Soppressione del limite di genere per i capilista e la contestuale disciplina della tripla preferenza
Il vulnus risiede nel combinarsi di due precise scelte normative. Da un lato, il legislatore riconosce alla posizione di capolista una natura distinta e privilegiata rispetto alle altre candidature, tanto da sottrarla al voto di preferenza; dall’altro, elimina – proprio in riferimento a tale posizione apicale – il correttivo destinato a impedire che le designazioni dei partiti producano una concentrazione delle candidature più favorevoli a vantaggio di un solo sesso.
Tale disciplina si espone a censura di incostituzionalità ai sensi dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza e della coerenza intrinseca del sistema. Se il legislatore ha ritenuto doveroso prescrivere l’alternanza di genere nella successione delle candidature, appare palesemente incongruo consentire che il punto di partenza di tale successione – ossia lo scranno del capolista – possa essere attribuito, nel complesso dei collegi, a candidati dello stesso sesso senza alcun limite quantitativo. In questo modo, la regola dell’alternanza si riduce a mero presidio formale della composizione delle liste, consentendone l’elusione proprio sul piano che incide in misura determinante sulle concrete possibilità di elezione.
VERSO IL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ





