ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

La sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo

Il punto di vista del difensore
23 luglio 2026
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ABSTRACT

La recente pubblicazione in questa Rivista dello scritto di Mitja Gialuz e Chiara Torrente “La sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo. Primi riscontri applicativi dal Tribunale di Genova” ha suscitato alcune riflessioni riguardanti aspetti pratici dell’istituto, nell’articolo condivisibilmente definito un «meccanismo che, pur collocandosi in un ambito applicativo specifico, è dotato di una portata sistemica». Secondo il pensiero degli Autori, invero, «la previsione di una sentenza inappellabile di non doversi procedere nei casi in cui non risultino soddisfatte le condizioni per procedere in assenza dell’imputato non risponde soltanto a un’esigenza di rafforzamento delle garanzie partecipative, ma si inserisce coerentemente nella più ampia strategia di deflazione del sistema penale».

Sotto il profilo delle garanzie partecipative, oggetto delle presenti note, va ricordato che la riscrittura dell’assenza si è resa necessaria per (almeno) un duplice ordine di fattori.

Da un lato, infatti, la disciplina del 2014 non aveva impedito che continuassero a celebrarsi giudizi a carico di persone che di fatto ignoravano di essere processate, al punto che si era reso necessario un duplice intervento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che aveva in concreto dettato più stringenti parametri perché potesse procedersi in assenza in caso di mancata citazione a mani dell’imputato eliminando la diffusa equiparazione tra conoscenza del procedimento e del processo (il riferimento è ovviamente alle note Cass. Pen., Sez. Un., sentenze numeri 23948/2020, Ismail e 15498/2021, Lovric).

Dall’altro lato, l’ordinamento italiano non era stato adeguato ai principi di matrice eurounitari contenuti negli articoli 8 e 9 della Direttiva 343/2016 UE, diretta a rafforzare la presunzione di innocenza e il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali nell’Unione Europea, il cui termine di attuazione era stato fissato all’1° Aprile 2018. Di tale ritardo vi era chiara traccia nelle citate decisioni delle Sezioni Unite ed anche nella Relazione illustrativa della legge delega 134/2021, da cui è derivata la novella che ne occupa. Nel considerando 36 della Direttiva si trova infatti scritto che «in determinate circostanze dovrebbe essere possibile pronunciare una decisione sulla colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato anche se l’interessato non è presente al processo. Ciò potrebbe verificarsi qualora l’indagato o imputato sia stato informato in tempo utile del processo e delle conseguenze di una mancata comparizione e ciò nonostante non compaia in giudizio. Il fatto che l’indagato o imputato sia informato del processo dovrebbe essere inteso nel senso che l’interessato è citato personalmente o è informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo in modo tale da consentirgli di venire a conoscenza del processo».

Ciò premesso, e richiamati i caratteri dell’istituto ben delineati nel contributo citato in esordio, si cercherà di formulare qualche breve riflessione su alcuni aspetti che possono destare criticità nella prassi giudiziaria, di seguito elencati: la traduzione della sentenza exarticolo 420‑quater c.p.p. in quanto atto fondamentale secondo l’articolo 143 comma 1 c.p.p. ed il conseguente accertamento della conoscenza della lingua del processo al momento del rintraccio; l’invio da parte della P.G. della notizia dell’avvenuto rintraccio e del relativo verbale di nomina del difensore ed elezione di domicilio; l’accertamento della conoscenza della pendenza del processo da parte del Giudice nel corso della prima udienza di comparizione e l’interlocuzione con il difensore, di fiducia oppure d’ufficio che risulti nominato, ai sensi dell’articolo 420‑bis comma 2 c.p.p. (anche nel caso di dismissione di un mandato professionale della cui comunicazione all’interessato non si abbia prova effettiva); il conseguente regime impugnatorio della dichiarazione di assenza con la limitazione di cui all’articolo 581 comma 1‑quater c.p.p.; la celebrazione di un processo in prossimità del decorso del doppio del termine di prescrizione in rapporto ai principi del giusto processo di cui all’articolo 111 Cost. sotto il precipuo aspetto della esplicazione del diritto di difesa e la permanenza in atto di misure cautelari – reali o personali – anche a rilevante distanza di tempo a carico di persone che – per definizione involontariamente – non sanno di essere processate.

In primo luogo, è dato empirico che la più parte delle persone in ipotesi destinatarie della sentenza ex articolo 420‑quater c.p.p. sia straniera e, generalmente alloglotta. Di conseguenza, a prescindere da rilievi sulla validità di verbali di elezione di domicilio pre procedimentali in cui non vi sia alcun concreto, serio ed effettivo accertamento della conoscenza della lingua italiana (i moduli a crocette non sono più sufficienti), si pone il problema della comprensione da parte del destinatario dell’atto complesso rappresentato dalla sentenza ex articolo 420‑quater c.p.p., che rientra necessariamente nel novero degli atti fondamentali di cui all’articolo 143 comma 1 c.p.p. in quanto contenente l’accusa e la vocatio in ius, peraltro di non agevole comprensione alla luce di quanto disposto dall’articolo 420‑quater, comma 4, lettera b), numeri 1 e 2 (in buona sostanza: non vi è una data inequivoca di fissazione del giudizio). Ed allora, a meno che risulti dal contestuale verbale di rintraccio ai sensi dell’articolo 420‑sexies comma 3 c.p.p. la adeguata comprensione della lingua del processo (che però è di competenza esplicita dell’autorità giudiziaria ex articolo 143 comma 4 primo periodo c.p.p.), si può fondatamente porre il problema della traduzione scritta dell’atto, sempre che non si verifichi l’improbabile ipotesi della presenza presso gli Uffici di P.G. di idoneo mediatore linguistico (anche a voler obliare la questione della assenza di un concreto mezzo di contestazione del livello del servizio di traduzione ed interpretazione offerto, previsto in via generale dagli articoli 2, comma 5 e 3, comma 5 della Direttiva 64/2010 UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, non attuato sul punto dal legislatore italiano); di conseguenza, si potrebbe ipotizzare la notifica della sentenza tradotta in interpretazione estensiva dell’avviso di cui all’articolo 420‑sexies comma 4 c.p.p., ovviamente però con il necessario rispetto del più ampio termine a comparire previsto dall’atto introduttivo del giudizio rispetto ai venti giorni che la legge prescrive per le altre parti (difensore compreso).

Come ovvio, appare più semplice disporre ex ante la traduzione della sentenza di non doversi procedere, che rappresenta indubbiamente un costo per l’ordinamento in ipotesi inutile, ove si accertasse ex post la conoscenza dell’italiano (spesa tra l’altro non ripetibile all’esito del giudizio in caso di condanna irrevocabile ex articolo 5, comma 1 lettera d) D.P.R. 115/2002 per espressa indicazione di gratuità del servizio secondo quanto previsto dall’articolo 4 della citata Direttiva 64/2010 UE), ma potrebbe agevolare e rendere più spediti gli adempimenti successivi in caso di rintraccio.

Vi è poi una questione che chi scrive ha visto presentarsi nella prassi, rappresentata – in caso di rintraccio – dalla mancata redazione oppure trasmissione da parte della P.G. del verbale di cui all’articolo 420‑sexies comma 2 c.p.p. (atto cui possono essere ovviamente estese le considerazioni del punto precedente circa la conoscenza della lingua del processo). Invero, secondo il successivo comma 3, «la relazione di notificazione della sentenza ed il verbale di cui al comma 2» debbono essere trasmessi a cura della P.G. all’Autorità Giudiziaria procedente.

I problemi possono sorgere anzitutto quando la P.G. trasmette soltanto la notifica della sentenza di non doversi procedere, perché in tal caso l’interessato è citato, ma non vi è prova che abbia eletto domicilio per le notifiche oppure che abbia nominato un difensore (oppure sia stato designato un difensore di ufficio). In tal caso, alle udienze semestrali fisse di smistamento, all’inizio dei mesi di marzo ed ottobre, è capitato che il fascicolo non venga neppure portato in udienza, con l’effetto che il rintraccio dovrà essere ripetuto a meno di una (del tutto) improbabile presentazione personale, che con ogni probabilità non condurrebbe ad effetto alcuno stante la mancata presenza del fascicolo sul ruolo del Giudice designato. Del resto, l’adempimento previsto (redazione di un verbale exarticolo 161 c.p.p.) serve, da un lato, a rendere edotto il Giudice dell’avvenuto rintraccio e, dall’altra parte, ad assicurare la difesa tecnica dell’interessato al fine di non creare problemi di individuazione del difensore – di fiducia oppure di ufficio – incaricato. Non a caso, nei dati contenuti nel verbale, la legge prevede che il non più inconsapevole sia reso edotto del fatto che al difensore nominato «sarà notificato avviso della data di udienza».

In tema, non è implausibile che si verifichi la compresenza di più difensori, poiché oltre l’imputato irreperibile per così dire in purezza (articolo 159 c.p.p.), ben può accadere (e la riforma del 2022 è stata redatta proprio per le gravi criticità del sistema previgente) che la persona magari molti anni prima avesse nominato un difensore di fiducia oppure avesse avuto la assegnazione di un legale di ufficio. Ebbene, se anche tale nominativo compare sulla sentenza ex articolo 420‑quater c.p.p., la P.G. dovrà in ogni caso chiedere al rintracciato da chi voglia essere assistito, mentre, se il predetto sia privo di difesa, sarà nominato un avvocato ex articolo 97 comma 4 c.p.p. (e quindi del luogo del rintraccio, molto spesso non coincidente con la sede del Giudice che procede), atteso che per l’ordinamento vigente la designazione di ufficio resta quella originaria alla luce della ormai consolidata ritenuta continuità della designazione officiosa (l’unica causa esplicita di cessazione della funzione è quella prevista dall’articolo 97 comma 6 c.p.p. quando sopravvenga nomina di un difensore fiduciario). Di conseguenza, ben può verificarsi l’ipotesi in cui resti nominato l’originario difensore di ufficio, i cui riferimenti però dovranno essere comunicati al rintracciato, a pena di impossibilità di dichiarare l’assenza in caso di mancato contatto tra persona e difensore; oppure, si potrà verificare una ipotesi meno peregrina di quanto si possa pensare: difensore fiduciario nominato in precedenza e non confermato (o che non accetta il mandato), con nomina del difensore che però deve essere scelto nelle liste del Tribunale procedente e non di quello ove è situato l’Ufficio – come cennato, spesso diverso – che ha operato il rintraccio, con tutte le difficoltà che ne derivano in punto regolare prosecuzione del giudizio post revoca della sentenza di non doversi procedere (va in proposito ricordato che l’articolo 29 disp att. c.p.p. prevede che il difensore di ufficio debba essere scelto tra quelli iscritti nelle liste del circondario ove pende il processo e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «al fine di tutelare l’esigenza di assicurare la continuità dell’assistenza tecnico‑giuridica e di garantire la concreta ed efficace tutela dei diritti dell’imputato (il legislatore) ha attuato la sostanziale equiparazione della difesa d’ufficio a quella di fiducia, nel senso che anch’essa si caratterizza per l’immutabilità del difensore, fino all’eventuale dispensa dell’incarico o all’avvenuta nomina fiduciaria» – si veda sul punto Cass. Pen., Sez. Un., sentenza n. 35042/2003).

Ancora, dopo la novella legislativa si è posto il problema della eventuale interlocuzione tra Giudice della prima udienza e difensore (di fiducia oppure d’ufficio) che risulti nominato in caso di mancata comparizione dell’imputato non citato a mani ai fini della dichiarazione di assenza ex articolo 420‑bis comma 2 c.p.p. nell’ambito della valutazione, tra l’altro, «di ogni altra circostanza rilevante» oltre le modalità della notifica, degli atti compiuti dall’imputato e dalla eventuale nomina fiduciaria.

A sommesso avviso di chi scrive, si tratta di una eventuale attività di competenza del Giudice, con correlativo dovere di lealtà da parte del difensore interpellato. In fondo, non si tratta di un disvelamento di strategie difensive e neppure di indicazioni coperte da riservatezza assoluta, ma solo una collaborazione alla partecipazione consapevole ed informata dell’imputato al processo proprio perché la novella legislativa ha inteso prediligere la presenza in giudizio. In altri termini, il legislatore ha cercato di relegare ad ipotesi residuali lo svolgimento di un processo che si possa svolgere senza la certezza della conoscenza dell’imputato della pendenza dello stesso, anche per le strette maglie dei rimedi restitutori previsti dal vigente codice di rito, come si accennerà nel prosieguo.

Deve essere doverosamente rimarcato che l’opinione accennata è minoritaria, poiché sembra prevalere una più rigida interpretazione dei doveri deontologici del difensore, che non potrebbe rivelare neppure il dato di cui si discute, in rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, trattandosi di indicazioni che potrebbero creare un potenziale danno (articoli 13 e 28 del vigente codice deontologico pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 241/2014). Va osservato che sul punto – di non secondario momento – non risulta essersi espresso il Consiglio Nazionale Forense.

In questo ambito, può essere fatto un cenno ad altra questione, non secondaria, rappresentata dalla dismissione di mandato da parte di un difensore fiduciario, eventualità tutt’altro che rara nell’ipotesi in cui la persona nelle more del procedimento abbia perduto il contatto con il legale in allora designato, con particolare riferimento ai casi in cui l’esercizio dell’azione penale avvenga a distanza di un considerevole lasso di tempo dai fatti. Occorre anzitutto considerare l’articolo 32 del vigente codice deontologico, che, per quanto qui interessa, ai commi 2 e 3 disciplina la rinuncia al mandato ed impone al difensore di dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa; di più, in ipotesi di irreperibilità sopravvenuta della parte assistita, l’avvocato deve «comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all’indirizzo anagrafico o all’ultimo domicilio conosciuto o a mezzo pec; con l’adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l’avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dall’effettiva ricezione della rinuncia». Nel procedimento penale, il problema sorge con particolare rilevanza per l’ultimo periodo del terzo comma appena richiamato e suscita un duplice ordine di osservazioni.

Da un lato, se vi è la prova che la persona indagata oppure imputata abbia ricevuto comunicazione della decisione del difensore nominato, vi è la concreta possibilità che l’A.G. riesca a informare la stessa della avvenuta nomina di un difensore di ufficio, il quale potrà a sua volta cercare fruttuosamente un contatto con l’interessato. Tale dato avrebbe indubbia valenza indiziaria ex articolo 420‑bis commi 2 e 3 c.p.p. circa la conoscenza effettiva del processo o volontaria sottrazione allo stesso, ma sempre con la chiosa che il Giudice deve avere prova certa su punto: nel dubbio, ad avviso di chi scrive, dovrebbe sempre prevalere la prudenza e quindi il rinnovo della notifica della sentenza contenente la citazione a giudizio ai sensi dell’articolo 420‑bis comma 5 c.p.p.

Dall’altro lato, è più frequente l’ipotesi in cui non vi sia stata una diretta interlocuzione tra difensore ed assistito al momento della comunicazione della data di celebrazione del processo, per solito anche con il concorso negligente dell’interessato e quindi la comunicazione della rinuncia all’incarico professionale appare meramente formale. Ebbene, in queste ipotesi non dovrebbero essere ammissibili scorciatoie ed interpretazioni riduttive della necessità di concreta informazione della citazione a giudizio da parte dell’imputato poiché la legge in modo limpido impone di proseguire con la dichiarazione di assenza solo in presenza di una volontaria sottrazione (che deve essere adeguatamente motivata) e non di una mera, per quanto ingiustificabile, negligenza.

In questa direzione, non può essere obliato che, ad onta dell’apparente ampliamento dei rimedi restitutori per le erronee dichiarazioni di assenza oppure per l’incolpevole sconoscenza del processo (articoli 175 comma 2.1 – restituzione nel termine – e 629‑bis c.p.p. – rescissione del giudicato), entrambi gli istituti prevedono la loro azionabilità nelle ipotesi di assenza di colpa, peraltro generica, con la conseguenza che allo stato si tratta di rimedi davvero eccezionali e che si palesano di difficilissima attuazione.

Sul punto, si impone un ulteriore richiamo alla citata Direttiva 343/2016 UE. Il considerando 39 della Direttiva osserva come «qualora gli Stati membri prevedano la possibilità che i processi siano svolti in assenza dell’indagato o imputato, ma le condizioni per prendere una decisione in assenza di un determinato indagato o imputato non siano soddisfatte, poiché la persona in questione non può essere rintracciata nonostante i ragionevoli sforzi profusi, ad esempio in caso di fuga o di latitanza, dovrebbe essere comunque possibile adottare la decisione in assenza dell’indagato o imputato ed eseguirla. In tal caso, gli Stati membri dovrebbero garantire che l’indagato o imputato, una volta informato della decisione, soprattutto in caso di arresto, sia informato anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo, o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale. Tali informazioni dovrebbero essere fornite per iscritto. Le informazioni potrebbero altresì essere fornite oralmente, purché ciò sia verbalizzato conformemente alla procedura prevista dal diritto nazionale».

Di conseguenza, secondo l’articolo 9 della Direttiva, «gli Stati membri assicurano che, laddove gli indagati o imputati non siano stati presenti al processo e non siano state soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, questi abbiano il diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l’esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria. In tale contesto, gli Stati membri assicurano che tali indagati o imputati abbiano il diritto di presenziare, di partecipare in modo efficace, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale e di esercitare i diritti della difesa».

Come emerge in modo chiaro, la normativa eurounitaria non dà spazio al profilo della colpa, poiché rileva solo il dato della mancata partecipazione al processo senza volontaria sottrazione allo stesso; ciò dà luogo ad un diritto che appare di fatto incondizionato alla riapertura del processo (la rubrica dell’articolo 9 della Direttiva recita non a caso “Diritto a un nuovo processo”), e comporta un possibile contrasto tra la normativa interna e quella eurounitaria. Non appare quindi peregrina l’idea una richiesta al giudice di non applicare il diritto interno oppure di sollevare una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ove si presentasse una fattispecie come quelle sopra descritte oppure anche una eccezione di legittimità costituzionale in modo da imporre una pronuncia con valenza interna erga omnes (diversamente, come noto, la non applicazione della normativa interna ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione, pur consentita, ha valenza soltanto nel singolo giudizio).

In sintesi, il novellato istituto del giudizio in assenza dovrebbe essere di fatto una eccezione, limitata ad ipotesi in cui si abbia la certezza (e non solo l’elevata probabilità) che l’imputato sia stato messo a conoscenza effettiva dell’imputazione, dell’autorità procedente e del giorno in cui si svolgerà il giudizio. Il corollario di questa posizione è che il rinnovo del tentativo di notifica è la strada preferibile (e forse imposta – come accennato – dal diritto UE) per assicurare una consapevole partecipazione al giudizio dell’imputato anche nelle molteplici situazioni dubbie che si possono verificare in concreto, parte delle quali sono state accennate sopra (ma la casistica è e sarà necessariamente variegata). Non è in oggi previsto un vero diritto alla riapertura del processo nel merito: ebbene, la tenuta costituzionale ed eurounitaria dell’istituto dell’assenza passa da interpretazioni e buone prassi dirette a rendere la curva dei processati inconsapevoli tendente a zero.

Del resto, la posizione qui sostenuta trova conforto anche nei limiti all’esercizio del diritto di impugnazione che la legge vigente prevede per il difensore di ufficio dell’imputato assente secondo l’articolo 581 comma 1‑quater c.p.p., che prevede il rilascio di uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente anche la dichiarazione oppure l’elezione di domicilio. Sul punto, occorre ricordare che la giurisprudenza si è occupata della questione – tuttora aperta – sotto due distinti, ma connessi profili.

Da un lato, la questione di legittimità costituzionale sul punto è stata dichiarata manifestamente infondata: cfr. Cass. Pen., Sez. V, sentenza n. 42414/2023, sotto il profilo – per quanto qui interessa – che «il legislatore della riforma ha inteso conciliare, normandola, l’etica tra i due principi fondamentali, nell’ottica di evitare la proliferazione di giudizi d’impugnazione variamente dispendiosi – attivati per iniziativa del difensore, svincolata dall’avallo esplicito del diretto interessato – che potrebbero rivelarsi, anche dopo la formale irrevocabilità della pronuncia, del tutto inutili perché, qualora sfavorevoli all’imputato, potenzialmente obliterabili dall’indiscriminato riconoscimento, attraverso gli istituti processuali appena citati, di un diritto dell’imputato, che non abbia personalmente partecipato al processo, alla rinnovazione e duplicazione di tutti o parte dei gradi di giudizio».

Secondo la decisione ora citata, i rimedi restitutori sarebbero di applicazione in sostanza automatica: non sembra francamente così scontato, per quanto già esposto. Ed allora, si potrebbe pensare al diritto di impugnazione per il difensore di ufficio limitato a contestare la legittimità della dichiarazione di assenza, perché potrebbe essere un modo di prevenire un contenzioso esecutivo e, prima ancora, l’eventuale privazione della libertà personale a causa dell’avvenuto passaggio in giudicato di una decisione a carico di persona in ipotesi malamente giudicata in assenza.

Dall’altro lato, è stata di recente rimessa alle Sezioni Unite la questione se «l’onere formale di deposito dello specifico mandato ad impugnare posto a pena di inammissibilità dell’impugnazione a carico del difensore d’ufficio dell’imputato dall’art. 581, comma 1‑quater, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e modificato dall’art. 2, comma 1, lett. o) della legge 9 agosto 2024, n. 114, si applichi anche al ricorso per cassazione che contesti la legittimità dell’ordinanza dichiarativa dell’assenza dell’imputato» (cfr. Cass. Pen., Sez. I, ordinanza n. 20709/2026; la questione sarà trattata all’udienza del 29 Ottobre 2026). L’ordinanza si segnala per la ricostruzione della genesi dell’istituto dell’assenza e per la puntuale ricognizione del contrasto giurisprudenziale sul punto controverso, definito “sincrono e intersezionale”.

Non è certo questa la sede per un esame approfondito di tutte le questioni suscitate dalla rinnovata disciplina dell’assenza, ma un cenno finale merita di essere svolto in riferimento alla durata delle ricerche che viene fissata dal Giudice ex articolo 420‑quater comma 3 c.p.p. con la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo ed è pari al doppio del termine di prescrizione secondo quanto previsto dall’articolo 159 ultimo comma c.p. aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lettera i) n. 2 del D.L.vo 150/2022. Come noto, in oggi la prescrizione è un istituto di diritto sostanziale che si applica solo sino alla pronuncia di primo grado, sostituito poi dall’improcedibilità per mancata celebrazione del grado successivo del giudizio entro i termini previsti dal codice di rito. I termini prescrizionali non sono brevi in genere (il minimo per i delitti è sei anni, da raddoppiare) ma diventano praticamente infiniti nell’ipotesi (certo non residuale) in cui siano contestate circostanze aggravanti ad effetto speciale, tra cui ovviamente anche la recidiva non semplice. E allora occorre chiedersi la conformità ai principi del giusto processo di un dibattimento che si celebri a ipotetica distanza anche di decenni dal fatto e non si tratti di delitti imprescrittibili o comunque di particolare gravità.

Tra le tante questioni ipotizzabili, si pensi all’esercizio concreto del diritto di difesa: a tacer d’altro, individuare testimoni a favore, interrogare testi a carico, effettuare consulenze a distanza di moltissimi anni dai fatti può all’evidenza impedire il compiuto esercizio del diritto di difesa; analoghe considerazioni valgono per le misure cautelari reali e personali che per espressa disposizione legislativa (articolo 420‑quater comma 7 c.p.p.) restano in essere e potrebbero trovare esecuzione improvvisa a considerevole distanza di tempo dai fatti a carico di persona che per definizione legislativa ignorava di dovere essere processata nell’ambito di un procedimento che risulta definito con sentenza che non acquisisce però la qualifica di irrevocabilità, previsto solo nel caso di cui all’articolo 420‑quater comma 6 c.p.p., e cioè maturato – come si è visto – il doppio del termine di prescrizione del reato per cui si procede. Come ovvio, si tratta di problemi che potranno sorgere in un futuro neppure prossimo, ma che dovrebbero comunque essere tenuti a mente nell’applicazione di un istituto che, come cennato, ha portata sistemica.

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