Marilisa D’Amico
In questo incontro si è finora discusso del rapporto tra legge elettorale e democrazia costituzionale, mettendo in luce come questa legge incida su alcuni dei suoi elementi essenziali. C’è però un altro profilo che vorrei aggiungere. La democrazia costituzionale – come ricordava Teresa Mattei nel dibattito sull’articolo 3 della Costituzione – è una democrazia fatta di donne e di uomini (cfr. Assemblea costituente, seduta pomeridiana, 18 marzo 1947).
Proprio qui, in questa sala, con Susanna Camusso, molte altre donne e associazioni, nel 2006 è nato uno slogan che segnava l’inizio di una battaglia: «50% e 50%». Non era semplicemente una richiesta di quote, ma l’affermazione di un principio: nelle liste devono esserci il 50% di uomini e il 50% di donne, esattamente come nella società.
Perché una democrazia o è paritaria oppure non è democrazia.
È da questo punto di vista che devono essere considerate le cosiddette norme antidiscriminatorie, cioè quelle regole attraverso le quali la legislazione elettorale cerca di favorire una presenza equilibrata di donne e uomini nelle istituzioni rappresentative. Il Parlamento italiano è stato, per lungo tempo, un Parlamento prevalentemente maschile. Lo scenario ha iniziato a cambiare quando si è scelto di introdurre numerose norme antidiscriminatorie, come con il Rosatellum. Infatti, nelle ultime due legislature la presenza delle donne in Parlamento ha superato il 30% (più precisamente, circa il 35% nella XVIII legislatura e circa il 33% nella XIX legislatura), raggiungendo livelli che in precedenza non erano mai stati raggiunti.
Rimettere oggi in discussione quelle regole, dunque, non significa intervenire su un aspetto secondario della legge elettorale. Significa, invece, incidere su un elemento che riguarda direttamente la qualità della nostra rappresentanza democratica.
Alla Camera si era inizialmente tentato di incidere in modo ancora più significativo sulle norme antidiscriminatorie con l’emendamento n. 1.1077, a prima firma dell’on. Bignami, poi respinto anche grazie a voti provenienti dalla stessa maggioranza. L’emendamento prevedeva, per le liste nei collegi plurinominali, la possibilità di esprimere fino a tre preferenze – che, se plurime, avrebbero dovuto riguardare candidati di sesso diverso –, mantenendo il capolista bloccato. Al tempo stesso, però, eliminava il limite del 60% per il sesso sovrarappresentato per i capilista e faceva operare l’alternanza di genere soltanto a partire dalla terza posizione della lista. In altri termini, proprio le posizioni dotate di maggiore capacità di incidere sull’effettiva composizione della rappresentanza sarebbero state sottratte ad alcuni dei principali meccanismi di riequilibrio di genere.
Al Senato, con l’emendamento n. 1.6, a prima firma del sen. Lisei, è stato sostanzialmente riproposto il contenuto dell’emendamento Bignami, con la modifica relativa all’alternanza di genere, prevista questa volta sin dal capolista. L’emendamento, diversamente da quello presentato alla Camera, è stato approvato.
Un profilo problematico attiene al raffronto tra la tripla e la doppia preferenza. Quest’ultimo meccanismo nasce da una lunga battaglia, anche giudiziaria, che ha superato positivamente il vaglio della Corte costituzionale (sent. n. 4 del 2010). La sua logica è molto semplice: se l’elettore decide di esprimere due preferenze, la seconda deve riguardare una persona di sesso diverso dalla prima. In questo modo la regola elettorale introduce nella stessa espressione del voto l’idea di una rappresentanza composta da donne e uomini. È il meccanismo che già utilizziamo, ad esempio, nelle elezioni comunali.
La tripla preferenza di genere indebolisce questa logica. Con tre preferenze diventa infatti possibile votare due uomini e una sola donna. Formalmente rimane una misura antidiscriminatoria, ma la sua capacità di favorire una rappresentanza equilibrata è sensibilmente minore. Si conserva, insomma, una norma di riequilibrio, ma se ne riduce l’efficacia concreta.
A questo si aggiunge la questione dei capilista bloccati svincolati dal tetto del 60% per il genere sovrarappresentato. Nei partiti più piccoli, nei quali spesso viene eletto un solo candidato, la scelta del capolista diventa decisiva. Se non esiste una regola che garantisca l’equilibrio di genere anche nella selezione dei capilista, i partiti possono collocare prevalentemente uomini nella posizione che offre le maggiori possibilità di elezione, con un evidente effetto sulla composizione finale del Parlamento.
Alcune proiezioni mostrano già come l’effetto complessivo di queste modifiche potrebbe essere quello di una riduzione significativa, fino ad almeno un terzo, della presenza femminile in Parlamento.
E allora il punto è proprio questo. Non stiamo discutendo di un dettaglio tecnico della legge elettorale, ma di regole che determinano chi può effettivamente entrare nelle assemblee rappresentative e, quindi, di quale rappresentanza produca il nostro sistema elettorale. Per questo ritengo che proprio la disciplina dell’equilibrio di genere costituisca uno dei profili più seri di possibile incostituzionalità della legge.
I parametri non sono soltanto gli articoli 3 e 51 della Costituzione. La questione investe, più in profondità, lo stesso articolo 1, perché riguarda il modo in cui prende forma la rappresentanza politica e, dunque, il significato stesso di una democrazia che, per essere tale, deve essere una democrazia paritaria.
Testo fornito dalla relatrice
