condanna pronunciata in primo grado andando di diverso avviso rispetto a quanto aveva richiesto il pubblico ministero. Quel che conta, insomma è la diversità delle funzioni che ciascun protagonista del processo penale è chiamato a svolgere con adeguata professionalità, non la diversità o la comunanza della carriera.
Le garanzie dell’imputato, se di questo si tratta, sono semmai meglio salvaguardate proprio se il pubblico ministero opera non come una sorta di avvocato della polizia ma con la medesima attitudine di obiettività ed imparzialità che è propria del giudice, avendo oltre tutto anche il dovere di accertare fatti e circostanze favorevoli all’indagato, come indica l’art. 358 del codice di procedura penale. Si obietta che questa norma sarebbe di fatto assai poco rispettata. Non so se ciò sia vero, ma se lo fosse vi scorgerei una ragione in più per sollecitare i pubblici ministeri a farne invece applicazione. Appunto per questo è preferibile che essi condividano la formazione professionale, il codice etico e la cultura della giurisdizione propria del giudice, anziché distaccarsene, perché debbono utilizzare i medesimi parametri di giudizio. Di certo, comunque, la tanto pubblicizzata separazione delle carriere, se attuata, non servirà a rendere il processo penale né più rapido né più giusto.
Il punto più rilevante è però il secondo: quello riguardante il Csm, a cominciare dal fatto che verrebbe sdoppiato, uno per i giudici e l’altro per i pm, col rischio di generare orientamenti di autogoverno divergenti e per nulla giustificati.
Il Csm, com’è noto, è un organo di grande rilevanza costituzionale e di raccordo tra il potere legislativo e quello giudiziario, come già basta a dimostrare il fatto che a presiederlo sia chiamato il Capo dello Stato e che esso sia composto per un terzo da giuristi (c.d. membri laici) eletti a maggioranza qualificata dai due rami del Parlamento in seduta comune e, per il resto, da magistrati di grado diverso, oltre che dal Presidente della Corte di cassazione e dal Procuratore generale presso la stessa Corte. Svolge un ruolo fondamentale perché, tra l’altro, conferisce le funzioni ai magistrati, dispone le loro promozioni ed i loro trasferimenti, approva le tabelle organizzative degli uffici giudiziari, sanziona le violazioni dei doveri disciplinari (almeno sino ad oggi) ed esprime pareri sulle proposte di legge riguardanti l’ordinamento giuridico. Più in generale, il Csm è il garante dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, ed infatti istruisce pratiche a tutela dei magistrati quando se ne presenti la necessità.
La riforma mira però, con ogni evidenza, a depotenziare il Consiglio superiore e, perciò, ad indebolire la magistratura che quell’organo è chiamato a tutelare. Non solo lo si spezza in due e lo si priva della competenza disciplinare, assegnata ad un’Alta corte destinata ad essere formata e ad operare secondo regole ancora in gran parte da definire (con legge ordinaria), ma lo si avvilisce privando i suoi componenti di ogni rappresentatività, perché la loro designazione dovrebbe avvenire per sorteggio (di nuovo con modalità ancora non precisate): tra tutti i magistrati e, quanto ai membri laici, tra una rosa di nomi prescelti dal Parlamento. Come dire che la designazione di chi è chiamato a svolgere una così delicata funzione viene affidata al caso.
Si assume che ciò servirebbe a liberare il Consiglio e la magistratura tutta dal cancro del “correntismo” e dal rischio della politicizzazione. Ma è sbagliato demonizzare le “correnti”, che nascono come legittime forme di associazione tra i magistrati che condividono determinati principi ideali in tema di giustizia; né ha senso la generica accusa di politicizzazione della magistratura. Un’accusa priva di ogni reale fondamento e quasi sempre formulata da esponenti del mondo politico che non tollerano determinate decisioni e, più in generale, sono insofferenti ad ogni forma di controllo giuridico sul loro operato (non è un caso che la riforma di cui stiamo parlando avvenga nel medesimo contesto storico nel quale si son voluti riformare e ridimensionare anche i poteri della Corte dei conti).
È vero che, non di rado, le correnti della magistratura associata hanno assunto il carattere di vere e proprie cordate, tese a favorire i propri aderenti mediante logiche di scambio poco commendevoli. Da questo peccato nemmeno il Consiglio superiore è andato esente. Ma non si deve buttare via il bambino con l’acqua sporca. Il modo in cui si concepisce e si gestisce la giurisdizione non è affatto neutro, ma esprime un mondo di valori ed un insieme di opzioni ideali in cui ciascun magistrato si riconosce. È naturale che intorno a quei valori ed in vista di quelle opzioni si raggruppino coloro che li condividono, ed è opportuno che ciò avvenga in modo trasparente, così che ognuno possa consentire o dissentire dalle linee programmatiche espresse da un determinato gruppo. Rinunciare a questa possibilità e pretendere che l’autogoverno della magistratura sia affidato alla somma di scelte meramente individuali di magistrati concepiti come monadi non comunicanti, più ancora che un’utopia, appare un’ipocrisia.
Riesce d’altronde difficile comprendere perché questa riforma dovrebbe liberare la magistratura da un giogo – il deprecato “correntismo” – che di certo nessuno le ha imposto dall’esterno e che, se avvertito come tale, essa avrebbe ogni possibilità di scrollarsi di dosso da sé. Il sorteggio dei componenti del Csm e dei magistrati destinati a far parte della futura Alta corte disciplinare esprime la totale sfiducia nella capacità della magistratura di scegliere consapevolmente, con metodo democratico, i propri rappresentanti, col risultato di avere un organo di autogoverno scarsamente autorevole ed i cui componenti non rispondono del proprio operato verso chi li ha eletti. Si possono muovere tutte le critiche possibili all’operato delle correnti della magistratura ed al modo in cui esse si sono rapportate al Consiglio superiore, ma la cura non può consistere nello svilire sino a tal punto quest’organo, che – giova ripeterlo – è fondamentale nell’equilibrio dei poteri in uno Stato di diritto. Sarebbe come se – mi si perdoni il paradosso – per reagire al mal costume dei partiti politici si decidesse di tirare a sorte i nomi dei deputati al Parlamento o dei componenti dei Consigli regionali, provinciali e comunali.
