ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

La Scuola Superiore della Magistratura: criticità e proposte di riforma

18 maggio 2026
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L’autore è stato componente del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura dal 2020 al 2024.
ABSTRACT

1. Una doverosa riflessione dopo il referendum: il Laboratorio per le riforme

Il 2026 sarà da molti di noi ricordato come l’anno in cui abbiamo scoperto la fragilità dell’indipendenza della magistratura.

Scoperta scioccante, ma per certi versi positiva: come una doccia fredda, esperienza che si è contenti di aver fatto… dopo esserne usciti, indenni e rinvigoriti.

Abbiamo imparato a non darla per scontata, la nostra indipendenza, da adesso in poi.

Abbiamo capito che è necessario difenderla, dagli attacchi e dalle pressioni che giungono da parti diverse, e che il modo migliore per farlo è individuare per tempo i punti critici e le falle da cui possono venire le prossime, inevitabili insidie.

Perché è evidente che la storia non finirà qui, perché la riforma che ha rischiato di compromettere l’equilibrio tra i poteri dello Stato non è stata frutto di un’iniziativa estemporanea ma ha radici che affondano nel passato e motivazioni che, al di là della loro condivisibilità, sono rimaste intatte anche dopo l’esito della consultazione referendaria.

Capirne le ragioni è dunque esercizio indispensabile e urgente.

Dai dibattiti e dalle riflessioni post referendum sono emerse due concause principali.

In primo luogo, la innata vis espansiva del potere esecutivo sugli organi di controllo, da cui nascono i plurimi e reiterati tentativi di limitare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura ordinaria (e da ultimo anche quella contabile), vista come fastidioso lacciuolo all’azione di governo e non come necessario contrappeso alla stessa.

A questo primo fattore si aggiunge da tempo immemore un orgoglioso autoisolamento degli appartenenti alla magistratura, universalmente decodificato all’esterno (spesso a ragione) con una sorta di arroganza che ha portato ad una diffusa impopolarità, sperperando l’enorme capitale di affidabilità accumulato dai colleghi che ci hanno preceduto e che ha avuto il suo picco negli anni Novanta del secolo scorso.

Questi due fattori hanno preparato terreno fertile per le iniziative che negli ultimi anni si sono succedute, culminate con l’ordalia referendaria appena conclusa.

Dopo il senso di sollievo di una parte del paese dimostratasi ampiamente maggioritaria, è necessario che tutti, ma in primo luogo i magistrati, si interroghino perché un rischio quale quello corso (e fatto correre al paese) non si verifichi più.

Il che vuol dire in primo luogo capire, e poi emendare, i difetti che hanno portato la magistratura ad essere così distante dal resto della società da generare risposte di critiche feroci, astio e desiderio di normalizzazione, consci che se i rimedi non arriveranno dal nostro interno saranno ancora una volta gli altri ad intervenire, con tutti i rischi che questo comporta e di cui abbiamo appena sperimentato la portata e gli intenti.

Per altro verso, occorrerà uno studio serio dei punti critici dell’indipendenza della magistratura e delle falle presenti, per individuare e prevenire eventuali, futuri attacchi alla stessa.

Da questa nuova, duplice consapevolezza è nata l’idea del Laboratorio per le riforme: Giustizia Insieme ha inteso proporre una serie di riflessioni su alcune riforme ritenute necessarie, nell’intento di contribuire a emendare alcuni difetti riscontrati al nostro interno e sanare le falle esistenti nella legislazione vigente e che possono mettere a rischio l’autonomia e l’indipendenza della magistratura.

2. Indipendenza e formazione: un binomio indissolubile

Tra i punti critici e maggiormente esposti ad insidie, il più delicato e problematico è attualmente costituito dal settore della formazione.

Tra formazione e indipendenza dei magistrati esiste un nesso indissolubile, riconosciuto in via solenne già dalla Magna Carta dei giudici adottata nel 2010 dal Consiglio consultivo dei giudici europei (CCJE)[1], da cui è possibile far discendere che la formazione iniziale e permanente è, per il magistrato, un diritto e un dovere e un importante elemento di garanzia dell’indipendenza dei giudici, nonché della qualità e dell’efficacia del sistema giudiziario.

Avere magistrati preparati tecnicamente e pienamente consapevoli delle implicazioni del loro lavoro è un presupposto indispensabile perché la magistratura possa svolgere con autorevolezza il proprio compito: «non basta che ci sia un giudice a Berlino, occorre che egli sappia essere all’altezza del suo compito»[2].

E il livello qualitativo medio dei magistrati dipende per una parte importante dalla validità della formazione, nonché dalla piena autonomia di chi questa formazione è chiamato a somministrare.

È infatti di palmare evidenza che non può esistere una magistratura effettivamente indipendente se la formazione dei magistrati è controllata o comunque condizionata dagli altri poteri dello Stato.

Compito del magistrato è di farsi interprete delle norme nel loro agire concreto nella società in cui è chiamato ad operare e sarebbe pertanto errato ritenere che i canoni della formazione debba dettarli lo Stato o una sua articolazione e persino il Csm.[3].

 

Non è forse un caso, dunque, che proprio nelle stesse settimane in cui dalla politica è stato portato il più pericoloso attacco all’indipendenza della magistratura della storia repubblicana (attraverso la riforma Nordio e il successivo referendum confermativo), la Scuola Superiore della Magistratura ha subìto una piccola rivoluzione al suo interno, destinata a mutarne profondamente l’assetto in modi e verso direzioni allo stato non del tutto prevedibili[4].

Ed è questa la ragione per cui appare necessario un monitoraggio delle norme che regolano il funzionamento della Scuola, al fine di verificarne la tenuta di fronte ad eventuali insidie alla sua autonomia.

3. La debolezza delle norme che regolano il funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura

L’analisi delle norme che regolano l’assetto della Scuola e la formazione dei magistrati non consente, da questo punto di vista, un giudizio tranquillizzante: si tratta di regole frutto di stratificazione caotica e di compromessi al ribasso, conseguenza della difficile gestazione di un organo autonomo la cui creazione è stata decisa con grande ritardo e realizzata con difficoltà e che, almeno all’inizio, è stata mal digerita dal Consiglio Superiore della Magistratura, che per lunghi anni aveva gestito, in prima persona ed in solitudine, la formazione dei magistrati[5].

L’istituzione della Scuola ha per altro verso costituito – e forse non poteva essere altrimenti – occasione per il legislatore dell’epoca per cercare di imbrigliare l’azione del costituendo organo, limitandone l’autonomia e la libertà di azione attraverso norme vaghe o pericolosamente ambigue.

Per effetto di queste molteplici frizioni ci sono voluti più di cinque anni dalla legge istitutiva della Scuola, che risale al 2005, all’inizio effettivo del suo funzionamento, che è stato possibile solo nel novembre del 2011.

In questo lunghissimo iato le regole che ne disciplinano il funzionamento sono state più volte modificate, per effetto di spinte reciproche e contrastanti che hanno rischiato di uccidere la creatura sul nascere e che hanno portato al curioso paradosso di un organo – istituito per conferire autonomia alla formazione – che ha cominciato il suo cammino sotto una duplice tutela, del Csm e del Ministro della Giustizia e che ha mosso i primi passi con il freno a mano tirato: «la Scuola iniziò il suo percorso fra lo scetticismo generale, senza sede, senza personale, senza bilancio autonomo»[6].

L’effetto meno evidente, ma a lungo termine più preoccupante, di questa fase genetica dell’istituzione in esame è che le norme che regolano l’assetto della Scuola, nate come si è detto da compromesso al ribasso e sovente lasciate volutamente vaghe e generiche, non ne proteggono sufficientemente l’autonomia e sono state integrate in più punti, anche su questioni fondamentali, da prassi e gentlemen’s agreements.

Il che vuol dire che esse non sono in grado di resistere ad eventuali tentativi di forzatura posti in essere al fine di ridurre o azzerare l’autonomia della Scuola. E in definitiva della magistratura.

In questo scritto si tenterà dunque, nell’ambito del laboratorio delle riforme avviato dalla nostra rivista all’indomani del referendum, di individuare alcuni di questi fattori di debolezza e, laddove possibile, proporre qualche soluzione.

4. L’anomala composizione del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo della Scuola è l’organo cui spettano i compiti di direzione e coordinamento, nonché di gestione, di tutte le molteplici attività riconducibili all’istituzione[7].

Ne fanno parte, a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 26 del 2006, dodici componenti che durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rinnovabili: sette magistrati, eventualmente anche in quiescenza, tre professori universitari e due avvocati[8].

Analogamente a quanto è previsto dalla Costituzione per il Consiglio Superiore della Magistratura, vi è dunque una componente c.d. “togata” ed una componente c.d. “laica”.

Per i membri del Csm, come è noto, la composizione mista è conseguenza del timore che l’autonomia e l’indipendenza della magistratura fossero declinate come isolamento.

Si è voluto scongiurare il rischio di derive corporative con l’apertura all’esterno e la partecipazione all’autogoverno dei magistrati di alcuni componenti espressi dal potere legislativo, nonché affidandone la Presidenza al Capo dello Stato.

Una funzione analoga si può scorgere dietro la previsione di una composizione mista per il Comitato Direttivo della Scuola, a maggior ragione necessaria per realizzare l’idea di magistrato aperto ai saperi esterni e non ripiegato in una sterile disamina dei precedenti giurisprudenziali.

È questo infatti il compito più importante dell’organo di formazione.

La presenza dei membri laici nel Direttivo della Scuola realizza dunque un equilibrio tra autonomia della magistratura e dialogo con il contiguo mondo della formazione universitaria e (attraverso i due avvocati) con gli operatori del diritto che con i magistrati dividono, da altra prospettiva, l’esperienza giudiziaria nei Tribunali.

Altrettanto significativa deve essere considerata la scelta legislativa di riservare alla componente togata la maggioranza (7 su 12) dei componenti dell’istituzione.

Poiché ogni delibera del Comitato Direttivo deve essere presa con la maggioranza relativa dei presenti[9] e gli atti di straordinaria amministrazione richiedono la maggioranza qualificata di sette componenti[10], ne discende che – ferma restando l’auspicabile massima condivisione di ciascuna delibera – la gestione (ordinaria e non) della Scuola potrebbe teoricamente fare capo alla sola componente togata ma non alla sola componente laica.

Da ciò deriva che è si è voluto assegnare ai magistrati il controllo e la direzione delle scelte strategiche in tema di formazione, anche in ragione del diverso apporto quantitativo – di tempo ed energie – fisiologicamente fornito dai togati rispetto ai laici (il punto sarà oggetto di approfondimento nel paragrafo 6 di questo scritto, cui si rinvia).

Su questo impianto di fondo, che appare a chi scrive del tutto condivisibile, si innestano però alcune regole di dettaglio sulla nomina delle due componenti (laica e togata) di cui è difficile condividere (e in alcuni punti persino comprendere) la ratio.

In particolare, per quanto riguarda la componente togata, non essendo l’incarico alla Scuola elettivo (come invece accade per quello al Csm) appare logico che i suoi componenti siano nominati proprio dal Csm, organo cui spettano le nomine dei magistrati in tutta la loro carriera professionale.

Ed in effetti è proprio questa la previsione normativa, ma con un’eccezione: sei componenti togati su sette sono nominati dall’organo naturale istituito dalla Costituzione[11] per occuparsi delle nomine che riguardano i magistrati; la nomina del settimo è inspiegabilmente attribuita al Ministro della Giustizia.

Ancora al Ministro della Giustizia spetta la nomina di quattro dei cinque componenti laici, mentre il quinto (uno dei tre professori universitari) è, eccentricamente, scelto dal Csm, in una sorta di “scambio di prigionieri” di cui davvero non si comprende bene la ragione.

La parte più deleteria di questa bizzarra previsione è la sottrazione della nomina di uno dei componenti togati alla scelta del Csm, che costringe peraltro quest’ultimo a selezionare i componenti del gruppo dei magistrati cercando un equilibrio tecnico interno alla compagine dei nominati ma senza poter tenere conto della scelta del Ministro.

E questo rischia di squilibrare sul nascere la componente togata del futuro Direttivo: si chiede al Csm di selezionare un gruppo sulla base di criteri destinati a durare lo spazio di un mattino.

Giova ricordare che sui componenti togati grava il peso di rappresentare le molteplici forme del sapere interno alla magistratura, sicché la scelta dovrà tenere conto dei molteplici e variegati bisogni formativi richiesti per i vari tipi di magistrati: occorrerà dunque, nel vagliare i curricula degli aspiranti ai posti, stare attenti a che siano adeguatamente rappresentate la componente civile e quella penale, la magistratura giudicante e quella requirente, i magistrati di merito e quelli di legittimità, tenere presente la possibile diversa sensibilità derivante dall’appartenenza a contesti geografici diversi (un togato specializzato in criminalità organizzata indirizza la formazione in modo diverso da uno formatosi in contesti ove la criminalità è prettamente di tipo economico); in più, occorre garantire una certa quota a magistrati in possesso di competenze linguistiche ed esperienziali tali da metterli in grado di gestire i rapporti internazionali dell’istituzione; e così via.

È compito specifico del Csm di comporre una squadra equilibrata sotto tutti i punti di vista sopra sommariamente evidenziati[12]; ebbene, doverlo fare su sei componenti anziché su sette ha un intuibile costo, non potendo in alcun modo il Csm fare affidamento sulla nomina ministeriale per assicurare un risultato finale armonico (ad esempio, non è pensabile che il Csm nomini solo magistrati giudicanti “auspicando” che il Ministro scelga un pm, o solo magistrati di legittimità, sperando che il Ministro sani la lacuna con la nomina di un magistrato di merito).

In definitiva, la sottrazione al Csm di una significativa quota di scelta della componente togata indice sensibilmente sul suo margine di manovra per raggiungere il risultato di un organo collettivo in grado di garantire una risposta efficace a tutti i bisogni formativi.

Il costo pagato non può essere compensato dalla esigenza – di cui, ripeto, non si ravvisa agevolmente la ratio – di riservare la scelta di un magistrato al Ministro della Giustizia, istituzione politica e assai meno intranea all’universo della formazione.

Parimenti, per quanto attiene alla componente laica, desta sincera perplessità la scelta di riservare in via esclusiva la nomina di quattro componenti su cinque del Comitato Direttivo ad un esponente della maggioranza politica del momento anziché consegnarla alla riflessione del Parlamento, espressione completa della sensibilità politica.

Di più: oltre ad apparire poco comprensibile, la norma si presta ad applicazioni tali da costituire, in astratto, una di quelle “falle” di sistema di cui si è detto nei paragrafi precedenti.

Sette componenti su dodici sono affidati alla ponderazione e al doppio voto (in commissione e in plenum) di trenta consiglieri del Csm di diversa estrazione e provenienza; gli altri cinque (quasi la metà) alla scelta discrezionale e insindacabile di una persona sola, esponente politico di una sola parte.

È chiaro che stiamo parlando di nomine tecniche e che vengono premiati gli esponenti del mondo accademico e del foro più competenti e con maggiore esperienza di formazione.

Ma che accadrebbe se qualcuno, in un futuro eventuale e lontano, decidesse di utilizzare il potere di nomina – attribuitogli in modo così esclusivo e senza contrappesi – per tentare un’ingerenza politica sul mondo della formazione dei magistrati?

I rischi per l’indipendenza della magistratura sarebbero enormi, ed il timore è acuito proprio dal fatto che la provenienza della nomina da un unico soggetto potrebbe comportare, nell’esercizio delle funzioni, un aumento di compattezza di questa componente rispetto a quella togata.

Che accadrebbe se la componente laica decidesse di agire e votare, nelle numerose delibere prese ad ogni riunione dal Comitato Direttivo (dalla scelta degli argomenti da approfondire a quella dei relatori cui affidare gli interventi, dalle pubblicazioni da esaltare alle linee programmatiche del tirocinio dei MOT) come un unico blocco?

Quanto questa scelta influenzerebbe l’autonomia della formazione?

Interrogativi ancora più inquietanti se si pensa che i verbali delle riunioni del Comitato Direttivo non sono pubblici né accessibili, nonostante questa forma di trasparenza sia stata invocata più volte dai destinatari delle sue delibere, cioè i magistrati stessi.

Con la conseguenza che, qualora lo scenario tratteggiato si verificasse, essi non ne sarebbero informati ed in definitiva non ne saprebbero nulla.

 

La procedura di nomina dei componenti del Comitato Direttivo deve necessariamente essere rivista, essendo ormai alle spalle il periodo di frizione tra le varie forze che hanno determinato una regolamentazione caotica e pericolosamente debole; sarebbe opportuno prevedere che la nomina spetti in via esclusiva al Csm o, in subordine, che sia al Csm delegata in via esclusiva la scelta di tutti i componenti togati, prevedendo per i componenti laici una nomina da parte del Parlamento, preferibilmente con maggioranza qualificata,

5. Il ruolo del Presidente della Scuola e la sua nomina: un caso da manuale di errata declinazione del concetto di autonomia

Ogni quattro anni, appena dopo l’insediamento, i componenti del Comitato Direttivo neocostituito si riuniscono per procedere alla nomina del Presidente, mediante votazione a scrutinio segreto.

L’incarico dura due anni e dunque la votazione viene ripetuta a metà del mandato del Comitato Direttivo.

Apparentemente, si tratta di una espressione di piena autonomia della Scuola: nessuna imposizione dall’esterno, nessun leader calato dall’alto.

Nella pratica, purtroppo, non è così e anche in questo delicato primo atto dell’esistenza del Comitato si nasconde un’altra di quelle falle che ne minano o ne possono minare l’indipendenza.

Le due norme della scelta interna e del rinnovo biennale rivelano che il legislatore ha inteso disegnare il Comitato come un organismo collettivo, la cui leadership sembra rivestire importanza quasi secondaria ed è affidata ad una sorta di primus inter pares.

Nella pratica, il ruolo del Presidente ha però assunto da subito una valenza e un significato assai diverso ed incisivo: a lui spettano i compiti di rappresentanza esterna dell’organo, che si sono rivelati fondamentali per l’autonomia della Scuola, tra i quali i frequenti contatti con il Presidente della Repubblica, con il Vicepresidente del Csm e con il Ministro della Giustizia, nonché con gli omologhi Presidenti degli organismi di formazione dei magistrati esistenti in tutto il mondo.

In altri termini, al Presidente del Comitato Direttivo è richiesto di svolgere un ruolo completamente diverso da quello richiesto agli altri componenti del Comitato: un ruolo “politico” ed istituzionale di rilievo para‑costituzionale, laddove gli altri componenti devono invece essere dei tecnici del diritto e della formazione.

Né va trascurato il fatto che nelle delibere il suo voto, in caso di parità, vale doppio[13].

Il suo differente status in seno al Comitato è sancito dall’attribuzione in suo favore, per legge, di una cospicua indennità aggiuntiva, che si aggiunge al gettone di presenza cui ha diritto come componente del Comitato Direttivo.

Prima ancora che la Scuola iniziasse concretamente ad operare, ci si è dunque resi conto che dall’autorevolezza del Presidente della Scuola Superiore dipendeva una fetta importante dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura e che era imprescindibile che a rivestire tale carica fosse un soggetto riconosciuto da tutti gli attori della scena istituzionale, anche a livello più alto, sia interno che internazionale come loro pari.

È impensabile che il peso e l’autorevolezza richiesti promanino ex se dall’organo collettivo, anche perché – come detto – agli altri componenti del Comitato Direttivo sono richieste altre attitudini, parimenti importanti, ma tecniche ed operative e non istituzionali e rappresentative.

L’affidamento della nomina ad un primus inter pares, alla prova dei fatti, si rivela non come declinazione dell’autonomia dell’istituzione ma come sua antinomia.

Consapevoli di ciò, i componenti del Csm che ha proceduto alla nomina del primo Comitato Direttivo hanno inserito nel pacchetto dei nominati di loro spettanza un’eccellenza istituzionale, l’ex Presidente della Corte Costituzionale Valerio Onida, proprio per dotare il neo insediato Comitato Direttivo di una figura al massimo grado rappresentativa.

Naturalmente, la presenza di Onida tra i componenti del Comitato ha reso la nomina del Presidente da parte degli altri una sorta di ratifica, scaturita non dall’abdicazione del potere di scelta autonoma ma dalla consapevolezza della necessità di avere un determinato tipo di peso istituzionale all’esterno per consentire alla Scuola di essere autonoma davvero e non solo formalmente.

La nomina è avvenuta all’unanimità, altra circostanza che ha contribuito a dare all’esterno l’immagine di un Comitato coeso, avendo scelto di sottrarre la votazione a qualsiasi sospetto di giochi di potere o cordate interne.

La Scuola ha così mosso i suoi primi, difficili passi con il bonus di partenza di una indiscutibile autorevolezza e di un credito in tutte le sue relazioni istituzionali difficilmente acquisibile nel caso di scelta di un gruppo di tecnici della formazione, per quanto altamente qualificati, di uno di loro a rappresentarli.

Anche la votazione di metà mandato ha assunto l’inevitabile crisma di tributo formale e si è proceduto alla conferma del Presidente in carica.

Lo schema si è ripetuto inalterato in occasione dell’insediamento del secondo e poi del terzo Comitato Direttivo, ove sono stati inseriti nel “pacchetto” dei nominati dal Csm e poi eletti all’unanimità come Presidenti della Scuola dopo Onida altri due ex Presidenti della Corte Costituzionale, Gaetano Silvestri (per il quadriennio 2016‑2020) e Giorgio Lattanzi (per il quadriennio 2020‑2024).

Anche per loro la conferma di metà mandato è stata adempimento di una mera formalità.

Il rodato meccanismo si è basato sulla prassi e su un implicito gentleman’s agreement di tutti i soggetti coinvolti:

- il Csm, che ha reiterato di volta in volta la scelta di individuare oltre ai tecnici della formazioneun componente con esperienza di alta rappresentanza istituzionale, scelto dai ranghi dell’istituzione più alta immaginabile, la Corte Costituzionale;

- i componenti neonominati del Comitato Direttivo, che hanno aderito all’impostazione predetta scegliendo come Presidente il profilo dell’ex Presidente della Corte Costituzionale e non uno degli altri profili nominati per curriculum tecnico (formativo o accademico).

Nel 2024, con l’insediamento del quarto Comitato Direttivo, il Csm ha seguito lo schema consueto, individuando come componente tra gli altri Silvana Sciarra, anch’ella ex Presidente della Corte Costituzionale.

Tuttavia, qualcosa sembra essersi inceppato nella fase successiva, perché, dopo la nomina a Presidente della Scuola di Sciarra nel 2024, nella successiva votazione di metà mandato la stessa non è stata riconfermata ed è stato nominato Presidente per il secondo biennio il professore Mauro Palladini, uno degli esponenti del mondo accademico nominati dal Ministro per la componente laica.

Si tratta di una scelta senza precedenti nella storia della Scuola Superiore della Magistratura; per i prossimi due anni, e per la prima volta, l’istituzione non sarà diretta da un ex Presidente della Consulta.

Deve ribadirsi ancora una volta che la segretezza dei verbali del Comitato Direttivo impedisce di comprendere cosa sia successo e le conseguenti motivazioni: desta preoccupazione che la stampa nazionale abbia dato la notizia che la nomina del nuovo Presidente sia avvenuta con il voto di tutti i componenti laici e di un solo componente togato, anzi – come si è espresso l’editoriale di un noto quotidiano – con il voto contrario di tutta la componente togata tranne uno[14].

La vicenda può essere riassunta con le parole di Giacomo Fumu: «si coglie un mutato atteggiamento, rispetto al passato, della componente laica e della percezione del suo ruolo all’interno dell’Ente»[15].

Di fatto, è la conferma che passaggi così delicati ed importanti quali la nomina del vertice della Scuola non possono essere affidati a prassi e gentleman’s agreements ma c’è bisogno di un corpus normativo solido e certo, anche per evitare che legittime espressioni del diritto di voto vengano equivocate o strumentalizzate dall’esterno, con conseguente vulnus all’autorevolezza dell’istituzione e di riflesso – ancora una volta – alla sua indipendenza.

Sarebbe auspicabile che, prendendo atto dell’imprescindibile ruolo assunto dal Presidente della Scuola e della sostanziale differenza del compito che è chiamato a svolgere rispetto a quello degli altri componenti del Comitato Direttivo, la sua nomina sia – anche formalmente – attribuita al Csm, magari prevedendo che lo stesso sia figura con determinate caratteristiche (quali l’essere stato Presidente della Corte Costituzionale o della Corte di Cassazione o Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione) e che la sua nomina sia approvata con maggioranza qualificata.

6. La previsione di un’indennità che rivela un’ulteriore falla

L’ultima norma che si sottopone alla riflessione del nostro Laboratorio per le riforme è l’articolo 10 del decreto legislativo 26 del 2006, che prevede che a ciascun componente del Comitato Direttivo sia corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo[16].

La norma è frutto di una concezione iniziale della Scuola che vedeva il Comitato Direttivo al vertice di plurimi “Comitati di gestione” cui avrebbe dovuto essere affidata in concreto la realizzazione delle iniziative di formazione.

Tale concezione è stata abbandonata prima ancora che la Scuola iniziasse ad operare e sostituita dalla struttura vigente, che non prevede più i Comitati di gestione ma la nomina di “esperti formatori” cui affidare in concreto, in simbiosi con un componente del Comitato stesso nominato “responsabile”, l’ideazione, la realizzazione in concreto e l’organizzazione di ciascun singolo corso, oltre alla moderazione delle sessioni da cui questo è composto.

In conseguenza della nuova organizzazione, l’attività dei componenti del Comitato Direttivo non si esaurisce nelle delibere prese nelle riunioni settimanali ma si estrinseca in un lavoro a tempo pieno nelle sedi didattiche (Scandicci e Napoli) della Scuola e vive di continui contatti tra responsabile del corso ed esperto formatore, riunioni preparatorie con i relatori, attività nei giorni del corso e attività successiva al corso (sistemazione del materiale didattico, studio delle valutazioni redatte da ciascun partecipante).

Ancora maggiore è il coinvolgimento del componente del Direttivo che si occupa di formazione iniziale (il tirocinio dei MOT), laddove la mancanza della figura degli esperti formatori fa sì che i compiti di scelta dei relatori e dei tutors, i contatti preliminari a ciascun intervento, l’attività di moderazione e guida del dibattito durante le settimane di corso gravino interamente (e non in semplice condivisione) sulle sue spalle.

Considerazioni analoghe vanno fatte per i corsi per gli incarichi direttivi e semidirettivi nonché per le sempre più numerose ed assorbenti attività internazionali.

La realizzazione pratica della Scuola ha comportato pertanto la sperimentazione di modelli e prassi operative che hanno imposto uno scollamento rispetto al disegno iniziale: attualmente le riunioni del Direttivo non costituiscono il luogo ove si fa formazione ma dove la si pensa e se ne tratteggiano le linee, analogamente a quanto avviene nei Consigli di Amministrazione delle società, laddove la parte esecutiva e strategica è demandata all’amministratore delegato.

Con tutti i limiti di questa metafora, ciascun componente del Direttivo agisce come amministratore delegato per i corsi a lui affidati in qualità di “responsabile”.

Conseguentemente, prevedere oggi che l’unica tra le decine di attività in cui è impegnato un componente del Direttivo che meriti un’indennità sia la partecipazione alle riunioni settimanali (e non quella, assai più impegnativa e pregnante dal punto di vista formativo, della preparazione e gestione di ciascuno dei corsi che la Scuola offre, nel numero di quasi un centinaio l’anno) risulta ormai un’anomalia, che non meriterebbe segnalazione in questa sede se non fosse foriera di una ulteriore implicita conseguenza.

L’impegno oggi richiesto ai componenti del Comitato Direttivo è divenuto totalizzante e non è pensabile che sia svolto se non a tempo pieno.

Questo comporta da sempre un divaricamento di fatto nella gestione dell’incarico da parte della componente togata rispetto a quella laica, se non altro perché solo per i togati è previsto che il Csm deliberi il fuori ruolo per tutta la durata dell’incarico, mentre analoga disposizione non è prevista se non a domanda specifica per i tre professori universitari e non è nemmeno pensabile per i due liberi professionisti[17].

Pertanto, solo i sei togati (sette se il Presidente non fosse uno di loro, evenienza che come si è visto finora non è mai accaduta) dedicano alla Scuola tutto il loro tempo nei quattro anni in cui rivestono l’incarico.

E ciò comporta tradizionalmente che ai togati è attribuita la funzione di coordinatori dei settori più delicati e impegnativi della Scuola nonché la direzione, in solitudine o al massimo in condivisione, della stragrande maggioranza dei corsi.

In questo modo, per inciso, si realizza anche in concreto la maggiore spinta propulsiva affidata alla componente interna dell’organo voluta dal legislatore nell’attribuire ai magistrati la maggioranza dei posti di cui si è detto.

L’affidamento ad un componente laico in esclusiva del coordinamento del settore del tirocinio dei MOT, di quello della formazione permanente o di quello dei corsi per gli incarichi direttivi e semidirettivi costituirebbe un’anomalia che non a caso, sino a questo momento, non si è mai verificata.

È bene ricordare però che si tratta anche in questo caso di un assetto dettato dalla prassi e non sancito da una normativa che, anche da questo punto di vista, meriterebbe forse una modifica.

L’attività principale dei componenti direttivo è vivere la formazione tutti i giorni, non solo pensarla: la struttura del Comitato Direttivo abbisognerebbe di un ripensamento, con inserimento di una quota maggiore di componenti togati e valorizzazione (anche attraverso lo spostamento del gettone di presenza dalla partecipazione alle riunioni a quelle ai corsi dove la formazione è concretamente realizzata) del momento della gestione rispetto a quello della pianificazione generale.

[1] Devo questa riflessione al collega Gianluca Grasso, che l’ha sviluppata ed esposta nell’ambito dei corsi di formazione iniziale dei MOT di cui condividevamo la direzione nel Comitato Direttivo della SSM del quadriennio 2020‑2024.

[2] Così R. Rordorf, Editoriale, in Questione Giustizia trimestrale 2016, pag. 5.

[3] Come ricordava Valerio Onida, Presidente del primo Comitato Direttivo della SSM, «la formazione e l’aggiornamento professionali del magistrato non possono mai chiudersi nei confini di un “mondo” a sé stante, sia esso pure quello del “corpo” della magistratura e della relativa giurisprudenza, ma deve continuamente aprirsi al mondo che circonda, innerva e percorre quello del diritto. Il “datore di lavoro” che deve occuparsi della formazione, iniziale e continua, dei magistrati non è dunque l’istituzione giudiziaria in quanto tale e tanto meno il Consiglio superiore, ma è, si potrebbe dire, la società in cui il magistrato amministra o aspira ad amministrare la giustizia” (V. ONIDA, Perché la Scuola della Magistratura deve essere autonoma, in Questione Giustizia trimestrale 2016, pag. 9).

[4] Sul punto si veda il recente contributo di G. FUMU, Il Presidente della Scuola Superiore della Magistratura, pubblicato in questa Rivista il 21 aprile del 2026.

[5] Nel ricordo di Valerio Onida scritto per questa Rivista dai componenti togati del primo Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura gli autori ricordano che la Scuola era nata quando «il CSM non aveva ancora “elaborato il lutto” per la perdita di titolarità in materia di formazione dei magistrati» (E.Aghina, B. Deidda, C. D’Arrigo, G. Fumu, G. Ichino, G. Meliadò e R. Sabato, Valerio Onida e la nascita della Scuola Superiore della Magistratura, in Giustizia Insieme, 27 maggio 2022.

[6] Così ancora Onida, cit., pag. 6.

[7] A titolo esemplificativo e seguendo la ripartizione in settori della Scuola: a) la formazione iniziale, che si occupa del tirocinio dei MOT; b) la formazione permanente, dedicata ai corsi periodici di aggiornamento dei magistrati, dalla presa di funzioni alla quiescenza; c) la formazione dei dirigenti, che organizza i corsi obbligatori per poter accedere agli incarichi direttivi e semidirettivi; d) la formazione internazionale, che si occupa dei rapporti con gli organi di formazione degli altri Paesi; e) la formazione decentrata, che coordina le articolazioni territoriali di formazione esistenti in ciascuna delle 26 Corti di Appello; f) il settore informatico, che cura tra l’altro il sito web; g) il settore dedicato ai rapporti con le Università e gli enti di ricerca; h) il settore dedicato alle pubblicazioni.

[8] «Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre fra professori universitari, anche in quiescenza, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di sei magistrati e di un professore universitario, e dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, di due professori universitari e di due avvocati» (art. 6 d.l.vo 26 del 2006).

[9] Art. 7 del decreto legislativo 26 del 2006.

[10] Articolo 8 dello Statuto della Scuola Superiore della Magistratura.

[11]Articolo 105 Cost.: «Spettano al Consiglio Superiore della Magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati».

[12] Dal bando di selezione del Comitato Direttivo attualmente vigente si legge che «l’elevato e fondamentale compito della formazione iniziale e permanente dei magistrati attribuito alla Scuola superiore della magistratura e la rilevanza dei profili organizzativi propri dell’attività di formazione richiedono che il Comitato Direttivo si connoti per un’alta e specifica competenza professionale e che siano rappresentate nel Comitato, in modo armonico e completo, per quanto possibile, le professionalità proprie dei diversi settori dell’attività giudiziaria».

[13] Art. 7 del d.lvo 26 del 2006: «Il comitato direttivo delibera a maggioranza con la presenza di almeno otto componenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole di sette componenti.
In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è sempre palese».

[14] Il Foglio, Un nuovo Presidente alla Scuola Superiore della magistratura: perché no? Il caso di Silvana Sciarra, editoriale del 21 marzo del 2026.

[15] G. FUMU, Il Presidente della Scuola Superiore della Magistratura, in Giustizia Insieme, 21 aprile 2026.

[16] Art. 10 del d.lvo 26 del 2006: «Al presidente del comitato direttivo, anche in quiescenza, è corrisposta un’indennità di funzione […], oltre al gettone di presenza nel limite di euro 600 per seduta fino a un massimo di 40 sedute annue; ai componenti del comitato direttivo, anche in quiescenza, è corrisposto un gettone di presenza nel limite di euro 600 per seduta fino a un massimo di 40 sedute annue».

[17] Art. 10, secondo comma del d.lvo 26 del 2006: «I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell’incarico ovvero, a loro richiesta, possono usufruire di un esonero parziale dall’attività giurisdizionale nella misura determinata dal Consiglio superiore della magistratura»: gli esoneri parziali, più volte richiesti, sono sempre stati negati dal Csm proprio sul presupposto che l’impegno richiesto (alla componente togata) è assorbente e deve essere svolto a tempo pieno. Poche settimane fa, tuttavia, una componente dell’attuale Comitato Direttivo ha chiesto ed ottenuto, a maggioranza, il ritorno parziale nel ruolo di Consigliere della Corte di Cassazione.

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