Istituto del capolista bloccato e il relativo regime delle pluricandidature
La presenza del capolista bloccato determina una sottrazione preventiva del primo seggio spettante alla lista dal circuito del voto preferenziale. Il meccanismo di preferenza opera, infatti, esclusivamente sulla quota residua di seggi, ossia su quella che residua dopo la previa attribuzione del primo seggio al candidato collocato in posizione apicale. La scelta dell’elettore non investe la totalità dei candidati eleggibili, ma si restringe unicamente a coloro che residuano a seguito dell’elezione automatica del capolista.
Tale vulnus si manifesta in tutta la sua evidenza nelle ipotesi in cui la lista ottenga un unico seggio nel collegio: in questo caso, l’unico eletto è invariabilmente il capolista bloccato. Le preferenze eventualmente espresse dai cittadini per gli altri candidati restano prive di efficacia giuridica e non concorrono in alcun modo alla selezione dell’eletto, poiché l’unico seggio disponibile risulta già assorbito dal candidato predeterminato.
L’impianto si pone in aperto contrasto con l’art. 48 Cost., secondo l’esegesi fornita dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017. Il principio per cui il voto deve essere personale, libero ed eguale esige non solo la possibilità formale di apporre un segno sulla scheda, ma anche che tale espressione di volontà conservi un’effettiva capacità di concorrere alla determinazione della rappresentanza politica. Laddove la preferenza sia circoscritta ai soli candidati successivi al capolista, e la distribuzione dei seggi ne esaurisca l’efficacia già alla prima posizione, la facoltà di scelta dell’elettore viene degradata a un potere parziale, meramente eventuale e, nei fatti, privo di concretezza.
VERSO IL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ




