Lorenzo Spadacini
Ovviamente l’uguaglianza del voto è un principio costituzionale cardine, è inutile ripeterlo. La realtà è che la legge elettorale che viene proposta realizza una palese violazione di questo principio sotto diverse prospettive.
Finora abbiamo analizzato il premio di maggioranza come uno strumento che snatura le elezioni parlamentari, trasformandole di fatto nell’elezione diretta di un organo monocratico, che non compare formalmente sulla scheda, ma che rappresenta il vero quesito rivolto all’elettore. Dal punto di vista giuridico, però, il premio di maggioranza viola l’uguaglianza del voto proprio perché trasforma artificialmente una minoranza in maggioranza. Questo significa che alla coalizione vincitrice verrà attribuito un numero di seggi sproporzionatamente superiore rispetto ai voti ottenuti, mentre alle forze perdenti sarà richiesto un numero di voti molto più alto per ottenere una quota di seggi inferiore. Sotto questo profilo, il premio non è solo un’alterazione della forma di governo, ma un vero e proprio snaturamento dell’uguaglianza dei voti nel modo stesso in cui vengono pesati e contati.
A questo proposito è necessaria una precisazione tecnica: quando votiamo con un sistema elettorale uninominale maggioritario classico — cioè nei collegi uninominali puri —, tutti i voti contano originariamente allo stesso modo. In quel tipo di sistema non c’è una norma che, considerata una minoranza di voti nazionali, la trasforma d’ufficio in maggioranza assoluta in Parlamento; semplicemente, si assegna un singolo seggio all’interno di un singolo territorio. Se in quel collegio si candidano Bianchi, Rossi e Verdi, e Verdi ottiene più voti degli altri, è fisiologico che venga eletto Verdi, anche se i suoi consensi non rappresentano la maggioranza assoluta degli elettori di quel territorio. Nel sistema con premio di maggioranza nazionale, viceversa, interviene un meccanismo giuridico specifico che stabilisce: ”Questi voti, che su scala nazionale sono una minoranza, per legge vengono convertiti in maggioranza assoluta di seggi”. Sul piano costituzionale è proprio rispetto a questo specifico automatismo che dobbiamo interrogarci, chiedendoci se sia ragionevole e tollerabile una simile distorsione; perché l’esito di questa operazione è la rottura dell’uguaglianza del voto, che deve essere valutata nella sua proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza al fine affinché non sia considerata costituzionalmente illegittima.
C’è poi un’altra disposizione nel testo che viola l’uguaglianza in termini estremamente plateali, ed è la previsione di una disciplina giuridica ed elettorale differenziata a seconda delle aree geografiche del paese. Mi riferisco a quanto stabilito per il Trentino-Alto Adige. Che un simile trattamento asimmetrico sia vietato in linea generale è ovvio. Faccio un esempio paradossale per rendere evidente l’assurdità del meccanismo: non è che una coalizione di centrosinistra potrebbe decidere di applicare il sistema proporzionale in Lombardia e quello maggioritario in Emilia-Romagna al solo scopo di massimizzare i propri seggi — vincendoli tutti in Emilia e salvando la propria quota proporzionale in Lombardia, dove sa di essere in minoranza. È evidente che un sistema elettorale nazionale non può ritagliare regole diverse a seconda della convenienza geografica.
In questa legge, invece, la disciplina elettorale riservata al Trentino-Alto Adige è radicalmente diversa rispetto al resto d’Italia. La ratio politica di questa scelta è fin troppo chiara: il partito della minoranza linguistica tedesca, la Südtiroler Volkspartei (SVP), ha preteso e ottenuto di non inserire i seggi attribuiti in Trentino-Alto Adige all’interno del calderone del riparto nazionale, perché temeva che la quota del premio di maggioranza potesse sottrarre un seggio alla sua rappresentanza territoriale. Ora, l’intento della SVP di proteggere la propria specificità è politicamente comprensibile; il fatto grave è che, per effetto di questa eccezione, i seggi di tutte le altre regioni d’Italia vengono invece drenati e sacrificati sull’altare di un plebiscito nazionale.

