ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

Ripensare l’invalidità ai tempi del genocidio di Gaza

Il diritto all’ingresso dei figli maggiorenni di una rifugiata palestinese in Italia
Riflessioni a margine di una sentenza del Tribunale di Bologna
4 giugno 2026
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Trasferimento forzato di abitanti di Gaza, 29 gennaio 2025. Foto di Jaber Jehad Badwan da Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Trasferimento forzato di abitanti di Gaza, 29 gennaio 2025. Foto di Jaber Jehad Badwan da Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

ABSTRACT

Come si fugge dal genocidio in corso a Gaza e si giunge legalmente in Italia?

Per riuscire a farlo, occorre trovare una disposizione dell’ordinamento italiano che consenta il rilascio di un visto di ingresso[1].

Nel caso deciso dal Tribunale di Bologna, la norma “salvavita” di cui veniva chiesta l’applicazione in giudizio era l’art. 29 del Testo Unico in materia di immigrazione (il d.lgs. n. 286/1998). La disposizione consente ai familiari di un cittadino straniero residente in Italia di ottenere l’autorizzazione all’ingresso e, successivamente, il rilascio del visto.

Nella fattispecie, il familiare già presente in Italia c’era: una rifugiata palestinese proveniente dalla Striscia di Gaza, da tempo soggiornante nel territorio nazionale con alcuni dei propri familiari più stretti.

Il problema era che, nel caso concreto, coloro che dovevano essere ricongiunti non erano i membri della cosiddetta “famiglia nucleare” (il coniuge e i figli minori), ma i quattro figli maggiorenni della donna e i coniugi di due di essi, tutti rimasti a Gaza.

Ora, per la categoria dei “figli adulti”, il diritto al ricongiungimento non consegue automaticamente alla prova del rapporto di parentela. L’art. 29, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 286/1998 prevede infatti che, in caso di figli maggiorenni, l’ingresso in Italia possa essere autorizzato solo quando questi ultimi, oltre ad essere “a carico”, si trovino “per ragioni obiettive” impossibilitati a “provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale[2].

È proprio il significato da attribuire a quest’ulteriore condizione a costituire il cuore della controversia decisa dal Tribunale di Bologna.

L’Amministrazione aveva, infatti, negato ai figli della richiedente l’autorizzazione all’ingresso, rilevando che non era stato provato che gli stessi fossero affetti da “una grave infermità”.

Ad avviso della madre, una simile interpretazione della nozione di “invalidità totale” era riduttiva. Secondo la difesa della parte ricorrente, tale condizione non presuppone necessariamente una patologia certificata o certificabile. Anche una situazione di grave compromissione del diritto alla salute, derivante dalle concrete condizioni di vita della persona come quelle presenti nella Striscia di Gaza, può integrare la nozione, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata della previsione di legge.

Questa impostazione era stata prospettata dalla madre anche nel precedente procedimento cautelare ante causam che si era svolto davanti allo stesso Giudice. In tale fase del giudizio, tuttavia, la tesi non aveva persuaso il Tribunale. Pur nella consapevolezza della «drammatica condizione» dei familiari della ricorrente – «insediati nelle tende di Khan Younis, esposti alle intemperie, con scarsità di cibo e impossibilità di accedere ai servizi igienici e sanitari in un territorio quasi completamente distrutto» – il Giudice aveva ritenuto che tali circostanze non fossero sufficienti a integrare il requisito dell’invalidità totale richiesto dalla legge.

Con la sentenza n. 4024/2026 ora in esame, il Giudice ritiene di dover giungere a una conclusione diversa. Alla luce delle ulteriori allegazioni in fatto contenute nel ricorso introduttivo, il Tribunale afferma che la valutazione espressa in sede cautelare meriti un ripensamento.

Per decidere la controversia – osserva il Giudice – è, infatti, necessario «dare rilievo alla situazione eccezionale, quale è oggettivamente quella nella Striscia di Gaza, cui è sottoposto lo stato di salute dei beneficiari del ricongiungimento». E in tale prospettiva, «la nozione di invalidità totale consente di ricomprendere lo stato di deprivazione igienico sanitario vissuto dai familiari della parte ricorrente».

Sul punto, il Tribunale dichiara di condividere la tesi della madre ricorrente secondo cui lo stato di salute invalidante richiesto dalla norma di legge non comporta necessariamente «la certificazione di una malattia, essendo invece sufficiente la dimostrazione che lo stato di salute dei familiari della ricorrente» sia «tale da comportare una oggettiva lesione del loro complessivo diritto alla salute, cioè alla loro integrità fisica e psichica derivante dalle inumane condizioni nelle quali sono costretti a vivere a Gaza, il cui effetto è di determinare l’oggettiva invalidità a provvedere ai propri bisogni essenziali».

Muovendo da tali considerazioni, il Giudice accoglie integralmente il ricorso, riconoscendo alla ricorrente il diritto all’unità familiare con i quattro figli e con i coniugi di due di essi.

Così sintetizzato il nucleo più innovativo della decisione in commento, essa si presta ad una pluralità di considerazioni.

Mi limiterò a indicarne quattro.

La prima riflessione riguarda il rilievo che assume nell’interpretazione del diritto il contesto eccezionale in cui si svolgono i fatti alla base della controversia.

Con riguardo a tale problematica, la sentenza dialoga idealmente con la celebre opinione resa dall’Avvocato Generale Eleanor Sharpston l’8 giugno 2017, nelle cause riunite A.S. e Jafari, originate dalla crisi umanitaria provocata dal conflitto siriano[3]. In tale occasione, l’Avvocato Generale invitò la Corte di Giustizia ad accogliere una proposta interpretativa che molti commentatori qualificarono come rivoluzionaria, sulla base della tesi secondo cui, quando ricorrono «circostanze assolutamente eccezionali», le disposizioni normative possono assumere un significato diverso dall’ordinario, non potendo l’interpretazione prescindere dalla realtà alla quale la legge è destinata ad applicarsi[4].

Il Tribunale di Bologna fa propria questa impostazione, attribuendo alla nozione di invalidità totale un significato distante dal senso comune del termine, eppure perfettamente coerente con la condizione dei beneficiari del ricongiungimento.

Tale opzione ermeneutica appare senz’altro condivisibile. A fronte di fattispecie concrete come quella esaminata dall’Autorità giudiziaria, non si tratta di sottrarsi alla soggezione alla legge imposta dall’art. 101, comma 2, della Costituzione, ma di passare al setaccio l’intero intervallo di significati plausibili di cui si compone il contenuto precettivo di ogni disposizione. E nel farlo, occorre procedere con quel grado massimo di attenzione che la giurisprudenza inglese ha indicato con l’espressione “most anxious scrutiny”[5]: e, cioè, con quello speciale rigore interpretativo, alimentato dall’ansia di giustizia del caso concreto, che si impone quando dalla decisione possano dipendere la vita, la libertà o l’integrità della persona.

Di tale “ansioso rigore” la sentenza del Tribunale di Bologna costituisce un esempio particolarmente significativo, come dimostra il differente esito delle due fasi del giudizio.

La seconda riflessione muove dalla considerazione dell’evoluzione della nozione di disabilità nell’ordinamento europeo e interno, alla luce della quale la sentenza acquista un ulteriore profilo di interesse.

Come noto, da tempo la riflessione giuridica ha messo in discussione il “modello medico della disabilità”. In base a tale modello tradizionale, la disabilità viene definita come una condizione individuale conseguente a una menomazione fisica, mentale, intellettiva o sensoriale che limita le capacità funzionali del soggetto e ne compromette la piena partecipazione alla vita quotidiana. A tale impostazione si è progressivamente sostituito un “modello sociale della disabilità”, che attribuisce rilievo all’ambiente e al modo in cui esso condiziona la possibilità di condurre una vita piena e autonoma[6]. Secondo tale orientamento, la disabilità altro non è che la risultante dell’interazione tra la condizione individuale e l’ambiente, dal momento che quest’ultimo è in grado di ostacolare o impedire alle persone di svolgere un’attività, esercitare una funzione o partecipare alla vita sociale in condizioni di uguaglianza con gli altri.

Come è stato condivisibilmente osservato, «contrariamente all’approccio medico tradizionale», l’attenzione si sposta «dalle limitazioni funzionali delle persone disabili ai problemi causati dagli ambienti disabilitanti, da barriere e culture che rendono disabili»[7].

Il modello sociale della disabilità costituisce oggi il paradigma interpretativo fatto proprio tanto dalla Corte di giustizia[8], quanto dalla giurisprudenza italiana in materia di discriminazione per ragioni di disabilità[9].

La sentenza in commento ben si iscrive in questo orizzonte di senso. Essa risulta infatti spingere la tesi dell’influenza decisiva dell’ambiente nella produzione della disabilità fino alle sue ultime conseguenze: quando l’esistenza è resa “invivibile”, l’ambiente può divenire, di per sé solo, fattore invalidante anche per corpi altrimenti sani.

Come è evidente, si tratta di un principio la cui portata supera non solo la specifica vicenda decisa, ma anche il contesto della Striscia di Gaza, essendo suscettibile di operare ogniqualvolta il diritto sia chiamato a misurarsi con condizioni estreme di esistenza, quale che sia il contesto geografico o politico in cui esse si producano.

La terza considerazione riguarda il rilievo della disabilità negli studi sulla Palestina contemporanea.

In tale prospettiva, la sentenza richiama alla mente le ricerche che nell’ultimo decennio hanno indagato il rapporto tra biopolitica, disabilità e condizione palestinese. In particolare, Jasbir K. Puar – teorica della biopolitica e degli studi sulla disabilità – ha individuato nella produzione sistematica di condizioni di debilitazione permanente il proprium dell’attuale condizione dei palestinesi nei territori occupati. Ad avviso della studiosa, accanto al diritto di uccidere, indicato da Achille Mbembe quale espressione ultima della sovranità[10], l’esperienza palestinese dimostra come l’esercizio della sovranità si possa esprimere in forme diverse come il diritto di “mutilare” o “inabilitare” permanentemente i corpi[11].

Collocata in questa prospettiva, la decisione del Tribunale di Bologna finisce per riconoscere sul piano giuridico ciò che tali studi descrivono sul piano teorico: che, in condizioni estreme, il confine tra disabilità del corpo e disabilità prodotta dalle condizioni materiali di esistenza diventa molto difficile da tracciare.

Esaurite le riflessioni sul nucleo centrale della decisione in commento, il presente contributo potrebbe fermarsi qui.

Vi è però un ultimo profilo, diverso da quelli fin qui esaminati, che merita qualche sintetica considerazione. Chi legga la decisione potrebbe infatti chiedersi: a quale titolo è stato riconosciuto il diritto all’ingresso anche ai coniugi di due dei figli maggiorenni della ricorrente?

Su questa specifica questione il Tribunale non si sofferma espressamente, essendo la motivazione della sentenza concentrata sulla corretta soluzione da darsi alla più complessa questione dell’interpretazione della nozione di “invalidità totale”.

Mi sembra, tuttavia, importante dedicare attenzione anche a questo profilo apparentemente secondario, dal momento che, come ricordavo all’inizio, individuare una norma che legittimi il rilascio di un visto può rendere giuridicamente possibile l’uscita da un territorio segnato dalle condizioni materiali sopra descritte.

Anticipo subito che anche in questo caso, la soluzione cui perviene l’Autorità giudiziaria – e cioè l’affermazione del diritto all’ingresso dei coniugi dei figli della ricorrente – risulta condivisibile alla luce del diritto dell’Unione.

Vediamo perché.

In primo luogo, va chiarito che il diritto italiano – e, in particolare, il più volte richiamato art. 29 d.lgs. n. 286/1998 – è più generoso nella definizione dei “familiari ricongiungibili” di quanto richiesto dal diritto europeo, non ponendo, per il ricongiungimento in Italia dei figli maggiorenni, il requisito che gli stessi non siano coniugati.

Tale scelta di maggiore favore è conforme al diritto dell’Unione alla luce dell’art. 10, comma 2, della direttiva 2003/86/CE, che consente agli Stati membri di «autorizzare il ricongiungimento di altri familiari non previsti all’articolo 4, qualora essi siano a carico del rifugiato»[12]. Dunque, in base al diritto nazionale, è autorizzabile l’ingresso dei figli maggiorenni anche se coniugati.

Più delicata è la posizione dei coniugi di tali figli, dal momento che tale categoria non trova espressa previsione né nel diritto dell’Unione né nel diritto nazionale.

Anche in questo caso, tuttavia, la soluzione accolta dal Tribunale a favore di tali persone appare corretta.

Essa trova, infatti, fondamento nella giurisprudenza della Corte di giustizia e, in particolare, nella sentenza della Grande Camera del 30 gennaio 2024, causa C‑560/20. Come osservato dai Giudici di Lussemburgo in tale decisione, il diritto all’unità familiare può imporre, in determinate circostanze, di estendere la tutela anche a familiari che non rientrano formalmente nelle categorie previste dalla normativa, quando il loro mancato ingresso renderebbe in concreto impossibile il ricongiungimento con il familiare titolare del diritto.

In altri termini, se nel caso concreto può presumersi che il figlio maggiorenne avente diritto all’ingresso rinuncerebbe a tale possibilità pur di non separarsi dal coniuge, l’effetto utile del diritto dell’Unione impone di consentire l’ingresso anche a favore di tale “familiare ulteriore”.

Va precisato che ciò non significa affermare un diritto generalizzato all’ingresso di ogni coniuge di figlio maggiorenne. La Corte chiarisce, infatti, che la decisione andrà presa al termine di una verifica della singola fattispecie concreta. Al fine dell’autorizzazione del coniuge, occorrerà pertanto sempre accertare se, alla luce delle peculiarità del caso, il diniego opposto al familiare ulteriore sia effettivamente idoneo a compromettere la ricostituzione dell’unità familiare in favore del titolare del diritto al ricongiungimento.

Nella particolarissima fattispecie decisa dal Tribunale, tuttavia, l’esito positivo di tale verifica appare difficilmente contestabile.

Come le questioni fin qui sinteticamente affrontate dimostrano, la sentenza in commento offre una serie di indicazioni preziose a quegli speciali “custodi delle frontiere” che sono i giudici delle Sezioni specializzate in materia di protezione internazionale e immigrazione.

 

[1] In realtà, come dimostra il contenzioso sviluppatosi negli ultimi anni non solo in Italia, ma anche in altri Paesi dell’Unione, il rilascio di un visto a un palestinese residente nei territori occupati non garantisce, di per sé, il “diritto di uscire”. Per lasciare Gaza o la Cisgiordania, è infatti necessario ottenere anche l’autorizzazione dell’Autorità che esercita il controllo sul territorio, sicché l’effettivo esercizio del diritto di lasciare qualsiasi Paese, garantito dall’art. 13, par. 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dall’art. 12, par. 2, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, risulta subordinato a una decisione ulteriore e distinta rispetto al rilascio del visto di ingresso da parte dello Stato di destinazione.

[2] In questo senso l’art. 29, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 286/1998, nella versione introdotta dal d. lgs. 3 ottobre 2008, n. 160.

[3] Conclusioni dell’Avvocato Generale Eleanor Sharpston, 8 giugno 2017, cause riunite C‑490/16, A.S., e C‑646/16, Jafari, ECLI:EU:C:2017:443, parr. 173, 176 e 189. Per un commento, cfr. S. Salomon, Normality and Exception: The Advocate General’s Opinion in A.S. and Jafari, VerfBlog, 2017/6/28.

[4] La Corte di Giustizia dell’Unione europea, come noto, non seguì tale coraggiosa proposta ermeneutica: se così avesse fatto, avremmo ottenuto – per via giudiziaria – un sistema di distribuzione di richiedenti asilo più equo a livello dell’Unione europea.

[5] R v Secretary of State for the Home Department, ex parte Bugdaycay [1987] AC 514.

[6] Cfr. almeno F. Hasler, Developments in the Disabled People’s Movement, Thousand Oaks (California), Sage publications, 1993.

[7] A. D. Marra, Diritto e Disability Studies. Materiale per una nuova ricerca multidisciplinare, Reggio Calabria, Falzea, 2009, p. 44.

[8] Cfr. Corte di giustizia, Grande Sezione, 11 aprile 2013, cause riunite C‑335/11 e C‑337/11, HK Danmark, agendo per conto di Jette Ring c. Dansk almennyttigt Boligselskab e HK Danmark, agendo per conto di Lone Skouboe Werge c. Dansk Arbejdsgiverforening. Le principali decisioni in materia sono state adottate nell’interpretare la direttiva 2000/78/CE che vieta le discriminazioni sul lavoro fondate, tra l’altro, sulla disabilità.

[9] Cfr. l’analisi contenuta in A. D. Marra, cit.

[10] A. Mbembe, Necropolitica, Verona, Ombre Corte, 2016.

[11] J.K. Puar, Will Not Let Die: Debilitation and Inhuman Biopolitics in Palestine, in The Right to Maim. Debility, Capacity, Disability, Duke University Press, Durham, 2017, pp. 127 ss. Sul punto, vedi anche gli studi pioneristici di Eyal Weizman, in Ungrounding: The Architecture of Genocide, London, Fern Press, 2026, ove l’analisi architettonica e territoriale è assunta quale chiave di lettura delle condizioni materiali che rendono possibile, o impossibile, la vita collettiva.

[12] Anche per il ricongiungimento dei cittadini stranieri che non siano rifugiati, non viene posta la condizione di “non coniugio”: in tal caso, il fondamento europeo di tale opzione si rinviene nell’art. 3, paragrafo 5, della Direttiva 2003/86/CE che chiarisce come, anche al di là della disposizione di cui all’art. 10, paragrafo 3, relativa ai soli rifugiati, rimanga «impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli».

Nel sistema italiano del ricongiungimento a favore del familiare di cittadino di Paese terzo, possono dunque essere enucleate tre distinte categorie: i familiari obbligatoriamente previsti dalla direttiva (che godono della protezione dei diritti della direttiva e non potrebbero essere pretermessi da un Paese membro senza violare il diritto dell’Unione), i familiari facoltativamente previsti dalla direttiva (che godono della protezione dei diritti della direttiva ma che potrebbero essere pretermessi da un Paese membro senza violare il diritto dell’Unione) e, infine, i familiari non previsti dalla Direttiva neppure a titolo facoltativo. In questo caso, comunque lo Stato membro può autorizzarne l’ingresso e il soggiorno sulla base del proprio diritto interno, ma in quel caso, tali familiari non possono contestare la violazione del diritto dell’Unione nel caso in cui i diritti della direttiva in materia di ricongiungimento vengano loro riconosciuti soltanto in parte. È questo il sistema che sembra potersi ricavare dalla lettura della sentenza della Corte di Giustizia del 12 dicembre 2019, causa C‑519/18, paragrafi 43, 56‑59.

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