ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

Francesco Viola

Professore ordinario del Diritto all’Università di Palermo

Verità e diritto: profili teorici

È la seconda volta nel giro di qualche mese che sono invitato a presentare un libro di cui un coautore è il prof. Ruggeri e sono sinceramente preoccupato per gli effetti che la sua fecondità intellettuale possono avere sul mio tempo libero di pensionato.

Tra l’altro i temi affrontati sono via via sempre più impegnativi e sempre più teorici e filosofici. Questa volta ci si misura addirittura con la verità. Anche questa volta il libro è scritto a quattro mani e i due autori si completano a vicenda sia per le differenti competenze giuridiche tra il diritto privato e quello costituzionale, sia per un preesistente dialogo tra loro, come il libro evidenzia.

Quando ci si trova di fronte a temi così vasti e impegnativi, ci si deve rassegnare all’incompiutezza, ma almeno si deve sperare di offrire al lettore nuovi spunti di riflessione e qualche suggerimento sull’ordinata disposizione della materia trattata. Gli autori fanno l’una e l’altra cosa. Conti è attento alla comunicazione fra i sistemi giuridici, costituzionali e internazionali, nonché sul dialogo tra le Corti costituzionali, che è possibile in quanto il diritto è un’istituzione della ragione e non della volontà e del potere. Ruggeri è un Maestro del diritto costituzionale che – com’è noto – è un serbatoio di valori fondamentali che s’impongono con la forza della verità.

L’insegnamento che si trae da questo libro è che il rapporto tra diritto e verità può essere declinato in molti modi, alcuni dei quali così diversi da mettere a dura prova lo stesso carattere analogico della verità.

Certamente c’è un profilo di carattere filosofico, fondazionale, esistenziale che si chiede se il diritto poggia sulla verità oppure sul potere, sulla menzogna del potere. La formula hobbesiana Auctoritas non veritas facit legem viene oggi ripresa dal nichilismo giuridico, ma non è una formula adatta allo Stato costituzionale di diritto. Il risultato è quello di negare che il compito del diritto sia quello di limitare il potere, di controllarlo nella misura del possibile, denunciandone gli abusi e gli arbitri. Al contrario il diritto legittimerebbe l’utile del più forte che è una tesi molto antica. Ma, se si perde la differenza, fra ciò che accade e ciò che dovrebbe accadere, allora si perde la dimensione etico‑giuridica della normatività e con essa la resistenza nei confronti dell’ingiustizia. Basta ricordare uno dei Pensieri di Pascal (n. 285): «E così, non potendosi fare in modo che ciò che è giusto fosse forte, si è fatto in modo che ciò che è forte fosse giusto». Ruggeri tocca quest’aspetto quando si interroga sul valore di verità dei princìpi costituzionali. Le costituzioni contemporanee non sono all’insegna del “da noi si fa così”, ma pretendono di affermare valori universali valevoli nei confronti di tutti gli uomini. Ruggeri parla di consuetudini culturali che sono profondamente radicate. Non si può non pensare a quelli che Aristotele chiamava éndoxa.

La verità interessa il diritto sotto altri profili che interessano di più il giurista e il giudice. Non più il rapporto generale tra verità e diritto, ma la verità nel diritto. Ed allora sappiamo che può trattarsi di un diritto soggettivo, il diritto alla verità, di conoscere la verità, il diritto di sapere, il diritto di cercare la verità oppure di un obbligo: il dovere di dire la verità, di aiutare alla ricerca della verità, di non ostacolare la ricerca della verità. Può anche trattarsi di una pretesa di verità da contrastare quando, ad esempio, bisogna difendere la riservatezza, l’anonimato, il rispetto delle vite degli altri, il diritto all’oblio. Quindi la verità penetra da tante parti nel diritto e si esprime sia come diritto sia come dovere, sia come diritto individuale sia come diritto collettivo, diritto del cittadino e obbligo soprattutto dello Stato, dei pubblici poteri che tendono a nascondere la verità e in extremis ricorrono al segreto di Stato che è l’ultimo residuo degli arcana imperii. La democrazia richiede trasparenza e non è un metodo per la ricerca della verità, proprio per questo ha bisogno della costituzione. Se ci si affidasse alla regola della maggioranza, allora anche la menzogna potrebbe penetrare nel diritto (com’è stato per la depenalizzazione del falso in bilancio).

In questa varietà eterogenea di prospettive c’è una saggia divisione delle competenze, mentre Ruggeri si occupa soprattutto del diritto alla verità come diritto fondamentale, Conti ne sviluppa l’aspetto soggettivo, cosa che gli permette di mettere a frutto la sua alta competenza giurisprudenziale, che in questo caso è particolarmente preziosa, perché sono i casi concreti che mettono in luce i differenti profili del diritto alla verità.

Mi ha particolarmente colpito nel primo contributo di Conti l’abbozzo di una storia dello sviluppo del diritto alla verità mediante la discussione del conflitto tra provvedimenti di amnistia negli Stati sudamericani e la ricerca delle responsabilità nelle violazioni gravi dei diritti umani da parte della Corte interamericana dei diritti. Non si tratta ancora di un vero e proprio diritto alla verità, ma siamo nel momento dei suoi primi passi. E qui la verità è legata alla responsabilità.

In questo panorama così eterogeneo è utile fare ricorso ad una distinzione di Häberle, che è molto cara a Ruggeri. Mi riferisco alla distinzione tra bene‑fine e bene‑mezzo. La verità infatti può rappresentare il fine del diritto oppure un mezzo per raggiungere un altro fine. Direi che la novità del diritto alla verità stia soprattutto nel rivendicare che la verità è proprio il bene finale e non già utile a qualcos’altro, come alla giustizia, a volte intesa come vendetta. Conti nota che nell’ambito internazionale il diritto alla verità si fa strada quando si riconosce alle vittime un diritto a compiere indagini effettive senza finalizzarlo alla punizione del colpevole.

Una collocazione intermedia tra verità‑fine e verità‑mezzo sarebbe quella delle Commissioni “Verità e Giustizia” della giustizia riparativa. Qui la verità non è finalizzata alla punizione ma alla riconciliazione, che si attua proprio nel riconoscimento della verità stessa. Il riconoscimento, a differenza della responsabilità o della punizione, non è qualcosa di diverso dalla verità, che sta proprio nello svelamento. Nella mediazione e nella giustizia riparativa non si è interessati a stabilire chi ha ragione e chi a torto, ma a recuperare la relazionalità spezzata.

Quando si riflette sulla verità come bene finale o come bene di per sé, c’è da chiedersi di quale verità si tratti. Noi sappiamo che la verità processuale può non coincidere con la verità storica, ma – come nota Conti – se si scostasse troppo da quella storica, non potrebbe soddisfare questo diritto alla verità. L’obbligo dello Stato non è soltanto quello di assicurare la verità processuale, ma anche di assicurare per quanto possibile la libertà di ricerca della verità storica anche al di là di quella processuale. Si tratta di un obbligo positivo e questo rende il diritto alla verità un diritto di seconda generazione. Esso indica un obbligo di mezzo e non di risultato: lo Stato può solo favorire la ricerca della verità storica e non già assicurarne l’esito positivo. L’obbligo non è solo dello Stato, ma anche dei soggetti che svolgono una funzione pubblica.

Il diritto alla verità è giustificato dalla dignità della persona, cioè dalla base fondamentale della nostra costituzione. La persona ha diritto a ricostruire la propria storia, all’autenticità della memoria, al fine d’identificare se stessa. Rodotà ha parlato di un diritto al lutto, all’elaborazione del lutto. Si tratta, dunque, di un diritto personale, di un diritto che riguarda il riconoscimento di sé stessi e non solo del diritto di vivere in una società che non è basata sulla menzogna. Basta non conoscere la verità per vivere nella menzogna.

Proprio questo radicamento del diritto alla verità nella persona umana lo fa considerare da Ruggeri come un diritto fondamentale, un prius logico e assiologico di ogni altro diritto. Ma allora sorge spontaneo l’interrogativo: come mai questo diritto così fondamentale non è previsto dalla costituzione? Certamente si può dimostrare che dalla combinazione di alcuni articoli della nostra costituzione si evince l’esistenza di un diritto alla verità. Si può anche sostenere che esso è implicito in ogni costituzione di stampo liberal‑democratico. Ma Ruggeri è contrario ad una costituzionalizzazione esplicita di questo diritto con l’argomento che tale modifica potrebbe ingenerare la convinzione di una aggiunta prima non presente, come se la costituzione potesse essere fondata sulla menzogna (al pari di un diritto alla giustizia). Ora io sono d’accordo sull’opportunità di non razionalizzare questo diritto alla verità, ma non per timore di una delegittimazione della costituzione, quanto piuttosto perché non è un diritto singolo, ma – come proprio questo libro ben mostra – è un coacervo di diritti.

In questo senso il diritto alla verità assomiglia in modo impressionante al valore della dignità umana, che comprende in sé tutti i diritti umani e li mette in comunicazione tra loro.

La mia conclusione è che non esiste in modo proprio un diritto alla verità, ma semmai diritti alla verità con un aggettivo (diritto alla verità processuale, diritto alla verità storica, diritto alla ricerca della verità e così via), così come non esiste un diritto alla dignità, perché la verità – come la dignità – appartiene allo stesso modo d’essere dell’umano.

Intervento di Francesco Viola