Gli emendamenti in materia di esecuzione forzata al d.d.l. delega AS 1662/XVIII
di Alberto Tedoldi
Sommario: 1. Il “campo d’Agramante” dell’esecuzione forzata - 2. Abolizione della formula esecutiva (art. 8, lett. a, d.d.l. delega) - 3. Sospensione del termine di efficacia del precetto in caso di indagini telematiche ex art. 492 bis c.p.c. (art. 8, lett. b, d.d.l. delega) - 4. Deposito della documentazione o del certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari entro il medesimo termine fissato per il deposito dell’istanza di vendita (art. 8, lett. c, d.d.l. delega) - 5. Anticipazione della nomina del custode dell’immobile pignorato in luogo del debitore immediatamente dopo il deposito della certificazione notarile e contemporaneamente alla nomina dell’esperto stimatore (art. 8, lett. d, d.d.l. delega) - 6. L’ennesima riscrittura della disciplina sulla liberazione dell’immobile pignorato (art. 8, lett. e, d.d.l. delega) - 7. Il professionista delegato deve svolgere almeno tre esperimenti di vendita in un anno, a pena di sostituzione (art. 8, lett. f, d.d.l. delega) - 8. Il controllo sugli atti del professionista delegato ex art. 591 ter c.p.c.: reclamo al g.e. entro venti giorni e successiva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., in luogo del reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c. (art. 8, lett. g, d.d.l. delega) - 9. Approvazione anche tacita del progetto distributivo, dichiarazione di esecutività e pagamenti demandati al professionista delegato, in assenza di contestazioni (art. 8, lett. h, d.d.l. delega) - 10. La vente privée, ovvero «l’inutile precauzione» (art. 8, lett. i, d.d.l. delega) - 11. Limiti quantitativi e temporali alle misure coercitive ex art. 614 bis c.p.c. e conferimento del potere di disporle anche al giudice dell’esecuzione (art. 8, lett. l, d.d.l. delega) - 12. Misure urgenti: la nuova competenza per l’espropriazione di crediti della P.A., in capo ai tribunali dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato, nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (art. 15 ter, comma 4, d.d.l. delega, per la modifica dell’art. 26 bis, comma 1, c.p.c.) - 13. (segue): L’onere per il creditore pignorante di notificare e depositare avviso al debitore esecutato e al terzo pignorato dell’avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi, a pena di inefficacia (art. 15 ter, comma 7, d.d.l. delega, che aggiunge tre periodi al comma 4 dell’art. 543 c.p.c.).
1. Il “campo d’Agramante” dell’esecuzione forzata
Nel maggio 2021 sono stati pubblicati corposi emendamenti governativi al d.d.l. delega AS 1662/XVIII, presentato dal precedente Governo al Senato il 9 gennaio 2020. A fine maggio del 2021 sono state rese pubbliche le proposte formulate dalla Commissione ministeriale presieduta da Francesco Paolo Luiso. Sia gli emendamenti varati dal Governo nella prima metà di maggio, sia le proposte della Commissione sono accompagnati da corpose relazioni illustrative, dal contenuto analogo.
Emendamenti e proposte sono stati rapidamente concepiti e forgiati onde ottenere i fondi europei previsti dal Recovery Plan, il c.d. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR in acronimo). È questa la novità più saliente, dopo decenni di riforme processuali a costo zero mercé clausole di “invarianza finanziaria” per le esauste casse erariali, salvo trasferire e far pesare sugli utenti costi borsuali e formalismi, soprattutto telematici, sempre più onerosi e time consuming. Si pensi, exempli gratia, all’‘insostenibile leggerezza’ del PCT, che costringe non soltanto a depositare atti e documenti in forma telematica, ma a duplicarli mediante copie cartacee (analogiche si dice ora), entro più o meno eleganti ‘fascicoli di cortesia’, per consentire a chi non sia nativo digitale di studiare ed evidenziare «le sudate carte», come sempre è stato abituato a fare lungo il cursus studiorum et honorum. Ubiquità, non luoghi e ‘distanziamento sociale’ nella giurisdizione civile sono realtà da tempo endemiche e lo sono diventate viepiù con la pandemia, senza che possa sperarsi in alcuna sorta di resipiscenza, più che di “resilienza”, parola quest’ultima venuta ad nauseam, tanto diffusamente viene utilizzata fuor d’ogni pertinenza e contesto. Del che abbiamo scritto altrove, in un libro in corso di stampa e distribuzione, dedicato a «Il giusto processo (in)civile in tempo di pandemia».
Qui desideriamo soffermarci, a prima lettura, sulle ennesime novelle che si prospettano per la disciplina dell’esecuzione forzata, interessata quasi ogni anno che Domineddio manda in terra da ritocchi più o meno vasti che, lungi dall’accelerare le procedure, le hanno rese viepiù labirintiche e complicate, inesauribili fonti di questioni più o meno raffinate, che giungono sino al supremo consesso nomofilattico in progressione geometrica. Eppure, dovrebbe essere ormai noto che ogni novella delle forme processuali reca immancabilmente con sé nuovi problemi ermeneutici e applicativi, tant’è che l’inflazione di reiterate riforme cui si è assistito negli ultimi due lustri ha reso il libro III del c.p.c. un vero e proprio ‘campo d’Agramante’: si pensi, sol per far qualche esempio, ai ‘turbamenti’ (non del giovane Werther, ma) della giurisprudenza, a petto dell’art. 624, comma 3, c.p.c. sulla metamorfosi della sospensione dell’esecuzione forzata in estinzione; o alle continue modifiche al funestato art. 560 c.p.c. sulla liberazione dell’immobile pignorato, divenuto oggetto di contese e contrapposizioni ideologiche.
Al pessimismo della ragione deve, tuttavia, pur sottentrare l’ottimismo della volontà: armati di questo ci accingiamo, dunque, a esaminare gli emendamenti governativi al d.d.l. delega, non difformi in subiecta materia dalle proposte uscite dai lavori della Commissione Luiso. Emendamenti che intervengono non solo sull’art. 8 della delega, ma anche con l’aggiunta asistematica di un art. 15 ter (erroneamente numerato 15 bis, dopo altro art. 15 bis), che contiene «Misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», in due commi (il 4 e il 7) dispersi in mezzo a molti altri e assai lunghi sui procedimenti in materia di persone e famiglia, tutti destinati a entrare in vigore già con l’approvazione dell’emananda legge, non a caso ex novo intitolata «Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata».
Questo è l’affannoso (non) metodo di legiferare del nostro tempo e non resta che farsene una ragione, stante l’urgenza di soddisfare i requisiti per ottenere gli ingenti fondi europei, sotto la stretta, occhiuta e surrogatoria vigilanza di banchieri e funzionari UE, del Tesoro e della Banca d’Italia.
2. Abolizione della formula esecutiva (art. 8, lett. a, d.d.l. delega)
Con l’art. 8, lett. a), si demanda al legislatore delegato di «prevedere che, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale debbano essere formati in copia attestata conforme all’originale, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva».
Nella Relazione illustrativa si legge quanto segue: «Di grande rilievo è certamente la disposizione di cui alla lettera a) con la quale si prevede che, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale debbano essere formati in copia attestata conforme all’originale, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva. Già da molto tempo la dottrina ha sottolineato che la formula esecutiva è un requisito formale la cui utilità è scarsamente comprensibile. E anche nella giurisprudenza di legittimità l’articolo 475 del codice di procedura civile è sempre stato interpretato in modo tale da escludere che la formula esecutiva costituisca elemento indefettibile per un titolo esecutivo, la cui identificazione avviene in base ad un approccio sostanziale fondato sulla sussistenza dei requisiti ex articolo 474 del codice di procedura civile (già Cass. 2830/1963, confermata nei decenni successivi, affermava che l’irregolarità della formula o la sua omissione devono essere denunciati con l’opposizione ex articolo 617 del codice di procedura civile). Da ultimo, la Corte di legittimità ha statuito, ulteriormente indebolendo la rilevanza della formula esecutiva, che “L’omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, comma 1, c.p.c., senza che la proposizione dell’opposizione determini l’automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c.; tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell’interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell’opposizione, a dedurre l’irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3967 del 12/02/2019). La disciplina legislativa sopravvenuta – riguardo all’iscrizione a ruolo dei processi di espropriazione mediante il deposito di una copia (formata dallo stesso difensore del creditore) del titolo rilasciato in forma esecutiva – rende vieppiù superflua la normativa codicistica che, nell’intento di evitare la formazione di vari duplicati del titolo e di arginare eventuali abusi (i quali possono essere azionati con altri strumenti; v., ad esempio, Cass. 7409/2021), dispone stringenti obblighi formali per il pubblico ufficiale deputato all’apposizione della formula. L’eliminazione della formula esecutiva (rectius, la possibilità di agire in executivis sulla scorta di una copia attestata conforme all’originale del titolo esecutivo) consente di eliminare adempimenti inutili per il personale amministrativo degli uffici giudiziari, per i notai (o per i conservatori degli archivi notarili) e anche per i legali (evitando l’incombente di dover richiedere l’apposizione della formula esecutiva e il rilascio della copia esecutiva, ben potendo gli stessi estrarre copia dei provvedimenti giudiziali dal PCT anche attestandone la conformità ai rispettivi originali)».
Identiche espressioni si trovano nella Relazione della Commissione Luiso (punto 4.1, pagg. 100 s.), salvo aggiungere richiami dottrinali a Satta, Carnacini, Redenti e Vellani.
Già altrove (cfr., si vis, Tedoldi, Esecuzione forzata, Pisa, 2020, 26 ss.) ricordavamo che, nel diritto romano classico, del titolo esecutivo non si sentiva il bisogno. Emessa la condemnatio, sempre pecuniaria, la successiva actio iudicati (il gaiano «post condemnationem iudicatum facere oportere») era in tutto modellata sulle legis actiones, con la particolarità di dar luogo alla poena dupli (cioè al raddoppio della pecunia dovuta dal condemnatus che non avesse adempiuto entro il tempus iudicati) e alla susseguente autorizzazione del creditore a procedere all’autotutela esecutiva mediante missio in bona, espressa nel duci iubere e nell’addictio pretorile, manifestazione non dello ius dicere, ma dell’imperium del magistrato, con il quale la sententia iudicis veniva integrata ab extra.
Fu per venire incontro alle esigenze dei commerci e per la certezza dei crediti pecuniari (soprattutto dei primi banchieri, in allora bollati come usurai o strozzini), che nel Medioevo videro la luce gli strumenti confessionati o guarentigiati, formati da notari, i quali ricevevano la dichiarazione dell’obbligato a guisa di confessio in iure, secondo la regola onde confessus pro iudicato habetur, che equiparava il confessus al condemnatus: «Confessio habet executionem parata… et propter hoc… instrumenta confessionata mandantur executioni sicut sententiae definitivae, quia per statutum, si sit confessio facta coram notario, videatur facta coram iudice», sanciva ex auctoritate Bartolo da Sassoferrato, riportando la communis opinio doctorum.
La cognizione e l’accertamento del credito non sono più necessari, come avveniva in passato, allorché dall’esecuzione non poteva mai principiarsi, giusta tradizionale brocardo («ab executione non est incohandum»). Con il sopravvento della mercanzia si appone al documento notarile una guarentigia, equivalente a una breve condanna giudiziale, in forza dei poteri giurisdizionali riconosciuti al notaro, iudex chartularius investito di una sorta di giurisdizione volontaria. L’equiparazione alla sentenza di tali documenti notarili confessionati o guarentigiati, «quae habent paratam executionem», si realizzava attraverso un procedimento sommario coram iudice, che metteva capo a un mandatum seu praeceptum de solvendo, cum vel sine clausola iustificativa, avo remoto del procedimento monitorio (v. gli artt. 633 ss. c.p.c.), in cui la cognitio causae era meramente summaria, perché parziale e limitata (o determinata, come pure soleva dirsi), riservando le eccezioni di lunga indagine «ad separatum iudicium», secondo lo schema della condanna con riserva, risalente al Liber de compensationibus delle Pandette giustinianee: «in executione instrumenti, sicut in executione sententiae, requiritur causae cognitio; sed in cognitione summaria exceptio quae requirit altiorem indaginem non admittitur».
Permaneva, insomma, la differenza qualitativa tra cognoscere et iudicare, schietta espressione di iurisdictio, e lo ius paratae executionis, il quale «imperii magis est quam iurisdictionis»: l’esecuzione forzata è propria dell’imperium, appartenente al potere esecutivo, assai più che dello ius dicere, esercitato dal potere giudiziario.
Con l’affermarsi dello Stato assoluto di Luigi XIV, le Roi Soleil, s’ebbe l’appropriazione della iurisdictio siccome pars summi imperii e, con quella, dell’esecuzione forzata e della formazione dei titoli esecutivi, la cui parcellizzazione e dispersione tra giurisdizioni locali e prerogative notarili ostacolava gli obiettivi di rafforzamento del potere centrale del sovrano e l’attuazione letterale e puntuale della sua volontà.
Così, le «lettres obligatoires, faites et passées sous Scel Royal» vennero imposte in tutto il regno di Francia, senza alcuna possibilità di sindacato giudiziale, in quanto scaturenti dall’autorità regia, anche quando il sigillo reale era apposto dal notaro o dal cancelliere per incarico del sovrano, cioè quale espressione del potere esecutivo che a lui soltanto poteva appartenere. Corollario di tale insindacabilità giudiziale fu l’affidamento dell’esecuzione forzata a funzionari amministrativi del potere centrale, i sergents du Roi, del cui modus operandi si ha vivida rappresentazione nel Tartuffe ou L’imposteur di Molière del 1667 (lo stesso anno dell’Ordonnance sur la réformation de la justice civile), al cui lieto fine, in luogo della versione precedente, contribuì lo stesso Luigi XIV, intervenendo qual deus ex machina a salvare Orgone dalle grinfie fameliche di Tartuffe, che aveva mandato un sergent du Roi per farsi rilasciare, entro il mattino successivo, la casa di Orgone con tutto quanto conteneva.
Soltanto l’apposizione del sigillo reale conferiva all’atto giudiziale o notarile l’efficacia esecutiva, legittimando il creditore a rivolgersi agli organi amministrativi dello Stato per l’esecuzione forzata del diritto consacrato nel titolo: «Qualunque sentenza sarà in tutta l’estensione del nostro regno in virtù d’un pareatis del gran suggello, senza che faccia d’uopo domandare il permesso alle nostre corti nella cui giurisdizione vorrassi far eseguire… Sarà nonpertanto permesso alle parti e agli esecutori dei giudicati, fuori l’ambito delle corti ove saranno stati resi, di prendere un pareatis nella cancelleria del parlamento ove dovranno eseguirsi, cui i guardasugelli saran tenuti a sugellare a pena d’interdizione, senza entrare in cognizione di causa» (così il Tit. XXVII, art. 6, dell’Ordonnance regia del 1667).
Di qui, attraverso il Code de procédure civile del 1806, testualmente riprodotto nel c.p.c. del 1865, la formula esecutiva giunse, per li rami dei secoli, sino ai giorni nostri, forgiata in analogia con quella in uso per la promulgazione degli atti aventi forza di legge, in modo da accordare ai provvedimenti giudiziari e agli atti notarili la stessa forza obbligatoria, quale espressione della volontà del sovrano manifestata dai suoi organi, cioè per bocca del magistrato o del funzionario pubblico: «Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti» (art. 475, ult. comma, c.p.c.).
La forza esecutiva dell’atto proveniva, in allora, ab extra, dalla formula apposta dagli organi del potere esecutivo dello Stato, al quale è riservato l’imperium di comandare l’esecuzione coattiva dell’obbligo consacrato nel titolo e di produrlo ad consequentias. Con il riconoscimento alla cambiale degli effetti del titolo esecutivo, in grazia dell’art. 323 del codice di commercio del 1882, s’ebbe una sorta di rivoluzione copernicana, dacché s’infranse la necessaria correlazione tra forza esecutiva e natura pubblica dell’atto formato dall’organo statuale, cui il potere esecutivo apponeva il proprio suggello attraverso la formula. Un atto intrinsecamente ed estrinsecamente privato, un negozio giuridico concluso e sottoscritto da privati, veniva munito per legge di esecutorietà, senza bisogno di apporvi alcuna formula né alcun altro pubblico stigma.
Nasceva così la distinzione tra titoli esecutivi giudiziali e stragiudiziali e, con questa, attraverso gli svolgimenti successivi, si aveva una sorta di “interiorizzazione” dell’efficacia esecutiva del titolo, che derivava direttamente dalla legge e rendeva la formula esecutiva un relitto storico, appartenente all’estrinseco, cioè all’atto-documento, non alla sua efficacia esecutiva. La formula, nata in Francia per esprimere il passaggio dalla fase giurisdizionale a quella amministrativa e per simboleggiare il concorso degli organi della funzione sovrana governativa con la funzione giurisdizionale, in Italia fu la sintesi estrema del giudizio di autorizzazione all’esecuzione, che proveniva dalla tradizione romanistica e da quella del processo comune medievale: non dunque il passaggio da una ad altra funzione sovrana, da quella giurisdizionale a quella amministrativa, ma da uno ad altro modo di esercizio della medesima funzione giurisdizionale, mediato da una “fase preparatoria”, che si risolveva tout court nell’autorizzare documentalmente l’esecuzione coattiva. Con l’avvento della cambiale come titolo esecutivo quel nesso viene spezzato, perché la forza esecutiva deriva dalla legge, non dalla formula né dal suggello del sovrano: il fatto stesso che vi siano titoli esecutivi di formazione privata, per i quali non è prescritta la formula esecutiva, è prova inoppugnabile della superfluità di questa per l’efficacia esecutiva del titolo e segna il tramonto definitivo del crisma dell’autorità di governo quale elemento necessario per l’efficacia esecutiva del titolo.
Dalla dialettica, dianzi compendiata, tra (romanistica) esigenza di certezza sull’attuale esistenza del diritto sostanziale contenuto nel titolo e (germanica) tensione alla pronta realizzazione del credito nasce l’autonomia dell’azione esecutiva da ogni previa cognizione sul diritto, in forza di un titolo munito ex lege di efficacia esecutiva, che abilita il creditore a promuovere l’esecuzione forzata e onera il debitore a reagire alla stessa, proponendo l’incidente di cognizione mediante opposizione all’esecuzione. La cognizione viene in tal modo collocata all’esterno del procedimento esecutivo, nel quale non si giudica, non si conosce, si esegue soltanto e unicamente si esercita l’azione esecutiva in favore del creditore e a carico del debitore.
Il titolo esecutivo consiste, dunque, in un documento, che racchiude in sé un atto giuridico (pubblico, giudiziale o stragiudiziale, oppure privato), al quale la legge conferisce efficacia esecutiva.
Da questa breve definizione emerge la compresenza di tre elementi:
- l’elemento documentale, onde il titolo esecutivo si estrinseca sempre in un documento (anche informatico), che ha necessariamente forma scritta (anche digitale);
- l’elemento intrinseco, onde il titolo esecutivo contiene un atto giuridico, pubblico (giudiziale o stragiudiziale) o privato (come la scrittura privata autenticata o la cambiale), che attesta l’esistenza di un diritto sostanziale del creditore e del corrispondente obbligo del debitore;
- una espressa e specifica previsione di legge, che conferisce efficacia esecutiva all’atto giuridico, in ossequio al principio di tipicità e di tassatività dei titoli esecutivi.
Atto e documento sono un tutt’uno inscindibile. Agli organi esecutivi, per procedere nell’esecuzione forzata, è bastevole ciò che risulta dal titolo esecutivo come documento, formato secondo i crismi prescritti dalla legge. Ciò avviene proprio per esonerare l’ufficio esecutivo da ogni attività di cognizione e di accertamento circa l’esistenza o meno del diritto del creditore.
Quanto risulta dal titolo esecutivo come documento dà sufficiente ed estrinseca certezza dell’esistenza della fattispecie costitutiva del diritto di cui è chiesta la realizzazione in via esecutiva: è il documento ad autorizzare l’esercizio incondizionato dell’azione esecutiva in astratto, cioè quale diritto processuale a porre in moto l’ufficio esecutivo per ottenere la realizzazione del diritto consacrato nel titolo. Se vi sono divergenze tra ciò che emerge dal titolo e la situazione sostanziale che ne costituisce l’oggetto, il debitore potrà reagire opponendosi all’esecuzione per contestarne il fondamento. Spetta all’istituto della sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione il compito di impedire l’inizio o il corso dell’esecuzione forzata (artt. 615, comma 1, e 624 c.p.c.). Il possesso di un documento costituente titolo esecutivo rende legittima l’azione esecutiva, ma non corrisponde alla liceità della stessa, che riguarda l’esistenza effettiva del diritto di credito oggetto del titolo esecutivo. La legittimità processuale dell’azione esecutiva non corrisponde alla liceità sostanziale del risultato perseguito.
Anche dal punto di vista del titolo esecutivo e del suo contenuto è, così, confermata la distinzione tra diritto (processuale) alla tutela esecutiva, astrattamente previsto dal titolo esecutivo come documento, e diritto (sostanziale) del creditore da realizzare in sede esecutiva, che forma il contenuto del titolo esecutivo come atto giuridico, pubblico (giudiziale o stragiudiziale) o privato.
In tutto ciò la formula esecutiva, da apporre ai titoli giudiziali e agli atti pubblici ex art. 475 c.p.c., è residuo dell’ancien régime, con quel nos maiestatis («Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti…»), verso il quale ironizzava Salvatore Satta (Commentario al c.p.c., III, Milano, 1965, 93: «L’origine di questa formula la rende del tutto estranea ai moderni ordinamenti, né si riesce a capire la sua singolare vitalità. Basti pensare al ridicolo di un cancelliere che comanda, sia pure in nome della legge, e col nos maiestatis, ai giudici dell’esecuzione e al pubblico ministero»), facendone seguire puntute critiche sulla sua pratica inutilità.
Abrogare la formula – già oltremodo svalutata dalla giurisprudenza, che non fa discendere dalla sua mancanza nullità alcuna, se l’opponente agli atti esecutivi non indichi specificamente quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo abbia patito, giusta il principio «pas de nullité sans grief» (Cass. 12 febbraio 2019, n. 3967, in Rass. esec. forz., 2019, 385, con note di S. Rusciano, F. Auletta, M. Farina, B. Capponi, A più voci sui principi di diritto pronunciati d'ufficio in tema di spedizione in forma esecutiva e interesse all'opposizione) – significa semplicemente rinunciare a un relitto storico: la forza esecutiva viene soltanto dalla legge, non dalla formula.
Eventuali abusi del creditore e del suo difensore, che eccedano nell’esercizio di plurime o sproporzionate azioni esecutive, ben potranno essere repressi, immediatamente dopo la notifica del precetto, con la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c.; una volta intraprese le azioni esecutive, mediante lo strumento della sospensione dell’esecuzione (art. 624 c.p.c.) e quello della riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.).
Potranno esservi abusi e inconvenienti relativamente ad alcune regole che presuppongono la formula esecutiva (si pensi all’art. 663 c.p.c. sulla convalida di sfratto, onde, in mancanza di opposizione, «il giudice convalida la licenza o lo sfratto e dispone con ordinanza in calce alla citazione l’apposizione su di essa della formula esecutiva») e a talune prassi invalse ab immemorabili tempore: ma, si sa, «adducere inconveniens non est solvere argumentum».
3. Sospensione del termine di efficacia del precetto in caso di indagini telematiche ex art. 492 bis c.p.c. (art. 8, lett. b, d.d.l. delega)
L’art. 8, lett. b), del d.d.l. delega demanda al Governo di «prevedere che se il creditore presenta l’istanza di cui all’articolo 492-bis del codice di procedura civile, il termine di cui all’articolo 481, primo comma, del codice di procedura civile, rimanga sospeso e riprenda a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dal comma 2, dell’articolo 492-bis», sì da evitare «il paradosso di una perdita di efficacia del precetto indipendente dalla condotta inerte del creditore», come si legge nella Relazione illustrativa dell’emendamento.
Non v’è granché da osservare sulla sospensione del termine di efficacia del precetto di cui all’art. 481 c.p.c. – novanta giorni, non soggetti a sospensione feriale, trattandosi di atto stragiudiziale prodromico all’esecuzione forzata – in conseguenza della presentazione dell’istanza al presidente della sezione esecuzioni del tribunale, affinché autorizzi la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. La prassi si è tuttavia orientata nel senso di autorizzare tali indagini prima che il precetto sia stato notificato, sia per sfruttare un minimo di ‘effetto sorpresa’, senza mettere il debitore sull’avviso dell’imminente inizio dell’azione esecutiva, sia soprattutto perché le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati, non sono ancor funzionanti (dal 2014, anno di introduzione dell’art. 492 bis c.p.c.): talché è il creditore medesimo a doversi adoprare per accedervi, previamente munito dell’autorizzazione presidenziale, a mente dell’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c., il quale conferma l’aforisma per cui «nulla è più definitivo del provvisorio» o, alla francese, «il n’y a que le provisoire qui dure». Tutto ciò dovrebbe pur far riflettere su quali siano i problemi concreti degli uffici giudiziari e, più ancora, i bisogni effettivi di chi quotidianamente con essi abbia la (s)ventura di avere a che fare.
4. Deposito della documentazione o del certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari entro il medesimo termine fissato per il deposito dell’istanza di vendita (art. 8, lett. c, d.d.l. delega)
Con l’art. 8, lett. c), si demanda al legislatore delegato di «prevedere che il termine prescritto dal secondo comma dell’articolo 567 del codice di procedura civile per il deposito dell’estratto del catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni ovvero del certificato notarile sostitutivo coincida con quello previsto dal combinato disposto degli articoli 497 e 501 del medesimo codice per il deposito dell’istanza di vendita, prevedendo che il predetto termine possa essere prorogato di ulteriori 45 giorni, nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 567».
Nella Relazione illustrativa degli emendamenti si legge quanto segue: «Al fine di contenere la durata del processo di esecuzione immobiliare si propone di eliminare il termine – attualmente di 60 giorni, con decorrenza dall’istanza di vendita – per il deposito della documentazione ipotecaria e catastale ex articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile, disponendo che anche tale documentazione debba essere depositata entro 45 giorni dal pignoramento. La modifica proposta non rende più gravosa l’attività dei creditori, i quali sono consapevoli dell’esigenza di produrre la documentazione volta a fornire al giudice dell’esecuzione la prova della titolarità del bene staggito in capo all’esecutato (Cass. 11638/2014; Cass. 15597/2019) sin dall’inizio del processo; inoltre, l’ampio ricorso, nella prassi giudiziaria, alla certificazione notarile sostitutiva (spesso formata con consultazione telematica dei pubblici registri) non giustifica più un lungo lasso temporale per reperire le certificazioni rilasciate dai pubblici uffici, ferma restando, peraltro, la possibilità di prorogare il termine – per un identico periodo di 45 giorni – negli stessi casi già previsti dall’articolo 567, terzo comma, del codice di procedura civile».
La novella pare, francamente, di scarso momento: non è abbreviando i termini ai creditori (adempimenti sempre più onerosi e stringenti preclusioni vengon fatti sempre ricadere sugli utenti, mai sugli uffici, nell’incessante perpetuum mobile delle riforme processuali) o risparmiando sessanta giorni (ammesso che il creditore li utilizzi tutti) che si otterranno chissà quali accelerazioni delle procedure e risparmi di tempo. Di ciò si trae probatio probata dall’inutile e dannosa dimidiazione di vari termini cui si ricorse nel 2009 (tra cui quello lungo ad impugnandum ex art. 327 c.p.c., portato da un anno a sei mesi, con non lievi problemi di coordinamento con altre disposizioni che presupponevano la durata annuale del termine, come l’art. 328, ult. co., c.p.c.) e dall’ancor più inutile e giugulatoria riduzione della sospensione feriale dei termini cui si assistette nel 2014.
5. Anticipazione della nomina del custode dell’immobile pignorato in luogo del debitore immediatamente dopo il deposito della certificazione notarile e contemporaneamente alla nomina dell’esperto stimatore (art. 8, lett. d, d.d.l. delega)
L’art. 8, lett. d), demanda al Governo di «prevedere che il giudice dell’esecuzione provveda alla sostituzione del debitore nella custodia nominando il custode giudiziario entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell’articolo 567 del codice di procedura civile, contemporaneamente alla nomina dell’esperto di cui all’articolo 569 del medesimo codice, salvo che la custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o amministrazione del bene ovvero per la vendita».
Nella Relazione illustrativa degli emendamenti si legge quanto segue: «La sostituzione del debitore nella custodia assegnatagli ex lege (articolo 559, primo comma, del codice di procedura civile) può essere disposta A) su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, B) quando l’immobile non sia occupato dal debitore, C) in caso di inosservanza degli obblighi incombenti sul custode. La stessa deve, invece, essere disposta – se custode dei beni pignorati è (ancora) il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi la sostituzione non abbia alcuna utilità – al più tardi nel momento in cui il giudice pronuncia l’ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni. La prassi della nomina anticipata del custode (coeva alla designazione dell’esperto stimatore) è largamente diffusa negli uffici giudiziari ed è stata annoverata tra le “Buone prassi” (individuate dal C.S.M. con propria delibera del 2017), perché essa consente di acquisire informazioni da soggetto qualificato già nella fase anteriore alla messa in vendita del cespite, nonché di assicurare alla procedura i frutti (naturali e civili) che sono oggetto di pignoramento ex articolo 2912 del codice civile. Solo in via residuale, quando nessuna delle funzioni custodiali appaia utile per la procedura, si deve invece prevedere che il giudice possa soprassedere alla designazione di un custode professionale».
Ben nota è la centralità del custode nelle best practices invalse anche prima delle varie riforme delle espropriazioni immobiliari, intervenute a far tempo dal 2005-2006. È personaggio in continua «ricerca d’autore»: un privato, ausiliario occasionale di giustizia (art. 65 c.p.c.), che ha visto ampliare a dismisura i compiti assegnatigli, sino a far le veci dell’ufficiale giudiziario nel dare esecuzione all’ordine di liberazione dell’immobile pignorato, senza neppure essere tenuto a osservare le forme dell’esecuzione in forma specifica per rilascio di immobile (artt. 605 ss. c.p.c.), come subito vedremo a proposito dell’ennesima novella che si prospetta per l’art. 560 c.p.c.
Il progressivo e crescente utilizzo di ausiliari privati nelle procedure esecutive non contraddice la riserva statuale dei poteri di esecuzione forzata, sebbene codesta forma di ‘esternalizzazione’ e di larvata privatizzazione si sia spinta forse un po’ troppo al di là delle colonne d’Ercole che segnano, a garanzia di tutti i concives, la suddetta riserva statuale, là dove, ad esempio, sistematicamente si delegano le vendite forzate a liberi professionisti o si affida la liberazione degli immobili staggiti al custode giudiziario, cui il giudice dell’esecuzione conferisce il potere di valersi direttamente della forza pubblica senza necessità di rivolgersi all’ufficiale giudiziario, che è l’organo istituzionalmente preposto all’uso legittimo della forza in sede esecutiva. Per non parlare della crescita esponenziale e della moltiplicazione delle spese inerenti alle procedure esecutive in tal modo ‘privatizzate’ attraverso l’apporto degli ausiliari: spese che, trovando collocazione ed essendo soddisfatte prima di qualsiasi altro credito azionato in executivis, riducono le somme distribuibili ai creditori e finiscono per danneggiare loro e il debitore medesimo, al quale ben difficilmente potrà essere attribuito il residuo della liquidazione dei suoi beni e sul quale, anzi, graverà la differenza dei crediti che non abbiano trovato integrale soddisfazione sul ricavato, non giovandosi di alcuna esdebitazione in grazia dell’espropriazione patita, se non quando acceda alle procedure concorsuali regolate dalla legge fallimentare e, in futuro, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, approvato con d.lgs. n. 14 del 2019, ma ancora in attesa di entrare in vigore.
I variegati compiti affidati al custode, minuziosamente elencati nel d.m. 80/2009 in materia di compensi liquidabili, fanno di lui il «factotum della città», «pronto a far tutto, la notte e il giorno – Sempre d’intorno in giro sta», e così controllore, riscossore, agente immobiliare, accompagnatore nelle visite ai beni immobili subastati, esecutore degli ordini del giudice, ufficiale giudiziario, e chi più ne ha più ne metta.
Di fronte a eccessi privatistici conviene ricordare che l’esecuzione forzata attinge alle radici originarie del diritto: al potere che si costituisce con un’iniziale, pura violenza (reine Gewalt) e poi, una volta costituito, continua a vigere, a trarre da quell’originario atto di forza la propria legittimità e a essere applicato onde assicurare la pace sociale. Soltanto la violenza legittima è ammessa, nel campo civile non meno che in quello penale. Il titolare della situazione soggettiva, che tenti motu proprio di conformare la realtà materiale a quella giuridica, pur acclarata in pronuncia autoritativa trascorsa in rem iudicatam, commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392 e 393 cod. pen.) e, a seconda dei casi, anche altri reati (violenza privata, violazione di domicilio, furto, appropriazione indebita, sequestro di persona, ecc.).
L’attività di esecuzione forzata appartiene, perciò, soltanto allo Stato e a funzionari statali, incardinati nell’ordine giudiziario e distinti in base alle funzioni assegnate loro per legge. Privati cittadini possono fungere solo da ausiliari, scelti e controllati dagli organi statali: può trattarsi di periti, stimatori, consulenti, commissionari, custodi, delegati alle vendite, e via dicendo, nei casi previsti dalla legge e, specialmente, dal c.p.c. Tutti gli ausiliari rispondono del loro operato agli organi statali, nell’ambito delle procedure nelle quali è richiesto il loro ausilio.
Occorrerebbe semmai intervenire con decisione sulle assai gravi insufficienze e inefficienze degli uffici giudiziari e degli UNEP (Uffici Notifiche Esecuzioni e Protesti), che accorpano personale e strumenti inadeguati per quantità e qualità. Una riforma sul modello francese degli huissiers de justice, liberi professionisti stabilmente esercenti una pubblica funzione, venne tentata molti anni or sono (sul finire degli anni Ottanta del secolo scorso), ma s’infranse sulle elevate scogliere della P.A., tetragona nel difendere i privilegi del pubblico impiego. Il Recovery Plan e l’esprit (persino eccessivamente) privatistico che informa oramai l’esecuzione forzata e il processo civile in genere dovrebbero dare occasione per ripensare funditus la posizione e il ruolo dell’ufficiale giudiziario e dei cancellieri nel processo civile e, più in generale, nell’ordinamento giudiziario, fermi come sono a concezioni ottocentesche, largamente obsolete e divenute del tutto incompatibili con la nostra postmodernità “liquida”, tecnologica e digitale.
6. L’ennesima riscrittura della disciplina sulla liberazione dell’immobile pignorato (art. 8, lett. e, d.d.l. delega)
L’art. 8, lett. e), d.d.l. delega propone di intervenire nuovamente sull’art. 560 c.p.c., prevedendo che «il giudice dell’esecuzione debba ordinare la liberazione dell’immobile pignorato non abitato dall’esecutato e dal suo nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura al più tardi nel momento in cui pronuncia l’ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni e che debba ordinare la liberazione dell’immobile abitato dall’esecutato convivente col nucleo familiare al momento dell’aggiudicazione, ferma restando comunque la possibilità di disporre anticipatamente la liberazione nei casi di impedimento alle attività degli ausiliari del giudice, di ostacolo del diritto di visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite in uno stato di buona conservazione o di violazione degli altri obblighi che la legge pone a carico dell’esecutato o degli occupanti».
Nella Relazione illustrativa al d.d.l. si legge quanto segue: «La proposta modifica è volta ad ottenere la liberazione anticipata degli immobili occupati sine titulo o da soggetti diversi dal debitore convivente col nucleo familiare, conformemente a quanto già ritenuto, sulla base del previgente articolo 560 del codice di procedura civile, dalle “Buone prassi” (delibera CSM 2017). Una maggiore tutela è data all’esecutato che abiti l’immobile staggito con la propria famiglia, prevedendo che la liberazione possa essere disposta soltanto in esito all’aggiudicazione del bene, sempre che l’esecutato non ostacoli lo svolgimento della procedura o non arrechi danni all’immobile o pregiudizio agli interessi del futuro aggiudicatario».
L’art. 560 c.p.c., rubricato «Modo della custodia», è state malgré soi oggetto di continue, ondivaghe e contraddittorie novelle nel giro di pochissimi anni, alle quali faceva da sfondo una contrapposizione ideologica tra chi si schierava ex parte creditoris (soprattutto banche, società veicolo e servicers nelle cartolarizzazioni dei crediti deteriorati, gestite da fondi di private equity e da grandi istituti di credito internazionali) e chi volgeva, invece, ex parte debitoris, incline a riconoscere a ognuno la possibilità di permanere sino all’ultimo nell’immobile pignorato od anche – ricorrendo a una procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento ex lege n. 3/2012 (e, a venire, ai sensi del CCI), della quale dare avviso sin dal precetto, a mente dell’art. 480, comma 2, ultima frase, c.p.c. – una second chance e una fresh start, esdebitandosi una volta per tutte, recuperando il “merito creditizio” mercé cancellazione del nominativo dalla Centrale rischi e rientrando così nel circuito economico, consumistico e finanziario che si assume oggidì come virtuoso e che manda innanzi il mondo nel secolo XXI.
Così, l’art. 560 c.p.c., ch’era nel testo originario disposizione neutra e, tutto sommato, anodina, è divenuto campo di scaramucce tra i due schieramenti ideologici, «l’un contro l’altro armati». Era parso al conditor legum utile e opportuno, per favorire le vendite, anticipare congruamente la liberazione dell’immobile staggito, in modo da trasmettere all’aggiudicatario (o all’assegnatario) non soltanto la proprietà del bene con il decreto di trasferimento, ma contestualmente anche la detenzione materiale, come usa avvenire nelle vendite volontarie mediante la consegna delle chiavi e la traditio ficta contestuale al rogito notarile, sì da garantire piena corrispondenza temporale tra acquisto del diritto e possesso del bene.
In tale ottica e con queste finalità il testo dell’art. 560 c.p.c., dedicato alla custodia del bene immobile pignorato, era stato novellato pro creditoribus nel 2014 e poi ancora nel 2016. Successivamente, con novella vigente dal 2019, l’art. 560 c.p.c. è stato nuovamente modificato, invertendone l’ispirazione ed il segno pro debitore, salvo ancora intervenire nel 2020, in parziale rettifica, al fine di assicurare all’aggiudicatario la sollecita liberazione dell’immobile acquistato sine strepitu ac figura executionis (si fa ovviamente per dire…).
Il non breve testo che ne è sortito, neppure diviso in separati commi bensì unicamente in periodi secondo attuale malvezzo, prevede che il debitore e i familiari che con lui convivono non perdano la detenzione dell’immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, a meno che ostacolino le visite da parte di potenziali acquirenti interessati a partecipare alla vendita o l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare oppure il debitore violi altri obblighi che la legge pone a suo carico o, ancora, l’immobile non sia abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.
Qualora l’immobile pignorato sia abitato dal debitore e dai suoi familiari, salvi i casi di violazione degli obblighi dianzi indicati, il giudice dell’esecuzione non può mai disporne la liberazione prima del decreto di trasferimento di cui all’art. 586 c.p.c., che peraltro costituisce titolo esecutivo per il rilascio a favore dell’assegnatario o dell’aggiudicatario. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento il custode, su istanza dell’aggiudicatario o dell’assegnatario e in mancanza di spontaneo adempimento da parte degli occupanti, provvede all’attuazione dell’ordine di rilascio contenuto nel decreto di trasferimento, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dall’istanza, senza l’osservanza delle formalità di cui agli artt. 605 ss. c.p.c. e con autorizzazione a valersi della forza pubblica e a nominare ausiliari ai sensi dell'art. 68 c.p.c. In mancanza di istanza dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, saranno questi a dover procedere nell’esecuzione forzata per rilascio di immobile, avvalendosi del decreto di trasferimento quale titolo esecutivo, previe l’intimazione del precetto e la notifica dell’avviso di sloggio, seguendo le forme di cui all’art. 608 c.p.c. con l’intervento dell’ufficiale giudiziario. Quando invece sia stata ordinata la liberazione dell’immobile prima del decreto di trasferimento per violazioni ascrivibili al debitore o ai suoi familiari, sarà il custode a curarne l’attuazione coattiva (ex littera su istanza dell’aggiudicatario, quindi dopo che l’aggiudicazione sia avvenuta: il che non pare compatibile con la ratio della novella del 2020, ma tant’è), sempre secondo le disposizioni del giudice dell’esecuzione e senza l’osservanza delle formalità dettate dagli artt. 605 ss. c.p.c. per l’esecuzione in forma specifica per rilascio di immobile.
Ora l’emendamento in esame, contenuto nella lett. e) dell’art. 8 d.d.l. delega, si propone di far liberare l’immobile non abitato dal debitore e dai suoi familiari ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura sin dal momento in cui il g.e. abbia disposto la vendita, delegandone le operazioni. Quando invece l’immobile sia abitato dal debitore e dai suoi familiari, salve le ipotesi di ostruzionismo o di violazioni, la liberazione dovrà essere disposta non appena sia avvenuta l’aggiudicazione, prima cioè del decreto di trasferimento a seguito del quale si produce l’effetto traslativo della vendita forzata. Qualora l’aggiudicazione provvisoria venga meno (ad es., per inadempienza dell’aggiudicatario), cesserà ovviamente la necessità di procedere alla liberazione dell’immobile, sino a una nuova aggiudicazione, con il rischio insomma di qualche possibile andirivieni.
Come ben vedesi, i vari estensori e suggeritori dei testi dell’art. 560 c.p.c. imbandiscono ossessivamente una satura lanx, affetta da ‘analitico furore’, che riuscirebbe indigesta anche a Pantagruel.
7. Il professionista delegato deve svolgere almeno tre esperimenti di vendita in un anno, a pena di sostituzione (art. 8, lett. f, d.d.l. delega)
L’art. 8, lett. f), del d.d.l. in esame prevede che «la delega delle operazioni di vendita nell’espropriazione immobiliare abbia durata annuale, con incarico rinnovabile da parte del giudice dell’esecuzione, e che in tale periodo il professionista delegato debba svolgere almeno tre esperimenti di vendita con l’obbligo di una tempestiva relazione al giudice sull’esito di ciascuno di essi, nonché prevedere che il giudice dell’esecuzione debba esercitare una diligente vigilanza sull’esecuzione delle attività delegate e sul rispetto dei tempi per quelle stabiliti con l’obbligo di provvedere immediatamente alla sostituzione del professionista in caso di mancato o tardivo adempimento».
Nella Relazione illustrativa al d.d.l. delega si legge: «Per un sollecito svolgimento delle operazioni di vendita delegate ai professionisti è necessario fissare un termine entro il quale le attività devono essere svolte, nonché determinare un numero minimo di esperimenti di vendita da svolgere nell’arco di un anno. Occorre poi stabilire esplicitamente l’obbligo del giudice dell’esecuzione di vigilare sulle attività dei professionisti e sul rispetto dei tempi concessi per gli adempimenti delegati, al fine di evitare che eventuali inerzie o ritardi vengano scoperti ad anni di distanza dalla delega e che solo con grave ritardo il professionista negligente venga sostituito».
Nulla v’è da aggiungere: al professionista delegato spetta il compito di esperire tempestivamente almeno tre tentativi di vendita l’anno, con eventuali ribassi predeterminati nell’ordinanza di conferimento della delega, entro il limite di un quarto del valore dell’immobile, ai sensi dell’art. 591, comma 2, c.p.c.; al giudice dell’esecuzione spetta di vigilare diligentemente, affinché i tempi siano rispettati e le procedure delegate di vendita siano esperite con regolarità e sollecitudine, sotto comminatoria di sostituzione del delegato, previa audizione delle ragioni del ritardo (ancorché l’emendamento taccia sul punto). Il quale professionista delegato, ove contesti il provvedimento di sostituzione, potrà chiederne sommessamente la revoca allo stesso giudice dell’esecuzione, le cui ordinanze sono sempre modificabili e revocabili finché non abbiano avuto esecuzione ai sensi dell’art. 487 c.p.c., e potrà spingersi sino a interporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. entro venti giorni dalla conoscenza legale del provvedimento: ma in questo caso, come è evidente, si alienerà comunque le simpatie di chi ebbe a nominarlo, pescandolo dall’elenco dei professionisti di cui all’art. 179 ter disp. att. c.p.c.
Basti poi ricordare che, quando l’immobile resta invenduto e non vi sono domande di assegnazione, il giudice dell’esecuzione (recte, il professionista delegato, sulla scorta dell’ordinanza di vendita che, come d’uso, già lo preveda) fissa una nuova vendita, sempre con procedura senza incanto, stabilendo eventualmente diverse condizioni e diverse forme di pubblicità, per un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà del valore dell’immobile, quale stimato con la perizia. Vi sarà, ovviamente, un nuovo termine (che la legge ottativamente indica in misura non inferiore a sessanta giorni e non superiore a novanta) entro il quale possono essere formulate le offerte d’acquisto (cfr. l’art. 591, comma 2, c.p.c.).
L’incanto potrà essere disposto soltanto qualora il giudice dell’esecuzione ritenga che la vendita con tale modalità possa aver luogo a un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, quale determinato nella perizia (art. 591, comma 1, ultima parte, c.p.c.): cioè, in pratica, mai.
Se anche dopo il quarto esperimento di vendita, con prezzo ridotto sino al limite della metà del valore di perizia, l’immobile resta invenduto, il giudice dell’esecuzione, previa audizione delle parti, potrà chiudere la procedura per infruttuosità, a norma dell’art. 164 bis disp. att. c.p.c. Misura questa che andrà adottata cum grano salis, quando risulti che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo. Le ingenti spese della procedura esecutiva immobiliare resterebbero, in caso di chiusura anticipata, a carico dei creditori che le hanno anticipate, i quali non solo non ottengono soddisfazione dei loro crediti, ma subirebbero in tal modo un pregiudizio assai grave. Perciò, la chiusura anticipata per infruttuosità presuppone l’estrema esiguità del realizzo, da stimare non soltanto in termini relativi, avendo riguardo alla percentuale del credito soddisfatto rispetto a quello azionato, ma anche in termini assoluti, avuto riguardo all’importo in concreto recuperabile, quantomeno a copertura delle spese affrontate per l’espropriazione.
8. Il controllo sugli atti del professionista delegato ex art. 591 ter c.p.c.: reclamo al g.e. entro venti giorni e successiva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., in luogo del reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c. (art. 8, lett. g, d.d.l. delega)
L’art. 8, lett. g), del d.d.l. delega demanda al legislatore delegato di «prevedere un termine di 20 giorni per la proposizione del reclamo al giudice dell’esecuzione avverso l’atto del professionista delegato ai sensi dell’articolo 591-ter del codice di procedura civile e prevedere che l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione decide il reclamo possa essere impugnata con l’opposizione di cui all’articolo 617 dello stesso codice».
Nella Relazione illustrativa dell’emendamento si legge: «La proposta modifica è volta a rafforzare la stabilità del decreto di trasferimento. Infatti, in base al vigente articolo 591-ter del codice di procedura civile (così come interpretato da Cass. 12238/2019), il reclamo avverso l’atto del delegato (i cui atti non sono suscettibili di opposizione ex articolo 617 del codice di procedura civile) non costituisce un mezzo di impugnazione da esperire entro un certo lasso di tempo, decorso il quale l’atto si stabilizza; al contrario, eventuali vizi nell’attività del delegato possono essere fatti valere proponendo opposizione avverso l’atto esecutivo conclusivo della fase liquidativa e, cioè, avverso il decreto di trasferimento. Ciò determina una nociva instabilità del provvedimento traslativo della proprietà del cespite staggito, la quale può essere eliminata stabilendo un termine entro il quale dolersi degli atti del delegato (e decorso il quale eventuali vizi antecedenti non potrebbero più essere denunciati) innanzi al giudice dell’esecuzione, la cui ordinanza potrebbe essere impugnata entro il termine decadenziale ex articolo 617 del codice di procedura civile, evitando qualsivoglia ripercussione dei vizi sul decreto ex articolo 586 del codice di procedura civile».
In iure quo utimur e a norma dell’art. 591 ter c.p.c., quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato, con ricorso allo stesso giudice dell’esecuzione, il quale provvede con ordinanza: il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Contro l’ordinanza del giudice è ammesso reclamo al collegio entro quindici giorni dalla conoscenza legale dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c.: del collegio non può far parte il giudice dell’esecuzione.
Il soggetto interessato ha l’onere di proporre il reclamo previsto dall’art. 591 ter c.p.c. avverso il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione abbia impartito istruzioni al professionista delegato, prima che le istruzioni reputate erronee o inopportune siano eseguite: in mancanza, è inammissibile il reclamo al giudice dell’esecuzione avverso l’atto del delegato, una volta che le istruzioni abbiano esaurito la loro funzione, restando tuttavia impregiudicata la facoltà di qualunque interessato di proporre reclamo avverso gli atti successivi del delegato affetti da illegittimità derivata ovvero opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. avverso il primo atto del giudice dell’esecuzione conclusivo della relativa fase, ivi incluso il decreto di trasferimento, per vizi proprî o derivati da precedenti difetti della sequenza procedurale, compresi quelli già fatti valere mediante i reclami di cui all’art. 591 ter c.p.c., ancorché rigettati dal giudice dell’esecuzione e dal collegio.
Pertanto, secondo il sistema ricostruito da Cass. 9 maggio 2019, n. 12238 (in Rass. esec. forz., 2019, 1179, con nota di Guarnieri; ivi, 2020, 917, con nota di Santagada):
- tutti gli atti del professionista delegato sono reclamabili dinanzi al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c.;
- gli atti con i quali il giudice dell’esecuzione dia istruzioni al professionista delegato o decida sul reclamo avverso i di lui atti hanno contenuto meramente ordinatorio e non vincolano il giudice dell’esecuzione nell’adozione dei successivi provvedimenti della procedura;
- il reclamo al collegio avverso gli atti suddetti del giudice dell’esecuzione mette capo a un provvedimento che non ha natura decisoria e non è suscettibile di passare in giudicato e, come tale, non è soggetto a ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.;
- eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista e non rilevate nel procedimento di reclamo ex art. 591 ter c.p.c. potranno essere fatte valere impugnando, ai sensi dell’art. 617, comma 2, c.p.c., il primo provvedimento successivo adottato dal giudice dell’esecuzione.
Un sistema assai articolato, per non dir labirintico, sul quale è certo d’uopo intervenire: l’emendamento opportunamente lo fa, imponendo un termine di venti giorni per proporre reclamo al giudice dell’esecuzione avverso l’atto del delegato, eliminando la superfetazione del reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c. e assoggettando l’ordinanza del giudice dell’esecuzione sul reclamo avverso atti del delegato all’usuale rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., da proporre mediante ricorso depositato entro il termine di venti giorni dalla conoscenza legale dell’ordinanza. Si scandiscono, insomma, i rimedî relativi alla sottofase di vendita gestita dal delegato imponendo termini perentori, sì da evitare che i vizî che la inficino possano propagarsi per derivazione sino al decreto di trasferimento, caducando la vendita forzata in pregiudizio del terzo aggiudicatario e dei creditori, che rischierebbero di veder dilazionati ad kalendas graecas i tempi di soddisfazione dei loro crediti.
9. Approvazione anche tacita del progetto distributivo, dichiarazione di esecutività e pagamenti demandati al professionista delegato, in assenza di contestazioni (art. 8, lett. h, d.d.l. delega)
L’art. 8, lett. h), del d.d.l. in esame demanda al Governo di «prevedere che il professionista delegato proceda alla predisposizione del progetto di distribuzione del ricavato in base alle preventive istruzioni del giudice dell’esecuzione, sottoponendolo alle parti e convocandole innanzi a sé per l’audizione, nel rispetto del termine di cui all’articolo 596 del codice di procedura civile; nell’ipotesi prevista dall’articolo 597 del codice di procedura civile o qualora non siano avanzate contestazioni al progetto, prevedere che il professionista lo dichiari esecutivo e provveda entro sette giorni al pagamento delle singole quote agli aventi diritto secondo le istruzioni del giudice dell’esecuzione; prevedere che in caso di contestazioni il professionista rimetta le parti innanzi al giudice dell’esecuzione».
Nella Relazione illustrativa si legge quanto segue: «La proposta, in conformità a quanto già previsto dalle buone prassi in materia esecutiva, estende il perimetro della delega al professionista. L’idea è quella di liberare il g.e. da incombenti meccanici, che gravano essenzialmente sulle cancellerie e che posso essere svolti dal delegato».
In effetti, l’emendamento intende ratificare ex lege le buone prassi già invalse nelle esecuzioni forzate immobiliari.
De iure condito il progetto distributivo del ricavato, dopo che il professionista delegato ha raccolto le osservazioni dei creditori concorrenti e del debitore e lo ha trasmesso al giudice dell’esecuzione, apportate da quest’ultimo eventuali variazioni, è depositato in cancelleria nel fascicolo telematico, affinché possa essere consultato da tutte le parti, in vista dell’udienza fissata dal giudice dell’esecuzione dinanzi a sé per la loro audizione, con la partecipazione anche del delegato. Tra la comunicazione dell’invito e l’udienza così fissata debbono intercorrere almeno dieci giorni (art. 596 c.p.c.). L’udienza per l’approvazione del progetto distributivo segna il termine ultimo per l’intervento dei creditori, anche se muniti di titoli di prelazione (artt. 565 e 566 c.p.c.).
La mancata comparizione all’udienza e in quella ulteriormente fissata dal giudice dell’esecuzione e comunicata alla parte non comparsa, se risulta o appare pr
