Piero Gaeta
A proposito di Verità e diritto. Dialoghi su Costituzione, giustizia e umanità
1. Per arrivare a parlare del “diritto alla verità nei casi di gross violation” di cui Roberto Conti tratta nel primo saggio del libro oggi presentato, devo partire un po’ da lontano. Mi spiace costringervi a percorrere, con me, una strada tortuosa e piena di curve ricostruttive, anziché quella, che probabilmente vi aspettereste, piana e diritta sul ‘diritto alla verità’: ma c’è una ragione.
Precisamente, devo partire da un interrogativo che, praticamente da sempre, mi accompagna nel mio rapporto con il diritto.
Quando dico “da sempre”, intendo in senso letterale: fin dalle prime lezioni di teoria generale del diritto del mio Maestro Angelo Falzea all’Università di Messina; fin dai miei primi esami, come, ad esempio, quello che, nel giugno del 1977, mi fece, in Diritto Costituzionale, Antonio Ruggeri (il “mio” Professore!), coautore del libro oggi presentato: insomma, fin dagli albori dei miei primissimi contatti con il ‘giuridico’ nella sua dimensione teorica.
L’interrogativo era il seguente: cosa ‘spinge in avanti’ il diritto, nella sua dimensione storica? A cosa è legato il segreto del suo dinamismo, della sua perenne attualizzazione, cosa ne garantisce la sua modernità costante?
Poi, qualche tempo dopo – anche se non molto dopo, quando cominciavo a ‘metabolizzare’ la teoria dell’interesse giuridico di Angelo Falzea – mi imbattei in un saggio del suo Maestro (e, direi, del Maestro di tutti noi), Salvatore Pugliatti. Era un saggio originale e suadente fin dal titolo, ancor prima di essere straordinario nei suoi contenuti: Continuo e discontinuo nel diritto (1954) si intitolava, e veniva ripubblicato, più di venti anni dopo la sua prima uscita, in un volume, suadente, a sua volta, fin dal titolo: Grammatica e diritto (1978).
Per me, fu come trovare per strada il biglietto della lotteria: fu un’illuminazione per il mio interrogativo ed i dubbi che esso mi generava.
Il genio giuridico di Salvatore Pugliatti si era infatti indirizzato verso le mie stesse domande, ovviamente prospettando ben altre riflessioni e risposte, che qui posso solo accennare, nelle parti – come dirò tra un momento – che rilevano per questo mio breve intervento.
Pugliatti, innanzitutto, sottolinea la necessità di cogliere e valutare “nella sua integrità, l’esperienza giuridica” (e qui l’influenza di Giuseppe Capograssi è solare), nella quale non si può ignorare – sentite che meraviglia metaforica – quel “sottosuolo delle realizzazioni concrete e spontanee” che, nel diritto, rappresenta “il continuo che da senso e vita tanto alla descrizione diacronica, quanto alla descrizione sincronica degli istituti”.
Egli distingue tra ordinamento giuridico, che “rappresenta la concretezza storica, e quindi il continuo mobile” e che “si evolve insensibilmente”; e sistema normativo, che invece “rappresenta il discontinuo astratto”, nel quale “soltanto l’intrusione di entità normative nuove e l’esclusione di talune entità normative preesistenti” segna la novità.
C’è, in breve, un “continuo mobile”, quasi graduale ed insensibile, che si presenta “sotto la veste del principio della conversione della quantità in qualità” e del quale occorrerà “determinare l’ampiezza o estensione o grado minimo di discontinuità, al di sotto del quale questa non rileva come tale”; e c’è poi un mutamento “brusco e visibile”, fatto di innovazioni normative radicali, come di cesure da abrogazioni e di espunzioni da incostituzionalità: è il “discontinuo astratto” del sistema normativo, che si fa sentire innestando o abbattendo norme.
Scrive Pugliatti: «Non è consentito al giurista che sia – come deve essere – sensibile alla funzione del diritto, oltre che al fascino degli schemi concettuali, chiudere gli occhi di fronte a quelle correnti che tentano di valorizzare il diritto vivente o l’attuazione spontanea. Il pre o metagiuridico, il sociologico, non si possono facilmente accantonare. Il diritto è espressione della concreta realtà delle società umane, e non si lascia privare di quella dimensione, che è costituita dal dato sociale. Insomma: la società e la storia bussano alla porta del giurista, ed egli non può fingersi sordo; o tentare di abituarsi al rumore, per non subirne più la molestia».
In ogni caso – ed è questo, a mio avviso, il profilo maggiormente interessante – la specialissima rilevanza dell’alternativa tra continuo e discontinuo richiama, secondo Pugliatti, la scienza giuridica a “governare il mutamento senza disconoscerlo”: questo diviene il “problema e l’obiettivo di tutta la realtà giuridica.”
È, insomma, una rinnovata visione della storicità del diritto a tirarci fuori dalle secche del logicismo e del formalismo giuridico: ciò che ci vale ad accettare la relazione tra mutamento e conservazione come proprium del diritto, un po’ come in una inevitabile dialettica hegeliana; che ci serve, inoltre, a concepire il “tempo storico” e “l’esperienza del mutamento” non quali accidenti o precarietà del normativismo (e quindi suoi limiti), ma come elementi connaturati al discontinuo, quindi al diritto.
2. Perché ho scomodato ‘continuo e discontinuo nel diritto’ per parlare del ‘diritto alla verità’?
Perché a me pare, essenzialmente, che proprio il diritto alla verità di cui scrive, da par suo, Roberto Conti nel primo capitolo del libro faccia intendere pienamente questa dinamica tra mutamento e conservazione: ne sia, forse, un esempio paradigmatico.
Per un verso, credo infatti che il ‘diritto alla verità’ sia qualcosa di già presente, ed in maniera immanente, in quel “sottosuolo delle realizzazioni concrete e spontanee” del diritto cui si riferiva la metafora di Salvatore Pugliatti: appartenga, cioè, alla storicità di quel ‘continuo mobile’ del diritto, alla sua attuazione spontanea. È la storia che bussa alla porta del giurista, il quale non può essere (o far finta di essere) sordo. Per usare il titolo più noto di un altro giusfilosofo messinese di rango, Enrico Paresce, il diritto alla verità appartiene alla “genesi ideale del diritto” (1938), ne costituisce, che lo voglia o no, sua prima attuazione spontanea.
Infatti: forse che siamo disposti ad accettare l’idea di un ‘diritto senza verità’, fatto di logicismo puro e nutrito di puro formalismo? Forse che abbiamo mai pensato che al diritto, proprio nella sua storicità, non interessi anche la ‘giustizia’ e che quest’ultima, a sua volta, possa essere predicata senza una qualche forma di ‘verità’? Abbiamo forse mai accettato che il diritto dei giudici, la law in action, a differenza della law in the book, possa mai dissociarsi o comunque allontanarsi troppo dall’idea che ciò che un giudice statuisce sia comunque (in qualche modo) ‘corrispondente’ alla realtà e, quindi, ‘vero in quanto corrispondente’? E nelle nostre (nostre, di noi magistrati) memorie del ‘sottosuolo’ di cui parla Pugliatti, abbiamo forse mai abbandonato l’idea che il processo, alla fine, non sia altro che il percorso della ἀλήθεια (aléteia), del ‘disvelamento’, di portare alla luce ciò che è nascosto? Che la sentenza di un giudice sia, alla fine, null’altro che l’atto di togliere il velo, portando le cose dalla tenebra del controverso alla luce dell’accertato? Insomma: nel ‘continuo del diritto’, specie giudiziale, specie penale, c’è sempre questa idea di ‘disvelamento’, di diritto della vittima a che il velo sia tolto. Il diritto giurisprudenziale – che lo voglia o no, che lo ammetta o no – è, insomma, un po’ sempre ‘corrispondentista’, non abbandona (mentalmente, culturalmente) l’adequatio rei: tutti noi (magistrati) siamo un po’, inevitabilmente, in qualche modo figli di san Tommaso ed anche un po’ di Heidegger.
Per altro verso, invece, c’è anche la prospettiva di un ‘discontinuo’ con il passato: di “diritto alla verità” si parla oggi, a differenza che nel passato. C’è un nuovo spazio, una frattura per ora occupata dal (solo) diritto giurisprudenziale, ma che presto, a mio avviso, sarà occupata (anche) dal sistema normativo.
Il saggio di Roberto Conti pone in luce – attraverso un approfondito, ammirevole lavoro di ricerca sistematica della giurisprudenza nazionale e sovranazionale – come il ‘diritto alla verità’ rappresenti, nella prospettiva di alcune Corti, l’esito di un autentico mutamento: un ‘discontinuo’ fecondo nella tematica della violazione dei diritti fondamentali di particolare gravità. Ed è su questo aspetto che mi soffermo per qualche ulteriore riflessione.
3. Il saggio, assolutamente lodevole per la sua precisione ricostruttiva, individua innanzitutto un’origine e una data.
L’origine, il leading case, è la sentenza della Corte interamericana (IDU) del 14 marzo 2001, Barrios Altos c. Perù, che dichiarò illegittima tutta la normativa (leggi di amnistia e di prescrizione e le conseguenti misure) finalizzata ad escludere l’accertamento delle responsabilità di coloro che si erano resi responsabili, nella pregressa fase storica della dittatura peruviana, di gravi e reiterate violazioni dei diritti umani a scopo politico (torture ed esecuzioni degli oppositori politici; sparizioni sistematiche di essi, ecc.). Tali leggi, idonee ad innestare una sorta di oblio normativo attraverso un colpo di spugna delle relative indagini, avevano impedito il diritto dei prossimi congiunti delle vittime, ed alle stesse vittime sopravvissute, di essere sentite dinnanzi ad un giudice, e risultavano oggettivamente finalizzate ad impedire indagini e pronunce d’accertamento: come tali, contrastanti con gli artt. 1, par. 1, e 2 della Convenzione americana sui diritti umani del 1969.
In questo caso, il “diritto alla verità” venne proclamato, per la prima volta, in relazione alle leggi di c.d. auto‑amnistia ed inteso come diritto ad un accertamento giudiziale. Come dire: il diritto non può abdicare alla propria funzione essenziale del disvelamento storico, al di là di norme che – seppur formalmente ineccepibili – innestino amnistie o forme di prescrizione relativamente ai crimini commessi in precedenza. In breve, ciò che direttamente viene in rilievo è la stessa possibile funzione del processo quale strumento di ricostruzione dei fatti.
Il ‘diritto alla verità’ è, insomma, in primo luogo il “diritto al processo”: il diritto che si possa celebrare un processo.
Quindi: “verità” come possibilità di accesso effettivo alla giustizia.
Ma tale prospettiva, all’apparenza semplice e quasi ovvia, lo è assai di meno a fronte di una riflessione più profonda.
Un primo problema è quello del divieto di bis in idem e della tenuta della res iudicata. Coloro che si sono sì macchiati di gravi violazioni dei diritti umani, ma nei cui confronti sia stata pronunciata un’archiviazione per la (formalmente corretta) applicazione di una legge di amnistia (o di prescrizione, ecc.), come potranno essere sottoposti ad un nuovo processo per il medesimo fatto, una volta ‘disapplicata’ l’amnistia?
L’Autore evidenzia, con encomiabile puntualità, come la Corte IDU (sent. 29 novembre 2006, La Cantuta c. Perù; 22 settembre 2009, Anzualdo Castro c. Perù) abbia ritenuto recessiva la garanzia del bis in idem quando l’archiviazione o l’assoluzione dell’autore abbia avuto l’effetto di «sottrarre l’imputato alla responsabilità penale o quando [il processo] non sia stato condotto con indipendenza e imparzialità e nel rispetto delle procedure previste dalla legge». In realtà, il meccanismo ‘a valle’ della legge di amnistia appare essere – sia sotto il profilo formale che sostanziale – in linea con il principio generale di garanzia del divieto di un secondo giudizio: il problema, piuttosto, è la palese illegittimità di ‘primo grado’ di leggi di amnistia, rispetto al cui accertamento devono ritenersi, in via derivata, illegittimi tutti gli effetti applicativi, nonostante la loro formale coerenza.
La complicazione teorica che pure si prospetta si risolve considerando che, nel bilanciamento dei principi e delle garanzie, sono da ritenersi prevalenti quelli (quelle) che escludono l’impunità massiva e che mirano a contrastare il non liquet scaturente dall’impedimento di ogni indagine ufficiale: ciò che – all’evidente cospetto di violazioni gravi ed estese dei diritti fondamentali (omicidio sistematico o sparizioni degli oppositori politici; torture inflitte loro a fini confessori, ecc.) – è da ritenersi irreparabile profanazione della dignità umana.
Così come è (solo) un falso argomento, finalizzato all’edulcorazione storica, quello della necessità della c.d. riconciliazione sociale, vale a dire, della finalità di riappacificazione quale sfondo e giustificazione dell’obliterazione storica determinata dalle leggi di amnistia.
Qui apro una parentesi semantica, per dire che ‘riconciliare’ è l’esatto contrario di ‘cancellare’ fin dalla sua etimologia. Ri‑conciliare origina da concilium, cioè da cum‑calare, “chiamare assieme”: posso (far) ri‑conciliare due persone proprio solo ‘chiamandole assieme’, non ‘coprendone’ una affinché non si veda (cancellare anticamente era, letteralmente, ‘mettere i cancelli’, coprire con graticci, occultare: da cui ‘coprire’ un segno scritto con barrette simili a cancelli). Le Corti, assai più pragmaticamente, hanno evidenziato come le amnistie che esonerano ‘globalmente’ conseguono, con eterogenesi dei fini, piuttosto l’effetto di esasperare il conflitto sociale, anziché attenuarlo, incoraggiando i loro beneficiari “a commettere ulteriori crimini”, secondo l’insegnamento dell’Alto Commissario per i diritti delle Nazioni Unite (v. Corte EDU, Grande Camera, 27 aprile 2014, Margus c. Croatia).
In conclusione, su questo punto, mi pare assai significativa, per la delineazione del ‘diritto alla verità’, l’affermazione contenuta in altra pronuncia (Corte IDU, 24 febbraio 2011, Gelman c. Uruguay), opportunamente valorizzata da Roberto Conti nel suo saggio. L’affermazione si riferisce alle misure positive che gli Stati sono tenuti ad adottare al fine di garantire i diritti riconosciuti nella Convenzione e, precisamente, l’obbligo di indagare sulle violazioni di esse: la Corte Interamericana – ed è questo il punto – afferma che si tratta “di un obbligo di mezzi piuttosto che di risultati”.
Perché questa è un’affermazione considerevole ed apprezzabile?
Perché distacca il ‘diritto alla verità’ dal classico perimetro dell’obbligo di penalizzazione e lo configura, piuttosto, quale ‘diritto alla non impunità’ in senso processuale. Il postulato del ‘diritto alla verità’, insomma, non è certo quello di un obbligo di condanna verso chi è accusato di crimini contro le basilari dimensioni della dignità umana, quanto quello di predisporre ogni mezzo, in positivo ed in negativo, affinché si possa procedere all’accertamento, nel merito, delle responsabilità. È, in breve, il diritto alla verità attraverso il processo: ciò che presuppone che il processo (e le sue potenzialità di accertamento) ci sia, senza formalità destinate a renderlo inutile o inefficace o, peggio, pura farsa formalistica; ma anche senza risultati predeterminati di condanne già scritte.
Recuperato in tale peculiare ambito procedurale, il ‘diritto alla verità’ appare meno pretenzioso della sua stessa enunciazione e – aggiungerei – fa anche meno paura (ogni ‘verità’ umana, se assoluta, è fagocitante ed alquanto pericolosa): crea la condizione affinché esso, oltrepassando l’universo del ‘continuo mobile’ in cui è stato fino al momento, possa essere recepito anche quale espresso mutamento normativo.
4. Un ultimo interrogativo: ma fin dove può spingersi questa evoluzione quasi silenziosa – appunto nel ‘sottosuolo’ dell’ordinamento’ – del ‘diritto alla verità’ da parte delle Corti?
A questo ulteriore interrogativo dedico la riflessione finale del mio intervento. Lo faccio muovendo dalla parte che il saggio di Roberto Conti dedica alle pronunce relative ai fatti del G8 di Genova del 2001: a quanto avvenuto all’interno della scuola Diaz e della caserma Bolzaneto in quei giorni.
È un tema che mi coinvolge personalmente, avendo io, all’epoca, rappresentato la Procura generale, quale requirente, nel processo svoltosi in Cassazione, nel luglio 2012 (sent. sez. V, n. 38085/2012), per i fatti della Diaz ed avendo poi collaborato con altro collega (Giuseppe Volpe) per quello relativo ai fatti di Bolzaneto, l’anno successivo.
Conti ricorda come la Corte EDU con più sentenze (Corte EDU, 7 aprile 2015, Cestaro c. Italia per i fatti della Diaz; Corte EDU, Blair c. Italia e Azzolini c. Italia del 26 ottobre 2017, per quelli della caserma Bolzaneto) abbia condannato lo Stato italiano per due diversi, ancorché connessi, profili: per il difetto strutturale di una ipotesi di reato e di una sanzione adeguata alla gravità delle condotte, definite dalla Corte EDU di tortura, verificatesi in quelle circostanze (il reato di tortura sarà introdotto nel nostro ordinamento proprio a seguito di dette pronunce, con la l. n. 110 del 2017); per la circostanza che, rispetto ai reati di lesione contestati (già inidonei, secondo la Corte EDU, a configurare un reato di effettiva, corrispondente gravità rispetto alle condotte stesse), fosse comunque maturata la prescrizione, con la sostanziale impunità, sotto tale profilo, degli autori.
Proprio tale ultimo profilo è reso appieno, nella sua problematicità, nel saggio di Roberto Conti, con precisione e fedeltà.
Il problema nasceva – nel processo in Cassazione – dalla questione di legittimità costituzionale che il Procuratore generale di Genova, proponendo il ricorso in cassazione, aveva sollevato in relazione all’art. 157 c.p., nella parte in cui detta norma consentiva di dichiarare prescritte le condotte di gravissime lesioni che gli agenti che avevano cagionato alle persone che dormivano nella scuola Diaz, dopo l’irruzione. Nonostante esse integrassero nella sostanza – secondo il ricorrente – un’ipotesi di tortura, reato non contemplato all’epoca nell’ordinamento italiano, la contestazione era stata quella del reato di lesioni, unica possibile, rispetto al quale era inevitabilmente maturata (e destinata ad operare) la prescrizione. La questione di costituzionalità era dedotta per il contrasto, attraverso il parametro interposto di cui all’art. 117, comma primo, Cost., con l’art. 3 della Convenzione EDU, nella interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo, per le gravi violazioni alla integrità fisica determinanti un vulnus irreparabile per la dignità delle persone. In sostanza, si sosteneva che la prescrizione applicata (correttamente, legittimamente, secondo l’ordinamento italiano) a lesioni costituenti veri e propri atti di tortura impedisse l’accertamento della verità, sicché solo fissando il principio della imprescrittibilità di quelle condotte (al pari dell’omicidio, per l’ordinamento italiano) si sarebbero potute rendere effettive le pene inflitte e, soprattutto, accertare compiutamente i gravissimi eventi della Diaz.
Nella mia requisitoria, tuttavia, io chiesi che la questione di legittimità costituzionale fosse dichiarata inammissibile e la Corte di cassazione, con la sentenza n. 38085 del 2012, accolse tale richiesta, al pari di tutte le altre, invece, di conferma della condanna per i reati diversi, non attinti dalla prescrizione, per i venticinque imputati: condanne che divennero definitive.
La richiesta circa la questione di costituzionalità mi costò molta sofferenza teorica. Ma ritenni, alla fine, che, alla luce di principi fondamentali di diritto penale vigente e del principio di legalità, non si sarebbe potuta fare richiesta diversa: troppo acuta sarebbe stata la forzatura di detti principi, nonostante la drammaticità della vicenda. Non si sarebbe potuto cioè, per via giurisprudenziale, scardinare fattispecie tipiche per modellarle ex post su quella, inesistente nell’ordinamento, di tortura; non si sarebbe potuto violare il principio di riserva di legge dell’art. 25, comma 2, Cost., incidendo, in peius, fattispecie penali dopo la commissione del fatto; non si sarebbe potuto chiedere alla Corte costituzionale di espandere l’area della imprescrittibilità ad ipotesi non previste dall’art. 157 c.p., spettando tale prerogativa solo alla discrezionalità del legislatore.
In breve: non si sarebbe potuto forzare il principio della stretta legalità penale, sia pure per uno scopo alto quale l’accertamento di una ‘verità’ storica.
Aggiungo due brevissime considerazioni.
La prima è che le stesse sentenze della Corte EDU in queste pronunce relative ai fatti del G8 di Genova, pure durissime, hanno escluso ogni responsabilità degli organi giudiziari italiani, ad ogni livello, per l’esito in parte prescrittivo, piuttosto evidenziando, oltre l’assenza normativa strutturale, l’iniziale rallentamento della vicenda processuale nella fase delle indagini per la mancata cooperazione iniziale di alcuni settori investigativi.
La seconda considerazione è che, se è vero che la prescrizione del reato di lesioni ha impedito la condanna per i suoi autori per tale profilo, quanto avvenuto all’interno della Diaz è stato comunque meticolosamente ricostruito nelle sentenze di merito e di legittimità e nelle relative requisitorie dei pubblici ministeri.
Nessun fatto storico è stato, insomma, sottratto alla verità, sia pure a fronte di una pronuncia di prescrizione per alcuni reati.
Non abbiamo mai tradito la verità di noi stessi.
