La storia della nostra Repubblica ricorda che un quadro politico solido garantisce la continuità delle politiche. La durata di un governo non coincide necessariamente con una reale stabilità, la quale va invece valutata nel contesto più ampio dello stato di salute delle istituzioni democratiche.
Grazie per questo invito, che mi onora. Abbiamo ascoltato durante le audizioni di ieri e poi ancora precedentemente nella lettura alla Camera il parere di autorevolissimi giuristi, tra i più eccellenti del Paese, e quindi io mi permetterò – restando ovviamente aderente al testo – di allargare un poco l’ambito della nostra riflessione, o almeno della mia.
Noi tutti conosciamo quanto sia arduo il cimento di una legge elettorale, soprattutto quando vi è contrapposizione strenua tra maggioranza e opposizione e quando si è abbastanza prossimi al rinnovo delle camere, e voglio subito dire una cosa in maniera tale che non ci siano fraintendimenti nel mio dire: nessuno è innocente. Lo dico in premessa, non per condividere responsabilità, che pure ovviamente è sempre utile, ma soprattutto per tentare di focalizzare meglio alcune questioni che secondo me sono state trascurate durante la stesura del disegno di legge e durante il dibattito.
Ieri più di uno degli auditi si è soffermato sul cosiddetto “caso italiano”, un paese quindi che ha avuto quattro leggi elettorali nelle ultime decadi, e il professor Lanchester ha più correttamente mi permetto di dire enumerato circa 8 occasioni in cui sulle leggi elettorali – anche a seguito delle sentenze della Corte – si è tornati.
La domanda a questo punto è: ma perché una nuova legge elettorale? La presidente del consiglio più volte nei suoi interventi ha sottolineato come il valore della stabilità di governo sia un valore essenziale per il sistema di un paese e le ha attribuito – ed è giusto che sia così, è corretto, condivido questa affermazione – anche un valore economico.
Mi permetto però di sottolineare che sul termine di “stabilità” probabilmente ci sono più significati in gioco, l’accezione non è un’accezione chiara. Mi permetto di chiarirla, dal mio punto di vista naturalmente: quando noi parliamo di stabilità a mio avviso ci sono due modi di intenderla; da una parte il permanere in funzione di governo di una forza politica o di una coalizione di forze politiche, dall’altra parte c’è invece il tema della stabilità delle politiche.
Noi abbiamo dimostrazioni chiarissime nella prima fase della storia della Repubblica, ma fino agli anni ’80, di un sistema di governi che è estremamente frammentato, 4‑5 governi durante una legislatura, ma di stabilità delle politiche, che erano assicurate ovviamente dalla primazia della Democrazia Cristiana il partito di maggioranza relativa e dai partiti storicamente alleati della DC, questo a dimostrazione che è più la stabilità del quadro politico a determinare la stabilità delle politiche, piuttosto che la vita, che può essere più o meno effimera, dei singoli governi.
D’altra parte il governo Meloni è un governo che si avvia a registrare diciamo un primato quello del governo più longevo d’Italia e dunque questo tema della stabilità, se declinato nel modo in cui io dicevo assume un carattere tutt’altro che quello che invece gli viene attribuito da coloro i quali ritengono che la stabilità di governo stia nella permanenza, nel preservare la permanenza al governo, delle stesse forze politiche. Io credo poi che la nuova legge elettorale abbia a che fare con alcune questioni che attengono al contesto, direi all’ecosistema perché adesso così si si usa, nel quale la legge elettorale si colloca e cioè lo stato di salute delle istituzioni e le criticità che registriamo.
La prima criticità è indubbia, talmente palese che pare ovvio citarla, e cioè l’astensionismo; alle ultime elezioni politiche del 2022 l’astensionismo ha superato il 36%, alle ultime elezioni europee un italiano su due non ha votato. È un tema strategico per il nostro sistema costituzionale e per la nostra democrazia che è fondata sulla partecipazione. Fuori dalla partecipazione ci sono le forme della democrazia, ma non c’è la sua sostanza. Ora questo tema della riaffezione degli italiani al voto ha ovviamente un nodo ed è il nodo della utilità, del valore avvertito dall’elettore della propria espressione di consenso. Quando questo valore scema, quando si ritiene che andare a votare sia inutile, quando si ritiene che il proprio voto non conti, la disaffezione ovviamente raggiunge gli allarmantissimi livelli che purtroppo conosciamo. Ora questo tema non è fronteggiato da questo disegno di legge, che anzi a mio avviso aggrava le condizioni di non attrattività nell’esercizio del diritto di voto. Si dirà: ma in listini di collegio plurinominale sono listini conoscibili perché contano quattro candidature. Ovviamente diciamo siamo coerenti anche con il dettato della sentenza della Corte 35 del 2017 e anche con quello della sentenza 1 del 2014.
Ieri la professoressa De Minico diceva che conoscibilità non significa possibilità di scelta e secondo me ha ragione, ma il punto qui con questo disegno di legge è un altro, cioè che in realtà l’offerta politica che l’elettore si trova ad affrontare nel momento in cui è nella cabina elettorale non sono tanto i quattro del collegio uninominale ma sono i 70 della lista circoscrizionale che scatteranno nel caso in cui si raggiunga il premio di maggioranza sostituendo diciamo quelle scelte che l’elettore ha creduto di fare. Si dirà anche: ma è pur vero che c’è la possibilità di candidarsi e nella lista circoscrizionale e nel collegio! Certamente, ma l’offerta è un’offerta nella quale questa scelta annega per la lunghezza, per la molteplicità dei soggetti, 70 che sono candidati nella lista circoscrizionale.
La seconda questione che mi preme sottolineare è che c’è un altro elemento che scoraggia rispetto alla espressione del voto che viene avvertito appunto come inutile, ed è il tema della esclusione del conteggio dei voti delle liste che non hanno raggiunto il 3% di consensi tranne la miglior perdente nel caso appunto di premio elettorale se c’è il raggiungimento della percentuale di consensi del 42%. Questi voti vanno al macero e questa circostanza è particolarmente significativa perché dall’ultima legge elettorale noi abbiamo ridotto il numero dei parlamentari, scelta secondo me malaugurata perché il Parlamento ha sempre rifiutato di accedere – in Parlamento e poi anche nel referendum susseguente alla riforma del 2016 – di accedere alla scelta del monocameralismo e della sfiducia costruttiva.
Io credo che dovremmo molto riflettere su quale sia il parametro col quale governiamo il principio di rappresentanza nelle assemblee, che non è un dettaglio da poco in un sistema costituzionale che è costruito intorno alla primazia del Parlamento, Repubblica parlamentare. Credo appunto che la scelta che si fa con questa legge elettorale sia una scelta che costruisce un ulteriore vulnus da una parte all’attribuzione di valore al proprio voto per quanto riguarda gli elettori e dall’altra parte anche il principio di rappresentanza che ovviamente deve essere riguardato nel momento in cui appunto le camere vedono così fortemente ridotta la loro composizione.
A me pare che sotto questo profilo la disposizione che riguarda le forze che non raggiungono il 3% rischia peraltro di essere viziata da irragionevolezza nel momento in cui appunto essa possa essere applicata. La terza questione che vorrei sottolineare è la questione che riguarda la scelta delle candidature, perché analizzando i dati di contesto vorrei anche sottolineare che ci troviamo in un sistema nel quale – fermo restando il fatto che l’attuazione dell’articolo 49 è stata sempre parziale e difficilmente praticata dal Parlamento – la confezione delle liste elettorali fuori da una regolazione e assicurazione per il cittadino del fatto che esse siano state democraticamente composte e non costruite – mi riferisco a tutto lo scenario politico – e non composte per cooptazione è un altro elemento francamente significativo e che compone quella rottura di rapporto tra partiti politici e istituzioni, che pure la costituzione considera uno degli elementi essenziali per costruire la piena partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica del paese.
Anche sotto questo profilo, quindi, mi permetto di dire che in assenza di elementi che possano far comprendere come e perché vengano composte le liste elettorali con quei soggetti rischia di rinsaldare l’idea di partito politico di tipo leaderistico, stretto intorno al suo capo e nel quale la funzione prima del partito politico e cioè il collegamento tra le società e le istituzioni, il luogo in cui si raccolgono ed elaborano e poi propongono sotto il profilo del lavoro parlamentare nelle sedi rappresentative, mi pare che vada disperso e questo secondo me non giova a fare vivere la democrazia, non formalmente, ma sostanzialmente.
Un’ultima osservazione puntuale: l’indicazione del candidato presidente del consiglio – ferma restando le attribuzioni del presidente della Repubblica, quindi lo so che non tocchiamo la costituzione – è purtroppo in questa fase un possibile elemento di conflitto, di attrito, col presidente della Repubblica e Dio non voglia purtroppo devo dire ancora una volta, qualora il presidente della Repubblica nell’ambito delle proprie valutazioni, che sono certamente complesse e delicate e ispirate ai criteri di garanzia supremi, non venga questa scelta non venga agita contro il volere del popolo, ci manca solo questo in questo paese e quindi poiché è ovvio che al presidente della Repubblica restano le proprie attribuzioni e che ciascuna forza politica o coalizione ha un capo che è in sé naturalmente destinato ad essere uno dei soggetti o il soggetto in particolare condizioni a cui il presidente della Repubblica si rivolgerà per formare il governo, a me questa previsione francamente pare veramente fuori luogo e pare pericolosa. Grazie.
Il testo costituisce la trascrizione dell'audizione e non è stato rivisto dall'Autrice.
