ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

Ma non è una cosa seria

Il mio No al referendum
14 marzo 2026
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ABSTRACT

Introduzione

Quando, qualche settimana fa, mi fu chiesto da amici impegnati in politica, se me la sentivo di predisporre per loro uno schema sintetico per motivare la scelta di votare NO, accettai con tranquillità, fidando nelle mie capacità. Quando, però, ho cominciato a raccogliere materiale (sia per il SÌ e sia per il NO) per tenere fede al mio impegno, mi trovai sommerso da una valanga di spiegazioni, chiarimenti, polemiche eccetera, a dimostrazione dell’importanza del tema con il relativo contesto. Letta diligentemente quasi tutta la montagna di materiale, mi resi conto, dopo lunga riflessione, che sul tema era assai difficile riuscire a scrivere un ulteriore contributo, che non fosse sostanzialmente un pestare la stessa acqua nello stesso mortaio. La conclusione mi scoraggiò un pochino, perché non riuscivo a costruirmi una nuova strada argomentativa, tenuto anche conto che avevo letto fior di commenti, stesi oltretutto da commentatori che conoscevo ed apprezzavo da tempo.

Finalmente una notte, in una specie di dormiveglia, mi posi una domanda: pacificamente il tema era complesso, ma tutti, assolutamente tutti, lo avevano affrontato con una serietà totale. Non esistevano altri approcci? Non era possibile schiacciare i testi di toni diversi? Eppure si poteva provare a chiedere soccorso ad altre figure retoriche, che “giocassero” allegramente con gli avversari: ormai quasi sveglio, cominciai a passare in rassegna la riserva della mia memoria, che in genere in casi analoghi aveva sempre risposto soddisfacentemente alle mie richieste.

La raccolta del materiale vario, che potesse assumere gli abiti dell’ironia, o del sarcasmo mi prese il resto dalla notte: ero troppo impegnato a ricordare e, contemporaneamente, a non perdere il sentiero dello scherzo “apparente”, che doveva farmi giocare con la leggerezza necessaria (controluce, si staglia la figura di Cyrano di Bergerac, protagonista della omonima tragicommedia francese di Edmond Rostand con il brano famoso, “e giunto al fin della licenza, tocco”).

Il primo paragrafo si incentrò sul tema del, o dei, titoli, a partire da quello più significativo, cioè l’avverbio da utilizzare al momento della votazione referendaria. Ovviamente per me, e per chi condivideva la mia stessa scala di valori, l’avverbio era NO, che però, al mio orecchio, doveva essere fatto salire su un palco. Il Palco venne fuori da una lontana discussione con Giuliana, mia moglie, proprio sul tema dell’uso del NO nei nostri rapporti con i figli. Giuliana troncò bruscamente la polemica tra noi, promettendo una ripresa in breve tempo. In paio di giorni dopo, mi regalò un pacchettino incartato allegramente, che, scartato immediatamente, rivelò di essere un libro, con un titolo molto centrato, di una psicologa americana, non complicato, come la gran parte dei testi di oltre Atlantico e intitolato “I no che aiutano a crescere”.

Scherzo (musica)

Lo scherzo punta di solito all’arguzia, alla giocosità e tende ad alleggerire la tensione tra il movimento lento e il finale.

Un referendum apolitico?

Più ci si avvicina alla data del referendum, e più il ceto politico governativo, a cominciare dalla presidente del Consiglio dei Ministri, si impegna a definire il testo legislativo come privo di carica politica. Ci sono stati alcuni passaggi nei quali l’onorevole Meloni ha cercato di intervenire pure nei confronti della magistratura che, secondo Palazzo Chigi, entrando nella mischia direttamente dimostrava la giustezza della tesi presidenziale, di una chiara deriva politico-partitica dei magistrati nella loro maggioranza, decisa a contrastare il progetto governativo (le citazioni in materia sarebbero come le stelle nel firmamento). Siccome, però, la stessa premier, e il ministro della Giustizia, cofirmatario con Meloni del progetto approvato dal Parlamento e sottoposto a referendum, in occasioni diverse hanno magnificato le conseguenze positive del progetto, allora torna alla mente una fulminante battuta di Ennio Flaiano il quale, nel suo Diario notturno, già nel 1956 definiva la situazione italiana “grave, ma non seria”. E, del resto, a chiarire la gravità e il peso politico del testo di legge, va sottolineato il dato della ulteriore richiesta referendaria, proposta da 15 cittadini e firmata da 546.463 elettori in pochissimo tempo, nonostante si fosse durante le vacanze di Natale (richiesta presentata in data 19 dicembre 2025 alla Cancelleria della Corte di Cassazione, firme presentate allo stesso ufficio il 28 gennaio 2026).

Del resto, il grappolo di commenti a tutta la vicenda succedutisi nelle librerie specializzate e non ad opera anche di magistrati ha chiarito ancora di più il carattere corposamente politico del testo di legge sul quale si terranno i referendum. E chi volesse proseguire la lettura anche di questa piccola riflessione troverà più avanti la spiegazione anche dell’affermazione sulla natura e il carattere della legge presentata a firma Meloni e Nordio, approvata senza alcuna modifica al termine del lungo cammino richiesto dall’articolo 138 della Costituzione.

Prima di proseguire, qualche istruzione per l’uso.

  • Questo contributo vuole evitare, per quanto possibile, l’uso di un linguaggio tecnico, sostituendolo con un fraseggio più comprensibile per i non addetti ai lavori;
  • il testo qualche volta divaga, e sembra fuori tema; non è così, ma, più semplicemente, cerca di arricchirsi con richiami ad autori e opere estranei al mondo giuridico, che potrebbero aiutare i lettori a comprendere meglio quello che viene scritto;
  • questa riflessione non è neutrale, ma chiaramente di parte, la parte della Costituzione;
  • essere di parte non significa, e non deve significare, essere schierati a priori;
  • si cercherà, comunque e il più possibile, di utilizzare ragionamenti pacati, chiari e limpidi.

 

Adesso si può cominciare seriamente (che non equivale a produrre noia).

Non sono poche le persone, anche molto in alto nella scala sociopolitica che parlano di “riforma della giustizia” per riferirsi al testo di legge oggetto di referendum, appena approvato, senza alcuna modifica; se, però, si ascolta uno dei due autori di quel testo, il ministro della giustizia Nordio, lo si sentirà ammettere, sinceramente, che la legge in questione non produce alcun effetto di “riforma della giustizia”, giustizia che rimane esattamente come è oggi, con gli stessi tempi che hanno spinto l’Unione Europea a concedere all’Italia un capitale non esiguo proprio per adottare riforme che facciano diminuire i tempi di definizione dei processi, aggiungendo che questi interventi debbono essere applicati entro il giugno 2026. Perciò, se questa orrenda legge dovesse essere applicata, dopo una vittoria dei SÌ al referendum, ci troveremmo in una strana situazione, essendo, secondo voci autorevoli – anche da Palazzo Chigi – incombente un’altra riforma costituzionale, quella del premierato, che dovrebbe procedere spedita verso una ulteriore concentrazione di potere sempre più in alto. E addio, quindi, a Montesquieu e al suo Spirito delle leggi sui tre poteri.

Lascia molto perplessi l’atteggiamento dei c.d. riformisti verso la Carta Costituzionale, che viene sempre percepita molto più come un ostacolo da aggirare, appena possibile, e non come uno spartito che detta la composizione musicale. Molto significativi, proprio in un caso specifico, l’atteggiamento e le esternazioni della Presidente Meloni quando non ha voluto/potuto accettare la nomina nel Comitato per la pace da parte del Presidente Trump; sembrava che la presidente italiana adducesse, quasi scusandosi, come un insuperabile ostacolo il divieto posto dall’articolo 11 della nostra Costituzione al consenso verso limitazioni di sovranità, non a condizione di parità con altri Stati. Atteggiamento assai simile quando vengono segnalati limiti e condizioni posti da articoli della Costituzione; la risposta a queste segnalazioni la si trova nella volontà di ricorrere al procedimento previsto dall’articolo 138 proprio per le eventuali modifiche del testo costituzionale, e dobbiamo ringraziare l’impegno e la sensibilità del presidente Mattarella se il ricorso all’articolo 138 non ha raggiunto preoccupanti dimensioni, almeno finora. In questa situazione, però, la via di uscita riè trovata nella “blindatura” del testo di quella che impropriamente viene definita come Proposta di legge, mentre il visibile strappo ad una prassi opposta è stato imposto dal potere esecutivo a quello legislativo accondiscendente, usando termini di Montesquieu.

Un’ultima osservazione: di fronte alla dichiarazione di Meloni, qualche settimana fa, di non condividere i valori della Costituzione, volete che si fermi sulla strada non di una modifica, ma di uno sbrego su ben 7 articoli; resterebbe soltanto da ricordare, alla capa, che su quella Costituzione, e nessun’altra, ha dovuto giurare nel momento in cui ha ricevuto dal Presidente Mattarella l’incarico di formare un governo, e successivamente ha giurato dopo l’accettazione dell’incarico. Ma tant’è!)

Fatta la doverosa precisazione, possiamo procedere nel nostro impegno di “commentare”, in un qualche modo comprensibile, la legge di modifica costituzionale.

Si comincia subito rilevando la totale infondatezza della motivazione principe avanzata dai “riformisti”, cioè della necessità di formalizzare la netta separazione tra “le carriere” (neologismo, perché la Costituzione non usa mai questa parola) per evitare che i giudici, nell’atto di decidere, si lascino condizionare ed accettino piuttosto le tesi del pm, rappresentante dell’accusa, dati i rapporti di colleganza esistenti tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti (giudici e pm). Se fosse davvero così, la situazione sarebbe preoccupante, ma, per fortuna, non è assolutamente così, e basta fare due calcoli per rendersene conto. Infatti, prendendo in considerazione le decisioni di tutti i processi penali celebrati annualmente, si potrà osservare che le assoluzioni sono più o meno pari alle condanne. Quindi le richieste dei vari pubblici ministeri nei vari processi sono state accolte soltanto per la metà, e la restante metà dei casi si sono risolti a favore delle tesi difensive.

Basterebbe questa prima osservazione, basata sulla forza dei numeri, a convincere chi è in buona fede che la tesi è sbagliata.
Ma, oltre che sbagliata, la tesi è anche “fuori tema”; infatti, come per l’ultima stretta sul cambio di funzioni, operata dal ministro della Giustizia Cartabia era bastata una legge ordinaria, sulla quale non c’era stata alcuna obiezione, così anche il divieto assoluto poteva essere stabilito con una legge ordinaria, e in quel modo si sarebbero evitate tutte le complicazioni sulle quali ci stiamo misurando da mesi, maggioranza e opposizione, e senza che allo stato i sondaggi possano indicare una tesi maggioritaria. Per essere ancora più chiari, alla attuale maggioranza per ottenere il risultato di una blindatura dei rispettivi recinti dei magistrati giudicanti e di quelli requirenti, si offrivano due strade: la prima prevedeva l’approvazione di una legge ordinaria che vietasse “transumanze”, che sarebbero divenute impossibili giuridicamente dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla Gazzetta ufficiale, come per tutte le leggi ordinarie; la seconda via, invece, derivava dalla decisione di procedere a modifiche costituzionali, il che comportava l’obbligo di seguire le indicazioni procedurali dell’articolo 138 (approvazione due volte per ciascuna Camera, ad una distanza cronologica non inferiore a tre mesi tra la prima e la seconda approvazione, con in più l’ulteriore complicazione dell’obbligo di indire un referendum confermativo – quindi senza quorum – nel caso il testo sia approvato con una maggioranza di voti inferiore ai due terzi degli aventi diritto). Di fronte a questa scelta, si pensa che un soggetto di buon senso sceglierebbe la prima soluzione. E invece la nostra maggioranza governativa si è avviata per la seconda strada. Tutti privi di buon senso? Io penso di no, e, riflettendo mi sembra di aver colto nel segno quando mi è venuto di paragonare i due presentatori alla coppia immortale del gatto e la volpe, che vivono approfittando della ingenuità di Pinocchio.

Raggiunta questa prima convincente conclusione, e deciso di non imitare Pinocchio, mi sono impegnato in una ricerca intrigante: quale era la ragione per la quale il duo Meloni-Nordio aveva scelto la strada più lunga e difficile?

Una difficile scelta, che necessita di una spiegazione

Stabilito, quindi, che la separazione delle carriere è stato soltanto un pretesto, vanno esaminate le altre modifiche costituzionali, per comprendere la strategia governativa in materia. Se si intende procedere, bisogna partire da molto indietro nel tempo, visto che questa “riforma” viene invocata da qualche decennio. La ricerca è semplice e veloce; scorrendo le dichiarazioni significative di questo abbondante triennio di governo meloniano, si trova un filo rosso che unisce le principali, attribuibili ad entrambi i presentatori di questo testo di legge, Meloni e Nordio. La presidente del Consiglio tende a criticare fortemente le decisioni giudiziarie su tutti i temi che vengono evidenziati apposta per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica: la vicenda iniziale ha riguardato gli intenti governativi di affrontare il tema spinoso dell’immigrazione clandestina con il trasferimento di alcuni immigrati fuori dal territorio nazionale, mediante la costruzione di un apposito centro di trattenimento in Albania, ovviamente sottoposto al controllo della nostre forze dell’ordine. Però i rinchiusi nel centro in questione potevano essere trasferiti in altri Paesi, a condizione che si trattasse di Paesi sicuri. La grossolanità delle decisioni governative circa la sicurezza dei Paesi di destinazione (basta ricordare che è stato ritenuto Paese sicuro l’Egitto, le cui strutture di “sicurezza” hanno torturato a morte lo studente italiano Giulio Regeni, e sono rimaste sconosciute per una plateale condotta non collaborativa dei vertici politici egiziani con la nostra magistratura, procedente per i reati di tortura ed omicidio a carico di ignoti). In questa situazione le apposite sezioni competenti dei tribunali italiani hanno annullato tutti i trasferimenti verso l’Albania, e chi pensava di aver trovato l‘uovo di Colombo per risolvere il problema sempre più grave del crescente flusso di immigrazione clandestina, e si vantava presso altre Nazioni dell’Unione Europea e non solo, attaccava frontalmente i magistrati, colpevoli di aver fermato il giocattolo, per – si è ribadito più volte in scia alla presidente Meloni – decisioni di natura politica, che, in un Paese ordinato, sarebbero spettate soltanto al potere governativo. La stessa autorità cominciò a ricorrere sempre più spesso ad un argomento inserito nella discussione politica dal ministro Salvini, attuale ministro delle infrastrutture e ministro dell’interno in uno dei governi procedenti: la tesi salviniana sosteneva che i magistrati impegnati ad annullare per scelte ideologiche la politica del governo avrebbero dovuto – data l’incompatibilità tra la obbligatoria terzietà del giudice e le scelte ideologiche ispiratrici dei provvedimenti giurisdizionali – impegnarsi esclusivamente in politica (l’argomento può diventare assai scivoloso, e trasformarsi in un boomerang per chi lo invoca, e sul punto si tornerà più avanti). Ma il trascorrere del tempo e l’aggravarsi delle situazione dell’Italia, hanno aumentato il nervosismo dalle parti della politica, e stavolta la palma spetta all’altro firmatario, insieme a Meloni, e vale la pena di mettere sotto la luce dei riflettori il ministro della Giustizia, Nordio, che con alcune sue esternazioni ha chiarito tutto il “dietro il sipario”: ha cominciato con l’invito alla leader dell’opposizione, Schlein, di ammorbidire i toni critici visto che la nuova legge sarebbe tornata sempre comoda per il governo di turno, anche se l’opposizione attuale dovesse diventare maggioranza; ha proseguito dichiarando che la legge avrebbe fornito strumenti per “controllare” la magistratura, e che, ancona più chiaramente, sarebbe stata assai utile per impedire “sconfinamenti” della magistratura in danno della politica, come è capitato più volte. Intanto la premier, in occasione di scontri tra manifestanti violenti e forze dell’ordine, ha parlato di “doppiopesismo” della magistratura, qualificando la condotta di qualche dimostrante come “omicidio tentato”, invitando i magistrati ad allinearsi alla sua dichiarazione. Infine, ed è quasi uno “scoop”, ha espresso per iscritto solidarietà ad un c.d. “comico” per le critiche ricevute da questi; ma la condotta della premier va analizzata con cura, perché si potranno comprendere i possibili sviluppi futuri e, a seguire, il tipo di opposizione che si potrà/dovrà sviluppare.

Meloni ha iniziato cercando di negare il carattere politico del referendum, magnificando le sorti trionfali della giustizia dopo l’approvazione referendaria, e spiegando che il ruolo della magistratura nel futuro, dipende anche, e forse soprattutto, dall’atteggiamento dei magistrati sul tema referendario. Intanto ha trovato il tempo di a) concionare contro una sinistra insofferente e in difesa del “comico” di destra, pesantemente criticato, tanto da convincerlo a rifiutare la sua presenza al Festival di Sanremo; b) di individuare i critici del fenomeno olimpico come nemici dell’Italia e degli italiani; c) di trovare tempo e modo di intrecciare quasi all’improvviso una alleanza con il Cancelliere tedesco, altro soggetto debole della scena politica europea, chiarendo che la alleanza non era “contro” nessuno (e la Francia?); d) “ritirarsi dietro il sipario” tutte le volte che si è cercato di coinvolgerla nei tanti problemi sociali ed economici che incupiscono il panorama futuro dell’Italia; il tutto senza mai spostare la direzione della sua stretta alleanza con il suo principale interlocutore, il Presidente degli Sati Uniti, Donald Trump.

Il governo, e il suo vertice, può tranquillamente procedere sulla via politica, che è stata approvata da una scarna maggioranza della (quasi) minoranza che si è ancora recata a votare. Però esiste un limite, nonostante il parere assai contrario dei vertici della maggioranza: quando sono in gioco i diritti delle persone, le decisioni “politiche” non debbono e non possono limitarli senza che qualcuno ne controlli la regolarità. Questi controlli sono attribuiti a soggetti indicati “prima”, ma anche per loro valgono i limiti fissati; in sostanza, in un regime democratico, il funzionamento delle istituzioni obbedisce allo stesso principio fondamentale del gioco del poker, per il quale nessun punto può superare tutti gli altri. Una volta, per richiamare queste procedure, si faceva riferimento alle regole vigenti nei rapporti tra poteri, secondo i criteri indicati per primo da Montesquieu, e si usava una formula articolata in inglese checks and balances, tradotta in italiano con “pesi e contrappesi” (vista la deriva trumpiana attuale degli Stati Uniti, è consigliabile usare la versione italiana). L’importanza di questo principio si ricava anche dal famoso detto “ci sarà un giudice a Berlino”, riflessione ad alta voce di un mugnaio tedesco, che si era intestardito a ricercare un giudice che accettasse le sue tesi nei confronti dell’imperatore Federico II di Prussia, che aveva deciso di espropriare il suo mulino, abusando dei suoi poteri (vicenda narrata da Bertold Brecht, con il suo lieto fine).

Ben lontana da me la pretesa di convincere la presidente Meloni, ma se – meditando tra Sanremo e i critici delle Olimpiadi Milano-Cortina, ascritti per il verbo meloniano tra i nemici dell’Italia e degli italiani – facesse ricercare su Wikipedia le notizie sulla Magna Charta Libertatum, troverebbe che quel testo, redatto nel 1215 dall’arcivescovo di Canterbury, per migliorare i rapporti tra il re Giovanni Senzaterra e i baroni ribelli, non ottenne il suo scopo, e, revocata dal papa, fu causa della prima guerra dei baroni. (Vicenda analoga riguardò i rapporti tra la Corona inglese e le tredici piccole colonie sorte sul suolo degli attuali Stati Uniti che rifiutarono le tasse imposte dal Re, perché non approvate da loro rappresentanti; da questo rifiuto, che i ribelli giustificarono con l’espressione no taxation without representation trasse origine la guerra d’indipendenza americana del 1776, alle origini degli attuali Sati Uniti, che però sono diventati un impero). Naturalmente la presidente Meloni può stare tranquilla perché non sono alle viste rivoluzioni; nel nostro piccolo orticello democratico i governi si rovesciano solo con il voto. (A proposito di vicende terremotanti, sembra assai strano il ripetuto richiamo, dai dintorni meloniani, della banda terroristica poi autobattezzatasi Brigate Rosse. Una delle maggiori benemerenze della nostra democrazia, nonché della nostra magistratura, è stata sicuramente la sconfitta delle BR con l’utilizzo degli strumenti ordinari della nostra legislazione, a differenza di altre esperienze di Paesi sicuramente democratici, che, di fronte ad attacchi terroristici, ricorsero a strumenti di contrasto del tutto eccezionali, come in Inghilterra, dove si attribuì ai tribunali militari, con il conseguente ricorso alle legislazione straordinaria, la competenza per i processi di terrorismo, mentre in Germania si scelse di far morire di fame in carcere quei terroristi della Rote Armee Fraktion (la famosa banda Baader-Meinhof, ispiratrice di un famoso film, che, arrestata, decise di protestare con lo sciopero della fame, spinto all’estremo). Esclusa la fondatezza di questi richiami ad una esperienza per fortuna passata totalmente, possiamo ritornare allo scontro, finora soltanto verbale, nei riguardi di una riforma che tende indubbiamente al capovolgimento di ben sette articoli, l’intero titolo IV, della nostra Costituzione – finalmente si possono leggere in sede di votazione tutti gli articoli, grazie alla decisione dell’Ufficio Centrale del Referendum presso la Cassazione, che, ammettendo la seconda richiesta di referendum, avanzata da ben 546.000 elettori, ha riscritto il quesito referendario aggiungendo allo stesso il testo degli articoli di riforma, omesso dalla richiesta governativa.

Il vero scopo

Stabilito che la separazione delle “carriere” (soltanto la legge di riforma nomina le carriere, mentre in precedenza si discuteva di “funzioni”) non avrebbe potuto essere utile per condizionare la magistratura, il tandem Meloni-Nordio ha cercato un bersaglio che fosse rispondente allo scopo, e lo ha trovato, con un poco di zig-zag, nel Consiglio Superiore della Magistratura, organo istituito dai costituenti per procedere a “le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati”. L’istituzione del Csm fu faticosa, perché l’organo, presieduto dal Presidente della Repubblica, in sostanza assumeva tutte le competenze anteriormente attribuite ad un membro del governo, il Ministro di Grazia e Giustizia. Questa semplice modifica non fu affatto semplice, tanto è vero che la legge ordinaria istitutiva di tale organo fu approvata nel marzo 1958, cioè ben dieci anni dopo l’approvazione della Costituzione (questa lunghissima mancata approvazione di tale legge è la prova più evidente della straordinarietà dell’organo, che scombussolava una distribuzione di potere, non facile da accettare; sorte analoga fu quella dell’altro organo di nuova istituzione, la Corte Costituzionale, che cominciò a funzionare nel gennaio 1956). Ma, forse, o senza forse faceva molta ombra il motivo occulto alla base della creazione del Csm, organo costituzionale al quale, pur in mancanza di previsione esplicita, veniva trasferito il governo autonomo della magistratura. La legge riformatrice dalla Costituzione, della quale si sta discutendo, ha dovuto “fare le capriole” per togliere al Csm la fondamentale competenza in materia disciplinare e attribuirla ad altro organo, chiamato Alta Corte disciplinare, regolato dal nuovo testo dell’articolo 105, fissato dall’articolo 4 della legge in esame. La novità dell’organo ha impegnato il legislatore riformatore, ma, nonostante l’innegabile sforzo, il risultato è abbastanza difettoso, come vedremo subito.

L’Alta Corte disciplinare è un organo a composizione mista, sul modello del Csm, formato da quindici giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori universitari e avvocati con almeno 20 anni di servizio, tre “estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettiva categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni che svolgano, o abbiano svolto, funzioni di legittimità” (testuale). Il presidente viene eletto tra i membri “laici” (non magistrati). Contro le sentenze in prima istanza della Corte è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito “soltanto dinanzi alla stessa Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata” (testuale). Questa Corte riesce a fare propri diversi profili di illegittimità costituzionale, che vanno elencati:

  1. è (quasi) sicura la natura giurisdizionale dell’organo, che quindi sarebbe un giudice speciale, ma nell’articolo 102 della Costituzione si legge “non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali” e quindi non è facile istituire un organo giudiziario contro il divieto dell’articolo 102 (Alta Corte illegittima!?);
  2. il divieto di impugnativa delle sentenze di quest’organo se non allo stesso organo come coesiste con l’articolo 111 comma 7, con il quale si stabilisce che è “sempre ammesso ricorso in Cassazione, contro le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali per violazione di legge”?
  3. questo articolo divide i magistrati tra quelli che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità e tutti gli altri, quindi si re-introduce la malaugurata distinzione tra i magistrati che si sono battuti per anni contro la divisione tra le toghe, ed hanno ottenuto l’articolo 107, 3 comma, che finalmente stabilisce “i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni”; contro questa chiarissima enunciazione cozza indubbiamente e irrimediabilmente la legittimazione dei soli magistrati con esperienza di legittimità a far parte dei giudici dell’Alta Corte, e quindi avremo, in attesa della cancellazione di questa norma per sua incostituzionalità, un organo composto in parte di componentiabusivi”.

Altre previsioni in contrasto con la Costituzione sono quelle relative alle restanti competenze e strutture del Csm, che il riformato articolo 104 raddoppia e divide per competenze, uno per i magistrati requirenti ed uno per i giudicanti – ma per entrambi un unico Presidente, quello della Repubblica. Su questo punto specifico si incentra la singolarissima norma sulla modalità di nomina dei componenti magistrati, i componenti magistrati, infatti, non sono eletti, ma sorteggiati (“estratti a sorte” si legge nell’articolo 104 riformato). Ma anche con la proposta di sorteggio il duo Meloni-Nordio riesce a fare un dispetto alla magistratura: infatti nell’articolo 104 si prevede che un terzo dei componenti, i c.d. “laici” (non magistrati) venga estratto a sorte da un elenco di professori universitari o avvocati con almeno 15 anni di servizio, elenco compilato dal Parlamento in seduta comune entro sei mesi dall’insediamento, e da questa lista deve essere eletto il vicepresidente di ognuno dei due Csm; gli altri due terzi, magistrati giudicanti e requirenti, vengono estratti a sorte “nel numero e secondo le procedure previste dalla legge” (testuale). Le leggi indicate nell’articolo, di adeguamento alla legge costituzionale, vanno approvate entro un anno dall’entrata in vigore della riforma. Quindi il sorteggio per i “laici” è limitato all’elenco disposto dal Parlamento, mentre il sorteggio per i componenti magistrati è “incondizionato”, e si esegue secondo la disciplina dettata dalla normativa di esecuzione, secondo l’articolo 8, ultimo di questa riforma. E pure questo articolo va commentato specificamente più avanti.

Quindi i componenti di uno stesso organo costituzionale vengono chiamati a farne parte con due diverse forme di sorteggio, senza alcuna motivazione. La scelta del sorteggio, in chiaro contrasto con la lettera dell’articolo 104, nel quale si legge che i componenti del Csm, laici e togati, sono eletti, i magistrati dai magistrati e i laici dal Parlamento in seduta comune. Perciò i componenti di un organo di rilievo costituzionale vengono “estratti a sorte”, per evitare lo strapotere delle correnti dei magistrati, dicono i proponenti, anche se con l’estrazione a sorte incondizionata non si procede neppure nelle assemblee di condominio (resta incomprensibile il motivo per il quale non si può procedere alla formazione delle Camere, titolari del potere legislativo, come il Csm in un certo senso lo è del potere giudiziario; non si tiene alcun conto, inoltre, dell’esito disastroso nell’unica altra procedura che prevede un ruolo della sorte, la nomina delle commissioni giudicatrici per la “promozione” dei professori universitari).

Sull’articolo 104 occorre discutere a fondo, perché i “riformisti” sostengono che la mancata modifica del primo comma di questo articolo (“la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”) dovrebbe rassicurare coloro che temono un effetto negativo se il referendum confermasse la legge costituzionale. Questa tesi, però, viene smentita proprio dalla scelta attuata dal legislatore (nelle vesti governative), di modificare profondamente l’attuale disciplina della magistratura nel Titolo IV della parte II della Costituzione. Non si comprende, cioè, perché bisognerebbe credere che non sarà modificato ancora l’articolo 104, mentre stiamo discutendo proprio della modifica profonda di questo articolo.

Superata, così, la tesi difensiva fasulla dei riformisti, torniamo alle modifiche dell’articolo 104: le scelte per la composizione dei Csm modificati mi fanno ricordare una frase famosa di un libro anch’esso famoso: il libro è La fattoria degli animali di George Orwell, la frase è quella che resta come comandamento unico nell’organizzazione della fattoria della quale si sono impadroniti gli animali sottraendola al proprietario umano. Il comandamento – originariamente il più importante – stabilisce che “Tutti gli animali sono uguali”; ma, dopo una serie di vicende sulla lotta per il potere, il maiale Napoleone, capo della fazione vittoriosa, riesce a far completare il comandamento, rimasto l’unico dei sette originari, così che il testo completo diventa il seguente “tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri”.

Vale adesso la pena di scrutare da vicino i problemi posti dal nuovo istituto, cioè l’Alta corte disciplinare. Nordio ne ha giustificato l’istituzione perché la giustizia disciplinare amministrata da una sezione Csm, come previsto dall’articolo 105, secondo il ministro non è affidabile, perché condizionata dal sistema delle correnti. Però, come spesso accade a Nordio, la sua disinvolta tesi viene smentita dal Vicepresidente dell’attuale Csm, avvocato Fabio Pinelli, della maggioranza governativa e quindi militante nella stessa corrente del ministro, il quale ha detto “le accuse del ministro Nordio alla sezione disciplinare del Csm sono destituite di fondamento… del resto il Ministro ha impugnato sei decisioni sulle 159 prese dalla sezione disciplinare” (si ricordi che il Ministro ha il potere di impugnare le decisioni suddette che ritiene errate). La tesi del ministro viene smentita dai dati oggettivi e ufficiali rilevabili dalla relazione sull’amministrazione della giustizia del Procuratore Generale presso la Cassazione e da confrontare con i Paesi europei e specialmente con la Francia, il cui sistema giudiziario è simile al nostro: la sezione disciplinare del Csm ha irrogato, nell’anno 2024, 24 sanzioni disciplinari di vario genere oltre a otto decisioni di non doversi procedere, nei confronti, per lo più, di magistrati dimessisi dalla magistratura proprio per evitare il giudizio disciplinare; in Francia, invece, nel 2022 nei confronti dei giudici due assoluzioni, una rimozione e sei sanzioni, e nei confronti dei pm 5 casi, 4 di non luogo a procedere e una rimozione dalle funzioni. Continua, così, la pluralità di esternazioni del ministro, che in parecchi casi sono dei veri assist a chi è contrario alla legge nel referendum (si ricordi l’esortazione alla segretaria del PD di accettare la riforma, così avrebbe potuto servirsene quando fosse andata al governo). Il livello della polemica sul tema è sceso a livelli inaccettabili, giungendo a manipolare le dichiarazioni per il NO del Procuratore di Napoli, dando significato generale a quella esternazione, destinata, invece, a descrivere la situazione di una sola Regione, la Calabria, nella quale Gratteri ha esercitato per anni la funzione di pm a Catanzaro maturando una conoscenza molto approfondita degli ambienti locali corrotti e governati dalla Ndrangheta.

Per chiudere questa riflessione ormai abbastanza lunga, va sottolineato che un pm impegnato soltanto nel tener fede al ruolo, rischia molto di diventare l’avvocato della polizia, indifferente alle situazioni confuse e spesso impegnato soltanto alla resa numerica del suo lavoro. Addio, quindi, alla figura del pm obbligato a ricercare e pubblicizzare gli elementi a favore dell’indagato, obbligo inesistente per la difesa, addio anche al pubblico ministero con una cultura della giurisdizione derivante dalla frequenza di corsi comuni con i giudici. Potrebbe, invece, temersi l’apparizione di un pm addirittura privato della disponibilità della polizia giudiziaria, come si è sentito ventilare da uno dei due vice di Meloni. E infine, se dovesse essere approvata la riforma, ci vorrà coraggio per esercitare l’azione penale nei confronti di rappresentanti significativi della politica, secondo le dichiarazioni pubbliche della presidente del consiglio. E, secondo l’articolo 8 della legge di riforma, rappresentanti della maggioranza politica privi della cultura della giurisdizione (ce ne sono) potrebbero costruire una lista di sorteggiabili, quando fosse prevista, che non lasci alcuno spazio alla opposizione. Così che in ogni caso previsto della presenza di “laici”, un sorteggio “aiutato” potrebbe condizionare fortemente la condotta e le scelte dei componenti togati, anche in attesa della decisione della Corte Costituzionale sui vari, numerosi aspetti di contrasto con la Costituzione.

Meglio che le cose restino come stanno, nonostante gli sforzi della quasi totalità degli avvocati componenti delle Camere Penali, il 4% degli esercenti la professione in Italia.

I precedenti lasciano ben sperare, visto che nei due precedenti referendum simili (nel 2006 con il governo Berlusconi e nel 2016 con il governo Renzi) la riforma non è mai stata approvata.