Foto di Thomas Quine. Fonte Wikimedia Commons / CC BY 2.0
Il corretto ragionamento probatorio è a fondamento di decisioni giuste cioè di decisioni che tali siano percepite anche dai destinatari e dalla società civile e definisce l’essenza del processo che, nel dinamismo probatorio, diventa banco di prova delle contrapposte ragioni delle parti.
Il processo, sia penale che civile, ha una struttura dialettica parametrata alle tesi antinomiche all’origine di una contesa che, se approda alla sede giurisdizionale, è governata da meccanismi processuali pensati e voluti dal legislatore che condizionano inesorabilmente lo sviluppo della ricerca della verità giudiziale.
Si tratta di regole che presidiano l’accertamento della verità ma che si atteggiano diversamente tra processo civile e penale essendo quest’ultimo governato da una preminente logica conoscitiva e il processo civile, per contro, sferzato da un’accentuata preponderanza della logica competitiva.
La presente riflessione, tutta incentrata sul processo penale, è funzionale alla verifica delle ricorrenti difficoltà ricostruttive con le quali si confronta il giudice penale affannosamente impegnato nella valutazione delle prove esibite dal processo che deve analiticamente esaminare nel rendiconto argomentativo giustificativo della decisione finale.
Il giudice nel processo penale, a fronte di un fatto accaduto nel passato, è impegnato non soltanto nella ricostruzione del fatto, così come emerso già nella fase delle investigazioni e definito nel giudizio, ma soprattutto nella verifica della riferibilità di quel fatto all’imputato.
È stato efficacemente scritto che con il termine giudizio si intende l’intero percorso logico‑epistemico ed ermeneutico‑deontico che conduce alla decisione giudiziale conclusiva del procedimento[1].
L’ipotesi in accusa, che altro non è che una contestazione compendiata nell’enunciato accusatorio e destinata alla verifica delle prove, sino alla definizione del giudizio, è fatalmente di incerta riferibilità all’imputato essendo questo il nodo nevralgico di ogni giudizio penale.
La ricerca della verità è un itinerario complesso scandito dalle fasi del processo e soprattutto dalle scelte che influenzano la formazione della prova e alle quali concorrono tutte le parti che, confrontandosi, contribuiscono alla valutazione finale, che rimane prerogativa dell’organo decidente.
Il percorso retrospettivo è necessario per realizzare l’epilogo fisiologico di ogni giudizio e cioè la sentenza, di cui il dispositivo è il passaggio sinteticamente esplicativo della scelta decisionale.
La complessità della decisione deriva non soltanto dall’estrema variabilità delle condotte umane e dalla connessa irripetibilità delle singole storie criminali ma soprattutto dall’estremo polimorfismo del compendio probatorio che è influenzato sia dal tempo che dal metodo di raccolta delle prove e anche dalla capacità di tutte le parti della contesa di controllarne la procedura di acquisizione e, in definitiva, le regole che ne governano l’utilizzabilità.
Il momento genetico della formazione della prova è la punta di diamante di ogni verifica probatoria e, per tale profilo, il fattore tempo è decisivo per la garanzia della genuinità del materiale probatorio.
Si pensi alla rilevanza del fattore tempo nella cristallizzazione della scena criminis o ai meccanismi che opacizzano la memoria e, per l’effetto, alla centralità, quale garanzia di genuinità della prova, della prossimità temporale dell’acquisizione all’accadimento reale.
Una delle cause più inquinanti la ricostruzione, ad esempio, di un evento omicidiario è il ritardo nell’accertamento dello stato dei luoghi ove l’evento si è verificato.
È un momento che precede la selezione dei dati rilevanti perché è il momento in cui lo stato delle cose deve essere congelato per il successivo sviluppo del tema probatorio.
Oltre al tempo di rilevanza infungibile è la competenza di coloro che eseguono l’accertamento essendo demandata alla loro responsabilità la doverosa attenzione nel preservare l’intangibilità dello stato delle cose e, pertanto, la cura in una verifica che le conservi nella stessa identica fisionomia che mostravano al momento dell’accadimento delittuoso e nell’immediato post factum.
Le più innovative tecniche di investigazione e i moderni strumenti tecnologici hanno sancito la concludenza accusatoria o liberatoria di dati che in passato rimanevano silenti dal punto di vista probatorio; si pensi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, al DNA test, al luminol, alla spettrografia, alla stilometria, allo stub, alla Bloodstain Pattern Analysis (BPA), alle perizie che definiscono la preponderanza probatoria dei saperi scientifici all’interno del processo.
Si pensi alla rilevanza probatoria di tutte quelle tracce che, sottoposte in una seconda fase all’analisi scientifica, sono illuminanti per l’accertamento dello sviluppo dei vari segmenti fattuali di un accadimento.
Eventuali errori nella cristallizzazione di tali dati insidiano la correttezza del ragionamento probatorio e, soprattutto, depauperano il bagaglio conoscitivo del giudice di prove che essendo ricavate dalla obiettività della storia del fatto criminoso sono impermeabili alla narrazione umana.
Anche la prova dichiarativa se raccolta tempestivamente, è esente dai deficit mnemonici che, seppur a fronte di dictum genuini, appannano il racconto dei fatti.
Il baricentro del processo rimane la piattaforma probatoria che deve essere enunciata in tutta la sua potenzialità concludente nella motivazione.
Il ragionamento probatorio è alla base dell’analisi giustificativa del dispositivo e non deve essere retoricamente persuasivo ma deve irradiare chiarezza nel labirinto oscuro di un passato che è la premessa storica da cui prende avvio l’investigazione prima e il giudizio dopo.
Il giudice è tenuto a ricostruire la verità giudiziale con assoluta fedeltà all’incipit enunciato nel capo di imputazione e al testo del processo, che diventa l’unico paradigma di riferimento per motivare la scelta decisionale, sicché ogni deviazione da quel testo, seppur arricchito dalle progressive acquisizioni, denuncia un tradimento dell’evidenza probatoria disponibile.
Il vizio più grave che si annida nel ragionamento probatorio, inficiandolo, è l’enfatizzazione di dati che sono in sé privi di concludenza cioè di significanza decisionale come i dati ambivalenti, quelli ambigui e peggio ancora le congetture.
I dati ambivalenti sono quelli privi di univocità probatoria e pertanto sostanzialmente neutri ai fini probatori perché inidonei a orientare la decisione.
I dati ambigui sono quelli solo in apparenza concludenti ma in sé non univoci dal punto di vista probatorio,
Le congetture devono essere bandite dal ragionamento giudiziale perché estranee all’area della logica conoscitiva a fondamento della decisione giudiziale e, tuttavia, spesso dotate di incidenza inquinante.
Congetturare equivale a supporre senza agganci fattuali e senza possibilità di falsificazione e, pertanto, si risolve nell’affermazione di una non verità supposta apoditticamente e insuscettibile di verifica.
L’area del congetturale si coniuga spesso con quella della verosimiglianza che anela alla postulazione della verità ma in nessun modo è ad essa assimilabile perché spesso l’imprevedibilità delle azioni umane e delle loro conseguenze è lontana da ciò che appare verosimile eppure l’inverosimile può essere vero.
Il grande tema del processo è, per contro, la verifica dell’ipotesi ricostruttiva che è filtrata dallo sviluppo probatorio tutto imperniato sulla metodologia del falsificazionismo popperiano.
Se è vero poi che nel processo penale non esiste una gerarchia di prove privilegiate[2], vero è anche che i risultati del cammino gnoseologico del giudice sono inesorabilmente condizionati dalla natura delle prove e per tale profilo giova ricordare che l’immenso repertorio delle prove annovera nel proprio catalogo differenti tipologie.
Un vaglio peculiare è quello riservato alla cd. prova scientifica fondata sul sapere degli esperti[3].
Anche la cd. prova scientifica non è impermeabile tuttavia, quanto ad attendibilità, alla verifica del contraddittorio processuale in seno al quale si snoda il meccanismo del controllo delle parti sulla validità del metodo impiegato dagli esperti per l’interpretazione dei dati.
Speciale è l’approccio del decidente alla cd. narrazione dei fatti che culmina nelle dichiarazioni orali della parte offesa, dei testi, di coloro che in ragione della loro peculiare posizione processuale, imputati di reato connesso o collegato sono soggetti ad uno statuto cogente di regole di valutazione probatoria.
Un dato che accomuna tutte le prove narrative orali è tuttavia la rappresentazione dei fatti oggetto di prova attraverso un racconto rievocativo che assume connotazioni diverse in ragione della natura della fonte di provenienza.
Le dichiarazioni dei cd. testi puri cioè di tutti coloro che non sono portatori di interesse nella vicenda giudiziaria sono condizionate sempre dalla personalità del teste, dal suo livello culturale, dalla sua capacità espositiva e soprattutto dai meccanismi mnemonici che condizionano la verità della ricostruzione narrativa.
Per tale specifico profilo va differenziata la cd. memoria semantica dalla cd. memoria episodica.
La differenza ontologica tra i due tipi di memoria si riflette sull’attendibilità della ricostruzione perché la memoria semantica è rievocativa di fatti che per la loro ripetitività si cristallizzano nel ricordo di chi li osserva inducendo confusione mentre la memoria episodica è riferita ad un singolo fatto definito nel tempo e come tale crea un ricordo non influenzato da meccanismi abitudinari e, pertanto, nitido perché contestualizzato.
La memoria episodica fotografa evento e persone quella semantica è carica di evanescenza scenica e non è dettagliata.
La memoria semantica rimanda plausibilmente e spesso alla registrazione mnemonica di un copione, cioè di uno schema mentale mutuato dalle abitudinarie esperienze precedenti e secondo la miglior dottrina sulla psicologia della testimonianza, conserva soltanto il significato delle informazioni e delle conoscenze ma è mutilata del riferimento alle coordinate spaziali o temporali di ciò che si è appreso.
Un altro dato che assume peso decisivo nella ricostruzione di un fatto narrato è il linguaggio del dichiarante che, spesso, vieppiù tenuto conto dell’estrazione sociale e culturale, è condizionato non soltanto dall’emotività e dalla sua storia personale anche dall’utilizzo di espressioni anche dialettali talvolta di difficile comprensione per chi interroga.
Uno dei presupposti fondamentali nell’acquisizione dei dati narrativi e in definitiva della prova orale è l’approccio dell’interrogante sia nella fase delle investigazioni sia soprattutto in quella processuale.
Particolare rigore il decidente dovrà poi riservare ad una peculiare tipologia di narrazione costituita dalle dichiarazioni dai coimputati e dagli soggetti indicati all’art. 192 commi 3 e 4 c.p.p. per la cui valutazione è individuato anche un cogente metodo di verifica della loro rilevanza ai fini probatori, segnatamente il sostegno di un riscontro adeguato a compensare la loro intrinseca e fisiologica debolezza. (Art. 192 c.p.p 1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. 2. L’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti. 3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità. 4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall’articolo 371 comma 2 lettera b).
Allo stesso modo l’art. 192 c.p.p. esige requisiti rigidi per la qualificazione probatoria degli indizi che possono assumere robustezza probatoria se unificati dalla concordanza richiesta dall’art. 192 comma 2, così da ottenere la convergenza necessaria per la prova dei fatti principali[4].
Essenziale, per un corretto controllo della funzione cognitiva del processo penale[5] è, anche nello schema del dibattimento con rito ordinario, quando si dipana in tutta la sua pienezza la dialettica processuale, l’infungibile ruolo del Presidente di garante del contraddittorio e di organo di promozione e vigilanza della pienezza della parità tra le parti del processo.
Di essenziale rilievo, per tale profilo è il buon governo del meccanismo delle opposizioni con una succinta seppur informale esplicitazione da parte del Presidente delle ragioni a sostegno del rigetto o dell’accoglimento dell’opposizione.
Tale succinta motivazione connotata di immediatezza consentirà un’autorevole gestione del contraddittorio processuale e soprattutto orienterà le parti ad una discussione calibrata efficacemente sul thema decidendum scongiurando inammissibili deviazioni foriere di perdente ingolfamento processuale.
Il controllo della effettività del contraddittorio tra le parti è responsabilità del decidente che deve preservare nel contesto del giudizio anche l’apparenza della sua imparzialità e terzietà rispetto alle parti processuali.
ll vero punto di forza del ragionamento probatorio è la resistenza alla forza d’urto della falsificazione affidata alla capacità dialettica del contraddittorio processuale che rimane il cuore del processo ma lo scudo garantistico di un processo giusto è il ragionevole dubbio che è tale se osta all’affermazione giudiziale della verità.
Il ragionevole dubbio è il punto più alto del ragionamento probatorio perché è l’autentico antidoto all’errore decisionale ed è l’ingombro insormontabile dell’area cognitiva inceppata dall’erosione dell’incertezza che frantuma la solidità apparente ma non dimostrata dell’enunciato accusatorio incrinandola ragionevolmente.
Il canone normativo che definisce l’ostacolo del verdetto di condanna e cioè l’art. 533, comma 1, c.p.p. che dispone testualmente che «Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio» esige la ragionevolezza del dubbio, evocando, pertanto, un’aggettivazione che rimanda alla logica sicché l’irragionevolezza diventa speculare a ciò che è illogico perché irrazionale e come tale inidoneo a fondare la giustificazione motivazionale.
Il dubbio irragionevole è quello che non sostiene la presunzione di innocenza, è il dubbio che, avuto riguardo allo sviluppo dell’istruzione probatoria, non si giustifica perché è in contraddizione evidente con la trama fattuale, non libera l’imputato dalle incongruenze della ricostruzione alternativa all’accusa e non turba la serenità del giudizio.
La verifica della ragionevolezza del dubbio è il momento qualificante il percorso di verità che si sviluppa nel processo penale.
L’epistemologia del processo penale è tutta imperniata sulla portata valoriale e quindi etica del ragionevole dubbio che, in uno stato che sia autenticamente di diritto, evita l’inaccettabile errore della condanna di un innocente.
Innocenza e ragionevole dubbio sono una combinazione necessaria a scongiurare eventi processuali nefasti che producono danni esistenziali irrisarcibili.
Il processo penale in sé è foriero di sofferenza sin dall’inizio implicando l’accusa, anche a volere prescindere da limitazioni fisiche della sfera di libertà, un’invasiva compromissione alla sfera reputazionale, soprattutto in un momento storico, quale quello attuale, dominato dall’irruenza mediatica enfatizzata dalla velocità di diffusione indotta dalla digitalizzazione informatica[6].
La rilevanza assiologica del principio del ragionevole dubbio è direttamente proporzionale e speculare alla incommensurabile invasività di un’accusa di reato che quando si trasforma in evento processuale consuma la dignità della persona.
Il principio del libero convincimento del giudice non è in alcun modo assimilabile ad una pura discrezionalità valutativa che comporterebbe l’irrazionalità di una motivazione disancorata da prove rilevanti e per contro fondata su un’opinione del giudice soggettiva e arbitraria.
Il processo è un cammino gnoseologico ma la conoscenza di tutta l’evidenza probatoria deve essere ancorata all’oggettività delle prove che non tollerano interpretazioni affidate a soggettivi punti di vista in sé inidonei a supportare l’onere motivazionale.
Il ragionamento probatorio ineccepibile non è soltanto quello logico, non contraddittorio, esente da vistose distorsioni del patrimonio cognitivo ma è soprattutto quello che possiede forza dimostrativa della verità ritenuta in sentenza.
L’analisi della prova è il perno della motivazione della sentenza e non c’è spazio per la conferma dell’ipotesi accusatoria se il costrutto probatorio lascia dubbi anche remoti ma ragionevolmente insormontabili.
Sono tali quelli che fratturano il ragionamento probatorio perché sono incompatibili con la certezza incrollabile che deve sostenere la decisione.
Certezza incrollabile nel processo penale è quella dimostrativa, oltre ogni ragionevole dubbio, dell’irrealtà della ricostruzione alternativa della difesa perché confliggente con la logica ricostruzione e valutazione dell’evidenza probatoria disponibile.
Ogni ricerca della verità e, pertanto, anche quella giudiziale, è sostenuta da una tensione ideale propria di chi mira alla scoperta del vero con doveroso distacco per ciò che appare probabile e persino plausibile ma cionondimeno cedevole rispetto al canone deontologico dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
Nel processo tale tensione appartiene al giudice al quale la verità si rivela dopo complessi itinerari probatori.
La ricerca della verità nel processo si snoda attraverso la trama probatoria ed è soltanto in esito allo scrutinio rigoroso di tutte le prove che la sentenza potrà dirsi riflesso dell’etica decisionale che, in uno stato democratico, è la vera fonte di legittimazione del potere giudiziario[7].
La rilevanza della posta in gioco nel processo ha natura valoriale e per disposto costituzionale la giustizia è amministrata in nome del popolo con la conseguenza che il giudice ha il dovere di motivare non soltanto i criteri di selezione delle prove rilevanti ai fini della decisione ma soprattutto le ragioni della decisione affidate alla puntuale e completa analisi di tutti i risultati di prova ritenuti decisivi ai fini della condanna o dell’assoluzione dell’imputato o del proscioglimento per la ritenuta sussistenza di cause di esclusione della punibilità.
L’itinerario conoscitivo nel processo penale è teleologicamente orientato alla ricerca del vero ma attraverso le prove che, per essere dotate di dignità processuale, devono possedere il doppio requisito della rilevanza ai fini decisori e della connotazione individualizzante cioè tale da consentirne la certa riferibilità all’imputato.
Nel processo penale le modalità di accadimento di un fatto sono neutre probatoriamente se non sostengono la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato.
La ricerca della prova per essere deontologicamente corretta deve sempre essere sostenuta dalla proiezione morale che permea il processo giusto.
Processo giusto non è soltanto quello formalisticamente ineccepibile, cioè esente da vizi procedurali come, ad esempio, le nullità processuali o l’inutilizzabilità delle prove, ma soprattutto quello che è governato dal confronto tra tutte le parti processuali e dalla scrupolosa ricerca di tutti gli elementi utile ai fini decisori.
Per tale profilo è essenziale che il giudice non si faccia asservire da un miope sbrigativismo nella lettura degli atti perché siffatto approccio oltre ad essere censurabile deontologicamente è foriero di fuorvianti distorsioni valutative.
La fretta decisionale si risolve sempre in una lettura sciatta e superficiale del processo e allontana dalla scoperta del vero annebbiato da una pigrizia professionale funesta per l’imputato.
Il rigore valutativo non può mai essere disgiunto dal rigore nella ricerca della prova che, per essere esaustiva, profonda deve scandagliare tutte le sfaccettature fattuali della vicenda umana da cui è scaturito il processo penale.
Se vero è che scienza e coscienza sono alla base del giudizio vero è anche che la coscienza del giudice ha un’eccedenza assiologica rispetto al sapere professionale perché risponde all’interrogativo cruciale della fase decisionale del processo e cioè se vi sia effettiva corrispondenza della sequenza storica ricostruita al fatto dedotto in accusa in tutte le sue essenziali componenti soggettive ed oggettive.
È essenziale la verifica della corrispondenza o non corrispondenza dell’evidenza probatoria disponibile all’enunciato accusatorio senza inammissibili sfasature e soprattutto senza artificiosi addebiti estranei al capo di imputazione e come tali inidonei a sostenere il giudizio di colpevolezza dell’imputato o degli imputati.
Efficacemente è stato osservato che lo statuto epistemologico del processo penale è uno statuto rigorosamente corrispondentista senza spazio per itinerari conoscitivi e decisionali estranei al capo di imputazione così come confezionato dal pm[8].
È canone deontologico del giudice evitare, in un’ansia decisoria fuorviante, inammissibili deviazioni rispetto al capo di imputazione che si verificano tutte le volte in cui il fatto per cui si ritiene in sentenza la colpevolezza dell’imputato si trovi in rapporto di eterogeneità o incompatibilità sostanziale con quello contestato sì da essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito con correlata compromissione del diritto di difesa dell’imputato[9].
La correttezza del ragionamento probatorio dipende dal nesso teleologico tra il metodo di raccolta della prova e fatto da provare che è unicamente quello descritto in accusa.
Se si devia da questo cogente metodo di ricerca della prova si scalfisce la base su cui deve reggersi la struttura cognitiva del processo e cioè la dialettica antinomica tra accusa e difesa, quest’ultima mutilata di un bagaglio cognitivo funzionale alla miglior tutela dell’assistito.
La luminosità del capo di imputazione è riflesso della competenza di un pm cogarante come il giudice di un giusto processo e consente una definizione chiara del perimetro decisorio.
L’enunciazione nitida a dell’addebito è infatti la premessa per uno sviluppo processuale realmente funzionalistico cioè coerente allo scopo valoriale del processo e cioè la verifica della riferibilità o non riferibilità di quell’addebito al giudicabile o ai giudicabili.
La sequenza fattuale che, nella progressione del processo, si svela attraverso le prove ha la precipua funzione di assicurare al giudice un patrimonio conoscitivo che consente la valutazione finale.
La motivazione esaustiva è unicamente quella capace di esibire la giustificazione razionale della valutazione delle prove e non deve essere retoricamente persuasiva o stilisticamente elegante ma appagante, affidata ad un linguaggio chiaro e, in definitiva, tale da rendere chiara e accettabile la decisione finale[10].
La competenza del giudicante trova nella trama argomentativa del tracciato decisionale l’addentellato più qualificante perché è nella motivazione che si rivela la professionalità del decidente e la sua capacità di permeare il ragionamento probatorio del suo sapere professionale dando contezza della fedeltà della scelta decisionale al testo del processo e della correttezza tecnica dell’inquadramento giuridico della sequenza fattuale.
Nel processo penale l’epilogo si scandisce nel meccanismo duale di dispositivo e motivazione con una ferrea succubanza di quest’ultima alla sintesi enunciata nel verdetto sicché la garanzia di una motivazione razionalmente convincente è che il momento decisionale culminato nel dispositivo sia frutto di una scelta valutativa coerente rispetto all’evidenza probatoria disponibile.
La motivazione della sentenza è il complesso risultato di un percorso logico che non deve essere asetticamente ricostruttivo dell’itinerario processuale ma deve essere piuttosto criticamente selettivo delle prove rilevanti ai fini decisori e cioè tutte quella dotate di concludenza ai fini ricostruttivi del thema decidendi.
La credibilità del potere giudiziario deriva dalla ragionevolezza delle proprie decisioni e, pertanto, dalla capacità delle motivazioni delle sentenze di dare conto del convincimento maturato dal giudice una volta definito il giudizio.
La motivazione della sentenza, in uno stato democratico quale è il nostro parametrato ai principi della Costituzione. È la spiegazione logica, esaustiva, coerente e non contraddittoria delle ragioni della decisione e rimanda al dovere etico proprio del potere giurisdizionale di rendere conto della gestione del processo e cioè del tracciato valutativo.
La mappatura della motivazione, che nel lessico riflette lo stile del singolo decidente, è tracciata cogentemente dall’art. 546 c.p.p. che esige che essa si sostanzi nella concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l’indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie.
Siamo in presenza di un vero e proprio catalogo motivazionale che impone al decidente una enunciazione chiara delle ragioni della propria scelta sia in punto di ricostruzione della vicenda umana all’origine del processo che in punto di individuazione dei paradigmi normativi che ne definiscono il passaggio nell’area del penalmente rilevante o per contro del penalmente indifferente.
Il cuore della motivazione, cioè il tassello esplicativo centrale, rimane tuttavia quello che sviluppa il ragionamento probatorio dando contezza dei criteri di selezione delle prove rilevanti e soprattutto delle ragioni di ritenuta eloquenza accusatoria o liberatoria di determinate prove a differenza di altre.
Al di là dell’apparente vaghezza del richiamato disposto normativo, che evoca l’obbligo per il giudice di enunciare i criteri di valutazione della prova ciò che costituisce il nucleo centrale del ragionamento probatorio, è la chiara esposizione delle ragioni di ritenuta attendibilità di determinate prove e, per converso della ritenuta debolezza di altre ai fini della conferma o falsificazione dell’accusa.
La resistenza alla forza d’urto dei successivi gradi di giudizio dell’epilogo decisionale dipende ed è condizionata dalla forza logica della motivazione e dalla completa aderenza allo sviluppo probatorio del ragionamento sviluppato nella motivazione.
Tutto l’itinerario processuale è denso di crepe che è compito del decidente individuare, interpretare e valutare.
La ricerca della verità ha una connotazione assiologica perché la verità nel processo penale è soltanto quella che si svela dopo un’analisi che è funzionale allo scarto di tutto ciò che non è opacizzato dal dubbio ragionevole, autentico baluardo del principio valoriale di rango costituzionale della presunzione di innocenza.
L’etica decisionale è il riflesso dell’etica nella gestione del processo in tutte le fasi del giudizio.
Nel tormentato itinerario conoscitivo che precede la decisione di ogni giudice apporto infungibile è il dialogo delle contrapposte ragioni e, prima della a solitudine decisionale, l’ascolto umile da parte del giudice della voce della difesa.
Il confronto è il vero antidoto ad una giurisdizione fredda e burocratica indifferente alla dimensione valoriale della posta in gioco del processo.
Se vero è, infatti, che il processo è il luogo elettivo della ricerca della verità vero è anche che in questa ricerca tutti i magistrati, giudici o pubblici ministeri, sono e devono essere accomunati da un’unica tensione ideale quella dell’analisi scrupolosa delle ragioni di tutte le parti.
Esiste un solo unico modello etico irrinunciabile di magistrato, quello di chi giudica senza orgoglio valutativo, libero da pregiudizi e sostenuto dalla sola ansia che non vulnera l’equilibrio del giudice, quella di giustificare la scelta decisionale con una motivazione logica, formalmente ineccepibile perché ossequiosa della legge ma soprattutto fedele al testo del processo e alle contrapposte argomentazioni delle parti.
Il tema della giustizia è inesorabilmente un tema valoriale e, come tale, etico, perché al centro del processo ci sono relazioni umane ed è la vicenda umana che il giudice deve penetrare al fine di rendere, alla fine dell’itinerario giudiziale, il conto delle propria gestione, così accreditando l’efficacia della risposta giurisdizionale e la credibilità della funzione giudicante tanto raccomandata da Rosario Livatino.
In uno stato democratico parametrato ai principi costituzionali la sfiducia scettica nei confronti del potere giudiziario è fattore che indebolisce le garanzie perché soltanto una magistratura competente e indipendente sostenuta dalla dialettica vigile di una sapiente avvocatura potrà continuare nel suo faticoso compito di custode del giusto processo.
Sullo sfondo un contesto inesorabilmente fragile perché umano in seno al quale ius e iustitia si intrecciano come binomio indissolubile perché lo ius, cioè la pura norma, deve diventare iustitia nel caso concreto.
È questo il fine del processo e del giudice che vi partecipa con una tensione morale che trova nella conoscenza degli atti e nello studio del diritto il suo punto di forza e nell’ambiguità normativa e nelle sfide della modernità invasive insidie che possono mettere in pericolo la razionalità dell’itinerario decisionale esponendo l’intera comunità a subire l’intollerabile peso di errori fatali per la giustizia.
[1] C. E. Paliero, Giudizio e pena: sinossi di una diade iconica, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, fasc. 4, dicembre 2024, pag. 1304.
[2] A. Macchia, Libero convincimento del giudice, dalle prove legali al Ragionevole dubbio. Le regole europee, in Cassazione Penale, fasc. 6, giugno 2022, pag. 2043.
[3] C. Conti, Il “diritto delle prove scientifiche”: percorsi metodologici della giurisprudenza nell’era post Franzese, in Cassazione Penale, fasc. 4, aprile 2022, pag. 1644.
[4] «Quali sono, infatti, le caratteristiche degli indizi e delle dichiarazioni dei coimputati? La risposta è che si tratta di prove, in un certo modo, sospette, qualificabili come più deboli di altre. Ciò è meno evidente per gli indizi, suscettibili di evocare infinite dispute concettuali. Con ogni probabilità, l’art. 192, comma 2, c.p.p., quando li nomina, non li intende come le “funzioni induttive” di cui parla Cordero: le quali, individuate per esclusione rispetto alle prove dichiarative (“funzioni narrative”), e consistendo in inferenze fondate sulle “relazioni costanti” che “governano il mondo”, non sono necessariamente meno attendibili delle prime. La nozione di indizio maggiormente esplicativa dell’art. 192, comma 2, c.p.p., è un altra, ed è focalizzata non sulla natura, ma sull’oggetto dell’elemento probatorio. Gli indizi, in questo senso, si possono identificare con le prove suscettibili di dimostrare l’esistenza di fatti “secondari”, dai quali i fatti “principali” (cioè i fatti direttamente descritti nell’accusa) dovrebbero essere a loro volta indotti attraverso ulteriori passaggi logici.
Stando così le cose, difficilmente un singolo indizio potrebbe consentire l’accertamento della responsabilità Di qui la necessità della concordanza richiesta dall’art. 192, comma 2, così da ottenere la convergenza necessaria per la prova dei fatti principali». In tal senso M. Daniele, Le finzioni d’algebra dell’art. 192 c.p.p., in Cassazione Penale, fasc. 5, maggio 2025, pag. 1742.
[5] P. Tonini, Dalla perizia “prova neutra” al contraddittorio sulla scienza in C. Conti (a cura di), Scienza e Processo Penale. Nuove frontiere e vecchi pregiudizi, Milano, Giuffrè, 2011.
[6] V. Manes, Verità processuale e verità mediatica, in Diritto di difesa, fasc. 1, marzo 2025, pag. 1; P. Felicioni, L’attività valutativa del giudice tra ragione ed emozione, in Baccari G.M., P. Felicioni, La decisione penale tra intelligenza emotiva e intelligenza artificiale, Giuffrè, Milano, 2023; G.Ubertis, Processo Penale Telematico, Intelligenza Artificiale e Costituzione, in Cassazione Penale fasc. 2, febbraio 2024, pag. 439.
[7] «La verità che il giudice penale persegue è una verità “critica”, in senso etimologico, perché se è vero che il fine – come si usa ripetere – è raggiungere la “verità materiale”, non ogni “verità materiale” è accettabile, ma solo quella che rappresenta l’esito di un percorso “obbligato” di selezione e cernita, tracciato dal rispetto delle regole (rules‑based) e, a monte, delle forme tipiche che sono imposte sul piano sostanziale e processuale: regole e forme che incarnano non solo il sedìme su cui si edifica l’accertamento, ma anche le condizioni epistemologiche di validazione – e di accettazione – della “verità processuale”», così Vittorio Manes, cit.
[8] G. Canzio, La valutazione della prova scientifica fra verità processuale e ragionevole dubbio, in C. Conti (a cura di), Scienza e Processo Penale. Nuove frontiere e vecchi pregiudizi, Milano, Giuffrè, 2011, p. 66.
[9] In tal senso Cass csez.6 n. 12156 del 5.3.2009; Sez. 3, n. 9916 del 12/11/2009, dep. 11/03/2010, Rv. 246226; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, dep. 08/02/2013, Rv. 254888; Sez. 6, n. 899 del 11/11/2014, dep. 12/01/2015, Rv. 261925 e per fattispecie di mancata violazione della regola della correlazione tra accusa e sentenza Cass. pen. Sez II 9/1/ 2026 n. 3608; Cass. pen. Sez II 10/7/ 2025 n. 34293.
[10]«Occorre però ricordare con S. Agostino, che una cosa non deve ritenersi vera perché affermata con bello stile e detta con eleganza, né, d’altro canto, deve ritenersi falso ciò che è raccontato in modo confuso, con parole disadorne o senza cura (S. Agostino,Confessioni), considerato anche che gli sciocchi amano ed apprezzano ciò che vedono nascosto sotto stravaganti parole, e finiscono col dare per vero quanto può dolcemente accarezzare l’orecchio, o si maschera di una sonora armonia» così Luigi Lanza in “La motivazione della sentenza penale decidere, scrivere, argomentare CSM Incontro di studio sul tema: la motivazione della sentenza penale”, Roma 14‑16 Settembre 2009.
