ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

Indipendenza e imparzialità del magistrato

1 settembre 2026
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Palazzo di Giustizia, Roma. Fonte Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Palazzo di Giustizia, Roma. Fonte Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

ABSTRACT

L’indipendenza e l’imparzialità del magistrato sono prerequisiti dello Stato di diritto e pietra angolare del giusto processo.

Nella checklist aggiornata sullo Stato di diritto adottata dalla Commissione di Venezia il 12‑13 dicembre 2025 si legge, nel paragrafo 103 (compreso nella sezione dedicata all’Accesso alla giustizia) che l’indipendenza significa che «la magistratura è libera da pressioni esterne ed interne» e che «l’imparzialità implica che il giudice decida libero da qualsiasi considerazione personale o ideologica»; nel paragrafo 104, poi, si legge che l’indipendenza caratterizza «uno stato d’animo che denota l’impermeabilità del giudice a pressioni esterne».

Mi fermo un attimo su questa scelta terminologica della Commissione di Venezia: “stato d’animo” (state of mind).

Al giudice si richiede la prestazione professionale di assumere uno stato d’animo. Qui davvero capiamo la profondità del celebre aforisma di Albert Camus, lo cito testualmente: «non può negarsi, per il momento, che i giudici siano necessari, ma cionondimeno non riesco a comprendere come un uomo possa proporre sé stesso per un compito così strabiliante».

E qui si apre, a me pare, il tema della forma più difficile di indipendenza: quella che la Commissione di Venezia indica come libertà “da qualsiasi considerazione personale o ideologica”.

Come fa il giudice a liberarsi “da qualsiasi considerazione personale o ideologica”, come gli chiedono i principi dello Stato di diritto?

È innegabile che, fino a quando la funzione del giudicare non sarà affidata agli algoritmi dell’intelligenza artificiale (e spero che ciò non accada mai), le decisioni giudiziarie saranno prese da uomini e da donne che inevitabilmente portano con sé il precipitato del proprio vissuto e della propria cultura.

L’imparzialità del giudicante non può essere dunque concepita – come ha acutamente sottolineato Nello Rossi – come un a priori, un tratto della personalità del magistrato esistente una volta per tutte, ma è un “dover essere”, un risultato da raggiungere, di volta in volta, nello svolgimento dell’attività giudiziaria, frutto di una consapevole “tensione” verso l’obiettività.

Enrico Scoditti ha ben sintetizzato questo concetto parlando del dovere del magistrato di essere “indipendente da sé stesso”, cioè dalle sue esperienze personali, dalle sue convinzioni etiche, politiche, religiose, dalla sua visione del mondo. Il magistrato, ha scritto Scoditti, «Si impegna ad indossare il velo di ignoranza rispetto alle proprie concezioni di ciò che è bene».

Il velo dell’ignoranza di se stesso (non certo della realtà e delle sue contraddizioni) che il magistrato deve indossare deve essere altresì visibile agli occhi del cittadino; in altri termini, il magistrato, oltre ad essere indipendente e imparziale, deve anche apparire tale; il cittadino deve poter nutrire fiducia nel giudice ed è proprio quella fiducia il vero scudo della indipendenza del giudice.

Vorrei dunque affrontare il tema di come la comunicazione pubblica dei magistrati influisca sullapercezione della loro indipendenza e imparzialità da parte dei cittadini e, dunque, sulla fiducia che questi ripongono nella magistratura. In altri termini, il tema del rapporto tra libertà di espressione del magistrato e percezione della sua indipendenza e imparzialità.

Nella checklist dello Stato di diritto della Commissione di Venezia, tra gli indicatori relativi al settore giustizia figura anche la garanzia dei diritti fondamentali dei magistrati, tra i quali vengono menzionati espressamente i diritti di libertà di espressione e di associazione.

È però ammessa la possibilità di limitare tali diritti, purché con leggi chiare e per esigenze motivate. La tutela del prestigio della magistratura e della fiducia dei cittadini nei magistrati è certamente un’esigenza che giustifica l’introduzione di limiti.

E qui il pensiero va immediatamente alla presenza dei magistrati sui media: sia sui media tradizionali sia sui social network.

Sul piano giuridico, il tema della manifestazione del pensiero dei magistrati è per lo più affidato a fonti di soft law : penso ai Principi di Bangalore del 2002 sulla condotta dei giudici, alle Linee guida delle Nazioni Unite del 2019 sull’uso dei social da parte dei giudici, al Parere del Consiglio consultivo dei giudici europei del 2022 sulla libertà di espressione; nel panorama italiano, al decalogo del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 2021 per l’uso dei social network.

La giurisprudenza, sia costituzionale che convenzionale, ha ribadito in più occasioni che, se il magistrato gode come tutti del diritto di esprimersi liberamente (art. 21 Cost., art. 10 CEDU), il suo ruolo istituzionale gli impone tuttavia specifica cautela nell’espressione, per preservare la fiducia dei cittadini nella magistratura, presidio essenziale dello Stato di diritto. Scontato è il riferimento alla storica sentenza della Corte costituzionale n. 100 del 1981, mentre dalla Corte europea dei diritti dell’uomo arrivano indicazioni complementari a quelle della Consulta: mi limito qui ad evocare le sentenze Wille v. Liechtenstein del 1999 e, più di recente, Baka v. Ungheria del 2016 e Danileţ v. Romania del 2024.

Tuttavia, guardare al tema della comunicazione extrafunzionale solo attraverso la lente del diritto ci offre una prospettiva limitata e parziale.

Il discorso deve necessariamente involgere il piano deontologico e culturale. L’articolo 6 del codice etico dell’ANM dice a chiare lettere che «Fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio, dignità e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa, così come in ogni scritto e in ogni dichiarazione destinati alla diffusione».

La Scuola Superiore della Magistratura ha da tempo dedicato a questi temi un significativo sforzo formativo.

Provo a trarre qualche conclusione.

L’imparzialità praticata abita nel processo: l’imparzialità percepita abita nello spazio pubblico in cui vive il magistrato.

Non ritengo che per essere percepiti imparziali i magistrati debbano ritrarsi nel silenzio, tacendo ciò che pensano della cosa pubblica in una sorta nicodemismo del terzo millennio. Tale esito non soltanto non sarebbe auspicabile, ma non sarebbe nemmeno possibile.

Massimo Severo Giannini ci ha illustrato, con insuperata chiarezza, il significato del passaggio dell’Italia dallo stato monoclasse allo stato pluriclasse.

Nello stato monoclasse i magistrati provenivano dalla ristretta élite sociale e culturale che dirigeva il Paese, di cui condividevano interamente la Weltanschauung ed i valori. Nell’Italia repubblicana, proprio per effetto dei radicali mutamenti sociali generati dalla Carta costituzionale, la magistratura si è modificata profondamente: vi hanno avuto accesso le donne e vi hanno avuto accesso – grazie all’ascensore sociale rappresentato dall’istruzione di massa, anche universitaria – fasce sociali che fino ad allora ne erano rimaste escluse.

È all’interno di questo processo storico che i magistrati hanno rotto il “riserbo” castale che li aveva caratterizzati sino agli anni ’60, hanno imparato a coniugare i temi della giustizia con quelli dell’eguaglianza e dei diritti sociali, hanno cominciato ad esprimere al loro interno visioni del diritto (e della società) diverse e non più sempre e necessariamente sintoniche con quelle degli altri segmenti della classe dirigente nazionale.

Ed è all’interno di questa dialettica che è necessario trovare il bilanciamento tra il diritto dei magistrati di manifestare liberamente il proprio pensiero e il loro dovere di conquistarsi la fiducia dei cittadini apparendo, oltre che essendo, imparziali.

Fermo il dovere dell’imparzialità praticata nel singolo processo, il dovere di apparenza di imparzialità nello spazio pubblico può e deve essere assolto dai magistrati non sottraendosi al dibattito pubblico della società in cui vivono e operano, bensì partecipando a tale dibattito in maniera trasparente, con quell’approccio di equilibrio, dignità e misura preteso dalle fonti che sopra ho sinteticamente richiamato.

Nello Stato di diritto, in definitiva, la misura, la continenza verbale, la coltivazione del dubbio metodico devono caratterizzare non soltanto la forma esteriore ma anche la struttura della trama argomentativa del discorso pubblico del magistrato.

Il magistrato ha il diritto, in certi casi il dovere, di manifestare il suo pensiero sui temi discussi nella polis ma, per meritarsi la fiducia anche di chi ha idee diverse dalle sue, deve farlo rifuggendo dalle invettive, dagli slogan, dalle comunicazioni emotive; deve mostrarsi capace di ascoltare, di riflettere, di persuadere con la ragione e non con l’emozione.

Ha scritto bene Giancarlo Montedoro: «il senso del limite, la immedesimazione nel dolore, restando terzi e ascoltando le voci degli altri: la professione del giudizio è tutta qui».

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