Antonio Ruggeri
La verità e le verità della Costituzione
Prima di svolgere alcune succinte notazioni sul tema evocato dal titolo dato a questa mia riflessione, mi corre l’obbligo di esprimere il mio grazie di cuore agli autorevoli esponenti della magistratura e dell’università che hanno avuto l’amabilità di dedicare parte del loro tempo alla lettura del libro, animando quindi un fecondo confronto sul quale – anticipo sin d’ora – mi riprometto di tornare in una sede più adeguata di questa per rappresentare alcuni pensieri ancora in formazione sul tema del quale si è oggi discusso. Un grazie di cuore debbo, inoltre, all’amico Roberto Conti che, con la sua consueta generosità, ha inteso associarmi a questa iniziativa editoriale da lui concepita e per la gran parte realizzata: io, infatti, ho poco merito, essendomi limitato ad aggiungere alcuni scritti di marginale rilievo.
Tenterò ora di argomentare la tesi secondo cui la Costituzione ci consegna una verità – a me pare – inconfutabile, da cui peraltro discendono altre verità che, ponendosi quale filiazione immediata e diretta della prima, sono parimenti indiscutibili, ed altre ancora che, pur riscuotendo larghi (e, a volte, larghissimi) consensi, soggiacciono nondimeno, fatalmente, alla legge popperiana della loro possibile falsificazione. Insomma, è possibile, ed anzi doveroso, discorrere a un tempo sia di una che di più verità, senza contraddizione alcuna.
Incontrovertibile è il modo complessivo di essere dell’intera Costituzione, il ripudio incondizionato da essa manifestato nei riguardi, specificamente, dell’esperienza fascista e, generalizzando, di ogni modello autoritario di organizzazione dello Stato. È questa, appunto, una verità inoppugnabile, avvalorata dalle travagliate vicende che hanno preceduto e determinato l’avvento della Repubblica e la nascita della sua legge fondamentale; ed è una verità che – come si tenterà di mostrare a breve – non resta senza pratiche conseguenze, specie sul versante in cui maturano le esperienze d’interpretazione degli enunciati della Carta.
Se, poi, si fa capo – come, a mia opinione, devesi – al modello di Costituzione mirabilmente scolpito nell’art. 16 della Dichiarazione dei diritti del 1789, se ne ha che, proprio per il suo essere geneticamente una Costituzione antiautoritaria, sono dalla stessa riconosciuti i diritti fondamentali della persona ed è stabilita una distribuzione della sovranità tra più centri istituzionali, in orizzontale, e segnatamente al piano dell’apparato centrale dello Stato, e in verticale, tra lo Stato stesso ed altri enti che, per vero, la stessa Carta qualifica come autonomi e non già sovrani; e, tuttavia, è un fatto che gli stessi, in ispecie le Regioni, dispongono di campi materiali rimessi alla loro coltivazione e, per ciò stesso, sottratti del tutto o in parte a quella dello Stato. Il potere, insomma, è sempre (e solo) uno, venendo quindi variamente spartito ed esercitato.
Ad ogni buon conto, per ciò che è qui di specifico interesse, è fuori discussione che non possa aversi una concentrazione del potere in capo ad un solo centro istituzionale, quand’anche – in via di mera ipotesi – avente natura elettiva, dal momento che, per ciò solo, verrebbero a trovarsi gravemente esposti i diritti fondamentali. Per fare, dunque, un riferimento all’attualità politico‑istituzionale, la riforma Meloni volta ad introdurre il c.d. premierato elettivo non va di certo nella direzione qui indicata. È vero che non risulta in nulla alterato il disegno costituzionale nella parte in cui si riferisce ai rapporti tra Presidente del Consiglio e Ministri, di cui all’art. 95 della Carta; v’è, però, un’aggiunta di non secondario rilievo in coda all’art. 92, con la previsione esplicita della eventuale revoca dei Ministri, la cui esistenza peraltro è già da tempo considerata da alcuni studiosi implicita nella proposta di nomina. Si tratta, ad ogni buon conto, di vedere quale sarà il senso complessivo della novità in parola nell’esperienza: il verdetto finale, insomma, potrà aversi unicamente ex post; solo che allora potrebbe essere troppo tardi per tornare indietro…
Senza indugiare, ora, in un approfondimento della questione che, peraltro, potrebbe avere un rilievo meramente teorico‑astratto, dal momento che, specie a seguito dell’esito della consultazione referendaria sulla riforma della magistratura, dubito che lo stesso Governo e la maggioranza che lo sostiene vogliano correre il rischio di una seconda e verosimilmente esiziale sconfitta, ciò che conta è che alcune indicazioni di fondo si hanno dalla Carta costituzionale in modo certo e – come si è venuti dicendo – coinvolgono la Carta stessa nella sua interezza: sono, dunque, delle macroverità.
Il punto è che, non appena si scava a fondo nel campo costituzionale, le incertezze si rendono immediatamente palesi. Nessuno dei due elementi costitutivi della nozione di Costituzione risulta, infatti, nitido in ogni sua espressione. Se ne ha conferma dalle controversie ad oggi assai animate riguardanti il modo di essere e di farsi valere di ciascuno di essi. Non si sa, infatti, con certezza quali siano i diritti che possono fregiarsi del titolo della “fondamentalità” né è chiaro in cosa questa propriamente consista, un titolo da cui – come si è tentato di mostrare in altri luoghi – discende quindi quello della “inviolabilità”, esplicitamente evocato dall’art. 2. Non è chiaro quali siano le potenzialità espressive del riconoscimento della “pari dignità” delle persone: la stessa idea di “dignità” è solo intuitivamente colta ed apprezzata nelle sue concrete movenze ma di assai difficile, esaustiva definizione, forse proprio per il fatto che – come si legge ne Il piccolo principe – “l’essenziale è invisibile agli occhi”; e la dignità lo è, in quanto mirabile rappresentazione a tutto tondo della humanitas stessa della persona.
E ancora. Non si sa con certezza com’è spartita la sovranità: in particolare, non si sa fin dove possa spingersi il principio di apertura al diritto internazionale e sovranazionale né è chiaro dove passi la linea di confine che delimita i campi materiali rimessi alla coltivazione della mano statale, quelli che di contro sono demandati alla mano regionale, gli altri, infine, che possono essere fatti oggetto di cura congiunta da entrambi gli enti in campo.
Insomma (e per chiudere), ovunque vi siano formule del linguaggio, tanto più se fatte a maglie larghe e talora larghissime, lì v’è sempre spazio, ora maggiore ed ora minore, per plurime ricognizioni semantiche, ovverosia – potrebbe dirsi – per più verità costituzionali.
Quest’esito, per un verso, è, in sé e per sé, foriero d’incertezze e talora di vero e proprio disorientamento per gli operatori; per un altro, di contro, è una risorsa preziosa che dà modo alla Costituzione di rimettersi sempre in “moto” – per riprendere una nota indicazione teorica di un’accreditata dottrina – e, perciò, di rinnovarsi senza sosta, adeguandosi a mutati contesti ed alle più pressanti esigenze che in essi si manifestano. Per altro verso ancora, si danno comunque alcuni fattori di stabilizzazione semantica, tra i quali uno speciale rilievo è dato dal c.d. diritto vivente di matrice giurisprudenziale che, nondimeno, non osta all’affermazione di inusuali proposte interpretative che, opportunamente argomentate, possono gradualmente farsi largo fino a commutarsi in un nuovo diritto vivente idoneo a farsi valere al posto del vecchio. È proprio, d’altronde, degli ordinamenti di tradizioni liberali il pluralismo delle idee: tutte abilitate a confrontarsi ad armi pari, in una società culturalmente aperta e tollerante.
Fermo tutto ciò, il modello di Costituzione ereditato dai rivoluzionari francesi di fine Settecento, cui si è poc’anzi fatto cenno, non ha – a mio modo di vedere – un rilievo meramente storico bensì uno anche (e soprattutto) operativo: nel dubbio tra più esiti interpretativi degli enunciati costituzionali, occorre infatti privilegiare quello che, a giudizio di chi li ritiene tutti astrattamente possibili, si dimostri in grado di offrire l’ottimale servizio, alle condizioni oggettive date, ai diritti evocati in campo dal caso, visti nel loro fare “sistema”, ovverosia di dar modo alla Costituzione di farsi valere al meglio di sé, in ragione delle peculiari esigenze del caso stesso. E così pure, facendosi questione del riparto delle competenze tra Stato e Regioni, occorre, ancora una volta, puntare all’obiettivo di raggiungere un assetto idoneo a tradursi nel miglior servizio reso alla comunità stanziata sul territorio, dunque ai bisogni elementari della persona avvertiti in modo pressante come meritevoli di tutela. I disposti della parte organizzativa della Carta possono essere infatti visti in modo adeguato unicamente dalla prospettiva che li lega alla parte sostantiva della Carta stessa e, più ancora, ai principi fondamentali dell’ordinamento. La verità “giusta” è, dunque, come si è venuti dicendo, quella che offre alla Costituzione l’opportunità di affermarsi al meglio di sé, in ispecie nel suo porsi quale sistema di valori fondamentali positivizzati al servizio della persona umana e dei suoi più avvertiti bisogni.
