ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

La riforma del processo civile in Cassazione. Note a prima lettura

11 gennaio 2023
La riforma del processo civile in Cassazione. Note a prima lettura

La riforma del processo civile in Cassazione. Note a prima lettura

di Franco De Stefano, Presidente di sezione della Corte di cassazione 

Giustizia Insieme propone ai suoi lettori una serie di contributi relativi alla riforma della procedura civile, per conoscere, approfondire e discutere. L’articolo presentato riguarda la riforma del processo civile in Cassazione. Il primo articolo della serie è La trattazione scritta. La codificazione (art. 127-ter c.p.c.).

Sommario: 1. Inquadramento. - 2. La disciplina transitoria. - 3. Gli adeguamenti formali dei motivi di ricorso. - 3.1. La c.d. doppia conforme. - - 3.2. Le conseguenze dell’abrogazione degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. - 3.3. L’adeguamento formale dell’art. 362 c.p.c. per gli altri casi di ricorso. - 3.4. Il ricorso per cassazione ed il suo contenuto. - 3.5. La soppressione dell’elezione di domicilio. - 3.6. In particolare, l’esposizione dei fatti di causa. - 3.7. In particolare, l’esposizione dei motivi. - 3.8. Gli atti e i documenti a sostegno dei motivi. - 4. Il rinvio pregiudiziale interpretativo. - 4.1. Presupposti soggettivi. - 4.2. Presupposti oggettivi. - 4.3. Il procedimento davanti al giudice a quo. - 4.4. Il procedimento dinanzi alla Corte di legittimità. - 4.5. La definizione del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione. - 4.6. Il principio di diritto. - 5. Il processo civile telematico di legittimità. - 5.1. L’introduzione del giudizio. - 5.2. Fascicolo di ufficio e interlocuzioni successive tra parti e con l’ufficio. - 6. La pubblicità di alcuni degli atti dei procedimenti pendenti. - 7. La razionalizzazione dei riti di legittimità. - 8. Le memorie delle parti. - 9. La pubblica udienza. - 9.1. Il termine dilatorio. - 9.2. Il decreto presidenziale. - 9.3. La modalità di celebrazione in presenza. - 9.4. La relazione del relatore. - 9.5. I poteri direttivi del presidente. - 9.6. Il termine di deposito. - 10. La decisione accelerata. - 10.1. Il sistema novellato. - 10.2. Il contenuto della sintetica proposta di decisione accelerata. - 11. Il procedimento camerale e per regolamento. - 12. Modalità di tenuta della camera di consiglio. - 13. La rinuncia. - 14. Il rito della correzione dell’errore materiale e della revocazione di cassazione. - 15. La revocazione per contrarietà a decisioni della CEDU. - 15.1. L’innovativo istituto. - 15.2. Le ragioni dell’innovazione. - 15.3. La riconduzione del rimedio alla revocazione. - 15.4. I presupposti. - 15.5. Il procedimento.

1. Inquadramento.

Ogni commento alla riforma del 2021-23 del processo civile in esito alla legge delega 26 novembre 2021, n. 206, ne sottolinea, della disposizione di apertura del primo comma dell’art. 1, l’obiettivo nel riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio e degli specifici principi e criteri direttivi fissati nell’unitario successivo articolo.

Per quanto riguarda il giudizio di legittimità, i contenuti della riforma sono stabiliti dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, all’art. 3, co. 27 e 28, quanto agli articoli del codice di procedura civile in materia (con modifica, soppressione o aggiunta degli artt. 348-ter, 360, 362, 363-bis, 366, 369, 370, 371, 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 391-bis, 380-bis.1, 380-ter, 383, 390, 391-ter, 391-quater, 397), nonché all’art. 4, co. 6 e 7, quanto alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (con modifica, soppressione o aggiunta degli artt. 123-bis, 134, 134-bis, 135, 137, 137-bis, 137-ter, 139, 140, 140-bis, 143, 144-bis.1, 144-quater); altri interventi su norme speciali sono poi operati da altre disposizioni.

Infatti, i risultati eccellenti del 2021 in termini quantitativi raggiunti dalla Corte di cassazione (42.145 provvedimenti, secondo i dati ricavabili da Italgiure), in parte confermati nell’anno appena concluso (38.183, secondo la medesima fonte; e potendo attribuirsi la flessione all’esaurimento degli effetti deflativi di alcune misure strutturali straordinarie), non devono indurre alla conclusione che questi ritmi di lavoro siano ottimali o anche soltanto sostenibili: la qualità del giudizio di legittimità e del suo prodotto è invece inconciliabile con la quantità abnorme di provvedimenti continuamente sollecitati alla Corte suprema.

Va invece ribadito[1] che una moderna Corte di cassazione non può e non deve inseguire livelli di “produttività” (ove mai tale terminologia si confaccia al giudizio ed al processo e soprattutto a quello di legittimità) incompatibili con l’effettività della tutela del diritto, in senso oggettivo e soggettivo; ipotizzare un indefinito incremento dell’offerta di giustizia è illusorio, occorrendo piuttosto tentare di incidere sul contenimento della domanda di giustizia, soprattutto di legittimità, mediante risposte tempestive e coerenti, idonee ad offrire una almeno tendenziale certezza nelle soluzioni e così non solo scoraggiare gli eccessi nel ricorso al giudice, ma anche e soprattutto circoscrivere la necessità di tale ricorso, offrendo affidamento su di una efficace ed efficiente tutela dei diritti, a cominciare da quelli fondamentali.

Il disegno della Riforma del 2022 nutre chiaramente un’ambizione verso questo obiettivo, ma per il giudizio di legittimità i suoi effetti non sono univoci: nel complesso, essi sono intesi ad una maggiore speditezza del giudizio di legittimità, ma non ne mancano altri che, sia pure in vista di una razionalizzazione del processo civile nel suo complesso, di quello invece comportano un aggravio; al contempo, altri interventi strutturali, non direttamente incidenti sul giudizio, potranno produrre positivi effetti di sistema.

Tutto ciò posto, l’intervento della Riforma sul giudizio di legittimità consiste soprattutto nella razionalizzazione dei riti e nel suo adeguamento alla realtà del processo telematico, accompagnata dalle disposizioni di necessario coordinamento con gli interventi su altri istituti processuali; ma un’importante innovazione, a fini dichiaratamente deflativi e suscettibile di sviluppi interessanti se correttamente impostata, è di certo l’introduzione del rinvio pregiudiziale di cui all’art. 363-bis c.p.c.. Chiude il quadro degli interventi un’altra importante innovazione, consistente nella nuova ipotesi di revocazione per assicurare l’adeguamento dell’ordinamento interno e delle sentenze ormai definitive alle eventuali conseguenze delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’Uomo in determinate circostanze.

In coerenza col disegno complessivo e nell’impossibilità di un più ampio ripensamento dell’istituto (oltretutto a Costituzione invariata), si tratta di misure utili ed importanti, sebbene probabilmente non decisive, per fare in qualche modo fronte alla sempre più insostenibile situazione delle pendenze in Cassazione, assolutamente spropositate in qualsiasi Corte suprema.

Gli interventi oggetto di analitica previsione possono così suddividersi:

- di recepimento di prassi interpretative già invalse: l’estensione del rito camerale all’improcedibilità; la regolamentazione dei casi di trattazione in udienza pubblica e delle facoltà delle parti;

- di ridefinizione dell’ambito del giudizio di legittimità: la revisione della disciplina degli artt. 348-bis e 348-ter cpc; l’introduzione della specifica nuova fattispecie di revocazione a seguito di sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell’uomo; la previsione del ricorso in cassazione contro i provvedimenti delle corti d’appello in materia di esecutività di decisione straniera in relazione ad alcuni regolamenti eurounitari o di riconoscimento ed esecuzione previsti da altri regolamenti, oppure per analoghe ipotesi disciplinate da convenzioni internazionali; la ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti anche provvisori del neoistituito Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

- sulla struttura stessa del giudizio di legittimità: una nuova disciplina sul contenuto del ricorso per cassazione; l’uniformazione dei riti camerali, con soppressione della sesta sezione civile e del relativo rito; introduzione dell’ordinanza camerale immediatamente depositata; introduzione di un procedimento accelerato monocratico; introduzione del rinvio pregiudiziale da parte del giudice del merito;

- di impatto organizzativo sulle attività ad esso serventi: l’ampia digitalizzazione del processo e dell’accesso al giudice imposta in tutti gli uffici giudiziari; l’istituzione anche in Cassazione e Procura Generale dell’Ufficio per il processo, con analitica menzione delle relative funzioni.

2. La disciplina transitoria.

La prima singolarità della novella del 2022/23 è che, contrariamente ad una prassi assai invalsa negli ultimi decenni, la sua disciplina transitoria o intertemporale non solo è stata già modificata (a poco più di due mesi dalla pubblicazione del d.lgs. 149 del 2022), ma la concreta applicabilità dell’intero corpo della riforma è stata anticipata notevolmente; tuttavia, per il giudizio di legittimità è cambiato poco, visto che la maggior parte delle disposizioni novellate avrebbero trovato applicazione già a far tempo da domenica 1° gennaio 2023.

L’art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022, come emendato dall’art. 1, co. 380, l. 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la previsione generale dell’effetto delle disposizioni della novella a decorrere dal 28 febbraio 2023, con applicazione ai procedimenti instaurati successivamente a tale data ed espressa previsione di applicazione a quelli già pendenti delle disposizioni anteriormente vigenti, quanto ai giudizi di cassazione prevede:

- al suo secondo comma: che le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter (sulle modalità di tenuta delle udienze anche da remoto o mediante deposito di note scritte) e 193, secondo comma (sul giuramento del c.t.u., singolarmente esteso al giudizio di legittimità, nel quale è notorio non potersi configurare tale eventualità), c.p.c., quelle previste dal capo I del titolo V-ter disp. att. c.p.c. (relative alla giustizia digitale), “nonché quelle previste dall’articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni” (che pure parrebbero comprese nel già menzionato titolo V-ter), come introdotti dal decreto delegato, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023;

- al suo quarto comma: che la novellata disciplina generale delle impugnazioni e del giudizio di appello (capi I e II del titolo III del libro secondo del c.p.c., nonché gli artt. 283, 434, 436-bis, 437 e 438 c.p.c., come modificati), si applica alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023 (e non più alle impugnazioni di sentenze pronunciate fino a tale data: rileva quindi, evidentemente in applicazione del generale principio tempus regit actum, il momento di instaurazione del grado di impugnazione di volta in volta proposta);

- al suo quinto comma: con l’eccezione di cui subito appresso, la nuova disciplina del rito di legittimità si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data;

- al suo sesto comma: gli artt. 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis c.p.c., come modificati (cioè il nuovo rito a doppio binario: camerale-udienza pubblica; soppressione della sesta sezione civile, aumento e uniformazione del termine dilatorio per gli avvisi e per le memorie, modalità di tenuta delle udienze pubbliche e delle adunanze, rito di revocazione-correzione), si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio;

- al suo settimo comma: che il nuovo rinvio pregiudiziale in cassazione trova applicazione anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.

È assai articolata la disciplina che ne deriva: il rito attuale resta applicabile a tutti i giudizi i cui ricorsi introduttivi abbiano già visto fissata, prima del 31 dicembre 2022, la data dell’adunanza o dell’udienza e, tra questi, non soltanto a quelli per i quali i relativi decreti intervengano entro il 31 dicembre 2022 (a prescindere dalla data di comunicazione), ma anche a quelli che, già chiamati una od altra volta ad udienza o adunanza, siano stati rimessi a nuovo ruolo per qualunque ragione. A tanto si aggiunge la proroga, in articulo mortis, del rito cameralizzato delle udienze di discussione in sede di legittimità, introdotta a quarantotto ore dallo spirare del suo termine naturale e, almeno allo stato, prevista fino al 30 giugno prossimo[2].

Va auspicato che, nella transizione dalla vecchia alla nuova normativa, siano adottate opzioni ermeneutiche tali da agevolare la più piena possibile ed uniforme estrinsecazione del diritto di difesa delle parti, tutte le volte che la compresenza dei due corpi normativi ne offra lo spunto; e va pure esplorata con attenzione l’utilità dell’adozione, se non di provvedimenti generali di indirizzo da parte della Prima Presidenza della Corte, di strumenti di soft law del tipo dei Protocolli già sperimentati con discreto successo fin dal 2015, benché sia chiara, sul punto, la piena discrezionalità dell’apprezzamento del singolo Collegio decidente.

3. Motivi e contenuto del ricorso.

Come accennato, alcuni adeguamenti dipendono da scelte di rimodulazione di altri istituti, connessi o sottesi al ricorso per cassazione. In apertura, solo per completezza, benché non risultino ancora caratterizzati da una frequenza statistica considerevole, occorre solo qui richiamare, con riserva di approfondimento in separata sede, i nuovi provvedimenti per i quali è introdotta espressamente la previsione della ricorribilità per cassazione[3].

3.1. La doppia conforme.

La riscrittura dell’art. 360 c.p.c. prevede l’aggiunta di un terzo comma (e l’adeguamento del richiamo ai precedenti nell’ultimo di quelli), che ripropone, a seguito dell’abrogazione dell’art. 348-ter c.p.c., la disposizione dei suoi commi quarto e quinto della non ricorribilità per cassazione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti), con alcune modifiche indotte dall’esperienza applicativa.

La nuova formulazione risponde a criteri di maggiore coerenza definitoria e dogmatica; infatti, il motivo di cassazione di cui al n. 5 è ora precluso in tutti i casi in cui la sentenza di primo grado sia confermata per le medesime ragioni, inerenti ai medesimi fatti, con la sola generalizzata eccezione delle cause in cui era obbligatorio l’intervento del Pubblico Ministero (di cui all’art. 70, primo comma, c.p.c.).

In sostanza, la disposizione segue la soppressione dell’istituto dell’inammissibilità dell’appello per non ragionevole probabilità di accoglimento; e mantiene la limitazione in via generale ad ogni caso in cui la pronuncia di appello, che abbia finito con il confermare la decisione di primo grado, abbia esaminato e risolto le questioni di fatto nello stesso modo in cui lo aveva già fatto quella di primo grado.

3.2. Le conseguenze dell’abrogazione degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.

Ulteriore conseguenza della soppressione dell’istituto dell’inammissibilità dell’appello per non ragionevole probabilità di accoglimento è il ripristino della piena operatività delle regole generali anche in tema di giudizio di rinvio.

In sostanza, anche l’ipotesi prima disciplinata con il richiamato istituto della definizione con ordinanza è ricondotta nell’ordinario alveo dell’eventuale fase rescissoria del giudizio di legittimità, con un altrettanto ordinario giudizio di rinvio regolato dagli artt. 392, 393 e 394 c.p.c.: infatti, non sussiste più alcuna differenziazione dei casi di impugnazione per cassazione delle definizioni degli appelli a seconda della sussistenza o meno di una non ragionevole probabilità di accoglimento. Ed anche gli appelli definiti con gli istituti sostitutivi del non molto felice meccanismo della definizione con ordinanza tornano ad essere, anche in questo caso opportunamente, ordinari appelli, decisi in forme ordinarie ma dal contenuto necessariamente più snello.

3.3. L’adeguamento formale dell’art. 362 c.p.c. per gli altri casi di ricorso.

Anche in tal caso mere esigenze di coordinamento con altri interventi paiono avere imposto la riscrittura dell’art. 362 c.p.c., con effetti peraltro puramente definitori: che si riferisce ora ai casi di ricorso per cassazione per ragioni di giurisdizione - ed a quelli dei relativi conflitti[4] - con specifica menzione dei giudici amministrativi come distinti dai giudici speciali e, dall’altro, richiama il nuovo istituto della revocazione disciplinato dall’art. 391-quater c.p.c.

La prima di tali due ipotesi costituisce l’ulteriore estrinsecazione della scelta del Legislatore della Riforma di introdurre, come già visto con la modifica lessicale apportata all’art. 37, una specifica considerazione del giudice amministrativo accanto al giudice ordinario e ai «giudici speciali»; è certo che la menzione specifica di questo plesso giurisdizionale fa sì, in applicazione di lineari canoni interpretativi letterali, che per definizione legislativa il giudice amministrativo sia ormai da considerare qualcosa di diverso dai giudici speciali, affiancandosi su di un piede di parità a questi ed al giudice ordinario.

La seconda di tali ipotesi risponde esclusivamente ad esigenze di completezza della previsione e comunque di coordinamento con le altre innovazioni, visto che la nuova ipotesi di revocazione è comunque devoluta alla Corte suprema di cassazione e, quindi, tecnicamente amplia il novero delle pronunce che si possono impugnare - esclusivamente - davanti ad essa.

3.4. Il ricorso per cassazione ed il suo contenuto.

Ulteriore tappa della serie di interventi sull’atto introduttivo del giudizio di legittimità quale tentativo di conformazione di questo e di fronteggiamento dell’esponenziale incremento delle pendenze, la novella rimodula anche l’art. 366 c.p.c., incidendo su istituti pretori ed approdi giurisprudenziali consolidati: riguardo ai quali pure la giurisprudenza sovranazionale[5] ha riconosciuto la legittimità di filtri o meccanismi articolati su formalità di accesso anche rigorose, purché applicate in modo non eccessivamente formalistico[6].

L’intervento normativo incide sui nn. 3, 4 e 6 dell’art. 366 c.p.c., come pure sul requisito dell’elezione di domicilio (in certo senso, ormai anacronistico se riferito ad un domicilio fisico).

Quanto ai primi, quali requisiti a pena di inammissibilità del ricorso:

- all’esposizione sommaria dei fatti di causa è sostituita la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso;

- ai motivi per i quali si chiede la cassazione, con indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, è sostituita la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con indicazione delle norme di diritto su cui si fondano;

- alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda è sostituita la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda, illustrando il contenuto rilevante degli stessi.

Il ricorso che ne esce prefigurato dal novellatore è allora incentrato su chiarezza, sinteticità e completezza: tanto i fatti processuali che i motivi devono essere esposti con attenta sintesi e particolare cura alla chiarezza espositiva, in modo che tutte le ragioni, ma solo queste, a fondamento dell’impugnazione risultino esplicitate e riferite chiaramente ad uno (o anche più di uno) dei motivi e sorrette dall’esposizione mai necessariamente testuale, ma ragionata e critica, del contenuto di atti processuali o documenti (ovvero anche, quando ne sia il caso, dei contratti o accordi collettivi) su cui ognuno di quei mezzi di ricorso si fonda.

Della pregressa esperienza sui precedenti filtri dovrà farsi tesoro, ad evitare inutili eccessi di formalismo e, semmai, a richiedere tempestivi e preventivi interventi di delimitazione del contenuto delle nuove norme, senza escludere gli strumenti di soft law finora applicati.

3.5. La soppressione dell’elezione di domicilio.

Per comodità espositiva, è bene prendere subito in considerazione l’ultimo degli interventi sul contenuto del ricorso, quale diretta ed immediata conseguenza della digitalizzazione del processo di legittimità: la soppressione della necessità di elezione di domicilio in Roma (la cui mancanza era sanzionata in precedenza con la domiciliazione ex lege presso la cancelleria della Corte di cassazione), indispensabile nel sistema tradizionale con la necessità della notifica mediante fisica consegna di copie di atti e foriera di interminabili dispute interpretative ai fini della regolarità dello sviluppo del giudizio.

È chiaro che l’indicazione dei recapiti elettronici o di tutti gli elementi indispensabili per risalire al domicilio digitale o al suo equipollente non potrà comunque mancare, ma tanto avviene in base alle regole generali dettate in tema di giustizia digitale; ed anche in precedenza l’omissione dell’elezione aveva effetti, neppure ineluttabili, esclusivamente sulle modalità di comunicazione degli atti successivi o, ad ogni buon conto, su quelle dell’interazione con le controparti e la cancelleria: ma non assurgeva mai a requisito in grado di condizionare la validità dell’atto.

Anche la soppressione dell’ultimo comma dell’art. 366 c.p.c. dipende dall’introduzione del processo civile telematico (v., per tutti, gli artt. 36, ult. co., nonché da 196-bis a 196-duodecies disp. att. c.p.c.), in base a cui gli atti di parte successivi al ricorso sono noti alla controparte ed al giudice si possono intendere, salva diversa specifica disposizione (pure non infrequente, c’è da dire), immediatamente noti al momento del loro inserimento nel relativo fascicolo, senza bisogno di alcuna ulteriore attività di comunicazione o propalazione.

3.6. In particolare, l’esposizione dei fatti di causa.

Occorre fare molta attenzione all’individuazione dei fatti essenziali alla decisione del ricorso: sicuramente i dati indispensabili, individuati dal Protocollo del 2015, comprensivi della data di instaurazione della lite (spesso determinante per l’individuazione del rito concretamente applicabile), dei dati identificativi del provvedimento impugnato e della sua notificazione, del suo oggetto iniziale, delle parti, del valore della controversia, di ogni altra informazione necessaria ad inquadrare l’ambito del giudizio di legittimità; ma pure una chiara esposizione dello sviluppo del processo nei diversi gradi, quest’ultima sempre però tralasciandosi elementi inutili ai fini della decisione.

È confermata la sanzione di illegittimità dei ricorsi cc.dd. assemblati, in cui cioè siano riprodotti tutti indistintamente gli atti processuali senza una loro rielaborazione critica, sebbene esaustiva; è ora indispensabile che l’esposizione sia anche e sempre chiara: così, essa non potrà mancare di essere ordinata e in forma piana e scorrevole, preferibilmente con individuazione di una sua sezione separata.

Rispetto al successivo requisito dell’esposizione dei motivi non è, in modo espresso, imposto il requisito della sinteticità: peraltro, da un lato questo potrebbe ricavarsi dal sistema e, dall’altro, deve trattarsi pur sempre di un’esposizione e non di una trasposizione meccanica o perfino testuale degli atti[7].

Qualora l’esposizione dei fatti di causa risulti non chiara, o relativa a quelli, tra detti fatti, che non sono essenziali il motivo e, con esso, il ricorso nel suo insieme si espongono al rischio di declaratoria di inammissibilità; ma, in applicazione delle conclusioni già tratteggiate, a tale esito infausto dovrebbe giungersi pur sempre solo ove sia eccessivamente malagevole ricavare quegli stessi dati da altre parti del ricorso e purché non sia necessaria, a tal fine, una autentica opera di estrapolazione, sempre vietata alla Corte non tanto a tutela della linearità e correntezza del suo lavoro, quanto della sua equidistanza dalle parti e della sua neutralità nei confronti di entrambi: ciò che risulterebbe compromesso ove fosse dato alla Corte di individuare di sua iniziativa quei dati indispensabili.

3.7. In particolare, l’esposizione dei motivi.

Rispetto a quella dei fatti di causa, è esplicita l’imposizione, per l’esposizione dei motivi, della sua sinteticità, oltre a quello della sua chiarezza, per di più per ciascuno dei motivi stessi e sempre a pena di inammissibilità. Nulla muta in ordine alla necessaria specificità dei motivi, che devono sempre ricondursi ad uno dei cinque vizi previsti dall’art. 360 e con univoci riferimenti alle norme di diritto su cui si fondano; né si innova alla conclusione della loro riqualificabilità e delle relative condizioni; rimane vietata la commistione, soprattutto se inestricabile (cioè poco chiara), di elementi di fatto e di diritto, disordinatamente accostati o intrecciati, inidonei a delineare un percorso logico sussumibile nello schema della confutazione dell’argomento o del passaggio motivazionale reso oggetto di censura. Resta estrinseco alla formale enunciazione del singolo motivo il necessario riferimento ad una ratio decidendi: la verifica della sua attinenza ad una specifica ragione del decidere è logicamente successiva a quella verifica della forma di cui esso è stato dotato.

Ultima notazione da tener presente è che, ad escludere la sanzione dell’inammissibilità per novità della questione, nell’esposizione del singolo motivo sia dato espresso conto della sede processuale in cui la tesi sia stata (per di più, tempestivamente, in relazione al rito applicabile o all’elaborazione della singola materia processuale) sottoposta al giudice del merito e, in ogni caso, a quello che ha reso il provvedimento oggetto di ricorso per cassazione[8]. Tale importante requisito si estende anche al numero successivo, per quanto si viene ora a ricordare ad illustrare la novella sul punto.

3.8. Gli atti e i documenti a sostegno dei motivi.

La Riforma interviene sul n. 6 dell’art. 366 c.p.c. e, inevitabilmente, sul principio c.d. di autosufficienza (o, nella traduzione dei giuristi di Strasburgo, dell’autonomia) del ricorso per cassazione: esigendo che in questo la specifica indicazione di atti processuali e documenti (e contratti o accordi collettivi, se del caso) riguardi il singolo motivo e sia sorretta dall’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi atti e documenti. Nulla si innova quanto alla conclusione della necessaria indicazione della sede in cui l’atto e il documento sia stato sottoposto al giudice del merito e, soprattutto, a quello che ha reso il provvedimento oggetto di ricorso per cassazione; ma si tratterà ora di una illustrazione di quegli atti o documenti e del loro contenuto e non di una pedissequa trasposizione: e solo andranno evitate le interpolazioni, cioè le trascrizioni parziali, per il rischio che possano essere suggestive o peggio manipolative, nell’impossibilità di valutare il contenuto la cui trascrizione si sia scelto di omettere.

Anche all’illustrazione deve applicarsi il canone generale della chiarezza e della sinteticità, che però qui deve fare i conti con l’insopprimibile esigenza della completezza e della puntualità. È il noto tema dell’autosufficienza del ricorso per cassazione: principio consolidato - e contrastato - nella giurisprudenza di legittimità[9], ma dimostratosi in questi decenni suscettibile di un’applicazione diversificata, talvolta formalistica, talaltra meno rigorosa, sul quale si è pronunciata, ammettendolo a certe condizioni, anche la Corte europea dei diritti dell’Uomo[10].

A livello di prima approssimazione, sarà sanzionato di inammissibilità il ricorso privo di una illustrazione del contenuto rilevante degli atti e documenti processuali (oltre che dei contratti o accordi collettivi), ma non anche quello privo della trascrizione (si intenda, testuale), che si è voluta spesso integrale[11], dei relativi passaggi. L’ampiezza dell’illustrazione qui è correlata all’individuazione della parte rilevante degli atti e dei documenti e quindi ampia è la discrezionalità - con i correlati fattori di rischio - lasciata al redattore del ricorso nel momento in cui forma quest’ultimo e presceglie le modalità di esposizione di quei contenuti.

Tale maggiore discrezionalità è poi parallelamente - ed inevitabilmente - lasciata alla Corte nella formulazione del giudizio della rilevanza e dell’idoneità dell’illustrazione: e vale anche in questo caso l’auspicio che, in quello, si rifugga da ogni eccesso di formalismo, stigmatizzato pure dal giudice europeo come contrario ai principi del giusto processo.

Il giudizio della Corte resta eminentemente valutativo e quindi generalmente sottratto a qualunque forma di riconsiderazione, anche e soprattutto in sede di revocazione.

4. Il rinvio pregiudiziale interpretativo.

 La relazione ministeriale reputa particolarmente significativa l’innovazione del rinvio pregiudiziale di interpretazione, prevista come la possibilità, per il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto.

È una nuova fattispecie di rinvio pregiudiziale[12], che si aggiunge ai due tradizionali di costituzionalità e di conformità al diritto eurounitario, modellata sulla saisine pour avis del processo francese e presentata come strumento di razionalizzazione dei tempi dell’intervento regolatore della Corte nomofilattica: si appresta un meccanismo processuale, nell’interesse dell’ordinamento, che offre l’interpretazione nomofilattica in tempi più contenuti rispetto a quelli dell’attuale processo civile italiano, la cui durata rimane considerevolmente superiore - almeno nel suo complesso - a quella ragionevole.

Sulla premessa che un ampio dibattito si è già sviluppato sull’istituto, spaziando da complessivi giudizi moderatamente positivi ad altri fortemente critici, si è dell’idea che quello possa costituire un interessante strumento, se correttamente applicato: non parendo attuale il rischio che esso assecondi una vocazione autoritaria della Corte di legittimità od impedisca che una sua corretta applicazione lo connoti come valida opzione di dialogo, stavolta verticale, tra questa e i giudici del merito, nel superiore interesse di una più fluida e pronta formazione del formante giurisprudenziale a sostegno dell’effettività della tutela giurisdizionale dei diritti.

4.1. Presupposti soggettivi.

Il giudice di merito può disporre, con ordinanza e all’esito del contraddittorio tra le parti, il rinvio pregiudiziale degli atti alla corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni:

1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla corte di cassazione; 

2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;

3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

Occorre la compresenza di tali presupposti, visto che è sanzionata di inammissibilità la “mancanza di una o più delle condizioni di cui al primo comma”.

In primo luogo, la potestà è accordata al giudice di merito: è formula assai ampia, priva di alcuna testuale limitazione: quindi, ogni giudice di merito, onorario o togato, ordinario o speciale, a prescindere dal rito applicato e dalla possibilità che nello sviluppo del processo possa prima o poi intervenire la Corte di cassazione, a cognizione piena o limitata. Sul punto, tuttavia, già si prospetta una divaricazione tra le conclusioni; e, con rinvio agli approfondimenti già altrove svolti, basti qui notare che la limitazione dell’istituto finirebbe col depotenziarlo senza alcun apprezzabile motivo. Può quindi sostenersi la legittimità della devoluzione non solo di questioni pendenti davanti alla giustizia tributaria, ma pure di quelle agitate in procedimenti camerali o cautelari; e negarla invece solo per quelle pendenti davanti agli altri giudici speciali e che sarebbero sottratte alla cognizione della Corte di legittimità (cioè per quelle diverse dalla giurisdizione davanti al giudice amministrativo e contabile).

4.2. Presupposti oggettivi.

Questi devono ricorrere contemporaneamente; la questione di rinvio pregiudiziale deve:

a) essere “esclusivamente di diritto”: al riguardo, ci si può avvalere dell’elaborazione della distinzione, nella giurisprudenza di legittimità, tra questioni di fatto, di diritto e miste di fatto e di diritto; pertanto, non sono suscettibili di rinvio pregiudiziale interpretativo non solamente le questioni di (mero) fatto, ma neppure quelle miste di fatto e di diritto; al contrario, tra quelle di solo diritto ci sono certamente quelle in punto di rito;

b) essere necessaria alla definizione anche parziale del giudizio: qui si può utilmente mutuare la sessantennale elaborazione del giudizio di rilevanza nelle questioni di legittimità costituzionale, con una prima immediata conclusione della inammissibilità non solo e non tanto di questioni meramente teoriche, ma pure in presenza di evidenti cause di inammissibilità o improponibilità della domanda; la possibilità di definire anche parzialmente il giudizio deve intendersi riferita non solo alla prospettiva di una sentenza parziale in senso stretto, cioè idonea a definire i rapporti processuali tra solo alcune delle parti, ma anche in senso lato, cioè atta a risolvere una o più questioni pregiudiziali o preliminari in fatto e diritto;

c) non essere stata ancora risolta dalla Corte di cassazione: qui inizia qualche difficoltà, visto che la “risoluzione” è concetto impreciso e che ci si potrebbe chiedere se occorra un approdo dotato delle caratteristiche previste dall’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.;

d) presentare gravi difficoltà interpretative, con specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili: è necessaria la sostenibilità di almeno due alternative ermeneutiche, ma può desumersi dal sistema l’onere, per il rimettente, di escludere, dal novero delle possibili interpretazioni legittimanti il rinvio, quelle manifestamente destituite di idonei elementi di sostegno, perché possono essere private agevolmente in via ermeneutica della loro attitudine a creare difficoltà di individuazione del significato della norma;

e) essere suscettibile di porsi in numerosi giudizi: deve cioè essere potenzialmente seriale, benché tale definizione sia oltremodo vaga: solo potendosi escludere le fattispecie connotate da spiccata e sicura peculiarità e comunque occorrendo una prognosi legata a considerazioni non strettamente giuridiche, ma pure economiche e sociologiche, quando non proprio di politica del diritto.

4.3. Il procedimento davanti al giudice a quo.

Solo un cenno, al fine di valutarne la corretta osservanza nella successiva fase di legittimità, può farsi al procedimento.

Occorre la previa formale sottoposizione alle parti della questione[13], che solo all’esito può essere sollevata con ordinanza; e tanto dovrebbe potere avere luogo in ogni stato di ciascun grado di merito, non appena sia cioè apprezzata dal giudicante come idonea a definire il giudizio: all’atto dell’instaurazione della lite o del contraddittorio davanti al singolo giudice, ma anche una volta terminata l’istruttoria ed anche una volta che sia stata trattenuta la causa in decisione (in quest’ultimo caso, ove l’evenienza del rinvio pregiudiziale non sia già stata prospettata, previa rimessione sul ruolo al fine di sentire le parti sul punto specifico).

Va qui necessariamente accantonata la cospicua problematica della relazione tra la questione interpretativa oggetto del rinvio pregiudiziale e gli accertamenti di fatto fino a quel momento compiuti o da compiere: pare solo potersi escludere che la proposizione del rinvio implichi definitività di questi, sia come presupposto che come conseguenza della rimessione, poiché la carenza di limitazioni nel tenore testuale della norma consente di qualificare la questione di diritto come inidonea a pregiudicare qualunque altra attività del giudicante e, in particolare, la formulazione del giudizio di fatto e la definitiva fissazione degli elementi costitutivi della fattispecie cui applicare la regula iuris. La questione, salva sola la valutazione della rilevanza ai fini della decisione, potrebbe allora rimettersi alla Corte di cassazione a prescindere dall’attività istruttoria da espletare sul punto e dalla prognosi del suo esito.

L’ordinanza va motivata su ciascuno dei presupposti oggettivi appena passati in rassegna ed a pena di inammissibilità; va comunicata alle parti, ove (in applicazione di generalissimi principi del processo civile) non sia resa in pubblica udienza; è immediatamente trasmessa alla Corte di cassazione, la cancelleria della quale ufficiosamente acquisirà - ai sensi dell’art. 137-bis, cpv., disp. att. c.p.c., come introdotto dalla novella - il fascicolo di ufficio.

In evidente non condivisione delle perplessità degli interpreti manifestate nel corso dell’iter di predisposizione del decreto delegato, la norma prevede - al terzo periodo del secondo comma - che il procedimento resti sospeso dal giorno in cui è depositata l’ordinanza, ma resta “salvo il compimento degli atti urgenti e delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale”.

La norma si riferisce alla sospensione del giudizio nel suo complesso, ma non la estende alle cause o domande del tutto indipendenti dalla risoluzione della questione interpretativa, come potrebbe darsi per quelle tra parti diverse. È peraltro preclusa la possibilità di definire il giudizio, con relativa pronuncia di sentenza non definitiva, sulle questioni ulteriori, in teoria non coinvolte dal rinvio pregiudiziale interpretativo almeno in ipotesi di questione interpretativa in grado di definire solo in parte il giudizio.

Sulla nozione di atti urgenti non vietati durante la sospensione dovrebbe soccorrere l’elaborazione in tema di regolamenti di competenza e di giurisdizione, la quale potrà trovare applicazione anche nella specie; comunque, l’effetto sospensivo si produce ope legis.

Infine, i singoli atti non urgenti del processo a quo, che fossero posti in essere in violazione della sospensione ex lege, sarebbero beninteso ipso iure illegittimi.

Da notare che l’ordinanza di rinvio pregiudiziale interpretativo va comunicata alle parti e tanto integra un preciso adempimento del giudice a quo, la carenza di quest’ultimo potrebbe condurre almeno al richiamo formale da parte della Corte di cassazione al medesimo giudice a quo affinché vi provveda, con riserva di provvedere sul rinvio soltanto all’esito della trasmissione della prova dell’avvenuto adempimento di detta comunicazione; non è prescritto invece che la Corte di cassazione supplisca alla deficienza della comunicazione originaria dell’ordinanza di rimessione, provvedendovi direttamente.

4.4. Il procedimento dinanzi alla Corte di legittimità.

Pervenuta - in via telematica - alla Corte di cassazione l’ordinanza che ha disposto il rinvio pregiudiziale interpretativo, l’art. 137-ter disp. att. c.p.c. ne prevede la pubblicazione, sul sito istituzionale della Corte a cura del Centro elettronico di documentazione.

Presa in carico dalla Corte, l’ordinanza va istruita; la norma disegna una competenza specifica in capo al primo presidente, che va al di là delle istituzionali attribuzioni lato sensu organizzative ed amministrative e gli devolve funzioni giurisdizionali proprie e prive di precedenti: invero essendogli state finora devolute funzioni preparatorie o ricognitive della desistenza delle parti, concretantisi in provvedimenti inidonei, di per sé soli considerati, alla definizione del procedimento apud iudicem in sede di legittimità.

Ora è il primo presidente che, ricevuta l’ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l’enunciazione del principio di diritto, o dichiara con decreto l’inammissibilità della questione per la mancanza di una o più delle condizioni di cui al primo comma. Egli autonomamente vaglia l’ammissibilità della questione di rinvio pregiudiziale, con un potere autenticamente giurisdizionale che è suo proprio, benché verosimilmente suscettibile di delega (se del caso, in base a criteri prestabiliti), come ogni attribuzione del dirigente dell’ufficio giudiziario. Per avvalersi dell’organizzazione attualmente esistente, potrebbe pensarsi che il primo presidente si avvalga della cancelleria civile delle sezioni unite, che istituzionalmente presiede, se del caso col supporto dell’Ufficio del massimario e del ruolo o l’Ufficio preparatorio del procedimento per l’esame dei ricorsi assegnati alle sezioni unite civili (UPSUC).

Il termine di novanta giorni dal ricevimento dell’ordinanza va definito acceleratorio ed il suo rispetto mira a contenere gli effetti negativi, per le parti, sul singolo processo a quo; ed entro detto termine, il primo presidente:

- se ritiene che sussistano tutti i detti presupposti, con decreto assegna la questione, in applicazione dei criteri generali previsti dall’art. 374 c.p.c., alle sezioni unite o a quelle semplici: alle prime se involga una questione di giurisdizione oppure una questione di massima di particolare importanza, oppure ancora una che sia stata decisa in senso difforme dalle sezioni semplici; in alternativa, alle seconde, secondo la ripartizione interna degli affari prevista dalla tabella di organizzazione (attualmente ormai quadriennale e vigente per il periodo 2020-23);

- al contrario, sempre con decreto il primo presidente può dichiarare “l’inammissibilità della questione per la mancanza di una o più delle condizioni di cui al primo comma”: non sono coinvolte le parti e neppure è prevista un’esplicita motivazione; tuttavia, pare in linea con il precetto costituzionale di necessaria motivazione dei provvedimenti giurisdizionali una esposizione, sia pure sommaria, delle relative ragioni.

Dei decreti adottati dal primo presidente sulle questioni va data pubblicità in forma analoga a quella dell’ordinanza che le ha rimesse alla Corte, cioè sul sito istituzionale di quest’ultima e a cura del Centro elettronico di documentazione. Il riferimento ai decreti parrebbe riferito ai soli casi di inammissibilità, probabilmente siccome idonei a definire l’incidente; a stretto rigore, tuttavia, anche il provvedimento che assegna la questione ad una delle sezioni potrebbe essere di interesse del pubblico, soprattutto ove quello potesse contenere pure la fissazione dell’udienza pubblica di discussione e quindi indicare al pubblico degli operatori del diritto i tempi di risoluzione della questione.

4.5. La definizione del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione.

Infine, la Corte - sia a sezioni unite che a sezione semplice - pronuncia in pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti costituite di depositare brevi memorie, nei termini di cui all’art. 378 c.p.c.; tanto implica il coinvolgimento appunto non solo del primo, ma pure delle seconde, che andranno notiziate della fissazione dell’udienza e, deve ritenersi, senza necessità di alcun atto formale di costituzione diverso dalle memorie espressamente menzionate (e, verosimilmente, senza bisogno, in analogia con quanto previsto per il regolamento di competenza, di una procura speciale a tal fine). È plausibile che della questione interpretativa sia investito, per la redazione di una relazione, l’Ufficio del Massimario e del Ruolo, al fine di coadiuvare il collegio giudicante in ordine alla risoluzione della questione stessa, che, per definizione di legge, assume una particolare rilevanza.

Non sono fissati termini, ma, poiché il giudizio a quo è sospeso, è ragionevole attendersi dalla Corte la provata sensibilità alle esigenze di sollecita trattazione, salvi i termini dilatori ordinariamente previsti (ora di sessanta giorni tra la comunicazione dell’avviso di fissazione di udienza e la data di quest’ultima).

Acquisite, se del caso, le brevi memorie delle parti – compresa quella pubblica – con la scansione temporale ordinaria, all’udienza la questione è trattata e trattenuta in decisione; all’esito della discussione nella successiva camera di consiglio, la Corte definisce con sentenza il procedimento dinanzi a sé sul rinvio pregiudiziale interpretativo, tale essendo la forma ordinaria dei provvedimenti resi all’esito di un contraddittorio pieno tra le parti su questioni di particolare rilevanza (quali, per definizione legislativa, sono quelle rimesse ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c.); ma resta salva la possibilità di pronunciare un’ordinanza interlocutoria, come nel caso in cui sorga la necessità di adottare provvedimenti ordinatori o di sollevare ulteriori incidenti (di costituzionalità o rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea).

Come ogni procedimento in sede di legittimità, anche il rinvio pregiudiziale interpretativo prosegue ufficiosamente e, poiché è stato disposto di ufficio, nessuno ha il potere di rinunciarvi; è dubbio se la definizione del giudizio a quo implichi l’improcedibilità (o altra figura equivalente) del procedimento di rinvio, deponendo in contrario la preminenza accordata allo ius constitutionis rispetto allo ius litigatoris.

La sentenza conterrà l’enunciazione del principio di diritto: al riguardo, può soccorrere la giurisprudenza formatasi in sede di legittimità sull’analogo istituto di cui al vigente art. 363 c.p.c., nella sua declinazione ad impulso del pubblico ministero: in entrambi i casi, infatti, un’autorità giurisdizionale sollecita la pronuncia della Corte e questa deve allora rispondere alla questione sottopostale, in assenza di vincoli sulla qualificazione dei fatti e perfino di stretta corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La sentenza che definisce la questione, al pari del decreto di inammissibilità pronunciato dal primo presidente, dispone anche la restituzione degli atti al giudice: verosimilmente pure questa in via telematica.

4.6. Il principio di diritto.

A differenza dell’omologo francese cui si è in qualche modo ispirato, l’istituto italiano di nuovo conio prevede la vincolatività della decisione della Corte di cassazione; infatti, l’ultimo comma del neointrodotto art. 363-bis c.p.c. statuisce che “il principio di diritto enunciato dalla Corte è vincolante nel procedimento nell’ambito del quale è stata rimessa la questione e, se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti”. Paradossalmente, la forza della decisione resa dalla Corte, regolata diversamente dalle norme dei due ordinamenti, è maggiore sulla carta nel nostro, ma, in concreto, è invece ben maggiore in quello francese.

Proprio però perché l’omologo transalpino si inserisce in un sistema connotato da un ben diverso ruolo della Cassazione, che può definirsi paranormativo, in quella sede il “parere” (così dovendo tradursi il termine “avis” cui è finalizzata la “saisine” in cui il rinvio si risolve) è di fatto vincolante per tutti gli interpreti, mentre nel nostro qualunque precedente della Corte di cassazione vincola – ed entro certi limiti – solo il giudice del rinvio e, quanto alla generalità dei giudicanti, possiede un’efficacia molto inferiore, perfino se reso a sezioni unite (in quest’ultimo caso vincolando, peraltro relativamente, solo le sezioni semplici a conformarvisi, salva una nuova rimessione della questione alle stesse sezioni unite), non mutando la conclusione neppure ove reso nell’interesse della legge.

Il vincolo del principio di diritto enunciato a risoluzione della questione interpretativa oggetto del relativo rinvio è, a similitudine di quanto accade per il giudice del rinvio in esito alla cassazione, vincolante soltanto “nel procedimento nell’ambito del quale è stata rimessa la questione”, con la precisazione che, “se questo si estingue”, tale efficacia vincolante rimane “anche nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti”.

Non è questa la sede per l’approfondimento dogmatico dell’istituto in relazione alle sue differenze col giudizio di rinvio: basti qui notare che il vincolo conformativo è netto, ma soltanto sulla questione di diritto rimessa alla Corte e da questa risolta e, quindi, senza pregiudizio per gli accertamenti di fatto ancora da compiersi e finanche di ogni altra questione di diritto, sia pure presupposta da quella oggetto di rimessione (in questo, a differenza del giudizio di rinvio, in cui il vincolo si estende alle questioni coinvolte dalle ragioni complessive della cassazione).

In sostanza, ciascuno dei giudici del procedimento nel cui ambito è stata sollevata e rimessa la questione interpretativa è vincolato da quel principio di diritto, ma solo quanto a questo e, quindi, in ordine alla concreta interpretazione della norma da applicare: cioè, appunto, per il caso in cui poi tale norma debba in concreto essere applicata.

Pertanto, la questione non può essere rimessa in discussione: sicuramente non negli eventuali successivi gradi nello stesso procedimento, né in altro tra le stesse parti sulla medesima domanda (e quindi non solo sulla medesima questione, sicché dovrebbe trattarsi, verosimilmente, di identità di personae, causae petendi e petita). Da un punto di vista oggettivo, qualche dubbio sorge quanto agli argomenti diversi da quelli presi in considerazione nella risoluzione della questione o che per tale risoluzione sono stati presupposti anche implicitamente: una minore stabilità, inversamente proporzionale alla libertà di interpretazione dei giudici, può incidere sulla concreta funzione nomofilattica o almeno deflativa dell’istituto.

Nel corso del medesimo procedimento o di altro sulla medesima domanda la stessa Corte di cassazione non potrà riconsiderare il principio di diritto, che sarà vincolante anche in questa sede, analogamente a quello enunciato in sede di rinvio: ma, appunto, coi relativi limiti.

In linea di prima approssimazione, il vincolo del principio di diritto sul procedimento in corso - e sull’altro in cui sia proposta la medesima domanda - deve venir meno, in analogia con il giudizio di rinvio, in caso di ius superveniens, ipotesi alla quale equiparare una sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma o di sua contrarietà al diritto eurounitario in forza di sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea[14]: in tali evenienze, la norma non potrebbe essere applicata e, quindi, la sua interpretazione diviene inutile. È dubbio che il principio di diritto formulato in esito alla questione pregiudiziale interpretativa possa mantenere, nonostante la chiara formulazione della lettera della norma, il suo carattere vincolante in caso di mutamento della giurisprudenza di legittimità.

Beninteso, la conformità della decisione di merito al principio di diritto potrà essere dedotta quale motivo di impugnazione, secondo le caratteristiche e gli ambiti dei relativi mezzi di reazione alla pronuncia del giudice del merito che se ne discosti: ma appunto come violazione della norma processuale che statuisce la vincolatività del principio di diritto e non di quelle di qualunque natura che ne sono l’oggetto.

5. Il processo civile telematico di legittimità.

Non poche sono le disposizioni di adeguamento del rito di legittimità alle modalità telematiche di trattazione dei processi civili, via via introdotte e gradualmente estese a partire dalle pressanti esigenze del periodo di emergenza pandemica acuta.

L’estrema e provvida (a condizione della piena funzionalità degli applicativi e dei sistemi destinativi) semplificazione sta nella piena informatizzazione delle modalità di gestione del processo e del fascicolo, ma soprattutto di interazione con l’ufficio e con la controparte, qui compresa la parte pubblica; e si inserisce nella generale risistemazione della disciplina della giustizia digitale, oggetto del titolo V-ter disp. att. c.p.c..

In linea generale, si sopprime ogni riferimento al deposito “in cancelleria”, modalità coerente con il deposito analogico degli atti e documenti di parte, ma non rispetto al deposito telematico: pertanto, l’atto o documento digitale (nativo o meno) va inserito, per l’appunto, nel fascicolo informatico e si rende visibile alla controparte processuale costituita in giudizio o a chi intenda costituirsi o intervenire nel giudizio stesso (art. 27 d.m. n. 44/2011); e sono modificate o abrogate tutte le disposizioni incompatibili con una disciplina che non richiede più non solo la domiciliazione fisica, ma neppure il formato analogico degli atti e documenti.

5.1. L’introduzione del giudizio.

Il ricorso, tendenzialmente in formato nativo digitale, va notificato in modalità telematica (con abilitazione quindi dei singoli avvocati, in virtù della disciplina generale sul punto), oppure tramite ufficiale giudiziario nei casi in cui la prima non sia possibile o ammessa; e, con la prova della sua notifica (digitale o analogica), depositato in via telematica nella Cancelleria della Corte di cassazione.

Pertanto, il deposito (almeno allo stato) va eseguito mediante invio anche di tutti i documenti - adeguatamente imbustati - previsti dall’art. 369 cpv. c.p.c. con messaggio di posta elettronica certificata; non è mutato il termine, previsto a pena di improcedibilità, di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti nei cui confronti è proposto.

Analoga modalità telematica di deposito è ora imposta, oltre che per il ricorso, per ogni altro atto di instaurazione del contraddittorio in questa sede:

- per il controricorso: per il deposito del quale è unificato il termine in quaranta giorni, decorrenti dal momento in cui ogni intimato ha ricevuto la propria notifica del ricorso; da notare che non è più prevista la notifica del ricorso alle controparti;

- per il ricorso incidentale, anche quando proviene da parte nei cui confronti è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli artt. 331 e 332 c.p.c. (nonché, in forza di una interpretazione sistematica, pure per quello proposto dalla parte nei cui confronti è rinnovata la notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.): da notare che nemmeno il controricorso contenente il ricorso incidentale deve essere notificato alle controparti, solo rimanendo fissato il termine, a pena di improcedibilità, per il deposito (venti giorni dall’ultima notificazione);

- per il controricorso al ricorso incidentale, anch’esso da non notificare.

È soppresso l’onere del ricorrente di richiedere alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, oggetto del giudizio di legittimità, la trasmissione del fascicolo di ufficio: all’acquisizione di questo ora provvede di ufficio la cancelleria della Cassazione, entro sessanta giorni dal deposito del deposito del ricorso. In attesa di validi strumenti di accesso diretto, da parte del sistema informatico della corte, a quelli dei singoli uffici di merito, è giocoforza pensare ad un sistema di scambio di note di posta elettronica certificata, con un obbligo di cooperazione del cancelliere dell’ufficio a quo.

Resta ferma pure - armonizzato il richiamo dell’art. 123-bis disp. att. c.p.c. con la nuova norma per il rito di legittimità - l’esenzione dalla trasmissione del fascicolo nei casi di impugnazione di sentenza non definitiva (con le consuete eccezioni); ma la modalità oggi resa possibile non impedisce affatto l’acquisizione di una copia informatica dei relativi atti.

Come ricordato, è pure definitivamente soppressa la norma - di cui all’art. 134-bis disp. att. c.p.c. - dell’onere di elezione di domicilio in Roma, ormai anacronistica dinanzi alla cosiddetta elezione di domicilio digitale.

5.2. Fascicolo di ufficio e interlocuzioni successive tra parti e con l’ufficio.

Il travolgimento delle minuziose disposizioni in tema di deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta, unica alternativa - in tempi precedenti l’odierna era telematica - ad un accesso fisico in Roma da parte dei difensori da tutto il territorio nazionale (e foriera di serie complicazioni procedurali), è altra salutare conseguenza dell’informatizzazione del rito: sono abrogati gli artt. 134, 135, 137 disp. att. c.p.c..

L’uniformazione delle modalità digitali consente poi l’applicazione della disciplina unitaria del fascicolo di ufficio (art. 36 disp. att. c.p.c.) anche a quello di cassazione: basti qui notare che il deposito degli atti successivi avviene con le stesse modalità del deposito di quelli introduttivi, con esclusione della necessità della notifica a chicchessia e quindi con un immanente onere di diligente compulsazione del fascicolo di ufficio:

- le memorie in vista dell’adunanza o dell’udienza (su cui vedi infra);

- l’istanza di rimessione alle sezioni unite;

- i documenti e gli atti che riguardano l’ammissibilità del ricorso e del controricorso, i soli a potere essere depositati indipendentemente dall’uno e dall’altro (purché siano stati l’uno e l’altro notificati), entro il termine ora di quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza (così ampliato per consentire alle controparti di esaminarli ed eventualmente prendere posizione sugli stessi, già nella memoria consentita fino a dieci giorni prima).

Un obbligo di comunicazione a carico della cancelleria resta, a tutela del diritto del

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