La riforma costituzionale che sarà oggetto del prossimo referendum del 22 e 23 marzo, pur introducendo una rivoluzione copernicana nell’assetto del potere giudiziario, nella costituzione e nei compiti del Csm, viene identificata come la “riforma sulla separazione delle carriere”. La polarizzazione del dibattito su questo tema ha una matrice storica e politico-culturale?
In una campagna referendaria così segnata da acrimonia e palesi tentativi di strumentalizzazione politica è inevitabile che prevalgano, anche nella magistratura, sentimenti di diffidenza verso le ragioni degli altri. Soprattutto, se alle ragioni della separazione si associano quelle di chi apertamente rivendica la necessità di riduzione dei poteri di controllo e di garanzia propri della giurisdizione e, in particolare, dei poteri di direzione delle indagini del pubblico ministero. Personalmente, ho sempre creduto che occorresse confrontarsi con realismo con l’idea che una quota non secondaria della credibilità del nostro sistema possa dipendere dalla difficoltà di giustificare agli occhi di tutti l’unicità delle carriere del giudice e del pubblico ministero, tanto più tenendo presente che il principale argomento contrario, consistente nel rivendicare la cultura della giurisdizione del pubblico ministero, avrebbe avuto maggiore forza persuasiva se fosse stato speso all’interno di sistemi di valutazione della professionalità dei magistrati requirenti capaci di tenere debitamente conto di quel valore. Ma il clima nel quale si svolge la campagna referendaria e gli espliciti annunci di nuove leggi volte a ridurre le prerogative processuali del pm sul cruciale versante dei rapporti con la polizia giudiziaria rendono evidente che sono in discussione più ampi e delicati equilibri istituzionali.
Probabilmente, sono state perse molte occasioni per dialogare sui bisogni di cambiamento profondo dell’ordinamento giudiziario, ma, di regola, non vi è tempo né ragione per occuparsi del tempo perduto. Ora occorre misurarsi con questa riforma costituzionale, anche se alle ragioni che ne rendono impossibile la condivisione dovrebbe associarsi la consapevolezza che, comunque vada il referendum, resteranno sul tappeto questioni serie e non più eludibili, che investono la stessa responsabilità sociale della magistratura.
Prima di esaminare il merito dell’intervento di revisione costituzionale, vorrei chiederti se, a tuo avviso, l’iter che ha contraddistinto l’approvazione del testo della riforma abbia o meno accentuato i timori di coloro che intravedono la volontà di minare l’indipendenza della magistratura. Sembrano oramai lontane le parole di Calamandrei quando, in assemblea costituente, poneva il seguente monito: «nella preparazione della costituzione il governo non ha alcuna ingerenza: il governo può esercitare per delega il potere legislativo ordinario, ma, nel campo del potere costituente, non può avere alcuna iniziativa neanche preparatoria. Quando l’assemblea discuterà pubblicamente la nuova Costituzione, i banchi del governo dovranno essere vuoti; estraneo del pari deve rimanere il governo alla formulazione del progetto, se si vuole che questo scaturisca interamente dalla libera determinazione dell’assemblea sovrana».
Il mio ragionamento parte, ma potrebbe anche concludersi, riconoscendo che una riforma costituzionale, per di più se riferita all’ordinamento della Repubblica, non possa credibilmente muovere da iniziative governative chiuse ad ogni confronto parlamentare. Un metodo che appare contraddire la stessa natura di un’architettura costituzionale delicata e preziosa per tutti, la modificazione della quale esigerebbe di potersi nutrire dei frutti di un confronto aperto fra posizioni e sensibilità diverse e, dunque, della condivisione più ampia. Non si tratta di una questione puramente metodologica, poiché essa investe inevitabilmente anche il merito della riforma, inevitabilmente privata dei vantaggi di una maggiore ponderazione, possibile soltanto ricercando il dialogo e non gli immediati vantaggi delle prove di forza, tenendo a mente che la Costituzione è bene comune che deve poter armonicamente riflettere un necessario pluralismo dei contributi di riflessione e proposta.
Per convincersene, basterebbe pensare ai danni derivati da altra riforma costituzionale imposta d’imperio dalla maggioranza politica del momento, come quella del Titolo V della Costituzione, votata pochi mesi prima delle elezioni politiche del 2001. Un precedente che dovrebbe far riflettere anche oggi, soprattutto considerando che quella riforma, come certo sarà anche per quella sulla giustizia se passasse il prossimo vaglio referendario, avrebbe presto reso visibile che i problemi che dichiaratamente mirava a risolvere erano non meno gravi di quelli che ne sarebbero derivati.
Qualora la riforma venisse definitivamente confermata l’Italia sarebbe l’unico Paese ad avere un organo di rilevanza costituzionale, anzi due (un Csm per i pm ed un Csm per i Giudici), i cui membri togati sarebbe estratti a sorte (con sorteggio secco) e quelli laici estratti da una lista di soggetti legittimati individuati dalla politica (sorteggio temperato). A tuo avviso alla duplicazione degli organi di autogoverno seguirà un diverso “modus operandi” o si garantirà, in ogni caso, un medesimo indirizzo?
Naturalmente, a motivare un giudizio negativo sulla riforma concorrono anche le soluzioni, largamente inadeguate, date ai delicati nodi problematici correlati alla stessa struttura del sistema di governo autonomo della magistratura, alla selezione per sorteggio dei suoi componenti togati e alla disciplina di un’Alta Corte ben diversa dall’originaria visione di organo chiamato ad assicurare la tenuta di un tessuto deontologico comune a tutte le magistrature. Si tratta di soluzioni forzate che prefigurano contraddizioni e criticità assai gravi, che soltanto un confronto aperto e senza pregiudizi avrebbe potuto almeno mitigare.
Su questo versante, peraltro, mi pare di scorgere neanche troppo in lontananza ulteriori profili di rischio per la sorte della “condizione spirituale” della magistratura, vale a dire dello statuto identitario del magistrato, soprattutto del pubblico ministero.
Cosa intendi per “condizione spirituale della magistratura?”
Prendo a prestito quel recente, brillante richiamo dottrinale, per riferirmi all’inevitabile accelerazione di un processo di impoverimento culturale della stessa fisionomia della funzione giurisdizionale, prima ancora della sua percezione. Non solo e non tanto perché peserà negativamente su razionalità ed efficienza complessive degli assetti organizzativi del sistema giudiziario la non rimediabile separatezza dei nuovi circuiti di autogoverno. Ma anche e soprattutto perché la previsione di due consigli superiori composti da magistrati sorteggiati varrà ad innescare inevitabili processi di ripiegamento burocratico e micro-corporativo delle visioni e delle prassi dell’organizzazione giudiziaria e, dunque, di deresponsabilizzazione istituzionale. Paradossalmente, si tratta dei medesimi processi di arretramento culturale che sono alla radice della lunga crisi della dimensione associativa della magistratura e, dunque, dei mali dell’autogoverno della magistratura che dovrebbero essere invece miracolosamente sanati dalla riforma.
Naturalmente, sull’inevitabilità di tale negativo processo pesano anche le pressioni politico-mediatiche sistematicamente esercitate per condizionare le indagini più difficili e delicate, perché proiettate sugli accidentati terreni della corruzione politico-amministrativa e dei mercati d’impresa, del riciclaggio delle ricchezze mafiose, della finanza opaca e delle grandi frodi fiscali. Per tacere delle investigazioni che faticosamente aprono lo sguardo della giurisdizione verso ciò che avviene in un gigantesco mercato clandestino dei dati personali riservati in grado di generare azioni destabilizzanti i mercati d’impresa e le stesse istituzioni politiche.
La scissione del Csm in due distinti organi, uno dei quali unicamente destinato ad occuparsi dei profili dirigenziali, organizzativi e valutativi – professionali degli Uffici requirenti è una scelta che sembra andare in controtendenza rispetto al percorso tracciato negli ultimi anni e volto e istituire uno statuto unitario di magistrato. Mi riferisco, ad esempio, all’ultima approvazione della circolare sulla organizzazione delle Procure, orientata ad un modello di approvazione partecipato sulla scia di quello previsto per le tabelle dei Tribunali. Quali orizzonti intravedi rispetto a questo specifico tema?
Ciò che preoccupa maggiormente è un rischio di progressivo indebolimento del ruolo processuale e della stessa immagine del pubblico ministero a ben vedere già inscritto nella perdurante fragilità del quadro di indirizzo degli uffici requirenti. Eppure sappiamo che l’autorevolezza di quelle funzioni dipende largamente dalla capacità del sistema di promuovere e sostenere l’unitarietà degli assetti organizzativi e degli indirizzi operativi, la reale capacità degli uffici a misurarsi con i problemi e i limiti dati dalla precarietà e dall’insufficienza delle risorse disponibili, l’effettività dei poteri di direzione degli uffici e delle funzioni di coordinamento di indagini chiamate a misurarsi con strutture e logiche criminali di sempre maggiore complessità.
In sintesi, la questione referendaria non soltanto non consente di accantonare, ma impone alla magistratura lo sforzo di guardare ai problemi che abbiamo dinanzi, al di là delle recinzioni innalzate da approcci autoreferenziali, occorrendo tradurre in orientamenti uniformi e prassi coerenti la necessaria consapevolezza dell’intima connessione fra la stessa credibilità della magistratura requirente e i valori di unitarietà, trasparenza, modernità e responsabilità di modelli organizzativi e linee d’azione.
La campagna referendaria è entrata nel vivo ed i toni sono molto accessi. A prescindere dall’esito del referendum di marzo, credi che ci saranno ripercussione nei rapporti tra la magistratura e l’avvocatura? E, soprattutto, tutto ciò che impatto avrà nella fiducia che i cittadini ripongono nelle istituzioni?
Molto terreno si è perso sulla strada del dialogo ed appare difficile che potrà essere recuperato in una prospettiva segnata dall’ulteriore, inevitabile indebolimento delle funzioni di governo autonomo della magistratura, che tutto concorre a ritenere effetto irrimediabile della riforma. Non di meno, sin da ora aiuterebbe, anche a colmare le distanze scavatesi nei rapporti con l’avvocatura e le istituzioni politiche, l’assunzione di un chiaro e credibile impegno comune, qualunque sia l’esito referendario, a non disperdere in nuove chiusure e tensioni polemiche ciò che resta della fiducia pubblica nella giustizia, anche se la maturazione di condizioni dialoganti esigerebbe la cessazione di sistematiche e inaccettabili denigrazioni quotidiane del lavoro e della stessa immagine della magistratura. Non che io nutra molte speranze che ciò possa presto realizzarsi, ma forse gioverebbe a molti ricordare il monito rivolto da Zeus ad Ermes, incaricato di portare agli uomini dike e aidos, giustizia e rispetto, ad assicurarsi che la distribuzione di questi doni fosse fatta fra tutti.
