ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

Sui diritti di difesa nei procedimenti minorili e di famiglia e politica legislativa

Riflessioni a proposito di Corte costituzionale, sentenza n. 146/2025
9 febbraio 2026
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ABSTRACT

1. La decisione della Corte costituzionale

Con sentenza n. 146 del 7 luglio-10 ottobre 2025[1], la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 473-bis.17, c. 1, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Genova, Sez. IV civile, ord. 4.09.2025, iscritta al n. 224 del registro ordinanze 2024[2].

L’Autorità rimettente aveva sollevato il dubbio di incompatibilità della disposizione nella parte in cui prevede che l’attore debba, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova, produrre documenti e formulare le istanze di prova, mediante il deposito di una memoria almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione delle parti. E quindi, nella combinazione con l’art. 473-bis.16 c.p.c.: nella parte in cui impone all’attore il termine di dieci giorni per prendere posizione sulla comparsa di costituzione del convenuto, in cui possono essere proposte domande riconvenzionali e anche domande nuove, come – nel caso che ha dato origine alla questione di legittimità costituzionale – quella della proposizione di una domanda di divorzio in procedimento di modifica delle condizioni di separazione.

La Consulta ha ritenuto la compatibilità del termine con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, sottolineando come si tratti di scelta di politica legislativa e la compressione del diritto di difesa non sia irragionevole né contraria ai principi del giusto processo.

2. Il procedimento unico di famiglia nel disegno della c.d. Riforma Cartabia (e successivo cd. “correttivo”)

La Riforma Cartabia (l. 206/2021 e d.lgs. 149/2022) ha finalmente disciplinato con un unico rito il procedimento minorile e di famiglia il cui perimetro è stabilito dall’art. 473-bis c.p.c. Tra i tratti caratterizzanti, l’anticipazione delle difese per imprimere speditezza e celerità in decisioni che riguardano la concreta dinamica della vita delle persone e, in particolare, di soggetti vulnerabili come i figli minorenni e quelli maggiorenni gravemente disabili o non ancora indipendenti economicamente senza loro colpa.

Il Legislatore ha così previsto che l’oggetto del procedimento venga progressivamente focalizzato sin dall’inizio con uno scambio accelerato degli scritti difensivi negli artt. 473-bis.14 e 473-bis.16 c.p.c.: il convenuto deve costituirsi entro 30 gg. prima della prima udienza, articolando tutte le proprie difese (domande e mezzi istruttori) in materia di diritti disponibili a pena di decadenza, nonché le proprie domande ulteriori, quale ad esempio (nei procedimenti aventi ad oggetto una coppia matrimoniale) la domanda di divorzio in uno di separazione (art. 473-bis.49 c.p.c.); o, in ogni procedimento, l’eventuale domanda di risarcimento del danno endofamiliare (art. 473-bis c.p-c.). L’Attore, a norma del successivo art. 473-bis.17, c. 1, c.p.c. entro 20 giorni prima dell’udienza può depositare memoria nonché, sempre a pena di decadenza per i diritti disponibili, modificare o precisare domande e conclusioni già formulate, proporre domande ed eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti. In questo termine possono essere formulate eventuali domande connesse con quelle articolate dal convenuto nella memoria di costituzione e/o ulteriormente riconvenzionali.

A sua volta il convenuto, entro 10 giorni prima dell’udienza, può presentare un’ulteriore memoria “con cui, a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, proporre le eccezioni non rilevabili d’ufficio che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall’attore con la memoria di cui al primo comma, indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria”.

Chiude il serrato scambio di memorie l’attore che, entro 5 giorni prima dell’udienza (e cioè entro 5 giorni dopo l’ulteriore memoria del convenuto) può “depositare ulteriore memoria per le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria di cui al secondo comma”.

Il mancato rispetto dei termini di legge comporta decadenza per quanto riguarda solo i diritti (processualmente)[3] disponibili: e cioè – nell’interpretazione che oggi sembra prevalere – l’eventuale domanda di addebito nella separazione e il mantenimento o l’assegno divorzile del coniuge o dell’unito civilmente[4] e le domande risarcitorie. La decadenza non investe i diritti (processualmente) indisponibili: quelli dei figli minorenni e gravemente disabili; si dubita se riguardi i figli maggiorenni non indipendenti economicamente[5]. Relativamente ai diritti indisponibili il giudice ha anche poteri ufficiosi, istruttori e decisori (artt. 473-bis.2 e 473-bis.9 c.p.c.), ed è sempre possibile la modifica della domanda, così come, in ragione di fatti sopravvenuti, è modificabile la domanda anche relativamente a diritti disponibili.

3. Ritenuta ammissibilità della questione di legittimità costituzionale: qualche riflessione su una (forse) nuova prospettiva in tema di ammissibilità delle domande di parte convenuta

Il procedimento che aveva dato origine alla questione di legittimità costituzionale era un procedimento di modifica delle condizioni di separazione, relativamente ai figli, nel quale il convenuto aveva formulato domanda di divorzio.

Il Tribunale di Genova aveva dubitato della legittimità costituzionale in particolare dell’art. 473-bis.17, c. 1, c.p.c. rilevando l’inadeguatezza per brevità del termine di 10 giorni nel quale l’attore deve rispondere alla domanda ulteriore di divorzio, formulata dal convenuto. Il Tribunale rimettente aveva inoltre segnalato come tale termine nella pratica si riduca a 9 giorni nel caso (di gran lunga prevalente) di deposito dell’atto del convenuto nell’ultimo giorno utile in ragione del meccanismo della relativa necessaria accettazione da parte della cancelleria perché l’attore ne possa avere conoscenza. Il termine rischia di essere ulteriormente ridotto per il meccanismo del computo a ritroso in caso di scadenza in giorni festivi[6].

Nella prospettiva dell’AG rimettente, il termine sarebbe stato irragionevole ai sensi dell’art. 24 Cost., contrario al principio della parità delle armi ai sensi dell’art. 111 Cost., e contrario all’art. 3 Cost, con riferimento al rito ordinario e al rito del lavoro, diversamente disciplinati relativamente ai diritti di difesa delle parti.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’opporsi e contestare la questione di legittimità, sollevata, ne aveva anche rilevato l‘inammissibilità, non ritenendo proponibile la domanda di divorzio in un procedimento di modifica delle condizioni di separazione.

L’ordinanza di rimessione, al contrario, aveva ritenuto l’ammissibilità pacifica[7], anche se è doveroso segnalare che dalla giurisprudenza di merito non era emersa una simile certezza[8].

La Consulta ha ritenuto che la domanda sia ammissibile e ciò induce riflessioni sull’ammissibilità di domande che possiamo definire “ulteriori” rispetto a quella attorea nei procedimenti di famiglia e minorili.

È pacifico che in tali procedimenti possano essere introdotte questioni definite accessorie rispetto alla domanda principale: ad esempio: relativamente agli aspetti economici, o alle modalità di affidamento, o alla residenza principale della prole minorenne): si tratta di questioni che, tra le stesse parti, discendono dal medesimo titolo.

Altro è invece l’introduzione di una domanda diversa e nuova (quale quella di divorzio) per petitum e causa petendi con le conseguenti domande accessorie proprie proposte in via principale o in via riconvenzionale (quali ad es. la domanda di assegno divorzile che potrebbe conseguire da parte attorea alla domanda di divorzio proposta dal convenuto nella sua memoria di costituzione).

Rilevante che il legislatore abbia definito “cumulo” quello tra le domande di separazione e divorzio nello stesso procedimento, permettendo la proposizione nello stesso “contenitore processuale” caratterizzato da identità di parti, di titoli, di fattispecie da esaminare e di oggetti giuridici da gestire (status coniugalis, eventuali assegni tra coniugi, gestione della prole – se minorenne, maggiorenne non indipendente economicamente o non affetta da handicap grave – sia in termini di responsabilità sia in termini economici). Lo stesso Legislatore chiarisce l’improcedibilità della domanda di divorzio fino a che non ricorrono i presupposti stabiliti dall’art. 3, l. 898/1970, e la necessità di diversi capi della sentenza conclusiva, con diverse decorrenze per gli eventuali diversi contributi economici previsti.

Si tratta di attuazione del principio della concentrazione delle tutele.

Ma la domanda di divorzio ha petitum ed è strutturalmente diversa rispetto a quella di modifica delle condizioni di separazione, che per di più – nel caso di specie – riguardava le condizioni di mantenimento e affidamento dei figli. Anche nella prospettiva della difesa, mentre la domanda di modifica delle condizioni di separazione deve avere ad oggetto – a fini della sua stessa ammissibilità – tutto ciò che è intervenuto dopo il provvedimento separativo (art. 473-bis.29 c.p.c.), la domanda di divorzio e, in particolare, quella eventualmente accessoria che ne deriva di richiesta di assegno divorzile ha ad oggetto tutto ciò che è avvenuto prima del provvedimento di separazione, e in costanza di convivenza coniugale. Si tratta di prospettive divergenti, non solo diverse.

L’aver ritenuto l’ammissibilità del cumulo di domande strutturalmente diverse, sembra quindi ampliare lo spettro di domande proponibili da parte convenuta nei procedimenti di famiglia e minorili.

4. Il merito della decisione

La Consulta, nel dichiarare infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Genova, non nega che il termine di 10 giorni previsto dall’art. 473-bis.17, c. 1, c.p.c. sia molto breve. Ma ritiene che la compressione dei diritti di difesa che ne deriva non travalichi i limiti della ragionevolezza e sia compatibile con i principi costituzionali.

Il Legislatore può infatti differenziare la regolamentazione della tutela giurisdizionale in ragione della particolarità del rapporto sottostante e gli artt. 24 e 111 Cost., possono essere garantiti con modalità processuali differenti, non “sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti” purché la disciplina rispetti il limite di non imporre oneri e di non prescrivere modalità che rendano “impossibile o estremamente difficile” l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale.

La celerità del giudizio e quindi la ristrettezza dei termini a difesa così come la concentrazione dell’attività difensiva prima della prima udienza si giustifica in funzione della necessità di offrire al giudice il quadro possibilmente più completo dei diritti contrapposti in gioco, al fine dell’assunzione dei provvedimenti provvisori e urgenti e, d’altronde, ciò risponde coerentemente alle esigenze di politica del diritto di una celere definizione dei procedimenti.

Il termine di 10 gg. concesso all’attore per rispondere alle domande ulteriori del convenuto è stato ritenuto quindi congruo ad assicurare la pienezza dei diritti di difesa, tenendo peraltro conto che in tema di diritti indisponibili e di diritti dei minorenni non si maturano decadenze ed è sempre possibile inserire fatti nuovi anche nel corso del giudizio.

Nemmeno vi è violazione dell’art. 111 Cost, in quanto la Riforma assicura il rispetto del principio di “parità delle armi” e, quindi del contraddittorio, dalla possibilità di esame e scambio di memorie; la differenza dei termini non è tale “da porre l’attore in una situazione di asimmetria manifestamente squilibrata rispetto alle possibilità di difesa di cui dispone il convenuto”.

Non sussiste l’allegata violazione dell’art. 3 Cost., in relazione in particolare al processo del lavoro e al rito ordinario, come aveva invece ritenuto l’Autorità rimettente, perché le differenze tra i diversi riti attengono alle peculiarità delle materie trattate, il che rende conseguentemente legittima la differenza procedimentale.

5. Riflessioni intorno alla specificità delle controversie in materia di famiglia e minorile, nuovo rito e diritti di difesa

Il rito unico per persone, minorenni, famiglie è stato disegnato in ragione della peculiarità di una materia in cui sono spesso in gioco diritti fondamentali di soggetti vulnerabili cui è necessaria almeno una prima risposta di giustizia in tempi celeri[9], salvo a vanificare il senso stesso dell’intervento delle Autorità nazionali nelle questioni coperte dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani. E quindi il Legislatore, in ragione della peculiarità della materia, con plauso da parte degli operatori del settore – fino alla Riforma Cartabia caratterizzato da una pluralità di riti di cui taluni privi delle garanzie minimali del diritto di difesa, spesso scanditi in termini processuali lunghi e a volte privi di scansione temporale, e con formazione progressiva e posticipata del petitum – ha finalmente stabilito un rito unico, con concentrazione delle difese anticipata alla I udienza, in modo da abbreviare i tempi ai fini di una più consapevole decisione in sede di provvedimenti provvisori e urgenti, cui è affidata la tutela delle persone e di loro diritti fondamentali nel perdurare del procedimento.

Il fattore tempo è stato più volte richiamato dalla giurisprudenza della Corte EDU soprattutto in materia minorile[10] ed è evidente che decisioni in materia diluite nel tempo non possano garantire a bambine/bambini/adolescenti una tutela effettiva ed efficace. Il velocissimo incalzare di tempi di scambio di memorie anticipate rispetto alla I udienza, è quindi funzionale a ciò, trovando la sua ragion d’essere nella specificità della materia.

Tuttavia questa stessa materia ha delle diverse e in parte divergenti necessità nell’espletamento della difesa. Si tratta infatti di situazioni in cui le persone coinvolte possono presentare – e usualmente presentano – rilevante sofferenza perché vivono il fallimento di un progetto di vita in cui avevano creduto. Con significativa frequenza chi esercita la professione forense in questo settore rileva negli Assistiti una lucidità attenuata rispetto agli obiettivi ottenibili mediante il processo e ha necessità di contenerne richieste esuberanti se non proprio extravaganti (nel senso letterale del termine). Persone che, nel dolore e nella rabbia e in una situazione di stress difficilmente contenibile, faticano molto ad offrire al loro avvocato quegli elementi in fatto, sorretti da prove documentali o testimoniali, che potrebbero fondare le proprie ragioni.

Il problema è acuito quando il convenuto non si limita ad una mera difesa o a proporre domande riconvenzionali, ma propone ad esempio una domanda ulteriore di divorzio, magari in un procedimento che ha ad oggetto non il definitivo disgregarsi dell’unione matrimoniale, come nel caso sottoposto dal Tribunale di Genova alla Corte costituzionale, ma la disciplina della relazione con i figli minorenni.

Come accennato, l’attore, che aveva proposto una domanda diversa, in ragione della proposizione della domanda di divorzio da parte del convenuto, può dover/voler richiedere l’assegno divorzile, domanda accessoria a quella di divorzio che però comporta impostazione argomentativa e probatoria totalmente diversa da quella sua iniziale.

L’attore ricorrente che ha iniziato il procedimento con un diverso oggetto, si trova quindi a dover formulare argomentazioni e prove rispetto al thema decidendum proposto dal convenuto in un termine estremamente breve.

Si consideri la diversa natura dell’assegno divorzile rispetto a quello di mantenimento[11]; o la necessità, di fronte a una domanda di addebito della separazione da parte del convenuto, di articolarne identica da parte dell’attore (che ad esempio aveva evitato al fine di non inasprire sin dall’inizio la situazione); si consideri la necessità di articolare anche domanda risarcitoria per il danno non patrimoniale[12].

La realtà dell’attività difensiva propone una casistica varia e articolata. Potrebbe essere il coniuge debole ad aver instaurato la separazione, con richiesta di contributo al proprio mantenimento al coniuge, che si basa sostanzialmente sulla sperequazione tra le situazioni patrimoniali delle parti e sul tenore di vita goduto in costanza di vita matrimoniale. La giurisprudenza della Cassazione ha più volte ribadito che la legittimità di tale richiesta si basa sullo squilibrio delle situazioni patrimoniali, causalmente determinato dal sacrificio del coniuge per la famiglia[13]. Ma ha anche ribadito che i presupposti dell’assegno divorzile sono diversi in ragione delle funzioni assistenziale, perequativa e compensativa dell’assegno: il convenuto dovrebbe argomentare e provare scelte personali e professionali che hanno eventualmente comportato il sacrificio proprio a vantaggio della famiglia e dell’altro[14] (Cass. 18287/2018). L’apparato probatorio che deve sostenere la legittimità di tale richiesta è quindi molto più articolato e complesso e, soprattutto, nuovo. Ritrovare prima nella memoria e poi nei documenti o in testimoni le tracce ad esempio di un sacrificio professionale per prestare assistenza ai figli, essendo l’altro coniuge e genitore impegnato nel costruire la propria ascesa di carriera personale, e aver contribuito a tale ascesa ad esempio curando le relazioni interpersonali dello stesso, dopo anni, non è semplice, agevole e, soprattutto, non è rapido. Richiede tempi tecnici adeguati, anche a voler prescindere (e in concreto non si può) dalla situazione di dolore e rabbia cui si è fatto prima riferimento.

Lo stesso per resistere ad una domanda in materia di risarcimento del danno non patrimoniale. La difesa necessita di tempi, deve accostarsi alla persona, accompagnarla nel ricordo aiutandola a individuare gli elementi giuridicamente significativi e aiutare nell’individuazione delle possibili prove e nell’articolazione di prove contrarie, che nella situazione personale prima descritta e largamente prevalente in questo tipo di procedimenti, talvolta possono essere offerte dagli Assistiti in modo disordinato, non pertinente, alluvionale; altre volte invece in modo sporadico, disattento, restio e inadeguato.

Poiché in 10 giorni vi è almeno un fine settimana, e talvolta anche due, e talvolta nei termini vi sono anche festività infrasettimanali, i giorni utili si riducono ulteriormente, considerato anche che la costituzione del convenuto – usualmente depositata nell’ultimo termine utile – non è immediatamente visibile dovendo il deposito essere “accettato” dalla cancelleria, come aveva osservato anche il Tribunale di Genova.

Si tratta di realtà ben nota a chi, operaio del diritto nel cantiere del disfacimento e poi della faticosa ricostruzione delle relazioni familiari, esercita la professione forense in questa materia.

Il diritto di difesa è in questi casi così compresso in ragione della nuova materia del contendere introdotta da parte convenuta, cui l’attore deve rispondere, che la sua effettività ne può essere compromessa.

E questo solo considerando l’ipotesi oggetto specifico della decisione della Corte costituzionale. Ma gli artt. 473-bis e ss. c.p.c. si applicano anche ad altre fattispecie, con identica disciplina processuale. Si pensi ad un procedimento avente ad oggetto anche la disciplina di affidamento e mantenimento di figli minorenni, in cui il convenuto introduce una domanda di sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale o una domanda volta ad accertare il vincolo di filiazione. O un procedimento sullo status in cui viene introdotta una domanda in tema di limitazione o sospensione di responsabilità genitoriale.

6. Il rinvio al Legislatore

La Corte, statuendo che la compressione dei diritti di difesa rientri nei limiti di libera scelta di politica legislativa, sembra quindi rinviare al Legislatore che ha il compito di individuare con la norma astratta e generale il corretto equilibrio degli interessi in gioco che, nei casi cui prima esemplificando si è fatto cenno, rischia di essere pregiudicato.

In sede di Congresso Nazionale Forense, l’avvocatura ha approvato – nell’immediatezza della sentenza della Consulta – una mozione che propone all’attenzione del Legislatore una possibile modifica legislativa che, nei casi di proposizione di domande nuove da parte convenuta, attui un miglior bilanciamento tra esigenze di celerità, immanenti alla materia di famiglia e minorile, di concentrazione delle tutele e quelle di effettività dei diritti di difesa[15].

D’altronde non si tratta dell’unico aspetto su cui il Legislatore potrebbe intervenire, al fine di rendere più efficace ed efficiente il procedimento unico di famiglia.

Nella fase introduttiva dei procedimenti ex artt. 473-bis e ss. c.p.c. – ad esempio – c’è infatti un aspetto che sembra quasi sfociare in un “cortocircuito” interno al sistema: pur essendo stata la mediazione familiare potenziata sulla carta, l’incalzare dei termini nello scambio di memorie tra attore e convenuto si pone in netto contrasto con il tentativo di risoluzione alternativa delle controversie. Impossibile nei fatti aprirsi alla mediazione se contestualmente si debbono fornire al difensore argomentazioni, ricercare prove a ritmo incalzante in ragione del rapidissimo decorrere dei termini, in una prospettiva necessariamente avversativa.

Anche il termine di 10 giorni per il reclamo dei provvedimenti provvisori e urgenti induce perplessità: sia per quelli resi all’esito della prima udienza (art. 473-bis.24, n. 1, c.p.c.), sia per quelli di modifica dei medesimi (art. 473-bis.24, n. 2, c.p.c.), tanto più che questi ultimi sono reclamabili a fronte di specifiche violazioni di diritti fondamentali. Tale termine, che ha in sé le criticità prima descritte, risulta difficilmente comprensibile se si considera che poi la Corte di appello ha 60 giorni per decidere (termine peraltro ordinatorio).

Tale “contradictio in adiecto” non è infrequente nel nuovo rito: si pensi ad esempio anche alla revoca del curatore, che non è impugnabile (art. 473-bis.8, u. c., c.p.c.) lasciando tale preziosa e pur valorizzata funzione a una discrezionalità che può avere peraltro conseguenze gravi sulla stessa reputazione del professionista revocato.

Sembra quasi, nella prospettiva della difesa, che nei fatti si possa attuare un’ incontrollata eterogenesi dei fini: ciò che è stato pensato e disegnato per una più rapida, efficace, efficiente ed effettiva giustizia, con la giusta valorizzazione di una serie di istituti – comprese le ADR – nel settore delle relazioni familiari, che ne costituisce area elettiva di applicazione per sua stessa natura – può in realtà divenire negatorio della realizzazione effettiva di un equilibrio che fornisca al giudicante una prospettiva concreta non fallace per i limiti temporali che risultano di fatto imposti al diritto di difesa.

 

[1] In G.U.R.I., 1° Serie Speciale n. 42 del 15.10.2025.

[2] In G.U.R.I., 1° Serie Speciale n. 50 dell’11.12.2024.

[3] L’avverbio è d’obbligo. È infatti pacifico che l’addebito della separazione sia una posizione indisponibile alle parti, secondo il diritto sostanziale, ma che la relativa domanda, accessoria e autonoma rispetto alla domanda di separazione tout court, sia assoggettata ai termini di decadenza processuale ordinari (dovendo essere proposta nel primo atto utile: Cass., Sez. I civ., sent. 16.05.2007 n. 11305). Forse con discontinuità semantica, si ritiene che il Legislatore abbia inteso quindi distinguere tra diritti processualmente disponibili, assoggettati a domanda di parte e a decadenza, e rispetto ai quali il Giudice non ha alcun potere ufficioso; e diritti processualmente indisponibili, rispetto ai quali sussiste il potere-dovere del Giudice, nell’interesse e a tutela della persona vulnerabile coinvolta, di assumere decisioni anche ultra petita partium.

Una suggestione in questa direzione potrebbe essere rinvenuta nell’orientamento giurisprudenziale che menziona la c.d. disponibilità attenuata di alcuni diritti, quali ad esempio il diritto all’assegno separativo e all’assegno divorzile (su cui però v. anche la nota seguente): tali diritti “presuppongono l’iniziativa della parte interessata e l’indicazione, a pena di inammissibilità, del "petitum" richiesto al giudice, potendo configurarsi come diritto indisponibile solo quello relativo alla parte del contributo economico connotata da finalità assistenziale” (così Cass., Sez. I civ., ord. 5.05.2021 n. 11795).

[4] E tuttavia non si può non menzionare il consolidatissimo orientamento giurisprudenziale, formatosi prima della Riforma Cartabia, per il quale le domande di assegno separativo e divorzile possono essere proposte anche in un procedimento separato rispetto a quello sullo status; e che la mancata proposizione della domanda nell’ambito del procedimento sullo status non preclude la sua proposizione in procedimento autonomo. E cioè: il giudice non può disporre in assenza di domanda di parte (Cass., Sez. I civ., sent. 26.06.1991, n. 7203), anche in via riconvenzionale (Cass., Sez. I civ., sent. 20.04.2006, n. 9170). Ma, trattandosi di domanda autonoma, anche se connessa e accessoria, la sua non proposizione nel procedimento “principale” non comporta la rinunzia implicita, né l’impossibilità di formulare la domanda in un diverso successivo procedimento (Cass., Sez. I civ., sent. 2.02.1998, n. 1031; Cass., Sez. I civ., sent. 9.10.2003, n. 15064; Cass., Sez. I civ., sent. 1.02.2016, n. 1863), non senza qualche oscillazione (Cass., Sez. I civ., sent. 12.03.2012 n. 3925). Rimane tuttavia esclusa, anche secondo questo orientamento, la possibilità di proporre la domanda in un momento successivo del medesimo giudizio (Cass., Sez. VI-1 civ., ord. 14.04.2016, n. 7451, che estende il principio formulato per la domanda di addebito da Cass., Sez. I civ., sent. 15.07.1988, n. 4668), in spregio alle regole di decadenza processuale.

La questione investirebbe quindi la rilevanza della decadenza endo-processuale nella formazione del giudicato implicito, e sembra non essere ancora stata affrontata dalla giurisprudenza dopo l’entrata in vigore della Riforma Cartabia.

[5] La posizione dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente è oggetto di dibattito. Nella dialettica tra capacità di agire – acquisita con la maggiore età – e conseguente disponibilità dei propri diritti, da una parte, e tutela processuale della posizione personalmente vulnerabile nella crisi della famiglia, cfr. M. Velletti, I poteri officiosi del giudice, in Le nuove leggi civili commentate, 4-4/2023, pp. 845 e ss.; F. Danovi, Una nuova declinazione processuale per i modelli familiari, in Famiglia e diritto, 4/2024, pp. 377 e ss.; C. Cecchella, Le nuove norme sul processo e il tribunale in materia di persone, minorenni e famiglie, in Rivista di Diritto Processuale, n. 3/2023, pp. 1090 e ss.

[6] Ex ultimis, cfr. Cass., Sez. III civ., sent. 24.03.2023, n. 8496. Cass., Sez. VI-2 civ., ord. 14.09.207, n. 21335. Si sottolinea come la ratio di queste decisioni sia la protezione del diritto di difesa di chi deve rispondere all’atto in scadenza, che altrimenti si vedrebbe ridurre i propri termini. Le sentenze vengono però pronunciate in contesti processuali che prevedono termini non concatenati, come invece e al contrario nella disciplina posta dagli artt. 473-bis.16-17 c.p.c.

[7] Si legge nell’ordinanza: “Non v’è chi non veda come la domanda di divorzio e le conseguenti domande di regolamentazione di rapporti nascenti dal matrimonio contenga in sé anche le domande di modifica delle condizioni di separazione precedentemente stabilite”. Il passaggio è del tutto condivisibile con riferimento alle questioni relative alla prole (minorenne, maggiorenne non indipendente economicamente o affetta da handicap grave), indifferenti ai rapporti tra adulti. Qualche perplessità, invece, rispetto a questi ultimi: tra modifica delle condizioni di separazione e divorzio mutano status coniugalis e titolo che fonda gli eventuali rapporti economici; e l’assegno divorzile – come da orientamento giurisprudenziale in atto prevalente – non sembra essere un “aggiornamento” dell’assegno separativo: ne differisce per ragioni e funzione.

L’ordinanza prosegue citando Cass., Sez. I civile, ord. 16.10.2023, n. 28727, che aveva affermato e confermato il principio di concentrazione processuale relativamente all’art. 473-bis.51 c.p.c., e quindi con riferimento alla fattispecie – diversa – della domanda congiunta cumulata di separazione e divorzio. Situazione processuale rispetto alla quale il Legislatore chiarisce che l’eventuale sentenza unica prevede diversi capi, con diverse decorrenze, per le diverse domande (art. 473-bis.49, u. c., c.p.c.), ad ulteriore conferma della non sovrapponibilità delle fattispecie.

[8] Si rileva anzitutto che l’art. 473-bis.49 c.p.c. è rubricato “cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”, con evidente riferimento ai soli rapporti tra le Parti adulte; e il testo chiarisce che la domanda cumulata di divorzio può essere proposta nell’ambito del procedimento di separazione, non anche nei successivi procedimenti di modifica. Oltre all’argomento testuale, si sottolinea che la domanda di divorzio ha ad oggetto principalmente questione di status tra adulti e, nelle domande accessorie, l’esame di tutto ciò che è avvenuto prima della separazione; mentre la domanda di modifica delle condizioni di separazione non può avere ad oggetto questioni di status né circostanze intervenute prima del provvedimento di cui si chiede la modifica.

Il Tribunale di Roma, I Sez. civ., con ord. 6.12.2023, aveva ritenuto l’inammissibilità di una domanda di divorzio spiegata dal convenuto in un procedimento di modifica delle condizioni di separazione, così motivando: “rilevata preliminarmente l’inammissibilità della domanda di divorzio spiegata in via riconvenzionale da parte resistente in quanto l’art.473 bis 49 cpc consente l’introduzione della domanda di divorzio unicamente negli atti introduttivi del giudizio di separazione tra i coniugi e non già come nel caso di specie, di modifica delle condizioni della separazione”.

Di contro il Tribunale di Brescia, Sez. III, con sent. 11.07.2024, dato atto che esistono due divergenti possibilità interpretative sul punto, ammette e pronuncia il divorzio richiesto nella comparsa di costituzione e risposta in un procedimento di modifica delle condizioni di separazione perché parte attrice non vi si era opposta.

[9] La Corte EDU è sempre stata netta nel chiarire che l’illecita interferenza nella vita privata e familiare, sanzionata dall’art. 8 Conv. EDU, si sostanzia anche in procedimenti qualificabili come unfair ai sensi dell’art. 6 Conv. EDU, per quel che concerne sia l’accesso a giudice e processo, sia il corretto esplicarsi del diritto di difesa, sia infine la durata del procedimento. Da ultimo, nelle proprie Linee Guida, sub art. 8 (https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/guide_art_8_eng, consultate da ultimo il 5.01.2026 – versione aggiornata al 31.08.2025), la Corte EDU chiarisce: “44. The procedural aspect of Article 8 is closely linked to the rights and interests protected by Article 6 of the Convention. Article 6 affords a procedural safeguard, namely the “right to a court” in the determination of one’s “civil rights and obligations”, whereas the procedural requirement of Article 8 does not only cover administrative procedures as well as judicial proceedings, but it is also ancillary to the wider purpose of ensuring proper respect for, inter alia, family life […] The difference between the purpose pursued by the respective safeguards afforded by Articles 6 and 8 may, in the light of the particular circumstances, justify the examination of the same set of facts under both Articles […] 45. […] According to the Court, the procedural aspect of Article 8 requires the decision-making process leading to measures of interference to be fair and to afford due respect to the interests safeguarded by the Article […] Therefore, the Court may also have regard, under Article 8, to the form and length of the decision-making process […]”.

[10] Si rinvia nuovamente e per sintesi alle Linee Guida sopra citate, pubblicate dalla stessa Corte EDU sub art. 8 (https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/guide_art_8_eng, consultate da ultimo il 5.01.2026 – versione aggiornata al 31.08.2025), §§ 46 e ss., e alla giurisprudenza ivi citata: “46. For example, whether a case has been heard within a reasonable time – as is required by Article 6 § 1 of the Convention – also forms part of the procedural requirements implicit in Article 8 (Ribić v. Croatia, 2015, § 92; see also Popadić v. Serbia, 2022, in which the Court held that a four-year delay in determining the applicant’s overnight and holiday contact with his child violated Article 8, even though he had continued to have regular but more limited contact with his child while the proceedings were ongoing). Also, the Court has examined a complaint about the failure to enforce a decision concerning the applicants’ right to have contact only under Article 8 (Mitovi v. the former Yugoslav Republic of Macedonia, 2015, § 49). Likewise, the Court decided to examine under Article 8 solely the inactivity and lack of diligence of the State and the excessive length of the proceedings for the execution of the decision to grant the applicant the custody of the child (Santos Nunes v. Portugal, 2012, §§ 54-56)”-

[11] Entrambi gli assegni hanno per presupposto la sperequazione patrimoniale e di reddito tra le Parti, ma funzione e, quindi, giustificazione e di conseguenza thema probandum, sono profondamente diversi.

L’assegno di mantenimento separativo, come noto, si fonda sulla incapacità del coniuge economicamente più debole di mantenere da sé il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. per tutti Cass., Sez. I civ., sent. 24.04.2007, n. 9915; ex ultimis Cass., Sez. I civ., ord. 13.12.2024 n. 32349; e Cass, Sez. I civ., ord. 07.01.2025, n. 234. Quest’ultima ribadisce anche la differenza tra assegno separativo e assegno divorzile).

L’assegno divorzile, invece, nella lettura della Suprema Corte di Cassazione dal 2018 in poi, ha una triplice funzione: 1) la funzione assistenziale (ritenuta indisponibile alle Parti: v. supra) si fonda sull’incapacità del coniuge debole di garantire da sé solo la propria indipendenza economica; 2) la funzione compensativa, volta a riconoscere il contributo personale e professionale – anche in termini di sacrificio e di perdita delle relative opportunità – del coniuge economicamente debole nella formazione del patrimonio comune e personale dell’altro coniuge; 3) la funzione perequativa, volta a riconoscere il contributo del coniuge economicamente debole nella gestione della famiglia e della prole (cfr. per tutti Cass. Sez. Un. Civ., sent. 11.07.2018, n. 18287, su cui infra v. anche le note 13 e 14).

Nella realtà processuale, se per determinare l’assegno separativo è sufficiente, anche in termini indiziari e presuntivi, l’esame del tenore di vita degli ultimi 3-4 anni, per l’assegno divorzile è spesso necessario risalire diversi anni addietro, per indicare, illustrare e giustificare le scelte di vita dei due coniugi, l’avere uno dei due non lavorato (per rinuncia, per scelta dell’altro coniuge, per accordo tra entrambi, per scelta autonoma non condivisa), la costruzione del patrimonio e della posizione lavorativa del coniuge economicamente più forte, e così via.

[12] Non a caso il Tribunale di Genova aveva fatto riferimento nell’ordinanza remissiva alle tematiche sottese all’assegno divorzile nelle coppie di lunga durata.

[13] Da ultimo Cass., Sez. I civ., ord. 11.10.2024, n. 26520: “L’assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l’effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l’assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive”.

[14] Cfr. Cass. Sez. Un. Civ., sent. 11.07.2018, n. 18287, di cui si riportano le tre massime elaborate dall’Ufficio del Massimario che chiariscono non solo la funzione dell’assegno divorzile, ma anche il perimetro probatorio:

  • “Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto” (RV 650267 – 01);
  • “All’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate” (RV 650267 – 02);
  • “La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (RV 650267 – 03).

[15] Si tratta della mozione n. 273, Prot. n. 1883, discussa nell’ambito del Congresso Nazionale Forense, Sessione di Torino, ottobre 2025.