ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma
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Contrasto del giudicato implicito con la normativa consumieristica

17 ottobre 2024
Contrasto del giudicato implicito con la normativa consumieristica

Mettiamo a disposizione delle lettrici e dei lettori l’ordinanza con la quale il Tribunale di Brindisi ha rimesso alla Corte di Giustizia UE la questione della rilevabilità d’ufficio, in sede esecutiva, della violazione delle regole comunitarie, specie in materia consumieristica, ogniqualvolta il decreto ingiuntivo sia stato opposto ma senza far valere la vessatorietà del contratto sottostante e l’opposizione sia stata definita con pronuncia definitiva. 

Tale ordinanza investe una problematica particolarmente attuale e che ha destato un acceso dibattito interpretativo, ed è connessa a quella affrontata della rivoluzionaria pronuncia della Corte di Giustizia del 17 maggio del 2022 che ha stabilito il principio della superabilità del giudicato implicito relativo ad un decreto non opposto, nell’ipotesi in cui lo stesso violi la disciplina consumieristica.

Le S.U. nell’aprile del 2023, nel congegnare un apparato rimediale coerente con il modello comunitario, hanno enucleato il famoso decalogo che conforma i poteri del Giudice della cognizione e dell’esecuzione. 

Con la presente rimessione si domanda alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sulla rilevabilità d’ufficio, in sede esecutiva, della violazione delle regole comunitarie, specie in materia  consumieristica, ogniqualvolta il decreto ingiuntivo sia stato opposto ma senza far valere la vessatorietà del contratto sottostante e l’opposizione sia stata definita con pronuncia definitiva. 

I quesiti posti alla Corte di Giustizia sono i seguenti:

«Se ed a quali condizioni il combinato disposto degli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea osti ad un ordinamento come quello nazionale che preclude al Giudice dell'esecuzione (in sede di istanza di sospensiva e, quindi, di cognizione sommaria oppure in sede di trattazione del merito dell’opposizione all’esecuzione), di effettuare un sindacato intrinseco di un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, d’ufficio o su richiesta del debitore, nonchè di accertare una simile vessatorietà, anche solo in via incidentale e sommaria e/o di concedere un termine per l’introduzione di un giudizio di opposizione tardivo al fine di far accertare dal Giudice della cognizione la predetta vessatorietà.  

Ciò, allorquando, concorrano le seguenti condizioni:

a. sia stata proposta un’opposizione a decreto ingiuntivo per ragioni che esulano dalla vessatorietà delle clausole del contratto di fideiussione e la stessa sia stata definita con sentenza passata in giudicato (che investa implicitamente la mancata vessatorietà di una clausola contrattuale);

b. non vi sia stato il controllo di abusività in sede monitoria o di giudizio di opposizione;

c. né, in sede di genesi e emissione del decreto ingiuntivo, vi sia stata l’informazione diretta all’ingiunto della possibilità di avvalersi della  tutela consumieristica;

A) Se, in tale fattispecie, ai fini della predetta valutazione di compatibilità della disciplina interna, assuma rilievo, anche solo ad abundantiam, che il consumatore acquisisca consapevolezza del proprio status dopo la proposizione della prima tempestiva opposizione e tale presa di coscienza sia stata precedentemente preclusa dal diritto vivente (che disconosceva in capo ad esso la qualità di consumatore solo perché garante, senza distinguere secondo lo scopo obiettivo della garanzia);»


Tribunale di Brindisi

Sezione Civile - SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI

ORDINANZA DI RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

                                                            IL GIUDICE

nella procedura RG. 1404 del 2024, introdotta

                                                                             DA 

XXX, rappresentata e difesa dall’Avv.

-                                                                                                                                                                                                                                 OPPONENTE

CONTRO

"AAA   S.P.A."   (nuova  denominazione assunta dalla società "SSS S.P.A." come meglio infra indicato), con sede legale in omissis, e per essa IIISERVICING S.P.A, con sede legale in omissis

-                                                                                                                                                                                                                                 OPPOSTA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

letti gli atti ed i documenti di causa;

posta da parte opponente la questione relativa all’eventuale estensione dei principi enucleati dalla Corte di Giustizia, con la pronuncia del 17 maggio del 2022, come calibrati dalle Sezioni unite del 2023;

sottoposta alle parti, d’ufficio, la problematica dell’eventuale doverosità da parte del Giudice dell’esecuzione (in sede di istanza di sospensiva e, quindi, di cognizione sommaria oppure in sede di trattazione del merito dell’opposizione all’esecuzione) di effettuare un sindacato intrinseco di un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, d’ufficio o su richiesta del debitore, alle condizioni meglio individuate in sede di formulazione dei quesiti sottoposti all’On. Corte. Ciò, una volta che sia stata proposta un’opposizione a decreto ingiuntivo per ragioni che esulano dalla vessatorietà delle clausole del contratto di fideiussione e che la stessa sia stata definita con sentenza passata in giudicato (che investa implicitamente la mancata vessatorietà di una clausola contrattuale);

viste le deduzioni delle parti all’udienza del 12 settembre 2024;    

                                                      OS S E R V A

Per comodità espositiva si fa precedere al testo dell’ordinanza l’indice seguito nella stesura della stessa: 

Indice 

1. Il procedimento principale.

1.1. Esposizione succinta del procedimento e della fattispecie concreta.

1.2. Motivi del rinvio pregiudiziale: la compatibilità comunitaria di una disciplina nazionale che non preveda la rilevabilità d’ufficio, in sede esecutiva, della violazione della normativa consumieristica, quando il decreto ingiuntivo sia stato opposto per ragioni che esulano dalla vessatorietà delle clausole del contratto di fideiussione e l’opposizione sia stata definita con sentenza passata in giudicato (che investa implicitamente la mancata vessatorietà di una clausola contrattuale). La sua rilevanza ai fini della definizione del giudizio.

2Diritto nazionaleDisposizioni nazionali richiamate.

2.1. La disciplina civile sostanziale

2.2. La disciplina processuale

 3Diritto nazionale.  Le diverse posizioni interpretative “interne” relativamente alla questione devoluta alla CGUE

a) In giurisprudenza 

b)In dottrina

4. Disposizioni di diritto dell'unione europea

4.1. I limiti all'autonomia procedurale degli Stati membri.

4.2. La giurisprudenza della Corte di giustizia sui doveri del Giudice in materia di tutela del consumatore e di superabilità del giudicato.

5. Profili rilevanti per la disamina della questione

5.1. La giurisprudenza della Corte di giustizia e della Suprema Corte italiana, sulla qualificazione del garante come consumatore

5.2. La giurisprudenza della Suprema Corte italiana sulla superabilità del giudicato, conseguente alla presa di posizione del Giudice comunitario: elementi di differenziazione

5.3. L’effettiva portata della pronuncia della Corte alla luce dei principi che regolano i rapporti fra ordinamento nazionale e comunitario: il superamento del solo giudicato implicito latamente inteso e solo per le materie caratterizzate dall’interferenza di norme comunitarie direttamente applicabili e cogenti

5.4. Un possibile e auspicabile punto di equilibrio fra esigenze di effettività della tutela consumeristica e difesa dei principi processual-civilistici 

5.5. La comunanza di ratio fra l’ipotesi del decreto non opposto e quella del decreto opposto senza far valere l’anticomuniìtarietà della clausola

 

1. Il procedimento principale.

1.1. Esposizione succinta del procedimento e della fattispecie concreta

Con atto di citazione l'opponente XXX citava in giudizio AAA, introducendo tempestivamente il merito dell’opposizione all’esecuzione, già proposta ai fini della richiesta sospensione.

Deduceva le medesime circostanze, già evidenziate in sede cautelare e ripercorreva l’articolata vicenda processuale. 

In danno della stessa veniva attivata una procedura esecutiva immobiliare, traente linfa da titolo esecutivo di formazione giudiziale, costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Bari n.1390/2021, del 19.7.2021, resa nell'ambito del procedimento n. R.g. 1524/2018.

Tal ultima veniva pronunciata a seguito di giudizio in grado d'appello.

In particolare, la vicenda processuale di merito nasceva dall’opposizione a decreto ingiuntivo n. 905/14- R.g.n. 1540/2014, emesso dal Trib. Foggia, su ricorso dell'allora Banca PPP Spa, con il quale veniva ingiunto di pagare alla NNN Srl, al sig. YYY, nonché alla sig.ra XXX (odierna ed unica esecutata), nella spiegata qualità di garante-fideiussore della NNN Srl, la somma complessiva di € 99.052,04, riveniente da scoperto di conto corrente n. 141/900716 intestato alla NNN Srl.

Il predetto decreto ingiuntivo veniva opposto dalla NNN srl, e dai sigg.ri YYY e XXX per ragioni diverse dall’anticomunitarietà (parziale) del regolamento contrattuale; l’opposizione, che era stata rigettata in primo grado, veniva rigettata anche in grado di appello con sentenza n. 1390/2021 della Corte di appello di Bari, ormai passata in giudicato.

La sig.ra XXX era destinataria della procedura esecutiva per aver sottoscritto in data 6.11.2009 una fideiussione omnibus con la quale si costituiva fideiussore della NNN Srl.

Una volta attivato il giudizio esecutivo, con atto di comparsa, la sig.ra XXX, invocando i principi di cui alla sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. n. 9479 del 6 aprile 2023, instava affinchè il G.E. concedesse il termine di 40 gg. per la proposizione di altraopposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. n. 905/14- R.g.n. 1540/2014 alla debitrice esecutata ex art. 650 c.p.c., al fine di far valere la sola questione relativa all'eventuale presenza di clausole abusive all'interno della fideiussione dalla medesima sottoscritta.

Ciò sull'assunto che, se, da un lato, la nota sentenza a SS.UU. n. 9479/2023 faceva espresso riferimento all’ipotesi di titolo formatosi a seguito di cognizione sommaria e parziale,  da un’interpretazione sistematica ed estensiva, i prefati principi sarebbero  stati applicabili anche all’ipotesi di titolo esecutivo, formatosi a seguito di cognizione piena, nel quale, però, il Giudice di merito non abbia statuito in ordine alla eventuale presenza di clausola abusive all'interno della fideiussione sottoscritta (come avvenuto nel caso di specie, Cfr. Sentenza Corte d'Appello di Bari n. 1390/2021).

 Il G.E., con ordinanza fuori udienza, resa in data 10.2.2024, così stabiliva:

“La SS. UU. 9479\2023 riguarda l’ipotesi in cui il titolo si sia formato a seguito di cognizione sommaria e parziale, e non a seguito di cognizione piena;

Consentire l’ingresso, nel procedimento di esecuzione (nel caso in cui si sia superata la fase di emissione del provvedimento che dispone la vendita), delle questioni de quibus, equivarrebbe a consentire l’elusione (inammissibile) delle preclusioni di cui all’art 615 c.p.c.;

PQM

Rigetta l'istanza”

Avverso detta ordinanza, la XXX, proponeva ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 2 cpc all'uopo instando affinchè il G.E., previa sospensione della procedura esecutiva in atto e giusta applicazione dei principi di cui alla ridetta sentenza a SS.UU. della Suprema Corte n. 9479/2023, nonché della Direttiva 93/13 della CGUE, concedesse, re melius perpensa, l'invocato termine di 40 gg. per la proposizione di altra opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 905/14, R.g.n. 1540/2014- Trib.Foggia.

Dunque, il G.E., con ordinanza del 26.04.2024, confermava il diniego della la richiesta di sospensione della esecuzione, per le stesse motivazioni già espresse nella iniziale ordinanza di diniego del 10.02.2024, atteso che la sentenza a SS UU riguardava solo l’ipotesi del decreto ingiuntivo non opposto, e non i titoli formatisi all’esito del giudizio a cognizione piena, come era accaduto nel caso della sig.ra XXX, ove il decreto ingiuntivo era stato opposto, e la relativa opposizione era stata rigettata in due gradi di giudizio.

Avverso detta ordinanza del 26.04.2024, proponeva reclamo la sig.ra XXX, replicando sostanzialmente le argomentazioni   già rassegnate nel ricorso ex art 617 cpc dinanzi al G.E..

La critica della reclamante si incentrava sostanzialmente sulla tesi secondo la quale i    principi, affermati dalla sentenza a SS UU di Cassazione, innanzi citata, sarebbero estensibili anche al caso di decreto ingiuntivo opposto e definito con sentenza passata in giudicato, e, quindi, anche al caso in cui il titolo si sia formato a seguito di giudizio a cognizione piena, quale è quello che si apre a seguitodell’opposizione a decreto ingiuntivo.

E ciò in quanto - a suo dire – il principio di effettività della tutela del consumatore  dovrebbe essere applicato non solo ai decreti ingiuntivi non opposti, ma anche alle decisione emesse nell’ambito di un giudizio a cognizione piena, in cui non sia stata rilevata l’eventuale abusività delle clausole contrattuali. Ciò, in quanto il Giudice        nazionale deve sempre rilevare d’ufficio l’applicabilità delladirettiva n. 93/13.

La reclamante concludeva per la riforma dell’ordinanza impugnata, insistendo per la sospensione dell’esecuzione nonché per la concessione del termine di gg 40 per proporre opposizione al fine di far valere l’eventuale presenza delle clausole abusive all’interno della fideiussione prestata dalla XXX.

Si costituiva la III SERVICING S.P.A, nella qualità di procuratrice di AAA spa, per resistere e contraddire all’avverso reclamo, chiedendone il rigetto.

L’attrice nell’introdurre il merito della proposta opposizione, nel termine perentorio a ciò previsto, chiede che sia pronunciata l’illegittimità del provvedimento impugnato, formulando le seguenti conclusioni: 

“ a) sospendere la presente esecuzione, ovvero disporre la sospensione e/o la revoca del provvedimento impugnato;

b) nel merito, accertare e dichiarare , per tutte le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto, il diritto della ricorrente, previaapplicazione dei principi di cui alla menzionata sentenza a SS.UU. della Suprema Corte n. 9479/2023, nonché della Direttiva 93/13 della CGUE, ad ottenere dal G.E. la concessione del termine di 40 gg. per la proposizione di altra opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 905/14- R.g.n. 1540/2014- Trib.Foggia- al fine di far valere la sola questione relativa all'eventuale presenza di clausole abusive all'interno della fideiussone con declaratoria di sospensione delle operazioni di vendita o assegnazione del bene o del credito, fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c.”.

La convenuta  si costituiva nel presente giudizio e contestava gli assunti di parte opponente.

Ciò premesso, per quanto concerne il profilo relativo all’eventuale assunzione della qualità di fideiussore, da parte della esecutata, giova osservare quanto segue.

Nella specie, in sede cautelare, a fronte dell’allegazioni di parte opponente nel senso dell’assunzione della veste consumieristica, parte opposta, si e’ limitata a contestare la riconducibilità della XXX al novero dei consumatori. 

Per contro, AAA non ha dedotto anche che la XXX abbia assunto la qualità di socia rispetto alla società garantita, nè ha allegato alcuna specifica  circostanza contraria, né ha eccepito un particolare interesse della garante rispetto allo svolgimento dell’attività imprenditoriale, per esservi coinvolta direttamente o indirettamente; né ha fornito la prova dei propri assunti.

Invero, ad una valutazione, allo stato degli atti, sembra doversi ritenere che la prestazione della garanzia fideiussoria rientri nella abituale logica di funzionamento di un’impresa famigliare, coi vincoli di solidarietà che la stessa e’ idonea a ingenerare.

Dunque, in applicazione di una massima tratta dalla comune esperienza, di difficile smentita, la fideiussione parrebbe rinvenire la propria genesi nella volontà della moglie del titolare dell’impresa di sostenere l’attività d’impresa, consento alla stessa di conseguire le necessarie provvidenze economiche.  

Quindi, se deve ritenersi una certa <>, di fatto, della XXX rispetto alle sorti della società e alle sue sorti economiche, in quanto tenuta a rispondere per le obbligazioni di questa, non può sostenersi che la stessa cogestisse la società o fosse in alcun modo coinvolta nelle scelte d’investimento o di spesa della compagine societaria. 

Per quanto concerne la sussistenza di una prova, ex actis, della qualità di consumatore dell’opponente deve precisarsi che, in occasione della presente udienza, la stessa ha provveduto a depositare la propria carta di identità, cosi’ come  visura della società da cui constano, rispettivamente, la propria veste sociale di casalinga, cosi come la propria estraneità alla compagine societaria.    

Dunque, a prescindere dalla (futura e ipotetica) instaurazione dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, la qualità di consumatore può ritenersi, fin d’ora, sufficientemente acquisita.

1.2. Motivi del rinvio pregiudiziale: la compatibilità comunitaria di una disciplina nazionale che non preveda la rilevabilità d’ufficio, in sede esecutiva, della violazione della normativa consumieristica, quando il decreto ingiuntivo sia stato opposto per ragioni che esulano dalla vessatorietà delle clausole del contratto di fideiussione e l’opposizione sia stata definita con sentenza passata in giudicato (che investa implicitamente la mancata vessatorietà di una clausola contrattuale)La sua rilevanza ai fini della definizione del giudizio.

Ritiene questo Giudice che assuma carattere preliminare ai fini del thema decidendum, la questione relativa all’estendibilità, all’ipotesi di decreto ingiuntivo opposto, dei principi espressi dalla CGUE in relazione alla diversa fattispecie di un decreto ingiuntivo non opposto e, dunque se:  una volta che sia stata proposta un’opposizione per ragioni che esulano dalla vessatorietà delle clausole del contratto di fideiussione e la stessa sia stata definita con sentenza passata in giudicato (che investa implicitamente la mancata vessatorietà di una clausola contrattuale), il Giudice dell’esecuzione debba:

a) effettuare egli stesso un sindacato intrinseco del titolo esecutivo giudiziale, passato in giudicato, anche solo in via incidentale;

b) oppure, in via alternativa, secondo il modello, condivisibilmente, indicato dalle Sezioni Unite, concedere un termine per l’introduzione di un giudizio di opposizione tardivo al fine di far accertare dal Giudice della cognizione la predetta vessatorietà.

Ciò, specie – senza che ciò costituisca presupposto indefettibile – quando il consumatore, una volta avuta consapevolezza del proprio status (consapevolezza precedentemente preclusa dal diritto vivente), richieda di effettuare un simile sindacato.

Nel caso di specie, le clausole abusive lamentate e non rilevate all’atto di emissione del decreto ingiuntivo sono:

1) quella di deroga all’art 1957 c.c., prevista al punto 6 della fideiussione omnibus, sottoscritta dall’opponente, che è stata posta a fondamento della pretesa monitoria;

2) quella di deroga alla competenza territoriale, quale emergente dalla lettura dell'art.15 della fideiussione sottoscritta dalla XXX.

Tale clausola è indubbiamente riconducibile al novero delle clausole vessatorie per il consumatore (cfr. Corte d’appello Milano, sent. N. 2354 del 27.7.2021) -, unitamente a quelle di reviviscenza e sopravvivenza, laddove le stesse siano automaticamente riprodotte - come nella specie - dallo schema ABI a suo tempo sanzionato con Provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 per violazione della normativa cd. antitrust, comporta come noto la nullità parziale del contratto (Cass. Sez. Unite n. 41994 del 30.12.2021).

Dunque, seppur nei limiti della sommarietà della cognizione, consentita dalla presente fase processuale e strumentale alla mera concessione del termine di 40 giorni per l’opposizione tardiva in virtù dei principi delineati dal Supremo Consesso, a sezioni unite, l’eventuale declaratoria dell’abusività della clausola implicherebbe, potenzialmente, effetti <> per la pretesa monitoria.

Ciò, anche in considerazione della circostanza che, agli atti, non consta la prova di  iniziative giudiziali del creditore nel termine di sei mesi ex art. 1957 c.c., destinato a regolamentare la fattispecie, in virtù dell’effetto sostitutivo ex lege e previsto a pena di decadenza dal potere di attivare la fideiussione. Ciò e’ quanto emerge dalla verifica del tempo trascorso tra l'invio della raccomandata a/r, da parte della Banca al debitore principale, con la quale ha comunicato il passaggio a sofferenza del rapporto di conto corrente, avvenuta in data 7.2.2013 e la notifica del decreto ingiuntivo alla XXX avvenuto in data 27.5.2014 (ben oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c.).

Costituisce, invece, circostanza rilevante al fine della comprensione delle ragioni per cui l’anticomunitarietà delle predette clausole del negozio fideiussorio non sia stata azionata tempestivamente dall’esecutata, il fatto che la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in sede di rinvio pregiudiziale, con decisione emessa il 19 novembre 2015, nella causa C-74/15 p.26, ha riconosciuto la qualità di consumatore al fideiussore, garantendogli una tutela rafforzata, precisando che è alle condizioni personali del garante e non del garantito che bisogna guardare per vedere se definirlo come consumatore o meno, demandando, tuttavia, al Giudice di merito di accertare se, nel caso concreto, il garante abbia prestato la garanzia per ragioni meramente personali, estranee alla sua attività professionale.

Ciò e’ avvenuto, quindi, successivamente, all’emissione del decreto ingiuntivo, oggetto del giudizio di merito presupposto alla presente esecuzione e alla consumazione del termine di giorni 40 per proporre opposizione.

La questione e’, invero, particolarmente, dibattuta in seno all’ordinamento italiano.

 D’altronde, come già rilevato dal Tribunale di Lodi, in sede di remissione ex art. 363 bis cpc, proprio in merito alla suddetta quaestio iuris, il Procuratore Generale nella propria requisitoria, davanti al collegio delle Sezioni Unite del 5.7.2022, aveva affermato che, dovendosi preservare l’istituto del giudicato - da ritenersi,  dunque, applicabile anche al procedimento monitorio - la disciplina processuale non doveva trovare applicazione unicamente  “in assenza di un controllo efficace sulle clausole abusive..”. Aveva, cioè, focalizzato l’attenzione  sulle “ingiunzioni che non sono (espressamente) motivate quanto alla validita` del titolo” non riconoscendo rilievo alla circostanza che “a generare il giudicato sia un provvedimento emanato all’esito di una cognizione così sommaria”.

Il rinvio ex art. 363 bis e’ stato ritenuto, di recente, inammissibile per la mancanza di una delle condizioni necessarie ex lege a tal fine, ovvero l’attitudine della questione sollevata a porsi in una pluralità di giudizi.

Il criterio scriminante, nella logica della giurisprudenza comunitaria, ai fini della doverosità del rilievo, viene individuato nell’esistenza un controllo ex officio, dotato di caratteri di effettività e che, dunque, trovi estrinsecazione in sede di motivazione; controllo da effettuarsi da parte del Giudice del monitorio o anche, in alternativa, di quello della cognizione: “ ..se vi è contraddittorio (sulla questione) l’equilibrio è assicurato dallo stesso e dalla successiva facoltà d’impugnare; se non vi è contraddittorio…occorre “quantomeno” che del controllo vi sia traccia”.

Un profilo di sicuro interesse e’, poi, quello relativo alla necessità che non si assista ad un’ipotesi di  “totale inerzia” dell’ingiunto che la CGUE sembra additare quale limite alla possibilità di superare il giudicato monitorio, che consegue ad un procedimento a contraddittorio invertito e eventuale, la cui attivazione e’ lasciata all’iniziativa del debitore. 

Nella logica del Giudice comunitario, tale condotta omissiva, per rilevare, nel senso di precludere il rilievo d’ufficio dell’abusività, deve essere, però, conseguente ad una scelta consapevole del consumatore, che dovrebbe essere, previamente, informato dei profili di abusività; consumatore  che, per contro, spesso, di fatto, rimane ignaro delle norme in suo favore così come delle regole tecniche del processo.

Questo Giudice rimettente, premessa la qualificabilità, allo stato, della XXX come consumatore, dubita, innanzi tutto, della conformità delle clausole suevidenziate all'art. 33, co. 2, lett. u) del codice del consumo (cfr. art. 3.3 della direttiva 93/13/CEE e la lett. q) dell'allegato alla medesima direttiva). 

Orbene, alla stregua della normativa processuale e, soprattutto, della sua decodificazione da parte del diritto vivente, la mancata vessatorietà di tali clausole deve ritenersi oggetto di giudicato implicito in conseguenza della emissione del decreto ingiuntivo, oggetto di opposizione, ma senza che, in seno alla stessa, venisse in rilievo il predetto profilo di vessatorietà. 

Ciò, in quanto la validità delle clausole in cui si concretizzi la regolamentazione del rapporto costituisce presupposto logico-giuridico dell’accertamento di fondatezza della pretesa azionata.

Secondo parte creditrice, proprio la mancata articolazione, da parte della debitrice, in occasione della proposta  opposizione, di un motivo che investisse tale aspetto, precluderebbe la possibilità di valutare in questa sede esecutiva la vessatorietà delle clausole contrattuali.

Tanto alla luce della decisione della Corte di giustizia con riferimento al caso Asturcom, che avrebbe enucleato il principiogiurisprudenziale per il quale il Giudice non può e non deve supplire alla completa inerzia del consumatore (AsturcomTelecomunicacionesSL v. Cristina Rodríguez Nogueira, 6 ottobre 2009, C-40/08).

Secondo l’opposta, in una simile ipotesi, verrebbe in rilievo, la regola imperativa e, dunque, non derogabile, recata dall’art. 161 c.p.c., secondo cui i vizi di nullità si convertono in motivi di gravame.

Questo Giudice, facendo proprie le considerazioni già espresse dal Tribunale di Milano, in sede di rinvio pregiudiziale interpretativo a questa Ill.ma Corte, ritiene che il precedente giurisprudenziale da ultimo citato potrebbe non essere conferente.

Ciò avuto riguardo sia alle differenze intercorrenti tra l'ordinamento giuridico italiano e quello spagnolo, sia alla peculiarità della fattispecie concreta.

Per quanto concerne il primo aspetto, il giudizio intrapreso dalla Asturcom Telecomunicaciones SL  ricalcava lo schema di procedimento strutturalmente svolgentisi in assenza di contraddittorio, non essendo lo stesso previsto.

All'esito dello stesso il Giudice, a fronte della (fisiologica) assenza del debitore (già inerte in sede di formazione del titolo esecutivo,avrebbe potuto solo emettere o non emettere l'ordine generale di esecuzione (v., in particolare, p. 28 della sentenza sul caso Asturcom). 

In quella sede, la stessa CGUE ha affermato che “ il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 è fondato sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse (sentenze 27 giugno 2000, cause riunite da C-240/98 a C-244/98, Océano Grupo Editorial e Salvat Editores, Racc. pag. I-4941, punto 25, e , causa C-168/05, Mostaza Claro, Racc. pag. I-10421, punto 25).

Muovendo dal presupposto logico di siffatta situazione di inferiorità, “l’art. 6, n. 1, della stessa direttiva prevede che le clausole abusive non vincolano il consumatore. Come risulta dalla giurisprudenza, si tratta di una norma imperativa che mira a sostituire all’equilibrio formale che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza delle parti stesse (sentenze Mostaza Claro, cit., punto 36, e 4 giugno 2009, causa C-243/08, Pannon GSM, Racc. pag. I-4703, punto 25)”.

Dunque, “per garantire la tutela voluta dalla direttiva 93/13, …………….la disuguaglianza tra il consumatore e il professionista può essere riequilibrata solo grazie a un intervento positivo da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale (sentenze citate Océano Grupo Editorial e Salvat Editores, punto 27, e Mostaza Claro, punto 26)”. La CGUE ricorda come “sulla base di tali principi ….. la Corte ha così statuito che il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale (sentenza Mostaza Claro, cit., punto 38).

La causa al suo esame – afferma la Corte – “si distingueva tuttavia da quella che ha dato luogo alla citata sentenza Mostaza Claro per il fatto che la sig.ra Rodríguez Nogueira era rimasta completamente passiva nel corso dei diversi procedimenti relativi alla controversia che la oppone alla Asturcom”.

Orbene, delineati i contenuti della sentenza Asturcon, nel presente procedimento, la debitrice XXX, che, in passato, ha proposto rituale opposizione alla pretesa monitoria, per ragioni che esulavano dalla vessatorietà delle clausole del contratto di fideiussione, ora, in sede esecutiva, a fronte della giurisprudenza sovranazionale sopravvenuta in punto di qualificabilità del garante quale consumatore, ha articolato una nuova opposizione, deducendo di avere concluso il contratto di fideiussione in qualità di consumatore e ha elencato alcune clausole della cui vessatorietà ha dichiarato di volersi valere. 

Non risulta, dunque, prefigurabile alcuna inerzia se non nel far valere le sole ragioni di doglianza oggi fatte valere in sede di opposizione.

Dunque, la debitrice, che oggi rivendica il proprio status di consumatore, ha sempre assunto un ruolo processualmente propulsivo.

Ciò premesso, questo Giudice non può non evidenziare le peculiarità del caso concreto nel quale può essere utilmente invocata la categoria della c.d.. anticomunitarietà sopravvenuta.

Infatti, al momento della emissione del decreto ingiuntivo, ovvero nel 2014, non v'erano ancora state le decisioni con le quali la Corte di Lussemburgo ha indicato i parametri alla stregua dei quali anche il fideiussore può essere considerato consumatore (Corte di giustizia, 14 settembre 2016, C-534/15, Dumitraş e 19 novembre 2015, C-74/15, Tarcău). 

Inoltre, quale circostanza ancora più rilevante, la costante giurisprudenza di legittimità escludeva la qualificabilità del fideiussore, garante di una persona giuridica, in termini di consumatore.  Ciò in quanto, prevalendo una concezione, essenzialmente, ancillare della fideiussione, si riteneva che al garante fosse estendibile, secondo un rigido automatismo, ela stessa veste del garantito.

Pertanto, pur essendo in astratto prevista la possibilità per un (qualsiasi) consumatore di far valere, anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la vessatorietà delle clausole contenute nel contratto concluso con il professionista, una simile possibilità era, stante ildiritto vivente illo tempore vigente preclusa, di fatto,  all’opponente.

Tal ultimo, dunque, alla luce dell’allora costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non ha avuto la possibilità di apprezzare il proprio status di consumatore.

In siffatto contesto interpretativo, a dispetto di quanto sostenuto da parte creditrice, più che di (colpevole) inerzia, potrebbe a ben vedere parlarsi di incolpevole ignoranza del proprio status di consumatore.

E la circostanza che l’ill. ma Corte adita dia – condivisibilmente - rilievo a tale profilo vuol dire, come si avra’ modo di precisare, che nel quadro ordinamentale eurounitario si sta attenuando il rigore del principio, troppo rigoroso, per cui non si potrebbe opporre, in proprio favore, la mancata conoscenza del dato normativo, inclusivo di quelle pronunce di legittimità o degli organi supremi che, in conseguenza della funzione monofilattica della Suprema Corte, hanno una portata chiarificatrice e ciò, fin dall’origine, del dettato normativo. 

Dunque, un’incolpevole ignoranza – perché conseguente al mutamento del quadro interpretativo - ha precluso a parte debitrice di scegliere in modo consapevole se avvalersi o meno della tutela, in astratto, accordatale dall’ordinamento, in quanto persona fisicacontraente per uno scopo estraneo all'attività professionale eventualmente svolta. 

Una simile, consapevole scelta è, invece, stata possibile solo dopo l'instaurazione della presente procedura di espropriazione in un momento nel quale, stando al diritto nazionale, risulta tuttavia preclusa la superabilità delle decisioni contenute nei decreti ingiuntivi.

Questo Giudice si chiede pertanto se, nella situazione in concreto ricorrente, un diritto vivente quale quello descritto (relativo alla -non- qualificabilità del fideiussore come consumatore e vigente al momento della formazione del titolo esecutivo) possa costituire un elemento idoneo a rendere impossibile - o anche solo eccessivamente difficile - l'esercizio dei diritti al consumatore attribuiti dalla disciplina nazionale di recepimento della direttiva 93/13/CEE.

 Dunque, è opportuno verificare se l'esigenza di assicurare una tutela effettiva al debitore consenta, sulla base degli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE letti alla luce dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, di effettuare un sindacato sulla vessatorietà delle clausole di un contratto in base al quale è stato ottenuto un decreto ingiuntivo. Ciò nonostante la formazione di un giudicato, solo implicito, sulla non vessatorietà del regolamento contrattuale.

Infatti, avuto riguardo ai principi processuali nazionali sopra citati deve ritenersi che la qualificazione, come non vessatorie, delle clausole pattuite nel contratto di fideiussione sia, in conseguenza della mancata specifica deduzione in occasione della proposta opposizione al decreto ingiuntivo, oggetto di giudicato implicito.

Ne discenderebbe, dunque, per un verso, la mancata possibilità di far valere la vessatorietà delle clausole in un distinto e successivo giudizio di merito, anche perché questione che la parte avrebbe dovuto proporre in sede di formazione del titolo esecutivo giudiziale (e, pertanto, con riferimento al caso concreto, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo).

Questo Giudice, avuto anche riguardo alle peculiarità del caso concreto, ha tuttavia alcune perplessità in ordine alla compatibilità di un simile risultato con il diritto dell'Unione.

Nel decidere sulla richiesta di rinvio pregiudiziale formulata nel procedimento B.P. (nel quale l'esecuzione era stata instaurata sulla base di un titolo negoziale, e non -come nel presente caso- giudiziale), la Corte di giustizia ha escluso la contrarietà della disciplina nazionale in concreto rilevante nel procedimento con la direttiva 93/13/CEE nella parte in cui la norma spagnola "vieta al Giudice nazionale di riesaminare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole di un contratto, qualora sia stato già statuito sulla legittimità di tutte le clausole di tale contratto alla luce di detta direttiva con una decisione munita di autorità di cosa giudicata".

Con la stessa decisione la Corte ha, tuttavia, anche affermato che "in presenza di una o di più clausole contrattuali la cui eventuale abusività non sia ancora stata esaminata nell'ambito di un precedente controllo giurisdizionale del contratto controverso terminato conuna decisione munita di autorità di cosa giudicata, la direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che il Giudice nazionale, regolarmente adito dal consumatore mediante un'opposizione incidentale, è tenuto a valutare, su istanza delle parti o d'ufficio qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, l'eventuale abusività di tali clausole" e che "nell'ipotesi in cui, nell'ambitodi un precedente esame di un contratto controverso che abbia portato all'adozione di una decisione munita di autorità di cosa giudicata, il Giudice nazionale si sia limitato ad esaminare d'ufficio, alla luce della direttiva 93/13, una sola o talune delle clausole di tale contratto, detta direttiva impone a un Giudice nazionale, quale quello di cui al procedimento principale, regolarmente adito dal consumatore mediante un'opposizione incidentale, di valutare, su istanza delle parti o d'ufficio qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, l'eventuale carattere abusivo delle altre clausole di detto contratto”.

Infatti, in assenza di un siffatto controllo, la tutela del consumatore si rivelerebbe inadeguata e non riuscirebbe a raggiungere l’effetto di disincentivare l'utilizzo di questo tipo di clausole, contrariamente a quanto disposto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13. Dalle conclusioni rassegnate dall'Avvocato Generale nel medesimo procedimento B.P. risulta, inoltre, che (pp. 38 -40 delle conclusioni), nel caso concreto, il Giudice investito delle precedenti opposizioni all'esecuzione aveva rilevato la vessatorietà della clausola relativa agli interessi moratori "senza pronunciarsi sulle altre clausole del contratto e senza neppure menzionarle" (pronuncia che, secondo quanto risulta dalla nota 14 alle conclusioni da ultimo citate, era, al tempo, preclusa al Giudice dell'esecuzione spagnolo).

Secondo quanto questo Giudice comprende, la decisione dalla Corte resa nel procedimento B.P. ha negato che possa essere superato il c.d. giudicato esplicito, ma non ha esaminato la compatibilità degli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con il diverso istituto, peraltro di genesi essenzialmente pretoria, del giudicato implicito sopra descritto.

Il Giudice rimettente, mutuando le considerazioni espresse dal Tribunale milanese, si chiede se le esigenze di certezza, di stabilità delle situazioni giuridiche, cosi come di tutela del legittimo affidamento, che sono a fondamento base del giudicato si pongano nella medesima misura, tanto in caso di giudicato esplicito, quanto in caso di giudicato implicito, oppure se gli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE, letti alla luce dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, consentano il superamento del giudicato implicito allorquandola decisione passata in giudicato (implicito) sia manifestamente in contrasto con il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

Come si è detto, il giudicato implicito si fonda sulla considerazione empirica, perché tratta dall’osservazione della prassi giurisprudenziale, a sua volta, oggetto di un processo di astrazione, secondo cui se il Giudice si è pronunciato su una determinata questione ha, evidentemente, risolto in senso non ostativo tutte le altre questioni da considerare logicamente preliminari rispetto a quella esplicitamente decisa (in questo senso, v. Cass., S.U., 12 dicembre 2014, n. 26242). 

Nondimeno, e’ evidente come non si tratti di una regola inferenziale assoluta e sorretta da coefficienti probabilistici certi, in quanto tale modello astratto di decodifcazione del reale non sempre corrisponde all'iter decisionale concretamente percorso dal Giudice e, in ognicaso, per definizione, un simile iter logico non è mai esternato e, dunque, e’ insuscettibile di controllo postumo, anche al fine di verificare l'effettivo oggetto della decisione.

Come nella fattispecie, già al vaglio del Tribunale di Milano, autore del rinvio pregiudiziale di cui sopra, proprio il caso, sottoposto alla cognizione di questo Giudice, è, molto probabilmente, sintomatico dell’assenza di una relazione logica certa fra modello astratto e realtà concreta e, dunque, dell’effettività di un controllo anche <>.

Infatti, e’ probabile che, al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo richiesto, il Giudice non abbia in alcun modo svolto l'indagine relativa alla vessatorietà delle clausole (così non esercitando la fondamentale funzione di riequilibrio -anche- processuale dei rapporti tra imprenditore e consumatore sopra citata), cosi precludendo, a priori, la possibilità che il fideiussore potesse essere qualificato come consumatore.

Del resto, proprio il carattere, di per sé, non manifesto dell'iter logico concretamente osservato dal Giudice che, per nulla, risulta aver motivato sul punto può comportare un pregiudizio al diritto alla tutela effettiva del debitore cui (anche nella prospettivadell'impugnazione) potrebbe essere preclusa la percezione dell'effettiva portata della decisione.

Orbene, in un caso di questo tipo, il Giudice si chiede se siano estendibili i principi enucleati dalla Corte di Giustizia, con le pronunce del 17 maggio del 2022 e, cioè, se il diritto ad una tutela effettiva derivante dagli artt.  6 e 7 della direttiva 93/13/CEE letti in combinato disposto con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea consenta al consumatore di contestare, mediante un'opposizione all'esecuzione, il contenuto intrinseco di una decisione giudiziale che, pur non avendo esplicitamente statuito sulla natura vessatoria delle clausole contenute in un contratto, sia ormai passata in giudicato.

3. 2Disposizioni nazionali richiamate

3.1. La disciplina civile sostanziale

In virtu’ dell'art. 33, co. 1, D.Lgs. 6 settembre (c.d. "codice del consumo") che, a seguito al riassetto della disciplina di matrice consumieristica, contiene la  disciplina interna di trasposizione dell'art. 3.1 della direttiva 93/13/CEE e’ stato mutuato il principio per cui: "1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto".

Tale articolo, al secondo comma, così dispone: "Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: (...)

sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;

stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore"(cfr. art. 3.3 della direttiva 93/13/CEE e la lett. q) dell'allegato alla medesima direttiva).

L'art. 36 del codice del consumo (conformemente all'art. 6 della direttiva 93/13/CEE), al primo comma, così dispone: "Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto". Il comma 3 del medesimo articolo prevede inoltre che la nullità delle clausole vessatorie "opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice".

Il codice di procedura civile italiano disciplina il procedimento di ingiunzione al libro IV, titolo I, capo I. L'art. 633, co. 1, c.p.c., primanorma del capo I, così dispone: "Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il Giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del credito fatto valere si dà prova scritta; (...)". Delineata, all'art. 634 c.p.c., la nozione di "prova scritta" e disciplinata l'ipotesi del rigetto della domanda all'art. 640, il codice di procedura civile, all'art. 641, co. 1, così dispone: "Se esistono le condizioni previste nell'art. 633, il Giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata". Il ricorso ed il decreto ingiuntivo devono essere notificati al debitore (art. 643, co. 2, c.p.c.) il quale può (art. 645 c.p.c.) proporre opposizione "davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il Giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'art. 638 (...) In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al Giudice adito (...)".

3.2. La disciplina processuale

L’istituto del giudicato conosce un duplice ancoraggio nel diritto sostanziale e in quello procedurale.  In virtu’ dell'art. 2909 c.c. "L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa". L'art. 324 c.p.c., invece, dispone che "S'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395".

Entrambe le norme concorrono a delineare lo statuto del giudicato, in una logica sistemica di complementarietà e non di reciproca esclusione, l’una disciplinando il piano degli effetti soggettivi del giudicato, l’altro, normando le condizioni processuali per la sua venuta ad esistenza. La invero scarna o, comunque, minimale normativa nazionale, e’ stata arricchita, in via interpretativa, dalla giurisprudenza di legittimità, al fine di precisare l’oggetto del giudicato e del correlato effetto di irretrattabilità e di non modificabilità.  

Risulta, quindi, accolto, il principio -di creazione giurisprudenziale- del c.d. "giudicato implicito", fondato sull'argomento logico per il quale se il Giudice si è pronunciato su una determinata questione ha, evidentemente, risolto in senso non ostativo tutte le altre questioni da considerare preliminari rispetto a quella esplicitamente decisa (tra le altre, Cass., S.U., 12 dicembre 2014, n. 26242). E ciò non solo con riferimento al decreto ingiuntivo non opposto, ma anche nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, all’emissione del decreto ingiuntivo, segua la proposizione di un’opposizione che sia rigettata, con conseguente conferma della debenza dell’importo ingiunto.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, assolutamente maggioritaria, l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico (Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091, secondo cui “Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia”).

Così specificato l’ambito operativo del giudicato, risulta opportuno, anche ai fini di una valutazione di compatibilità della disciplina interna con il superiore principio di effettività, chiarire le possibilità in termini rimediali che si offrono al creditore che abbia conseguito il titolo esecutivo giudiziale, nonché l’evoluzione delle dinamiche interne al processo esecutivo.

Tal ultimo,  notificato l'atto di precetto, può, provvedendo alla notifica del pignoramento, attivare il processo di esecuzione forzata; processo la cui disciplina ricomprende  sia regole generali (contenute nel titolo II, capo I del libro III del codice di procedura civile), sia regole di carattere speciale e connesse alla specificità del bene pignorato.

A mezzo dell'espropriazione immobiliare, in particolare, il creditore che sia munito di titolo esecutivo, sia giudiziale, sia di natura stragiudiziale, notificando il pignoramento, aziona il proprio diritto di credito su un bene immobile del quale il proprio debitore è titolare.

In disparte  le differenze di disciplina connesse alla diversa natura del bene, attinto dal pignoramento, il procedimento espropriativopresenta evidenti elementi di differenziazione da quello di cognizione.

Secondo la dogmatica tradizionale, il processo d’esecuzione si dovrebbe caratterizzare, in particolare, per i seguenti aspetti:

a.                       il difetto di un’attività istruttoria, o meglio, il suo carattere meramente ipotetico, essendo la cognizione ristretta all’eventualeincardinamento di un giudizio di opposizione;

b.                      la mancanza del contraddittorio (se non in una fase eventuale e successiva). La tradizione, soprattutto quella anterioreall’avvento della Costituzione e, soprattutto, alla “percezione”, da parte dei giuristi, dell’immediata precettività di alcune sue disposizioni, ha consegnato agli interpreti l’idea – oramai superata – per cui il processo esecutivo avrebbe carattere tipicamente unilaterale. Coerentemente con tale presupposto, la convocazione delle parti, che nel processo medesimo viene disposta dal Giudice qualora la ritenganecessaria o la legge la prescriva, avverrebbe non al fine di assicurare un formale contraddittorio, ma soltanto per il migliore esercizio della potestàordinatoria, affidata al Giudice stesso. Pertanto, qualora il Giudice della esecuzione non disponga la comparizione del debitore, nei casi previstidalla legge, ovvero non venga portato a conoscenza del debitore stesso il decreto con il quale sia stata fissata l’udienza per la sua comparizione, nonsi verificherebbe una violazione del principio del contraddittorio, deducibile in ogni momento della procedura.  Detta omissione avrebbe,unicamente, potuto riflettersi sul successivo atto esecutivo, contro il quale il debitore, ove lo avesse ritenuto viziato, ma non per il solo fattodell’omessa sua audizione, avrebbe potuto insorgere esclusivamente con opposizione agli atti esecutivi, nei modi e nel termine di cui all’art. 617c.p.c. (ex pluribus Cass. 24 luglio 1993, n.8293; Cass. 13 febbraio 1988, n.1550);

c.                       la necessaria ricorrenza di un titolo esecutivo la cui mancanza, seppur soprav- venuta, determina la caducazione dellaprocedura esecutiva;

d.                      l’oggetto circoscritto all’espropriazione del bene;

e.                       la eventuale concorrenza con altre azioni esecutive, sia mobiliari, sia immobi- liari, salva la possibilità per il debitore di azionareil rimedio della riduzione che costituisce applicazione del più generale principio di proporzionalità;

f.                        il suo articolarsi in una pluralità di subprocedimenti. In tal senso, sono invo- cabili le conclusioni cui sono pervenute le Sezioniunite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 27 ottobre 1995, n. 11178 secondo cui il processo esecutivo è strutturato nella formedi una successione di subprocedimenti, preordinati all’unica finalità di procedere all’espropriazione del bene pignorato per assicurare lasoddisfazione dei creditori. In particolare, soffermandosi sulla struttura dell’espropriazione immobiliare, le Sezioni unite hanno ritenuto che, inessa, siano individuabili varie fasi: l’autorizzazione della vendita, la vendita, l’aggiudicazione, il trasferimento del bene e, infine, la distribuzione del ricavato.

L’autonoma vitalità di ogni fase - secondo la pronuncia de qua - “è resa evidente dal fatto che ciascuna serie di atti è ordinata ad unprovvedimento che la conclude, il quale, quando abbia avuto esecuzione, non è ritrattabile dal Giudice che lo ha emesso (art. 487 primocomma c.p.c.), ma può essere dichiarato nullo solo a seguito di opposizione agli atti esecutivi”.

Tale principio non e’ rimasto isolato nel panorama interpretativo, ma e’ stato costantemente ribadito in una pluralità di occasioni (Cass. n.35878/2022, secondo cui «In tema di esecuzione forzata, anche le gravi ed eccezionali invalidità degli atti che determinano nullità nonsanabili o l’improseguibilità del processo, pur se rilevabili “ex officio” dal Giudice, debbono essere fatte valere , dalla parte interessata, col rimedio dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., la quale va proposta - necessariamente entro il ter- mine decadenziale prescritto (decorrente dalcompimento o dalla conoscenza dell’atto esecutivo opposto) e, comunque, entro gli sbarramenti preclusivi correlati alle singole fasidell’espropriazione forzata - avverso l’atto viziato oppure contro quelli successivi in cui il medesimo vizio si riproduce»; cfr. anche Cass.37558/2022, Cass. sez. un. n. 21110/2012; Cass. n. 4584/1999; Cass n. 837/2007; Cass. n. 16799/2008).

Come si avrà modo di argomentare nel prosieguo della trattazione, alcune di tali caratteristiche, per effetto dell’azione sostanzialmentenormopoietica della giurisprudenza, si sono attenuate.

Ciò, al fine di consentire l’adeguamento dello strumento processuale alle istanze di tutela provenienti dal corpo sociale, quali innovativamente“veicolate” dalla normativa e dalla giurisprudenza sovranazionale, di cui gli stessi giudici nazionali hanno dovuto tener conto al fine di assicurare una doverosa interpretazione costituzionalmente orientata delle norme processuali interne[1].

In particolare, per quanto concerne il punto sub b) relativo all’attuazione del contraddittorio, come si avrà modo di precisare, si e’ ritenuto, fino a tempi non remoti, che, in seno allo stesso, il Giudice dell'esecuzione potesse esercitare solo poteri ordinatori, "limitati alla direzione del processo esecutivo al fine del regolare compimento degli atti che lo compongono secondo criteri di celerità ed opportunità; con esclusione, quindi, di potestas decidendi" (Cass., 12 giugno 1971, n. 1819).

Coerentemente con tali peculiari connotati funzionali e strutturali del processo esecutivo, il principio