ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma
RACCOLTA
Riflessioni su diritto penale e contemporaneità
Raccolta di scritti in occasione della quinta edizione del Premio Giulia Cavallone

Evacuazioni di civili nei conflitti armati

Criteri di liceità e profili di responsabilità penale alla luce della giurisprudenza internazionale
25 febbraio 2026
ABSTRACT

1. Introduzione

Il ricorso allo spostamento della popolazione civile rappresenta una delle misure più intrusive e delicate adottabili nell’ambito di un conflitto armato, specie nei contesti di occupazione militare. Come emerso nei più recenti conflitti, l’allontanamento forzato dei civili da aree esposte alle ostilità può rendersi necessario per tutelarne l’incolumità o per scopi militari impellenti; al tempo stesso, simili atti incidono sui diritti fondamentali delle persone coinvolte, sino a costituire crimini di guerra o contro l’umanità. Al fine di modulare questa tensione, il diritto dei conflitti armati disciplina in modo particolarmente rigoroso ogni forma di evacuazione, limitandone la legittimità a circostanze eccezionali e imponendo garanzie sostanziali e procedurali a tutela della popolazione interessata[1].

Lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, nel tipizzare i crimini di trasferimento forzato e deportazione — sia come crimini di guerra sia come crimini contro l’umanità — riflette la medesima logica restrittiva: gli spostamenti non vietati sono solo quelli “autorizzati dal diritto internazionale”, e l’area della liceità è pertanto circoscritta alle situazioni in cui le autorità coinvolte possono dimostrare l’esistenza di ragioni militari di carattere imperativo o di esigenze di sicurezza della popolazione civile. Nonostante la centralità di tali concetti, la giurisprudenza internazionale non ha ancora definito in modo pienamente sistematico i parametri che distinguono un’evacuazione lecita da un trasferimento forzato penalmente rilevante.

La prassi dei tribunali penali internazionali — in particolare del Tribunale Penale Internazionale per l’ex-Iugoslavia (ICTY) — ha contribuito a chiarire alcuni elementi essenziali, tra questi: la natura eccezionale delle evacuazioni, la necessità di una valutazione rigorosa della proporzionalità e dell’adeguatezza delle misure adottate, l’obbligo di garantire il ritorno della popolazione non appena cessino le condizioni che hanno reso necessario lo spostamento, l’imperativo di assicurare condizioni umane durante l’intera operazione. Resta tuttavia aperto il problema della definizione sostanziale delle “impellenti ragioni militari” e della “sicurezza della popolazione”.

Il presente contributo intende offrire una ricostruzione sistematica dei criteri di legalità delle evacuazioni nei conflitti armati internazionali e non internazionali, sulla base delle fonti convenzionali, della prassi interpretativa del Comitato internazionale della Croce Rossa e degli orientamenti consolidati nella giurisprudenza internazionale. L’obiettivo è duplice: da un lato, chiarire i limiti entro cui gli spostamenti temporanei possono considerarsi legittimi ai sensi del diritto dei conflitti armati, e quindi del diritto penale internazionale; dall’altro, individuare gli indicatori che rendono possibile distinguere le evacuazioni genuine dalle operazioni che, sotto una veste formalmente protettiva, perseguono finalità vietate quali la punizione collettiva, la pulizia etnica o l’alterazione demografica forzata di un territorio.

2. Le “ragioni militari imperative” come limite e come eccezione

La prima eccezione al divieto di effettuare trasferimenti forzati di civili nell’ambito di conflitti armati corrisponde allo scenario in cui vi siano ragioni imperative di carattere militare. Anche in questi casi, le evacuazioni possono essere giustificate in ragione della necessità militare solo in un numero molto ristretto di circostanze, limitate alle ragioni militari impellenti, e cioè quelle che rappresentano “l’unico mezzo possibile per raggiungere un vantaggio militare decisivo”[2]. Non tutte le ragioni militari, dunque, possono giustificare lo spostamento dei civili, ma solo quelle considerate prevalenti[3]; il mero perseguimento di “interessi strategici”, ad esempio, non soddisferebbe di per sé la soglia richiesta[4]. Va inoltre precisato che, come sottolineato altrove, anche quando imperative, le evacuazioni “non dovrebbero causare pregiudizi sproporzionati alle persone interessate”[5].

È pacifico in dottrina che la sussistenza o meno dell’eccezione deve essere valutata sulla base della situazione di combattimento così come appariva all’agente al momento dell’azione[6]. La valutazione è dunque duplice, dovendosi basare su un parametro di “onestà soggettiva” e di “ragionevolezza oggettiva”[7]: la componente soggettiva richiede che una persona ragionevole nella stessa posizione avrebbe, in buona fede, raggiunto la stessa conclusione; la componente oggettiva, invece, richiede che l’agente abbia adottato tutte le misure ragionevoli e considerato tutte le informazioni ragionevolmente disponibili[8]. La giurisprudenza ha sancito questo criterio nella cosiddetta “Regola di Rendulic”[9], in riferimento al caso contro William List et al.[10], in cui il Tribunale Militare statunitense fu chiamato a giudicare la condotta del Generale Lothar Rendulic, il quale aveva ordinato l’evacuazione della popolazione indigena del Finnmark (Norvegia) nell’ottobre 1944[11]. L’imputato sostenne che il trasferimento fosse stato imposto dalla necessità militare, poiché si aspettava che l’esercito sovietico intraprendesse un’offensiva nell’area a seguito del repentino accordo di tregua tra Finlandia e Russia.[12] Sebbene l’attacco sovietico non ebbe luogo e le ragioni alla base dell’ordine fossero contraddittorie,[13] il Tribunale assolse Rendulic, ritenendo che “le condizioni così come apparivano all’imputato all’epoca erano sufficienti per concludere in buona fede che un’urgente necessità militare giustificasse la decisione adottata” e che, pertanto, “l’imputato può aver commesso un errore di giudizio, ma non si è reso colpevole di alcun atto criminale”[14].

Successivamente, la giurisprudenza penale internazionale ha adottato un approccio nettamente più restrittivo nell’interpretazione della necessità militare. La Corte penale internazionale, in particolare, nell’ambito del caso Ntaganda, ha affrontato le giustificazioni previste per ordinare i trasferimenti di civili nel contesto dei conflitti armati non internazionali, ex Art. 8(2)(e)(viii) dello Statuto di Roma. La Camera di Primo Grado VI ha individuato le eccezioni rilevanti nella sicurezza dei civili o nelle ragioni militari imperative, in linea con il diritto internazionale consuetudinario, vale a dire “quelle misure indispensabili per assicurare il raggiungimento degli scopi della guerra e che siano lecite secondo il diritto moderno e le consuetudini belliche”[15]. Nel merito, la Camera ha constatato che gli ordini di eliminare chiunque e qualsiasi cosa, inclusi civili e i loro beni, violano necessariamente il principio di distinzione e quindi escludono ipso facto la giustificazione della necessità militare[16].

Va inoltre precisato che l’invocazione della necessità militare deve fondarsi su elementi specifici: una generica “minaccia alla sicurezza” posta contro la Potenza occupante non può essere considerata una necessità valida. Le misure preventive non possono, infatti, mai essere giustificate come ragioni militari[17]. La questione è emersa in un noto caso davanti alla Corte Suprema di Giustizia israeliana, nel 1988, in cui i ricorrenti contestarono la deportazione di palestinesi dal territorio occupato come violazione dell’Art. 49 della IV Convenzione di Ginevra. La Corte respinse i ricorsi, sostenendo che la disposizione era stata adottata:

“per proibire gli atti di deportazione arbitraria, basandosi sull’esperienza delle atrocità delle deportazioni di massa degli ebrei nei campi di lavoro e di sterminio durante l’Olocausto. È ovvio che non vi sia alcuna somiglianza tra queste atrocità e la deportazione di persone che minacciano la sicurezza in un territorio occupato. L’articolo 49 non riduce l’obbligo della Potenza occupante di preservare l’ordine pubblico nel territorio occupato, come richiesto dall’articolo 43 della Convenzione dell’Aia del 1907, né limita il suo diritto a prendere misure necessarie per garantire la propria sicurezza”[18].

Questa posizione deve essere respinta[19], in quanto ogni trasferimento di civili al di fuori delle eccezioni previste dall’Art. 49, IV Convenzione di Ginevra è da considerarsi illecito. Stante il fatto che l’etichettatura di “minaccia alla sicurezza” non possa essere adottata in modo generico per espellere membri della popolazione occupata, una simile preoccupazione può al massimo essere considerata nell’ambito di una giustificazione fondata sulla necessità militare – e non sulla sicurezza della Potenza occupante. Peraltro, già durante il processo di Norimberga, i giudici respinsero l’argomento avanzato da Göring secondo cui le deportazioni erano necessarie per rimuovere “coloro che non avevano lavoro nel loro paese e rappresentavano un pericolo per la crescita della resistenza clandestina contro di noi”[20]. Conclusioni analoghe sono state confermate, più recentemente, dall’ICTY nel caso Prlić et al., dove uno dei giudici ha sostenuto in un’opinione parzialmente dissenziente che lo spostamento dei prigionieri musulmani da parte del Consiglio di Difesa Croato – se realizzato con tutte le cautele dovute – sarebbe stato lecito in virtù della necessità militare, poiché essi avrebbero rappresentato un pericolo potenziale se il loro numero fosse aumentato, essendo probabile che si unissero alla forza militare nemica[21]: la loro liberazione e deportazione sarebbe quindi stata giustificata per assicurarsi che non combattessero in futuro[22]. La maggioranza della Camera, tuttavia, non ha condiviso questa interpretazione ed, al contrario, ha ritenuto che i trasferimenti non rientrassero nelle eccezioni, poiché il trasferimento era stato effettuato in modo selettivo e senza prevedere piani di ritorno della popolazione da parte dell’autorità croata[23].

Inoltre, al fine del riconoscimento dell’eccezione fondata sulla necessità militare, deve potersi stabilire un nesso tra l’evacuazione dei civili e l’obiettivo militare perseguito: quando, al contrario, i combattimenti cessano con l’espulsione della popolazione, l’espulsione degli abitanti non è funzionale al perseguimento di un obiettivo militare impellente, ma rappresenta esso stesso l’obiettivo militare[24]. Come messo in luce dall’ICTY, allo scopo di tale valutazione, la premeditazione e pianificazione anticipata del trasferimento forzato possono essere fortemente indicativi dell’illiceità della condotta. Seguendo tale ragionamento, nel caso Krstić, il Tribunale rilevò che a Srebrenica non era presente alcuna minaccia militare, dove “[l]’atmosfera di terrore in cui l’evacuazione fu condotta prova, al contrario, che il trasferimento fu realizzato nell’ambito di una politica ben organizzata il cui scopo era espellere la popolazione musulmana bosniaca dall’enclave”[25].

3. La sicurezza della popolazione civile e le evacuazioni a scopi umanitari

La seconda eccezione al divieto di trasferimenti forzati prevista ai sensi del diritto penale internazionale è quella tesa a tutelare la sicurezza della popolazione civile stessa. Invero, gli Stati possono persino essere soggetti a un obbligo di evacuare i civili – ad esempio in situazioni di bombardamenti intensi o assedi, o al fine di proteggere la popolazione civile contro determinate armi impiegate dal nemico, come mine o trappole esplosive[26]. Molto spesso le parti coinvolte sostengono di aver adempiuto a tale dovere avvertendo i civili in anticipo e ordinando loro di lasciare determinate aree. Tuttavia, va sottolineato che, affinché si configuri un’evacuazione lecita, gli avvisi devono essere efficaci e garantire la sicurezza degli evacuati[27], oltre che integrati da misure ulteriori quali gli accordi di evacuazione tra le parti e l’istituzione di corridoi umanitari, considerati parte integrante del dovere di evacuazione[28].

Come già rilevato altrove, i due motivi giustificativi delle evacuazioni possono, in realtà, sovrapporsi[29]: spesso il raggiungimento di un certo obiettivo militare comporta operazioni che mettono a rischio la popolazione locale, giustificando così il loro trasferimento temporaneo[30]. Questa visione suggerisce che i due motivi siano così strettamente interconnessi che l’unico scopo legittimo per giustificare lo spostamento sia sostanzialmente la sicurezza della popolazione[31]. La radice comune tra le eccezioni è in parte riflessa nell’analisi offerta nel caso Popović et al., dove i giudici hanno affermato che l’evacuazione è “una misura eccezionale consentita, ad esempio, quando un’area è in pericolo a causa di operazioni militari o soggetta a bombardamenti intensi, o quando la presenza di persone in un’area ostacola le operazioni militari”[32]. Nella stessa sentenza, i giudici hanno tuttavia chiarito che la sicurezza della popolazione civile non è necessariamente legata alle operazioni militari: altri esempi includono epidemie o disastri naturali[33].

Quest’ultimo aspetto è particolarmente rilevante, se si considera che le ragioni umanitarie sono state spesso invocate dagli imputati come motivazione dei trasferimenti forzati. Nel caso Stakić, ad esempio, la difesa ha impugnato la decisione di primo grado sostenendo, tra l’altro, che i trasferimenti involontari di cui l’imputato era accusato erano stati compiuti per motivi umanitari. La Camera d’Appello, tuttavia, ha respinto tale interpretazione, sostenendo che anche uno spostamento per motivi umanitari “non è giustificabile quando la crisi umanitaria che ha causato lo spostamento è essa stessa il risultato dell’attività illecita dell’imputato”[34]. Lo scenario della crisi umanitaria procurata è stato ulteriormente analizzato dall’ICTY nel caso Tolimir, dove la maggioranza della Camera ha applicato i principi di cui sopra per stabilire che erano stati commessi crimini di trasferimento forzato contro la popolazione civile[35]. Su questo punto, la giudice Nyambe ha dissentito dalla maggioranza, sostenendo nella sua opinione separata che le evacuazioni effettuate dall’imputato a Potočari e Žepa fossero lecite e necessarie[36], anche alla luce del fatto che l’UNPROFOR – l’organizzazione Onu con mandato nel caso di specie – era debitamente informata dell’evacuazione, in conformità all’Art. 49 della IV Convenzione di Ginevra[37]. Nyambe ha inoltre respinto l’argomento secondo cui la crisi umanitaria era stata causata dalle restrizioni ai convogli sulla base del fatto che non vi erano prove sufficienti per quantificare i convogli rifiutati o approvati, e quindi per concludere che tali restrizioni avessero determinato insufficiente approvvigionamento alimentare per i civili[38]. La Camera, tuttavia, ha osservato che l’Esercito della Repubblica Srpska aveva limitato l’accesso degli aiuti umanitari e delle forniture UNPROFOR sia all’enclave di Srebrenica sia di Žepa, comprimendo tali territori al punto da rendere insopportabili le condizioni di vita della popolazione musulmana bosniaca e impedendo all’UNPROFOR di adempiere al proprio mandato, lasciando circa 42.000 persone senza cibo, acqua o medicinali sufficienti[39]. Alla luce di questi fatti, la tesi della difesa è pertanto stata rigettata.

Anche davanti alle Camere Penali Straordinarie per la Cambogia (ECCC), gli imputati hanno tentato di sostenere che il trasferimento dei civili fosse dovuto a condizioni umanitarie gravose ed al conseguimento di un vantaggio militare essenziale. Nel caso Chea and Samphan, l’ECCC ha analizzato le affermazioni del Partito Khmer Rouge, che giustificava i trasferimenti di massa della popolazione con il pretesto di spostarli in terre più fertili per garantirne un’adeguata nutrizione o per individuare eventuali nemici nascosti tra la popolazione. Per quanto riguarda lo spostamento da Phnom Penh, gli imputati hanno invocato sia la necessità militare sia motivi umanitari, sostenendo di voler proteggere la popolazione dai bombardamenti statunitensi, una posizione respinta dai giudici come “un chiaro inganno”[40]. Per quanto riguarda, invece, i trasferimenti verso il confine con il Vietnam, la Camera ha osservato che “la catastrofica situazione umanitaria derivava in larga parte dalle azioni stesse del Partito” che, pertanto, non poteva giustificare i movimenti per la sicurezza dei civili o per necessità militare[41]. La Camera ha precisato inoltre che, anche se tali giustificazioni fossero state accettate, i trasferimenti sarebbero comunque stati illegali poiché né necessari né proporzionati, ed alla luce del fatto che ai civili non fu mai consentito di tornare alle loro abitazioni, né garantita una residenza stabile, che furono costantemente ricollocati e privati di cibo, alloggio, assistenza e servizi igienico-sanitari sufficienti[42]. In conclusione, la Camera di Primo Grado ha rilevato che “la collocazione delle persone in situazioni di alto rischio annulla qualsiasi giustificazione basata sulla sicurezza della popolazione”[43].

Ne consegue che lo stesso principio può essere applicato alla giustificazione della necessità militare imperativa, respingendo la difesa nei casi in cui la necessità militare sia stata causata dall’imputato stesso[44]. Questo si potrebbe dire essere stato il caso, ad esempio, nell’evacuazione di Daraya, una città di 80.000 abitanti situata nei pressi di Damasco[45]. Nell’ambito della guerra civile, la città era passata sotto il controllo di gruppi armati di opposizione e, pertanto, subì da parte del regime bombardamenti intensi e un assedio di circa quattro anni[46]. Nel 2016, i gruppi di opposizione si arresero e firmarono un accordo per l’evacuazione dei rimanenti 4.000 abitanti di Daraya, comprensivi di civili e combattenti, che sarebbero stati trasferiti in zone controllate dal regime[47]. Come sottolineato altrove[48], sebbene l’evacuazione fosse inquadrata come misura umanitaria finalizzata a preservare la sicurezza della popolazione rimasta, il fatto che i combattenti fossero evacuati insieme ai civili rappresenta un forte indicatore che il trasferimento mirava in realtà a perseguire un obiettivo strategico militare e a consolidare il controllo politico del regime sull’area. Un altro aspetto peculiare emerso nella situazione in Siria riguarda gli accordi che prevedono lo spostamento esclusivamente di combattenti[49]. In prima analisi, un simile trasferimento non parrebbe rappresentare un crimine ai sensi dello Statuto di Roma: gli articoli 8(2)(a)(vii) e 8(2)(e)(viii) tutelano esclusivamente i civili, ed i crimini contro l’umanità sono per definizione diretti contro una popolazione civile. Tuttavia, è necessario ricordare che i combattenti che hanno deposto le armi, per propria scelta o per necessità, sono considerati hors de combat – e quindi anch’essi protetti ai sensi del diritto dei conflitti armati. Inoltre, anche ammettendo che l’accordo fosse stato concluso in buona fede al fine di rimuovere solo i combattenti nemici dall’area, il fatto che il regime avesse tagliato l’ultima via di approvvigionamento rimasta ad Aleppo Est, l’uso di armi chimiche e il targeting di fonti di cibo, energia e acqua, e l’assenza di ospedali funzionanti, avrebbero portato alla conclusione che i civili non avrebbero avuto alcuna reale possibilità di rimanere[50].

4. Condizioni dell’evacuazione: soddisfacimento dei bisogni fondamentali ed obbligo di ritorno

Come chiarito dall’Art. 49(3) della IV Convenzione di Ginevra, anche nei casi in cui le evacuazioni siano eccezionalmente consentite in virtù delle eccezioni previste, esse devono essere effettuate garantendo “in tutta la misura del possibile, affinché le persone protette siano ospitate convenientemente, [che] i trasferimenti si compiano in condizioni soddisfacenti di salubrità, di igiene, di sicurezza e di vitto e i membri di una stessa famiglia non siano separati gli uni dagli altri”. A tal proposito, è dibattuto se le condizioni in cui viene effettuata l’evacuazione possano, di per sé, determinare la rilevanza penale del trasferimento[51]. Alcuni autori hanno suggerito che, pur non essendo determinante ai fini del diritto penale internazionale, sia “chiaramente (…) auspicabile che ogni spostamento, lecito o meno, sia effettuato nel modo più umano possibile” e che il modo in cui il trasferimento viene eseguito possa “aggravare il reato e comportare una pena più severa”[52]. Una presa di posizione in senso contrario sembra invece emergere dal caso Prlić et al., dove la Camera di Primo Grado dell’ICTY ha considerato le disposizioni degli Artt. 49(2) e 49(3) della IV Convenzione di Ginevra rilevanti allo stesso modo per determinare la liceità dell’evacuazione[53]. Un orientamento intermedio, che dà rilievo alle condizioni dell’evacuazione nell’ambito di una valutazione complessiva, è stato adottato nella sentenza Mladić. In tale caso, l’ICTY ha ritenuto che il fatto che i responsabili non avessero adottato misure per garantire che il trasferimento avvenisse in “modo umano” costituisse uno dei fattori indicativi della rilevanza penale della condotta, valutato insieme al fatto che gli evacuati furono in molti casi soggetti a maltrattamenti, le famiglie non furono mantenute unite e, in alcuni casi, furono intenzionalmente separate[54].

Come ulteriore condizione, l’Art. 49(2) della IV Convenzione di Ginevra stabilisce che gli evacuati “devono essere ricondotti alle loro case non appena le ostilità nell’area interessata siano cessate”, formula che indica inequivocabilmente che “[l]’evacuazione è per definizione una misura temporanea e provvisoria”[55]. Questo aspetto può essere fortemente indicativo della genuinità della decisione della parte di procedere a un’evacuazione. L’ICTY ha in più occasioni sottolineato che: “la principale distinzione tra un trasferimento forzato illegittimo e un’evacuazione consentita è che, nel caso di quest’ultima, ‘le persone così evacuate [sono] ricondotte alle loro case non appena le ostilità nell’area interessata sono cessate’”[56]. Così, nel caso Brđanin, alla luce del fatto che gli evacuati non furono riportati alle loro abitazioni dopo la cessazione delle attività belliche nell’area, la Camera di Primo Grado ha concluso “senza alcun dubbio” che lo spostamento dei musulmani e croati bosniaci da Čelinac non fosse stato effettuato per la loro sicurezza né per ragioni militari imperative[57]. Nel caso Naletilić e Martinović, valutando la liceità dello spostamento avvenuto a Sovići nel 1993[58], la Camera di Primo Grado si è persino spinta oltre, postulando un obbligo positivo di rimpatrio degli evacuati[59]. Come emerge dalla giurisprudenza successiva, la violazione di questo obbligo può essere dedotta anche da comportamenti diversi ed ulteriori, come il fatto che, nella maggior parte dei casi, le forze serbe incendiarono le abitazioni, uccisero civili e bestiame[60], o che non furono adottate misure per garantire il ritorno degli evacuati[61].

5. L’incidenza degli accordi tra le parti e/o con organizzazioni neutrali

Come accennato supra, in alcuni casi le parti coinvolte in un conflitto concludono accordi riguardanti l’evacuazione dei civili; si tratta infatti di una prassi sempre più frequente nei conflitti moderni, la cui funzione giuridica è tuttavia spesso male interpretata. È fondamentale sottolineare che tali accordi costituiscono un meccanismo volto a garantire la sicurezza della popolazione: essi non possono invece sostituire la volontà individuale delle persone né rendere legittimo un trasferimento illegale. Questo principio era già stato riconosciuto dal Tribunale Militare Internazionale di Norimberga: considerando gli accordi tra la Germania e il Governo di Vichy per il trasferimento di lavoratori dalla Francia, l’accusa li descrisse come un riconoscimento della “finzione di adesione volontaria”, affermando che tali autorità “erano consapevoli dell’illegalità dei loro metodi di reclutamento e cercavano di giustificarli tramite un accordo con il governo de facto della Francia”[62]. Come è stato osservato, ciò deriva anche dal divieto di concludere accordi speciali che compromettano i diritti riconosciuti alle persone protette dalla IV Convenzione di Ginevra, sancito dall’Art. 7 e, con specifico riferimento alle situazioni di occupazione militare, dall’Art. 47[63].

La giurisprudenza dell’ICTY ha ribadito questo orientamento, precisando inoltre che, oltre a non conferire alcuna parvenza di liceità, gli accordi non prevalgono sulla volontà degli individui di rimanere nell’area. Nel caso di Naletilić e Martinović, ad esempio, la difesa ha sostenuto che il trasferimento di centinaia di civili mussulmani da Sovići fosse stato effettuato sulla base di un accordo tra le rispettive autorità militari. La Camera ha respinto tale argomento, affermando che “un accordo tra due comandanti militari o altri rappresentanti delle parti in conflitto non ha alcuna implicazione sulle circostanze in cui un trasferimento è lecito”[64], poiché “i comandanti militari o i leader politici non possono acconsentire per conto dell’individuo”[65]. Analogamente, nel caso Tolimir, la Camera di Primo Grado ha respinto il documento prodotto dall’Esercito della Repubblica Srpska volto a legittimare i trasferimenti come volontari[66]: i giudici hanno infatti sottolineato che il civile musulmano presente agli incontri all’Hotel Fontana, che aveva concluso l’accordo, non era un rappresentante ufficiale della popolazione di Potočari e che, in ogni caso, questi si trovava in condizioni estremamente coercitive durante tali incontri, verosimilmente tali da viziare la determinazione o espressione della sua volontà[67]. In ogni caso, la Camera ha concluso che le dichiarazioni “non indicano altro che il desiderio della popolazione musulmana bosniaca di sfuggire alle intollerabili condizioni di vita imposte loro”, non avendo la popolazione alcuna reale possibilità di negoziare sulla propria permanenza[68]. Analogamente, la Camera ha riscontrato che gli accordi di evacuazione – sia quando conclusi ex post, come a Srebrenica, sia quando conclusi preventivamente, come a Žepa – dimostrano solo che le Forze Serbe bosniache erano pienamente consapevoli dell’illegalità delle loro azioni e cercavano così di coprire i loro atti con un’apparenza di legittimità[69]. Nella giurisprudenza successiva, l’ICTY ha stabilito che neanche gli accordi stipulati sotto l’egida di organizzazioni internazionali, come la Croce Rossa Internazionale o le Nazioni Unite[70], o qualsiasi altra organizzazione neutrale[71], possono rendere lecito il trasferimento. Nel caso di Martić, ad esempio, il fatto che l’imputato avesse incontrato il Direttore degli Affari Civili di UNPROFOR e richiesto che i croati desiderosi di partire firmassero una dichiarazione, anch’essa sottoscritta da un rappresentante ONU, attestante che nessuno li aveva costretti a partire è stato considerato irrilevante[72]: nonostante l’approvazione del Direttore UNPROFOR, Martić è stato ritenuto responsabile di crimini di deportazione e trasferimento forzato[73].

È insomma ormai principio consolidato che “ciò che conta è il consenso o la volontà personale di un individuo, e non il consenso collettivo di un gruppo o quello espresso da autorità ufficiali, in relazione a una persona o a un gruppo di persone”[74]. Al contrario, non è chiaro se la volontà collettiva espressa direttamente dai membri della comunità interessata – ad esempio tramite referendum – possa esprimere un consenso genuino, atto a creare conseguenze anche su chi avesse espresso un voto contrario. Nel caso Stanišić e Simatović, la Camera di Primo Grado sembra – obiter dictum – avere risposto affermativamente. Considerando i circa 8.000 croati che lasciarono Ilok nell’ottobre 1991 dopo un referendum in cui i cittadini manifestarono il desiderio di trasferirsi in territori controllati dalla Croazia, la Camera concluse che non vi erano prove sufficienti per ritenere che gli abitanti fossero stati costretti a partire[75].

Va sottolineato che, sebbene tali accordi non possano rendere legittimo lo spostamento, essi non costituiscono necessariamente di per sé un crimine di trasferimento. Nell’ambito del suo mandato, la Commissione Internazionale Indipendente d’Inchiesta sulle Repubblica Araba Siriana ha analizzato l’evacuazione di Aleppo Est, avvenuta nel dicembre 2016, e constatato che:

“Dopo che il Governo raggiunse un accordo di evacuazione con i gruppi armati a metà dicembre, i residenti di Aleppo Est furono trasportati dalla città con autobus governativi e veicoli privati a Idlib, mentre altri fuggirono verso Aleppo Ovest. Nessuno ebbe l’opzione di rimanere nelle proprie case. Nell’ambito dell’accordo, più di 1.000 persone furono evacuate da Foah e Kafraya e trasferite nelle province di Aleppo, Tartous, Homs e Latakia. Poiché le parti in guerra concordarono l’evacuazione di Aleppo Est per ragioni strategiche – e non per la sicurezza dei civili o per motivi di necessità militare imperative, che consentirebbero lo spostamento di migliaia di persone – l’accordo di evacuazione di Aleppo costituisce il crimine di spostamento forzato”[76].

Il rapporto sottolinea correttamente che l’accordo non fu concluso nell’interesse della popolazione né per ragioni di necessità militare imperative, bensì per un vantaggio strategico e contro la volontà degli evacuati, configurando così un crimine di trasferimento forzato. Tuttavia, sarebbe più corretto considerare l’evacuazione – e non l’accordo che la prevedeva – come condotta criminosa, di cui l’accordo rappresenta il primo segmento. Se l’accordo fosse stato concluso ma lo spostamento non si fosse verificato, l’accordo costituirebbe solo un atto preparatorio o, al più, un tentativo di reato. Di conseguenza, sebbene l’assistenza di organizzazioni umanitarie non renda legittimo lo spostamento, ciò non significa che tali organizzazioni partecipino automaticamente al crimine quando collaborano al processo di evacuazione. Analizzando lo stesso rapporto sulla Siria, Ambos ha sostenuto che l’assistenza fornita dalle organizzazioni umanitarie durante le evacuazioni non può essere considerata una forma di complicità, poiché “[l]a condotta di queste organizzazioni non aumenta in alcun modo il rischio/danno per la popolazione civile, ma lo riduce/diminuisce”[77]. L’argomento non è del tutto persuasivo: facilitando la presunta evacuazione, tali attori possono contribuire allo spostamento degli abitanti, aumentando così il danno al loro diritto a rimanere – nel caso in cui lo desiderassero. Ciò che deve essere ritenuto cruciale è, infatti, la decisione individuale di partire o restare nell’area: quando le organizzazioni assistono in un’evacuazione genuina, concordata dagli stessi abitanti, non vi è alcun crimine. Al contrario, se le organizzazioni forniscono soccorso a una popolazione forzatamente trasferita, la loro azione non favorisce i trasferiti e può addirittura occultare la violazione dell’Articolo 49(3) della IV Convenzione di Ginevra e quindi il carattere illecito dello spostamento. Anche in quest’ultimo scenario, tali organizzazioni potrebbero essere considerate complici solo qualora fosse accertato l’elemento soggettivo in capo agli agenti[78].

6. La natura ambigua dell’evacuazione: misura necessaria vs. trasferimento illegale

Come emerge chiaramente dalla casistica sopra riportata, la natura delle evacuazioni nei contesti di conflitto e gli interessi contrastanti che le motivano le rendono spesso suscettibili di manipolazione, come confermato dai dati raccolti in diverse zone interessate[79]. La semplice etichettatura delle operazioni come “evacuazioni verso zone sicure” o “aree protette” non deve ingannare: l’ambiguità e il rischio di abuso della clausola che consente le evacuazioni sono stati a lungo evidenziati[80]. Un’analisi più approfondita dei requisiti e delle condizioni delle evacuazioni mostra tuttavia che le due facce della medaglia possono e devono essere distinte.

È unanimemente riconosciuto e spesso ribadito che le evacuazioni non possono essere utilizzate come strumento di pulizia etnica, per esercitare un controllo maggiore su determinati gruppi, aree[81], o fazioni di dissidenti politici[82]. Come sottolineato nel Commentario della Croce Rossa al Protocollo Aggiuntivo II, “chiaramente, motivi militari imperativi non possono essere giustificati da motivi politici”[83]. L’etimologia stessa della parola, dal latino ex-vacuare (rendere vuoto), esclude la possibilità di un’applicazione selettiva e limitata a determinati gruppi o popolazioni nell’area. Ciò nonostante, le evacuazioni devono essere effettuate per proteggere in particolare le categorie più vulnerabili; l’evacuazione dei feriti e dei malati, in particolare, è imperativa e prevale sul divieto di trasferire civili, a condizione che si tratti di vere evacuazioni mediche[84]. Anche quando vengono effettuate evacuazioni più ampie per proteggere la popolazione da determinati attacchi finalizzati al raggiungimento di un obiettivo militare, tale misura deve rappresentare una scelta adottata esclusivamente come extrema ratio, poiché i belligeranti sono tenuti ad adattare le operazioni alla situazione sul terreno, non a modellare il terreno secondo le proprie azioni pianificate.

Essenzialmente, gli atti di trasferimento forzato e le evacuazioni differiscono per natura e finalità: i primi mirano a rimuovere una popolazione da un’area e costituiscono l’obiettivo stesso dell’operazione; le seconde rappresentano invece un mezzo di ultima istanza, impiegato per proteggere la popolazione stessa nel perseguimento di un obiettivo concreto separato. Basandosi su questa differenza ontologica, alcuni sostengono che l’evacuazione non sia una vera eccezione al trasferimento forzato[85], ma piuttosto un atto e un concetto completamente distinto. In definitiva, distinguere evacuazioni lecite da atti illeciti di trasferimento forzato dipende in larga misura dalla capacità di discernere le preoccupazioni in buona fede per la sicurezza delle popolazioni dagli argomenti opportunistici, sulla base di un vaglio stringente dell’elemento soggettivo in capo all’agente.

7. Conclusioni

Le evacuazioni di civili costituiscono una misura eccezionale, ammissibile solo quando fondata su criteri rigorosi e accompagnata da garanzie sostanziali e procedurali idonee a tutelare i diritti delle persone coinvolte. L’analisi delle fonti convenzionali e della giurisprudenza internazionale mostra che la liceità dell’evacuazione dipende non solo dalla sussistenza di effettive ragioni militari imperative o dalla necessità di proteggere la popolazione civile, ma anche dalla temporaneità della misura, dalla proporzionalità degli strumenti adottati e dal rispetto della volontà individuale degli evacuati. La prassi giudiziaria conferma che, quando tali criteri vengono piegati a finalità ulteriori — politiche, demografiche o di controllo territoriale — l’evacuazione si trasforma in un trasferimento forzato penalmente rilevante. In un contesto in cui gli attori armati continuano a invocare impropriamente motivi umanitari o di sicurezza per giustificare spostamenti di massa, la chiarezza dei parametri giuridici rimane decisiva per prevenire abusi e per garantire un’applicazione coerente del divieto sancito dal diritto internazionale umanitario e dallo Statuto di Roma.

[1] In particolare, l’Articolo 49 della IV Convenzione di Ginevra stabilisce che: “I trasferimenti forzati, in massa o individuali, come pure le deportazioni di persone protette, fuori del territorio occupato e a destinazione del territorio della Potenza occupante o di quello di qualsiasi altro Stato, occupato o no, sono vietati, qualunque ne sia il motivo.

La Potenza occupante potrà tuttavia procedere allo sgombero completo o parziale di una determinata regione occupata, qualora la sicurezza della popolazione o impellenti ragioni militari lo esigano. Gli sgombri potranno aver per conseguenza lo spostamento di persone protette soltanto nell’interno del territorio occupato, salvo in caso di impossibilità materiale. La popolazione in tal modo evacuata sarà ricondotta alle sue case non appena le ostilità saranno cessate nel settore che entra in linea di conto.

Procedendo a siffatti trasferimenti o sgomberi, la Potenza occupante dovrà provvedere, in tutta la misura del possibile, affinché le persone protette siano ospitate convenientemente, i trasferimenti si compiano in condizioni soddisfacenti di salubrità, di igiene, di sicurezza e di vitto e i membri di una stessa famiglia non siano separati gli uni dagli altri.

La Potenza protettrice sarà informata dei trasferimenti e degli sgomberi non appena essi avranno luogo.

La Potenza occupante non potrà trattenere le persone protette in una regione particolarmente esposta ai pericoli della guerra, salvo qualora la sicurezza della popolazione o impellenti ragioni militari lo esigano.

La Potenza occupante non potrà procedere alla deportazione o al trasferimento di una parte della sua propria popolazione civile nel territorio da essa occupato.”

[2] E. Henry, The Prohibition of Deportation and Forcible Transfer of Civilian Population in the Fourth Geneva Convention and Beyond in B. U. Khan e J. H. Bhuiyan (ed.), Revisiting the Geneva Conventions: 1949-2019, Leiden, Brill, 2019, p. 103.

[3] ICTY, Trial Chamber, Prosecutor v. Vidoje Blagojević and Dragan Jokić, Judgment, 17 gennaio 2005, IT-02-60-T, par. 598.

[4] Per un’interpretazione di segno opposto, si veda: K. Ambos, Evacuation of Civilian Populations and Criminal Complicity: A Critical Appraisal of the February 2017 Report of the Syria Commission of Inquiry, «EJIL: Talk!», 24 maggio 2017: «Ritengo che, nel caso di specie, sia plausibile sostenere che, contrariamente alla posizione della Commissione, l’evacuazione fosse richiesta dalla sicurezza dei civili e dalla necessità militare. Quanto al primo profilo, è evidente che l’evacuazione dei civili da una zona di conflitto verso un’area (più) sicura aumenti la loro sicurezza, anche se le parti belligeranti perseguono altri interessi, ad esempio ‘strategici’. Di fatto, gli interessi strategici possono costituire essi stessi una ragione sufficiente per un’evacuazione, se il loro scopo è, ad esempio, rimuovere i civili dalla zona di conflitto per evitare danni collaterali. In tal caso, l’evacuazione sarebbe almeno giustificata dalla necessità militare. È vero, come già sostenuto da Elvina Pothelet in questo intervento, che l’idea dell’evacuazione era che le truppe siriane avrebbero ripreso il controllo della città e che, pertanto, le operazioni di combattimento si sarebbero arrestate».

[5] E. Henry, The Prohibition of Deportation, cit., p. 103. Si veda altresì ECCC, Trial Chamber, Chea and Samphan, Judgment, 7 agosto 2014, ECCC/002/19-9-2007/ECCC/TC, par. 450: «I trasferimenti forzati effettuati nell’interesse della sicurezza dei civili o per necessità militare, così come tutte le misure che limitano la libertà di movimento, devono conformarsi al principio di proporzionalità; devono essere idonei a raggiungere la funzione protettiva perseguita; devono rappresentare lo strumento meno invasivo tra quelli che potrebbero conseguire il risultato desiderato; e devono essere proporzionati all’interesse da tutelare».

[6] Y. Dinstein, Military Necessity in Max Planck Encyclopedias of International Law (ultimo aggiornamento: settembre 2015).

[7] J.J. Merriam, Affirmative Target Identification: Operationalizing the Principle of Distinction for U.S. Warfighters, «Virginia Journal of International Law», 56 (1), 2016, p. 109; Y. Naqvi, The Limits of Honest Judgment: The Reasonable Commander Test and Mistake of Fact, in N. Hayashi, C. Lingaas (a cura di), Honest Errors? Combat Decision-Making 75 Years After the Hostage Case, The Hague, Asser Press, 2024, p. 194.

[8] Id., p. 123.

[9] B.J. Bill, The Rendulic “Rule”: Military Necessity, Commander’s Knowledge, and Methods of Warfare, «Yearbook of International Humanitarian Law», 12 (2009), pp. 119-155. Per un’analisi approfondita della regola, della sua precaria base giuridica e della sua perdurante eredità nella giurisprudenza penale internazionale, si veda: S. Watts, The Genesis and Significance of the Law of War “Rendulic Rule”, in N. Hayashi, C. Lingaas (a cura di), Honest Errors? Combat Decision-Making 75 Years After the Hostage Case, Asser Press, 2024, pp. 155-176.

[10] Nuremberg Military Tribunal, United States v. List (Wilhelm) et al., Trial Judgment, Case No 7 (1948).

[11] A.M. de Zayas, International Law and Mass Population Transfers, «Harvard International Law Journal», 16(2), 1975, p. 218.

[12] E. Brandon, Grave Breaches and Justifications: The War Crime of Forcible Transfer or Deportation of Civilians and the Exception for Evacuations for Imperative Military Reasons, «Oslo Law Review» 6, 2019, p. 111.

[13] Come è stato osservato: «Sebbene l’Oberkommando der Wehrmacht (OKW), con il suo nucleo di comando Wehrmachtführungsstab (WFStab), abbia fatto ricorso a motivazioni di necessità militare nell’istruire Rendulic e gli altri destinatari dell’ordine, l’ordine di Hitler del 28 ottobre collegava l’evacuazione forzata a una preoccupazione molto diversa. L’evacuazione sarebbe stata “nell’interesse della sicurezza della popolazione” (“im Interesse der Sicherheit der Bevölkerung”) che si era dimostrata “riluttante” a seguire gli appelli a evacuare volontariamente (cfr. S.G. Holtsmark, Rendulic and the Military Necessity Defence in Hostage: Did He Speak the Truth?, in Honest Errors? Combat Decision-Making 75 Years After the Hostage Case, a cura di N. Hayashi, C. Lingaas, Asser Press, 2024, p. 50). Anche considerando la giustificazione della necessità in sé, “Rendulic, tuttavia, non era d’accordo sulla necessità dell’evacuazione, ma testimoniò che era ‘assolutamente impossibile non obbedire a questo ordine di evacuazione’ e che era riuscito a convincersi che ‘era la cosa migliore per la popolazione che fosse stata rimossa’” (Y. Naqvi, The Limits of Honest Judgment: The Reasonable Commander Test and Mistake of Fact, in Honest Errors? Combat Decision-Making 75 Years After the Hostage Case, a cura di N. Hayashi, C. Lingaas, Asser Press, 2024, p. 189). Per ulteriori dettagli sul processo decisionale attraverso i ranghi dell’OKW, si veda: S. Bones, G.D. Hatlehol, Devastation and Forced Evacuation: The Actors and Their Motives, in Honest Errors? Combat Decision-Making 75 Years After the Hostage Case, a cura di N. Hayashi, C. Lingaas, Asser Press, 2024, pp. 81-107.

[14] NMT, USA v. Wilhelm List et al., par. 1297. Si veda anche S.G. Holtsmark, Rendulic and the Military Necessity Defence..., cit., pp. 47-79.

[15] ICC, Trial Chamber VI, Situation in the Democratic Republic of the Congo, Prosecutor v. Bosco Ntaganda, Judgment, 8 luglio 2019, ICC-01/04-02/06-2359, par. 1098.

[16] Id., par. 1099.

[17] E. Henry, The Prohibition of Deportation, cit., p. 103.

[18] High Court of Justice (Israele), Afo et al. v. IDF Commander in the West Bank et al., 10 aprile 1988, HCJ 785/87. Traduzione inglese disponibile su HaMoked: https://www.hamoked.org/document.php?dID=280.

[19] Si veda sul punto: É. David, Principes de droit des conflits armés, 5ª ed., Bruylant, 2012, p. 597.

[20] IMT, Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal («Blue Series»), vol. IX, pp. 363-364.

[21] ICTY, Trial Chamber, Prosecutor v. Jadranko Prlić et al., Judgment, 29 May 2013, IT-04-74-T, vol. VI, Separate and Partially Dissenting Opinion of Presiding Judge Jean-Claude Antonetti, par. 339.

[22] Ibidem.

[23] Idem, vol. III, par. 783.

[24] E. Pothelet, The Evacuation of Eastern Aleppo: Humanitarian Obligation or War Crime?, «EJIL: Talk!», 14 marzo 2017.

[25] ICTY, Trial Chamber, Prosecutor v. Radislav Krstić, Judgment, 2 agosto 2001, IT-98-33-T, par. 527.

[26] E. Henry, The Prohibition of Deportation, cit., p. 101. Secondo alcuni, l’obbligo di evacuazione dovrebbe essere inteso rigorosamente solo nei confronti dei prigionieri di guerra e delle persone hors de combat, mentre le evacuazioni di civili potrebbero essere considerate un «obbligo di condotta e non di risultato» (T. Mulder, Evacuations in Armed Conflict: A Fine Line Between a Life-Saving Measure and Forced Displacement, «EJIL: Talk!», 9 ottobre 2024). Tuttavia, a parere di chi scrive, tale interpretazione non è convincente, poiché nulla nelle disposizioni della Convenzione di Ginevra IV né nello Statuto di Roma indica una simile limitazione significativa. Inoltre, il fatto che la disposizione si trovi nella Convenzione IV, dedicata alla protezione dei civili, e non nella Convenzione III, dedicata ai prigionieri di guerra, conferma l’intento di stabilire obblighi generali per la sicurezza dei civili.

[27] Art. 57(2)(c) Protocollo Aggiuntivo I: «Si deve dare un preavviso efficace degli attacchi che possono interessare la popolazione civile, salvo che le circostanze non lo permettano».

[28] T. Mulder, Evacuations in Armed Conflict: A Fine Line Between a Life-Saving Measure and Forced Displacement, «EJIL: Talk!», 9 ottobre 2024.

[29] E. Henry, The Prohibition of Deportation, cit., p. 98; Y. Dinstein, The International Law of Belligerent Occupation, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, p. 184.

[30] Blagojevic and Jokic, Trial Judgment, par. 598.

[31] E. Henry, The Prohibition of Deportation, cit., p. 99; De Zayas, International Law and Mass Population Transfers, cit., p. 219; J.M. Henckaerts, Deportation and Transfer of Civilians in Time of War, «Vanderbilt Journal of Transnational Law» 26(3), 1993, p. 475; J.M. Henckaerts, Mass Expulsion in Modern International Law and Practice, Leiden, Brill-Nijhoff, 1995, p. 145.

[32] ICTY, Trial Chamber, Prosecutor v. Vujadin Popović et al., Judgment, 10 giugno 2010, IT-05-88-T, par. 901.

[33] Id., par. 924.

[34] ICTY, Appeals Chamber, Prosecutor v. Milomir Stakić, Judgment, 22 marzo 2006, IT-97-24-A par. 287.

[35] ICTY, Trial Chamber, Prosecutor v. Zdravko Tolimir, Judgment, 12 December 2012, IT-05-88/2-T par. 798-800.

[36] Id., Judge Nyambe Separate Opinion, par. 30.

[37] Ibid.

[38] Id., para. 32.

[39] Tolimir, Trial Judgment, par. 1015.

[40] Chea and Samphan, Trial Judgment, par. 549.

[41] Id., par. 634.

[42] Id., par. 635.

[43] Ibid. Gli imputati avevano avanzato anche l’argomento secondo cui l’evacuazione rientrava in una politica legittima di reinsediamento; la Camera, tuttavia, respinse l’argomento chiarendo che «la politica economica non è tra i motivi riconosciuti dal diritto internazionale che giustifichino il trasferimento forzato di una popolazione». Id., par. 549.

[44] See: E. Brandon, Grave Breaches and Justifications, cit., p. 113. L’autrice riporta l’esempio di un esercito che si ritira deliberatamente attraverso una zona densamente popolata, giustificando l’evacuazione dei civili per motivi militari imperativi. Secondo la sua analisi, tale giustificazione non solleva il responsabile, dato che la necessità militare era stata creata deliberatamente dalle forze armate agenti. Per una lettura apparentemente opposta, si veda: Blagojević and Jokić, Trial Judgment, par. 598.

[45] Y. Nahlawi, Forcible Displacement as a Weapon of War in the Syrian Conflict, in Armed Conflict and Forcible Displacement: Individual Rights under International Law, a cura di E. Katselli Proukaki, Londra, Routledge, 2018, p. 192.

[46] ICRC, «Syria: Aid convoy turns back after being refused entry to besieged Daraya», 12 maggio 2016.

[47] Y. Nahlawi, Forcible Displacement as a Weapon of War, cit., p. 193.

[48] Id., p. 196.

[49] Y. Nahlawi, Forcible Displacement as a Weapon of War, cit., p. 204.

[50] Id., pp. 205-206.

[51] G. Mettraux, International Crimes and the Ad Hoc Tribunals, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 83: «Rimane, tuttavia, incerto se le condizioni in cui avviene il trasferimento di persone – ad esempio lunghi spostamenti a piedi o il sovraffollamento su autobus e treni – possano di per sé trasformare un trasferimento altrimenti legittimo in un reato di deportazione».

[52] R. Piotrowicz, Displacement and Displaced Persons, in Perspectives on the ICRC Study on Customary International Humanitarian Law, E. Wilmshurst e S. Breau (a cura di), Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p. 349.

[53] Prlić et al., Trial Judgment, vol. I, par. 52.

[54] ICTY, Trial Chamber, Prosecutor v. Ratko Mladić, Judgment, 22 novembre 2017, IT-09-92-T, vol. III, par. 3164.

[55] Blagojević and Jokić, Trial Judgment, par. 597; G. Werle, F. Jeßberger, Principles of International Criminal Law, 4th ed., Oxford, Oxford University Press, 2020, p. 510.

[56] ICTY, Trial Chamber, Prosecutor v. Milan Milutinović et al., Judgment, 26 febbraio 2009, IT-05-87-T vol. I, par. 166. Si veda anche: Blagojević and Jokić, Trial Judgment, par. 597.

[57] ICTY, Trial Chamber, Prosecutor v. Radoslav Brđanin, Judgment, 1 settembre 2004, IT-99-36-T, par. 556.

[58] ICTY, Trial Chamber, Prosecutor v. Mladen Naletilic and Vinko Martinovic, Judgment, 31 marzo 2003, IT-98-34-T, par. 526.

[59] Ibid.

[60] ICTY, Trial Chamber, Prosecutor v. Vlastimir Đorđević, Judgment, 23 febbraio 2011, IT-05-87/1-T, par. 1692.

[61] Mladić, Trial Judgment, vol. III, par. 3164.

[62] IMT, Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal («Blue Series»), vol. V, p. 464.

[63] E. Henry, The Prohibition of Deportation, cit., pp. 83-84.

[64] Naletilić and Martinović, Trial Judgment, par. 523.

[65] Ibid.

[66] Tolimir, Trial Judgment, par. 816 e 831.

[67] Idem, par. 816.

[68] Ibid.

[69] Id., par. 816 e 832.

[70] ICTY, Trial Chamber, Prosecutor v. Blagoje Simić et al., Judgment, 17 ottobre 2003, IT-95-9-T, par. 127. Per quanto riguarda la Croce Rossa Internazionale, i giudici hanno sostenuto che: «Un’analisi del mandato della Croce Rossa può solo portare alla conclusione che il coinvolgimento della Croce Rossa negli “scambi” era basato esclusivamente su considerazioni umanitarie e non può essere interpretato come una “legalizzazione” di tali procedure», par. 127.

[71] ICTY, Trial Chamber, Prosecutor v. Momčilo Krajišnik, Judgment, 27 settembre 2006, IT-00-39-T, par. 724; ICTY, Appeals Chamber, Prosecutor v. Momčilo Krajišnik, Judgment, 17 marzo 2009, IT-00-39-A, par. 319.

[72] ICTY, Trial Chamber, Prosecutor v. Milan Martić, Judgment, 12 giugno 2007, IT-95-11-T, par. 299.

[73] Id., par. 426-432.

[74] Simić et al., Trial Judgment, par. 128. Si veda anche: Popović et al., Trial Judgment, par. 921. Questi principi furono successivamente confermati anche dall’ECCC, che stabilì che “la semplice esistenza di un accordo tra autorità rappresentanti le parti in conflitto per lo scambio di gruppi di persone trasferite da entrambe le parti, non ha alcun impatto sulla natura volontaria o sulla liceità di tale trasferimento” (si veda: Chea and Samphan, Trial Judgment, par. 685).

[75] ICTY, Trial Chamber, Prosecutor v. Jovica Stanišić and Franko Simatović, Judgment, 30 maggio 2013, IT-03-69-T, vol. I, par. 1047-1048.

[76] Onu, Assemblea Generale, Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, 2 febbraio 2017, A/HRC/34/64.

[77] K. Ambos, Evacuation of Civilian Populations, cit.

[78] La mens rea è ugualmente determinante nei casi in cui le forze Onu sono costrette a impegnarsi in conflitti attivi con altre parti, il che può comportare lo sfollamento involontario della popolazione civile. Ciò si è verificato nella RDC, dove la MONUSCO fu costretta a confrontarsi con milizie, causando lo sfollamento forzato di ulteriori centinaia di migliaia di civili» (L. Moffett, Accountability for Forced Displacement in Democratic Republic of Congo and Uganda before the International Criminal Court, «African Journal of International Criminal Justice», 2, 2015, p. 136).

[79] K.G. Buck, Displacement and Dispossession: Redefining Forced Displacement and Identifying When Forced Displacement Becomes Pillage Under International Humanitarian Law, «Journal of International Humanitarian Action», 2, 2017, p. 7.

[80] Ad esempio, in Uganda il governo centrale e le Uganda People’s Defence Forces trasferirono forzatamente civili in cosiddetti ‘campi protetti’ o ‘villaggi protetti’, sostenendo che tali aree fossero sicure dal conflitto. Le condizioni di vita in questi campi erano talmente drammatiche che 1.000 persone morivano ogni settimana, inducendo molti ugandesi a ritenere che la politica governativa costituisse genocidio» (P. Wegner, A Genocide in Northern Uganda? – The ‘Protected Camps’ Policy of 1999 to 2006, «Justice in Conflict», 9 aprile 2012). Analogamente, in Burundi il governo trasferì civili in siti di «protezione» (si veda: Human Rights Watch, Emptying the Hills: Regroupment Camps in Burundi, 1° giugno 2000). Già nel contesto della Conferenza Diplomatica per la redazione del Protocollo Aggiuntivo II, il rappresentante della Norvegia affermò eloquentemente: «Sfortunatamente, l’articolo 29 era piuttosto debole. Le parole “salvo che la sicurezza dei civili coinvolti o motivi militari imperativi lo richiedano” potrebbero dare luogo ad abusi. La sicurezza dei civili non dovrebbe richiedere il loro trasferimento forzato, perché se la loro sicurezza fosse genuinamente minacciata, i civili sarebbero pronti a spostarsi spontaneamente. L’idea di motivi militari imperativi era anch’essa ambigua, ma piuttosto più accettabile. Solo motivi puramente militari erano ammissibili, non motivi politici, come la necessità di esercitare un maggiore controllo su un gruppo etnico dissidente.» ICRC, Official Records of the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts, Ginevra, 1974-1977, vol. XIV, p. 229.

[81] E. Henry, The Prohibition of Deportation, p. 104; C. Meindersma, Legal Issues Surrounding Population Transfers in Conflict Situations, «Netherlands International Law Review» 41(1), 1994, pp. 31 e 49; Blagojević and Jokić, Trial Judgment, par. 597.

[82] Y. Sandoz et al., Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, Ginevra, International Committee of the Red Cross, 1986, par. 4854.

[83] Ibid.

[84] E. Pothelet, The Evacuation of Eastern Aleppo, cit.

[85] S. Jaquemet, The Cross-fertilization of International Humanitarian Law and International Refugee Law, «International Review of the Red Cross» 83, 2001, p. 670.