ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma
Intervista

Il No di Cantone alla Riforma Nordio

6 febbraio 2026
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Raffaele Cantone, già presidente dell’Anac, è procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia

ABSTRACT

I sostenitori della legge invocano in primo luogo l’urgenza di “separare le carriere”, trovando insopportabile la colleganza tra magistrato giudicante e magistrato della pubblica accusa. In base alla tua lunga esperienza, pensi che nel nostro sistema giudiziario ci sia davvero un’esigenza di rafforzare la terzietà e l’indipendenza del giudice rispetto al pm?

Le affermazioni dei sostenitori del Sì lasciano a dir poco perplessi perché non tengono conto che, dopo la riforma Cartabia, il transito da una carriera all’altra è diventato difficilissimo e i numeri esigui di chi lo fa ne sono la più significativa dimostrazione. Invocare l’esistenza di un rapporto di colleganza come possibile causa che minerebbe la terzietà del giudice è un argomento, poi, davvero specioso; se si volesse portare alle estreme conseguenze questo ragionamento si dovrebbero separare anche le carriere fra giudici di primo grado e quelli di appello, perché la circostanza che fra loro vi sia un rapporto di “colleganza” li renderebbe a rischio di parzialità quando sono chiamati a vagliare le sentenze del grado inferiore. Comunque, è il dato numerico a fare giustizia dei paventati rischi della colleganza; i giudici assolvono in quasi il 50% dei casi i soggetti per i quali i pm avevano chiesto il processo, a dimostrazione di quanto sia irrilevante l’essere colleghi! Ed infine i fautori del Sì insistono sul fatto che la separazione delle carriere sarebbe una conseguenza imposta della riforma costituzionale del giusto processo varata nel 1999; anche questa è un’affermazione che cozza con la realtà dei fatti; sono passati quasi 27 anni dalla riscrittura dell’art. 111 della Costituzione e la Corte costituzionale, pur avendo avuto tante occasioni per farlo, non ha mai sollevato nemmeno un dubbio sul fatto che le regole ordinamentali delle carriere dei magistrati potessero contrastare con il principio costituzionale. E in questo si sono pronunciati eminenti costituzionalisti e processualpenalisti. La separazione, quindi, è una scelta del legislatore, certamente legittima, ma non affatto necessitata e nemmeno consustanziale, come più volte, invece, ha affermato il Ministro Nordio.

Da pubblico ministero, quanto ha contato nella tua carriera la “cultura della giurisdizione”? Cos’è, come si costruisce e come si preserva?

Per come viene intesa la figura del pubblico ministero nel nostro ordinamento e nel sistema processuale, è indispensabile che sia portatore di una cultura della giurisdizione, intesa come attenzione al rispetto dei diritti di difesa dell’indagato ma anche delle persone offese e della presunzione di non colpevolezza. Il “nostro” pubblico ministero non è né un “avvocato dell’accusa” né un “avvocato della polizia”; non deve sposare tesi preconcette e non deve puntare alla condanna a tutti i costi, ma alla ricerca della verità, non quella assoluta ovviamente ma quella processuale. Non è un caso che il nostro codice di rito preveda una disposizione, come l’art. 358, che obbliga il pm anche a ricercare le prove che possano scagionare l’imputato. La cultura della giurisdizione, quindi, dovrebbe far parte del DNA di un pm ed essa va costruita e preservata anche e soprattutto con la formazione. Io credo che la formazione comune fra pm e giudici, così come prevista nell’attuale ordinamento, sia un punto di forza del sistema perché evita che il pm si chiuda in una logica autoreferenziale, tutta attenta alle sole ragioni dell’accusa. Dal mio punto di vista, credo che un momento fondamentale di maturazione anche culturale sia stata l’esperienza all’ufficio del massimario (che è un ufficio considerato “giudicante”), dove ero uno dei pochi ad arrivare da una precedente attività tutta svolta come requirente; la contaminazione di culture diverse, che la riforma costituzionale vuole far venir meno, è, invece, utilissima per instillare la corretta mentalità in chi deve svolgere funzioni requirenti.

In tutti i paesi in cui le carriere di giudici e pm sono variamente “separate”, esistono forme di raccordo della magistratura requirente con il potere esecutivo. La riforma Nordio, al netto dell’incognita costituita dalle leggi attuative, sembra disegnare una magistratura requirente che farà capo solo a sé stessa. Considerato anche il numero ridotto dei pubblici ministeri (circa 2000), e quello ancora inferiore dei loro vertici (276 tra semidirettivi e direttivi), data la struttura gerarchica voluta dal legislatore ordinario, ti sembra una prospettiva auspicabile? Cosa ti aspetti dalle leggi attuative?

Gli spazi che il legislatore ordinario potrà riempire con le proprie norme, se dovesse vincere il Sì, sono molto ampi e questo è un altro degli aspetti maggiormente discutibili della riforma, perché di fatto per comprendere davvero quale sarà il nuovo assetto della magistratura bisognerà aspettare gli interventi attuativi che, si spera, non vengano approvati senza un confronto vero non solo in parlamento ma anche con gli studiosi e gli addetti ai lavori, confronto che non vi è stato, invece, al momento dell’approvazione del testo costituzionale, in quanto il disegno di legge non è stato cambiato di una virgola con la definitiva approvazione. Quella che si paventa con le norme costituzionali, del resto, non sembra una semplice separazione delle carriere ma, come rimarcato da autorevoli studiosi, una vera separazione delle magistrature e ciò malgrado sia stato riaffermato il principio dell’unitarietà con il comma 1 dell’art. 104, che, però, rischia di apparire un vuoto simulacro. All’esito del varo delle riforme attuative si potrà davvero capire in che modo saranno organizzati gli uffici e se sarà mantenuta la “cultura tabellare” anche in quelli requirenti o si punterà tutto sulla gerarchizzazione, come era già avvenuto con la prima riforma Castelli del 2006. La riforma riafferma, in verità, il principio di indipendenza del pm, escludendo qualunque raccordo con l’esecutivo e questa indicazione è oggettivamente un fatto positivo. Come, però, molti commentatori hanno evidenziato, il rischio di una magistratura requirente separata e con un proprio organo di autogoverno è quello di una “modifica genetica” dell’accusatore, di stimolare una cultura autoreferenziale, molto più preoccupata del risultato e, quindi, di ottenere la condanna degli imputati piuttosto che di ricercare la verità, anche a favore di essi. Inoltre, l’assenza di un vertice degli uffici requirenti e la sostanziale autonomia di essi potrebbe porre poi il problema di dover trovare un raccordo fra le procure ed il governo in funzione di attuare gli obiettivi di politica criminale, di competenza dell’esecutivo. Per far ciò, sarebbe necessaria una nuova riforma costituzionale, in tempi brevi alquanto improbabile. Nell’immediato, però, il rischio è che una sorta di allineamento con gli obiettivi di politica criminale possa comunque avvenire attraverso meccanismi meno formali e più sottili, con la normazione secondaria di un consiglio superiore in cui avranno maggior peso i componenti laici ma anche con un mirato esercizio di azioni disciplinari che possano censurare le scelte dei requirenti.

 Il Csm ha, tra l’altro, importanti funzioni normative. In tal senso, è innegabile che si tratti di un organo di indirizzo, ad oggi elettivo, e quindi espressione delle diverse aree culturali presenti in seno alla magistratura. La riforma Nordio istituisce due distinti Csm, e muta la loro composizione prevedendo un sorteggio temperato – ossia, una preselezione – dei membri laici, contro il sorteggio puro dei togati. Se restano quasi invariate le proporzioni tra le due componenti, la prima si rafforza così rispetto alla seconda. Come cambierà il governo autonomo?

È difficile poter adesso capire cosa accadrà perché, va ancora una volta ribadito, le leggi ordinarie di attuazione avranno un peso molto significativo anche su quella che sarà l’effettiva organizzazione degli organi di autogoverno. Come sarà strutturato il sorteggio dei togati e dei laici non sarà un meccanismo neutro perché, se si dovesse optare per il sorteggio puro dei togati, la componente dei magistrati non avrà alcuna legittimazione e avrà certamente una minore autorevolezza, perché non eletta, e soprattutto magistrati scelti per caso potranno non avere nemmeno le competenze specifiche per confrontarsi con le materie consiliari rispetto ai laici che comunque saranno scelti in una short list di esperti, fra l’altro, il cui numero viene lasciato alla discrezionalità del legislatore ordinario; ed è questo un altro indiscutibile aspetto di preoccupazione della riforma. È un argomento, poi, non fondato quello che sento ripetere come un mantra; perché un magistrato che può dare un ergastolo dovrebbe non avere la competenza per fare il consigliere del Csm? La risposta è semplicissima: sono due attività completamente diverse. Io credo di avere una buona considerazione di me come pubblico ministero, ma non mi riconosco affatto le doti per occuparmi delle carriere dei magistrati. Fra l’altro, non avendo la disposizione costituzionale previsto quorum qualificati in sede parlamentare per formare l’elenco da cui verranno estratti i laici è possibile, anzi direi probabile, che tutti coloro che vi entreranno saranno comunque espressione della maggioranza che sostiene il governo del momento. I laici, quindi, anche per essere espressione di una medesima posizione culturale, saranno presumibilmente in grado di fare gruppo fra loro e di potersi imporre rispetto ai togati che probabilmente non si conosceranno nemmeno. Inoltre, il sorteggio dei togati se “puro” potrà far perdere anche qualunque collegamento con il territorio dei consiglieri magistrati, che credo sia un punto di forza dell’attuale composizione consiliare, perché i consiglieri riescono comunque ad avere una conoscenza di gran parte degli uffici, dei loro problemi ed anche dei colleghi che li compongono. In definitiva, gli organi di autogoverno saranno certamente molto diversi da quello attuale; in attesa delle norme da scrivere, io credo che si può ritenere fuori discussione un dato: la componente laica avrà certamente un peso specifico maggiore rispetto all’attualità. 

Parliamo delle correnti: corpo intermedio che incarna il pluralismo culturale in seno alla magistratura, luogo di confronto e di elaborazione del pensiero, anche nel Csm. È grazie a tale fervore culturale che è stata scritta la storia dell’organizzazione degli uffici, attuando attraverso le circolari e le delibere consiliari i principi costituzionali: penso alla circolare Tamburino sulle valutazioni di professionalità del 1985; all’introduzione e allo sviluppo della cultura tabellare; alle delibere consiliari sull’organizzazione degli uffici di procura degli anni ’90 (3.6.1992, 25.3.1993, 14.4.1993). Nel dibattito pubblico, tuttavia, sono identificate esclusivamente come apparato che influenza l’assegnazione degli incarichi direttivi. Sono entrambe le cose? Quali effetti avrà, o non avrà, la riforma Nordio su tale spontanea (e direi inevitabile) forma di aggregazione tra magistrati?

Il ruolo ed il peso delle correnti sono stati, nel corso di questa brutta campagna elettorale, uno degli argomenti spesi con più successo da parte dei fautori del Sì, perché si è riusciti ad offrire una visione parziale e tutta negativa di esse. Del resto, il sorteggio come metodo di scelta dei consiglieri togati degli organi di autogoverno è stato giustificato esplicitamente, in sede di lavori parlamentari, dalla volontà di escludere che esse potessero avere un ruolo nell’organo di autogoverno. Tutto questo, come è noto, è soprattutto la conseguenza dei gravi fatti emersi qualche tempo fa, che avevano portato all’attenzione dell’opinione pubblica la degenerazione dell’attività correntizia, apparsa solo come un’attività finalizzata a “manovrare” le nomine per gli incarichi direttivi degli uffici giudiziari più importanti, in base alle logiche di appartenenza più che del merito. È stato facile partire da quell’episodio, prendendo poi per oro colato un libro, che ha ottenuto un grande successo, scritto da uno dei soggetti coinvolti in quella vicenda, per dare l’impressione che le correnti fossero solo uno strumento per decidere le nomine e, persino, una cinghia di trasmissione di input di partiti politici. Non credo si debbano sottovalutare queste degenerazioni, che in un recente passato, ben prima che accadessero gli episodi citati, anche io avevo stigmatizzato, ma è ingiusto pensare che le correnti, e l’Associazione Nazionale Magistrati in cui tutte si riconoscono, siano solo questo e dimenticare il ruolo che hanno avuto, e continuano comunque ad avere, come luoghi di elaborazione culturale e come vettori della modernizzazione della magistratura, con il superamento di una logica di verticalizzazione degli uffici e con la valorizzazione della cultura tabellare anche nelle procure. La riforma costituzionale ridimensionerà certamente il loro ruolo, perché rischieranno di essere assenti dal luogo più importante per la magistratura e cioè dagli organi di autogoverno e potrebbe persino minarne l’unitarietà, se qualcuno dovesse pensare di costituire associazioni autonome per i giudici ed i pubblici ministeri. Questo ridimensionamento non mi pare affatto una cosa né positiva né auspicabile, perché finisce per indebolire tutta la magistratura, che non avrà, quindi, una rappresentatività complessiva, ma anche i singoli magistrati che attraverso l’Associazione e le correnti possono vedersi tutelati, anche nelle loro prerogative di autonomia ed indipendenza.

Cosa ne pensi dell’Alta Corte, ossia di un inedito sistema di giustizia disciplinare composto in maggioranza da membri esterni rispetto all’organo di governo della categoria cui si applica? A fronte della separazione dei Csm, infatti, non ha più senso parlare di “componente togata”: la componente togata giudicante (6 su 15) e quella togata requirente (3 su 15) diventano innegabilmente minoritarie. E cosa pensi del ruolo del Procuratore Generale, vertice della magistratura requirente, come titolare dell’azione disciplinare anche nei confronti della magistratura giudicante, ormai “separata”? Non ti sembra in contraddizione con il proclamato obiettivo di aumentare la terzietà del giudice nei confronti del pm?

È una novità della riforma che mi lascia molto perplesso sotto più profili. In primo luogo, non mi pare una scelta coerente prevedere l’istituzione di un ulteriore organo, con il carico di spese e burocrazia, togliendo questa competenza ai Consigli Superiori, malgrado il legislatore costituzionale, attraverso il sorteggio, ritiene di averli depurati dalle possibili influenze correntizie. Dubbi non minori anche sulla composizione; la componente togata viene estratta a sorte ma con un’estrazione che riguarda solo una tipologia di magistrati che abbiano svolto o svolgano funzioni di legittimità. Con il dovuto rispetto per i magistrati di legittimità, come è stato evidenziato da un illustre costituzionalista, la scelta appare funzionale ad una logica, che da tempo si riteneva superata, di verticalizzazione degli uffici giudiziari. E poi, ancora una volta va rimarcato che la delega amplissima consentirà al legislatore ordinario di poter decidere con grande discrezionalità su come comporre i collegi che giudicheranno, di cui evidentemente potranno far parte anche più laici che togati, su chi dovrà esercitare l’azione disciplinare, sul ruolo che potrà essere riconosciuto al Ministero della Giustizia in materia. Certo, se al Procuratore generale della Cassazione, organo appartenente alla carriera requirente, sarà riconosciuta la titolarità esclusiva dell’esercizio dell’azione disciplinare, la cosa sarebbe poco coerente con la separazione delle carriere, ma d’altro canto l’eventuale attribuzione di un potere ampio al Ministro sul punto potrebbe essere foriero di ben altre preoccupazioni. Da ultimo, un aspetto non meno delicato attiene al regime di impugnazione; la legge costituzionale, che pure persegue quale suo principale obiettivo l’imparzialità e la terzietà dei giudici, prevede in questo caso che l’impugnazione in materia sia decisa da giudici che di fatto costituiscono lo stesso organo, sia pure distinti in diversi collegi. È come se si prevedesse l’appello di una sentenza (civile o penale) del tribunale davanti un altro collegio dello stesso organo giudicante! Gli avvocati certamente avrebbero (e giustamente) da ridire! Un’impugnazione, quindi, con tratti di problematicità, che diventerebbero ancora più marcati se il legislatore ordinario non consentirà contro le decisioni di secondo grado il ricorso per cassazione. Ma l’interrogativo, forse retorico, che più mi frulla nella mente è perché questo regime disciplinare così articolato tanto da prevedere un giudice ad hoc deve essere previsto per la sola magistratura ordinaria, mentre per le magistrature speciali il procedimento disciplinare continua ad essere una valutazione “domestica” del proprio organo di autogoverno?

Il Ministro Nordio e la Presidente del Consiglio hanno più volte rilasciato dichiarazioni sullo scopo ultimo prefissatosi dal Governo con questa modifica della Costituzione: ridisegnare i rapporti tra potere esecutivo e potere giudiziario. Quali sono gli effetti concreti che la riforma potrà produrre nella vita dei cittadini?

Mi sento, ovviamente, di escludere categoricamente che queste affermazioni siano un “errore”, perché provengono da persone di primissimo piano delle nostre istituzioni e fra l’altro anche particolarmente esperte, per il loro ruolo, nella comunicazione istituzionale. Quanto essi dicono risponde, infatti, a verità, anche se formalmente ed apparentemente la riforma nulla cambia nei rapporti fra i poteri dello Stato. In concreto, però, i consigli superiori che attribuiscono di fatto un ruolo certamente più pregnante alla componente laica che, come si è detto, potrebbe essere integralmente allineata alla maggioranza governativa e il rischio di azioni disciplinari dinanzi ad un organo che pure vede una preponderanza laica potrebbero rappresentare un monito che può pesare sulle scelte di ogni singolo magistrato e può anche spingerlo a orientare le sue azioni e le sue decisioni in modo da non “scontentare” il governo di quel momento. L’affermazione, inoltre, mi sembra essere un argomento spendibile anche sul piano comunicativo; nella logica della semplificazione che sta caratterizzando questa non certo bella campagna elettorale, potrebbe apparire un modo per strizzare l’occhio a quella parte del Paese, tutt’altro che insignificante numericamente, che vive con fastidio i controlli di qualsivoglia tipo e che, per esempio, ha accolto con favore l’abrogazione dell’abuso di ufficio o la modifica dei poteri di controllo della Corte dei conti. Quanto agli effetti concreti per i cittadini, malgrado qualcuno qualifichi la legge costituzionale come “riforma della giustizia”, essa non inciderà in alcun modo sui tanti problemi che affliggono la giustizia, a cominciare dai tempi dei processi. Va, in questo senso, dato atto al Ministro Nordio di avere ammesso pubblicamente che le cose stanno così. Se posso esprimere un mio timore, ritengo che da questa riforma potrebbe derivare un effetto non credo positivo per i cittadini e cioè che la magistratura, che si senta meno tutelata, potrebbe essere molto più conformista nelle sue scelte, adeguandosi ai precedenti, e meno attenta a farsi carico dei cambiamenti sociali. Questa per il Paese non sarebbe una buona notizia, perché in tante occasioni la magistratura ha svolto un ruolo importante nelle innovazioni sociali e culturali.

Nel dibattito a sostegno della riforma, i fautori del Sì insistono molto su profili relativi alla giustizia penale, con argomenti spesso contraddittori. Ad esempio, si accusano i giudici di essere poco indipendenti dai pm, seguendone le derive giustizialiste (ed incorrendo perciò in errori ed ingiuste detenzioni); contemporaneamente, i giudici vengono accusati di eccessivo garantismo (ossia di eccessiva indipendenza dalle prospettazioni dell’accusa), che si esprime rimettendo in libertà chi ne è stato privato dalle forze dell’ordine. Ancora, si accusa la giustizia penale di essere poco effettiva, imputando ai magistrati conseguenze dirette sul piano della sicurezza pubblica; contemporaneamente la si accusa di essere troppo “invadente” (nei confronti della politica), e si contrastano gli strumenti più efficaci di cui essa dispone in relazione a reati particolarmente insidiosi. Per i non addetti ai lavori, orientarsi in questo dibattito è complesso. È possibile rimettere un po’ di ordine su cosa un cittadino possa e debba aspettarsi dalla giurisdizione, per evitare che le problematiche più disparate le vengano inopinatamente ascritte?

È purtroppo vero che gli argomenti che vengono spesi in questa campagna elettorale appaiono fra loro contraddittori anche se essi, a ben vedere, sono espressione di una radice comune che sembra svelare come, quantomeno da parte di alcuni, la riforma sia vista soprattutto come un modo per “punire” la magistratura, tanto da mettere d’accordo chi la critica per eccedere in posture giustizialiste e chi, invece, le contesta comportamenti lassisti contro chi delinque. Fra l’altro, dal punto di vista comunicativo, questi argomenti appaiono più facilmente spendibili, soprattutto perché prendono a spunto singole e specifiche vicende di cronaca, mentre per sostenere il contrario bisogna scendere nei tecnicismi che sono, per loro natura, molto meno commestibili all’opinione pubblica. Partiamo, ad esempio, dal tema della sicurezza, un argomento di grande interesse per i cittadini; è facile imputare ai magistrati, che ne sono formalmente gli autori, le scarcerazioni o i mancati arresti dei “delinquenti” che la polizia ha individuato. È molto più difficile da spiegare che è il legislatore che specificamente impone che le misure cautelari, soprattutto quelle custodiali, possano essere adottate solo in presenza di presupposti molto rigorosi e che, oggi, per disporre l’arresto soprattutto di reati di criminalità “da strada”, come i furti o lo spaccio di droga, si è obbligati prima ad interrogare il soggetto poi da sottoporre a misura. E d’altro canto, andrebbe anche ricordato come sono ricorrenti le polemiche sul sovraffollamento carcerario che i garantisti imputano ai magistrati, troppo portati ad emettere misure custodiali o troppo restrittivi nel concedere le misure alternative al carcere. I giudici, ma anche i pubblici ministeri, sono quindi fra l’incudine ed il martello e finiscono inevitabilmente per fare da parafulmine per problemi di cui non sono certo i primi responsabili. Nessuno vuol negare che in casi molto marginali ci possa essere una responsabilità di qualche magistrato per una scarcerazione inopportuna o per una misura cautelare eccessiva, ma sarebbe giusto stigmatizzare quei casi, anche spiegando perché quei provvedimenti non sono condivisibili, e sarebbe corretto, d’altro canto, evitare di fare di ogni erba un fascio e dire con lealtà che quanto accade è conseguenza dell’applicazione della legge, che se si ritiene non adeguata spetta al legislatore cambiare. Mi piacerebbe molto che si cercasse anche di spiegare all’opinione pubblica, ad esempio, che non è con il carcere che si produce più sicurezza ma che al contrario spesso il carcere non fa altro che peggiorare chi lo subisce.

La giustizia civile non è risparmiata dalle accuse di invadenza della sfera politica: emblematica la querelle sorta sui provvedimenti in materia di immigrazione relativi alle procedure di respingimento accelerato attraverso il CPR a tale scopo costruito in Albania. La politica utilizza ormai temi e toni che prescindono totalmente dalle motivazioni giuridiche, in cui tutto diventa sostenibile, anche senza argomenti. Argomentare, che del resto è il lavoro del giudice, sembra oggi quantomai difficile, o addirittura inutile, in assenza di interlocutori. È un inevitabile tratto dei tempi che viviamo, ben percepibile anche a livello internazionale? Che strumenti culturali e giuridici abbiamo per resistervi?

Ormai qualsivoglia provvedimento non gradito, a prescindere dal prendere in considerazione il merito degli argomenti che hanno portato a quella decisione, viene bollato come espressione di logiche politiche, dando quasi per scontata la “malafede” di chi lo ha pronunciato. Mi sembra un atteggiamento pericoloso perché finisce per minare la credibilità della giurisdizione e per fornire alibi a chi intende non rispettare le decisioni giudiziarie. La credibilità del sistema giudiziario non è, però, un patrimonio della magistratura ma del Paese e ha un ruolo significativo nell’immagine che anche all’estero si ha del nostro Paese. Faccio un esempio che mi ha molto colpito in negativo: quando è stato arrestato lo pseudo regista americano accusato di avere ammazzato moglie e figlia piccola e di averle nascoste in un parco pubblico di Roma, il soggetto non ha provato nemmeno a difendersi nel merito ma ha attaccato la magistratura italiana, dicendo che lui non aveva assoluta fiducia in essa e voleva essere giudicato solo da giudici del suo paese. Voglio essere chiaro, non ritengo affatto che ci possa essere un collegamento di nessun tipo fra i vaneggiamenti di questo signore e le critiche che vengono dal mondo politico verso i magistrati, ma qualcuno si può ritenere maggiormente in diritto di dileggiare il nostro sistema giudiziario se anche chi ha ruoli istituzionali non lo ritiene credibile. Io spero ardentemente che finita questa campagna elettorale si possa ripristinare un clima di dialogo; la contrapposizione così aspra che sta caratterizzando il dibattito fra i fautori del Sì e quelli del No ha raggiunto toni che vanno ben al di là di quelli pur fisiologicamente accesi che devono caratterizzare un confronto che dovrebbe riguardare soprattutto il merito della riforma. Non ho mai visto che in una campagna elettorale si denuncino penalmente i soggetti dello schieramento avverso per manifesti ritenuti contenere affermazioni false, e qualche giorno fa un amico mi ha mandato un manifesto elettorale che fotografa quei delinquenti di Torino che picchiano selvaggiamente un poliziotto con la scritta in calce “loro votano No”. Spero si tratti di un falso e di una fake perché se fosse vero si sarebbe davvero superato ogni limite di decenza. Da convinto fautore del No, pur considerando assolutamente sbagliata questa riforma e pur paventando i gravi rischi di cui ho detto sopra, da magistrato e quindi da persona che crede profondamente nella legge e nel sacrosanto diritto di legiferare del Parlamento democraticamente eletto, augurandomi che vinca e anche nettamente il No, mi sento di dire che se dovesse vincere il Sì, dal giorno dopo della pubblicazione della legge in Gazzetta ufficiale io non solo doverosamente la rispetterò ma, per quanto mi consta, farò tutto quanto nelle mie possibilità per darvi la migliore attuazione. E credo che questo atteggiamento dovrebbero avere tutti i sostenitori di entrambi gli schieramenti, evitando di pensare che il referendum sia una resa dei conti e che dopo si debba utilizzare non la ragione ma la “spada di Brenno”.