Antonio Balsamo
Verità, memoria e diritti fondamentali
Questo nostro incontro è dedicato ad un’opera veramente unica nel panorama scientifico italiano: un libro che è il frutto di una felice sinergia tra una delle persone più importanti del nostro mondo giudiziario, un grande giudice che ha dato una svolta all’intera cultura della magistratura palermitana in anni fondamentali del nostro percorso professionale e che oggi svolge questo stesso ruolo rispetto all’intera magistratura italiana, come Roberto Conti, e un grande costituzionalista che ha ampliato i nostri orizzonti verso una visione autenticamente eurounitaria (un termine, questo, ricco di significato e coniato proprio da lui), come il Professore Antonio Ruggeri.
Il loro libro su “verità e diritto” ha un significato speciale proprio per una città come Palermo, che potrebbe essere definita come il luogo‑simbolo del diritto alla verità.
Desidero esprimere loro la più intensa gratitudine per avere pensato di organizzare la presentazione di questa opera proprio qui a Palermo, con il Procuratore generale della Corte di Cassazione Piero Gaeta, che è per tutti noi un grande punto di riferimento giudiziario, culturale ed etico: un magistrato che ha dato tantissimo, con la sua lunga attività giudiziaria e con il suo impegno civile, a tutto il mondo culturale italiano, e che ha sempre manifestato un’attenzione speciale per la realtà palermitana.
Il tema del rapporto tra verità e Costituzione, che pervade l’intero libro, è espresso in modo magistrale in una riflessione che ricorderemo sempre e che viene così enunciata dal Professore Ruggeri: «il diritto alla verità, in un ordinamento costituzionale di stampo liberale, è in rebus. Negarne la esistenza equivale, dunque, a negare la stessa Costituzione».
Il tema del diritto alla verità, il cui significato viene ricostruito nel volume di Roberto Conti e Antonio Ruggeri con un approfondimento davvero straordinario, assume una funzione fortemente identitaria per la nostra Palermo.
Palermo è un luogo dove si è scatenata negli anni ‘80 del secolo scorso una guerra di mafia che è iniziata con le raffiche di colpi di kalashnikov (un’arma di cui, proprio in questi giorni, abbiamo di nuovo sentito parlare) e che ha portato le nostre strade a ricevere il sangue di circa mille persone.
È un luogo che ha visto assassinate alcune delle figure più importanti della nostra realtà istituzionale, giudiziaria e giornalistica.
È, però, anche un luogo che non si rassegna alle verità di comodo, che vuole andare fino in fondo per la ricerca senza compromessi della verità.
Tra gli aspetti che mi sembrano veramente indimenticabili di questo libro c’è il riferimento alle parole di una persona che tutti ricordiamo, la signora Agnese Borsellino: «Quanto vorrei vivere ancora per conoscere la verità. E non solo la verità sulla morte di Paolo, ma sulla morte di tutti i nostri martiri che hanno cercato giustizia, a Palermo, come in qualsiasi parte d’Italia. Perché il mio amato non era più bravo di altri che hanno perso la vita in tragici attentati: voglio dire a voce alta che dinanzi alla morte tutti gli uomini sono uguali e dunque non esistono vittime di serie A e vittime di serie B».
Per scolpire il rapporto tra il diritto alla verità e la Costituzione, con i suoi principi di uguaglianza, di solidarietà, di tutela dei diritti fondamentali, credo che non ci possano essere parole più belle di quelle di Agnese Borsellino.
Il concetto di martire, da lei usato, non appartiene soltanto al mondo religioso: appartiene alla storia civile del nostro Paese e di tanti altri Paesi.
Un grande storico dell’età moderna, Federico Chabod, a proposito del mutamento culturale scaturito dalla Rivoluzione Francese che conduceva la politica ad acquistare “pathos religioso” a partire dal secolo XIX, spiegava: «per diciotto secoli, il termine di martire era stato riservato a coloro che versavano il proprio sangue per difendere la propria fede religiosa; martire era chi cadeva col nome di Cristo sulle labbra. Ora, per la prima volta, il termine viene assunto ad indicare valori, affetti, sacrifici puramente umani, politici: i quali dunque acquistano l’importanza e la profondità dei valori, affetti, sacrifici religiosi, diventano religione anch’essi».
Io sono rimasto molto colpito nel vedere, in Puglia, un’icona dedicata ai nuovi martiri; due di questi nuovi martiri sono persone che sono vissute a Palermo, e uno io l’ho conosciuto bene.
Le quattro persone raffigurate nell’icona sono Rosario Livatino, padre Pino Puglisi, Edith Stein e Oscar Romero.
La data in cui Oscar Romero, l’arcivescovo di San Salvador, è stato assassinato da un sicario degli squadroni della morte è divenuta, per scelta dell’ONU, la Giornata internazionale per il diritto alla verità.
Palermo è un luogo che ha una funzione simbolica fortissima sul piano dell’affermazione ostinata del diritto e alla verità. Ed è un’affermazione che si collega ad alcune delle tendenze più moderne, importanti, unificanti per la comunità internazionale in questo momento storico: un momento difficile, ma che proprio per questo ha un grandissimo bisogno della forza del diritto, perché altrimenti l’alternativa è rassegnarsi alla legge del più forte.
I veri teorici del garantismo in Italia, quelli che sono citati come un grande esempio da tutto il mondo dei giuristi a livello mondiale, hanno sempre parlato dei diritti fondamentali come “leggi del più debole”, che nascono dalla percezione delle più gravi violazioni dei diritti umani, viste in un determinato momento storico da tutti come intollerabili.
L’idea di una giustizia capace di affermare la legge del più debole rappresenta il significato profondo di tutto quello che si è costruito a Palermo, a cominciare dal maxiprocesso.
Nella sua relazione su: “Il ruolo del Giudice nella società che cambia”, Rosario Livatino parlava «di quei reati che per tradizione o per costume o per altro nel passato erano raramente perseguiti». In forte continuità con il suo pensiero, la scelta compiuta nel distretto di Palermo è stata quella di far divenire l’azione di contrasto nei confronti proprio di quei reati, su cui in passato c’era una sostanziale impunità, un impegno prioritario non soltanto di tutta la magistratura, ma di tutta la società civile.
È questo il significato vero del diritto alla verità, che riesce a legare alle attese di tutela dei diritti fondamentali di quelle persone che hanno subito una sofferenza intollerabile, le attese, il diritto a conoscere la verità, di una intera comunità.
Si tratta del significato che è stato posto in evidenza dalla Corte costituzionale, che con la sentenza n. 192 del 2023 relativa al “caso Regeni”, richiamando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha esplicitato che, quando l’indagine riguarda accuse di gravi violazioni dei diritti umani, il “diritto alla verità” (the right to the truth) sulle circostanze rilevanti del caso non appartiene esclusivamente alla vittima del reato e alla sua famiglia, ma anche alle altre vittime di violazioni simili e al pubblico in generale, che hanno il “diritto di sapere cosa è accaduto”.
Nella stessa prospettiva, per la prima volta è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con la sentenza emessa il 15 gennaio 2025 dalla Prima Sezione Penale sulla strage alla stazione di Bologna, che «esiste un diritto all’accertamento dei fatti – in casi di crimini di particolare gravità – che non si ricollega alle sole vittime ma che appartiene alla intera collettività», e che «la verità processuale – in rapporto alla commissione di reati di enorme gravità e che non tollerano prescrizione – è uno dei compiti essenziali di uno Stato di Diritto ed è quello che la Magistratura è tenuta ad offrire al popolo italiano, nel cui nome amministra giustizia».
Proprio in questo processo, relativo al più grave atto terroristico della storia della Repubblica italiana, la sentenza di appello si apriva con le parole del capo dello Stato, Sergio Mattarella, che lanciava un messaggio dal valore fondamentale: «La ricerca della verità completa è un dovere che non si estingue, a prescindere dal tempo trascorso. È in gioco la credibilità delle istituzioni democratiche».
C’è uno strettissimo legame tra l’impegno che hanno avuto qui persone come Giovanni Falcone e l’affermazione del diritto alla verità che oggi viene compiuta dalle Corti internazionali, dalla Corte costituzionale, e dalla nostra Corte Suprema.
Per tale ragione, assume un significato speciale la scelta di presentare a Palermo il volume di Roberto Conti e Antonio Ruggeri.
Si tratta di libro che fa comprendere perfettamente la pluralità di fattori che a livello costituzionale fondano il diritto alla verità: tra di essi, c’è anzitutto una tutela effettiva dei diritti fondamentali, a partire dal diritto alla vita, con un impegno che deve coinvolgere tutti i poteri dello Stato.
Un altro aspetto che viene messo in luce molto efficacemente dal libro è il collegamento che è stato istituito dalla Corte Costituzionale già con la pronuncia n. 26/2008 tra il principio di leale collaborazione che “deve sempre permeare di sé il rapporto tra poteri dello Stato” e la finalità di “consentire il più ampio spettro di indagine nella ricerca della verità dei fatti”.
Questa affermazione estremamente puntuale della Corte costituzionale sembra di una attualità straordinaria, proprio rispetto alle vicende che hanno riguardato i magistrati di Palermo, come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, il cui volto è raffigurato nell’immagine posta qui davanti a noi.
Un altro aspetto che emerge in modo illuminante dal libro di Roberto Conti e Antonio Ruggeri è il collegamento che viene istituito tra il dovere di fedeltà alla Costituzione, previsto all’interno di essa dall’art. 54, e l’affermazione piena del diritto alla verità.
La ricostruzione compiuta nel volume su questo aspetto fa anche comprendere il ruolo assolutamente insostituibile della magistratura, e in particolare della magistratura di merito rispetto alla stessa giurisprudenza di legittimità. Le vicende che hanno condotto all’affermazione del diritto alla verità nel caso Regeni vengono illustrate benissimo nel libro, evidenziando il contributo offerto dall’effettivo svolgimento di quella funzione di “nomofilachia circolare” che include un contributo insostituibile della giustizia di merito all’affermazione di principi fondamentali destinati a improntare l’intero ordinamento.
Io mi permetto di aggiungere soltanto qualche piccola riflessione su quelle prospettive di riforma costituzionale che vengono ampiamente esaminate e valutate positivamente in questo volume ricchissimo di anima.
Anzitutto, io credo che ci sia un collegamento naturale tra l’affermazione del principio del giusto processo nell’art. 111 della Costituzione, con l’inserimento del principio del contraddittorio nella formazione della prova, e il riconoscimento del diritto alla verità, non solo nei termini in cui è stato già operato della giurisprudenza costituzionale, ma anche attraverso una futura riforma costituzionale che introduca una previsione espressa di tale diritto nella nostra Carta fondamentale.
Si tratta di una riforma che costituirebbe un grande motivo di orgoglio per il nostro Paese e rappresenterebbe la logica conseguenza dell’esplicita previsione dei principi del giusto processo e del contraddittorio a livello costituzionale.
Il principio del contraddittorio è stato giustamente individuato nella sua valenza conoscitiva come un fattore che impone di valorizzare il pregnante significato del giusto processo, inteso come processo capace di assicurare la verità nella sua accezione concettuale più rigorosa, quella di corrispondenza ai fatti. Viene così posta in primo piano la capacità della giustizia di farsi interprete dei bisogni più profondi della realtà sociale, a cominciare dai bisogni delle persone più deboli, che più hanno la necessità di una autentica tutela da parte dello Stato nel suo complesso.
Il principio del contraddittorio è strettamente collegato, sul piano concettuale e filosofico, alle acquisizioni del razionalismo critico: alla teoria delle ipotesi che devono essere confrontate e continuamente migliorate attraverso un complesso gioco di congetture e confutazioni, in vista di una sempre maggiore approssimazione alla verità.
È un metodo che si ricollega chiaramente al pensiero di Karl Popper, alla sua idea che «lo status della verità intesa in senso oggettivo, come corrispondenza ai fatti, con il suo ruolo di principio regolativo, può paragonarsi a quello di una cima montuosa, normalmente avvolta fra le nuvole. Uno scalatore può, non solo avere difficoltà a raggiungerla, ma anche non accorgersene quando vi giunge, poiché può non riuscire a distinguere, nelle nuvole, fra la vetta principale e un picco secondario. Questo tuttavia non mette in discussione l’esistenza oggettiva della vetta; e se lo scalatore dice “dubito di aver raggiunto la vera vetta”, egli riconosce, implicitamente, l’esistenza oggettiva di questa».
Alla base della riforma dell’art. 111 della Costituzione vi è l’idea che il confronto tra le diverse prospettive tra delle parti è il metodo migliore per assicurare un’approssimazione alla verità. È quindi proprio il principio del giusto processo che impone di adottare tutte le forme processuali più capaci di agevolare la ricerca della verità.
In quest’ottica, l’esplicito riconoscimento del diritto alla verità nella Costituzione si collegherebbe in maniera estremamente coerente con il testo attuale dell’art. 111 e sottolineerebbe l’importanza del ruolo non soltanto della magistratura, ma anche dell’avvocatura, di tutte le istituzioni, del mondo dell’informazione, in vista di questo obiettivo.
Tale riconoscimento avrebbe una precisa valenza precettiva, perché imporrebbe una verifica della conformità alla Costituzione di tutte quelle regole processuali che possono risolversi in un ostacolo alla ricerca della verità.
Si tratta di una prospettiva di riforma su cui appare sicuramente opportuno aprire un ampio dialogo costruttivo tra la realtà giudiziaria e ogni altra istituzione, come pure con le persone che più si sono fatte portatrici di questa esigenza insopprimibile.
L’altro aspetto che mi sembra molto importante è la proposta di inserimento nell’art. 24 della Costituzione del principio secondo cui “La Repubblica tutela le vittime di reato”.
Io credo che questo inserimento sia estremamente importante, anzitutto perché parlare della vittima nell’art 24 della Costituzione significa dare un grandissimo impulso alla realizzazione dell’idea di “umanesimo penale”.
Per richiamare le idee espresse da una grande magistrata che a Palermo è anche un forte punto di riferimento ideale, come Lia Sava, il principio della tutela della vittima si ricollega ad una percezione del processo penale non soltanto come un confronto tra lo Stato e l’imputato, ma come una vicenda che riguarda due persone in carne e ossa: una persona che è accusata di un fatto grave, e un’altra persona che ha subito le conseguenze che sono derivate da quel fatto, con lo Stato che cerca di fare giustizia, di applicare un criterio di giudizio il più vicino possibile ai fatti.
La proposta di inserire nella norma che riconosce il diritto di difesa un espresso riconoscimento dell’obbligo dello Stato di tutelare la vittima assume un significato profondo, consistente nel sottolineare che il diritto di difesa è un passaggio assolutamente fondamentale per la tutela di tutto quell’insieme di diritti che sono sottesi al processo penale e che dobbiamo sempre avere presenti.
Mi piace di ricordare a questo proposito quanto diceva una persona che ho conosciuto bene, padre Pino Puglisi, che parlava sempre del diritto dei più poveri.
Ecco, il diritto dei più poveri in molti casi in Sicilia è il diritto delle vittime.
Inoltre, io penso che questa riforma costituzionale di cui oggi si discute avrebbe un ulteriore effetto molto rilevante. Una caratteristica importante del nostro sistema processuale, e un grande motivo di orgoglio per il nostro Paese, è che, rispetto ad alcuni dei fatti più drammatici della nostra storia, un impulso fondamentale alla riapertura delle indagini è stato dato dai familiari delle vittime.
Per esempio, nel caso dei processi che si sono conclusi il 15 gennaio e il 1° luglio 2025 sulla strage alla stazione di Bologna, è stato determinante l’impegno dei familiari delle vittime per raccogliere un insieme di elementi che hanno consentito di ricostruire compiutamente quanto è accaduto in una fase drammatica della nostra storia, quella che ha visto una convergenza tra terrorismo, criminalità organizzata, centri di potere occulto.
Il lavoro fatto con grandissimo coraggio da queste persone è davvero l’esempio migliore di cosa può significare la tutela della vittima, una vittima capace di diventare protagonista di una intera opera di riscatto sociale, una vittima capace di trasformare il dolore in coraggio e in speranza.
È questo a mio parere il quadro dei valori costituzionali verso cui ci possiamo muovere nel prossimo futuro.
Ed è proprio il quadro che viene delineato con straordinaria efficacia dal grande lavoro fatto da Roberto Conti e Antonio Ruggeri, in cui si percepisce un’autentica immedesimazione del magistrato e dello studioso con le persone più bisognose.
Io credo che davvero il libro di Antonio Ruggeri e Roberto Conti sia non soltanto un’opera di scienza ma anche una grande affermazione di valori fondanti della nostra intera comunità, dei quali possiamo andare fieri nell’ambito internazionale.
Dal loro libro scaturiscono una serie di riflessioni importanti, anche sulla possibilità di accompagnare una riforma costituzionale finalizzata all’esplicito riconoscimento del diritto alla verità con una serie di previsioni di legge ordinaria.
Ne cito soltanto una, che attiene a una tematica su cui ci siamo soffermati nell’udienza del 30 ottobre 2025 davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a proposito della giustizia riparativa.
Si tratta dell’attuale testo dell’art. 4‑bis dell’ordinamento penitenziario, che fa riferimento alle iniziative in favore delle vittime nelle forme non solo risarcitorie, ma anche della giustizia riparativa, ai fini della possibile concessione di determinati benefici penitenziari.
Questa norma va applicata con estrema convinzione. Il riferimento alla giustizia riparativa non vi è stato inserito per caso: esso nasce da una proposta che era stata formulata dalla Fondazione Falcone e che nel suo tenore originario conteneva una espressa menzione della realizzazione del diritto alla verità. Era questa la finalità a cui venivano rivolte le iniziative di giustizia riparativa.
Nella requisitoria esposta davanti alle Sezioni Unite, abbiamo messo in luce le potenzialità di questa norma in vista della realizzazione del diritto alla verità.
Io credo che siano potenzialità importantissime anche per la realtà di Palermo. Esse possono rivelarsi capaci di dare voce, di dare concreto sviluppo, alla realizzazione del diritto alla verità anche in quei casi dove non è possibile riaprire un processo penale per le più varie ragioni, come l’operatività del principio del ne bis in idem e il sopravvenuto decesso di tutte le persone che si sono rese responsabili di determinati fatti.
L’impegno di assicurare una piena effettività del disposto dell’art. 4‑bis, attraverso gli opportuni adattamenti della disciplina in materia di giustizia riparativa, può essere un grande fattore di scoperta della valenza innovativa di questo nuovo modello, che è stato giustamente definito nel contesto internazionale come la “vera anima della giustizia”, per usare le parole di François Garapon.
Credo che il neocostituito Ufficio studi e relazioni internazionali della Corte d’Appello, in collaborazione con l’Università, su questo tema possa dare un contributo importante. Da un lato, per la adozione di uno schema operativo largamente condiviso, esattamente come è stato fatto a Milano, e, dall’altro lato, per la costituzione di un laboratorio di analisi delle esigenze emerse sin da ora nell’applicazione della riforma sulla giustizia riparativa, che possono offrire utilissimi spunti in vista di una riforma in cui anche la giustizia riparativa diventi uno strumento di realizzazione del diritto alla verità, esattamente come è stato nella sua origine storica, come sta nel suo DNA.
Non dimentichiamo che la più celebre applicazione del concetto di giustizia riparativa è stata rappresentata dalla Commissione per la verità e la riconciliazione, istituita in Sudafrica per volontà di Nelson Mandela.
La giustizia riparativa è uno strumento capace di restituire alla giustizia penale quell’umanesimo di cui abbiamo parlato nell’udienza del 30 ottobre scorso davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Vorrei concludere, quindi, con un immenso “grazie” a Roberto Conti e al professor Antonio Ruggeri per averci dato moltissime materie su cui poter lavorare per il prossimo futuro. La loro opera, in cui convergono cultura e passione civile, potrà dare una serie di motivazioni forti a ciascuno di noi.
