ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

I ricorsi contro la legge elettorale n. 180 del 2026

28 ottobre 2026
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Fonte Wikimedia Commons / CC BY 2.0
ABSTRACT

Il 26 ottobre scorso sono stati depositati 25 ricorsi presso altrettanti Tribunali ordinari italiani, sede di Corte di appello con i quali elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei rispettivi Comuni del distretto, chiedono, previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale prospettate, l’accertamento del proprio diritto di voto, nella sua duplice dimensione di elettorato attivo e passivo, secondo modalità conformi a Costituzione, e della lesione che a tale diritto deriva dalla legge n. 180 del 2026, in vigore, ma non ancora applicata.

La decisione su tali domande dipende dalla risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale prospettate nel ricorso, secondo il modello già riconosciuto dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 1 del 2014, n. 35 del 2017 e n. 48 del 2021.

I rilievi sollevati sono otto, tutti uniti dal medesimo fil rouge “la sostanziale violazione dei principi di giustizia elettorale”.

Il primo motivo attiene all’entità del cosiddetto premio di governabilità. Tale premio prevede l’attribuzione di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato mediante un meccanismo che riduce preventivamente la quota di scranni da ripartire su base proporzionale, stabilendo comunque un tetto massimo rispettivamente di 220 deputati e 113 senatori.

Nella prospettazione dei ricorrenti, la conseguente sproporzione tra voti e seggi vìola l’art. 1, secondo comma, Cost., incidendo negativamente sul legittimo esercizio della sovranità popolare. Risulta inoltre vulnerato l’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza, a causa del mancato contemperamento tra le imprescindibili esigenze della rappresentanza e quelle della stabilità di governo, nonché l’art. 48 Cost. in ordine al principio di uguaglianza del voto.

Al riguardo, la Corte costituzionale (sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017) ha chiarito che il premio di maggioranza non è intrinsecamente illegittimo, a patto che non determini una distorsione sproporzionata nel rapporto tra voti e seggi. La Consulta ha ribadito che, pur essendo la stabilità dell’esecutivo un valore costituzionalmente apprezzabile, la rappresentanza costituisce l’elemento imprescindibile di ogni ordinamento democratico, il cui fine primario resta quello di garantire la proiezione parlamentare del corpo elettorale.

Il secondo motivo investe le modalità di ripartizione del cosiddetto “premio di governabilità“. Nella prospettazione dei ricorrenti, l’attuale meccanismo compromette la libertà e la consapevolezza del voto. La norma introduce un premio abnorme a beneficio della lista o coalizione che consegua il 42% dei suffragi su base nazionale, dettando regole di assegnazione in palese contrasto con i principi di uguaglianza e conoscibilità del voto (artt. 3 e 48 Cost.), nonché con la garanzia di una distribuzione proporzionale dei seggi sul territorio (artt. 56 e 57 Cost.).

Il sistema sacrifica la necessaria conoscibilità dei candidati e ne impedisce la scelta diretta a causa di liste circoscrizionali “bloccate”, costringendo l’elettore a cooperare all’elezione di esponenti di altre forze politiche. Di fatto, i candidati inseriti in tali frazioni circoscrizionali dell’unico listone nazionale vengono proclamati eletti prescindendo dal consenso raccolto dalla lista o dalla coalizione in quella specifica circoscrizione.

La lesione degli artt. 3 e 48 Cost. si manifesta in modo ancor più nitido laddove si renda necessaria la riduzione degli eletti per rispettare i tetti massimi fissati dal premio (220 seggi alla Camera e 113 al Senato). La contrazione non colpisce i candidati dei listini premiali circoscrizionali, i quali vengono proclamati in blocco e in via prioritaria, bensì opera a detrimento dei seggi da assegnare con metodo proporzionale. Tale meccanismo è codificato agli artt. 83, comma 1, lett. f-bis) e comma 1-ter, d.P.R. n. 361/1957 (introdotti dall’art. 1, comma 22, lett. h e n, della l. n. 180/2026) per la Camera, e agli artt. 16-bis, comma 1, lett. f-bis) e comma 1-ter, d.lgs. n. 533/1993 (inseriti dall’art. 2, comma 9, lett. g e h, della l. n. 180/2026) per il Senato.

Per valutarne l’impatto, basti considerare che 70 deputati rappresentano il 31,82% del tetto massimo alla Camera, mentre 35 senatori equivalgono al 30,97% del rispettivo tetto al Senato. La disciplina determina così un irragionevole vulnus agli artt. 3 e 48 Cost.: essa sacrifica i candidati votati nei collegi plurinominali mediante preferenza, posponendoli sistematicamente a quelli inseriti nelle liste coalizionali per il premio. Questo sacrificio, infine, non si parametra sul consenso locale della singola lista, ma risente di un effetto “a cascata” per cui la vittoria nazionale della coalizione determina l’automatica e prioritaria elezione di tutti i candidati inseriti nei listini circoscrizionali del premio.

Il terzo motivo riguarda il riparto nazionale e successivo riversamento dei seggi nei collegi plurinominali.

La rappresentanza della Nazione, nel disegno costituzionale, si forma attraverso il voto degli elettori, la presentazione territoriale delle candidature e l’individuazione degli eletti in ambiti più ristretti della circoscrizione nazionale. Gli artt. 56 e 57 Cost. collocano tale formazione in ambiti territoriali determinati: le circoscrizioni, per la Camera; le regioni, per il Senato.

Ne consegue che non basta l’imputazione formale del seggio a una circoscrizione o a una regione. Occorre che in quell’ambito territoriale si collochino effettivamente la presentazione delle candidature, l’espressione del voto e l’attribuzione dei seggi. Solo la compresenza di questi elementi consente di ritenere che il seggio sia realmente circoscrizionale o regionale, e non semplicemente nazionale o sovra‑territoriale con imputazione territoriale successiva.

Nel sistema censurato, l’ambito effettivo della candidatura, del voto e della scelta dell’elettore è il collegio plurinominale. È nel collegio plurinominale che sono presentati i candidati, è su quei candidati che viene formata la scheda, ed è rispetto a quel collegio che l’elettore esprime il proprio voto e, se previsto, le proprie preferenze. Le disposizioni censurate violano altresì gli artt. 3 e 48 Cost., perché rendono inconoscibile l’effetto del voto nella selezione personale dell’eletto. La questione va considerata dal punto di vista dell’elettore. L’elettore riceve una scheda nella quale vede una lista presentata nel suo collegio plurinominale. Su quella scheda sono indicati candidati di quel collegio. L’elettore vota quella lista. Nel sistema qui considerato, può anche esprimere preferenze per candidati che appartengono al medesimo collegio. Dal punto di vista dell’elettore, la scelta è dunque territorialmente e personalmente determinata. Egli vota quella lista anche perché vede quei candidati. Se esprime una preferenza, lo fa perché vuole concorrere alla elezione di uno o più candidati indicati nella sua scheda. Tuttavia, il sistema non garantisce che il voto produca effetti in quel collegio e su quei candidati. Il voto viene assorbito in un calcolo superiore; concorre alla cifra nazionale, circoscrizionale o regionale della lista; poi, attraverso i meccanismi di riversamento, compensazione e scorrimento, può produrre l’elezione di un candidato presentato in altro collegio oppure impedire l’elezione di un candidato che, sulla base del solo risultato di collegio, sarebbe risultato eletto.

Il requisito della “conoscibilità”, espressamente richiesto dalla giurisprudenza costituzionale, non può essere ridotto alla mera possibilità di leggere alcuni nomi sulla scheda. Deve riguardare propriamente l’effetto del voto. L’elettore deve poter comprendere, almeno ragionevolmente, chi può essere eletto per effetto del suo voto, in conseguenza della sua scelta.

Il problema costituzionale non consiste soltanto nel fatto che l’elettore non possa scegliere tutti gli eletti. Consiste nel fatto che l’elettore non sa quale sia il perimetro reale della propria scelta. Crede di votare per una lista di collegio, in concorrenza con altre liste di collegio; in realtà il suo voto entra in un circuito sovra‑collegiale che può produrre effetti personali e territoriali da lui non prevedibili.

Questo compromette la libertà e l’eguaglianza del voto.

La libertà del voto è compromessa perché l’elettore non dispone di una conoscenza adeguata dell’effetto della propria scelta. Il voto è formalmente libero, ma la sua conseguenza personale è opaca.

L’eguaglianza del voto è compromessa perché gli elettori dei diversi collegi non esercitano un eguale potere di selezione personale degli eletti. In alcuni collegi il voto resta maggiormente collegato ai candidati visibili sulla scheda; in altri può essere assorbito dal riparto superiore, dal meccanismo premiale o da successive operazioni di compensazione.

Il quarto motivo investe l’attribuzione del premio di governabilità al Senato su base nazionale e il suo indebito condizionamento all’esito della consultazione per la Camera dei deputati.

Le disposizioni censurate travalicano i limiti costituzionali entro i quali il legislatore può disciplinare la trasformazione dei voti in seggi senatoriali. Da un lato, esse assegnano una quota di scranni in forza di un risultato globale nazionale, in palese contrasto con l’art. 57, primo comma, Cost., il quale impone che il Senato sia eletto a base regionale; l’attribuzione di trentacinque seggi prescinde infatti dai risultati delle competizioni nelle singole Regioni. Dall’altro lato, la disciplina subordina l’efficacia del voto per il Senato all’esito della distinta votazione per la Camera. Tale impianto si pone in evidente contrasto con il principio di piena autonomia delle due Camere (artt. 55‑65 Cost.), con specifico riferimento all’autonomia del rispettivo momento genetico (artt. 55‑61 Cost.). Risulta altresì vulnerato l’art. 48, secondo comma, Cost., poiché il condizionamento dell’esito di un ramo del Parlamento ai voti espressi per l’altro comprime illegittimamente la libertà e l’autodeterminazione dell’elettore.

Il quinto motivo investe l’istituto del capolista bloccato e il relativo regime delle pluricandidature.

La presenza del capolista bloccato determina una sottrazione preventiva del primo seggio spettante alla lista dal circuito del voto preferenziale. Il meccanismo di preferenza opera, infatti, esclusivamente sulla quota residua di seggi, ossia su quella che residua dopo la previa attribuzione del primo seggio al candidato collocato in posizione apicale. La scelta dell’elettore non investe la totalità dei candidati eleggibili, ma si restringe unicamente a coloro che residuano a seguito dell’elezione automatica del capolista.

Tale vulnus si manifesta in tutta la sua evidenza nelle ipotesi in cui la lista ottenga un unico seggio nel collegio: in questo caso, l’unico eletto è invariabilmente il capolista bloccato. Le preferenze eventualmente espresse dai cittadini per gli altri candidati restano prive di efficacia giuridica e non concorrono in alcun modo alla selezione dell’eletto, poiché l’unico seggio disponibile risulta già assorbito dal candidato predeterminato.

L’impianto si pone in aperto contrasto con l’art. 48 Cost., secondo l’esegesi fornita dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017. Il principio per cui il voto deve essere personale, libero ed eguale esige non solo la possibilità formale di apporre un segno sulla scheda, ma anche che tale espressione di volontà conservi un’effettiva capacità di concorrere alla determinazione della rappresentanza politica. Laddove la preferenza sia circoscritta ai soli candidati successivi al capolista, e la distribuzione dei seggi ne esaurisca l’efficacia già alla prima posizione, la facoltà di scelta dell’elettore viene degradata a un potere parziale, meramente eventuale e, nei fatti, privo di concretezza.

Il sesto motivo investe la soppressione del limite di genere per i capilista e la contestuale disciplina della tripla preferenza.

Il vulnus risiede nel combinarsi di due precise scelte normative. Da un lato, il legislatore riconosce alla posizione di capolista una natura distinta e privilegiata rispetto alle altre candidature, tanto da sottrarla al voto di preferenza; dall’altro, elimina – proprio in riferimento a tale posizione apicale – il correttivo destinato a impedire che le designazioni dei partiti producano una concentrazione delle candidature più favorevoli a vantaggio di un solo sesso.

Tale disciplina si espone a censura di incostituzionalità ai sensi dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza e della coerenza intrinseca del sistema. Se il legislatore ha ritenuto doveroso prescrivere l’alternanza di genere nella successione delle candidature, appare palesemente incongruo consentire che il punto di partenza di tale successione – ossia lo scranno del capolista – possa essere attribuito, nel complesso dei collegi, a candidati dello stesso sesso senza alcun limite quantitativo. In questo modo, la regola dell’alternanza si riduce a mero presidio formale della composizione delle liste, consentendone l’elusione proprio sul piano che incide in misura determinante sulle concrete possibilità di elezione.

Il settimo motivo investe l’obbligo, previsto a pena di ricusazione delle liste, di indicare preventivamente il candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri.

La disposizione censurata limita illegittimamente l’accesso alla competizione elettorale, configurando un requisito di ammissibilità che restringe la partecipazione alle sole forze politiche che si prefiggano l’obiettivo immediato di accedere al governo. Una simile previsione collide con la natura stessa della legge elettorale, posta a presidio del combinato disposto degli artt. 1, 48, 56 e 58 Cost. La funzione primaria delle consultazioni politiche è infatti quella di garantire che l’elezione delle Camere avvenga a suffragio universale e diretto, assicurando l’esercizio della sovranità popolare attraverso la rappresentanza. La formazione dell’Esecutivo costituisce unicamente un effetto secondario e indiretto del voto.

Sotto un secondo profilo, la norma determina una distorsione della forma di governo parlamentare. L’indicazione del vertice dell’Esecutivo viene sottratta alla dialettica tra i gruppi parlamentari e anticipata a una fase antecedente alla stessa costituzione delle Camere, rimettendola a partiti e coalizioni privi di una quota parlamentare definita. Tale meccanismo altera la relazione costituzionale tra Parlamento e Governo, autonomizzando l’individuazione del Presidente del Consiglio dalla futura maggioranza d’aula e introducendo surrettiziamente una logica di investitura elettorale estranea agli artt. 92 e 94 Cost. L’obbligo giuridico di designazione preventiva si pone pertanto in contrasto con gli artt. 49, 67, 92 e 94 Cost., risultando peraltro palesemente irragionevole e sproporzionato rispetto alla mera finalità di informazione degli elettori, con conseguente violazione dell’art. 48 Cost.

L’ottavo motivo investe il drastico incremento del numero di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste alle formazioni politiche prive della qualificata rappresentanza parlamentare prevista dalla legge.

Tale misura si palesa abnorme e discriminatoria nell’accesso alla partecipazione politica e al diritto di elettorato passivo. Il quadro descritto risulta ulteriormente aggravato dalle rigide modalità di raccolta, autenticazione e certificazione delle firme, le quali escludono irragionevolmente il ricorso alla firma digitale (al contrario di quanto stabilito per i referendum, per le leggi di iniziativa popolare e per i rapporti ordinari dei cittadini con la Pubblica Amministrazione). Questo impianto impone oneri organizzativi e finanziari sproporzionati a carico delle forze politiche minoritarie o di nuova formazione.

La disciplina si rivela, altresì, fortemente lesiva del diritto di elettorato attivo. Essa sottrae ingiustificatamente al corpo elettorale la possibilità di esprimere il voto a favore di liste dotate di un pur minimo radicamento territoriale o di una consistenza iniziale. Si determina così una compressione arbitraria dell’offerta politica complessiva che limita la libertà di scelta dell’elettore, in aperto contrasto con l’art. 48, secondo comma, Cost.

Vi è poi un differente trattamento tra le forze politiche già presenti nelle istituzioni e quelle che intendono accedere per la prima volta alla competizione parlamentare. Ancorché le prime hanno avuto un numero dei consensi inferiori alle sottoscrizioni richieste per le forze politiche che intendono accedere per la prima volata.

Nel ricorso viene inoltre precisato come la decisione su ciascuna delle questioni sollevate rivestirebbe carattere autoapplicativo.

A queste prime iniziative seguirà il deposito di ulteriori ricorsi da parte delle minoranze linguistiche, delle forze politiche senza un gruppo parlamentare o che intendono accedere per la prima volta alla competizione parlamentare nonché dei cittadini residenti all’estero; questi ultimi contesteranno la drastica riduzione delle circoscrizioni estere (una mondiale per il Senato e a due – Europa e resto del mondo – per la camera dei deputati), misura che comprime sensibilmente il peso politico della rappresentanza oltreconfine.

Si ritiene di sicuro interesse per i lettori pubblicare il testo del ricorso “matrice” (opportunamente privato dei dati sensibili tramite omissis), sulla cui scorta sono stati redatti tutti gli atti sinora depositati.

 

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