Attribuzione del “premio di governabilità” al Senato su base nazionale e il suo indebito condizionamento all’esito della consultazione per la Camera dei deputati
Le disposizioni censurate travalicano i limiti costituzionali entro i quali il legislatore può disciplinare la trasformazione dei voti in seggi senatoriali. Da un lato, esse assegnano una quota di scranni in forza di un risultato globale nazionale, in palese contrasto con l’art. 57, primo comma, Cost., il quale impone che il Senato sia eletto a base regionale; l’attribuzione di trentacinque seggi prescinde infatti dai risultati delle competizioni nelle singole Regioni.
Dall’altro lato, la disciplina subordina l’efficacia del voto per il Senato all’esito della distinta votazione per la Camera. Tale impianto si pone in evidente contrasto con il principio di piena autonomia delle due Camere (artt. 55-65 Cost.), con specifico riferimento all’autonomia del rispettivo momento genetico (artt. 55-61 Cost.). Risulta altresì vulnerato l’art. 48, secondo comma, Cost., poiché il condizionamento dell’esito di un ramo del Parlamento ai voti espressi per l’altro comprime illegittimamente la libertà e l’autodeterminazione dell’elettore.
VERSO IL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ




