ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

La riforma della cittadinanza del 2025 e i figli minori di cittadini naturalizzati

A margine della sentenza n. 3043/2025 del Tribunale di Trento
I limiti applicativi dell’art. 3-bis in combinato disposto con l’art. 14 della legge n. 91/1992
8 giugno 2026
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ABSTRACT

1. Premessa

Il decreto‑legge n. 36 del 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 74 del 2025, ha riformato in modo incisivo la disciplina della cittadinanza italiana, intervenendo significativamente sui meccanismi di trasmissione dello status civitatis ai soggetti nati all’estero. L’attenzione del dibattito pubblico e scientifico si è concentrata prevalentemente sulle disposizioni che limitano la trasmissione della cittadinanza per discendenza, segnando una rottura rispetto al precedente assetto normativo fondato sull’assenza di vincoli generazionali.

Meno esplorate sono rimaste le ricadute della riforma su fattispecie ontologicamente distinte, segnatamente quella relativa ai figli minori di cittadini stranieri che acquistano la cittadinanza italiana per naturalizzazione. La sentenza del Tribunale di Trento del 6 maggio 2026 offre l’occasione per affrontare questo profilo con la necessaria sistematicità, censurando i limiti applicativi del nuovo art. 3‑bis nei confronti dell’art. 14 della legge n. 91 del 1992 così come estesi dall’amministrazione con le circolari del 2025, e affermando l’illegittimità di tale interpretazione.

2. Il caso: frammentazione dello status civitatis all’interno del medesimo nucleo familiare

La vicenda sottoposta all’esame del Tribunale di Trento è emblematica. Un nucleo familiare siriano composto dai genitori e da quattro figli minori, tutti nati in Siria, giunge in Italia nel gennaio 2018 attraverso i corridoi umanitari, ottenendo il riconoscimento dello status di rifugiato. La famiglia si stabilisce a Trento, ove risiede ininterrottamente negli anni successivi. Nel 2023 nascono in Italia altri due figli gemelli. Nel luglio del medesimo anno il padre presenta domanda di naturalizzazione, avendo maturato il quinquennio di residenza previsto per i titolari di status di rifugiato. Il decreto presidenziale di concessione è adottato il 24 marzo 2025; il giorno seguente viene richiesto l’appuntamento per il giuramento, fissato dal Comune al 5 giugno 2025, data successiva all’entrata in vigore della legge di conversione n. 74 del 2025.

In applicazione delle circolari ministeriali del 2025, il Comune riconosce la cittadinanza italiana ai due figli minori nati in Italia, ma la nega agli altri quattro, nati in Siria e residenti a Trento dal 2018. Ne deriva una frammentazione dello status civitatis all’interno dello stesso nucleo familiare, con figli dello stesso padre italiano soggetti a regimi giuridici radicalmente diversi in ragione del solo luogo di nascita.

Il padre decede prima della pronuncia. Il Tribunale riconosce comunque la cittadinanza ai minori, precisando che la sopravvenuta morta del genitore non incide sull’acquisto dello status, che si era già perfezionato istantaneamente al ricorrere delle condizioni di legge al momento del giuramento.

3. Il quadro normativo: le disposizioni al centro della controversia

La controversia ruota attorno al coordinamento tra due disposizioni interessate dalla riforma del 2025, il cui combinato disposto ha determinato il rifiuto del Comune di Trento di riconoscere la cittadinanza ai quattro minori nati in Siria.

Il nuovo art. 3‑bis della legge n. 91 del 1992 stabilisce, in deroga a una serie di norme tra cui l’art. 14, che chi è nato all’estero, anche prima della data di entrata in vigore della norma, e possiede un’altra cittadinanza è considerato come se non avesse mai acquistato la cittadinanza italiana. La norma prevede deroghe tassative: tra queste, la lettera d), direttamente rilevante nel caso di specie, richiede che «un genitore o adottante sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio».

L’art. 14 della medesima legge, nella versione modificata dalla legge di conversione, prevede che i figli minori conviventi di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana acquistino a loro volta la cittadinanza italiana, a condizione che «alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risieda legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita».

Il Ministero dell’Interno, con le circolari n. 26185 del 28 maggio 2025 e n. 36356 del 24 luglio 2025, ha interpretato il combinato disposto delle due norme nel senso che il minore nato all’estero e in possesso di altra cittadinanza possa acquistare la cittadinanza ai sensi dell’art. 14 solo se, oltre ai requisiti di convivenza e residenza biennale previsti da tale disposizione, il genitore fosse già residente in Italia prima della nascita del figlio e continui a risiedervi per almeno due anni dopo il proprio acquisto della cittadinanza. Nel caso di specie, i quattro ricorrenti nati in Siria tra il 2008 e il 2016, e residenti a Trento dal 2018 non soddisfano tale condizione, poiché il padre non risiedeva in Italia prima della loro nascita, essendo giunto nel Paese insieme a loro. È proprio questa interpretazione che il Tribunale di Trento è chiamato a vagliare.

4. Il ragionamento del Tribunale

Il Tribunale rigetta preliminarmente la tesi attorea principale secondo cui la vicenda dovrebbe essere governata dalla normativa anteriore alla riforma. Nei casi di naturalizzazione la cittadinanza si acquista al momento del giuramento, che nella specie è avvenuto successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione; il Comune aveva peraltro rispettato i termini di legge per la convocazione. La questione va dunque affrontata sul piano sostanziale, verificando se le norme vigenti consentano o meno ai ricorrenti di acquisire la cittadinanza iuris communicatione.

Il nucleo del ragionamento muove dalla struttura logica dell’art. 3‑bis. La norma stabilisce che determinate persone sono considerate come se non avessero mai acquistato la cittadinanza italiana: si tratta di una fictio iuris a carattere retroattivo, che azzera uno status riferendosi al momento della nascita. Questa costruzione ha senso unicamente con riferimento alla cittadinanza trasmessa per linea di sangue, poiché solo in quel caso è logicamente possibile risalire alla nascita del soggetto e affermare che la cittadinanza non è mai insorta. È esattamente il fenomeno che la riforma intendeva arginare: la trasmissione potenzialmente illimitata della cittadinanza agli italo‑discendenti, titolari di una cittadinanza virtuale non accertata, attivabile senza limiti di tempo e di generazione.

Questa ricostruzione trova conferma nella sentenza della Corte Costituzionale n. 63 del 2026, richiamata espressamente dal Tribunale, che ha qualificato l’art. 3‑bis come norma dal carattere correttivo, volta a disinnescare una situazione generata da una disciplina squilibrata nel perpetuare un legame che, con il trascorrere delle generazioni, diventa fittizio, e ha circoscritto la portata della norma allo status non ufficialmente riconosciuto degli italo‑discendenti dotati di una cittadinanza italiana virtuale in quanto non accertata.

Questa logica, osserva il giudice di Trento, è inapplicabile alla naturalizzazione. Chi si naturalizza non è titolare di alcuna cittadinanza virtuale da azzerare retroattivamente: acquista la cittadinanza in un preciso momento del presente, al verificarsi di presupposti concreti verificati dall’amministrazione, al termine di un procedimento che attesta un legame effettivo e qualificato con lo Stato. Ne discende che la disposizione di cui all’art. 3‑bis non può operare, sul piano logico prima ancora che letterale, con riferimento a casi di acquisto della cittadinanza non per filiazione, come quello in esame, nei quali un soggetto acquista la cittadinanza in un dato momento del presente al verificarsi dei presupposti indicati dall’art. 14.

A conferma di ciò, il Tribunale rileva che la stessa lett. d) dell’art. 3‑bis, a ben vedere, riguarda pur sempre ipotesi di acquisto della cittadinanza iure sanguinis: la fattispecie astratta non può che riguardare un soggetto che nasca da chi è già cittadino italiano, trattandosi di nascita da genitore che «è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio». Applicare tale condizione ai casi regolati dall’art. 14 conduce a risultati aberranti: essa escluderebbe dall’acquisto della cittadinanza per comunicazione tutti quei figli che, per qualsiasi ragione, siano nati all’estero e siano in possesso di altra cittadinanza, giacché in relazione ad essi mai potrà ritenersi rispettato il requisito della nascita dopo che il genitore sia stato residente in Italia per almeno due anni successivamente all’acquisto della cittadinanza. Il che contrasta con la chiara volontà legislativa espressa dall’art. 14 di attribuire per comunicazione la cittadinanza ai figli minori conviventi di chi l’acquisti, e conduce a una irragionevole discriminazione tra soggetti versanti nella medesima condizione rilevante ossia l’essere figli minori conviventi del medesimo genitore in contrasto con l’art. 3 Cost. e con l’art. 31 Cost., che impone di salvaguardare le prerogative dei soggetti non ancora pienamente capaci d’agire.

Sul piano letterale, del resto, il medesimo risultato si impone: la portata della deroga espressa contenuta nell’art. 3‑bis in relazione all’art. 14 va ridimensionata alle ipotesi in cui l’art. 14 possa, in qualche misura, prestarsi a eludere le limitazioni di nuova introduzione, per estendere la trasmissione della cittadinanza italiana iuris communicatione anche oltre due generazioni di ascendenti, diversamente esigendosi, al fine di riattivare il meccanismo della trasmissione iure sanguinis, che il discendente di cittadino emigrato ristabilisca un legame con il territorio nazionale per almeno due anni prima di dare alla luce dei figli. Questo in un contesto nel quale l’art. 14, nella sua più recente formulazione, riguarda una fattispecie del tutto diversa, nella quale il nucleo familiare ristretto che giustifica l’attribuzione della cittadinanza per comunicazione è già ritenuto insediato sul territorio della Repubblica per un tempo significativo, tendenzialmente almeno da due anni, se solo si pone mente al congiunto requisito della convivenza con il genitore e della legale residenza in Italia biennale del minore, là dove il requisito della convivenza implica al contempo che anche il genitore che acquista e comunica la cittadinanza italiana debba risiedere in Italia almeno al momento della comunicazione.

Ne deriva la delimitazione dei rispettivi ambiti di operatività: è la portata dell’art. 14 a rinvenire un limite nelle ipotesi in cui possa prestarsi a eludere le limitazioni allo ius sanguinis introdotte dalla riforma ad esempio estendendo la trasmissione della cittadinanza oltre il tetto generazionale. Non può invece essere l’art. 3‑bis a invadere la diversa fattispecie regolata dall’art. 14, determinandone la sostanziale abrogazione in un considerevole numero di casi del tutto estranei a fattispecie acquisitive che si reiterano di generazione in generazione.

5. La portata della pronuncia e le sue implicazioni sistematiche

La sentenza del Tribunale di Trento si inserisce in un quadro interpretativo ancora in formazione, caratterizzato da una prassi amministrativa restrittiva e da un contenzioso che si va diffondendo sul territorio nazionale. La sua rilevanza è duplice.

Sul piano individuale, la pronuncia riconosce la cittadinanza a quattro minori che erano pienamente radicati nel territorio nazionale e che, differentemente dai fratelli, si erano visti negare lo status civitatis per il solo fatto di essere nati al di fuori dei confini della Repubblica. Essa afferma che questo risultato è incompatibile con la ratio della riforma e con i principi fondamentali dell’ordinamento.

Sul piano sistematico, la pronuncia offre un argomento solido e riproducibile per contrastare la prassi ministeriale in ogni sede giudiziaria. Il ragionamento del Tribunale è fondato su tre pilastri convergenti: la struttura logica dell’art. 3‑bis, incompatibile con la naturalizzazione; la conferma della Corte Costituzionale che circoscrive la portata della norma al solo fenomeno degli italo‑discendenti; l’assurdità e l’incostituzionalità dei risultati cui condurrebbe l’interpretazione ministeriale. Nessuno di questi argomenti è contingente o legato alle peculiarità del caso concreto, al contrario tutti sono generalizzabili e applicabili a fattispecie analoghe.

Occorre infine rilevare che l’interpretazione ministeriale ha prodotto effetti significativi su migliaia di procedimenti in corso, bloccando o scoraggiando domande di riconoscimento della cittadinanza per i figli nati all’estero di persone straniere naturalizzate ossia minori che in molti casi sono giunti in Italia da bambini e qui sono cresciuti, ai quali è stato negato lo status civitatis per il solo luogo di nascita, o la cui pratica è stata sospesa in attesa del decorso di un ulteriore biennio di residenza del genitore da cittadino italiano: requisito che non trova base alcuna nel testo dell’art. 14 così come modificato dalla legge di conversione.

6. Conclusioni

La sentenza del Tribunale di Trento afferma con chiarezza che le circolari ministeriali del 2025 hanno operato un’estensione dell’art. 3‑bis priva di fondamento normativo. Il nuovo art. 3‑bis riguarda la trasmissione della cittadinanza per discendenza e non la naturalizzazione. Una persona che ha acquisito la cittadinanza italiana dopo anni di residenza documentata ha già dimostrato il legame effettivo con lo Stato che la riforma intendeva presupporre: non vi è ragione logica né normativa per estendere a lei e ai suoi figli una limitazione concepita per un fenomeno radicalmente diverso.

La fattispecie di cui all’art. 14, così come modificata dalla legge di conversione, costituisce la disciplina esclusivamente applicabile all’acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori conviventi di chi si naturalizza. Essa richiede esclusivamente la convivenza con il genitore e la residenza legale del minore in Italia per almeno due anni continuativi al momento della naturalizzazione. Quando questi requisiti sono soddisfatti, la cittadinanza deve essere riconosciuta indipendentemente dal luogo di nascita del minore.

Resta aperta la questione se l’interpretazione ministeriale, qualora non corretta in via amministrativa, possa dar luogo a questioni di legittimità costituzionale con riferimento ai principi di eguaglianza e ragionevolezza, alla tutela dell’unità familiare e all’interesse superiore del minore: profili che la dottrina ha già segnalato e che un contenzioso seriale potrebbe rendere inevitabilmente oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale, con l’effetto di garantire un’applicazione uniforme delle norme su tutto il territorio nazionale.

 

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