Modalità di ripartizione del “premio di governabilità”
Nella prospettazione dei ricorrenti, l’attuale meccanismo compromette la libertà e la consapevolezza del voto. La norma introduce un premio abnorme a beneficio della lista o coalizione che consegua il 42% dei suffragi su base nazionale, dettando regole di assegnazione in palese contrasto con i principi di uguaglianza e conoscibilità del voto (artt. 3 e 48 Cost.), nonché con la garanzia di una distribuzione proporzionale dei seggi sul territorio (artt. 56 e 57 Cost.).
Il sistema sacrifica la necessaria conoscibilità dei candidati e ne impedisce la scelta diretta a causa di liste circoscrizionali “bloccate”, costringendo l’elettore a cooperare all’elezione di esponenti di altre forze politiche. Di fatto, i candidati inseriti in tali frazioni circoscrizionali dell’unico listone nazionale vengono proclamati eletti prescindendo dal consenso raccolto dalla lista o dalla coalizione in quella specifica circoscrizione.
La lesione degli artt. 3 e 48 Cost. si manifesta in modo ancor più nitido laddove si renda necessaria la riduzione degli eletti per rispettare i tetti massimi fissati dal premio (220 seggi alla Camera e 113 al Senato). La contrazione non colpisce i candidati dei listini premiali circoscrizionali, i quali vengono proclamati in blocco e in via prioritaria, bensì opera a detrimento dei seggi da assegnare con metodo proporzionale. Tale meccanismo è codificato agli artt. 83, comma 1, lett. f-bis) e comma 1-ter, d.P.R. n. 361/1957 (introdotti dall’art. 1, comma 22, lett. h e n, della l. n. 180/2026) per la Camera, e agli artt. 16-bis, comma 1, lett. f-bis) e comma 1-ter, d.lgs. n. 533/1993 (inseriti dall’art. 2, comma 9, lett. g e h, della l. n. 180/2026) per il Senato.
Per valutarne l’impatto, basti considerare che 70 deputati rappresentano il 31,82% del tetto massimo alla Camera, mentre 35 senatori equivalgono al 30,97% del rispettivo tetto al Senato. La disciplina determina così un irragionevole vulnus agli artt. 3 e 48 Cost.: essa sacrifica i candidati votati nei collegi plurinominali mediante preferenza, posponendoli sistematicamente a quelli inseriti nelle liste coalizionali per il premio. Questo sacrificio, infine, non si parametra sul consenso locale della singola lista, ma risente di un effetto “a cascata” per cui la vittoria nazionale della coalizione determina l’automatica e prioritaria elezione di tutti i candidati inseriti nei listini circoscrizionali del premio.
VERSO IL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ




