ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

Inaugurazione dell’anno giudiziario 2026

La Relazione del Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione
12 febbraio 2026
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ABSTRACT

Signor Presidente della Repubblica,

La ringrazio per aver voluto onorare con la Sua presenza l’Assemblea generale della Corte di cassazione, convocata per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026.

Ringrazio, inoltre, tutte le Autorità e gli Ospiti che sono qui convenuti per accogliere la relazione sull’amministrazione della giustizia e ascoltare gli interventi che seguiranno.

 

1. La relazione dello scorso anno, magistralmente tenuta da Margherita Cassano, si concludeva invocando “un vero e proprio patto per lo stato di diritto tra tutti gli organi cui la Carta fondamentale assegna l’esercizio di funzioni sovrane”. Lo chiedeva auspicando il “rispetto reciproco fra le varie Istituzioni dello Stato” al fine di alimentare la fiducia in esse dei cittadini.

A questi ultimi va dato conto di quanto la Corte di Cassazione ha fatto e fa per tener fede a quello che era insieme un auspicio e una promessa.

 

2. Nel 2025 sono pervenuti in Corte circa 44mila ricorsi penali e ne sono stati definiti 40.815. L’arretrato che a fine anno riscontriamo è solo di 13.628 fascicoli, cioè quanto la Corte può definire in quattro mesi. Abbiamo quindi una Corte di cassazione in grado di esaurire in media in 122 giorni le sopravvenienze penali. Quest’ultimo è un dato di poco superiore a quello dello scorso anno, ma che si giustifica sia con le carenze di organico sia per una rinnovata attenzione all’equilibrio dei carichi di udienza, per affrontare con la massima attenzione le cause più complesse.

 

3. Nel settore civile l’arretrato è stato ridotto di un terzo in cinque anni: dai 120.473 di fine 2020, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2025 sono passati a meno di 80.000.

La Corte mantiene un tempo di definizione medio ancora elevato: ben lo sanno i cittadini che a volte attendono a lungo l’esito finale delle loro controversie; è da ricordare però che nel 2020 il tempo medio di definizione di un giudizio civile di cassazione era di 1530 giorni; che nell’erogare i fondi europei la prescrizione del disposition time consegnataci in vista di giugno 2026 era di scendere a 977 giorni; che nel 2025 siamo riusciti a scendere a 863 giorni, oltre cento in meno di quanto impostoci per mantenere il patto con l’Unione europea. Ciò grazie alla definizione di 34.062 procedimenti in un anno.

I 75 mila ricorsi civili e penali definiti nel 2025 sono stati opera di circa 300 magistrati tra consiglieri e presidenti di sezione, divenuti 357 grazie agli innesti autunnali. Il loro impegno è stato integrato dalla collaborazione dei colleghi del Massimario e naturalmente corroborato dall’apporto prezioso della Procura generale della Corte.

 

4. Ma di cosa si è dovuta occupare la Corte nel 2025?

Nelle aule della Cassazione passa la vita delle persone, passano i loro traumi e la quotidianità.

Tra i circa 44 mila ricorsi penali sopravvenuti reputo che sarà utile sapere che 272 riguardavano omicidi colposi, 721 omicidi volontari, 854 atti persecutori (c.d. stalking), 968 violenze sessuali, 1612 maltrattamenti contro familiari e conviventi. Solo 1054 ricorsi concernevano reati in materia di evasione fiscale, 1231 ricorsi riguardavano reati fallimentari, ben 2.720 i delitti di furto, 7.768 delitti contro il patrimonio diversi dai furti. Oltre 4.000 sono stati i ricorsi per reati in materia di stupefacenti e 821 per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, materia su cui v’è quindi riscontro di un’azione incisiva. 756 i ricorsi relativi a delitti di associazione a delinquere ordinaria e di tipo mafioso.

Questi dati dicono quali sono i fenomeni criminali più diffusi, ma giovano anche a domandarsi se l’azione penale sia efficacemente indirizzata rispetto alla percezione sociale di alcuni fenomeni. Stando al particolare occhio della giurisdizione di legittimità sembrerebbe infatti che reati economici apparentemente frequenti, come quelli di evasione fiscale, non emergano nella loro reale dimensione. Può credersi invece che la criminalità legata alla violenza sessuale giunga normalmente alla evidenza penale – e al giudizio di legittimità – grazie alla coraggiosa denuncia e ai presìdi specializzati che le forze dell’ordine e gli uffici giudiziari hanno costituito.

 

5. Occorre offrire ai cittadini e alle istituzioni competenti ogni utile strumento di analisi e far vedere come la Corte attraverso le proprie pronunce dimostri la capacità di garantire la tenuta e l’evoluzione dei diritti fondamentali, di recepire prontamente le trasformazioni della società, i mutamenti del quadro normativo di riferimento.

Ciò in quanto la legittimità del sistema giudiziario si fonda sulla soddisfazione coerente dell’interesse alla certezza del diritto e di quello alla giustizia del caso concreto, raggiungibile solo alla luce del contraddittorio, che esalta la funzione indefettibile dell’avvocato.

 

6. Quanto al settore penale va ricordato anzitutto che talvolta i troppo frequenti interventi normativi costringono a una continua rimodulazione della risposta giurisprudenziale, come si è visto in materia di prescrizione e di reati contro la pubblica amministrazione (traffico di influenze).

Estraggo dalla relazione la segnalazione che la Prima sezione sul tema tormentato del trattenimento amministrativo delle persone straniere ha dialogato in modo fecondo e sereno sia con la Corte costituzionale, che ha risposto con la sentenza di accoglimento n. 39 del 2025, sia con la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, interpellata con scrupolo.

In linea con la tutela dei diritti individuali è l’intervento della Seconda penale in tema di giudizio in assenza dell’imputato, che, nell’interpretare le novità del d.lgs. 150 del 2022, è riuscita a coniugare l’esigenza di evitare duplicazioni e formalismi con la garanzia di una conoscenza effettiva del processo.

La Terza penale ha affrontato, in materia di reati edilizi, il rapporto tra la funzione dell’ordine di demolizione e la tutela del diritto alla vita privata familiare e alla protezione del domicilio e ha precisato in questo ambito la portata del principio di proporzionalità.

Alla Quarta sezione penale dobbiamo approfondite riflessioni concernenti la sicurezza stradale – con specifico riferimento ai doveri di manutenzione dei gestori della infrastruttura autostradale – e della navigazione, nonché importanti chiarimenti interpretativi sull’applicazione del canone della colpa nelle organizzazioni complesse

Una fondamentale sentenza della Quinta penale si è occupata della correttezza dell’informazione finanziaria a tutela della libertà di scelta degli investitori e della protezione del risparmio.

Sulla conflittualità familiare e in particolare sulla condizione della vittima vulnerabile, la Sesta penale ci ha consegnato plurime decisioni che hanno chiarito la portata dei reati, hanno affermato che la violenza economica può diventare una forma di maltrattamento, hanno sancito che la valutazione del rischio di violenza può prescindere persino dalla volontà del soggetto debole che va protetto, nei casi di vulnerabilità conclamata, rispetto alla sua accondiscendenza nei confronti della persona cui viene imposto il divieto di avvicinamento.

Sono esempi, solo esempi che valgono a dire quanto sia continuo e da considerare l’impegno di approfondimento, di studio e di equilibrio che la funzione del giudicare richiede nell’esaminare questioni controverse. E a far capire come meriti rispetto e al tempo stesso attenzione; servono a far capire quanta sofferenza arrechino all’intero corpo giudiziario le esagerate aspre reazioni che a volte offendono le persone che hanno assunto con coscienza le decisioni giurisdizionali.

 

7.  Non meno rilevante è stato per la vita del cittadino il contributo del settore civile.

Le Sezioni Unite civili hanno avuto modo di pronunciarsi sul diritto di asilo dello straniero e prima ancora sul diritto al soccorso in mare e allo sbarco in un luogo sicuro, la cui eventuale lesione può astrattamente fondare un diritto al risarcimento.

Hanno affermato, con storica rilevanza viste le dimensioni del problema, che il singolo proprietario può rinunciare alla titolarità di un bene immobile in favore dello Stato, senza dover quindi sostenere sempre, e fino a consumazione delle proprie risorse, spese e costi di una proprietà immobiliare divenuta insopportabile.

Le Sezioni Unite, che hanno il compito di regolare la giurisdizione, hanno continuato a coltivare il confronto con il Consiglio di Stato nell’apposito gruppo di lavoro e con la Corte dei conti attraverso seminari organizzati dalle rispettive scuole di formazione.

Questa prospettiva metodologica ha consentito di realizzare, in materia di lesione dell’affidamento del privato sul corretto operare dell’amministrazione, l’auspicata concentrazione degli strumenti di tutela dinanzi ad un unico giudice, con una semplificazione a vantaggio del cittadino.

 

Significativi sono stati gli interventi in materia di controversie previdenziali, dove viene in risalto il diritto dovere di solidarietà affinché il lavoratore possa perseguire il proprio progetto di vita.

Sono di indubbia rilevanza per il sistema bancario due pronunce in tema di mutuo, che hanno fatto seguito alla sentenza del 2024 sul sistema di capitalizzazione composto degli interessi: si tratta di questioni che toccano la vita dei moltissimi soggetti che accedono al credito per l’acquisto della casa di abitazione o per finanziare piccole imprese.

E toccano sensibilmente la vita di famiglie e imprese gran parte delle oltre 33 mila pronunce rese dalle Sezioni semplici, tributaria compresa. L’arretrato tributario, circa il 40% delle pendenze, è stato sfidato nel corso dell’anno 2025 con la definizione di duemila ricorsi in più rispetto all’anno precedente.

 

8. Sono in grado, anche per il civile, di offrire un’informazione su come sia suddiviso il contenzioso che affluisce attualmente alla Corte di Cassazione, specchio di quali siano gli interessi che agitano la vita dei cittadini. Il contenzioso è anche un indicatore dei possibili campi di intervento del legislatore e dell’esecutivo per rimuovere quelle inadeguatezze della legislazione o dell’amministrazione che alimentano la litigiosità.

La Corte e gli uffici giudiziari di merito, come sollecitava già nel ’59 Giovanni Gronchi, sono sempre pronti a offrire la loro collaborazione alle istituzioni per meglio individuare problematiche di interesse generale e prospettare possibili soluzioni.

 

Converrà sapere che tra i procedimenti civili sopravvenuti nel 2025 gli avvocati ne hanno chiesto l’iscrizione per 1098 in tema di fallimento, 548 in materia bancaria, 667 su immigrazione, 581 sanzioni amministrative, 733 in materia di proprietà e diritti reali, 467 in materia di vendita, 53 azioni a tutela del consumatore, ben 307 cause di responsabilità sanitaria e 355 di circolazione stradale, 370 i ricorsi in materia di licenziamento, circa 700 le cause previdenziali.

È un’economia della tradizione e della crisi quella che si riflette in cassazione? O siamo in un mondo che già sta risolvendo grazie agli strumenti conciliativi e deflattivi una parte del contenzioso solitamente più acceso, posto che sono solo 170 i ricorsi in materia societaria e 294 quelli per separazione e divorzio? Sono questi alcuni dati utili per le istituzioni e la società civile.

 

9. Negli uffici giudiziari di merito sulla base dei dati di cui disponiamo – più aggiornati sono quelli che il Signor Ministro ha potuto offrire al Parlamento il 21 gennaio scorso – sono aumentate del 5% le sopravvenienze civili. Lo sforzo per il raggiungimento dell’obbiettivo di riduzione del Disposition Time civile rispetto alla linea fissata nel 2019 è massimo, con costante attenzione ovunque alla qualità della giurisdizione.

La legge 117 del 2025 è intervenuta per favorire un’accelerazione dello smaltimento dell’arretrato con un’applicazione straordinaria di magistrati su base volontaria presso gli uffici giudiziari in maggiore difficoltà. Questa misura non ha raggiunto in pieno l’obbiettivo auspicato, ma testimonia l’attenzione all’impegno assunto con l’Unione europea.

Dagli uffici di merito giunge la richiesta di colmare le carenze di organico del personale amministrativo, che sono ancora molto rilevanti per i continui pensionamenti e perché i funzionari reclutati per dar corpo all’Ufficio per il processo, non avendo avuto tempestiva conferma della stabilizzazione, hanno in gran parte preferito dirigersi verso occupazioni più certe e remunerative.

Gli uffici giudiziari, Corte di cassazione in testa, sono stati fieri di aver formato migliaia di giovani funzionari laureati, ma meglio sarebbe stato poterli trattenere tutti definitivamente e poterli affiancare ai magistrati, soprattutto in un tempo in cui, grazie alla celebrazione ravvicinata dei concorsi per l’accesso alla magistratura, l’organico di quest’ultima potrebbe essere integralmente coperto.

 

10. Dalle sedi giudiziarie emerge che altre problematiche fonte di preoccupazione riguardano la digitalizzazione, il processo penale telematico e l’adeguamento del processo civile telematico, nel merito e in cassazione.

Gli sforzi economici degli scorsi anni non hanno dato sin qui risultati sufficienti e la richiesta è quella di coordinare le iniziative strutturali con le esigenze effettive degli uffici giudiziari, da interpellare prima della elaborazione di programmi e strumenti informatici, per saggiarne la validità.

Nel frattempo, per orientare l’intero ordinamento positivo nell’incontro – inevitabile e strutturale – con l’intelligenza artificiale (IA), il Parlamento ha varato la legge 132/2025, che è norma “cerniera” fra principi costituzionali (artt. 2, 3, 24, 97, 111 Cost.) e standard europei su sicurezza, trasparenza e affidabilità dei sistemi di IA.

L’innovatività della disciplina nazionale consiste in una “costituzionalizzazione” soft dei rapporti con l’IA, per assegnare alla persona – non alla macchina – il baricentro della responsabilità e della decisione. La IA non deve incidere sul nucleo irriducibile della giurisdizione: l’attività interpretativa, la ponderazione probatoria e la determinazione del contenuto decisorio. Senza scadere nell’eccesso opposto del “neoumanesimo antitecnologico”, il legislatore ha posto l’attenzione su come è possibile governare la “tecnica” anche nell’ambito della giustizia.

È un’altra delle frontiere su cui l’apparato giurisdizionale dovrà essere all’avanguardia.

 

11. Ma ogni ufficio giudiziario guarda intorno a sé con occhio attento ai fenomeni con i quali è in contatto e che già nelle considerazioni finali dello scorso anno erano stati posti in ampio risalto: i reati di violenza in danno delle donne con la barbarie dei femminicidi, la trasformazione, fonte di insicurezza e instabilità, del mondo del lavoro, che reca con sé il tragico bilancio di morti e infortuni sul lavoro, la piaga dei suicidi in carcere.

Il carcere e le vecchie e nuove povertà crescenti nella popolazione conducono a cospetto del più irrinunciabile dei diritti fondamentali della persona, la dignità, che viene offesa insopportabilmente nel cittadino privato iniquamente del lavoro, nell’indigente abbandonato, nel detenuto maltrattato, talora nel sofferente giunto a fine vita.

 

12. Per questo, anche per questo, il 2025 è stato contraddistinto, quanto alla Corte di cassazione, da un evento significativo, un’Assemblea generale ai sensi dell’articolo 96 dell’ordinamento giudiziario. Si è trattato di un tempo che la Corte si è presa per riflettere su sé stessa, per una ricerca di senso, per scongiurare il timore di essersi concentrata solo sullo smaltimento dell’arretrato.

Gli studi che le varie Sezioni e la Procura generale hanno offerto e gli interventi di quella giornata hanno sviluppato molti temi.

È stato ricordato che l’interpretazione è “perfezionamento dell’opera di produzione normativa”; che ogni sentenza, non solo quella della cassazione, è destinata a partecipare del complesso fenomeno del diritto vivente.

È stato ricordato, in uno dei contributi, il cuore della mozione finale del Congresso di Gardone del 1965, in cui l’Associazione nazionale magistrati additò il dovere del giudice, consapevole della portata istituzionale della propria funzione di garanzia, di restare dentro gli invalicabili confini della soggezione alla legge e di assicurare un’applicazione della norma “conforme alle finalità fondamentali volute dalla Costituzione”. Si è riflettuto sugli sviluppi che questa visione ha avuto nel tempo, sul suo complicarsi a causa del doveroso dialogo con le Corti sovranazionali e con la Corte costituzionale.

La Corte si è anche interrogata sul contenuto da dare alla locuzione “al di là di ogni ragionevole dubbio”, che dall’art. 533 del codice di procedura penale detta un canone che governa anche il controllo sulla motivazione.

Nella semplicità scultorea dell’art. 111, comma sesto, Cost., motivare adeguatamente è il dovere principale del giudice ed è per questo che, nonostante le limitazioni introdotte dal legislatore per frenare impugnazioni vuote, resta la garanzia del controllo che la Corte – nel civile e nel penale – esercita sulle sentenze di merito per offrire al cittadino una decisione appagante, che spieghi rigorosamente perché abbia avuto ragione o torto.

 

13. Ed è in funzione del buon esito del processo civile, di ogni processo, che va tenuto conto della necessità di usare razionalmente il giudizio cartolare, senza trascurare il contatto tra giudice e parti. In questo modo può meglio configurarsi nel processo civile l’adempimento del dovere del giudice di sviscerare il caso concreto, indicare le questioni rilevabili d’ufficio e orientare così la decisione secondo giustizia, senza abbandonare il giudizio alla legge del più abile, del più scaltro, del più forte.

In una Costituzione che ha il suo perno essenziale nel secondo comma dell’articolo 3, cioè nel principio di uguaglianza sostanziale, la magistratura, che esercita la funzione giurisdizionale affinché la legge sia uguale per tutti, sente di aver adempiuto il proprio dovere se il diritto, ogni diritto, ha effettiva tutela e non se è soltanto declamato. La sua autonomia e la sua indipendenza non sono un privilegio, ma sono presupposti perché il giudice sia sempre imparziale.

 

14. Nel documento finale l’Assemblea si è rivolta al Parlamento e al Governo per prospettare l’esigenza di «riservare la massima attenzione alla concreta e futura attuazione delle riforme costituzionali in corso di approvazione aventi ad oggetto la funzione giurisdizionale, con il preoccupato auspicio, pur nell’assoluto rispetto delle prerogative proprie e intangibili del decisore politico, che venga escluso ogni possibile rischio di indebolimento, o solo anche di appannamento, dei principi costituzionali fondanti della giurisdizione, primo fra tutti quello della sua indipendenza in ogni articolazione o componente, e che il dibattito in corso e futuro, su dette riforme, abbia nella serenità e nello spirito istituzionale costruttivo le proprie essenziali connotazioni di metodo».

La preoccupazione della magistratura è quindi volta a garantire che resti effettiva l’indipendenza e l’autonomia della giurisdizione come caposaldo del sistema costituzionale.

Nell’Assemblea se ne è parlato e si è detto che la professionalità del magistrato è lo schermo contro ogni timore derivante dalla trasformazione del Consiglio Superiore della Magistratura, presidio dell’indipendenza e autonomia della magistratura che era stato configurato dal Costituente e dal legislatore del 1958.

Nell’insediare il primo CSM, il 18 luglio 1959, il ministro Gonella disse che l’indipendenza morale del magistrato deve essere difesa da ogni arbitrio esterno e il presidente Gronchi, solennemente, ribadì che la Costituzione con la creazione dell’organo non ha voluto soltanto «riconoscere all’ordine giudiziario unicità ed autorità», ma «assicurare soprattutto l’autonomia dei giudici», intesa «nel senso di autogovernarsi», il tutto «inquadrato per logica necessaria nel sistema della divisione dei poteri che è presupposto e cardine insieme dello stato di diritto».

Aggiunse che «l’autonomia e l’indipendenza che derivano dalla divisione dei poteri non possono né debbono condurre all’isolamento di alcuno degli organi che sono posti al vertice dell’ordinamento giuridico dello Stato».

Va pertanto coltivato con tenacia un clima di rispetto reciproco e fattiva collaborazione tra le istituzioni, che permetta lo sviluppo di un dialogo pacato e razionale sul futuro della Giustizia.

 

15. È da evitare che si diffonda nella società la falsa convinzione che il magistrato sia incerto e titubante circa la tutela complessiva della funzione giurisdizionale e che quindi sorga la tentazione di influire sul magistrato stesso, immaginandolo avvicinabile, pavido, condizionabile.

I magistrati, anziani e giovani, devono fare affidamento sulla loro professionalità, che non è arida tecnica ma studio, riflessione, capacità di comprensione e ascolto, coraggio delle decisioni difficili e non comodamente ossequenti al più potente o spregiudicato dei litiganti, rispetto verso le parti e gli avvocati che le assistono.

Sapranno così interpretare lo spirito della Costituzione, che non è una Costituzione che comanda, ma una Costituzione pluralistica, che unifica[1].

Come il giurista Francesco Mario Pagano – uno dei martiri napoletani del ‘99 – scriveva testualmente già nel 1792: «una società può dirsi colta e civile quando più temperato il governo diviene» e «quando equamente vengono ripartiti i diritti de’ cittadini tutti».

 

[1] G. Zagrebelsky, Intorno alla legge, Torino, 2009, 230.

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