ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

17 luglio, Giornata della giustizia penale internazionale

Perché l’Italia deve sostenere lo Statuto di Roma
17 luglio 2026
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ABSTRACT

Dopo l’attacco di Marco Rubio, l’Italia e l’Europa devono riaffermare con forza i principi dello Statuto di Roma rilanciando il pieno sostegno alla Corte penale internazionale.

Se si volesse davvero rivolgere un tributo concreto alle migliaia di vittime civili inermi, tra cui anziani, donne e bambini, degli esodi forzati e delle distruzioni delle guerre in Ucraina, a Gaza, in Sudan, come in almeno altri 50 conflitti censiti nel mondo, si dovrebbe rispondere con fermezza all’ultima provocazione del segretario di stato statunitense Marco Rubio lanciata contro i giudici dell’Aja. Rubio non solo ha sostenuto che la Corte non può mai esercitare la propria competenza nei confronti di cittadini americani o di Stati alleati (è chiaro il riferimento a Israele) non aderenti allo Statuto, ma ha anche annunciato una campagna di sanzioni contro i giudici della Corte penale internazionale e nuove pressioni sugli Stati che la sostengono. L’Unione europea ha riaffermato il proprio sostegno alla Corte e definito “inaccettabili” gli attacchi contro la sua indipendenza. Lo Statuto di Roma affida alla Corte il compito di perseguire i responsabili dei più gravi crimini internazionali – crimini di guerra, crimini contro l’umanità, genocidio e aggressione – sulla base del principio di complementarietà: la Corte interviene solo quando gli Stati non vogliono o non sono in grado di esercitare una giurisdizione effettiva. Oggi è comunque sufficiente che il crimine sia stato commesso sul territorio di uno Stato parte o di uno Stato che abbia accettato la giurisdizione della Corte (come l’Ucraina o l’Autorità palestinese) per promuovere un procedimento nei confronti di cittadini anche di Stati non aderenti, salvo veti del Consiglio di Sicurezza. Per questo giuridicamente non regge la tesi di Rubio. Le contestazioni degli Stati Uniti si inseriscono, più in generale, nella sfida “revisionista” dell’ordine internazionale “fondato sulle regole” promossa da Stati Uniti, Federazione Russa e Cina, membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, che non hanno mai aderito allo Statuto di Roma: è una posizione che riflette il timore di rispondere delle loro politiche egemoniche e autoritarie sul piano della tutela dei diritti, del divieto di aggressione, delle limitazioni dell’uso della forza e della protezione dei civili anche nei conflitti armati, tutti principi difesi dallo Statuto di Roma. Da qui una riflessione necessaria sull’anniversario dello Statuto di Roma.

A ventotto anni dall’adozione dello Statuto di Roma che ha istituto la Corte penale internazionale, l’Italia è chiamata a superare le ambiguità e a riaffermare il valore di una giustizia internazionale fondata sulla responsabilità, sulla pace e sul rispetto della dignità umana.

1. Lo Statuto di Roma e la crisi dell’ordine internazionale

Il 17 luglio 1998 è stato uno dei momenti fondativi nei quali la comunità internazionale ha cercato di dare una risposta alle tragedie del Novecento attraverso una scelta di civiltà giuridica. Nella sala dell’Assemblea della FAO a Roma, dopo cinque settimane di negoziati difficili e un confronto serrato tra sistemi di Civil Law e Common Law e soprattutto segnato dalla contrapposizione dei blocchi geopolitici, veniva approvato lo Statuto della Corte penale internazionale, destinato a diventare il simbolo di un principio nuovo: nessun individuo, per quanto potente, poteva più considerarsi al riparo dalla responsabilità per i crimini più gravi che offendono l’umanità. A distanza di ventotto anni, il significato di quella giornata appare oggi gravemente avversato e contraddetto dalla realtà. Il XXI secolo è attraversato da una crisi profonda dell’idea stessa di ordine internazionale fondato sulle regole: le guerre tornano a essere utilizzate come strumenti della politica, le logiche di potenza prevalgono sulla cooperazione multilaterale, la forza militare è costantemente abusata per ridefinire confini e sfere d’influenza, i drammi umanitari conseguenti alla violazione costante delle “leggi di guerra” – che pure erano state rinnovate in strumenti fondamentali come le Convenzioni di Ginevra – si susseguono incessantemente nei numerosi conflitti nel mondo, ormai destinati alla escalation della disumanizzazione. Il monito di Hannah Arendt sulla “banalità del male” è tornato ad assumere una drammatica attualità: il rischio non è soltanto quello della commissione di atrocità sempre nuove, ma quello che esse vengano progressivamente percepite come eventi ordinari, assorbite nel flusso dell’informazione quotidiana e private della capacità di suscitare indignazione e richiami alle responsabilità. In questo scenario la domanda necessaria da porsi è se l’idea di una giustizia internazionale abbia ancora senso rispetto all’obiettivo che i suoi sostenitori, allora numerosi e trasversali nella società civile, immaginavano che si compisse con il varo dello Statuto di Roma: rielaborare un sistema di valori e di principi giuridici costruiti in un lungo percorso che andava dallo ius gentium di Ugo Grozio alla centralità della persona umana nel diritto internazionale di Hersch Lauterpacht, per porli a fondamento di un nuovo ius cogens e di una Corte penale dal carattere finalmente permanente. Questa sarebbe stata riconosciuta universalmente, soprattutto nella capacità di chiamare chiunque, anche Capi di Stato e di governo, di fronte alle responsabilità per i core international crimes, i più gravi crimini internazionali: i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità, il genocidio e l’aggressione, intesa quest’ultima come l’attacco armato alla sovranità e alla integrità territoriale degli Stati, al di fuori delle ipotesi di legittima difesa e in violazione dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

La nascita della Corte non fu dunque un evento isolato, poiché rappresentò il punto di arrivo di un lungo cammino iniziato già dopo la prima guerra mondiale e le successive devastazioni del Novecento, con lo sviluppo del diritto umanitario, il primo tentativo del Trattato di Versailles di processare il Kaiser Gugliemo II, i Tribunali di Norimberga e Tokyo, la Convenzione sul genocidio del 1948, le Convenzioni di Ginevra del 1949, fino ai tribunali ad hoc istituiti per la ex Jugoslavia e il Ruanda. Il fatto nuovo della Corte penale internazionale era che finalmente con lo Statuto di Roma venivano tipizzati in modo organico i crimini di sua competenza, nel pieno rispetto del principio di legalità, nullum crimen, nulla poena sine lege, e che non si sarebbe più potuto lanciare l’accusa alla giustizia internazionale di essere di fatto espressione della volontà dei “vincitori”. L’Italia ebbe un ruolo importante in quel percorso, posto che la cultura giuridica italiana già all’indomani del secondo dopo guerra con Pietro Nuvolone aveva concepito i “diritti di lesa umanità” per poi approdare alle più consapevoli costruzioni di una idea di giustizia internazionale fondata sul primato dei diritti della persona e sul superamento del diritto penale come “dominio riservato” degli Stati grazie al contributo di figure come Giuliano Vassalli (La giustizia internazionale penale, 1995), Antonio Cassese e Umberto Leanza. Nella loro visione, peraltro, non si concepiva affatto una completa sostituzione delle giurisdizioni nazionali, ma si enunciava un modello di giustizia che poi sarebbe stato recepito nel principio di complementarietà della giurisdizione della Corte sancito nello Statuto di Roma agli articoli 1 e 17: la Corte penale internazionale avrebbe infatti esercitato la propria giurisdizione soltanto qualora gli Stati competenti si fossero dimostrati unwilling or unable genuinely a svolgere in modo certo le indagini o l’azione penale, ovvero privi della volontà o dell’effettiva capacità di perseguire i responsabili dei crimini internazionali.

2. I nuovi scenari della giustizia penale internazionale

Pur di fronte a questo disegno complessivo, nato dalla domanda di giustizia di un’umanità segnata dalle devastazioni delle guerre, oggi occorre confrontarsi con una responsabilità collettiva: quella di una società civile e, in parte, dello stesso mondo accademico, che hanno progressivamente consentito che questo patrimonio di principi e di valori fosse sopraffatto dall’incultura giuridica e dall’irresponsabilità di leader politici sempre più distanti da quel percorso. Il tema centrale rimane certo lo scenario geopolitico che condiziona l’affermazione del diritto internazionale. Oggi con la forza di 125 Stati aderenti allo Statuto si potrebbero perseguire i crimini internazionali, se non fosse d’ostacolo la nuova stagione degli “imperi”: il progetto revisionista dell’ordine internazionale “fondato sulle regole” è perseguito soprattutto da tre membri del Consiglio di Sicurezza, che non a caso non hanno aderito allo Statuto, Stati Uniti, Federazione Russa e Cina. Ma non è una novità: e evidente che la giurisdizione della Corte è respinta dalle grandi potenze che perseguono logiche egemoniche e metodi autocratici e hanno quindi il timore di dover rispondere sul piano della tutela dei diritti, del divieto di aggressione, delle limitazioni all’uso della forza e della protezione dei civili anche nei conflitti armati, tutti principi difesi dallo Statuto di Roma.

L’elemento di novità è invece che questa torsione sull’ordine internazionale liberale sta interessando anche l’Europa. E i segnali si sono visti proprio sulle ultime posizioni assunte sulla giurisdizione della Corte penale internazionale. La prospettiva, purtroppo, è chiara: l’Italia e alcuni Stati d’Europa – pur essendo tra i primi sostenitori dello Statuto – temono il ruolo delle Corti internazionali per ciò che i governi stanno maturando sulle nuove politiche securitarie e in materia di immigrazione. Lo ha dimostrato emblematicamente il caso Almasri: l’Italia ha ritenuto di non eseguire un mandato d’arresto della Corte penale internazionale nei confronti dell’ufficiale libico accusato di torture perpetrate del campo di detenzione di Mitiga, e ne ha disposto il rientro in Libia in stato di libertà. Nel corso della sessione di dicembre dell’Assemblea degli Stati Parte sarà esaminato il deferimento dell’Italia per “mancata cooperazione” disposto dalla Corte penale internazionale. In vista di tale appuntamento, l’Italia sarà chiamata a chiarire le ragioni della mancata cooperazione e a indicare come intenda assicurare il pieno rispetto degli obblighi derivanti dallo Statuto di Roma. Sul piano giuridico non hanno retto le prime giustificazioni fondate su presunte irregolarità formali e sul richiamo al principio di complementarietà per l’esistenza di un procedimento contestuale in Libia (di cui non c’era prova certa, e sarebbe stato comunque dubbio un processo equo e giusto) perché in ogni caso tali questioni dovevano essere affrontate mediante l’interlocuzione obbligatoria con la Corte prevista dallo Statuto. Soprattutto hanno suscitato particolare perplessità le rivendicazioni di un presunto potere discrezionale del Governo, mutuato dalla disciplina dell’estradizione, perché non trovano fondamento nel sistema dello Statuto di Roma: l’obbligo di consegna (surrender) alla Corte non coincide con la procedura estradizionale tra Stati, ma configura un obbligo di cooperazione giudiziaria diretta e immediata, finalizzato a garantire l’effettività della giustizia penale internazionale per i più gravi crimini di rilevanza internazionale. Ancora più disarmanti sul piano etico sono state le argomentazioni, trapelate nel dibattito pubblico, secondo cui la decisione sarebbe stata condizionata dal timore di dichiarazioni dell’imputato nell’ambito di altri procedimenti promossi dalle Ong sulle corresponsabilità di autorità europee nel trasferimento forzato di migranti sottoposti a trattamenti degradanti, e anche di possibili ritorsioni da parte di gruppi di potere libici, come pressioni sui flussi migratori o persino rischi di attentati terroristici. Se tale fosse la reale motivazione, si aprirebbe un precedente estremamente pericoloso: uno Stato di diritto che ha visto i sacrifici di Moro, Falcone e Borsellino non può ostacolare la giustizia né cedere al ricatto sacrificando la propria sovranità e il rispetto di diritti fondamentali. Lo stesso diritto internazionale è inequivoco: lo Statuto di Roma e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura escludono che guerra, instabilità o altre situazioni di emergenza possano giustificare la tortura, i crimini di guerra o i crimini contro l’umanità, né consentire l’elusione degli obblighi di cooperazione diretti a perseguirli. Anche il ricorso allo stato di necessità è ammesso soltanto in casi eccezionali e non può comunque essere invocato per derogare a divieti assoluti di ius cogens. Ciò che oggi è dunque in discussione non è soltanto la credibilità internazionale dell’Italia, ma la possibilità per il nostro Paese di riaffermare il ruolo storico svolto nella nascita della Corte penale internazionale. E tuttavia proprio da questa vicenda potrebbe scaturire un rinnovato impegno a confermare la piena adesione dell’Italia al sistema dello Statuto di Roma, assicurandone una più coerente attuazione anche attraverso adeguamenti interpretativi e normativi che si rendono necessari. Assumerebbe un particolare significato anche la ripresa del percorso, da tempo auspicato, volto all’introduzione nell’ordinamento italiano di un Codice dei crimini internazionali, purché sia completo. Alcune proposte governative vorrebbero escludere la parte dei crimini contro l’umanità e della irrilevanza delle immunità, ritenendo alto il rischio di esporre le autorità politiche a conseguenze giuridiche sulle politiche migratorie e securitarie: si tratta di una preoccupazione eccessiva perché occorrerebbe provare l’intento doloso della tortura e dei trattamenti degradanti peraltro in un piano preordinato ed esteso in modo sistematico, secondo i presupposti richiesti dallo Statuto. Allontanare dunque ogni riserva sulla giurisdizione della Corte, rappresenterebbe una ulteriore testimonianza dell’impegno del nostro Paese a sostegno dei principi dello Statuto di Roma e della lotta contro l’impunità.

3. Mandati d’arresto, processi in absentia e nuove sfide per la Corte

Altre tensioni hanno riguardato i provvedimenti che, dopo la guerra in Ucraina e il dramma di Gaza, hanno visto per la prima volta interessati da mandati d’arresto per i crimini di guerra e contro l’umanità i leader politici in carica Putin e a Netanyahu. Per entrambe le situazioni si è tornati ad evocare le immunità per Capi di Stato e di Governo. Sul punto vale un amaro giudizio sull’ipocrisia anche dell’Europa espresso dal giudice d’origine nigeriane Cile Eboe Osuji, già presidente della Corte: fin quando per decenni sono stati incriminati solo i leader delle guerre africane l’Europa nulla ha eccepito, ma quando la Corte ha invece guardato verso altri “potenti della terra” – in qualche misura più legati agli interessi dell’Occidente – allora le cose sono cambiate e si rivendicano le immunità: la doppia morale a favore di nuovi signori della guerra – ritenuti “amici” (Netanyahu) o da temere per le minacce rivolte all’Europa (Putin) – non è certo un bell’esempio di giustizia imparziale e indipendente. C’è stata subito una presa di posizione da parte di diversi leader occidentali che per il provvedimento nei confronti di Putin si sono dichiarati contrari ritenendolo ostativo per l’avvio di colloqui di pace, mentre per Netanyahu si è ritenuta una misura esorbitante che non teneva conto della provocazione del massacro del 7 ottobre. Si tratta, tuttavia, di obiezioni che non trovano fondamento. I fatti hanno dimostrato come la pace sia lontana dai disegni di Putin, e oltre a Netanyahu – responsabile insieme al generale Yoav Gallant del ricorso alla fame della popolazione civile e dell’ostacolo all’accesso degli aiuti umanitari come metodi di guerra – sono stati incriminati anche i capi di Hamas responsabili delle stragi del 7 ottobre. Quanto al richiamo delle immunità per i Capi di Stato e di Governo, si tratta di un’obiezione che non trova fondamento nel sistema dello Statuto di Roma. Il principio dell’irrilevanza della qualifica ufficiale costituisce uno dei cardini della giustizia penale internazionale sin dai Principi di Norimberga, affermati dalla Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite in attuazione della risoluzione 95 (I) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite dell’11 dicembre 1946, e recepito dall’art. 27 dello Statuto di Roma. D’altro canto, quando crimini gravissimi di forze organizzate sono commessi su larga scala e in modo esteso o sistematico chi incriminare se non i vertici politici e militari? In sostanza sul tema delle immunità si corre il rischio di imputare nuovamente alla Corte l’accusa di doppio standard e di delegittimarla, favorendo in qualche misura anche il clima di indifferenza che ha accompagnato le misure ritorsive adottate nei confronti dei suoi giudici e funzionari dall’Amministrazione Trump, da Israele e, in modo ancora più grave, dalla Federazione russa, dove alle restrizioni di natura economica e istituzionale si sono aggiunte minacce alla incolumità personale. Sul tema dei mandati d’arresto per Putin e Netanyahu rimane certo la questione della loro impraticabilità in questo momento storico: ma una cosa è discutere in termini di realismo e affidarsi comunque all’idea di giustizia anche come deterrenza (i tribunali di Norimberga, Tokio e per l’ex Jugoslavia e il Ruanda hanno visto comunque la condanna di diversi criminali di guerra che si ritenevano intoccabili), l’altro è contraddire i principi di diritto.

Peraltro vale ricordare che il mandato d’arresto è di fatto condizione essenziale per avviare un procedimento davanti alla Corte penale internazionale che non ammette processi in contumacia. Sul punto si può quindi ragionare pensando anche a una riforma della giurisdizione della Corte che preveda lo svolgimento del processo anche quando gli imputati vi si sottraggono: è il modello in parte già attuato con il recente caso Joseph Kony, relativo alla situazione dell’Uganda, nel quale la Corte penale internazionale ha ammesso per la prima volta lo svolgimento di un’udienza di conferma delle accuse in assenza dell’imputato. L’introduzione di un processo in absentia, attraverso una modifica dello Statuto di Roma e con adeguate garanzie processuali, assumerebbe dunque un alto valore simbolico nella rappresentazione immediata di fronte all’opinione pubblica mondiale delle evidenti responsabilità per situazioni gravissime come i crimini di massa perpetrati nei conflitti in Ucraina e a Gaza. Siamo convinti che la celebrazione pubblica di questi processi, anticipata su condotte criminali già poste chiare ed evidenti, eserciterebbe una forte deterrenza molto più delle sole immagini dei media, chiamando i leader a un ben diverso approccio sulle loro decisioni di guerra. Quanto poi alla pretesa che l’imputazione per un capo di Stato come Putin ostacolerebbe la via della pace, vale ricordare che già lo Statuto prevede forme di sospensione dei procedimenti che ben potrebbero attivarsi nel caso di reali intenzioni di pacificazione. Peraltro, al di là delle previsioni in tal senso già attribuite dallo Statuto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con la recente decisione n. ICC‑01/22 del 9 giugno 2026, la Camera preliminare II della Corte penale internazionale – presieduta dal giudice italiano Rosario Aitala e composta dai giudici Sergio Gerardo Ugalde Godínez e Haykel Ben Mahfoudh – ha definito le condizioni entro cui può essere consentita la partecipazione di Vladimir Putin a una conferenza di pace organizzata sotto l’egida delle Nazioni Unite senza che ciò comporti l’esecuzione immediata del mandato di arresto. Cade definitivamente l’affermazione secondo cui le incriminazioni dalla Corte ostacolerebbero la pace. Non solo, nell’ambito delle iniziative all’esame dell’Assemblea degli Stati parte e degli stessi giudici della Corte si fa strada un orientamento che vorrebbe conferire ulteriore spazio a modelli di giustizia riparativa alternativa al tradizionale modello di repressione penale, ove si compissero processi di reale ravvedimento dei responsabili e di pacificazione. Beninteso una evoluzione in tal senso non potrà tradursi in forme di generale impunità per i crimini più gravi, ma dovrà essere valutata pur sempre nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto di Roma e del diritto internazionale.

Purtroppo altre vicende aprono a scenari di crisi per la Corte penale dell’Aja. Il caso dei Paesi del Sahel che hanno annunciato il ritiro dallo Statuto di Roma rappresenta un passaggio delicato. Mali, Burkina Faso e Niger hanno accusato la Corte di essere uno strumento di pressione neocoloniale e di applicare una giustizia selettiva. Queste accuse non possono essere accolte come verità assoluta, soprattutto considerando che provengono da un contesto di regimi militari e conflitti interetnici nei quali sono state denunciate gravi violazioni dei diritti. Ma sarebbe un errore ignorare il messaggio politico che contengono. La Corte deve recuperare una capacità di dialogo con il Global South, dimostrando che la difesa dei diritti umani non appartiene a un blocco geopolitico, ma rappresenta un patrimonio universale.

Proprio la necessità di preservare tale autorevolezza rende particolarmente rilevante anche la gestione di alcune dinamiche interne alla Corte. La vicenda relativa alle accuse di abusi e condotte inappropriate nei confronti del personale della Corte rivolte allo stesso Procuratore Karim Khan ha aggiunto un ulteriore elemento di difficoltà. La decisione del Bureau dell’Assemblea degli Stati Parte di disporne la sospensione cautelare, in attesa della decisione definitiva dell’Assemblea, appare coerente con le garanzie del giusto procedimento. Sarebbe tuttavia auspicabile che la vicenda trovi una definizione in tempi brevi, se del caso anche con la designazione di un nuovo prosecutor, al fine di preservare l’autorevolezza della Corte, considerato anche il momento storico che vede procedimenti di rilevanza eccezionale, come quelli citati riferiti a Putin e Netanyahu.

4. L’Europa e il futuro della Corte penale internazionale

Su questa problematica rappresentazione dello stato della Corte penale internazionale va quindi colto il segnale che proprio per il 17 luglio, Giornata della giustizia penale internazionale, ha lanciato la Presidenza della Corte: la giustizia internazionale è una “responsabilità condivisa degli Stati”, e la sua efficacia “dipende dalla cooperazione degli ordinamenti nazionali”. È un monito che non richiede molte spiegazioni: se ci sono ingiustizie come i conflitti armati e le politiche repressive dei governi e non sono fermate, la colpa non è nel fallimento dei tribunali internazionali, ma nella miope irresponsabilità degli Stati, e probabilmente anche delle società civili che non sono più capaci di scegliere e indirizzare leader costruttori di pace. È questo che spiega la fase attuale segnata dal ritorno delle guerre e dalle crescenti difficoltà di difendere un ordine internazionale fondato sul diritto.

Il futuro della Corte dipenderà perciò dalle scelte degli Stati che ne sosterranno la missione. Nonostante le difficoltà, l’Europa continua a rappresentare uno degli spazi più avanzati di sostegno alla giustizia internazionale e il recente riavvicinamento dell’Ungheria alla permanenza nello Statuto di Roma costituisce un segnale positivo. Inoltre in Francia, Germania e Spagna si vanno affermando da tempo principi di “giustizia universale” che hanno visto, ad esempio, processi ai torturatori siriani, trasferitisi o occasionalmente presenti in Europa, grazie alle denunce delle Ong e delle vittime siriane. L’Unione europea e il Consiglio d’Europa hanno inoltre rafforzato gli strumenti di cooperazione giudiziaria internazionale. Eurojust ha avuto un ruolo centrale nel Core International Crimes Evidence Database (CICED), ossia la Banca dati delle prove dei crimini internazionali fondamentali commessi in Ucraina, mentre il Register of Damage for Ukraine, il Registro dei danni istituito dal Consiglio d’Europa, costituisce uno strumento innovativo per documentare le conseguenze dell’aggressione russa. Anche il progetto di un Tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina potrà superare i caveat ancora previsti sulla giurisdizione della Corte, e confermare la volontà europea di risposte istituzionali concrete alle violazioni più gravi della pace e della sicurezza collettiva. E ancora va segnalata l’importante iniziativa intrapresa già dal 2023 a Lubiana, in Slovenia, dove le delegazioni di oltre 70 stati, organizzazioni internazionali e gruppi della società civile hanno sottoscritto la Convenzione di Lubiana e L’Aja sulla cooperazione giudiziaria per i crimini di diritto internazionale. Tra le previsioni della Convenzione vi sono un regime dettagliato di assistenza giudiziaria tra gli Stati (art.23‑48) e disposizioni volte a facilitare i procedimenti estradizionali (art.49‑65). Sul punto il monito dell’internazionalista Francesco Palazzo è stato netto: «Non è pensabile che l’Italia non ratifichi la Convenzione di Lubiana e dell’Aja, ponendosi così fuori dal sistema dalla giustizia penale internazionale».

A ventotto anni dal 17 luglio 1998, la domanda fondamentale non è allora se la Corte penale internazionale sia perfetta. Nessuna istituzione umana lo è. Ancora una riflessione del giudice Osuji ci aiuta a comprendere quale debba essere l’approccio giusto sui principi di giurisdizione della Corte penale internazionale: il trattato che definisce il mandato della Corte non può considerarsi alla stregua di un accordo sulle tariffe e sul commercio. Il suo fine è prevenire e punire le guerre di aggressione, il genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra: sono violazioni che incidono sulla pace e sulla sicurezza della comunità delle nazioni, quindi sull’ordine pubblico internazionale, sul fondamento stesso del diritto internazionale generale che trascende i vincoli del diritto dei trattati ordinari. La questione dunque è se il mondo possa rinunciare a un principio che ha richiesto decenni di sofferenze per essere affermato: che anche chi esercita il potere deve rispondere delle proprie azioni quando viola i limiti fondamentali della dignità umana. George Santayana, tra le figure più originali del realismo filosofico tra XIX e XX secolo, ha formulato un monito che conserva una sorprendente attualità: «Coloro che non ricordano il passato sono condannati a ripeterlo». La memoria delle tragedie del Novecento non deve essere soltanto commemorazione, così come di fronte alla nuova disumanizzazione delle guerre non può esserci solo indignazione: tutto deve tradursi in Istituzioni, regole e responsabilità. Lo Statuto di Roma rappresenta precisamente il tentativo di trasformare la memoria in diritto. Per questo le difficoltà attuali della Corte – le critiche sul doppio standard, le contestazioni politiche, le pressioni esercitate contro la sua indipendenza – non possono essere una ragione per abbandonare il progetto della giustizia internazionale. Devono essere invece un richiamo a renderlo più coerente, più universale, più capace di applicare gli stessi principi a ogni situazione e a ogni responsabile. Il futuro della Corte dipenderà dalla capacità di leader responsabili e lungimiranti, in particolare dell’Europa, di difendere non soltanto un’istituzione, ma una concezione della civiltà internazionale. Quel 17 febbraio 1998 fu proprio l’Italia ad assumere la leadership di quell’iniziativa che avrebbe voluto un mondo nel quale i potenti non si sarebbero più sottratti alle regole della pace. Il significato autentico di questo anniversario è dunque ancora davanti a noi per riproporre quella leadership su un tema universale: la giustizia internazionale può essere ancora uno strumento per costruire la pace veramente duratura, perché declama le responsabilità degli Stati e degli individui di fronte all’umanità. La scelta dello Statuto di Roma non fu un ideale velleitario, ma una scelta di speranza razionale: sostituire alla legge del più forte la forza del diritto. Difenderla oggi significa difendere l’idea stessa che la dignità umana abbia un valore universale e che, anche nei momenti più difficili della storia, l’umanità possa ancora scegliere la strada della responsabilità. La lezione dei grandi giuristi italiani che contribuirono alla nascita dello Statuto di Roma è ancora attuale. La giustizia internazionale non nasce contro la politica, ma per impedire che la politica perda ogni rapporto con l’etica e con il diritto. Non nasce per sostituire la diplomazia, ma per darle un fondamento stabile e credibile: senza diritto non vi è sicurezza, senza rispetto della persona umana non vi è né pace né futuro comune. “Non c’è pace senza giustizia”: è la formula che quella sera del 17 luglio 1998 guidò una società civile unita in una fiaccolata dal Colosseo al palazzo della Fao. Fu quella mobilitazione civile – internazionale e trasversale, liberale e democratica – a convincere i delegati degli Stati ad approvare lo Statuto di Roma: è la prospettiva che occorre rilanciare se si vuole un futuro fondato sulla pace e sul rispetto della dignità umana.

Principali riferimenti bibliografici:

  • Giuliano Vassalli, La giustizia internazionale penale, Milano, Giuffrè, 1996.
  • Ida Caracciolo, Dal diritto penale internazionale al diritto internazionale penale. Il rafforzamento delle garanzie giurisdizionali, Napoli, Editoriale Scientifica, 2000.
  • Maurizio Delli Santi, Il diritto internazionale nelle origini e nelle prospettive della Corte Penale Internazionale, Roma, Rassegna dell’Arma dei Carabinieri, Quaderni n. 5/2002, 2002.
  • Antonio Cassese, Lineamenti di diritto internazionale penale, Vol.I/ II, Bologna, Il Mulino, 2006.
  • Chantal Meloni, Giustizia universale? Tra gli Stati e la Corte penale internazionale: bilancio di una promessa, Bologna, Il Mulino, 2024.
  • Marcello Flores, Emanuela Fronza, Caos. La giustizia internazionale sotto attacco, Roma‑Bari, Laterza, 2025.
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