ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma
Rubrica a cura di Vincenzo Antonio Poso
Giuristi italiani del Novecento

Ricordando Paolo Grossi

31 luglio 2026
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Questo contributo sul pensiero di Paolo Grossi non ha alcuna pretesa di esaustività. Il che spiega perché i riferimenti bibliografici relativi alle opere di e su Grossi siano limitati al minimo. Vuol essere, più semplicemente, un ricordo nel quarto anniversario della sua morte, avvenuta il 4 luglio del 2022.

ABSTRACT

“Anche la domenica!” (sottinteso: “mi disturbi”). Per molti anni Paolo Grossi ha risposto così, senza dire altro, alle mie telefonate domenicali. Non amava molto il cellulare, ma lo apprezzava perché dava modo di vedere il numero di chi lo chiamava consentendogli di scegliere se rispondere e con quale tono. E la domenica è stata, per diverso tempo, il giorno della telefonata fatta per il piacere di sentirsi, senza che vi fosse, di solito, alcuna esigenza legata al lavoro. La conversazione si chiudeva, poi, immancabilmente, con una formula desueta, d’altri tempi: “grazie del ricordo, a presto”.

Ho avuto la fortuna, come molti, di conoscere Paolo Grossi sui banchi dell’università, di rimanere colpita dalle sue lezioni, di discutere con lui la tesi di laurea, di diventarne, poi, allieva. È stato, per me e per tanti altri, un maestro nel senso più pieno e autentico del termine. Quello accademico è un mondo complesso, a volte inutilmente complicato e faticoso, ma è anche un mondo che talora riesce a creare legami elettivi tra i più profondi e significativi che una persona possa sperimentare nella propria vita. E Paolo Grossi ha creduto profondamente nel valore della comunità: era questo il termine che usava per descrivere il gruppo degli allievi ed era un termine scelto in maniera consapevole, per indicare un insieme di persone al tempo stesso affini e diversissime. Affini perché accomunate dal fatto di svolgere il medesimo mestiere. Un mestiere che, per Grossi, non si traduceva nello svolgimento diligente di pratiche erudite, buone, al più, ad animare conversazioni salottiere, ma che richiedeva la consapevole assunzione di una postura esigente e faticosa. Lo ripeteva costantemente: non è solo questione di intelligenza, è soprattutto questione di sguardo. Si trattava, cioè, di acquisire uno sguardo di profondità sulle cose del mondo, uno sguardo disposto a cogliere nessi non immediati anche attraverso la scelta di temi di lavoro considerati periferici o irrituali. Doveva poi esserci – e questo era un altro punto sul quale insisteva molto – piena corrispondenza tra l’attività di ricerca e la sensibilità di ognuno di noi. Perché la comunità degli allievi era – mi verrebbe da dire: doveva essere – ospitale per inclinazioni e temperamenti molto differenti. Affini, appunto, ma diversi. E la diversità di orientamenti (scientifici, religiosi, politici) è stata, ed è tuttora, un tratto distintivo della sua scuola, mai concepita come luogo di uniformazione alla visione del maestro, ma come luogo di coltura e valorizzazione delle differenze. Tra i ricordi forse più cari che ho del tempo trascorso con lui ci sono le conversazioni sul senso della fede: io vacillante nel mio agnosticismo, lui cattolico praticante, avverso tuttavia a ogni dogmatismo e convinto che la fede fosse ricerca e non certezza, percorso e non approdo, fonte di domande più che di risposte. Con Paolo Grossi si poteva discutere di tutto e su tutto con grande libertà. Unico, invalicabile, limite: la puntualità, considerata una misura minima e dovuta di rispetto reciproco, per la quale non erano ammesse deroghe o eccezioni. Capitava – in molti lo ricordano – che non facesse sostenere l’esame a studenti arrivati all’appello con una manciata di minuti di ritardo. Non era una questione di rigore formale, ma dell’atteggiamento da assumere verso l’esame: da parte del professore – e lui era sempre puntualissimo – ma anche da parte degli studenti che – diceva – dovevano prendere sul serio un momento rilevante della loro vita universitaria.

Chi ha avuto la ventura di conoscere personalmente Paolo Grossi sa che aveva un impressionante intuito delle persone delle quali sembrava afferrare istantaneamente il modo di essere e le inclinazioni più profonde. Da questo punto di vista, credo che la storia del diritto dovesse apparirgli come un osservatorio privilegiato attraverso il quale dar corso a questa sua inesausta passione per l’umano. Storia e diritto erano vissuti come termini chiamati a rischiararsi a vicenda e a definirsi – proprio e soprattutto – per la loro indeclinabile umanità, per il fatto di raccontare come uomini di diversi tempi e luoghi avevano concepito e organizzato lo spazio della convivenza. Di questa visione i testi di Grossi offrono anche chiari indizi lessicali: fattualità, concretezza, carnalità sono parole ricorrenti nei suoi scritti chiamate a testimoniare proprio una certa idea del diritto e della storia. Sempre concepito come esperienza e ordinamento[1], il diritto a cui Grossi ha dedicato decenni di riflessioni non coincideva con un insieme di formule e concetti astratti, distillati fuori dal tempo e dallo spazio, ma era una dimensione che doveva essere recuperata (e capita) a partire dalla concretezza della sua scaturigine prima – ontica avrebbe detto lui – che era la dimensione sociale. Il diritto, cioè, visto anzitutto come ordinamento delle relazioni umane, come strumento essenziale a ordinare ogni convivenza, dalla più semplice alla più complessa, dalla famiglia alle relazioni internazionali.

Evidenziare l’origine e la natura sociale del giuridico, peraltro, non serviva a Grossi a disconoscere né tanto meno a contestare l’importanza del diritto statuale. Gli serviva però a respingere l’idea che il diritto, nel suo complesso, potesse essere identificato con la sola voce di un potere, quello statuale appunto, che piombava dall’alto su una società ammutolita nella sua capacità di esprimersi anche giuridicamente. Questa visione era compendiata da Grossi con un sintagma – “assolutismo giuridico” – utilizzato per indicare tanto questa vocazione monistico‑appropriativa, quanto il torno di tempo nel quale era stata teorizzata e in buona parte attuata. Giusnaturalismo, illuminismo, rivoluzione francese entravano, nelle sue pagine, nella veste di capitoli rilevantissimi della storia occidentale, ai quali si è debitori di indiscutibili conquiste di civiltà; al contempo, Grossi rifuggiva da atteggiamenti acriticamente apologetici evidenziando il ruolo giocato da queste dottrine – o da una parte di esse – così come dal fenomeno rivoluzionario, nel promuovere quell’ordine individualistico‑proprietario che dietro le sue smaglianti promesse universalistiche offriva una strumentazione, anche giuridica, funzionale a garantire la supremazia degli abbienti (altra parola a lui cara).

Il suo interesse per la realtà medievale nasceva soprattutto da qui, dalla scoperta di un universo giuridico strutturalmente plurale, nel quale il potere politico non si poneva come produttore del diritto, ma come presenza eminente di un mosaico di corpi e poteri che costituivano, a loro volta, altrettanti plessi regolativi, altrettante fucine, avrebbe detto Grossi, di regulae iuris. È stato correttamente detto: nella visione di Grossi il medio evo non assumeva le sembianze del “modello”, ma del “laboratorio”[2]. Nel senso che il medio evo offriva la possibilità di entrare in contatto con un modo ‘altro’ di concepire il diritto, le sue fonti, il rapporto tra diritto e società, nonché tra società e potere. Per questo – mi è capitato altre volte di dirlo – non convince l’idea di un Grossi nostalgicamente appassionato di medio evo e pervicacemente ostile alla modernità: perché rimpianto e avversione non sono, evidentemente, categorie ricevibili di interpretazione scientifica, ma soprattutto perché era compiuta in Grossi la consapevolezza della siderale lontananza di quel tempo dal presente, così come delle sue innumeri ingiustizie. Respingeva, coerentemente, tutti i maldestri tentativi di assimilazione tra alcuni aspetti dell’attualità e la realtà medievale, dal new medievalism ai richiami alla lex mercatoria. Queste espressioni, al più, potevano servire a evidenziare alcune assonanze tra i due mondi – la ridotta centralità della funzione normativa dello Stato a fronte di una ripresa del diritto di matrice dottrinale e giurisprudenziale e/o derivante da fonti extrastatuali di produzione giuridica ecc. – senza che fosse però possibile spingersi più avanti sul sentiero delle analogie. Ogni passo ulteriore in questa direzione, infatti, avrebbe rischiato di trasformare la storia, e i vichiani corsi e ricorsi, in un caricaturale gioco di anticipazioni e di repliche, buono, appunto, ad autorizzare improbabili assimilazioni tra tempi lontanissimi.

Senza dubbio, però, lo sguardo sul medio evo, a cui Grossi ha dedicato molti scritti, fino all’opera di sintesi L’ordine giuridico medievale pubblicato nel 1995, gli ha consentito di evitare l’ipostatizzazione del modello di convivenza consegnato dalla modernità e dalla modernità stessa presentato nelle vesti dell’approdo, dell’inveramento di un canone oggettivo di razionalità, riparato, come tale, dall’usura del tempo. Frutto di una strategia di legittimazione, più volte da Grossi definita “occhiuta”, questa rappresentazione del moderno, facilitata anche dal nitore teorico delle sue categorie e delle sue partizioni, ha contribuito a radicare alcuni assunti – “mitologie” per dirla con lui – che hanno proiettato (e imposto) la loro presenza molto oltre il tempo e lo spazio che li aveva visti nascere. Tra questi: la statualità del diritto espressa dalla centralità della legge; la contrazione del ruolo di dottrina e giurisprudenza; una concezione eminentemente formale dei diritti e delle libertà; l’enucleazione di categorie teoriche presentate quali espressioni di una logica astratta, insuscettibile, come tale, di revisioni o trasformazioni.

La stessa metafora del “punto” e della “linea”, presente in molti suoi scritti, non serviva solo a dire che allo storico spettava selezionare un punto sul quale concentrare la propria ricerca, dedicando a esso uno scavo accurato; serviva anche a dire come l’indagine sul punto richiedesse piena consapevolezza della linea, cioè dello sviluppo diacronico che valeva a rendere il punto una tappa non isolata tra un ‘prima’ e un ‘dopo’. Questo sforzo di contestualizzazione, coessenziale alla ricerca storica, mirava a scongiurare anche un rischio specifico, cui è particolarmente esposto il giurista, il rischio di vedere soltanto l’esito – la norma già formata – tralasciando l’insieme di elementi che ne ha determinato l’enucleazione. Con la conseguenza che la norma stessa tende a essere considerata un elemento autoesplicativo anziché il frutto di precise circostanze di tempo e di luogo. Così, quando Paolo Grossi descriveva il dialogo tra storici del diritto e cultori del diritto positivo nei termini di un “colloquio tra giuristi” riservando allo storico del diritto il ruolo di grillo parlante, di coscienza critica del giurista di diritto positivo, intendeva formulare un’indicazione di metodo in duplice senso. In direzione del giurista di diritto positivo, perché non limitasse il suo campo visivo alla superficie delle norme, in omaggio a un canone di sterile positivismo votato ad “arditi esercizi di logica astratta”; in direzione dello storico del diritto, perché non scambiasse il proprio lavoro con un ricamo colto su frammenti di passato (“i riti misterici dell’erudizione”) considerati nella loro sparsa individualità e del tutto incapaci di restituire le caratteristiche di un determinato contesto[3]. Mai concepita come ordinata disposizione di date e dati sulla tavola del tempo, la storia, come amava dire Grossi, era “scritta sulla pelle degli uomini”, risultante non aritmetica di una pluralità di fattori – politici, sociali, culturali, economici – da indagare in tutta la loro debordante complessità. È sotto questo cielo che all’inizio degli anni Settanta è nato un progetto culturale ancora vivo, quello dei Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno e della Biblioteca dedicata ai lavori monografici.

Muovendo da qui, la centralità riservata da Paolo Grossi al pensiero giuridico non rappresentava un modo per riammettere surrettiziamente, nel perimetro di lavoro dello storico del diritto, forme di concettualismo astrattizzante. Era al contrario un osservatorio di indagine che permetteva di prendere contatto con il profilo della mentalità, del modo con cui diversi tempi e luoghi avevano progettato e costruito le coordinate dell’ordine giuspolitico. Che era poi la strada per non vedere nel diritto un elemento marginale o periferico e per evidenziarne la rilevanza in questa opera di definizione del volto delle diverse convivenze. E se questo scavo nelle modalità di tematizzazione del giuridico conduce alle zone in cui le regole vengono pensate, commentate, criticate, attuate, la storia del pensiero può costituire uno dei varchi – non l’unico, evidentemente – per ribadire come il diritto non sia mai asetticamente neutrale, ma sia una dimensione che capta (rectius: sceglie di captare) alcune parti dell’esperienza per ordinarle e orientarle attraverso, appunto, la formulazione di regole. La domanda sul perché si è scelto di regolare certi fenomeni in un certo modo è una domanda rilevante anche (soprattutto?) per lo storico del diritto.

In questo tipo di approccio, come si intuisce, acquistano particolare rilievo le cesure, nel senso che diviene centrale trovare le differenze e capire perché un tempo o un luogo non possa essere confuso con un altro. Il che impone di verificare anche la diversa funzionalità di una regola che, nata in un contesto, si trovi a vivere in un altro, ispirato a differenti principi e valori. Una volta fissati i confini, però, una volta identificati i tratti distintivi di un determinato ordine, prende corpo un secondo, e non meno rilevante, livello di indagine, volto a ricostruire la trama, più o meno sotterranea, più o meno consapevole, delle zone in cui permanenze e cesure convivono, si impastano, si sovrappongono. Come mi è capitato di ricordare recentemente, tra le più significative pagine di Paolo Grossi in tema di proprietà – istituto a cui ha dedicato una parte rilevante della sua attività di ricerca – ve ne sono alcune in cui, attraverso un’opera di scavo accuratissima sulla dottrina francese post‑1789, riesce a dimostrare il perdurare di una visione tradizionale del diritto di proprietà, ancora concepito come somma e non come sintesi di poteri. Non si trattava, la notazione è superflua, di un diritto qualunque, ma di un diritto sul quale la rottura con l’ancien régime voleva essere radicale, mentre in realtà i cambiamenti, pur rilevantissimi, si trovavano a convivere con cospicui residui di una mentalità ancora incapace di mettere a fuoco adeguate categorie interpretative, appunto chiamate a dar corso alla nuova visione, individuale e potestativa, di proprietà. La passione per le pennellate impressionistiche – rese particolarmente efficaci da una scrittura di rara qualità – si coniugava sempre, in Grossi, con questo lavoro in controluce, millimetrico, attentissimo alla lettura delle fonti, dei singoli passaggi argomentativi. Nasceva da qui, credo, anche la sua attenzione per le voci fuori del coro, minoritarie, eterodosse, così come per campi poco studiati (penso ai suoi lavori pionieristici sulle proprietà collettive o sul diritto privato sociale).

In un simile caleidoscopio in cui si combinano elementi di diverso segno, la sua passione per il Novecento non sorprende. Il Novecento, infatti, sembrava fatto apposta per complicare le idee (anche) ai giuristi costringendoli a confrontarsi con un panorama articolato, stratificato, impossibile da sistemare more geometrico. Il confronto con due stagioni diversissime – i totalitarismi e le democrazie – contribuiva a disvelare il diritto quale dimensione teleologicamente orientata, apertamente e consapevolmente volta alla realizzazione di determinati fini, assunti come specifici e distintivi di una determinata esperienza. Tutto, o molto, andava ripensato rispetto alla rarefatta modellizzazione ottocentesca: il modo di concepire il soggetto e lo spazio individuale; il volto della società; i confini della sovranità e le sue modalità di esplicazione. Un sistema delle fonti che si ampliava e articolava, nel segno, anche, di una rinnovata vivacità del sociale. In proposito, non sfuggivano a Grossi le potenzialità ma anche le insidie legate a simili trasformazioni. Ne sono prova le sue pagine dedicate ai processi di globalizzazione: da un lato, questi processi confermavano plasticamente l’esistenza di sistemi di regole non elaborate dagli Stati o da altre istanze pubbliche, ma direttamente dai diversi attori sociali ed economici; dall’altro lato, simili attori spesso incarnavano, e tuttora incarnano, la voce del lato più rapace e aggressivo del gioco economico, e il diritto da essi confezionato è funzionale a creare o consolidare asimmetrie che compromettono la fibra pluralistica delle società democratiche. Proprio perché il pluralismo non rinvia alla mera possibilità di coesistenza tra più presenze in un determinato spazio, ma richiede che la relazione tra esse non produca la sudditanza del debole al forte, era necessario, per Grossi, evitare questo inchino nichilistico – su questo era in polemica aperta con Natalino Irti, che pure era un suo grande amico – alla prepotenza del mercato. Il che richiedeva di non rinunciare a un intervento regolatore a tutela di quello Stato sociale di diritto centrale per definire il perimetro della democrazia così come tracciato dalla Costituzione[4].

Poco prima di andarsene, Paolo Grossi ha spiazzato tutti consegnando alle stampe un’ultima fatica, uscita postuma: un libro di fiabe per bambini (Il paese dei palloncini di gomma e altre fiabe). Scritte da giovanissimo e rimaste per molto tempo in un cassetto, Grossi era entusiasta di questo progetto editoriale; l’ultima volta che l’ho visto – pochi giorni prima della sua scomparsa – stava correggendo le bozze con soddisfazione (“me le sto proprio gustando”). La pagina di apertura del volume, da lui scritta nel 2022, ricorda l’importanza della fantasia anche nel lavoro del giurista, «intendendo ovviamente per fantasia – queste le sue parole – non un sinonimo di bizzarria, ma piuttosto il riferimento alle forze creatrici dell’uomo, che supera le limitazioni del presente reale per disegnare quanto si è percepito nel desiderio e nel sogno». Già nel 2000, in esergo a un suo lavoro esteso e accurato sulla storia della scienza giuridica italiana (Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860‑1950), aveva voluto citare una frase di Joseph Kohler, giurista eclettico vissuto tra Otto e Novecento, secondo il quale la tecnica giuridica non era solo questione di intelligenza concettuale, ma anche di fantasia. E se, come autorevolmente evidenziato da molte riflessioni, lo studio della storia e l’intuizione del futuro sono meno distanti di quanto a prima vista possa sembrare, il richiamo alla fantasia non era altro, credo, che l’invito a non recepire passivamente e in maniera rassegnata quanto ci passa sotto gli occhi, ma a osare pensieri ambiziosi per un diritto avvenire profondamente umano. Consapevoli del fatto che, storicamente, molte idee inizialmente ritenute irrealizzabili e utopiche sono poi divenute canoni normativi. E del pari consapevoli che molte conquiste date per acquisite possono svanire con impressionante rapidità.

[1] Per entrambi i riferimenti Grossi ha dichiarato il suo tributo teorico: per il concetto di esperienza verso Giuseppe Capograssi, per quello di ordinamento verso il Santi Romano de L’ordinamento giuridico.

[2] F. M. De Sanctis, Paolo Grossi giurista, in Ritrovare il diritto: Paolo Grossi alle origini delle organizzazioni sociali, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, p. XXV.

[3] Queste citazioni sono tratte dalla Pagina introduttiva del primo numero, uscito nel 1972, dei Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno.

[4] Chiarissimo in questo senso P. Grossi, Il diritto civile in Italia fra moderno e posmoderno, Milano, Giuffrè, 2021, specialmente pp. 120 ss.

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