ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma
RACCOLTA
Decreto sicurezza 2026
Decreto sicurezza

Il porto di strumenti da taglio

Tipizzazione e doppio binario penale-amministrativo. Questioni interpretative e snodi applicativi
7 aprile 2026
ABSTRACT

1. Osservazioni preliminari

Nel quadro delineato dal decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, il cui preambolo richiama tra l’altro la “necessità e urgenza di prevedere misure volte a potenziare le attività di prevenzione e contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere…”, l’art. 1 interviene sulla l. 18 aprile 1975, n. 110, rimodellando la disciplina sul porto di strumenti da taglio e affiancando al controllo penale misure amministrative accessorie di competenza prefettizia[1].

La disposizione si colloca in una cornice che, nel dibattito pubblico, è ormai segnata da una ricorrenza di fatti di cronaca nei quali l’impiego di coltelli (anche di uso domestico) diventa vettore di aggressioni in contesti quotidiani, spesso con protagonisti giovanissimi[2].

In tale scenario, la scelta di intervenire sul porto di strumenti da taglio non viene presentata soltanto come aggiornamento “tecnico” della disciplina, ma tende piuttosto a riorganizzare l’area del penalmente rilevante e, insieme, a comporre un assetto nel quale alla sanzione penale si affiancano misure amministrative accessorie (sospensione/divieto di conseguimento di patente e porto d’armi), con un conseguente problema di raccordo tra piani diversi di intervento pubblico.

Questa premessa “di contesto” si intreccia con una seconda scelta, di metodo, che merita di essere registrata: l’intervento è adottato in forma di decreto-legge, quindi mediante esercizio del potere normativo governativo ex art. 77 Cost. con successiva conversione parlamentare.[3]

Proprio il ricorso alla decretazione d’urgenza in materia penale è stato oggetto di attenzione critica in dottrina, specie con riguardo alle esigenze di sistematicità e prevedibilità del precetto, anche sullo sfondo della c.d. “riserva di codice”[4].

Tenere conto di questo sfondo critico non significa, beninteso, anticipare valutazioni di illegittimità costituzionale, ma consente di collocare la specifica problematica oggetto della norma in esame entro un interrogativo di fondo. Ci si deve infatti chiedere quale qualità della legislazione penale produce una riforma adottata in forma urgente e in che misura tale opzione incida sulla chiarezza dei confini applicativi e sul coordinamento tra i diversi strumenti, penali e amministrativi, predisposti dal decreto.

In questa prospettiva, il presente contributo intende ricostruire le principali innovazioni introdotte dall’art. 1, a partire dalla nuova tipizzazione e dalla sua incidenza sull’area del “porto” penalmente rilevante; quindi le modifiche agli artt. 4 e 4-bis l. 110/1975 e il loro raccordo con il quadro previgente; i primi snodi applicativi, in particolare sul “giustificato motivo”; e soprattutto il nuovo doppio binario penale-amministrativo connesso alle misure prefettizie accessorie, con attenzione alle garanzie e alla proporzionalità complessiva, alla luce del diritto vivente e dei principi costituzionali di offensività richiamati in relazione alla disciplina dell’art. 4 l. 110/1975.[5]

2. L’art. 1 tra quadro previgente, nuova tipizzazione e art. 4-bis

Sul piano normativo, l’art. 1 del d.l. 24 febbraio 2026, n. 23[6] innesta sulla l. 18 aprile 1975, n. 110 un intervento che si muove lungo direttrici convergenti, non sempre esenti da tensioni interne.

La novella, infatti, non sostituisce il quadro previgente, ma lo ridisegna per addizione e specificazione, mantenendo sullo sfondo categorie e criteri interpretativi già centrali nella disciplina di cui all’art. 4 l. 110/1975.

Da un lato, introduce una nuova tipizzazione del porto penalmente rilevante di strumenti da taglio, costruita anche mediante una soglia oggettiva; dall’altro, rafforza e precisa l’area già presidiata dall’art. 4-bis, includendovi espressamente “particolari strumenti da punta e taglio” descritti per caratteristiche. A ciò si aggiunge una configurazione “integrata” della risposta pubblica. Si affiancano infatti la confisca “con la condanna” e le misure amministrative accessorie di competenza prefettizia, incidenti su patente e porto d’armi.

Nel complesso, le modifiche introdotte si presentano come orientate a ridurre l’elasticità applicativa di una disciplina tradizionalmente basata su categorie aperte (“oggetti atti ad offendere”), senza tuttavia eliminare la componente valutativa affidata al “giustificato motivo” e alle circostanze del caso concreto.

Cominciando dall’esame della modifica all’art. 4 l. 110/1975, occorre ricordare che la disciplina di base continua a presidiare, in via contravvenzionale, il porto fuori dell’abitazione o delle sue pertinenze, senza giustificato motivo, di bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere e degli altri oggetti indicati nel secondo comma dell’art. 4. Su questo sfondo si inserisce la nuova ipotesi delittuosa, incentrata sul porto fuori dell’abitazione o delle sue pertinenze di strumenti “dotati di lama affilata o appuntita” la cui lunghezza eccede una determinata soglia dimensionale, in assenza di “giustificato motivo”, con pena detentiva (reclusione da sei mesi a tre anni).[7]

Si segnala, a una prima ricognizione, una vistosa asimmetria di cornice edittale: il nuovo delitto di cui all’art. 4, comma 8, è punito con un minimo di reclusione (sei mesi) inferiore al minimo dell’arresto (un anno) stabilito per la contravvenzione “generale” di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 4[8].

Il dato assume immediato rilievo sul piano sistematico, poiché incrina la progressione sanzionatoria che dovrebbe sorreggere il rapporto tra fattispecie generale e figura speciale. A ben vedere, è proprio in questa disarmonia che affiora uno dei punti più fragili della coerenza interna dell’intervento, perché la nuova figura, pur presentandosi come più specifica, si colloca su un gradino sanzionatorio iniziale meno severo di quello previsto dalla disciplina di base.

È anche alla luce di questo scarto che si comprende la tecnica normativa adottata. Accanto al tradizionale criterio, eminentemente valutativo, dell’“attitudine ad offendere” e della giustificazione in concreto, entra un parametro oggettivo, rappresentato dalla lunghezza della lama, che, nelle intenzioni del legislatore, tende a rendere più prevedibile il confine del penalmente rilevante.

È bene chiarire sin da ora, tuttavia, che l’oggettivazione non sostituisce la valutazione, poiché la clausola del “giustificato motivo” resta il vero baricentro applicativo, destinato a governare i casi-limite e a evitare automatismi incompatibili con una lettura ragionevole della fattispecie (su cui infra §2).

La stessa disposizione, inoltre, segnala subito che l’intervento non è concepito come mero “ritocco punitivo”. Alla previsione penale si affianca, infatti, un circuito amministrativo prefettizio. Accertati i fatti, gli organi di polizia giudiziaria trasmettono gli atti al prefetto, che può applicare – fino a un anno – misure accessorie incidenti su patente e porto d’armi (sospensione o divieto di conseguirli), con comunicazione all’autorità giudiziaria competente, secondo un procedimento richiamato “in quanto compatibile” dall’art. 75 T.U. stupefacenti[9].

Qui si palesa una criticità immediata di raccordo. La misura prefettizia può essere adottata sulla base dell’“accertamento” della polizia giudiziaria, dunque prima che l’esito penale sia definito; ne deriva il rischio di frizioni tra binario amministrativo e binario giudiziario, soprattutto se gli elementi di prova posti a fondamento del provvedimento prefettizio risultassero poi insufficienti o inattendibili in sede penale. Proprio per evitare tali disallineamenti, è stato osservato che le misure “accessorie” dovrebbero essere intese come anticipatorie o interinali e, in qualche misura, destinate a seguire le sorti dell’accertamento penale[10].

Accanto alla nuova previsione dell’art. 4, la modifica di cui all’art. 1 DL 23/2026 interviene anche sull’art. 4-bis, che, fin dalla rubrica, rende esplicita l’estensione ai “particolari strumenti da punta e taglio”[11].

L’intervento non si limita a richiamare genericamente le lame, ma individua categorie descritte per tratti strutturali, ovvero strumenti con lama a due tagli e punta acuta, strumenti con lama pieghevole oltre una certa lunghezza e con meccanismi di blocco o apertura facilitata e strumenti camuffati o occultati in altri oggetti[12]. È opportuno rilevare che, per tali ipotesi qualificate, l’art. 4-bis continua a prevedere la reclusione da uno a tre anni, sicché il minimo edittale risulta più elevato di quello stabilito dal nuovo art. 4, comma 8, fermo a sei mesi.

Proprio la possibile sovrapposizione tra il criterio dimensionale dell’art. 4, comma 8, e la tipizzazione per caratteristiche dell’art. 4-bis consente sin d’ora di intravedere una criticità di coordinamento tra le due fattispecie.

Nei casi in cui lo stesso strumento presenti una lama superiore agli otto centimetri e, insieme, le caratteristiche “qualificate” che lo attraggono nelle ipotesi nominate dall’art. 4-bis, la ricostruzione in termini di specialità reciproca rischia, secondo l’impostazione dominante sul concorso apparente, di condurre a esiti applicativi poco razionali. Da un lato, essa può ridurre sensibilmente lo spazio operativo della nuova incriminazione e, dall’altro, può far sì che la fattispecie generale risulti, almeno nel minimo edittale, più severa di quella speciale, con evidente tensione rispetto alla logica del sistema[13]. Si ritiene che il punto meriti particolare attenzione, perché il rischio non riguarda soltanto la corretta qualificazione del rapporto tra le due norme, ma investe anche la comprensibilità della scala sanzionatoria disegnata dal decreto.

Di qui la possibilità di prospettare una lettura in forza della quale l’art. 4, comma 8, operi in via residuale rispetto all’art. 4-bis per le ipotesi qualificate, restando applicabile agli strumenti da taglio con lama superiore alla soglia prevista che non siano riconducibili alle categorie nominate dal 4-bis.

Il criterio si comprende anche alla luce della diversa logica di costruzione delle due fattispecie. Il nuovo delitto introdotto all’art. 4, comma 8, opera per soglia dimensionale, mentre quello di cui l’art. 4-bis seleziona categorie di strumenti delineate per caratteristiche strutturali.

Senza addentrarsi in classificazioni tecniche estranee al testo normativo – che appartengono più alla manualistica o alla prassi settoriale – è sufficiente osservare che il legislatore sceglie qui una tipizzazione “per caratteristiche”, nel tentativo di intercettare strumenti percepiti come intrinsecamente più insidiosi o più facilmente impiegabili in aggressioni rapide.

Coerentemente con questa impostazione, un ulteriore passaggio di rilievo è l’estensione espressa al perimetro dell’art. 4-bis delle misure amministrative accessorie introdotte nell’art. 4. La disciplina prefettizia (in merito alle sanzioni interdittive di documenti abilitativi come patente/porto d’armi) non resta confinata alla nuova ipotesi “soglia-lama”, ma diventa parte integrante del sistema di controllo delineato dalla riforma in materia di porto di strumenti da taglio.[14]

Alla dimensione interdittiva si affianca, poi, un esito patrimoniale obbligatorio. In particolare, nell’art. 4-bis, è prevista la confisca obbligatoria, sicché “con la condanna” deve essere disposta la confisca degli strumenti[15]. La previsione ha un evidente significato preventivo e neutralizzante (sottrarre definitivamente lo strumento alla disponibilità del soggetto), e si inserisce nella tendenza, sempre più frequente, a completare la risposta sanzionatoria con esiti patrimoniali “automatici”. Su un piano ricostruttivo, tuttavia, emergono due profili. Da un lato, si pone un problema di coordinamento con la confisca “generale” ex art. 240 c.p., ove i presupposti applicativi vengano in concreto a sovrapporsi; dall’altro, il fatto che la confisca, essendo agganciata alla condanna, accentua la centralità della valutazione del “giustificato motivo” e impone di considerare la proporzionalità del trattamento nel suo complesso, in combinazione con pena e misure prefettizie[16].

Proprio da questo intreccio tra pena, confisca e misure prefettizie emerge la persistente centralità del “giustificato motivo”, clausola dalla quale dipendono sia la delimitazione dell’area penalmente rilevante sia, indirettamente, il raccordo tra piano penale, patrimoniale e amministrativo.

3. Il “giustificato motivo” come vero snodo della riforma, tra diritto vivente e nuove incertezze applicative

La riforma del 2026, pur introducendo soglie e categorie più “oggettivate”, non attenua il ruolo determinante del “giustificato motivo” nella portata dell’incriminazione; al contrario, lo rende immediatamente decisivo nell’applicazione della nuova fattispecie. Il punto è strutturale, nel senso che la previsione per soglia restringe l’area d’incertezza sul che cosa (lo strumento oltre misura), ma non elimina la componente valutativa sul perché e sul come, cioè sulla ragione concreta del porto e sulla sua coerenza con luogo, tempo e circostanze. E poiché la disciplina del decreto sicurezza costruisce un meccanismo di tutela che intreccia pena e, in prospettiva, possibili effetti patrimoniali e amministrativi, la qualificazione del motivo come “giustificato” finisce per proiettare i suoi effetti sull’intera disciplina.

Qui affiora, prima facie, una criticità “di equilibrio”, poiché la clausola è chiamata a operare in un contesto che introduce parametri oggettivi (soglia/categorie) ma, al tempo stesso, esige un giudizio in concreto. Ne deriva un rischio a doppio segno. Da una parte, una lettura troppo “meccanica” (soglia = illiceità) svuoterebbe la funzione selettiva della clausola; oppure, all’opposto, una dilatazione eccessivamente discrezionale riprodurrebbe, sotto altra forma, quell’elasticità applicativa che la riforma dichiara di voler ridurre.

Nel diritto vivente, la clausola è letta come esigenza effettiva, attuale e lecita, valutabile in concreto e non come giustificazione meramente astratta o costruita ex post. La dottrina ha chiarito, con particolare attenzione alla struttura della fattispecie, che l’assenza del “giustificato motivo” opera come elemento centrale della tipicità e come punto di bilanciamento tra tutela della sicurezza pubblica e usi socialmente leciti degli strumenti da taglio; ne consegue che il giudizio non può essere ridotto a presunzioni automatiche, ma deve misurarsi con la funzione dell’oggetto e con la verificabilità della ragione addotta nelle circostanze date[17].

In termini coerenti si colloca anche la Corte costituzionale, che, proprio con riferimento all’art. 4 l. 110/1975, ha richiamato l’esigenza di una verifica dell’offensività calibrata sulle circostanze del caso, idonea a delimitare l’area del penalmente rilevante ed evitare applicazioni meramente automatiche.[18]

Tale schema resta pienamente operativo anche rispetto alla nuova previsione dell’art. 4, comma 8, costruita attorno al dato oggettivo della lunghezza della lama superiore agli otto centimetri. La presenza di un parametro dimensionale, infatti, non trasforma il reato in un divieto assoluto, ma conserva la fisionomia di un divieto relativo, condizionato alla mancanza di una ragione congrua e controllabile.

È in questa chiave che si comprende il costante richiamo della Cassazione a un nucleo metodologico fermo. Il “giustificato motivo” non è quello ricostruito a posteriori, bensì quello che emerge nell’attualità del controllo e che risulta coerente con il contesto del porto[19]. Ne discendono tre corollari. Il primo riguarda la centralità delle circostanze di tempo e di luogo, che fungono da criterio di verifica della plausibilità dell’uso lecito prospettato. Il secondo concerne il rigore probatorio, poiché l’assenza del giustificato motivo non può essere presunta, ma deve essere motivata soprattutto quando l’imputato prospetti una spiegazione compatibile, in astratto, con usi leciti (lavorativi, sportivi, domestici)[20]. Infine, un terzo corollario riguarda il controllo di credibilità della ragione addotta, valorizzando coerenza complessiva della condotta e riscontrabilità della giustificazione, con esclusione delle spiegazioni generiche o tardive[21].

Tali acquisizioni assumono un rilievo specifico nella lettura della norma in commento introdotta dall’art. 1 del d.l. 23/2026, perché la riforma, oltre ad introdurre una soglia dimensionale, ridisegna il perimetro complessivo delle fattispecie. Ne consegue che l’area in cui il “giustificato motivo” può operare non è più uniforme, ma si distribuisce su livelli diversi. In particolare, il legislatore articola la disciplina in tre fasce: a) l’area contravvenzionale dei commi 2 e 3 dell’art. 4, ancora strutturata sul “senza giustificato motivo” e sulla verificabilità in concreto dell’attitudine offensiva; b) la nuova ipotesi delittuosa dell’art. 4, comma 8, che conserva la clausola giustificativa oltre la soglia degli otto centimetri; c) l’area dell’art. 4-bis, che per determinate categorie “qualificate” tende invece a operare come divieto più rigido, senza spazio per l’allegazione del giustificato motivo, almeno per i casi espressamente ricondotti da tale specifica previsione[22].

Ne discende una criticità applicativa non secondaria. Il “giustificato motivo” resta centrale, ma non in modo indifferenziato; la sua area di operatività si concentra dove il legislatore ha scelto consapevolmente un divieto relativo, e ciò impone all’interprete un controllo ancora più rigoroso e motivato, proprio per evitare oscillazioni e disomogeneità.

Il punto diventa ancora più sensibile se si considera che, nel disegno del decreto, all’accertamento della violazione può seguire l’attivazione del circuito prefettizio delle misure accessorie (patente/porto d’armi). Ciò implica che la qualità della motivazione sul “giustificato motivo” non incide solo sull’esito penale, ma condiziona anche la tenuta del raccordo tra binario giudiziario e binario amministrativo. Quanto più l’accertamento è ancorato a criteri concreti (tempo, luogo, circostanze) e a un rigoroso vaglio di plausibilità della giustificazione, tanto più risulta governabile, e sindacabile, il passaggio dal piano penale al piano amministrativo, evitando frizioni fra valutazione prefettizia e successivo esito processuale[23].

Da ultimo, è opportuno collocare l’intervento delineato dall’art. 1 nel quadro complessivo della scelta legislativa sottesa al decreto-legge n. 23/2026. È stato osservato che l’art. 1 sembra articolare la disciplina su due livelli: da un lato un divieto “relativo”, che conserva spazio al “giustificato motivo” (come nella nuova previsione dell’art. 4, relativamente al porto di lame oltre 8 cm); dall’altro un divieto “qualificato”, riferito a categorie di strumenti delineate per caratteristiche nell’art. 4-bis, nel tentativo di graduare la risposta e ridurre l’incertezza interpretativa[24].

In questo senso, i criteri consolidati dalla Cassazione (attualità, concretezza, coerenza con le circostanze) non costituiscono un mero corredo citazionale, ma il presupposto operativo per applicare la nuova tipizzazione senza generare esiti disomogenei. L’obiettivo di ridurre l’elasticità applicativa potrà dirsi effettivamente raggiunto solo se la valutazione del “giustificato motivo” resterà ancorata a un ragionamento controllabile, capace di reggere anche quando alla pena si affiancano misure ulteriori. È, verosimilmente, proprio su questo terreno che si misurerà la reale capacità della riforma di conseguire una maggiore determinatezza senza riprodurre, sotto forme diverse, margini di incertezza sul piano interpretativo e senza incidere negativamente, in assenza di criteri applicativi sufficientemente stabili, su usi leciti e ordinari degli strumenti da taglio, quali l’escursionismo, l’attività lavorativa o altre pratiche di tempo libero.

4. Misure prefettizie accessorie e doppio binario sanzionatorio

La novità di sistema più incisiva dell’art. 1 consiste nell’affiancare alla risposta penale un secondo binario amministrativo, affidato al Prefetto. Accertati i fatti di cui al nuovo art. 4, comma 9, gli ufficiali e agenti di p.g. trasmettono gli atti al Prefetto del luogo della violazione, il quale può applicare, per un periodo fino a un anno, una o più sanzioni amministrative accessorie, consistenti nella sospensione o nel divieto di conseguimento di patente e degli altri titoli abilitativi alla guida, nonché della licenza di porto d’armi, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria competente[25]. L’estensione della disciplina è poi confermata per le condotte rientranti nella previsione dell’art. 4-bis, attraverso il rinvio espresso alle medesime sanzioni accessorie[26]. Ne risulta un modello nel quale, sulla stessa condotta, si combinano pena e misure interdittive di fonte amministrativa; proprio tale sovrapposizione rende centrale il tema del doppio binario e impone di verificare quali presìdi debbano accompagnarne l’applicazione.

Sul versante delle garanzie procedimentali, il legislatore non costruisce una disciplina ad hoc, ma come già ricordato richiama – “in quanto compatibili” – le disposizioni dell’art. 75 T.U. Stupefacenti. In forza di tale rinvio, il procedimento prefettizio è destinato a svolgersi secondo scansioni tipizzate, che comprendono la convocazione dell’interessato, il suo colloquio-audizione, la valutazione degli elementi acquisiti e l’adozione del provvedimento entro il termine previsto dalla disciplina richiamata; resta inoltre ferma la possibilità di opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria secondo il rito semplificato di cui al d.lgs. n. 150 del 2011. Tra i profili che emergono dalla disciplina richiamata, vi sono, tra l’altro, la convocazione entro cinque giorni dalla segnalazione e l’adozione del provvedimento entro quaranta giorni[27]. Tale richiamo fornisce una prima risposta quanto alle tutele del procedimento (audizione, difese, sindacato giurisdizionale), ma la questione presenta anche un distinto profilo di ordine sostanziale. Quanto più le misure assumono carattere afflittivo, anziché meramente cautelare, tanto più si impone un nucleo robusto di garanzie e un controllo effettivo di proporzionalità. In altri termini, la finalità dichiaratamente preventiva non esclude un contenuto afflittivo, e proprio questa compresenza giustifica l’esigenza di garanzie e di proporzionalità rafforzate[28].

Orbene, su questo terreno affiorano, peraltro, profili problematici non marginali. Anzitutto, le misure sono qualificate come “accessorie”, ma possono essere applicate dal Prefetto sulla base dell’“accertamento” della polizia giudiziaria in un momento anteriore alla definizione del giudizio penale; ciò espone al rischio di disallineamenti tra valutazione amministrativa e successivo esito processuale, specie quando il materiale probatorio valorizzato in sede prefettizia non regga, in seguito, al vaglio del giudice penale. Per evitare frizioni sistematiche, è stata proposta una lettura “interinale”, che qualifica tali misure come temporanee e anticipatorie, destinate a seguirne l’esito dell’accertamento penale, soprattutto quando il procedimento si definisca in senso favorevole al destinatario.

In questa stessa prospettiva, il nuovo art. 4, comma 9, prevede che dell’applicazione della misura sia data comunicazione all’autorità giudiziaria, senza però chiarire quale funzione tale adempimento debba assolvere nel procedimento penale; tale comunicazione può allora essere letta come strumento di coordinamento, volto a rendere conoscibile al giudice l’avvenuta adozione della misura amministrativa, così da consentire una gestione non irragionevole del cumulo[29]. Il punto è decisivo, perché la tenuta del doppio binario non dipende soltanto dalla coesistenza di strumenti diversi, ma anche dal loro effettivo coordinamento e dalla capacità del sistema di scongiurare duplicazioni afflittive prive di adeguata giustificazione.

È significativo, del resto, che la Corte costituzionale, in altri settori, abbia distinto provvedimenti prefettizi di sospensione “provvisoria o cautelare” da sanzioni accessorie applicate dal giudice all’esito dell’accertamento, proprio per governare il rapporto tra prevenzione amministrativa e giudizio penale[30]. A ciò si aggiunge il problema, non secondario, della clausola di compatibilità. Il rinvio all’art. 75 t.u. stupefacenti richiama un apparato pensato per una diversa materia (illecito amministrativo da uso personale di stupefacenti), e la compatibilità non è sempre lineare. Emblematico è il dubbio se possa operare la previsione che consente il ritiro immediato della patente “al momento dell’accertamento” ove l’interessato abbia la diretta disponibilità di veicoli a motore, disposizione intuitivamente calibrata su rischi della guida in stato di alterazione e non sul porto di strumenti da taglio[31]. Ne discende che la praticabilità del modello dipenderà, in larga misura, da un’interpretazione selettiva e ragionevole del rinvio, capace di evitare automatismi traslati da un settore all’altro.

Su questo stesso terreno emerge, poi, il tema della proporzionalità complessiva del cumulo. Le misure prefettizie sono potenzialmente cumulative (patente e porto d’armi) e si sommano alla pena (e, per l’area del 4-bis, anche alla confisca obbligatoria)[32].

In questa prospettiva, il giudizio di proporzionalità non riguarda il singolo segmento, ma il trattamento “nel suo insieme”. Durata e scelta della misura, qualità dell’accertamento, effettiva funzione preventiva e tenuta del raccordo con l’esito penale diventano parametri idonei a misurare la ragionevolezza del nuovo modello. Il principio di proporzionalità, che la Corte costituzionale ha riconosciuto applicabile alla generalità delle sanzioni amministrative, offre qui un criterio-guida indispensabile.[33]

Su questo sfondo, la giurisprudenza convenzionale ed europea sul doppio binario sanzionatorio conferma che il cumulo di risposte afflittive può ritenersi compatibile con le garanzie fondamentali solo se assistito da un’effettiva logica di coordinamento e da una proporzionalità complessiva del trattamento[34]. Ne deriva che la tenuta del nuovo modello non dipenderà dalla sola coesistenza di strumenti diversi, ma dalla capacità dell’ordinamento di governarne in modo ragionevole l’intreccio applicativo. Secondo chi scrive, è questo il banco di prova più severo del nuovo modello, perché qui la razionalità della disciplina è chiamata a confrontarsi, simultaneamente, con garanzie, coordinamento e proporzionalità.

5. Minori, vendita e prevenzione anticipata

L’art. 1 del d.l. 23/2026, oltre a rimodellare le fattispecie di porto di strumenti da punta e taglio, introduce anche un livello di prevenzione rivolto ai minori e, più in generale, ai canali di accesso e circolazione di tali strumenti. In questa logica si collocano i nuovi artt. 4-ter e 4-quater della l. 110/1975. Il primo introduce una sanzione amministrativa pecuniaria “riflessa” a carico di chi esercita la responsabilità genitoriale quando il reato sia commesso dal minore; il secondo mira a ridurre l’accessibilità degli strumenti tramite un divieto di vendita o cessione ai minori, con specifiche regole anche per l’e-commerce.[35]

Il nuovo art. 4-ter prevede che, se alcuno dei reati di cui agli artt. 4 e 4-bis è commesso da un minore di anni diciotto, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro; l’autorità competente è il Prefetto, con applicazione (in quanto compatibili) delle disposizioni della l. 689/1981. È una scelta che “sposta” chiaramente la prevenzione sul piano della responsabilizzazione familiare, ma che pone subito questioni delicate. Già sul piano testuale, la sanzione è ancorata al fatto-reato del minore senza prevedere una clausola espressa di esonero (“salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”)[36], con il rischio di spingere l’istituto verso una forma di responsabilità fondata più sulla posizione del destinatario che su un accertamento effettivo della colpa in concreto.

Ne deriva che l’operatività concreta dell’art. 4-ter dovrà misurarsi con i principi generali della l. 689/1981 (personalità dell’illecito e criterio della colpa), orientando l’accertamento verso una verifica della colpa in concreto (omessa vigilanza/omessa educazione) e consentendo di valorizzare condotte diligenti idonee a spezzare automatismi sanzionatori[37]. In questa direzione, anche la sede di conversione potrà incidere, chiarendo presupposti applicativi e standard motivazionali, soprattutto nei casi in cui la condotta del minore risulti difficilmente prevenibile.

Inoltre, l’art. 4-ter si riferisce ai “minori di anni diciotto” senza distinguere tra infradiciottenni imputabili e infraquattordicenni, sicché la disciplina prescinde dall’imputabilità e anche dall’avvio o dall’esito del procedimento penale a carico del minore, con il rischio di un’applicazione “parallela” rispetto a un circuito penale che, per ragioni soggettive, potrebbe non attivarsi affatto.[38] Proprio in questi casi si misurerà la ragionevolezza della disciplina, poiché occorrerà verificare se e in che misura l’“accertamento del fatto”, posto a fondamento della sanzione amministrativa, possa essere raccordato a criteri di garanzia, soprattutto quando la condotta sia attribuita a un minore non imputabile. È probabilmente in questo passaggio che la logica anticipatoria del decreto mostra il suo profilo più esposto.

Accanto a tale previsione, il nuovo art. 4-quater introduce un divieto generale di vendere o comunque cedere a minori di anni diciotto strumenti da punta o da taglio atti ad offendere. Nei confronti degli esercenti attività commerciale, la regola è di taglio “procedurale” e consiste nell’obbligo di richiedere l’esibizione di un documento d’identità, salvo il caso di maggiore età manifesta[39]. Sul versante online, il legislatore impone ai gestori di siti e ai fornitori di piattaforme di adottare “efficaci sistemi di verifica della maggiore età prima della conclusione dell’acquisto”, affidando ad AGCOM poteri di vigilanza e di intervento in caso di inadempimento[40]. Anche qui emergono profili problematici immediati. Da un lato, la formula “efficaci sistemi” è volutamente aperta e richiederà una definizione applicativa, tecnica e giuridica, pena l’incertezza per operatori e controllori. Dall’altro, la prova della diligenza nel canale fisico può essere complicata, poiché nella pratica non è sempre agevole dimostrare, a posteriori, la correttezza del comportamento in contesti di contestazione o elusione mediata (ad esempio acquisto tramite un maggiorenne e successiva cessione al minore)[41].

Il presidio sanzionatorio è articolato e combina sanzioni pecuniarie e misure accessorie (fino alla chiusura temporanea dell’esercizio, e – nei casi di reiterazione – sino alla revoca della licenza), con competenza prefettizia per le sanzioni pecuniarie e applicazione della l. 689/1981. Anche per questo non è marginale la disciplina transitoria. Le sole disposizioni sui controlli online e sulla vigilanza AGCOM (commi 3 e 4) si applicano decorsi sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, ferma restando l’immediata operatività delle altre componenti del divieto e del relativo apparato sanzionatorio[42].

6. Considerazioni finali

Nel complesso, l’art. 1 del d.l. 23/2026 non realizza un semplice inasprimento lineare, ma costruisce un disegno multilivello, nel quale la più netta delimitazione del porto penalmente rilevante, la centralità del “giustificato motivo”, la previsione di misure prefettizie accessorie e il presidio sul circuito di accesso ai coltelli (minori e vendita, anche online) rispondono a una medesima finalità di prevenzione anticipata. In definitiva, il punto cruciale per la tenuta del modello sarà verificare se la più intensa anticipazione della tutela sia davvero idonea a rafforzare la prevenzione dei reati in materia di strumenti atti ad offendere, oppure se finisca per tradursi, nei punti più esposti della disciplina, in automatismi incompatibili con il principio di colpevolezza e con un controllo effettivo di ragionevolezza.

Rileva, inoltre, un elemento non trascurabile, connesso al metodo stesso della presente analisi. Il testo è tuttora in corso di conversione e, pertanto, resta esposto a possibili emendamenti, anche con riguardo a definizioni, presupposti applicativi e scansioni procedurali.

Più in generale, occorre chiedersi se la riforma risponda davvero a un’esigenza di maggiore efficacia della tutela, o se finisca per sovrapporre nuove specificazioni e nuovi meccanismi di controllo a un quadro già in parte presidiato dal diritto vivente e dalla disciplina previgente. Il problema di fondo è allora se il nuovo assetto, caratterizzato da una maggiore tipizzazione delle condotte e dall’introduzione di misure ulteriori, produca un effettivo avanzamento sul piano della prevenzione, oppure se determini soprattutto un irrigidimento del sistema, la cui effettiva utilità applicativa resta ancora da verificare.

In questa prospettiva, la maggiore determinatezza formale del precetto non coincide necessariamente con una più alta capacità preventiva e potrebbe anzi tradursi, in assenza di un’applicazione coerente, in ulteriori difficoltà di coordinamento e in nuove incertezze interpretative.

È soprattutto su questi profili — garanzie, determinatezza, coordinamento applicativo e proporzionalità complessiva del cumulo — che la fase di conversione e la successiva prassi applicativa misureranno la reale capacità del decreto di coniugare prevenzione e legalità.

[1] D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica…, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 45 del 24 febbraio 2026, in vigore dal 25 febbraio 2026.

[2] A titolo meramente esemplificativo, senza intenti di rassegna, v. l’accoltellamento in ambito scolastico a La Spezia con esito poi fatale (16 gennaio 2026: Sky TG24); il ferimento a coltellate di un quattordicenne su un autobus a Genova (1 marzo 2026: Sky TG24); nonché, da ultimo, la gravissima aggressione a una docente da parte di un alunno tredicenne a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo (25 marzo 2026: Sky TG24). Episodi analoghi, non riconducibili soltanto a dinamiche giovanili, ricorrono con frequenza nella cronaca recente e, nella loro drammaticità, rendono immediatamente percepibile la “domanda sociale” di sicurezza cui il legislatore dichiara di voler rispondere. Per una prima contestualizzazione, v. inoltre le prime letture specialistiche che mettono in evidenza il nesso tra contesto e scelta normativa: P. Bernardoni, Decreto sicurezza (d.l. 24 febbraio 2026, n. 23): una breve analisi dei profili penali e processuali, in Sistema Penale, Scheda, 3 marzo 2026; L. Biarella, Il decreto sicurezza 2026/2 – guida alla lettura- Sicurezza pubblica: vendita di coltelli, no alla registrazione ma serve un documento, in Legislazione Giustizia (Il Sole 24 Ore – NT+ Diritto), nn. 10–11, marzo 2026.

[3] Il disegno di legge di conversione del d.l. 24 febbraio 2026, n. 23 (S. 1818) è stato assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente il 25 febbraio 2026; l’esame in Commissione è stato avviato il 3 marzo 2026.

[4] Sul punto, merita richiamare anzitutto V. Maiello, “Riserva di codice” e decreto-legge in materia penale: un (apparente) passo avanti ed uno indietro sulla via del recupero della centralità del codice, in A.M. Stile (a cura di), La riforma della parte generale del codice penale. La posizione della dottrina sul Progetto Grosso, Napoli, 2003; M. Donini, La riserva di codice (art. 3-bis c.p.) tra democrazia normante e principi costituzionali. Apertura di un dibattito, 2018. Sul piano normativo, v. art. 3-bis c.p., introdotto dal d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21. Quanto al sindacato costituzionale sui presupposti del decreto-legge e all’esigenza di intrinseca coerenza delle disposizioni, v. Corte cost. n. 29/1995 e, da ultimo, sent. n. 146/2024.

[5] E soprattutto su questo punto che merita richiamare Corte cost. n. 139/2023 sul porto di armi improprie e verifica dell’offensività in concreto in relazione all’art. 4 l. 110/1975.

[6] d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, G.U. Serie Generale n. 45 del 24 febbraio 2026, art. 1 (modifiche a l. 18 aprile 1975, n. 110: artt. 4 e 4-bis; introduzione artt. 4-ter e 4-quater).

[7] D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, art. 1, comma 1, lett. a), che inserisce nell’art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110 il comma 8, prevedendo che «chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

[8] Non è senza rilievo, sul piano sistematico, il raffronto tra il nuovo art. 4, comma 8, l. 110/1975, che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni, e la disciplina contravvenzionale di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 4, nella quale il porto senza giustificato motivo degli oggetti indicati dal comma 2 resta punito ai sensi del comma 3, con la pena dell’arresto da uno a tre anni: v. art. 1, comma 1, lett. a), d.l. 24 febbraio 2026, n. 23; nonché, quanto alla formulazione vigente dell’art. 4, comma 3, art. 4, comma 1, lett. a), d.l. 15 settembre 2023, n. 123, conv. con modif. dalla l. 13 novembre 2023, n. 159.

[9] Non è secondario che il nuovo art. 4, comma 9, l. 110/1975 affidi al prefetto, per un periodo fino a un anno, l’applicazione di una o più sanzioni amministrative accessorie relative a patente, titoli abilitativi alla guida e licenza di porto d’armi, con rinvio, in quanto compatibile, all’art. 75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: v. art. 1, comma 1, lett. a), d.l. 24 febbraio 2026, n. 23.

[10] Sul punto, merita richiamare G. Tona, Il decreto sicurezza 2026/2 – La disciplina delle armi, in Legislazione Giustizia (Il Sole 24 Ore – NT+ Diritto), n. 10-11, marzo 2026, con particolare riguardo al rischio di frizioni tra provvedimento prefettizio e successivo esito penale, nonché alla lettura delle misure come anticipatorie/interinali destinate a seguirne le sorti.

[11] D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, art. 1, comma 1, lett. b), che estende l’art. 4-bis l. 110/1975 ai «particolari strumenti da punta e taglio» e ne sostituisce la rubrica in «Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio». Va ricordato che l’art. 4-bis l. 110/1975 era stato introdotto dall’art. 4, comma 1-bis, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, conv. con modif. dalla l. 13 novembre 2023, n. 159, con contestuale abrogazione dell’art. 699, comma 2, c.p. Va inoltre rilevato che l’art. 4-bis continua a prevedere la reclusione da uno a tre anni, mentre il nuovo art. 4, comma 8, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[12] Art. 4-bis, comma 1, l. 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 1, d.l. 24 febbraio 2026, n. 23: dopo la parola «licenza» sono aggiunte le parole «compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta»; inoltre è aggiunto un periodo che estende la medesima pena al porto (fuori abitazione o pertinenze) di strumenti con lama pieghevole ≥ 5 cm, a un taglio e punta acuta, con blocco della lama/a scatto o apribili con una sola mano, strumenti con lama affilata/appuntita del tipo “a farfalla” e strumenti camuffati o occultati in altri oggetti.

[13] P. Bernardoni, Decreto sicurezza (d.l. 24 febbraio 2026, n. 23): una breve analisi dei profili penali e processuali, cit., spec. sul rapporto tra art. 4, comma 8, e art. 4-bis, comma 1, l. n. 110/1975, tra sovrapposizione, criterio di specialità e lettura residuale dell’art. 4, comma 8.

[14] Il comma 2-bis inserito nel nuovo art. 4-bis l.110/1975, recita: “Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, nono e decimo comma, in materia di sanzioni amministrative accessorie”. Sui possibili profili problematici del rinvio, cfr. P. Bernardoni, cit.

[15] Art. 1, comma 1, lett. b), n. 3: inserimento nell’art. 4-bis l. 110/1975 del comma 2-ter «Con la condanna deve essere disposta la confisca degli strumenti di cui al comma 1».

[16] Non è senza rilievo, sul piano sistematico, l’inserimento nell’art. 4-bis l. 110/1975 del nuovo comma 2-ter, che impone la confisca obbligatoria “con la condanna”: v. art. 1, comma 1, lett. b), n. 3, d.l. 24 febbraio 2026, n. 23. Sul coordinamento con la confisca “generale” ex art. 240 c.p. e sulle possibili sovrapposizioni dei presupposti applicativi, v. P. Bernardoni, Decreto sicurezza, cit.

[17] Per la centralità del “giustificato motivo” quale snodo della fattispecie e sui criteri di valutazione in concreto, merita richiamare A. Licastro, “Il motivo religioso non giustifica il porto fuori dell’abitazione del kirpan da parte del fedele sikh” (considerazioni in margine alle sentenze n. 24739 e n. 25163 del 2016 della Cassazione penale), in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, n. 1/2017; A. Provera, Il “giustificato motivo”: la fede religiosa come limite intrinseco della tipicità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, pp. 964 ss.; F. Lombardi, Giustificato motivo nel porto di arma: possibili temperamenti nella prassi giudiziaria? in Penale DP, 2021. Per il più ampio inquadramento della distinzione tra armi proprie, armi improprie e oggetti e strumenti atti ad offendere, nonché della disciplina dell’art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110, v. inoltre E. Antonini, voce Armi. Commento a: l. 18 aprile 1975 n. 110, l. 18 novembre 1995 n. 496, l. 29 ottobre 1997 n. 374, in Commentario breve alle leggi penali complementari, a cura di F. Palazzo e C. Paliero, Padova, Cedam, 2007, pp. 193-279.

[18] Cfr. Corte cost. n. 139/2023, sul principio di offensività e sulla necessità di una verifica in concreto dell’idoneità offensiva della condotta.

[19] Cfr. Cass. pen. sez. I, 6 novembre 2020, n. 31009, in ItalgiureWeb; in tema di porto di coltello a serramanico ex art. 4 l. 110/1975, la Corte ribadisce che il “giustificato motivo” deve essere attuale e immediatamente verificabile, e non può essere dedotto solo a posteriori.

[20] Sull’esigenza di evitare automatismi e sull’importanza di una motivazione rigorosa rispetto alla giustificazione addotta v. Cass. pen. sez. I, ud. 7 marzo 2024, del. 21 maggio 2024, n. 20034, in ItalgiureWeb. In chiave applicativa, la pronuncia è utile anche perché segnala il rischio di esiti disfunzionali in ipotesi di porto collegato a usi ordinari e socialmente leciti, se la valutazione del “giustificato motivo” scivola in presunzioni o automatismi.

[21] V. Cass. pen. sez. I, 2 maggio 2025, n. 16469, in ItalgiureWeb.

[22] G. Tona, Il decreto sicurezza 2026/2 – La disciplina delle armi…, cit., spec. sul riparto tra art. 4, comma 8 (soglia 8 cm “senza giustificato motivo”) e art. 4-bis (tra cui lame pieghevoli ≥ 5 cm con meccanismi di blocco/scatto o apertura facilitata), osservando che per l’area del 4-bis la clausola del “giustificato motivo” non opera; cfr. altresì, in chiave di raccordo sistematico, il previgente art. 699, co. 2, c.p. (porto di armi per cui non è ammessa licenza).

[23] G. Tona, cit. (procedura prefettizia richiamata dall’art. 75 D.P.R. 309/1990; scansioni e tutela impugnatoria; rischio di frizioni fra accertamento e successivi esiti).

[24] Per la distinzione tra divieto relativo (giustificato motivo) e divieto qualificato per categorie di strumenti e per una sintesi delle ricadute applicative, cfr. L. Della Ragione, Le novità del D.L. Sicurezza 23/2026, Altalex (Penale), 3 marzo 2026.

[25] V. art. 1, comma 1, lett. a), d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, che inserisce nell’art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110 il comma 9, in tema di trasmissione degli atti al Prefetto, applicazione di sanzioni amministrative accessorie e rinvio, in quanto compatibile, all’art. 75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

[26] V. art. 1, comma 1, lett. b), n. 3, d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, che ha inserito nell’art. 4-bis l. 18 aprile 1975, n. 110 il comma 2-bis («Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, nono e decimo comma, in materia di sanzioni amministrative accessorie»); P. Bernardoni, cit., spec. § 2.1.1.

[27] V. art. 1, comma 1, lett. a), d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, che inserisce nell’art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110 il nono comma, richiamando – “in quanto compatibili” – i commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12 dell’art. 75 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; per il procedimento, v. altresì art. 18 l. 24 novembre 1981, n. 689; per l’opposizione, artt. 6 e 8 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Cfr. G. Tona, Il decreto sicurezza 2026/2 – La disciplina delle armi, cit.

[28] Sullo “statuto” di garanzie applicabile alle sanzioni amministrative di natura punitiva (e, più in generale, sulla compresenza di finalità preventive e contenuto afflittivo), v. Corte cost. n. 148/2022; e, sul principio di proporzionalità applicabile anche alle sanzioni amministrative, anche in relazione alla valutazione del trattamento nel suo complesso, Corte cost. n. 93/2025. In dottrina, F. Bailo, Le sanzioni amministrative punitive e uno “statuto costituzionale” in costruens (tra battute d’arresto e rapide accelerate) nel dialogo tra le Corti, in Federalismi.it, n. 31/2022; D. Simeoli, Le sanzioni amministrative “punitive” tra diritto costituzionale ed europeo, in Rivista della regolazione dei mercati, 1/2022.

[29] Non è privo di significato, sul punto, il riferimento contenuto nel nuovo art. 4, comma 9, l. 18 aprile 1975, n. 110, alla comunicazione all’autorità giudiziaria competente; sul suo possibile significato di raccordo informativo tra procedimento prefettizio e procedimento penale, cfr. G. Tona, Il decreto sicurezza 2026/2, cit.; in chiave convenzionale, sul rilievo del coordinamento tra procedimenti ai fini della compatibilità del doppio binario, v. CEDU, Grande Camera, A e B c. Norvegia, 15 novembre 2016.

[30]Sulla proposta di qualificare le misure prefettizie come anticipatorie/interinali rispetto all’accertamento penale e destinate a seguirne le sorti, specie in caso di definizione favorevole al destinatario, v. G. Tona, Il decreto sicurezza 2026/2 – La disciplina delle armi, cit.; in chiave di raffronto, v. Corte cost., ord. n. 344/2004, sulla distinzione tra sospensione prefettizia provvisoria, di natura cautelare, e sanzione accessoria applicata dal giudice penale all’esito dell’accertamento del reato.

[31] Merita segnalare, sul piano applicativo, la criticità del rinvio “in quanto compatibili” ai commi dell’art. 75 t.u. stupefacenti e, in particolare, il dubbio relativo al ritiro immediato della patente ex comma 4; v. P. Bernardoni, Decreto sicurezza, cit., § 2.1.1.

[32] Sul carattere discrezionale (“può”) e cumulativo (“una o più”) delle sanzioni prefettizie, v. art. 4, comma 9, l. 110/1975 come modificato dall’art. 1 d.l. 24 febbraio 2026, n. 23; nonché P. Bernardoni, Decreto sicurezza, cit., § 2.1.1.

[33] v. Corte cost. sent. n. 93/2025 (con richiami, tra le altre, a sent. n. 266/2022).

[34]Si veda CEDU, Grande Camera, A e B c. Norvegia, 15 novembre 2016, sulla necessità di una “sufficiently close connection in substance and in time” tra procedimenti per evitare violazioni dell’art. 4 Prot. 7 CEDU; per il riconoscimento della natura “penale” (ai fini convenzionali) di sanzioni amministrative afflittive e per i riflessi sul ne bis in idem: CEDU, Grande Stevens e altri c. Italia, 4 marzo 2014; in ambito UE (art. 50 Carta), sul cumulo di sanzioni amministrative e penali ammesso solo se previsto dalla legge, necessario e proporzionato: CGUE, Grande Sezione, Åkerberg Fransson, C-617/10, 26 febbraio 2013; CGUE, Grande Sezione, Menci, C-524/15, 20 marzo 2018.

[35] Art. 1, comma 1, lett. c), d.l. 24 febbraio 2026, n. 23 (introduzione degli artt. 4-ter e 4-quater nella l. 18 aprile 1975, n. 110).

[36] Per un raffronto con un modello recente che prevede, invece, espressamente una clausola di esonero (“salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto”), v. d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (c.d. decreto Caivano), art. 4, comma 8, nel testo coordinato con la l. 13 novembre 2023, n. 159 (sanzione amministrativa pecuniaria 200–1.000 euro a carico del soggetto tenuto alla sorveglianza/obblighi educativi del minore, “salvo che non provi…”)

[37] Cfr. P. Bernardoni, cit., spec. sui profili applicativi dell’art. 4-ter.

[38] Sul dato letterale, l’art. 4-ter l. 110/1975 si riferisce al “minore di anni diciotto” senza ulteriori distinzioni, con conseguente applicabilità della sanzione amministrativa a prescindere dall’imputabilità penale del minore (cfr. artt. 97–98 c.p.): v. art. 4-ter l. 110/1975, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.l. 24 febbraio 2026, n. 23. In chiave ricostruttiva, v. Servizio Studi Senato, Dossier A.S. 1818, Schede di lettura sull’art. 1 (capoverso art. 4-ter), che qualifica la previsione come forma di responsabilità amministrativa “sussidiaria” a carico dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale. Per le prime criticità di sistema (rischio di responsabilità per fatto altrui/oggettiva nel diritto amministrativo punitivo; necessità di leggere la norma alla luce dell’art. 3 l. 689/1981), v. P. Bernardoni, cit. Per rilievi applicativi sul raccordo tra l’accertamento del fatto del minore e il procedimento amministrativo a carico del genitore, nonché sui relativi standard motivazionali, cfr. G. Tona, Il decreto sicurezza 2026/2, cit.

[39] Art. 4-quater l. 18 aprile 1975, n. 110, commi 1–2 e 5–8 (divieto di vendita/cessione ai minori; estensione alla vendita non commerciale e alla cessione tra privati; obbligo di richiesta del documento salvo maggiore età manifesta; sanzioni pecuniarie e accessorie, progressione per reiterazione; competenze: Prefetto per le pecuniarie, autorità che rilascia la licenza per le accessorie; applicazione l. 689/1981).

[40] Art. 4-quater l. 110/1975, commi 3–4 (obbligo di sistemi “efficaci” di verifica della maggiore età nelle vendite online; vigilanza AGCOM; contestazione, diffida ad adeguarsi entro 30 giorni; potere di disporre il blocco del sito/piattaforma fino al ripristino delle condizioni conformi).

[41] Per osservazioni sui profili applicativi (verifica della maggiore età nelle vendite online e oneri di diligenza nel canale fisico), v. Federdistribuzione, Osservazioni e proposte sul DDL di conversione del d.l. 24 febbraio 2026, n. 23 (A.S. 1818), 13 marzo 2026; cfr. anche G. Tona, cit.

[42] Art. 4-quater l. 110/1975, commi 5–8 (sanzioni pecuniarie e accessorie; reiterazione; competenze; rinvio alla l. 689/1981); art. 1, comma 3, d.l. 24 febbraio 2026, n. 23 (decorrenza differita dei commi 3 e 4 dell’art. 4-quater).

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