1. I fatti, in breve
La sentenza del Tribunale di Palermo, nella vicenda relativa alla richiesta di risarcimento dei danni da parte dell’organizzazione umanitaria Sea Watch nei confronti del Ministero dell’Interno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha suscitato numerose reazioni, alimentando un dibattito che nei toni e nei contenuti si è spinto ben oltre l’adesione o la presa di distanze rispetto all’effettivo contenuto della motivazione. Il confronto (o lo scontro), infatti, ha tirato in ballo questioni di vario genere: dalle politiche migratorie del Governo, alla inefficienza dell’amministrazione, sino a toccare i principi fondanti del nostro ordinamento costituzionale, legati all’indipendenza della Magistratura.
Senza pretesa di mettere la parola fine a questa contrapposizione di argomenti e di prospettive, può essere utile provare a mettere in ordine i fatti, sgombrando il campo da tutto ciò che nulla ha a che vedere con il contenuto della controversia dedotta in giudizio e della relativa sentenza, che ha (o dovrebbe avere) il solo fine di ristabilire “l’unità dell’ordinamento”, per dirla con Satta[1].
La vicenda trae origine dal sequestro amministrativo della nave Sea Watch 3, disposto il 12 luglio 2019 e notificato il 2 settembre dalla Guardia di Finanza di Palermo, a seguito del salvataggio in mare che la stessa SW3 aveva operato il 5 luglio 2019 nella zona SAR libica: la ragione del sequestro, si legge in sentenza, è legata al fatto che la nave SW3 era «entrata e sostata nelle acque territoriali italiane, in violazione della diffida emessa dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro della Difesa e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti». Avverso la disposizione di sequestro, la SW3 ha successivamente proposto opposizione, ai sensi dell’art. 19 della L. n. 689/1981, innanzi alla Prefettura di Agrigento, e la stessa sentenza, nel ricostruire i fatti rileva che sulla opposizione l’autorità competente non si è mai pronunciata, «formandosi così un silenzio-accoglimento».
A partire da questo momento, il comandante della Sea Watch 3 e il capo missione a più riprese, durante il mese di ottobre del 2019, hanno sollecitato l’Ufficio Circondariale Marittimo di Licata e la Prefettura di Agrigento chiedendo di accertare la cessazione degli effetti del sequestro e conseguentemente di essere autorizzati a lasciare il porto di Licata. Soltanto alla fine del mese di ottobre, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Licata comunicava di non ritenere cessati gli effetti del sequestro in conseguenza di una nota della Prefettura di Agrigento, secondo la quale «il procedimento amministrativo era ancora in fase di definizione». Dopo aver contestato «l’infondatezza giuridica della asserzione dell’amministrazione – atteso che il sequestro doveva ritenersi ex lege divenuto inefficace», la SW3 propone ricorso ex art. 700 c.p.c. «per l’accertamento in via d’urgenza della cessazione e del venir meno degli effetti del sequestro amministrativo della nave». Il Tribunale di Palermo accoglie il ricorso, ordinando all’amministrazione «di reimmettere la ricorrente nel possesso della nave» e consentendo così alla SW3 di lasciare il porto di Licata e riprendere il mare, nel dicembre del 2019: dunque a distanza di circa sei mesi dal sequestro. Il Ministero dell’Interno, id est la Prefettura di Agrigento, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno poi proposto reclamo, che tuttavia viene rigettato dallo stesso Tribunale nel mese di febbraio del 2020.
Una volta definito il giudizio cautelare, la SW3 agisce per il risarcimento dei danni, ritenendo il comportamento delle amministrazioni «fonte di ingenti danni patrimoniali».
Oggetto della sentenza in commento, che, come detto, ha suscitato molti commenti, è solo una ordinaria questione risarcitoria, legata a un comportamento omissivo di una amministrazione pubblica, che ha generato un pregiudizio nei confronti di un soggetto privato: di per sé inidonea (quantomeno in termini astratti) a sollevare dubbi di sorta sulla indipendenza della funzione giurisdizionale esercitata dal giudice che ne è autore.
Per comprenderne meglio il contenuto e le implicazioni, in punto di diritto, può essere utile svolgere qualche considerazione ulteriore.
2. Il quadro normativo di riferimento e il contenuto della sentenza: alcune considerazioni, in punto di diritto
L’istituto principale attorno a cui ruota la vicenda è quello del sequestro amministrativo, disciplinato dagli artt. 13 e 19 della l. 689 del 1981, disposto, come visto, dalla Guardia di Finanza di Palermo: e a partire dalla scarna disciplina di riferimento appare necessario mettere a fuoco alcune questioni, che attengono, in primo luogo, alla sua ratio; per poi verificarne l’iter procedimentale, sotto il profilo dell’autorità competente all’esercizio del potere e dei presupposti richiesti per il suo corretto dispiegarsi; con uno sguardo, infine, alla tutela ammessa, sia sotto con riguardo alla relativa giurisdizione, sia in merito alle correlate forme di responsabilità.
Rispetto alla prima delle questioni individuate, la soluzione si prospetta relativamente semplice.
L’art. 13 della legge n. 689, ammette due tipologie di sequestro. Una, di natura obbligatoria, che si ha laddove il «veicolo a motore» o il «natante» sia «posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria», ovvero nel caso in cui per lo stesso non sia stato «rilasciato il documento di circolazione»: in tal caso, la sanzione amministrativa da irrogare ha natura pecuniaria, ma gli organi addetti al controllo e all’irrogazione di tale sanzione devono provvedere obbligatoriamente al sequestro del veicolo o del natante, perché appunto lo stesso manca del documento di circolazione. In aggiunta, l’art. 13 ammette poi che sia altresì possibile «procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa», rinviando in tal caso alle modalità (ed entro i limiti) «con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria»: in tal caso, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il sequestro abbia natura cautelare, in quanto funzionale a garantire la possibilità della confisca, ed è a tale ipotesi che deve ricondursi il sequestro disposto dalla Guardia di finanza di Palermo.
Quanto all’iter procedimentale, lo stesso può essere tratteggiato anche grazie alla ricostruzione compiuta nella sentenza.
In particolare, l’autorità competente a disporre il sequestro deve essere individuata ai sensi dell’art. 17 della l. 689, che si riferisce al soggetto preposto alla adozione del rapporto in merito alla violazione contestata «l’ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione». Pertanto, nel caso di specie, il sequestro è stato disposto, come s’è detto, dalla Guardia di Finanza di Palermo, nell’esercizio del potere di «concorrere al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica» (ai sensi dell’art. 1 della l. n. 189 del 1959), ma sotto la dipendenza funzionale dell’ufficio territoriale di governo competente, id est la Prefettura di Agrigento. Circa i presupposti, il sequestro della SW3 è stato adottato per la violazione prevista dall’art. 12 comma 6 bis del d.lgs. 286/98 c.d. Testo Unico sull’Immigrazione, secondo cui «il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale e i divieti e le limitazioni eventualmente disposti», aggiungendo che «in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro» (la disposizione è stata poi abrogata dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130). In merito all’efficacia del provvedimento di sequestro, l’ultimo comma dell’art. 19 della l. n. 689 dispone che «il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro», con ciò confermandosi la natura cautelare dello stesso.
Altra questione, infine, è quella relativa ai profili di tutela, ivi compresi quelli legati al risarcimento del danno.
Anzitutto, deve osservarsi che l’unico strumento di tutela ammesso nei confronti di un provvedimento di sequestro è il ricorso in opposizione, disciplinato dal già menzionato art. 19 della l. n. 689, secondo cui gli interessati possono proporre opposizione anche immediatamente. La giurisprudenza ha infatti chiarito che «con riguardo al sequestro cautelare di cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, né l’atto che dispone la misura cautelare, né il provvedimento di rigetto dell’opposizione in sede amministrativa contro la medesima (ovvero dell’istanza di dissequestro) sono impugnabili in sede giurisdizionale, mentre l’accertamento dell’illegittimità della suddetta misura può essere richiesto con ricorso ex art. 22 della l. n. 689 del 1981 contro il provvedimento di confisca»[2]. Anche per tale ragione, altrettanto pacifico è l’orientamento della giurisprudenza con riguardo alla giurisdizione, che per tutti gli illeciti amministrativi disciplinati dalla l. n. 689 del 1981 (e in particolare in materia di sequestro e di opposizione allo stesso) spetta al giudice ordinario, ai sensi dell’art. 22[3].
Il comandante della nave e il capo missione hanno così proposto opposizione alla Prefettura di Agrigento.
Una prima questione controversa, della quale s’è occupato il giudice palermitano in sede di ricorso ex art. 700 c.p.c. e poi in sede di reclamo, ha riguardato la corretta individuazione dell’autorità competente alla quale fare opposizione.
Più precisamente, l’individuazione dell’autorità competente muove dalla lettura a ritroso degli artt. 19, 18, 17 e 13 della legge n. 689. L’art. 19, nell’individuare l’autorità cui presentare l’opposizione al sequestro, richiama il primo comma dell’art. 18, che invece disciplina il potere di emettere l’ordinanza ingiunzione e rinvia, a sua volta, al precedente art. 17; tale ultimo articolo, come già detto, indica come soggetto competente ad adottare il rapporto in merito alla violazione contestata «l’ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto». La difesa erariale aveva eccepito l’incompetenza della Prefettura di Agrigento a decidere sull’opposizione, dal momento che il sequestro era stato disposto dalla Guardia di finanza di Palermo e dunque anche l’opposizione avrebbe dovuto essere rivolta alla GdF. Tuttavia, come osservato in sentenza, la tesi non poteva essere accolta per due ordini di ragioni. In primo luogo, perché vi è l’oggettiva possibilità di ritenere che l’ufficio periferico di riferimento dell’infrazione contestata sia la Prefettura, quale articolazione territoriale del Ministero dell’Interno, nella cui competenza rientra la materia della sicurezza nazionale, alla quale si riferisce la violazione contestata. Ma soprattutto perché, come emerge dalla sentenza in commento, «l’autorità prefettizia è stata indicata espressamente nel verbale di sequestro quale soggetto contro il quale proporre il ricorso per opposizione».
Altro profilo su cui si è soffermato il giudice in sede cautelare attiene ancora al procedimento di opposizione, ma stavolta con riferimento alla formazione del silenzio assenso.
L’art. 19 della l. n. 689 stabilisce che, sull’opposizione, la relativa decisione è adottata con ordinanza motivata, la quale deve essere emessa entro dieci giorni dalla sua proposizione, precisando poi che «se non è rigettata entro questo termine, l’opposizione si intende accolta». Dunque, secondo la ricostruzione fatta dalla ricorrente in sede cautelare e accolta dal giudice, il silenzio prolungato per oltre un mese da parte dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Licata e della Prefettura di Agrigento doveva essere inteso come accoglimento del ricorso in opposizione. Viceversa, a tale ricostruzione la difesa erariale aveva eccepito l’impossibilità della formazione del silenzio assenso, in considerazione del limite di cui all’art. 20 della l. 241 del 1990, che esclude l’operatività del meccanismo con riguardo ad alcune materie, tra cui la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’immigrazione. Anche a tale eccezione, il giudice in sede cautelare aveva osservato che la l. 689/81 in materia di illeciti amministrativi è «lex specialis rispetto alla l. 241/90 le cui disposizioni sono pertanto inapplicabili alla fattispecie per cui è causa, compreso il citato art. 20 sul silenzio assenso».
I profili richiamati sono stati decisivi, in sede cautelare, ai fini dell’accoglimento della richiesta della SW3 di lasciare il porto di Licata per sopravvenuta inefficacia del provvedimento di sequestro a seguito dell’accoglimento dell’opposizione, nelle forme del silenzio assenso.
Gli stessi profili assumono rilevanza anche in merito alla sentenza in commento, relativa alla pretesa risarcitoria azionata dalla SW3, perché concorrono a determinare la corretta individuazione della colpa dell’amministrazione: secondo il giudice di Palermo, ai fini dell’accertamento della responsabilità della Pubblica Amministrazione «occorre quantomeno verificare se il comportamento dell’apparato amministrativo abbia travalicato i canoni della correttezza e della buona amministrazione, ovvero sia trasmodato in negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme ritenuti non scusabili».
In tal senso, a fronte del rilievo operato dall’Avvocatura di Stato, secondo cui la colpa avrebbe dovuto essere esclusa in ragione della complessità del quadro normativo di riferimento (soprattutto in merito alla difficoltà di individuare l’autorità competente in materia di opposizione e alla possibilità di escludere la formazione del silenzio assenso), il giudice ha invece sottolineato come, già in sede cautelare, i due profili evidenziati non presentassero elementi di complessità tali da escludere una negligenza dell’amministrazione.
Per le ragioni esposte, il Tribunale di Palermo conclude che «deve ritenersi sussistente la colpa della Amministrazione e fondata la pretesa formulata da parte attrice sotto il profilo dell’an».
3. Giudice ordinario e responsabilità dell’amministrazione
La parte conclusiva del ragionamento svolto dal giudice palermitano attiene alla quantificazione del risarcimento e si rivela interessante con riguardo alle voci ritenute ammissibili e alla configurazione complessiva della responsabilità dell’amministrazione, conseguente alla perdita di efficacia del sequestro cautelare.
Occorre prima inquadrare, sia pure brevemente, la pronuncia in esame nell’ambito dei poteri che l’ordinamento assegna al giudice ordinario, laddove sia parte di una controversia la pubblica amministrazione. In punto di diritto, l’ambito considerato è quello dell’art. 2 della legge n. 2248 del 1865, all. E, c.d. legge abolitrice del contenzioso. All’interno di tale perimetro, la vicenda in esame rimanda ai i c.d. limiti interni della giurisdizione, cioè ai poteri del giudice ordinario sull’atto amministrativo e più in generale al tipo di azioni esperibili dinanzi all’autorità giudiziaria, nei confronti dell’amministrazione.
Molto brevemente, a fronte di un iniziale, quanto risalente, approccio particolarmente rigoroso della giurisprudenza, fondato su una interpretazione assai restrittiva del divieto di revoca e modifica dell’atto amministrativo, contenuto all’art. 4 della legge sul contenzioso amministrativo, la successiva apertura ha portato, in primo luogo, al riconoscimento del sindacato del giudice ordinario sull’atto illegittimo, argomentato alla stregua del successivo art. 5 della stessa legge del 1865, secondo cui l’applicazione degli atti amministrativi da parte dell’autorità giudiziaria è subordinata alla conformità dell’atto medesimo alla legge (e da qui il potere di disapplicazione dell’atto da parte dello stesso giudice ordinario, scaturente dall’accertamento della sua illegittimità[4]).
Quanto al novero delle azioni proponibili, esclusa in linea di principio l’ammissibilità di una condanna dell’amministrazione a un facere, in quanto espressione di un potere di sostituzione del giudice ordinario con l’amministrazione, che sembrava incompatibile con il principio della separazione dei poteri, la giurisprudenza ha sin dal principio ammesso l’azione di condanna al pagamento delle somme di denaro, perché su di essa si è fondato il principio di responsabilità dell’amministrazione per i danni conseguenti alla propria condotta. E, allo stesso modo, nessun problema ha mai destato l’esercizio delle azioni dichiarative o di accertamento dinanzi al giudice ordinario, giacché inidonea ad alterare l’assetto degli interessi regolato dal provvedimento medesimo, ma volta ad “accertare” se e in che misura quell’assetto e il rapporto che ne consegue sia coerente con l’ordinamento.
Viceversa, sino alla prima metà del Novecento, dal principio della generale impossibilità di agire per la condanna ad un facere specifico nei riguardi dell’amministrazione derivava l’inammissibilità della tutela possessoria. La successiva apertura della giurisprudenza ha riguardato le ipotesi in cui l’amministrazione avesse agito nell’ambito della propria attività di diritto privato, ovvero in assenza del potere ad essa conferito dalla legge[5], secondo un’interpretazione coerente con il criterio di riparto della giurisdizione fondato sull’esistenza o meno del potere: se cioè la giurisdizione ordinaria si fonda in tutti i casi in cui non c’è esercizio del potere, negli stessi casi non possono valere i limiti di cui alla legge abolitrice del contenzioso e, dunque, dinanzi al giudice ordinario devono essere azionabili, anche nei riguardi dell’amministrazione, tutti i rimedi a tutela dei diritti soggettivi. Si è così giunti ad ammettere l’esercizio dell’azione di condanna nell’ambito della giurisdizione ordinaria e nei riguardi dell’amministrazione, purché a tutela dei diritti soggettivi, ivi incluse le azioni cautelari e possessorie, nonché l’esecuzione forzata.
Le azioni esperite dalla SW3 nel caso di specie, prima nei confronti della Prefettura di Agrigento, in fase cautelare, poi rivolte al Ministero dell’Interno, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, si inseriscono in questo quadro. Una prima azione, ex art. 700 c.p.c., è stata finalizzata ad accertare la sopravvenuta inefficacia del sequestro, per effetto del silenzio accoglimento del ricorso in opposizione, ed è stata finalizzata altresì alla re-immissione nel possesso della nave oggetto dell’originario sequestro; una seconda azione, è stata invece instaurata per ottenere la condanna delle amministrazioni adite al risarcimento del danno.
Sotto il profilo della giurisdizione, la stessa, come si è detto, è affidata dall’art. 22 della l. n. 689 del 1981 al giudice ordinario, sul presupposto che il potere sanzionatorio della amministrazione abbia natura vincolata e incida su diritti soggettivi.
La questione è abbastanza pacifica, ma può essere utile un breve approfondimento.
Già prima della legge n. 689 del 1981, la Corte Costituzionale, dinanzi alla quale era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 8 e 9 della l. n. 317 del 1967 (che aveva trasformato in sanzioni amministrative le sanzioni penali previste dal codice di circolazione stradale) con la sentenza n. 32 del 1970 ha chiarito che l’ordinanza attraverso cui si esprime il potere sanzionatorio dell’amministrazione deve essere intesa quale «atto dovuto e non atto discrezionale e la valutazione dell’entità della sanzione da applicare in concreto implica apprezzamento di merito e non apprezzamento discrezionale, cosicché non si può ravvisare alcun affievolimento del diritto soggettivo patrimoniale dell’interessato colpito dalla sanzione pecuniaria, ma, se mai, una eventuale violazione di un diritto soggettivo».
La pronuncia, poi confermata negli anni successivi[6], assume rilevanza sotto due profili. Innanzitutto, perché la Corte qualifica la situazione giuridica soggettiva in termini di diritto soggettivo, in quanto ritiene che il potere sanzionatorio dell’amministrazione sia un potere vincolato; in secondo luogo, perché essa giudica infondata la questione di legittimità, sollevata per presunta violazione degli artt. 24 e 113 Cost., proprio perché le disposizioni censurate dal giudice rimettente affidano al giudice ordinario la cognizione sui soli diritti soggettivi. Il che vale quanto dire che, per salvare la legittimità costituzionale di una disposizione che affidi alla cognizione del giudice ordinario determinate materie in cui si faccia questione di un atto amministrativo, occorre affermare che il privato a fronte di quel determinato atto vanti un diritto soggettivo e non un interesse legittimo, poiché la sussistenza di un interesse legittimo preclude la cognizione del giudice ordinario.
Rispetto allo scenario teorico appena tratteggiato a grandi linee, la sentenza in commento afferma il principio di responsabilità dell’amministrazione, nel rispetto di un principio dispositivo che onera la parte attrice di provare l’ammontare del danno e il conseguente risarcimento.
In tal senso, il giudice riconosce le spese sostenute e provate a causa del comportamento illegittimo delle amministrazioni convenute, id est le spese portuali e di agenzia comprensivi dei costi per la fornitura di acqua corrente, le spese per la benzina per mantenere la nave attiva, oltre alle spese legali per i giudizi promossi: collegando così il danno all’illegittimo perdurare degli effetti del provvedimento di sequestro.
Diverso ragionamento viene articolato con riferimento all’ipotesi del danno, ugualmente correlata all’illegittimo perdurare degli effetti del sequestro, ma riconducibile al c.d. ristoro “da turbativa della proprietà e del possesso”, nonché al danno all’immagine, da intendersi come danno «che lede la reputazione e l’identità personale di un soggetto, ossia l’insieme degli attributi che lo identificano nel contesto sociale o professionale di riferimento».
Nella prima ipotesi, il giudice riconosce un orientamento consolidato della giurisprudenza che ammette la natura patrimoniale del danno “da turbativa del possesso” e dunque ammette «il fondamento della tutela aquiliana del possesso», da individuarsi nell’art. 2043 cod. civ.: si tratta di un danno che consegue alla mancata disponibilità del bene e «può ritenersi corrispondente alla mancata o limitata percezione dei frutti con la conseguenza che ove il bene non fosse fruttifero, nessun risarcimento sarebbe possibile, salvo che il richiedente non provi un danno ulteriore rispetto alla mera perdita della disponibilità del bene». Tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale esclude il risarcimento perché la prova del danno è del tutto assente.
Altrettanto è a dirsi della prova del danno all’immagine, che secondo SW3 avrebbe dovuto ricondursi alle circostanze in cui il sequestro era stato disposto, sicché «il perdurare illegittimo dello stesso avrebbero ingenerato nella collettività l’idea che l’organizzazione non svolgesse in maniera legale le proprie funzioni». Anche in tal caso il giudice nega il risarcimento, ma stavolta per due ragioni: sia perché la prova del danno medesimo è «del tutto mancata», sia soprattutto perché «tale danno avrebbe potuto, al più, essere riconnesso al provvedimento di sequestro e non all’illegittimo perdurare dello stesso a seguito del formarsi del silenzio assenso, oggetto del presente giudizio».
Nel complesso, quindi, il giudice collega la tutela risarcitoria alle sole spese vive sostenute dalla parte attrice in conseguenza della condotta inerte e colposa dell’amministrazione, che avrebbe dovuto tempestivamente pronunciarsi sulla opposizione al sequestro, se avesse voluto rigettare la stessa; ovvero avrebbe dovuto tempestivamente consentire il rilascio della nave, una volta caducati gli effetti del sequestro, in conseguenza del tacito accoglimento del ricorso in opposizione. Tutte le altre voci di danno sono state negate, perché carenti in punto di allegazione, ivi compresa quella relativa all’impossibilità per la SW3 di svolgere nei mesi di fermo la propria missione umanitaria.
È, pertanto, evidente che la sentenza del Tribunale di Palermo ha ad oggetto una richiesta di risarcimento dei danni: nulla a che vedere con la missione della Sea Watch, organizzazione non governativa prevalentemente dedita a operazioni di soccorso in mare; nulla a che vedere con le politiche migratorie del Governo di allora (e di oggi); nulla a che vedere con la vicenda, occorsa sempre nell’estate del 2019, dello speronamento della stessa SW3 con una motovedetta della Guardia di finanza, presso il porto di Lampedusa.
Per questo non pare superfluo sottolineare che di fronte a una sentenza di un tribunale della Repubblica che, nell’esercizio della funzione giurisdizionale, si pronuncia sul principio di responsabilità dell’amministrazione pubblica, diretta emanazione del potere esecutivo, ci si aspetterebbe un maggior senso di responsabilità da parte di chi quella sentenza deve solo eseguire, non commentare. Ferma restando l’eventuale impugnazione in appello.
[1] S. Satta, Il processo nell’unità dell’ordinamento, in Soliloqui e colloqui di un giurista, Padova, 1968, p. 116.
[2] Cass. civ., sez. III, 9 agosto 2000, n. 10534.
[3] Cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 13 giugno 2014, n. 834
[4] In generale, sui poteri del g.o. nei confronti della pubblica amministrazione, M. Nigro, Giustizia amministrativa, Bologna, 1981, p. 235 ss.
[5] Questa era la posizione, tra gli altri, P. Virga, La tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione, Milano, 1966, che ammette la possibilità delle azioni possessorie nei riguardi dell’amministrazione, escludendone l’esercizio solo nel caso in cui l’amministrazione sia entrata in possesso dei beni del privato «in base a un provvedimento imperativo», p. 93.
[6] Cfr. ad esempio Corte Cost., 10 dicembre 1981, n. 185, avente a oggetto la q.l.c. degli artt. 3 e 38 del T.U. 29 dicembre 1973, n. 1032, in base ai quali nel computo della indennità buonuscita dei di-pendenti statali non andava calcolata la tredicesima mensilità: la Corte anche nella pronuncia citata ha affermato che «gli artt. 101 e 102 Cost. non attribuiscono posizioni di preferenza al giudice ordinario rispetto a quello amministrativo; ai sensi dell’art. 103 Cost, poi, il legislatore può attribuire al giudice amministrativo la cognizione su diritti, ma non al giudice ordinario la cognizione su interessi legittimi»; Corte Cost., 20 novembre 2008, n. 377, che aggiunge: «Questa Corte ha più volte riconosciuto che la Costituzione lascia al legislatore un margine di apprezzamento in materia di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo». In argomento si rinvia a M.C. Cavallaro, Riflessioni sulle giurisdizioni, Padova, 2018, p. 75 ss.
