ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

Il monito del Caso Almasri

L’Italia è chiamata a scelte decisive sulla Corte Penale Internazionale
È il momento che le istituzioni assumano posizioni chiare e responsabili sui principi della giurisdizione internazionale penale affermati dallo Statuto di Roma
8 aprile 2026
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ABSTRACT

La vicenda della liberazione del torturatore libico Almasri colpito da un mandato d’arresto della Corte penale internazionale torna nelle cronache, segnando un altro momento critico in cui si intrecciano diritto, politica e relazioni internazionali: il silenzio e l’indeterminatezza su molti aspetti vanno oltre le dichiarazioni ufficiali. Gli sviluppi più recenti riguardano due profili. Il primo è di diritto interno: risulta formalizzata una richiesta di rinvio a giudizio per l’ipotesi di ‘false dichiarazioni al pm’ nei confronti della responsabile della struttura tecnica del Ministero della Giustizia, cui però è correlata l’azione per conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale: la posizione dell’alta funzionaria di livello tecnico potrebbe venire inglobata in quella politica dei ministri interessati al diverso procedimento di garanzia, già archiviato per la mancanza di autorizzazione a procedere della Camera dei deputati. Il secondo profilo è di diritto internazionale: la Corte penale internazionale ha deciso di deferire l’Italia all’Assemblea degli Stati parte per “mancata cooperazione”, confermando di fatto l’ipotesi di ‘responsabilità di diritto internazionale’ per inadempimenti alle previsioni dello Statuto di Roma. Ciò che più interessa qui è proprio il profilo internazionalistico della vicenda che dovrebbe concludersi a dicembre con le determinazioni dell’Assemblea: in gioco c’è la scelta fondamentale che l’Italia deve compiere riguardo al modello di giurisdizione della Corte penale internazionale. Non si tratta di una questione puramente formale: si discute della credibilità del Paese, che nel corso della storia ha svolto un ruolo attivo nella costruzione e nel sostegno della Corte penale dell’Aja e in generale della istituzioni internazionali, riflettendo i principi del modello di giustizia recepito dalla Costituzione italiana, fondata sul diritto e sul rispetto dei diritti di popoli e individui.

Per questo ancora stupisce come mai per quella vicenda i livelli di responsabilità ‘tecnica’ e ‘politica’ non abbiano dato subito risposte compiute e coerenti con un quadro giuridico ben delineato. Gli organi istruttori della Corte deputati all’accertamento dei fatti sulla mancata esecuzione del provvedimento hanno rilevato un inadempimento agli obblighi di cooperazione, sottolineando non solo l’omessa consegna di Almasri ma anche la mancata consultazione, circostanza che ha impedito alla Corte di esercitare le proprie funzioni. Le giustificazioni prospettate circa irregolarità formali e anche quella relativa a un supposto mandato della Libia concorrente sono apparse deboli e non persuasive: non solo per la loro tardività, ma anche perché il “principio di complementarietà” (la Corte non interviene se è garantito un processo ‘giusto’ di uno Stato) non può essere invocato unilateralmente dagli Stati. Spetta infatti alla Corte valutare se una giurisdizione nazionale sia effettiva e genuina, proprio per evitare usi strumentali che compromettano il diritto a un processo equo. La regola si rinviene in maniera esplicita all’articolo 17 dello Statuto di Roma: la Corte interviene solo quando uno Stato si dimostra in “difetto di volontà” (unwilling) o di “incapacità” (unable) – anche solo strutturale – di esercitare “in modo effettivo” (genuinely) la propria giurisdizione penale.

Anche sul piano etico, ancor prima che giuridico, inquieta il permanere sullo sfondo di argomentazioni suggestive che hanno preoccupato gli italiani circa possibili ripercussioni originate dalla Libia, sia per i rischi di pressioni migratorie, sia per il pericolo di ritorsioni terroristiche. Anche se non formalizzate davanti alla Corte penale dell’Aja, queste ipotesi diffuse dagli organi di informazione – facendo riferimento a informative degli apparati di sicurezza – avallano una logica pericolosa: di fatto si sarebbe accettato il ricatto di uno Stato ancora fortemente ‘destrutturato’ (che peraltro l’Italia sostiene con aiuti economici, anche per assicurarsi il controllo dei flussi migratori) o comunque di un gruppo di potere al suo interno complice dell’ufficiale libico responsabile dei gravissimi reati compiuti nel campo di detenzione di Mitiga. Se davvero fosse questa la ragione ‘inconfessabile’ si aprirebbe un vaso di Pandora: uno Stato di diritto non può cedere al ricatto svendendo la tutela di diritti fondamentali. Sul punto il diritto internazionale è netto: la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura esclude ogni eccezione, ribadendo che nessuna circostanza – guerra, instabilità o emergenza – può giustificare la tortura né, di conseguenza, l’elusione degli obblighi di cooperazione per perseguirla. Questo principio implica che nessuna “ragione di Stato” può giustificare la mancata consegna di un sospetto di crimini internazionali: si configurerebbe una violazione grave, non tollerabile, degli obblighi derivanti da norme di ius cogens. Anche la previsione dello “stato di necessità” è ammessa solo in condizioni eccezionali, vincolata ai principi di attualità, necessità, proporzionalità e legalità, e non può in alcun modo essere invocata per derogare a divieti assoluti come quelli della tortura o dei crimini contro l’umanità.

L’intera vicenda assume così un valore altamente impegnativo in termini di assunzione di responsabilità: l’Italia è chiamata a una scelta di chiarezza e coerenza. Deve necessariamente dare ora una risposta che dimostri se davvero intende rafforzare il proprio impegno nel sistema della giustizia internazionale, adeguando pienamente gli strumenti normativi interni e colmando le lacune ancora esistenti. Il tema riguarda la natura degli obblighi assunti con lo Statuto di Roma del 1998, che ha istituito la Corte penale internazionale. Il 17 luglio di quell’anno in Campidoglio fu aperto alla firma il più avanzato strumento di diritto internazionale umanitario: si sanciva l’istituzione di una giurisdizione permanente a vocazione universale sui crimini più gravi – crimini di guerra, contro l’umanità, genocidio e, successivamente, aggressione (l’attacco ingiustificato ad uno Stato) – segnando una svolta etica prima ancora che giuridica.

In tale architettura normativa, gli Stati hanno accettato un limite consapevole alla propria discrezionalità, riconoscendo che di fronte ai cosiddetti crimina iuris gentium la tutela della dignità umana prevale su ogni considerazione contingente. Ne discende un principio chiave: i mandati di arresto della Corte penale internazionale impongono la “consegna diretta” dell’imputato, una procedura direttamente esecutiva sottratta dunque ai meccanismi di ‘estradizione’ soggetti alle valutazioni politiche dei governi.

Ora l’Italia deve uscire da ogni equivoco, anche su un altro principio che qualcuno ha eccepito per i procedimenti pure intrapresi dai giudici penali dell’Aja per i crimini di guerra e contro l’umanità riconducibili a Putin e a Netanyahu. Per lo Statuto della Corte penale internazionale, che anzi è bene richiamare come lo “Statuto di Roma”, la giustizia internazionale per fermare le atrocità non ammette ‘doppio standard’: anche alla luce delle derive delle guerre è stato fondamentale che lo Statuto non abbia riconosciuto immunità di sorta, nemmeno ai capi di Stato e di Governo (articolo 27 dello Statuto). In sostanza, una cosa è riconoscere le difficoltà pratiche di esecuzione dei mandati (che rimangono universali, validi, e praticabili se gli indagati si recano all’estero), altra cosa è mettere in discussione il principio di responsabilità individuale per crimini internazionali: immunità e prerogative di Capi di Stato o di governo non valgono per chi commette genocidio, crimini contro l’umanità o crimini di guerra. Questo principio è consolidato dal diritto internazionale consuetudinario, con tappe storiche che vanno dal Tribunale di Norimberga ai Tribunali per l’ex-Jugoslavia e il Ruanda, fino appunto all’articolo 27 dello Statuto di Roma del 1998

 

Sarebbe dunque opportuno che il Governo prima della convocazione prevista a dicembre davanti dell’Assemblea degli Stati parte consulti il mondo accademico e le istituzioni giudiziarie, non trascurando un confronto parlamentare: le scelte fondamentali sulla giustizia internazionale non possono riguardare solo le politiche di governo, perché investono la coscienza civile dell’intera comunità nazionale. Pertanto occorrerà ribadire senza riserve l’adesione totale al modello e ai principi della giurisdizione della Corte penale internazionale, e non solo con l’annunciata modifica alla legge 237/2012 di ratifica dello Statuto della Corte. È bene infatti che si rafforzi la struttura di coordinamento con la Corte penale internazionale, e sarebbe il caso di dare anche un segnale forte: occorre istituire una struttura di polizia giudiziaria dedicata alla cooperazione diretta, anche investigativa, con la Corte penale internazionale, e soprattutto varare l’atteso Codice dei crimini internazionali (con inclusa la parte in atto espunta dei ‘crimini contro l’umanità’ ed escluse le residue riserve sul regime delle immunità) che da troppo tempo è trascinato da una legislatura all’altra. In questo contesto è altresì necessario aderire anche alla Convenzione di Lubiana e dell’Aja che prevede un regime dettagliato di assistenza giudiziaria per l’esecuzione dei provvedimenti sui crimini internazionali. Il monito è stato lanciato anche dal presidente dalla Commissione sul progetto del Codice dei crimini internazionali, Franceso Palazzo: “Non è pensabile che l’Italia non ratifichi la Convenzione di Lubiana e dell’Aja, ponendosi così fuori dal sistema dalla giustizia penale internazionale”.

L’Italia non può dunque rinunciare a farsi attiva promotrice di quei principi del diritto internazionale umanitario che l’hanno vista protagonista nel sostenere lo Statuto di Roma. È il caso di recuperare una tradizione giuridica oggi dimenticata, quella di giuristi di varia formazione come – per citarne solo alcuni – Giuliano Vassalli, Pietro Verri (memorabile autore di un “codice” italiano sul Diritto per la pace e diritto nella guerra) e Antonio Cassese, che seppero porsi sulla scia delle tesi espresse con lungimiranza da Pietro Nuvolone nel lontano 1945. Quando ancora doveva compiersi il processo di Norimberga, a ventotto anni l’incaricato di diritto penale all’Università di Urbino configurò i «delitti di lesa umanità», comprensivi dei crimini di guerra, la cui punizione trovava fondamento in un «diritto della comunità universale degli uomini», superiore ad ogni regola di diritto interno e internazionale (G. Vassalli, La giustizia penale internazionale, 1995). Era l’anticipazione italiana di quel «diritto dell’umanità» su cui può ancora fondarsi l’affermazione dei principi della Corte penale internazionale. La responsabilità dello Stato verso la giustizia globale è, in ultima analisi, una responsabilità verso la democrazia stessa e verso le giovani generazioni che proprio nell’ultimo referendum hanno compiuto una scelta chiara per la giustizia, su tutti i fronti, anche quello internazionale.