ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma
FOCUS
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Magistratura tributaria
FOCUS Magistratura tributaria

La riforma della giustizia tributaria: una sfida epocale

5 giugno 2026
Foto tratta dal sito della Città di Messina
Foto tratta dal sito della Città di Messina
ABSTRACT

1. Premessa

La giustizia tributaria rappresenta un pilastro imprescindibile del nostro sistema economico e sociale. Ogni anno, le Corti di giustizia trattano migliaia di controversie, il cui valore complessivo supera i 40 miliardi di euro, pari a circa due punti percentuali del PIL.

La riforma della giustizia tributaria ha rappresentato un punto di svolta storico per il nostro sistema. L’introduzione del magistrato tributario professionale, sancita dalla legge 130 del 2022, ha segnato l’avvento di una nuova era, dando vita quella che possiamo ormai a tutti gli effetti considerare la quinta magistratura nel nostro ordinamento.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, sin dal suo insediamento nel novembre 2023, ha lavorato intensamente per attuare questa importante riforma.

Il percorso di attuazione della riforma è difficile e complesso, atteso in primis il rilievo che la legge 130/2022 è intervenuta sulla normativa ordinamentale non sempre bene e solo in parte, essendo largamente insufficiente e sostanzialmente inadeguata in ordine a ulteriori, plurimi, fondamentali, aspetti.

Ma il CPGT, nonostante ciò, ha affrontato la riforma nella consapevolezza che costituisce un passo necessario per garantire un sistema giudiziario efficiente, efficace e giusto e attuando decisivi interventi di normazione secondaria che hanno rafforzato il ruolo del governo autonomo della giustizia tributaria e completato punti decisivi della riforma.

2. I concorsi: fare presto – fare bene

Il primo concorso pubblico per esami per il recluta­mento dei magistrati tributari professionali è una pietra miliare fondamentale per l’avvio definitivo della magistratura professionale tributaria, pienamente integrata nel sistema delle giurisdizioni della Repubblica.

Il concorso è stato caratterizzato da un iter estremamente rigoroso e al con­tempo rapido.

La prova preselettiva si è svolta il 14 febbraio 2025, quella scritta i suc­cessivi 28 e 29 maggio. Le prove orali si sono concluse il 9 aprile scorso. Riguardo gli idonei, la maggioranza è di sesso femminile, l’80% ha studi giuridici, il 50% è già dipendente della Pubblica amministrazione.

Con la delibera n. 423 del 24 marzo 2026, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha deliberato di assegnare un ulteriore numero di posti, sino a concorrenza del doppio del decimo dei 146 posti già messi a concorso con il bando indicato in epigrafe, e ciò a condizione della effettiva sussistenza di candidati dichiarati idonei in tale superiore misura.

Con la delibera n. 533 del 28 aprile scorso, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha ammesso definitivamente i 173 candidati risultati idonei al concorso, ha approvato la graduatoria, ha dichiarato vincitori ed ha nominato magistrati tributari tutti i 173 concorrenti idonei indicati nella graduatoria.

Nella stessa seduta, il Consiglio ha adottato il regolamento per lo svolgimento del tirocinio formativo dei magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso.

Nella seduta del 19 maggio scorso il Consiglio ha deliberato l’assegnazione delle sedi di svolgimento del tirocinio e la nomina degli affidatari dei magistrati tributari tirocinanti.

L’inizio del tirocinio è previsto non appena espletati i successivi adempimenti di competenza del Mef.

La palla passa al Mef anche per l’indizione del secondo concorso previsto per legge nel 2026.

3. Il tirocinio e la formazione iniziale: l’inizio del cammino

Il Regolamento per lo svolgimento del tirocinio formativo dei magistrati tributari prevede, innanzitutto, che, al fine di illustrare il sistema di governo autonomo della giustizia tributaria e la circolare concernente lo svolgimento del tirocinio, il Consiglio di Presidenza organizzi, prima dell’avvio del tirocinio medesimo, una giornata di studio in presenza a Roma, rivolta ai magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso.

Tale iniziativa assume particolare rilievo e importanza, perché ha la finalità di consentire ai magistrati tributari di conoscere il sistema di governo autonomo della magistratura tributaria con al centro l’unicità funzionale – non altrimenti surrogabile – del CPGT.

Il Consiglio regola e sovrintende, in collaborazione con i Presidenti delle Corti, l’organizzazione e le sedi del tirocinio pratico operativo come previsto dall’articolo 2.

La partecipazione ai compiti di formazione dei magistrati tributari in tirocinio costituisce un dovere d’ufficio per i magistrati e i giudici tributari.

L’art. 5 regola la valutazione e il giudizio di idoneità all’esercizio delle funzioni giurisdizionali tributarie.

Di significativa importanza è l’articolo 6 in tema di valutazione e giudizio di idoneità all’esercizio delle funzioni giurisdizionali tributarie.

L’art. 6 regola il tirocinio formativo di carattere teorico‑scientifico, che si svolge, una volta conseguito il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali, con la frequenza di uno o più corsi di approfondimento teorico scientifico stabiliti dal CPGT.

Il modulo in cui si articola il tirocinio formativo di carattere teorico‑scientifico prevede approfondimenti in materia di diritto tributario sostanziale e processuale, diritto dell’unione europea e internazionale tributario, ordinamento giudiziario tributario ed informatica giuridica, etica e deontologia della funzione, tecniche di redazione dei provvedimenti.

Potranno essere previsti importanti periodi di stages ed eventuali corsi da svolgere presso la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ed eventuali altri organi superiori.

La partecipazione ai corsi di formazione teorico scientifica costituisce dovere d’ufficio per il magistrato tributario in tirocinio dopo il conseguimento del giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali.

4. La formazione permanente: mutuare e non copiare

L’azione consiliare in tema di formazione si è sviluppata lungo la direttrice fonda­mentale della costruzione rapida ed efficiente di un sistema formativo nuovo e completo.

Come sottolineato dalla Presidente Lussana, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario tributario 2026, «inve­stire nella preparazione dei magistrati e dei giudici tributari rappresenta una scelta di sistema. Essere all’altezza del proprio ruolo è la condizione essenziale per avere una giustizia tributaria credibile, autorevole, capace di reggere la complessità del diritto contemporaneo. Se la magistratura tributaria ben risponde al principio di ragionevole durata del processo costituzionalmente garantito, occorre investire nella qualità del sistema e in questa prospettiva deve cogliersi la rilevanza attribuita dal Consiglio all’attività formativa».

Nel corso del 2025 è stato promosso un programma formativo articolato su tutto il territorio nazionale con un tratto distintivo preciso, ovvero l’evoluzione del diritto vivente.

Di notevole importanza è stata la piena attuazione dell’Accordo quadro con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione volto a realizzare percorsi formativi strutturati, omogenei e di elevata qualità e, a livello territoria­le, la partnership con ben 35 Università.

Fra i diversi eventi organizzati, merita rilievo quello tenutosi a Roma in collaborazione con la Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nel quale sono stati affrontati i rapporti tra le Corti e il rinvio pregiudiziale in materia tributaria, un tema che interroga direttamente il giudice tributario nel suo ruolo di giudice eu­ropeo di primo contatto.

5. Geografia giudiziaria: il rischio di un’occasione mancata

Il Mef aveva avanzato una significativa revisione della geografia delle Corti di giustizia, con la soppressione di diverse sedi (22) e l’introduzione del principio della competenza interprovinciale delle Corti di primo grado, superando così il tradizionale legame con il territorio provinciale.

Il Consiglio, nella seduta del 17 marzo 2026, ha approvato a maggioranza un parere sulla proposta del Mef, nel senso di modulare, in modo flessibile e gra­duale, la ridefinizione dell’assetto territoriale, utilizzando un criterio che non si limiti ai dati delle sopravvenienze medie in un arco temporale prestabilito, ma che consideri anche altri aspetti previsti dalla legge de­lega, quali la specificità dei territori interessati. Sono state formulate alcune osservazioni su possibili soluzioni alternati­ve, al fine di inserire anche parametri qualitativi, oltre a quelli quantita­tivi, per poter stabilire i carichi esigibili dei giudici e dei magistrati tribu­tari, evidenziando al contempo l’esigenza di una migliore indicazione dei criteri utilizzati per determinare il numero delle sezioni e l’assegnazione dei componenti, unitamente alla necessità di un monitoraggio costante.

Chi scrive ha ritenuto di discostarsi dalla proposta di maggioranza, presentando una proposta alternativa, sottoscritta anche dal cons. Fucci e rimasta minoritaria.

Sul presupposto che la revisione della geografia delle Corti è senz’altro da considerare uno degli aspetti centrali di attuazione della delega fiscale di cui all’art. 19 della legge n. 111/2023, poiché mette in gioco, da un lato, gli obiettivi funzionali dell’apparato giurisdizionale, da un altro, i diritti degli utenti della giustizia tributaria, la proposta di minoranza dava atto della positività della configurazione territoriale dei giudici di prima istanza, andando oltre la dimensione provinciale, con la previsione della istituzione di Corti a competenza territoriale interprovinciale e che tale nuovo principio organizzativo era concretizzato nella formulazione della proposta di soppressione, per accorpamento, di 22 Corti di primo grado.

Pertanto, la proposta conveniva sulla scelta ministeriale di soppressione immediata di 22 Corti di primo grado per la correttezza del criterio utilizzato dei carichi di lavoro/indici di sopravvenienza e sulla base della considerazione che la proposta era costituzionalmente orientata (artt. 81, primo comma, 97, primo comma, 111, primo e secondo comma, Cost.). Ciò nella convinzione che il primo presupposto “funzionale” del giusto processo sia quello di avere Corti ben dimensionate, ben organizzate, ben dotate, quindi in grado di fornire una “risposta di giustizia” efficiente e qualitativa. E che tale obiettivo, non pienamente garantito dall’attuale assetto territoriale delle Corti di primo grado, deve essere conseguito nel più breve tempo possibile.

Dopo la formulazione del parere da parte del CPGT, il Mef non ha dato ulteriore seguito all’esercizio della delega.

Ma chi ha tempo non aspetti tempo, perché i problemi hanno la testa dura e se non affrontati o rinviati non si risolvono, ma si acuiscono.

La revisione della geografia giudiziaria va fatta non elusa.

6. I magistrati tributari vincitori di concorso: quale destinazione?

Connessa alla problematica della revisione della geografia giudiziaria è la questione che il CPGT sarà chiamato ad affrontare a breve al momento del conferimento delle funzioni delle sedi di destinazione dei magistrati tributari vincitori di concorso.

L’imminente ingresso di 173 nuovi magistrati tributari avrà un effetto dirompente, segnando il vero inizio attuativo della riforma avviata con la legge 130/2022. Lungi dal rappresentare un problema, specificamente quale fattore che induce alla dilatazione dei tempi di attuazione della revisione geografica delle Corti di giustizia tributaria di primo grado, tale evenienza rappresenta invece una grande opportunità anche e proprio per l’avvio di tale misura (ri)organizzativa, in futuro anche per le Corti di secondo grado. Essa, infatti, consente di avviare virtuosamente il lavoro di redistribuzione delle risorse, giudicanti ed ausiliarie, sul territorio nazionale, come voluto dal legislatore delegante.

Anzi vi è la ragionevole aspettativa che nel 2028 la giurisdizione tributaria professionalizzata possa essere implementata da un ulteriore, ancor più consistente, contingente di magistrati (pare imminente la pubblicazione del secondo bando di concorso).

Per questo risulterebbe assolutamente incongruo assegnare anche un solo magistrato professionale di prima nomina con criterio c.d. a pioggia ad una sede con basso carico di lavoro e con pochi giudici 8il pensiero va inevitabilmente alle 22 Corti di primi grado oggetto della proposta del Mef di soppressione), poiché ciò, in contrasto con ogni regola di “buona amministrazione”, ne limiterebbe la formazione on the job iniziale, quantomai importante, sia in ordine al dato esperienziale casistico sia in ordine al – determinante – fattore relazionale (relationship) con gli altri giudici/magistrati tributari. Per tale ragione, al contrario, risulta chiaro che un corretto indirizzo di allocazione delle risorse giudicanti sopravvenienti sarà quello di concentrarle nelle sedi con maggiori carichi di lavoro e con maggior presenza di altri magistrati/giudici.

7. Giudici e magistrati tributari: un corpo due anime?

La legge n. 130 del 2022 è intervenuta sul decreto legislativo n. 545 del 1992 con l’inserimento dell’articolo 1‑bis, prevedendo che «La giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tribu­tari e dai giudici tributari».

Tale norma assegna ai giudici e magistrati tributari eguale collocamento ordinamentale e funzioni omogenee, di tal guisa riconoscendo l’importante lavoro svolto da più di 2.000 giudici tributari attualmente in servizio, che hanno operato negli anni con grande impegno e serietà nonostante risorse limitate e scarsi riconoscimenti economici.

Purtuttavia, la scelta della coesistenza di giudici e magistrati tributari nel medesimo ordinamento per un lasso temporale significativo richiede scelte normative chiare e coraggiose, dovendosi confrontare con status giuridici ed economici tutt’affatto diversi.

Sotto il profilo del metodo, occorrerà promuovere l’unitarietà della giurisdizione mediante il confronto costante e continuo tra sensibilità ed esperienze diver­se al fine del miglioramento del sistema nel suo complesso.

Sotto il profilo della disciplina ordinamentale possono essere individuate due possibili linee di sviluppo: una immediata di rafforzamento dell’esistente e l’altra da realizzare in prospettiva evolutiva.

Nel primo caso il Consiglio dovrà proseguire nella strada intrapresa: rafforzamento dell’organizzazione degli uffici, chiarezza e trasparenza sugli incarichi extragiudiziari, sulle incom­patibilità, sulle applicazioni, sui criteri di assegnazione, sui carichi di lavoro e unifor­mità nella gestione delle Corti.

In prospettiva, a mio avviso si renderà necessario correggere il modello di magistratura alla base della legge 130 (modello Tar).

Come farlo?

Va peraltro rilevato che a regime il numero dei magistrati tributari previsti (576 unità, di cui 448 unità in primo grado e 128 unità in secondo grado) è probabilmente inadeguato per sostenere efficacemente il carico della giustizia tributaria, così come il numero di sentenze pro capite immaginato sembra non rispondere ai carichi esigibili indicati da questo Consiglio e comunque non compatibile con l’effettiva possibilità di rendere una giustizia ad elevato standard qualitativo.

I 576 magistrati professionali full time sono in ogni caso pochi, al netto della “geografia giudiziaria”. In particolare, appare addirittura clamoroso l’errore di quantificazione dell’organico di appello. Ma si può e si deve evitare un eccessivo aumento di questo numero, semplicemente aggiungendo un, forte, contingente di giudici onorari, sulle cui competenze si può ragionare. Viene facile da pensare che potrebbero essere destinati, almeno di regola, prevalentemente – ancorché non esclusivamente – alle cause con competenza monocratica, senza tuttavia escluderne la possibilità di partecipazione ai collegi, anche di appello.

Questa soluzione ha una praticabilità semplice ed immediata: c’è un serbatoio di oltre 2.000 giudici del ruolo unico, un po’ più “togati”, un po’ meno “laici”, ai quali si potrebbe offrire una soluzione di permanenza di questo tipo. A regime, tra un bel po’ di anni, si vedrà come proseguire; le soluzioni, di continuità, certo non mancheranno, magari evitando gli errori (status, trattamento economico) del passato. In tal modo si adotterebbe un “modello misto” – professionale/onorario – molto più aderente alle illustrate caratteristiche del contenzioso tributario, seguendo la strada dell’analogia a quello civile, che ne è molto più omologo, per oggetto e dimensioni, di quello amministrativo, erroneamente scelto come modello di riferimento dalla legge 130/2022.

Un equilibrato rapporto tra magistratura professionale e magistratura onoraria, analogo a quello esistente da lungo tempo nella giustizia ordinaria, potrebbe generare una prospettiva di gestione del contenzioso – concretamente – più efficace e qualitativa. Tali considerazioni inducono a stimolare/patrocinare una riflessione sulla opportunità di guardare alla permanenza di tale rapporto oltre la transizione in atto; dunque, a proporre la valutazione dell’opportunità di ideare e normare forme di mantenimento dell’assetto transitorio medesimo, con tutti gli adeguamenti del caso.

Seguendo tale virtuosa direttrice organizzativa, occorrerebbe anche “mettere in agenda” l’attuazione dell’art. 6, comma 1, d.lgs. 545/1992 ossia l’istituzione di «sezioni specializzate in relazione a questioni controverse individuate con il provvedimento stesso». Ciò anche a fronte e quale conseguenza dell’aumento della competenza monocratica a euro 10.000 disposta dall’art. 16, comma 2, decreto‑legge n. 19/2026, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 20 aprile 2026, n. 50. Revisione territoriale delle sedi giudiziarie di primo grado, ingresso dei primi magistrati reclutati per concorso dedicato ed aumento della competenza monocratica possono infatti indurre alla concretizzazione di questa risalente previsione normativa, rimasta “lettera morta” a causa della difficoltà di adattarla ad una magistratura onoraria non impiegabile a “tempo pieno” nell’attività giurisdizionale. Questa misura organizzativa potrebbe rivelarsi una delle “chiavi” di una ordinata transizione tra il vecchio ed il nuovo sistema ordinamentale.

In ogni caso, giudici e magistrati tributari dovranno poter contare su tutte le guarentigie connaturate al loro status, per una completa equiparazione alle altre giurisdizioni, inclusi i pro­fili disciplinari e la formazione continua.

Sul punto si richiamano i rilievi contenuti nella Delibera del Plenum del 17 marzo scorso che si condividono, pur non avendo votato l’intera delibera per il dissenso in ordine alle conclusioni in tema di geografia giudiziaria. Ed in particolare in tema di ordinamento giudiziario, di decadenza per contravvenzioni e incompatibilità dei magistrati tributari, di norme transitorie e disciplina del soprannumero e di ordinamento giuridico ed economico dei magistrati tributari.

Mentre, per i giudici tributari continua a rimanere elusa la problematica economica, che ha riflesso sull’autonomia e indipendenza, connessa alla necessità di prendere in considerazione la rivisi­tazione del compenso fisso e variabile, quest’ultimo fermo al 2006, pre­vedendo al contempo meccanismi periodici per un suo adeguamento, come avviene d’altro canto per tutte le altre magistrature e di prevedere compensi anche per i provvedimenti decisori in sede cautelare.

In linea generale, stante la compresenza nell’unico ordinamento delle due categorie di giudicanti, sarebbe opportuno intervenire con normazione primaria e secondaria per una maggiore specificazione dei distinti regimi giuridici, con specifica individuazione delle funzioni e dei ruoli che all’interno delle Corti devono spettare ai giudici tributari rispetto ai magistrati tributari professionali, ad esempio con riferimento anche a quanto evidenziato sopra in punto esercizio delle funzioni monocratiche.

8. Mef e CPGT: l’equilibrio che non c’è

Con la riforma il Mef è stato potenziato. È stato istituito un Dipartimento autonomo, ben dotato di risorse umane che ha dalla sua l’organizzazione ministeriale forse più solida e rilevante.

Il CPGT è rimasto indietro.

La posizione ordinamentale dei consiglieri è rimasta invariata.

L’auspicio del Consiglio, espresso nella delibera del 2024, con la quale si era chiesto lo svolgimento di un Plenum, poi tenutosi il 18 aprile di quell’anno, alla presenza del Viceministro Leo, di «..realizzazione completa dell’autogoverno» mediante la «previsione di meccanismi ordinamentali flessibili, con riguardo alla consiliatura in corso, che consentano a tutti i consiglieri eletti in posizione di omogenea e totale parità di adempiere pienamente alle funzioni e agli impegni consiliari», è rimasto inascoltato.

È infatti accaduto che un emendamento ad uno dei decreti PNNR, che raccoglieva una condivisione parlamentare bipartisan, apprezzata anche in sede governativa, mirante a concretizzare proprio questo auspicio sia decaduto per l’opposizione del Governo.

A mio avviso è stato un commesso un errore grave.

Il governo autonomo di una magistratura è un’attività complessa che richiede forti motivazioni ideali, ed impegno quotidiano, se non abnegazione. Come era negli auspici di coloro che hanno apprezzato tale iniziativa, trattandosi di un’attività strettamente collegiale, non è corretto pensare che possa essere partecipata in modo non eguale e non equamente distribuito. Non ci sono consiglieri di serie A e consiglieri di altre, inferiori, categorie.

La storia insegna.

Il Csm, che è l’“archetipo costituzionale” cui bisogna sempre riferirsi, ha potuto pienamente esercitare la sue, delicatissime, prerogative istituzionali solo ed almeno da quando nei primi anni ’80 dello scorso secolo i consiglieri eletti dai magistrati sono stati disimpegnati dalle loro funzioni giudiziarie.

Nessun organo di governo autonomo può fondarsi – solo – sulla buona volontà di chi lo compone.

Al rilievo che per il CPGT è sempre stato così, si risponde con facilità: dopo la riforma del 2022 il “mondo” della giurisdizione speciale tributaria non è e non sarà mai più lo stesso.

La sua gestione richiede risorse incomparabilmente superiori a quelle occorrenti con l’ordinamento precedente. Ciò valga per il futuro per evitare che la situazione attuale si protragga anche nel nuovo Consiglio.

Appare, inoltre, necessario che la struttura consiliare venga, notevolmente, potenziata a partire dal ruolo autonomo del personale e della configurazione e nomina del Segretariato generale, attingendo tra i magistrati tributari.

9. MEF e CPGT: l’equilibrio possibile

Abbiamo visto che l’attuale squilibrio nei rapporti tra Mef e CPGT non è compatibile con un accettabile standard costituzionale ed unionale.

L’indipendenza e l’autonomia di qualsiasi magistratura si regge su questo standard, su questo equilibrio, come in Italia è, storicamente, tra Ministero della giustizia e Csm, come invece non è in alcuni Stati membri dell’Unione, da cui le ben note procedure di infrazione e pronunciamenti della Corte di giustizia.

Non è infatti trascurabile che tra chi si occupa di giustizia tributaria è ampiamente maggioritaria l’opinione che il Mef, parte in causa attraverso l’Agenzia delle Entrate nella grande maggioranza delle controversie, abbia troppo peso rispetto alle magistrature tributarie, che ne sia un pesante fattore di condizionamento.

Tale diffusa convinzione porta chi ce l’ha a sostenere che l’unico rimedio è portare queste magistrature nella competenza gestionale della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero del Ministero della giustizia.

Se si crede davvero che si tratta di un’opinione errata/infondata/pretestuosa, vi è un unico modo per dimostrarlo: fare ciò che serve per riequilibrare la situazione inter‑operativa attuale. Bisogna incominciare a farlo.

È quindi indispensabile acquisire la consapevolezza che lo squilibrio va corretto.

Ciò è nell’interesse delle Istituzioni interessate.

Occorre praticare sempre più sotto il profilo del metodo il rapporto di leale collaborazione, seguendo anche le indicazioni contenute nell’Ordinanza n. 7530/2025 delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione che ha, accogliendo per la prima volta un ricorso di un Organo di governo autonomo diverso dal Csm, stabilito un importante principio in tema di giurisdizione ed eccesso di potere giurisdizionale nei confronti del CPGT da parte del Consiglio di Stato.

Sotto il profilo del merito vanno ricercate soluzioni che vadano nella direzione suindicata di rafforzare il governo autonomo a garanzia dell’autonomia e dell’in­dipendenza dei magistrati e giudici tributari.

Massima rilevanza assume, in quanto attinge il piano costituzionale, la questione della rappresentanza nell’organo di autogoverno dei magistrati tributari al fine di garantirne adeguatamente l’autonomia e l’indipendenza. In particolare, si segnala che la presenza dei magistrati tributari nella componente togata del CPGT, si rende necessaria stante il ruolo fondamentale che detto organo esercita nei confronti di tale categoria di componenti delle Corti, con riguardo esemplificativamente allo status, ai procedimenti disciplinari, all’autorizzazione agli incarichi extragiudiziari, etc., funzioni queste ultime assolutamente residuali o assenti con riguardo ai giudici tributari del ruolo unico. Occorre dunque in particolare assicurare, mediante un’adeguata e specifica normativa elettorale in punto elettorato attivo e passivo dei magistrati tributari, che nel Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria sia garantita la presenza di un numero equilibrato, quanto alla componente togata, di magistrati e di giudici tributari, anche eventualmente mediante una previsione di presenza numerica progressiva in aumento dei magistrati tributari sino alla maggioranza numerica, in considerazione dei tempi di compresenza nella percentuale numerica delle due categorie nel Ruolo unico. Mantenere l’attuale legge elettorale potrebbe comportare, ancorché di fatto, ma con ogni verosimiglianza, che nel prossimo Consiglio non sieda alcun magistrato professionale, con grave vulnus al principio di rappresentatività e all’autonomia ed indipendenza della nuova magistratura professionale. Si realizzerebbe così uno strano modello di eterogoverno, del tutto anomalo e fortemente sospettabile (denunciabile) di incostituzionalità.

10. Conclusioni

La giustizia tributaria è una giurisdizione strategica per il Paese: essa è ormai a pieno titolo una giurisdizione autonoma e strutturata, destinata a consoli­darsi attraverso la progressiva professionalizzazione e l’innalzamento de­gli standard organizzativi.

I prossimi anni dovranno essere quelli del consolidamento definitivo del sistema giudiziario tributario.

Maggiore efficienza, prevedibilità delle decisioni, rafforzamento e immediatezza dell’autodichia in materia tributaria, ulteriore riduzione dei tempi di definizione delle controversie e certezza del diritto sono beni che vanno rafforzati e preservati con determinazione ed efficacia da parte di tutti i protagonisti del sistema tributario.

La riforma chiama ad una responsabilità rafforzata che richiederà impegno, responsa­bilità e capacità di dialogo da parte di tutti gli attori coinvolti: magistrati, difensori dei contribuenti e amministrazione finanziaria.

Per questo va condivisa la chiusa finale dell’intervento inaugurale della Presidente Lussana: «una giustizia capace di dialogare anche con il contesto europeo e inter­nazionale, nel quale i temi fiscali assumono dimensioni integrate e com­plesse. Una giustizia che non sia percepita come un ostacolo, ma come una garanzia. Non come un fattore di incertezza, ma come un elemento di stabilità. Non come un costo, ma come un investimento nel corretto funzionamento del sistema».

Non farlo sarebbe un fallimento in primis per il CPGT e di conseguenza per il sistema paese.