ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

Il progetto futurista di Emerico Amari: le radici locali della comparazione giuridica

10 gennaio 2026
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Mario Serio
Mario Serio
ABSTRACT

L’interrogativo principale che ha sempre circondato la comparazione giuridica, travagliando le menti dei suoi studiosi, si è concentrato sullo scioglimento dell’antinomia tra metodo e scienza come elementi caratteristici ed individualizzanti della disciplina. Non va certo dimenticata la ricchezza e l’originalità dei contributi succedutisi nei campi di pensiero contrapposti, almeno fin quando il diritto comparato è stato ritenuto dalla comunità scientifica – il riferimento riguarda in larga misura quella italiana – meritevole di partecipare al multiforme universo della scienza giuridica e delle singole galassie che la compongono.

Non eguale attenzione ha ricevuto una questione che, forse perché avrebbe incitato possibili pulsioni sciovinistiche, non è assurta al giudizio di meritevolezza scientifica, ossia quella della individuazione di una sede geografica cui attribuire il vanto di aver tenuto a battesimo la comparazione stessa. Come si vedrà, non si tratta di incoraggiare rivendicazioni puramente campanilistiche né di legittimare priorità accademiche o scolari, quanto di cogliere l’origine di taluni fondamenti teorici e finalistici per verificare se gli stessi si siano mantenuti inalterati nel tempo ovvero siano andati incontro a modificazioni di proporzioni tali da far perdere le originarie tracce identitarie e, con esse, la primogenitura culturale.

La tesi qui sviluppata, ed in altra sede più analiticamente illustrata, è rivolta a stabilire una sicura origine della scienza comparatistica, la quale non può dirsi essere stata smarrita, compromessa o affievolita.

La congerie storica nella quale maturò e prese forma compiuta il primo disegno sistematico della comparazione giuridica, collocabile nella parte iniziale della seconda metà del diciannovesimo secolo, agevolò l’esordio della disciplina in quanto al suo interno circolavano già idee e scritti, quali quelli di Giovanbattista Vico (“Principi di una scienza nuova intorno alla comune natura delle nazioni”, nella prima edizione del 1725) e di Vincenzo Cuoco (“Programma di un corso di legislazione comparata” del 1805), nei quali il raffronto tra esperienze giuridiche appartenenti ad ordinamenti nazionali diversi cominciò ad essere percepito come utile complemento dello studio dei fenomeni di carattere domestico.

Fu in questa scia, lealmente riconosciuta come propellente per i propri studi, che Emerico Amari, vissuto tra il 1810 ed il 1870, giurista accademico, parlamentare, patriota palermitano, pubblicò nel 1857 i due volumi dell’opera intitolata Critica di una scienza delle legislazioni comparate. I ponderosi scritti di Amari, per nulla avari di riferimenti alla concezione Vichiana, appaiono oggi, come forse non apparvero in modo compiuto allora, punto di diramazione del sapere e del metodo comparatistico, nei termini ai suoi giorni dall’Autore percepiti, verso le complesse direzioni moderne. Nel periodo in questione la calamita che attrasse il variegato interesse di umanisti italiani assunse le sembianze della comunanza (in talune analisi spinta ai confini dell’uniformità) dei fenomeni giuridicamente rilevanti e delle norme che ne dettano la disciplina. Interrogarsi, come fece Amari, sulla “comune natura delle nazioni” (comunanza che il giurista deduceva da alcune immutabili nel tempo e nello spazio caratteristiche dell’animo e delle azioni umane) lo portò ad estendere l’indagine alla individuazione dei fattori di stabilità degli ordinamenti giuridici ed ai loro collegamenti reciproci nell’implicito tentativo di tratteggiare una forma giuridica che apparentasse l’intero genere umano e che, comunque, sapesse raccogliere gli accertati elementi comuni presenti – anche in via fortuita – nelle varie esperienze giuridiche nazionali.

Lo storicismo che attraversa l’ordito concettuale della Critica di Amari si impone all’attenzione dei lettori già dal Proemio, in cui risaltano i due motivi giustificativi dell’opera, il secondo in diretto rapporto funzionale con il primo. Questo viene con nettezza segnalato nell’esigenza di costituire “architettandola”, una “nuova scienza”, riconoscendo testualmente che «ancora incerto ne sia il sistema, indeterminato il concetto fondamentale» e che di conseguenza, nelle parole di Amari, «per grandi vuoti, quasi vaste lacune, resti incompiuta, massimamente dove per difetto della sua storia, né le origini, né gli ufficii né i limiti se ne conoscano, e non solamente si dubiti dei suoi caratteri essenziali, ma se ne ignori ancora, o le si contrasti il titolo scientifico».

E proprio per schivare il pericolo di essersi accinto ad un’impresa eccedente le sue capacità, Amari svolse il lucido ragionamento diretto a munire la ricerca di una base metodologica che la ponesse al riparo, insieme con la neonata scienza, da possibili critiche di inconsistenza. Il presidio venne senza indugi trovato nel criterio storico, perché, egli disse, «dacché ci è stata scienza, ci è stata pure storia della scienza; anzi quanto più l’una è progredita, tanto più è cresciuto il bisogno dell’altra, e con esso l’arte di raccoglierla e narrarla». Criterio storico, dunque, inteso come modo per orientare la ricerca e dotarla di un sostrato affidabile ma anche come mezzo di prova della mai rigettata idea Vichiana della sequenza progressiva degli eventi storici in quanto testimonianza del progresso umano, perfettamente riscontrabile anche nel campo giuridico, in quanto, come si legge nella Critica Amariana, «le leggi, studio antichissimo dell’umanità, perché suo bisogno primitivo, hanno da lunghi secoli avuto la loro storia, procedente a passi uguali col loro medesimo progresso».
Chi ha fatto della professione della ricerca comparatistica una ragione basilare non potrà restare insensibile alla perfetta, prolettica coincidenza di quella visione con il pensiero successivo di uno dei più prestigiosi common lawyers britannici, Frederick Maitland, sublimato nel celeberrimo “history involves comparison”, nel secolo successivo ribaltato da Gino Gorla nel suo reciproco.

Se oggi siamo in grado di scorgere le acquisizioni culturali, irrevocabili in dubbio, poste a tutela della scientificità della comparazione giuridica e di allontanare il possibile riaffiorare di dubbi e diffidenze intorno alla materia, non altrettanto sicuro dovette essere l’animo del giurista palermitano circa la capacità di liberare lo studio delle legislazioni comparate dal tarlo del sospetto circa la legittimità dell’ambizione di fregiarsi dell’appellativo di scienza. Egli, infatti, temette che tra i detrattori della disciplina vi fosse chi mostrava scetticismo circa l’eventualità, per dirla con Lui, che «esista o almeno sia possibile una scienza delle legislazioni comparate e poi che essa tanto diversa sia dalla scienza della legislazione universale, che la storia dell’una non comprenda necessariamente l’altra: o in altri termini prima della storia bisogna stabilire l’esistenza, l’obbietto, il nome forse della scienza».

In questa rincorsa delle proiezioni nel futuro del diritto comparato del pensiero di Amari traspare il germe di quella persistente, ed alla fine debellata grazie alla forza del magistero di giganteschi Maestri come Gino Gorla e Rodolfo Sacco, e strisciante avversione che, fino all’ultimo quarto del secolo scorso l’accademia italiana ha riservato agli studi ed agli studiosi comparatistici, entrambi relegati nel ghetto della complementarietà e della sudditanza alle discipline giuridiche municipali.

Nell’intento di neutralizzare un siffatto, asfittico disegno scientifico si librò snello e fecondo il disegno di Amari, volto piegare le non imprevedibili resistenze alla concezione di una decorosa cittadinanza della legislazione comparata nel panorama delle scienze accreditate: enunciare un complesso di fini e funzioni di indiscutibile vantaggio teorico e pratico e di tanto lucente certezza da guadagnare il risultato attributivo alla nuova disciplina del salvacondotto della scientificità. Nacque, così, il proponimento, di intramontabile energia intellettuale, orientato ad assegnare a quel che Egli designava come “lo studio comparativo delle leggi di popoli e tempi diversi” la forma concettuale che chiamò di “sistema, dottrina” sì da acquistare il nome di “scienza delle legislazioni comparate”.
La dimensione concreta del processo di elevamento a scienza dello studio sistematico delle legislazioni comparate vide così la luce in un progetto concepito come incubatore dei fini che attraverso la stessa potessero essere fruttuosamente perseguiti. L’immaginifica espressione che incapsulava la naturale inclinazione della neonata scienza a fornire di sé una significativa epifania fu quella di “fini pratici” per suo merito conseguibili. Il primo di essi fu quello, mai attuale come negli odierni tempi di sconsiderata ed inumana belligeranza intermittente, brutale e diffusa, di realizzare il traguardo della comunicazione ed armonizzazione tra i popoli nei più svariati campi delle loro relazioni. Fine collaterale, anzi strumentale, a quello della conoscenza degli altri diritti nazionali fu considerato l’altro dell’apprendimento delle lingue straniere in vista della versione delle opere giuridiche non appartenenti all’ordinamento del lettore.
Non può trascurarsi, per quanto eccentrica rispetto alla connotazione prospettica di queste riflessioni, lo scopo provvidenziale, in senso fideistico, che Amari rinveniva come verosimile nello studio delle legislazioni comparate. Tornando alla prospettiva laica della Critica va aggiunto che mezzo per il raggiungimento dei fini in questione e, al tempo stesso, esso stesso scopo, era quello consistente nella “imitazione e propaganda” delle leggi straniere che può portare al miglioramento o alla revisione delle leggi nazionali. Concetto anticipatore della notissima affermazione Gorliana che riferiva al diritto comparato lo scopo precipuo di misurare differenze ed analogie tra sistemi giuridici diversi.

L’Autore diede una spiegazione perfettamente plausibile della ragione che rende utilizzabili le leggi straniere nei confini nazionali e consente di scorgere in ogni esperienza giuridica un modello ermeneutico unitario, consistente, secondo le parole apparse nella Critica, “nello investigare le occasioni, i fini, i tempi e gli uomini che la produssero, ossia farne la storia compiuta, o come noi oggi diciamo scoprirne lo spirito”.

Sugli scopi o uffici della scienza giuridica Amari concluse menzionandone i puri aspetti scientifici da essa coltivati ed orientati testualmente alla “dimostrazione, l’indirizzo, l’occasione di una teorica giuridica”. E questo perché, scriveva, “lo studio comparato delle leggi sebbene nel suo continuo svolgimento abbia mutato spesso forme, non ha però mai cessato d’influire nella scienza del giusto o del diritto universale”. Questo il grande guadagno dell’idea del pensatore palermitano poi destinata ad essere incamerata nella odierna concezione della comparazione giuridica: la sua indomabile vocazione universale capace di creare un modello armonioso e virtuoso del diritto diffuso nell’intero globo.

L’intuizione politica ben si associò all’edificazione di un manifesto teorico-dogmatico riassunto nella seguente, illuminante proposizione costitutiva di un’originale tassonomia concettuale: «Ma per compiere la dimostrazione della potente efficacia della legislazione comparata sulla dottrina del diritto universale, credo importante l’osservare un fatto singolare, il quale per modo contrario la conferma, e però potrebbe chiamarsene la controprova, argomento sì decisivo nelle logiche deduzioni… omonomie per provarlo, antinomie per confutarlo. Non si correrebbe dietro alle dissonanze, se non si credessero sì concludenti le somiglianze». Duplice è il timbro dell’ariosa modernità dell’impostazione: da un canto essa, infatti, consolida la funzione discretiva tra analogie e differenze tra ordinamenti nazionali che la comparazione è naturalmente invocata a compiere; d’altro canto il metodo euristico da adottare non può che avvalersi del ricorso alla casistica, ossia al reperimento ed alla classificazione delle une e delle altre alla stregua del puntuale riscontro del modo in cui quotidianamente vive ed è applicato il diritto oggettivo nazionale. E la sublimazione del metodo casistico, embrionalmente percepito come necessario dalla Critica nel 1857, fu rinverdita ed elevata a vette cui ogni odierno comparatista deve cercare di innalzarsi 97 anni dopo negli insuperabili volumi sul Contratto studiato in forma casistica e transordinamentale di Gino Gorla, fonte di sicura e riconosciuta ispirazione delle varie edizioni dal 1968 in poi de Il contratto nel diritto inglese di Giovanni Criscuoli. Ma anche il messaggio successivo di Rodolfo Sacco poté nutrirsi alla fonte della Critica nella diretta ed inoccultabile misura nella quale la ricerca di omonomie ed antinomie, poiché vive del confronto all’interno di una data esperienza giuridica, inerzialmente porta alla ribalta le possibili discrasie tra regole solo verbalizzate (ossia dotate di un suffragio formale ed ufficiale) e regole operazionali (frutto, cioè, della loro effettiva applicazione, anche in contraddizione rispetto alle altre, come avviene nei casi di imposizione per via interpretativa o integrativa del diritto giurisprudenziale rispetto a quello solo codificato).

Amari si palesò del tutto consapevole dei concreti effetti conditori posseduti dalla contrapposizione scientifica tra omonomie ed antinomie, utilizzando queste parole: «Per mezzo delle omonomie dunque la legislazione comparata da semplice corredo d’esempi, penetrando da prima nella filosofia del diritto, cioè nella scienza del diritto naturale (NdA: ovviamente la citazione non può equivalere ad avallo della definizione di tale disciplina), prende atteggiamento scientifico, poiché ad un ufficio puramente scientifico si presta».

L’ulteriore versante concettuale che sorregge l’architettura della Critica di Amari e che va adeguatamente posto in rilievo riguarda la duplice esigenza, soddisfatta per mezzo della scienza delle legislazioni comparate, di elaborare categorie generali del pensiero giuridico, tratte dall’osservazione sperimentale dei fenomeni, e di nutrirsi degli elementi costitutivi della sua configurazione (il fortunato termine descrittivo è, come noto, quello di “formanti”, anche se Amari parlò con non minore accuratezza nominalistica di “rapporti fattori”). Nel cogliere questi preziosi innuendi nell’opera di Amari occorre simultaneamente ravvisare i segni marcati e persuasivi del contributo che Egli diede a beneficio delle future generazioni di studiosi dell’appena nato statuto scientifico della comparazione giuridica, nel tempo raffinato e completato ma mai rinnegato.

Il grande progetto finalistico della scienza delle legislazioni comparate, seppur talvolta venato da entusiastico e retorico candore, così acquista spazio nella Critica: «la legislazione comparata compie la scienza della vita e fortuna delle leggi, o la loro biologia, perché scopre descrive e detta le leggi naturali delle leggi; e finalmente… può penetrare in più vaste e remote regioni, in quelle in cui si spaziano più nobili dottrine, che hanno il nome dell’umanità». La citazione, non riguardata sotto la rigorosa lente della congruità scientifica, serve, tuttavia, a spiegare quanto intensamente respirato e vissuto fosse lo spirito risorgimentale negli ormai agonizzanti tempi preunitari.

L’ambizioso itinerario sistematico della Critica si dirama verso la direzione assertiva ed al tempo stesso delineatrice degli obiettivi finali, denominati “unità sostanziali” cui può legittimamente aspirare la scienza delle legislazioni comparate: l’individuazione del concetto stesso di legge definito «presso tutti immobile identico assoluto, che significa un limite posto alla sfrenata libertà del volere», quasi il precorrimento della nozione radicata di “rule of law”; altra “unità” fu ravvisata nell’“eguaglianza dell’applicazione della legge”, formula di schietto ed elevato sapore costituzionale moderno. Meritevole di ascrizione della Critica alla lista delle opere globalmente recuperabili in una rassicurante prospettiva contemporanea è l’ulteriore “unità sostanziale”, rivolta a sottolineare una sorta di statuto dello “ius gentium”, inteso come insieme di “leggi coesistenti” nonché ordinamento “che suppone e garantisce taluni diritti a popoli stranieri”. Nel medesimo contesto si inserisce l’acuta notazione contenuta nel secondo volume della Critica in base alla quale l’imitazione e la propagazione delle leggi contribuisce “alla pace durevole tra le genti umane”, così precorrendo i tempi della uniformazione, o quanto meno, dell’armonizzazione intorno a principi e valori comuni e basilari, quali appunto il ripudio della guerra. Non è retorico chiedersi quanto grandioso sarebbe il beneficio traibile da parte di governi contemporanei da questa generosa lezione.
Completa l’affresco del pensiero Amariano la seguente enumerazione degli oggetti esplorati dalla scienza delle legislazioni comparate, nella Critica così testualmente riportati: tutte le regole positivamente decretate; tutte le altre le quali in qualunque modo accettate reggono i popoli; non solo i fatti patenti che sono le leggi, ma quelli più riposti che ne indicano le cause; tutti i fenomeni politici e morali che gli effetti più immediati delle leggi possono indicare.

A questa classificazione, infine, conseguenzialmente fa corona, costituendo l’apoteosi dell’opera, l’impegnativa e probabilmente sovraccarica definizione della scienza delle legislazioni comparate, vista nella sua attitudine a dar luogo alla “dottrina giuridica della civiltà universale” e ad integrare “una dottrina dell’archetipo e del progresso della umana società”.

Non può certo dirsi negletto il disegno di Amari da parte dei giuristi del ventesimo secolo: tra essi Rotondi (che lamentò l’oblio piombato sulla Critica e sul suo Autore, annoverato tra i precursori dell’applicazione del metodo comparatistico agli studi giuridici ), Gorla (che ne enfatizzò il pregio di aver posto al centro dell’analisi l’idea della comunicabilità dei modelli giuridici), Jayme (che valorizzò lo slancio utopistico dell’opera e ne lodò le idee, giudicate meritevoli di una “rinascita”). Fin qui la vicenda storica. Ma il motivo ulteriore dell’interesse sta nella sua capacità espansiva sia dal punto di vista geografico sia da quello scientifico e culturale in senso ampio. L’Ateneo di Palermo ha realizzato entrambe le aspettative. Ed infatti, ormai dalla fine degli anni ’60 del secolo scorso lo studio, la ricerca, l’insegnamento in campo comparatistico hanno trovato nella città d’origine dell’Autore della Critica sede pienamente disponibile ed idonea a proseguirne il cammino, perpetuandone seminalmente lo spirito animatore. Si deve al Maestro di tutti i comparatisti palermitani, l’indimenticabile Giovanni Criscuoli, puro esempio di conservatorismo illuminato, al Suo fecondo magistero, alla Sua lungimiranza, al fervore delle Sue ricerche, all’originalità dei contributi, alla severità del metodo, all’intransigenza morale, all’amore per la Sua scuola la recezione del legato di Emerico Amari, al cui nome è stata intitolata una ricca biblioteca di testi giuridici stranieri confluita in quella del Dipartimento di Giurisprudenza. Grazie alla avveniristica e coraggiosa intuizione del Maestro, che nei sistemi di common law europeo scorse la direttrice di marcia, ormai da oltre mezzo secolo il Diritto Privato Comparato è insegnato nel nostro Ateneo lungo la via della continuità metodologica rimasta salda nelle fondazioni originarie pur nella varietà tematica riflettente le sensibilità culturali dei docenti via via succedutisi. La Scuola comparatistica palermitana, oggi arricchita dalla sua vivace componente pubblicistica, ha saputo preservare immodificato il criterio scientifico tramandato dal Maestro e, pur diramatasi in solchi didattici e dipartimentali diversi (come non ricordare l’instancabile opera di Antonello Miranda, inseparabile compagno di vita accademica?), è rimasta avviluppata e fedele alle proprie origini, raccogliendo l’alta considerazione dell’accademia nazionale e delle altre scuole italiane, quella torinese in testa.
Attorno a questi valori occorre in questo giorno, fausto anche per le Persone più care e più vicine, stringersi per consolidarli e trasmetterli alle generazioni che seguiranno. Questo mandato affido agli affettuosissimi Allievi, patrimonio da celebrare con orgoglio, che idealmente e materialmente, c’è da esserne certi, sapranno proseguire con vigore morale e passione intellettuale e civile l’opera di chi li ha preceduti, continuando ad assumere come propria stella polare il sapere scientifico e la legalità costituzionale.

Testo tratto dalla lectio magistralis tenuta dall’Autore presso l’Università di Palermo in occasione della cerimonia di conferimento del titolo di Professore Emerito.
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