Foto di Marsyas tratta da Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
Il sorteggio introdotto dalla nuova riforma costituzionale non è una novità storica assoluta. Esiste un precedente illustre, non di rado richiamato in modo semplificato, nella democrazia della Atene tra il VI e il V secolo avanti Cristo. Ma proprio questo precedente, se osservato con attenzione e non ridotto a slogan, suggerisce una lettura molto più problematica e, in un certo senso, più esigente.
Nella Atene classica il sorteggio non era un principio ideologico, né un riflesso automatico dell’eguaglianza democratica. Era una tecnica di organizzazione del potere, applicata in modo selettivo. Gli Ateniesi distinguevano con grande lucidità tra le funzioni di gestione ordinaria della città e le funzioni di direzione strategica. Le prime – numerose, diffuse, temporanee, inserite in un sistema di controlli e responsabilità – erano spesso affidate al sorteggio. Le seconde, in particolare quelle militari, venivano invece attribuite per scelta diretta, tramite voto.
Questa distinzione non era formale, ma sostanziale. Il sorteggio serviva a impedire che la gestione quotidiana della cosa pubblica si trasformasse in una rendita di potere; non serviva a decidere chi dovesse guidare la polis nei momenti decisivi. Lì, dove era in gioco la sicurezza della comunità e la responsabilità politica più alta, Atene non si affidava al caso. Pretendeva una scelta consapevole, riconoscibile, imputabile.
Il sorteggio, dunque, funzionava perché era proporzionato alla funzione. Non perché fosse “democratico” in astratto, ma perché era inserito in una visione chiara di ciò che poteva essere amministrato e di ciò che, invece, doveva essere diretto.
È con questo precedente che va analizzato il ricorso al sorteggio introdotto dalla riforma costituzionale italiana, sottoposto al prossimo referendum. La riforma costituzionale introduce il sorteggio come criterio strutturale per la composizione degli organi di autogoverno della magistratura e del nuovo organo disciplinare. L’intento è dichiarato: ridurre il peso delle dinamiche elettive interne, delle correnti, delle competizioni organizzate che nel tempo hanno mostrato evidenti degenerazioni. In questo senso, il richiamo all’esperienza ateniese sembra naturale: anche lì il sorteggio serviva a spezzare circuiti di potere.
Ma il punto decisivo, come insegna l’esperienza della Atene classica, non è il sorteggio in sé, bensì la funzione cui lo si destina e il livello di potere su cui incide.
Nel costituzionalismo moderno la magistratura non è un apparato amministrativo. È uno dei tre poteri dello Stato, titolare di una funzione di garanzia che incide direttamente sull’equilibrio complessivo dell’ordinamento. Gli organi di autogoverno della magistratura non svolgono compiti neutri o meramente tecnici: decidono carriere, valutazioni, trasferimenti, sanzioni disciplinari. In altre parole, orientano il modo in cui il potere giudiziario viene esercitato nel tempo.
A partire da Montesquieu, il potere giudiziario è concepito come uno dei tre poteri dello Stato, al pari del legislativo e dell’esecutivo. Non è una funzione tecnica, né una mera amministrazione della giurisdizione, ma un potere di garanzia, posto a presidio della libertà dei cittadini e dell’equilibrio complessivo dell’ordinamento. Proprio per questo, esso non può essere trattato come un potere minore, né sottoposto a meccanismi che, pur animati da finalità correttive, ne attenuino la dignità costituzionale o ne riducano la legittimazione.
Applicare il sorteggio a questi organi significa, implicitamente, qualificare tali funzioni come mera gestione più che come direzione di un potere costituzionale. È una scelta di filosofia costituzionale. E qui il confronto con Atene diventa critico: mentre la polis sorteggiava le cariche minori e sceglieva col suffragio diretto quelle decisive, la riforma italiana introduce il sorteggio proprio nel cuore della governance del terzo potere.
A questo punto la domanda non può essere elusa: siamo davvero sicuri che il governo dell’indipendenza, della carriera e della disciplina della magistratura sia una funzione “minore”, assimilabile alla gestione ordinaria? In una democrazia costituzionale, la tenuta dello Stato di diritto è meno strategica della guerra per una città antica, oppure ne è l’equivalente moderno?
Se si accetta la seconda risposta, allora il problema non è il sorteggio in sé, ma il bersaglio scelto per il raggiungimento dello scopo.
Ed è qui che l’esperienza ateniese doveva suggerire una possibile alternativa, rimasta fuori dal disegno riformatore. Se l’obiettivo era spezzare i meccanismi di potere, interrompere le cordate, ridurre la cristallizzazione delle carriere, forse il sorteggio avrebbe trovato una collocazione più coerente nelle cariche apicali degli uffici giudiziari territoriali: i Presidenti dei Tribunali, i Presidenti delle Corti d’Appello i capi delle Procure della Repubblica.
Sono queste le sedi in cui il potere giudiziario si esercita quotidianamente: nell’organizzazione degli uffici, nella distribuzione del lavoro, nella gestione delle relazioni interne ed esterne. È lì che si formano, nel tempo, posizioni di influenza stabile. È lì che il sorteggio avrebbe potuto operare come strumento di reale discontinuità, colpendo la gestione senza intaccare la legittimazione degli organi di garanzia costituzionale.
La riforma, invece, ha compiuto la scelta opposta: ha lasciato intatti i livelli territoriali e ha portato il sorteggio negli organi di vertice dell’autogoverno. Una scelta che, alla luce del precedente ateniese, appare almeno discutibile, perché utilizza uno strumento storicamente pensato per le cariche minori nel punto più alto e sensibile del potere giudiziario.
La riflessione finale non è una condanna, ma un invito alla lucidità. Il sorteggio è uno strumento potente, capace di spezzare equilibri consolidati. Ma, come ogni strumento potente, richiede precisione chirurgica. Non basta usarlo: bisogna usarlo nel luogo giusto e nel momento giusto.
A questo punto, la domanda finale non è se il sorteggio sia giusto o sbagliato, ma che cosa fare se la riforma non passerà.
Se il referendum dovesse portare alla bocciatura della riforma, questo esito non dovrebbe essere letto come una chiusura del dibattito, né tantomeno come una difesa dell’esistente. Al contrario, dovrebbe rappresentare l’occasione per riaprire seriamente la riflessione, liberandola sia dalla tentazione di conservare meccanismi ormai evidenziati come problematici, sia dalla scorciatoia di soluzioni che rischiano di alterare equilibri costituzionali delicatissimi.
Fare tesoro dell’insegnamento ateniese significa, prima di tutto, evitare i richiami superficiali. Atene non ci insegna che il sorteggio è sempre la risposta giusta, ma che lo strumento va calibrato sulla funzione. Il sorteggio funzionava perché colpiva le sedi della gestione ordinaria del potere, non perché veniva applicato indistintamente. Dove era in gioco la direzione della polis, la responsabilità strategica, la tenuta complessiva della comunità, non si ricorreva certamente al sorteggio.
Trasposto nelle democrazie moderne, questo insegnamento suggerisce una via diversa: pensare a soluzioni incisive contro la formazione di consorterie e cordate, senza però intervenire nel cuore degli organi che governano un potere costituzionale. L’equilibrio tra legislativo, esecutivo e giudiziario non è un dettaglio tecnico, ma la condizione stessa della libertà. Alterarlo, anche con buone intenzioni, espone a rischi che una democrazia matura non può permettersi di sottovalutare.
Il problema da affrontare resta reale: la tendenza alla cristallizzazione del potere, la formazione di gruppi organizzati, la difficoltà di garantire trasparenza e imparzialità nelle carriere e nella disciplina. Ma proprio per questo la risposta dovrebbe essere più mirata, capace di incidere dove il potere si esercita quotidianamente e tende a consolidarsi, senza trasformare gli organi di garanzia in strutture prive di una legittimazione selettiva chiara.
Una bocciatura referendaria, dunque, non dovrebbe essere vissuta come un ritorno al passato, bensì come uno spazio di responsabilità: per immaginare qualcosa di diverso e di più efficace, che sappia evitare la formazione delle consorterie senza ridurre l’autogoverno giudiziario a una mera amministrazione, e senza trattare il terzo potere come una funzione minore da neutralizzare.
È su questa linea – non tra immobilismo e rottura, ma tra equilibrio costituzionale e incisività delle riforme – che una discussione davvero matura dovrebbe ripartire. Solo così l’insegnamento antico potrà tradursi in una risposta moderna, all’altezza delle democrazie contemporanee.
