Particolare da M.C. Escher, Circle Limit with Butterflies, 1950
1. Una duplice operazione intellettuale
Nello studio, che è ormai un classico della materia, La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione (Padova, Cedam, 1937, 1964) Guido Calogero rimarcava la dimensione argomentativa della prova: decidere significa giustificare, e giustificare significa rendere visibile il percorso logico della decisione, così esponendola a un controllo razionale.
Per Calogero, la ricostruzione del fatto nei processi non può fondarsi su una logica puramente dimostrativa, ma si svolge tramite una logica dialettica e argomentativa: il giudice non ricostruisce il fatto ancorandosi a premesse fisse ma confrontando versioni, prove e controprove, con un ragionamento probabilistico, critico e dialogico.
Muovendosi lungo questo solco, Roberto Poli nel suo recente Il Giudizio di fatto. Tra Logica ed Esperienza. Dibattendo con ChatGPT (Pisa, Pacini, 2026) ha compiuto una operazione intellettuale duplice e preziosa.
1.1. L’uso di un LLM come strumento di chiarificazione concettuale
La prima operazione ─ nuova e finora insolita ─ è consistita nell’elaborare lo studio attraverso quella che l’Autore definisce una «conversazione lunga, esigente e (…) molto poco ordinaria, non una sequenza di risposte ma un vero lavoro comune di chiarificazione concettuale, passo dopo passo» (p. 42) con ChatGPT, riportata integralmente nel volume (pp. 43‑217).
Anche se la categoria è ancora in costruzione teorica e pratica, si possono già individuare divere forme di integrazione dialettica tra pensiero del soggetto umano interrogante e Large Language Models (LLM).
Una forma è l’uso dell’LLM come controparte dialettica nel ragionamento: l’interrogante formula una tesi, il modello restituisce alternative, obiezioni, contro‑argomentazioni o riformulazioni, che vengono poi vagliate criticamente dall’umano. Con una struttura quasi seminariale, l’interrogante mantiene la regia e usa il modello per generare antitesi o variazioni sul tema, da sottoporre a controlli di coerenza, validità e fondatezza: il modello rende rapide le sequenze tesi/antitesi, ma la sintesi resta umana.
Un altro tipo di integrazione riguarda la co‑costruzione iterativa di testi attraverso cicli ripetuti di bozze iniziali umane, la loro espansione o rielaborazione da parte dell’LLM, la revisione critica da parte dell’umano, una nuova interrogazione mirata del modello su specifici nodi concettuali o stilistici.
In questi contesti gli LLM vanno intesi come dispositivi che rendono osservabile, in forma accelerata, la morfologia del discorso, cioè il modo in cui le forme linguistiche stabilizzano e canalizzano le possibilità del pensiero.
L’utente può usare l’LLM per: verificare la solidità di una tesi facendo emergere obiezioni non considerate; argomentare in forma più rigorosa; controllare coerenza, struttura e completezza di un testo; decidere quando e se interrompere una linea di ragionamento e cambiarla.
Questo crea una sorta di circuito di auto‑correzione esterna, in cui il pensiero umano viene stimolato da un interlocutore linguistico molto rapido che aiuta a pensare meglio al proprio pensiero, non a pensare al posto del soggetto.
Nel suo libro Roberto Poli combina brillantemente questi due usi, conseguendo sorprendenti chiarificazioni delle posizioni iniziali lungo un itinerario che ovviamente soltanto la lettura integrale delle interlocuzioni (che sono riportate integralmente nel testo) consente di apprezzare.
1.2. Per una logica delle cose
La seconda operazione intellettuale ha il pregio ─ non nuovo ma, in realtà, infrequente negli studi sulle prove ─ di occuparsi seriamente della logica che viene utilizzata per la ricostruzione dei «fatti unici, contingenti, irrepetibili» che sono oggetto dei processi (p. 9).
Infatti, Poli pone espressamente la questione delle inferenze sviluppate sulla base degli elementi di prova, chiedendosi «in quali termini il giudice si avvale della logica e in quali termini si avvale dell’esperienza» (p.7).
Inoltre, evidenzia il punto cruciale, affermando che «per “argomentazioni razionali” (…) si intendono le “buone ragioni” dell’ermeneutica e non certo argomentazioni fondate su sistemi di logica formale» (p.9).
La sua idea è che la logica può aiutare a mantenere ordinato il discorso ma «non interviene nella individuazione e nella determinazione del patrimonio informativo (selezione del materiale e attribuzione del peso informativo)» (p.13)[1], perché l’inferenza probatoria è una argomentazione intrisa di «modi di vedere il mondo» secondo i quali i dati di partenza «significano» le conseguenze (p. 14) e il caso concreto, in tutti i suoi aspetti problematici è compreso mediante un’attività di interpretazione e valutazione che procede innalzandosi su piani nuovi e maggiormente chiarificanti (p. 15)[2].
Il risultato finale viene raggiunto quando «secondo il convincimento soggettivo del decidente, all’esito del ragionamento probatorio, l’evidenza disponibile A è idonea (o non è idonea) a far ritenere probabile il fatto incerto B nei termini che raggiungono lo standard di prova richiesto dalla legge per ritenere quel fatto provato nel processo» (16).
In questo quadro, un ragionamento si lascia formalizzare, in varie possibili misure, soltanto quando è già abbastanza rigoroso per poter essere trattato dalla logica. Ma è comunque l’esperienza che precede la forma discorsiva e la rende possibile.
Per quel che specificamente riguarda il controllo della Corte di cassazione sulle motivazioni adottate da giudici di merito, Poli ribadisce quanto già osservato da Calogero: «solo un’attenta considerazione delle caratteristiche del caso concreto consente un controllo di plausibilità che diversamente sarebbe totalmente privo di qualsiasi senso» (p. 21).
Si può dire, in altri termini, che il giudizio di legittimità deve immergersi nel merito del caso concreto per riemergerne con la forma di un giudizio logico sganciato dal merito.
L’adempimento dell’obbligo di motivazione non potrà, comunque, compiersi tramite «unità di misura certe ed obiettive» ma solo «in termini linguistici qualitativi» (p. 23).
In definitiva, quella che conta è la plausibilità: a) della premessa probatoria dell’inferenza; b) della legge‑ponte applicata; c) del percorso che va dalla premessa alla conclusione probatoria.
Allora ─ conclude Poli ─ la logica nel processo è una «logica delle cose «essenzialmente materiale, empirica, induttiva» «abduttiva», «situata», «comparativa», «argomentativa», «opinativa», «ampliativa», «graduabile» fondata sugli elementi del singolo caso concreto (p. 17, 25, 28, 30).
In questo contesto l’id quod plerumque accidit, non è una normalità empirica astratta e generalizzata ex ante, ma costruita sulla base della conoscenza disponibile e riconosciuta ex post in relazione al caso concreto (p. 36).
1.3. Logica formale e logica materiale
Evidentemente la logica formale (e formalizzabile) svolge il maggior ruolo quando i suoi oggetti sono conoscenze già organizzate in proposizioni, soprattutto se connettibili fra loro.
Questo è il caso della interpretazione delle disposizioni legislative, formule per lo più strutturate in termini generali e astratti e delle quali si presume (assioma del legislatore razionale) che debbano essere fra loro logicamente ben connesse (ab origine o per l’intervento dell’interprete)[3].
Invece, la ricostruzione dei fatti opera in modi variegati e con materiali fra loro diversi: ipotesi da collaudare, porzioni di eventi e indizi da assemblare, dati da verificare. Tutti oggetti da sottoporre al vaglio della empiria, anche quando sono costituiti da prove dichiarative che si presentino come rappresentazioni dirette dei fatti da conoscere.
I limiti della logica formale sono evidenti a chiunque se ne occupi.
Ma questa non è una ragione sufficiente per metterla da parte, perché essa nel suo nucleo resta indispensabile.
La questione è antica.
Basti ricordare la posizione di Sesto Empirico (II‑III d.C.) e la sua critica alla logica dei dogmatici (soprattutto stoici e aristotelici) volta a smontare le pretese fondative di ogni logica intesa come organo della verità e la sua logica delle cose (in opposizione alla logica formale) legata al contenuto delle tesi esaminate e non a una mera sintassi delle proposizioni[4].
La logica formale vale a mostrare la relatività e l’insufficienza delle pretese conoscitive, non a codificare forme valide di ragionamento e ha una funzione depurativa e di controllo più che di autonoma costruzione di conoscenze.
Invece, nella logica delle cose le operazioni intellettuali sono guidate dai fenomeni e dagli usi, non da criteri logico‑epistemici assoluti.
In età moderna, le correnti di pensiero maggiormente attente a una logica materiale, fondata sul contenuto delle cose e non solo sulla forma, e di tipo induttivo sono state principalmente: l’empirismo moderno (soprattutto britannico: Locke, Berkeley, Hume, Bacon, Locke), il positivismo e la filosofia della scienza ottocentesca (Comte, Mill), la scuola logico‑empirista del Circolo di Vienna e suoi sviluppi successivi, alcune linee del pragmatismo (Peirce, James, Dewey), e della filosofia della scienza contemporanea.
La logica induttiva viene intesa come estensione della logica deduttiva, capace di descrivere inferenze in cui la conclusione riceve dalle premesse un certo grado di conferma probabilistica, proporzionale all’evidenza disponibile. Si sviluppano due correnti: una concezione oggettivistica della conferma basata su misure di probabilità logica (Carnap); una concezione soggettivistica (Ramsey, De Finetti, Savage), che usa il teorema di Bayes per modellare l’aggiornamento delle credenze alla luce di nuova evidenza[5].
In ogni caso, quella utilizzata nei processi non è una logica formale, ma una pratica discorsiva ancorata alla materialità dei fatti e alla dialettica delle ipotesi e delle prove: una logica argomentativa che deve rispettare le caratteristiche effettive dei fenomeni considerati, le regolarità registrate dalle esperienze e i vincoli probatori imposti dalle norme.
La logica formale serve per valutare la correttezza del passaggio dalle premesse alla conclusione indipendentemente dal contenuto (sillogismi assertivi e/o ipotetici, regole deduttive, coerenza sintattica).
Ma nei processi si utilizza prevalentemente una logica argomentativa: induttiva, abduttiva, dialettica, retorica, fondata su regole di esperienza e plausibili leggi di funzionamento del mondo
In altri termini, la correttezza del ragionamento probatorio non dipende solo dal rispetto di schemi formali, ma dall’uso appropriato di conoscenze materiali: tipologie di fatti, nessi causali, regolarità statistiche, pratiche sociali, assunti culturali, vincoli istituzionali.
In tutti questi ambiti, l’argomentazione giuridica riguarda cose, eventi, condotte e la logica serve a razionalizzare il discorso.
Questo approccio è cruciale nella ricostruzione del fatto: la valutazione di testimonianze, indizi, perizie e documenti si basa su regole di esperienza, su modelli causali e sull’applicazione di modelli e soglie di valenza delle prove che giustificano una conclusione (come i criteri dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” o del “più probabile che non”)
2. "Dibattendo con ChatGPT"
La parte più estesa (pp. 43‑217) del libro ─ comunque agile, perché il suo formato (21x13) è piccolo ─ è intitolata “Dibattendo con ChatGPT”.
Il lettore dovrebbe necessariamente seguirne l’andamento nei vari passaggi per apprezzare compiutamente la valenza di una interazione con una intelligenza artificiale che l’intelligenza umana di Roberto Poli guida con perspicacia.
In questa sede ci si deve e limitare a annotare alcuni risultati illuminanti conseguiti partendo da questa domanda inziale:
«Con riguardo alla prova per alibi. Si può certamente dire che è una prova indiretta. Si può anche affermare che si tratta di una prova per presunzione semplice?» (p. 43).
Ecco una “formula di sintesi” proposta da ChatGPT:
«Nel ragionamento sull’alibi opera una legge di impossibilità universale (l’impossibilità della compresenza spaziale) che però non costituisce una massima di comune esperienza, il carattere presuntivo o meno del ragionamento dipende dal grado di chiusura e certezza delle premesse fattuali che consentono di applicare quella legge».
Infatti, la vera linea di confine è fra «regola che esclude logicamente» e «regola che rende solo più probabile» (p. 54) e la categoria della presunzione serve a: segnalare un surplus inferenziale, marcare un passaggio non necessario, giustificare un onere motivazionale rafforzato» (p. 56). Più precisamente: nella presunzione si ha «un passaggio non logicamente necessario tra fatto noto e fatto da provare»; invece, «nell’incompatibilità logica, una volta assunte le premesse fattuali, la conclusione segue immediatamente e con necessità logica, pur restando epistemicamente fallibile l’accertamento delle premesse stesse» (p. 73).
Alla domanda ─ indotta da Poli, ma auto postasi ─ «quanto serve davvero la logica per descrivere il ragionamento probatorio», ChatGPT risponde:
«Il giudice non pensa: “questa è una deduzione”, “questa è una inferenza abduttiva”, “questa è una necessità empirica”. Pensa: è credibile, regge? È compatibile con il mondo? quante coincidenze richiede? quanto pesa rispetto alle alternative? Non è logica formale (…) è ragionamento nel mondo», come forma di esperienza (pp. 134‑135) e conclude «la logica non entra nel momento in cui il giudice si convince. Entra nel momento in cui il giudice deve spiegare perché si è convinto. Qui avvengono tre cose: 1. Deve evitare contraddizioni: 2. Deve rendere espliciti i passaggi; 3. Deve confrontarsi con le alternative. (…) Questa è logica discorsiva, non cognitiva. La logica: non genera il convincimento, non assegna peso informativo, non cura la plausibilità. Serve a: rendere il ragionamento controllabile» (p. 135).
Altra asserzione di ChatGPT:
«Nel diritto delle prove la logica non è un motore cognitivo»[6] (p.138), ma una lingua normativa che stabilisce quando un discorso è razionalmente difendibile (…) non produce verità, produce coerenza discorsiva controllabile» (p. 139).
In una sua interlocuzione con ChatGPT, Poli considera che «le connessioni fra le proposizioni sono principalmente prodotto dell’esperienza» (p. 140) e la IA risponde che «le connessioni di rilevanza fra fatti e ipotesisono radicate nel esperienza» (p. 141) e avverte che quando si sostiene che una certa affermazione è “illogica” spesso si usa “logico” in senso largo, come coerente con ciò che sappiamo del mondo e, all’inverso, nella pratica giudiziaria “illogico” è inteso come “empiricamente insostenibile” (p. 141‑142).
Poi i due dialoganti si interessano fugacemente della questione (filosoficamente fondamentale, ma non coltivabile in sede giudiziaria) della logica come prodotto dell’esperienza storicamente sedimentata e arrivano alla (saggia) conclusione che: la «logica è storicamente derivata dall’esperienza ma funzionalmente normativa e relativamente autonoma» (p. 143‑153) e che «la logica giuridica non scopre verità» ma «organizza giustificazioni» e «consente controllo» (p. 144).
Sarebbe inopportuno privare chi si propone di leggere il libro del piacere e della utilità di ripercorre personalmente tutti i passaggi delle interlocuzioni fra le due intelligenze eterogenee che ne sono co‑autrici sul tema ─ tanto centrale in una prospettiva applicativa quanto spinoso concettualmente ─ del controllo di logicità della Corte di cassazione sui provvedimenti dei giudici di merito, su alcune sue aporie e sulle prospettive di riforma legislativa (pp. 146‑165), sulla funzione della soglia della «manifesta illogicità» quale vizio che rende la motivazione «non difendibile come discorso pubblico» (p. 154).
Non avrebbe senso e sarebbe fuorviante proporne una sintesi in una recensione. Ma è doveroso rimarcare che questa parte del testo è caratterizzata da una finezza di osservazioni e da una ricchezza di spunti in una misura che davvero sorprende perché indirizza vigorosamente e con chiarezza e precisione al centro dei problemi.
Vi sono collocati i plinti di quella che IA ha definito una «teoria normativa della motivazione razionale» (p. 174), che, integrata con lo standard di prova diventa una «teoria completa del ragionamento probatorio» (p. 177).
Questa la conclusione vergata da ChatGPT: «La logica garantisce la coerenza delle inferenze, ma le relazioni inferenziali applicate ai fatti presuppongono una determinata concezione del mondo» (p. 217), che viene espressa ─ potrebbe così chiosarsi ─ tramite massime di esperienza, leggi scientifiche e tecniche, nonché altri strumenti di organizzazione dei dati conosciuti.
3. Alcune considerazioni
La vivacità e la piacevolezza del dialogo fra Roberto Poli e ChatGBT invita a inserirvisi con due considerazioni in forma di questioni.
3.1. Sulla epistemologia giudiziaria
La prima è che il senso comune nutrito da massime di comune esperienza (effettivamente preesistenti o elaborate come rivestimenti di ipotesi da collaudare tramite la dialettica processuale) non è più l’unica fonte delle premesse dei ragionamenti che si sviluppano per ricostruire gli eventi giuridicamente rilevanti, perché, da tempo ormai, la scienza e la tecnologia concorrono all’accertamento dei fatti nei processi, con i loro metodi e con le loro logiche.
Quando nei procedimenti giuridici si indaga su un evento singolo, occorre accertare se esso si è verificato nei termini che lo rendono sussumibile sotto qualche norma giuridica e spesso anche la causa dell’evento. Il primo obiettivo non necessariamente comporta il ricorso a leggi scientifiche. Il secondo obiettivo ordinariamente comporta il ricorso a leggi scientifiche [7].
Come già lucidamente evidenziato da Roberto Poli in altri suoi scritti, le leggi scientifiche e quelle statistiche sono generalizzazioni empiriche che si distinguono dalle massime di comune esperienza per il metodo che le genera e che sono qualificate dal tipo di sapere utilizzato (quello degli scienziati e dei tecnici), dal metodo seguito per l’acquisizione dei dati su cui esse si fondano e dalla comunità scientifica all’interno della quale risultano accreditate [8].
Al riguardo nel libro che si recensisce relativamente al rapporto fra ragionamento giuridico e conoscenza scientifica, una prima constatazione è certa: «Il giudice non opera con gli strumenti della filosofia della scienza (…) deve decidere qui e ora sulla base di ciò che è accreditato, condiviso, affidabile» (p. 65) e può valutare che una tesi scientifica non è sufficientemente accreditata (il che non significa che ne affermi la falsità) per fondare sulla stessa ragionamenti giudiziariamente affidabili (pp. 153‑157).
Rimane però il problema: riconosciuta l’affidabilità di una conoscenza scientifica (o comunque specialistica) quali autonomi strumenti di giudizio può utilizzare chi ha competenze soltanto giuridiche per applicare al caso concreto tale conoscenza e, ancora, per dirimere non infrequenti controverse tra specialisti di diverso orientamento? Di quale logica maior (per dirla con i medioevali) può servirsi?
3.2. La connessione dei dati
La composizione degli elementi di prova è una operazione intrinsecamente dinamica, ma che infine deve consolidarsi in un testo, che ne cristallizza i risultati.
Come si svolge il momento conclusivo del ragionamento sulle prove, quando i dati raccolti devono essere composti in una sintesi che li renda esenti da interne incompatibilità e coesi sulla base di una ricostruzione resistente alle confutazioni?
La composizione dei dati realizza un ragionamento saldo se non confonde (come può avvenire a causa della propensione a cercare comunque una conclusione) la mera compatibilità dei dati con la loro effettiva coesione[9].
Nel libro di Poli, ChatGPT: indica l’importanza della completezza rispetto agli elementi decisivi (quindi, non assoluta); precisa che il giudice deve confrontarsi con ciò che può cambiare la conclusione (p. 167); definisce la congruità come adeguatezza fra premesse e conclusioni; richiede una valutazione olistica (dei dati e degli argomenti) e il rispetto dello standard probatorio adottato (p. 168).
In questo modo, tuttavia, ci dice soltanto come valutare ex post la loro connessione, ma non come procedere verso la loro composizione.
Un ragionamento può dirsi logicamente coeso quando una base di dati viene organizzata mediante una tesi ricostruttiva e sottoposta alla verifica delle possibili confutazioni.
Quel che si potrebbe aggiungere, in una prospettiva ex ante, è che per ottenere un ragionamento logicamente coeso, i dati devono essere organizzati in modo da collegare chiaramente le questioni alle premesse, le prove alle inferenze che le giustificano, e le inferenze alle conclusioni. Per la coesione è essenziale spiegare perché dalle premesse si possa passare alla conclusione e perché le conclusioni parziali si connettono nella conclusione finale.

[1] Il problema fondamentale del giudizio sta nel porre le premesse per selezionare i fatti rilevanti. Così: G. Calogero, La logica del giudice e il suo controllo in cassazione, Padova, Cedam, 1964, p. 51; F. Roselli, Logica del giudice e controllo di legittimità, in «Giustizia civile», 2019, pp. 230 ss.
[2] La differenza tra spiegazione e comprensione è un tema classico dell’epistemologia. La prima ricorre nelle scienze naturali: un fenomeno è “spiegato” quando è ricondotto a una regolarità. La seconda, perseguita nelle scienze umane, mira a cogliere il significato delle azioni e può considerarsi una specie della spiegazione applicata agli eventi storici e umani, dove le “leggi” sono sostituite (o integrate) da schemi di significato e valori. Sul tema: G. H. Von Wright, Explanation and Understanding, London, Routledge and Kegan, 1971. Trad. It di G. Di Bernardo, Spiegazione e comprensione, Bologna, Il Mulino, 1988.
[3] La logica formale e assiomatica del diritto è sviluppata da L. Ferrajoli, Principia iuris, Teoria del diritto e della democrazia, Bari, Laterza, 2007, soprattutto nel III volume, La sintassi del diritto. Per una trattazione aderente alle prassi della giurisprudenza: A. Costanzo, Logica dei dati normativi, Milano, Giuffrè, 2005.
[4] Sesto Empirico, Contro i logici, trad. it. di A. Russo, Bari, Laterza, 1975; Pyrrhoneion hypotyposeis. Trad. it. di O. Tescari, Schizzi pirroniani, Bari, Laterza, 1926, 1988.
[5] L’aspirazione a una forma logica riemerge nel tentativo di rivestirne le inferenze, induttive, abduttive e probabilistiche.
[6] In realtà, non esiste solo una logica del controllo e della giustificazione delle conoscenze ma anche una logica della scoperta. Infatti, basta un minimo di immaginazione logica per prefigurarsi una ipotesi contraddittoria o semplicemente contrariarispetto a quella adottata, o per configurare un anti‑modello delle relazioni fra i dati rispetto a quello sul quale si sta lavorando, o per ragionare in termini di controfattuali, o per costruire un esperimento mentale falsificante la ricostruzione degli eventi che è delineata. Sulla questione: C. Cellucci, Le ragioni della logica, Laterza, Bari, 1998, p. 7 ss.; P. Engel, Philosophie et psychologie, Gallimard, Paris, 1996 (trad. it. E. Paganini, Filosofia e psicologia, Einaudi, Torino, 2000, pp. 19‑21, 23, 46‑51, 88‑94).
[7] Ex multis: E. Agazzi, La spiegazione causale di eventi individuali (o singoli), in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1999, pp. 393‑407.
[8] R. Poli, Logica del giudice, standard di prova e controllo in Cassazione, in «Judicium», 20 gennaio 2020, web, p. 14, nota 56; R. Poli, Prova e convincimento giudiziale del fatto, Torino, Giappichelli, 2023, pp. 2 ss.
Sul tema già: G. Carcaterra, La logica e le prove, in AA.VV., Scritti in onore di C. Punzi, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 467ss.; G. Carcaterra, La logica nella scienza giuridica, Torino, Giappichelli, pp. 35‑36‑37‑38.
[9] Su questi temi sia consentito rinviare a: A. Costanzo‑S. NOVANI, La logica dell’analisi e della sintesi dei dati processuali, Torino, Giappichelli, 2025, pp. 1‑99.
